Codice Penale militare di pace/Libro primo/Titolo VI

Libro primo - Titolo VI: Della estinzione del reato militare e della pena militare

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Libro primo - Titolo VI: Della estinzione del reato militare e della pena militare
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Art. 66. Norma generale.

Le disposizioni del codice penale sulla estinzione del reato e della pena, in quanto applicabili in materia penale militare, si osservano anche per il reato e per le pene militari, con le modificazioni stabilite dagli articoli seguenti.

Agli effetti indicati nel comma precedente, la pena di morte1 preveduta dalla legge penale militare e la pena della reclusione militare si intendono equiparate, rispettivamente, alla pena di morte e alla pena della reclusione prevedute dal codice penale.


Art. 67. Prescrizione: reati punibili con la pena di morte mediante fucilazione nel petto.

I reati, per i quali la legge stabilisce la pena di morte2 mediante fucilazione nel petto, si prescrivono in trenta anni.


Art. 68. Disposizioni speciali per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata.

Per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata, il termine per la prescrizione del reato e quello per la estinzione della pena per decorso del tempo decorrono, se l'assenza perduri, dal giorno in cui il militare ha compiuto l'età, per la quale cessa in modo assoluto l'obbligo del servizio militare, a norma delle leggi sul reclutamento.

Questa disposizione non si applica per i reati di allontanamento illecito e di mancanza alla chiamata per istruzione.


[Art. 69. Sospensione condizionale della pena.]

(Abrogato)


Art. 70. Non menzione della condanna nel certificato del casellario.

Il giudice può ordinare che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, anche quando con una prima condanna è inflitta la pena della reclusione militare non superiore a tre anni, purché ricorrano le altre condizioni stabilite dall'articolo 175 del codice penale.

La disposizione di questo articolo si applica anche se alla condanna conseguono pene militari accessorie.


Art. 71. Liberazione condizionale.

Il condannato a pena militare detentiva per un tempo superiore a tre anni, il quale abbia scontato metà della pena, o almeno tre quarti se è recidivo, e in ogni caso non meno di tre anni, e abbia dato prova costante di buona condotta, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se il rimanente della pena non supera tre anni.

La concessione, gli effetti e la revoca della liberazione condizionale sono regolati dalla legge penale comune, salva la disposizione dell'articolo 76 di questo codice.


Art. 72. Riabilitazione militare.

La riabilitazione ordinata a norma della legge penale comune non estingue le pene militari accessorie e gli altri effetti penali militari.

Nei confronti della persona riabilitata a norma della legge penale comune, le pene militari accessorie e ogni altro effetto penale militare si estinguono con la riabilitazione conceduta nei modi stabiliti dalla legge penale militare.

La sentenza della riabilitazione conceduta a norma del comma precedente è revocata di diritto nei casi preveduti dagli articoli 180 e 181 del codice penale.


Art. 73. Effetti dell'amnistia, dell'indulto, della grazia e della riabilitazione militare relativamente alla perdita del grado conseguente alla condanna.

Salvo che il decreto disponga altrimenti, l'amnistia, l'indulto o la grazia non restituisce il grado perduto per effetto della condanna.

Salvo che la legge disponga altrimenti, la riabilitazione militare non restituisce il grado perduto per effetto della condanna.


Note

  1. Pena soppressa per i delitti previsti dalle leggi speciali, diverse da quelle militari di guerra (art. 1, primo comma, D.L. 22.01.1948, n. 21). L'art. 1 della legge 13.10.1994, n. 589 dispone che, anche per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale.
  2. Vedasi nota precedente.