Capitoli della congregazione dello Spirito Santo di Villafranca-Piemonte/Capitolo X

Capitolo X

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Dell’officio de’ Consultori.

1. I Consultori, avuto dal Segretaro l’avviso dell’ora, e del giorno, e luogo del congresso, si faranno un dovere d’intervenirvi: ed avendo per mira la gloria di Dio, ed il bene della Congregazione, spogliati d’ogni umano riguardo, e soperchio attacco al proprio parere, diranno con tutta schiettezza il loro sentimento, e daranno liberamente i loro voti come meglio stimeranno per il maggior vantaggio della Congregazione.

2. Al primo Consultore in caso di assenza, od impedimento del Rettore, e Vice-Rettore, richiedendone il bisogno, sarà pur anche permesso di radunare la consulta, in essa presiedere, e cogli altri Consultori deliberare sopra gli urgenti di minore importanza.