Atti relativi all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea - 2005/Protocollo/Allegato VII

Atti relativi all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea - 2005/Protocollo/Allegato VI/Appendice

Atti relativi all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea - 2005/Protocollo/Allegato VII/Appendice A IncludiIntestazione 31 agosto 2009 75% Diritto

Allegato VI - Appendice Allegato VII - Appendice A

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1. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa
  • 31968 R 1612: Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2), modificato da ultimo da:
    • 32004 L 0038: Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29.4.2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77);
  • 31996 L 0071: Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1);
  • 32004 L 0038: Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).
1. L'articolo III-133 e il primo comma dell'articolo III-144 della Costituzione si applicano pienamente soltanto, per quanto attiene alla libera circolazione dei lavoratori e alla libera prestazione di servizi che implichino la temporanea circolazione di lavoratori ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, fra la Romania, da un lato, e ciascuno degli attuali Stati membri, d'altro lato, fatte salve le disposizioni transitorie di cui ai punti da 2 a 14.
2. In deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68, e fino alla fine del periodo di due anni dopo la data dell'adesione, gli Stati membri attuali applicheranno le misure nazionali, o le misure contemplate da accordi bilaterali, che disciplinano l'accesso dei cittadini rumeni al proprio mercato del lavoro. Gli Stati membri attuali possono continuare ad applicare tali misure fino alla fine del periodo di cinque anni dall'adesione.
I cittadini rumeni occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione e ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi avranno accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro ma non al mercato del lavoro di altri Stati membri che applicano misure nazionali.
Anche i cittadini rumeni ammessi al mercato del lavoro di uno Stato membro attuale dopo l'adesione per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi godono degli stessi diritti.
I cittadini rumeni di cui al secondo e terzo comma perdono i diritti sopra menzionati qualora volontariamente abbandonino il mercato del lavoro dello Stato membro attuale di cui trattasi.
I cittadini rumeni occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione, o durante un periodo in cui sono applicate misure nazionali, e che sono stati ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi non godono di tali diritti.
3. Prima della fine dei due anni dopo l'adesione, il Consiglio esamina il funzionamento delle disposizioni transitorie di cui al punto 2, sulla base di una relazione della Commissione.
Al termine dell'esame ed entro la fine del secondo anno successivo all'adesione della Romania, gli Stati membri attuali comunicano alla Commissione se intendono continuare ad applicare le misure nazionali o le misure contemplate da accordi bilaterali, o se da quel momento in poi intendono applicare gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68.
4. Su richiesta della Romania si potrà effettuare un ulteriore esame. La procedura di cui al punto 3 va applicata e completata entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta rumena.
5. Gli Stati membri che, alla fine del periodo di cinque anni di cui al punto 2, mantengono le misure nazionali o le misure contemplate da accordi bilaterali possono, dopo averne informato la Commissione, continuare ad applicare dette misure fino alla fine del settimo anno successivo all'adesione della Romania qualora si verifichino o rischino di verificarsi gravi perturbazioni del mercato del lavoro. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68.
6. Durante il periodo di sette anni successivo all'adesione, gli Stati membri in cui si applicano, a norma dei punti 3, 4 o 5, gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 in relazione ai cittadini rumeni e che rilasciano permessi di lavoro a cittadini rumeni durante tale periodo a fini di controllo vi procedono automaticamente.
7. Gli Stati membri in cui, a norma dei punti 3, 4 o 5, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 nei confronti dei cittadini rumeni possono ricorrere alle procedure descritte in appresso fino alla fine del periodo di sette anni dopo la data dell'adesione.
Quando uno degli Stati membri di cui al precedente comma subisce o prevede perturbazioni sul suo mercato del lavoro, che possono comportare rischi gravi per il tenore di vita o il livello dell'occupazione in una data regione o per una data professione, ne avvisa la Commissione e gli altri Stati membri, fornendo loro ogni opportuna indicazione.
Sulla base di tali informazioni, lo Stato membro può chiedere alla Commissione di dichiarare parzialmente o totalmente sospesa l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 per ristabilire la normalità in detta regione o professione. La Commissione decide in merito alla sospensione e alla sua durata e portata entro due settimane al massimo dalla ricezione della richiesta e notifica al Consiglio tale decisione. Entro due settimane dalla decisione della Commissione, qualsiasi Stato membro può chiedere l'abrogazione o la modifica di tale decisione da parte del Consiglio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su questa domanda entro due settimane.
Gli Stati membri di cui al primo comma hanno la facoltà, in casi urgenti ed eccezionali, di sospendere l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68, trasmettendo successivamente una comunicazione motivata alla Commissione.
8. Finché l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 è sospesa a norma dei punti 2, 3, 4, 5 e 7, l'articolo 23 della direttiva 2004/38/CE si applica in Romania nei confronti dei cittadini degli Stati membri attuali, e negli Stati membri attuali nei confronti dei cittadini rumeni, alle seguenti condizioni, nella misura in cui esso riguarda il diritto dei familiari dei lavoratori di esercitare un'attività economica:
  • il coniuge di un lavoratore e i suoi discendenti di età inferiore a 21 anni o a carico, che al momento dell'adesione soggiornano legalmente con il lavoratore nel territorio di uno Stato membro, hanno, dal momento dell'adesione, immediato accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro. Ciò non si applica ai familiari di un lavoratore legalmente ammesso al mercato del lavoro di detto Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi;
  • il coniuge di un lavoratore e i suoi discendenti di età inferiore a 21 anni o a carico, che soggiornano legalmente con il lavoratore nel territorio di uno Stato membro da una data successiva all'adesione, ma durante il periodo di applicazione delle disposizioni transitorie esposte sopra, hanno accesso al mercato del lavoro dello Stato membro in questione non appena abbiano soggiornato in detto Stato membro per almeno diciotto mesi o dal terzo anno successivo all'adesione, se quest'ultima data è precedente.
Tali disposizioni lasciano impregiudicate le misure più favorevoli, siano esse nazionali o contemplate da accordi bilaterali.
9. Qualora le disposizioni della direttiva 2004/38/EC che sostituiscono le disposizioni della direttiva 68/360/CEE (1) non possano essere dissociate dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1612/68, la cui applicazione è stata differita in conformità dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8, la Romania e gli Stati membri attuali possono derogare a tali disposizioni nella misura necessaria all'applicazione dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8.
10. Laddove misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali siano applicate dagli Stati membri attuali in virtù delle disposizioni transitorie esposte sopra, la Romania potrà continuare ad applicare misure equivalenti nei confronti dei cittadini dello o degli Stati membri interessati.
11. Qualora l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 sia sospesa da uno degli Stati membri attuali, la Romania potrà ricorrere alle procedure di cui al punto 7 nei confronti della Bulgaria. Durante siffatto periodo i permessi di lavoro rilasciati dalla Romania a cittadini bulgari per fini di controllo vengono rilasciati automaticamente.
12. Gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali in conformità dei punti 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 possono introdurre, nel rispetto del diritto interno, una libertà di circolazione più ampia di quella esistente al momento dell'adesione, compreso il pieno accesso al mercato del lavoro. A decorrere dal terzo anno successivo all'adesione, gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali potranno in qualsiasi momento decidere di applicare invece gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. La Commissione è informata di tale decisione.
13. Per far fronte a gravi perturbazioni, o al rischio di gravi perturbazioni, di specifici settori sensibili di servizi dei rispettivi mercati del lavoro che potrebbero verificarsi in talune regioni in seguito alla prestazione di servizi transnazionali, secondo quanto definito all'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, la Germania e l'Austria, qualora applichino, in virtù delle misure transitorie suindicate, misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali concernenti la libera circolazione di lavoratori rumeni, possono, previa comunicazione alla Commissione, derogare al primo comma dell'articolo III-144 della Costituzione, al fine di limitare, nell'ambito della prestazione di servizi da parte di imprese stabilite in Romania, la temporanea circolazione di lavoratori il cui diritto di svolgere un'attività lavorativa in Germania o in Austria è soggetto a misure nazionali.
L'elenco dei settori di servizi che potrebbero essere interessati da tale deroga è il seguente:
  • per la Germania:
Settore Codice NACE (*), salvo diversamente specificato
Costruzioni, incluse le attività collegate 45.1-4;
Attività elencate nell'allegato della direttiva 96/71/CE
Servizi di pulizia e di disinfestazione 74.70 Servizi di pulizia e di disinfestazione
Altri servizi 74.87 Solo attività dei decoratori d'interni
(*) NACE: Cfr. 31990 R 3037: Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo da 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
  • per l'Austria:
Settore Codice NACE (*), salvo diversamente specificato
Attività dei servizi connessi all'orticoltura 01.41
Taglio, modellatura e finitura della pietra 26.7
Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture 28.11
Costruzioni, incluse le attività collegate 45.1-4;
Attività elencate nell'allegato della direttiva 96/71/CE
Servizi di vigilanza 74.60
Servizi di pulizia e di disinfestazione 74.70
Attività infermieristica a domicilio 85.14
Assistenza sociale non residenziale 85.32
(*) NACE: Cfr. 31990 R 3037: Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo da 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
Qualora la Germania o l'Austria decidano di derogare alle disposizioni del primo comma dell'articolo III-144 della Costituzione, in conformità dei precedenti capoversi, la Romania può, dopo averne informato la Commissione, adottare misure equivalenti.
L'applicazione del presente punto non deve determinare condizioni di temporanea circolazione dei lavoratori, nell'ambito della prestazione di servizi transnazionali tra la Germania o l'Austria e la Romania, più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.
14. L'applicazione dei punti da 2 a 5 e da 7 a 12 non deve determinare condizioni di accesso dei cittadini rumeni ai mercati del lavoro degli Stati membri attuali più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.
Fatta salva l'applicazione dei punti da 1 a 13, gli Stati membri attuali introducono, in qualsiasi periodo in cui sono applicate misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali, un trattamento preferenziale per i lavoratori cittadini dello Stato membro rispetto a quelli che sono cittadini di paesi terzi in ordine all'accesso al proprio mercato del lavoro.
I lavoratori migranti rumeni e le rispettive famiglie, che soggiornano legalmente e sono occupati in un altro Stato membro, o i lavoratori migranti di altri Stati membri e le rispettive famiglie, che soggiornano legalmente e sono occupati in Romania, non possono essere trattati in modo più restrittivo di quelli provenienti da paesi terzi, che soggiornano e sono occupati in detto Stato membro o in Romania. Inoltre, in applicazione del principio della «preferenza comunitaria», i lavoratori migranti provenienti da paesi terzi, che soggiornano e sono occupati in Romania, non devono beneficiare di un trattamento più favorevole di quello riservato ai cittadini rumeni.
(1) Direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 13) modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33) e abrogata con effetto dal 30 aprile 2006 dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

2. LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

  • 31997 L 0009: Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).
In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 97/9/CE, il livello minimo di indennizzo non si applica in Romania fino al 31 dicembre 2011. La Romania assicura che il suo sistema di indennizzo degli investitori preveda una copertura non inferiore a 4 500 EUR dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, non inferiore a 7 000 EUR dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, non inferiore a 9 000 EUR dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, non inferiore a 11 000 EUR dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 e non inferiore a 15 000 EUR dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.
Durante il periodo transitorio gli altri Stati membri conserveranno il diritto di impedire ad una succursale di un'impresa di investimento rumena stabilita nel loro territorio di operare, a meno che e finché tale succursale non abbia aderito ad un sistema di indennizzo degli investitori ufficialmente riconosciuto nel territorio dello Stato membro interessato, al fine di equilibrare il divario tra il livello di indennizzo in Romania e il livello minimo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 97/9/CE.

3. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa
1. Nonostante gli obblighi sanciti dal trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, la Romania può mantenere in vigore, per un periodo di cinque anni dalla data di adesione, le restrizioni previste nella legislazione esistente alla data della firma del Trattato di adesione sull'acquisizione della proprietà di terreni per residenze secondarie da parte di cittadini degli Stati membri o degli Stati Parti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo che non risiedono in Romania e da parte di società costituite secondo le leggi di un altro Stato membro o di uno Stato Parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo che non sono stabilite né hanno succursali o agenzie di rappresentanza in territorio rumeno.
I cittadini degli Stati membri e i cittadini degli Stati Parti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo che risiedono legalmente in Romania non sono soggetti alle disposizioni di cui al precedente comma o a norme e procedure diverse da quelle previste per i cittadini rumeni.
2. Nonostante gli obblighi sanciti dal trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, la Romania può mantenere in vigore, per un periodo di sette anni dalla data di adesione, le restrizioni previste nella legislazione esistente alla data della firma del Trattato di adesione sull'acquisizione di terreni agricoli, foreste e terreni boschivi da parte di cittadini degli Stati membri, di cittadini degli Stati Parti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo e da parte di società costituite secondo le leggi di un altro Stato membro o di uno Stato Parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo che non sono né stabilite né registrate in Romania. In nessun caso un cittadino di uno Stato membro può ricevere, per quanto riguarda l'acquisizione di terreni agricoli, foreste e terreni boschivi, un trattamento meno favorevole di quello praticato alla data della firma del trattato di adesione né un trattamento più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo.
Gli agricoltori autonomi che sono cittadini di un altro Stato membro e desiderano stabilirsi e risiedere in Romania non sono soggetti alle disposizioni del precedente comma o a procedure diverse da quelle previste per i cittadini rumeni.
Un riesame generale di dette misure transitorie ha luogo il terzo anno dopo la data di adesione. A tal fine la Commissione presenta una relazione al Consiglio. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può decidere di ridurre o interrompere il periodo transitorio di cui al primo comma.

4. POLITICA DELLA CONCORRENZA

A. AGEVOLAZIONI FISCALI

  • 1. Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, parte III, capitolo I, Sezione 5, Regole di

concorrenza

a) Nonostante gli articoli III-167 e III-168 della Costituzione, la Romania può continuare a concedere alle imprese a cui era stato attribuito il certificato di investitore permanente in una zona disagiata anteriormente al 1° luglio 2003 l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche in base al decreto governativo urgente n. 24/1998 sulle zone disagiate, modificato:
  • per 3 zone disagiate (Brad, Valea Jiului, Bălan) fino al 31 dicembre 2008 incluso;
  • per 22 zone disagiate (Comăneşti, Bucovina, Altân Tepe, Filipeşti, Ceptura, Albeni, Schela, Motru Rovinari, Rusca Montană, Bocşa, Moldova Nouă-Anina, Baraolt, Apuseni, Ştei-Nucet, Borod Şuncuiuş-Dobreşti-Vadu Crişului, Popeşti-Derna-Aleşd, Ip, Hida-Surduc- Jibou-Bălan, Şărmăşag-Chiejd-Bobota, Baia Mare, Borşa Vişeu, Rodna) fino al 31 dicembre 2009 incluso;
  • per 3 zone disagiate (Cugir, Zimnicea, Copşa Mică) fino al 31 dicembre 2010 incluso;
alle seguenti condizioni:
  • gli aiuti di Stato sono concessi per gli investimenti regionali:
  • l'intensità netta degli aiuti regionali non deve superare il 50% dell'equivalente sovvenzione netto. Il massimale indicato può essere aumentato per le piccole e medie imprese di 15 punti percentuali, a condizione che l'intensità d'aiuto netta totale non superi il 75%;
  • se l'impresa opera nel settore automobilistico (1), l'aiuto complessivo è limitato a un massimo del 30% dei costi di investimento ammissibili;
  • il periodo per il calcolo dell'aiuto da includere nei massimali succitati inizia il 2 gennaio 2003; tutti gli aiuti richiesti e ottenuti in base a profitti che precedono tale data sono esclusi dal calcolo;
  • ai fini del calcolo dell'aiuto complessivo si tiene conto di tutti gli aiuti concessi al beneficiario in relazione ai costi ammissibili, compresi gli aiuti concessi in base ad altri regimi e indipendentemente dal fatto che l'aiuto provenga da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie;
  • i costi ammissibili sono definiti in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (2);
  • i costi ammissibili dei quali si deve tenere conto sono quelli sostenuti tra il 2 ottobre 1998 (ossia la data di entrata in vigore del regime di cui al decreto governativo urgente n. 24/1998 sulle zone disagiate) e il 15 settembre 2004;
b) la Romania trasmette alla Commissione:
  • due mesi dopo la data di adesione, informazioni sull'adempimento delle condizioni di cui sopra;
  • entro dicembre 2010, informazioni sui costi di investimento ammissibili effettivamente sostenuti dai beneficiari in virtù del decreto governativo urgente n. 24/1998 sulle zone disagiate, modificato, e sugli importi complessivi degli aiuti ottenuti dai beneficiari;
  • relazioni semestrali sul monitoraggio degli aiuti concessi ai beneficiari nel settore automobilistico.
  • 2. Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, parte III, titolo III, capitolo I, sezione 5, Regole di concorrenza
a) Nonostante gli articoli III-167 e III-168 della Costituzione, la Romania può continuare a concedere alle imprese che hanno stipulato contratti commerciali con le amministrazioni delle zone di libero scambio anteriormente al 1° luglio 2002 l'esenzione dai canoni ai sensi della legge n. 84/1992 sulle zone di libero scambio, modificata, fino al 31 dicembre 2011 alle seguenti condizioni:
  • gli aiuti di Stato sono concessi per gli investimenti regionali:
  • l'intensità netta degli aiuti regionali non deve superare il 50% dell'equivalente sovvenzione netto. Il massimale indicato può essere aumentato per le piccole e medie imprese di 15 punti percentuali, a condizione che l'intensità d'aiuto netta totale non superi il 75%;
  • se l'impresa opera nel settore automobilistico (1), l'aiuto complessivo è limitato a un massimo del 30% dei costi di investimento ammissibili;
  • il periodo per il calcolo dell'aiuto da includere nei massimali succitati inizia il 2 gennaio 2003; tutti gli aiuti richiesti e ottenuti in base a profitti che precedono tale data sono esclusi dal calcolo;
  • ai fini del calcolo dell'aiuto complessivo si tiene conto di tutti gli aiuti concessi al beneficiario in relazione ai costi ammissibili, compresi gli aiuti concessi in base ad altri regimi e indipendentemente dal fatto che l'aiuto provenga da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie;
  • i costi ammissibili sono definiti in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (2);
  • i costi ammissibili dei quali si deve tenere conto sono quelli sostenuti tra il 30 luglio 1992 (ossia la data di entrata in vigore del regime di cui alla legge n. 84/1992 sulle zone di libero scambio) e il 1° novembre 2004;
b) la Romania trasmette alla Commissione:
  • due mesi dopo la data di adesione, informazioni sull'adempimento delle condizioni di cui sopra;
  • entro dicembre 2011, informazioni sui costi di investimento ammissibili effettivamente sostenuti dai beneficiari in virtù della legge n. 84/1992 sulle zone di libero scambio, modificata, e sugli importi complessivi degli aiuti ottenuti dai beneficiari;
  • relazioni semestrali sul monitoraggio degli aiuti concessi ai beneficiari nel settore automobilistico.
(1) Ai sensi dell'allegato C della comunicazione della Commissione - Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8), comunicazione modificata da ultimo e pubblicata nella GU C 263 dell'1.11.2003, pag. 3.
(2) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9, orientamenti modificati da ultimo e pubblicati nella GU C 258 del 9.9.2000, pag. 5.

B. RISTRUTTURAZIONE DELLA SIDERURGIA

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, parte III, titolo III, capitolo I, sezione 5, Regole di concorrenza
1. Fatti salvi gli articoli III-167 e III-168 della Costituzione, gli aiuti di Stato concessi dalla Romania ai fini della ristrutturazione di parti specifiche dell'industria siderurgica rumena dal 1993 al 2004 sono ritenuti compatibili con il mercato comune a condizione che:
  • il periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 4 del protocollo n. 2, sui prodotti della CECA, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte, e la Romania, dall'altra (1), sia prorogato fino al 31 dicembre 2005;
  • si rispetti, per tutto il periodo 2002-2008, quanto stabilito nel programma di ristrutturazione e nei piani d'impresa individuali in base ai quali il Protocollo di cui sopra è stato ampliato;
  • si rispettino le condizioni definite nelle presenti disposizioni e nell'appendice A;
  • non sia concesso o erogato alcun aiuto di Stato alle acciaierie contemplate dalla strategia nazionale di ristrutturazione dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008, fine del periodo di ristrutturazione; e
  • non sia concesso o erogato alcun aiuto alla ristrutturazione del settore siderurgico rumeno successivamente al 31 dicembre 2004. Ai fini delle presenti disposizioni e dell'appendice A, per aiuti di Stato alla ristrutturazione debbono intendersi le misure relative alle aziende siderurgiche che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE e che non possono ritenersi compatibili con il mercato comune in base alle norme generalmente applicate nella Comunità.
2. Solo le società elencate nell'appendice A, parte I (in appresso denominate «società beneficiarie») hanno diritto agli aiuti di Stato nel contesto del programma di ristrutturazione della siderurgia rumena.
3. La ristrutturazione del settore siderurgico rumeno, secondo quanto descritto nei piani d'impresa individuali delle società beneficiarie e nel programma nazionale di ristrutturazione e in linea con le condizioni definite nelle presenti disposizioni e nell'appendice A, sarà completata entro il 31 dicembre 2008 (in appresso denominata «la fine del periodo di ristrutturazione»).
4. La società beneficiaria non può:
a) in caso di fusione con una società non compresa nell'appendice A, parte I, trasmettere il beneficio dell'aiuto concesso alla società beneficiaria stessa;
b) acquisire quote di patrimonio di aziende siderurgiche non elencate nell'appendice A, parte I e trasferire il beneficio dell'aiuto concessole durante il periodo che va fino al 31 dicembre 2008;
5. Qualsiasi successiva modifica della proprietà delle società beneficiarie è soggetta alle condizioni e ai principi riguardanti la vitalità, gli aiuti di Stato e la riduzione di capacità definiti nelle presenti disposizioni e nell'appendice A.
6. Le società non elencate come «società beneficiarie» nell'appendice A, parte I, non beneficiano di aiuti di Stato finalizzati alla ristrutturazione o di altri aiuti non considerati compatibili con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato e non sono pertanto tenute a riduzioni di capacità . Eventuali riduzioni di capacità all'interno di queste società non saranno considerate riduzioni minime.
7. L'importo globale dell'aiuto lordo alla ristrutturazione che deve essere approvato per le società beneficiarie è determinato in ragione degli elementi giustificativi per ciascuna misura di aiuto contenuti nella versione definitiva del programma nazionale di ristrutturazione e nei piani d'impresa individuali che devono essere approvati dalle autorità rumene e fatta salva la verifica finale del rispetto dei criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 4 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo e l'approvazione da parte del Consiglio. In ogni caso, l'importo globale dell'aiuto lordo alla ristrutturazione concesso ed erogato nel periodo 1993-2004 non deve superare 49 985 miliardi di ROL. Nell'ambito di tale massimale, si applicano i seguenti sottomassimali o importi massimi di aiuti di Stato concessi o erogati a ciascuna società beneficiaria nel periodo 1993-2004:
Ispat Sidex Galaţi 30 598 miliardi di ROL
Siderurgica Hunedoara 9 975 miliardi di ROL
CS Reşiţa 4 707 miliardi di ROL
IS Câmpia Turzii 2 234 miliardi di ROL
COS Târgovişte 2 399 miliardi di ROL
Donasid (Siderca) Călăraşi 72 miliardi di ROL
Gli aiuti di Stato contribuiscono a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione. L'importo e l'intensità di tali aiuti devono essere strettamente limitati a quanto assolutamente necessario al fine di ripristinare detta vitalità. La vitalità è determinata tenendo conto dei parametri descritti nell'appendice A, parte III.
La Romania non concede alcun aiuto ulteriore a scopo di ristrutturazione alla sua industria siderurgica.
8. Le riduzioni nette complessive di capacità che le società beneficiarie dovranno conseguire per i prodotti finiti durante il periodo 1993-2008 ammontano ad almeno 2,05 tonnellate.
Tali riduzioni di capacità sono misurate sulla base della chiusura permanente delle strutture interessate di acciaio laminato a caldo, mediante distruzione fisica in modo che le strutture non possano essere rimesse in servizio. Una dichiarazione di fallimento di una società beneficiaria non può essere considerata come una riduzione di capacità (2).
La riduzione netta minima di capacità di 2,05 milioni di tonnellate e le date di cessazione della produzione e di chiusura permanente delle strutture contemplate sono ottenute conformemente al calendario definito nell'appendice A, parte II.
9. I piani d'impresa individuali devono ottenere l'approvazione scritta delle società beneficiarie. Essi devono essere attuati e includere in particolare:
a) Per Ispat Sidex Galaţi:
i) l'attuazione del programma di investimenti per la modernizzazione dei lavori, il miglioramento del rendimento, la riduzione dei costi (specie del consumo energetico) e il miglioramento della qualità
ii) il passaggio a segmenti del mercato dei prodotti piatti di acciaio aventi un valore aggiunto più elevato
iii) il miglioramento dell'efficienza operativa e della gestione organizzativa
iv) il completamento della ristrutturazione finanziaria della società
v) l'attuazione degli investimenti necessari per conformarsi alla normativa ambientale
b) Per Siderurgica Hunedoara:
i) la modernizzazione delle strutture per realizzare il piano di vendite previsto
ii) il miglioramento dell'efficienza operativa e della gestione organizzativa
iii) l'attuazione degli investimenti necessari per conformarsi alla normativa ambientale
c) Per IS Câmpia Turzii:
i) l'aumento della produzione di prodotti con un valore aggiunto più elevato e di prodotti trasformati
ii) l'attuazione del programma di investimenti volto a migliorare la qualità della produzione
iii) il miglioramento dell'efficienza operativa e della gestione organizzativa
iv) l'attuazione degli investimenti necessari per conformarsi alla normativa ambientale
d) Per CS Reşiţa:
i) la specializzazione su prodotti semilavorati per rifornire il settore delle tubature a livello locale
ii) la chiusura degli impianti inefficienti
iii) l'attuazione degli investimenti necessari per conformarsi alla normativa ambientale
e) Per COS Târgovişte:
i) l'aumento della quota di prodotti con un valore aggiunto più elevato
ii) l'attuazione del programma di investimenti al fine di ottenere una riduzione dei costi, maggiore efficienza ed un miglioramento della qualità
iii) l'attuazione degli investimenti necessari per conformarsi alla normativa ambientale
f) Per Donasid Călăraşi:
i) l'attuazione del programma di investimenti per l'ammodernamento dei lavori
ii) l'aumento della quota di prodotti finiti
iii) l'attuazione degli investimenti necessari per conformarsi alla normativa ambientale
10. Eventuali modifiche successive del programma di ristrutturazione nazionale e dei singoli piani aziendali devono essere approvate dalla Commissione e, se del caso, dal Consiglio.
11. La ristrutturazione deve avvenire in condizioni di piena trasparenza e sulla base di corretti principi dell'economia di mercato.
12. La Commissione e il Consiglio seguono attentamente la realizzazione del programma di ristrutturazione e dei singoli piani aziendali, nonché l'adempimento delle condizioni di cui alle presenti disposizioni ed all'appendice A prima e dopo l'adesione e fino al 2009. In particolare, la Commissione seguirà i principali impegni e le disposizioni di cui ai paragrafi 7 e 8 relativi agli aiuti di Stato, alla vitalità economica e alla riduzione di capacità, sulla base in particolare dei parametri di ristrutturazione di cui al paragrafo 9 ed all'appendice A, parte III. A tal fine la Commissione riferirà al Consiglio.
13. Il controllo comprende una valutazione indipendente da effettuare annualmente tra il 2005 ed il 2009.
14. La Romania collaborerà pienamente all'attuazione dell'intero sistema di controllo. In particolare:
  • la Romania presenterà alla Commissione relazioni semestrali non più tardi del 15 marzo e del 15 settembre di ogni anno, salvo decisione contraria della Commissione. La prima relazione deve essere presentata il 15 marzo 2005 e l'ultima il 15 marzo 2009.
  • le relazioni contengono tutte le informazioni necessarie per monitorare il processo di ristrutturazione e la riduzione e l'utilizzazione di capacità e forniscono dati finanziari sufficienti per permettere di valutare se le condizioni e i requisiti contenuti nelle presenti disposizioni e nell'Appendice A sono stati soddisfatti. Le relazioni devono contenere per lo meno le informazioni di cui all'Appendice A, Parte IV, che la Commissione si riserva di modificare sulla base delle esperienze raccolte nel corso del processo di monitoraggio. Oltre alle singole relazioni riguardanti le società beneficiarie sarà inoltre elaborata una relazione sulla situazione generale del settore siderurgico rumeno, compresi recenti sviluppi macroeconomici.
  • la Romania deve chiedere alle società beneficiarie di comunicare obbligatoriamente tutti i dati che in altre circostanze potrebbero essere considerati riservati. Allorché riferisce al Consiglio, la Commissione deve garantire che informazioni riservate relative alle singole società non siano rivelate.
15. Un comitato consultivo composto da rappresentanti delle autorità rumene e della Commissione si riunirà con frequenza semestrale. Il comitato consultivo si può inoltre riunire a seconda delle esigenze ogni qual volta la Commissione lo reputi necessario.
16. Se la Commissione riscontra, sulla scorta dei controlli, che si sono verificate deviazioni sostanziali rispetto alle previsioni sugli sviluppi macroeconomici, sulla situazione finanziaria delle società beneficiarie o sulla valutazione della vitalità economica, può chiedere alla Romania di adottare provvedimenti atti a rafforzare le misure di ristrutturazione delle società beneficiarie in questione.
17. Qualora i controlli rivelino che:
a) una delle condizioni di cui alle presenti disposizioni e all'Appendice A non è stata soddisfatta, o che
b) uno degli impegni assunti nel quadro della proroga del periodo nel corso del quale la Romania può concedere a titolo eccezionale aiuti di Stato per la ristrutturazione della sua industria siderurgica ai sensi dell'Accordo europeo non è stato soddisfatto, o che
c) durante il periodo di ristrutturazione la Romania ha concesso alle società beneficiarie o ad una società siderurgica ulteriori aiuti di Stato incompatibili,
la Commissione adotterà le misure necessarie intese ad esigere dalle società interessate il rimborso di qualsiasi aiuto concesso in violazione delle condizioni di cui alle presenti disposizioni e all'Appendice A. Se del caso, si farà ricorso alle clausole di salvaguardia di cui all'articolo 37 del Protocollo o all'articolo 39 del Protocollo.
(1) GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2. Accordo modificato da ultimo dalla decisione n. 2/2003 del Consiglio di associazione UE‑Romania, del 25 settembre 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) Le riduzioni di capacità devono essere permanenti come definito nella decisione della Commissione n. 3010/91 CECA (GU L 286 del 6.10.1991, pag. 20).

5. AGRICOLTURA

A. NORMATIVA AGRICOLA

  • 31999 R 1493: Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1), modificato da ultimo da:
    • 32003 R 1795: Regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione, del 13.10.2003 (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).
In deroga all'articolo 19, paragrafi da 1 a 3 del regolamento (CE) n. 1493/1999, la Romania può riconoscere i diritti di reimpianto ottenuti dall'estirpazione di varietà ibride, che possono non essere incluse nella classificazione delle varietà di viti, coltivate su una superficie di 30 000 ettari. Tali diritti di reimpianto possono essere utilizzati solo fino al 31 dicembre 2014 ed esclusivamente per impianti di Vitis vinifera.
La ristrutturazione e la riconversione di questi vigneti non saranno ammissibili al sostegno comunitario di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1493/1999. Tuttavia può essere concesso un aiuto di Stato per le spese derivanti da detta ristrutturazione e riconversione. L'aiuto non può superare il 75% delle spese complessive per vigneto.

B. NORMATIVA VETERINARIA E FITOSANITARIA

I. Normativa veterinaria
  • 32004 R 0852: Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
  • 32004 R 0853: Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
a) I requisiti strutturali di cui al regolamento (CE) n. 852/2004, allegato II, capitolo II e al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione I, capitoli II e III, sezione II, capitoli II e III e sezione V, capitolo I non si applicano agli stabilimenti rumeni elencati nell'appendice B del presente allegato fino al 31 dicembre 2009, ferme restando le condizioni fissate in appresso.
b) Finché gli stabilimenti di cui alla precedente lettera a) beneficiano delle disposizioni di cui a tale lettera, i prodotti provenienti da detti stabilimenti sono unicamente immessi sul mercato nazionale o utilizzati per lavorazioni successive in stabilimenti rumeni ugualmente disciplinati dalle disposizioni di cui alla lettera a), indipendentemente dalla data di commercializzazione. Detti prodotti devono recare uno bollo sanitario o un marchio di identificazione diverso da quello di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 853/2004.
La lettera precedente si applica inoltre a tutti i prodotti provenienti da uno stabilimento integrato per la trasformazione della carne se una qualsiasi delle parti dello stabilimento in questione è soggetta alle disposizioni di cui alla lettera a).
c) Fino al 31 dicembre 2009, gli stabilimenti di trasformazione del latte elencati nell'appendice B del presente allegato possono ricevere consegne di latte crudo non conforme al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione IX, capitolo I, parti II e III o non manipolato secondo i requisiti fissati da tale regolamento, purché le aziende in questione figurino in un elenco tenuto a tale scopo dalle autorità rumene. La Romania presenta alla Commissione relazioni annuali sui progressi compiuti nel migliorare queste aziende lattiero-casearie e il sistema di raccolta del latte.
d) La Romania garantisce il graduale allineamento ai requisiti strutturali di cui alla lettera a). Entro la data di adesione la Romania presenta alla Commissione un piano di miglioramento, approvato dalla competente autorità veterinaria nazionale, per ciascuno degli stabilimenti contemplati dalla misura di cui alla lettera a) ed elencati nell'appendice B. Il piano comprende un elenco di tutte le carenze rispetto ai requisiti di cui alla lettera a) e la data prevista per porvi rimedio. La Romania presenta alla Commissione relazioni annuali sui progressi compiuti in ciascuno degli stabilimenti. La Romania garantisce che solo gli stabilimenti che saranno pienamente conformi a tali requisiti entro il 31 dicembre 2009 potranno continuare ad operare.
e) La Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (1), aggiornare l'appendice B del presente allegato prima dell'adesione ed entro il 31 dicembre 2009 e, in tale contesto, aggiungere o depennare singoli stabilimenti alla luce dei progressi compiuti nel colmare le carenze esistenti e dei risultati del processo di monitoraggio.
Le modalità di applicazione intese a garantire il regolare funzionamento del summenzionato regime transitorio possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.
(1) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).
II. Normativa fitosanitaria
  • 31991 L 0414: Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1), modificata da ultimo da:
    • 32004 L 0099: Direttiva 2004/99/CE della Commissione, del 1°.10.2004 (GU L 309 del 6.10.2004, pag. 6).
In deroga all'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 91/414/CEE, la Romania può prorogare i termini per la presentazione delle informazioni di cui all'allegato II e all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per i prodotti fitosanitari attualmente autorizzati in Romania e commercializzati esclusivamente nel territorio rumeno contenenti composti di rame (solfato, ossicloruro o idrossido), zolfo, acetocloro, dimetoato e 2,4-D, purché tali componenti figurino in quel momento nell'allegato I della suddetta direttiva. I suddetti termini possono essere prorogati al più tardi fino al 31 dicembre 2009, salvo per il 2,4-D, sostanza per la quale la proroga è possibile al più tardi fino al 31 dicembre 2008. Le suddette disposizioni si applicano esclusivamente alle società richiedenti che abbiano effettivamente avviato i lavori per la generazione o l'acquisizione dei dati richiesti anteriormente al 1° gennaio 2005.

6. POLITICA DEI TRASPORTI

  • 1. 31993 R 3118: Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro (GU L 279 del 12.11.1993, pag. 1), modificato da ultimo da:
    • 32002 R 0484: Regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'1.3.2002 (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 1).
a) In deroga all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3118/93 e fino alla fine del terzo anno successivo all'adesione i vettori stabiliti in Romania sono esclusi dai trasporti nazionali di merci su strada in altri Stati membri e i vettori stabiliti in altri Stati membri sono esclusi dai trasporti nazionali di merci su strada in Romania.
b) Prima della fine del terzo anno successivo all'adesione gli Stati membri comunicano alla Commissione se intendono prorogare tale periodo per un massimo di due anni o se da quel momento in poi intendono applicare pienamente l'articolo 1 di tale regolamento. In mancanza di tale comunicazione, si applica l'articolo 1. Solo i vettori stabiliti negli Stati membri in cui si applica l'articolo 1 possono effettuare trasporti nazionali di merci su strada negli altri Stati membri in cui si applica egualmente l'articolo 1.
c) Gli Stati membri in cui, a norma della precedente lettera b), si applica l'articolo 1 del regolamento possono ricorrere alla procedura riportata in appresso fino alla fine del quinto anno successivo all'adesione.
Quando uno Stato membro di cui al precedente comma subisce una grave perturbazione del proprio mercato nazionale o di parti di esso dovuta all'attività di cabotaggio o aggravata da tale attività, come un'eccedenza importante dell'offerta rispetto alla domanda, oppure una minaccia per l'equilibrio finanziario o la sopravvivenza di un gran numero di imprese di trasporto di merci su strada, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri e fornisce loro tutti i dettagli pertinenti. Sulla base di tali informazioni, lo Stato membro può chiedere alla Commissione di sospendere parzialmente o totalmente l'applicazione dell'articolo 1 del regolamento per ristabilire la normalità.
La Commissione esamina la situazione sulla scorta dei dati forniti dallo Stato membro interessato e decide, entro un mese dalla ricezione della richiesta, in merito alla necessità di adottare misure di salvaguardia. Si applica la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3, secondo, terzo e quarto comma, e paragrafi 4, 5 e 6 del regolamento.
Uno Stato membro di cui al primo comma ha la facoltà, in casi urgenti ed eccezionali, di sospendere l'applicazione dell'articolo 1, del regolamento trasmettendo successivamente una comunicazione motivata alla Commissione.
d) Nel periodo in cui l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento è sospesa ai sensi delle precedenti lettere a) e b), gli Stati membri possono disciplinare l'accesso ai trasporti di merci su strada scambiandosi progressivamente autorizzazioni di cabotaggio in base ad accordi bilaterali. Ciò può includere la possibilità di una liberalizzazione totale.
e) L'applicazione delle lettere a), b) e c) non deve determinare condizioni di accesso ai trasporti nazionali di merci su strada più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.
  • 2. 31996 L 0053: Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59), modificata da ultimo da:
    • 32002 L 0007: Direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18.2.2002 (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47).
In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 96/53/CE, i veicoli conformi ai valori limite delle categorie 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2 e 3.5.1 di cui all'allegato I di tale direttiva possono utilizzare soltanto le parti non adattate della rete stradale rumena fino al 31 dicembre 2013 se sono conformi ai limiti rumeni concernenti il peso per asse.
Dalla data di adesione, non possono essere imposte restrizioni all'uso, da parte di veicoli conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva 96/53/CE, delle principali strade di transito di cui all'allegato 5 dell'accordo CE/Romania per il trasporto merci (1) e all'allegato I della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (2) elencate in appresso:
  1. Alba Iulia — Turda — Zalău — Satu Mare — Halmeu (strada E 81)
  2. Zalău — Oradea — Borş (strade 1 H e E 60)
  3. Mărăşeşti — Bacău — Suceava — Siret (strada E 85)
  4. Tişiţa — Tecuci — Huşi — Albiţa (strada E581)
  5. Simeria — Haţeg — Rovinari — Craiova — Calafat (strada E 79)
  6. Lugoj — Caransebeş — Drobeta — Turnu Severin — Filiaşi — Craiova (strada E 70)
  7. Craiova — Alexandria — Bucureşti (strada 6)
  8. Drobeta — Turnu Severin — Calafat (strada 56 A)
  9. Bucureşti — Buzău (strade E 60/E 85)
  10. Bucureşti — Giurgiu (strada E 70/E 85)
  11. Braşov — Sibiu (strada E 68)
  12. Timişoara — Stamora Moraviţa
La Romania rispetterà il calendario che figura nella tabella in appresso per l'adattamento della rete stradale secondaria come indicato nella carta riportata di seguito. Qualsiasi investimento nelle infrastrutture, finanziato mediante il bilancio comunitario garantisce che le strade siano costruite o adattate in modo da poter sopportare un peso di 11,5 tonnellate per asse.
Parallelamente all'adattamento deve essere garantita una progressiva apertura della rete stradale secondaria rumena ai veicoli abilitati al traffico internazionale che sono conformi ai valori limite prescritti nella direttiva. Ai fini del carico e dello scarico, laddove tecnicamente possibile, è consentito durante tutto il periodo transitorio l'uso di parti non adattate della rete stradale secondaria.
Dalla data dell'adesione, tutti i veicoli adibiti al traffico internazionale conformi ai valori limite prescritti dalla direttiva 96/53/CE saranno soggetti soltanto a canoni aggiuntivi temporanei sulla rete stradale secondaria rumena se eccedono i limiti di carico per asse nazionali. Detti veicoli non saranno soggetti a tali canoni aggiuntivi temporanei sulla rete secondaria rumena di trasporto stradale se eccedono i limiti nazionali in relazione alla dimensione e al peso totale del veicolo. Inoltre i veicoli adibiti al traffico internazionale conformi ai valori limite prescritti nella direttiva 36/53/CE e provvisti di sospensioni pneumatiche sono soggetti a canoni inferiori almeno del 25%.
I canoni aggiuntivi temporaneamente previsti per l'utilizzo, con veicoli adibiti al traffico internazionale e conformi ai valori limite prescritti dalla direttiva, di parti della rete stradale secondaria non adattate sono riscossi in modo non discriminatorio. L'imposizione è trasparente e il pagamento dei canoni non comporta un indebito onere amministrativo o ritardi per gli utenti. Esso non comporta neppure un controllo sistematico dei limiti di carico per asse alle frontiere. L'applicazione dei limiti di carico per asse è garantita in modo non discriminatorio in tutto il

territorio e interviene anche nei confronti dei veicoli immatricolati in Romania. I canoni per i veicoli non provvisti di sospensioni pneumatiche conformi ai valori limite prescritti nella direttiva 96/53/CE non devono superare il livello dei canoni di cui alla tabella seguente (espresso in cifre 2002). I veicoli provvisti di sospensioni pneumatiche conformi ai valori limite prescritti nella direttiva 96/53/CE sono soggetti a canoni inferiori almeno del 25%.

Livello massimo dei canoni (cifre 2002) per i veicoli non provvisti di sospensioni pneumatiche conformi ai valori limite prescritti nella direttiva 96/53/CE
Carico per asse dichiarato in un veicolo da - a Importo del canone aggiuntivo per l'utilizzo di un chilometro di
strada non adattata (con una capacità massima di carico di 10
tonnellate per asse) in EUR (cifre 2002)
da 10 tonnellate per asse fino a 10,5 tonnellate per asse 0,11
da 10,5 tonnellate per asse fino a 11 tonnellate per asse 0,30
da 11 tonnellate per asse fino a 11,5 tonnellate per asse 0,44
Calendario per l'adattamento della rete stradale secondaria su cui ci sarà un'apertura progressiva ai veicoli conformi ai valori limite prescritti dalla direttiva 96/53/CE
Periodo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTALE
Km in corso (1) 3 031 2 825 1 656 1 671 1 518 1 529 1 554
Km messi in servizio (2) 960 1 674 528 624 504 543 471
Lavori cumulati (in km) 3 916 5 590 6 118 6 742 7 246 7 789 8 260 8 260
(1) Km in corso = tronchi stradali per i quali i lavori sono svolti nell'anno di riferimento. Detti lavori possono iniziare nell'anno di riferimento o essere iniziati negli anni precedenti.

(2) Km messi in servizio = tronchi stradali per i quali i lavori sono completati o che sono messi in servizio nell'anno di riferimento.

  • 3. 31999 L 0062: Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42), modificata da ultimo da:
    • 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
In deroga all'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 1999/62/CE, le aliquote minime stabilite nell'allegato I della direttiva non si applicano in Romania fino al 31 dicembre 2010 ai veicoli utilizzati esclusivamente in operazioni di trasporto interno.
Nel periodo in questione, le aliquote applicate dalla Romania a tali veicoli devono raggiungere gradualmente le aliquote minime stabilite nell'allegato I della direttiva in base al seguente calendario:
  • entro il 1° gennaio 2007, le aliquote applicate dalla Romania non devono essere inferiori al 60% delle aliquote minime stabilite nell'allegato I della direttiva;
  • entro il 1° gennaio 2009, le aliquote applicate dalla Romania non devono essere inferiori all'80% delle aliquote minime stabilite nell'allegato I della direttiva.
(1) Accordo di transito tra la Comunità europea e la Romania per il trasporto di merci su strada, del 28 giugno 2001 (GU L 142 del 31.5.2002, pag. 75).
(2) GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 884/2004/CE (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 1).

7. FISCALITÀ

  • 1. 31977 L 0388: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 14), modificata da ultimo da:
    • 32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26.4.2004 (GU L 168 del 1°.5.2004, pag. 35).
In applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CEE la Romania può mantenere l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato F, punto 17 di detta direttiva, finché non sia soddisfatta la condizione prevista all'articolo 28, paragrafo 4 della medesima o fintantoché le stesse esenzioni saranno applicate da uno o più Stati membri attuali, qualora questa data sia anteriore.
  • 2. 31992 L 0079: Direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8), modificata da ultimo da:
    • 32003 L 0117: Direttiva 2003/117/CE del Consiglio, del 5.12.2003 (GU L 333 del 20.12.2003, pag. 49).
In deroga all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 92/79/CEE, la Romania può rinviare fino al 31 dicembre 2009 l'applicazione dell'accisa minima globale sul prezzo di vendita al minuto (imposte comprese) per le sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta, purché in tale periodo avvicini gradualmente le sue aliquote d'accisa all'accisa minima globale prevista dalla direttiva.
Fatto salvo l'articolo 8 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992 relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (1) e previa informazione della Commissione, gli Stati membri possono, per tutto il periodo di validità di tale deroga, mantenere sui quantitativi di sigarette che dalla Romania possono essere introdotti nel loro territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa le stesse limitazioni applicate all'importazione dai paesi terzi. Gli Stati membri che si avvalgono di questa facoltà possono effettuare i controlli necessari, purché questi non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno.
  • 3. 32003 L 0049: Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49), modificata da ultimo da:
    • 32004 L 0076: Direttiva 2004/76/CE del Consiglio, del 29.4.2004 (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 106).
La Romania è autorizzata a non applicare le disposizioni dell'articolo 1 della direttiva 2003/49/CE fino al 31 dicembre 2010. Durante il periodo transitorio, l'aliquota dell'imposta sui pagamenti di interessi o di canoni effettuati nei confronti di una società consociata di un altro Stato membro o di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro di una società consociata di uno Stato membro non deve superare il 10%.
  • 4. 32003 L 0096: Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51), modificata da ultimo da:
    • 32004 L 0075: Direttiva 2004/75/CE del Consiglio, del 29.4.2004 (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100).
a) In deroga all'articolo 7 della direttiva 2003/96/CE, la Romania può applicare i seguenti periodi transitori:
  • fino al 1° gennaio 2011 per adeguare il livello nazionale di tassazione della benzina senza piombo

utilizzata come propellente al livello minimo di EUR 359 per 1 000 l. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il livello effettivo di tassazione della benzina senza piombo utilizzata come propellente non potrà essere inferiore a EUR 323 per 1 000 l e a EUR 302 per 1 000 l a decorrere dal 1° gennaio 2011.

  • fino al 1° gennaio 2013 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio utilizzato come propellente al livello minimo di EUR 330 per 1 000 l. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il livello effettivo di tassazione del gasolio utilizzato come propellente non potrà essere inferiore a EUR 274 per 1 000 l.
b) In deroga all'articolo 9 della direttiva 2003/96/CE, la Romania può applicare i seguenti periodi transitori:
  • fino al 1° gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gas naturale utilizzato a scopo di riscaldamento per uso non commerciale al livello minimo di tassazione definito nell'allegato I, tabella C;
  • fino al 1° gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione degli oli combustibili pesanti utilizzati per il teleriscaldamento ai livelli minimi di tassazione definiti nell'allegato I, tabella C;
  • fino al 1° gennaio 2009 per adeguare i livelli nazionali di tassazione degli oli combustibili pesanti utilizzati per scopi diversi dal teleriscaldamento ai livelli minimi di tassazione definiti nell'allegato I, tabella C.
A decorrere dal 1° gennaio 2007, il livello effettivo di tassazione degli oli combustibili pesanti in questione non potrà essere inferiore a EUR 13 per 1 000 kg.
c) In deroga all'articolo 10 della direttiva 2003/96/CE, la Romania può applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione dell'elettricità ai livelli minimi di cui all'allegato I, tabella C. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i livelli di tassazione dell'elettricità non potranno essere inferiori al 50% del pertinente livello minimo comunitario.
(1) GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

8. ENERGIA

  • 31968 L 0414: Direttiva 68/414/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 308 del 23.12.1968, pag. 14), modificata da ultimo da:
    • 31998 L 0093: Direttiva 98/93/CE del Consiglio, del 14.12.1998 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 100).
In deroga all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 68/414/CEE, il livello minimo delle scorte di prodotti petroliferi non si applica in Romania fino al 31 dicembre 2011. La Romania garantisce che il suo livello minimo di scorte di prodotti petroliferi corrisponda, per ciascuna categoria di prodotti petroliferi di cui all'articolo 2, almeno al numero seguente di giorni del consumo interno giornaliero medio secondo la definizione dell'articolo 1, paragrafo 1:
  • 68,75 giorni entro il 1° gennaio 2007;
  • 73 giorni entro il 31 dicembre 2007;
  • 77,25 giorni entro il 31 dicembre 2008;
  • 81,5 giorni entro il 31 dicembre 2009;
  • 85,45 giorni entro il 31 dicembre 2010;
  • 90 giorni entro il 31 dicembre 2011.

9. AMBIENTE

A. QUALITÀ DELL'ARIA

  • 31994 L 0063: Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24), modificata da:
    • 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
1. In deroga all'articolo 3 e all'allegato I della direttiva 94/63/CE, i requisiti per gli impianti esistenti di deposito presso i terminali non si applicano in Romania:
  • fino al 31 dicembre 2007 a 115 impianti di deposito presso 12 terminali e fino al 31 dicembre 2008 a 4 impianti di deposito presso 1 terminale con un volume di caricamento superiore a 25 000 tonnellate/anno ma inferiore o pari a 50 000 tonnellate/anno;
  • fino al 31 dicembre 2007 a 138 impianti di deposito presso 13 terminali, fino al 31 dicembre 2008 a 57 impianti di deposito presso 10 terminali e fino al 31 dicembre 2009 a 526 impianti di deposito presso 63 terminali con un volume di caricamento inferiore o pari a 25 000 tonnellate/anno.
2. In deroga all'articolo 4 e all'allegato II della direttiva 94/63/CE, i requisiti per gli impianti di caricamento e scaricamento di cisterne mobili esistenti presso i terminali non si applicano in Romania:
  • fino al 31 dicembre 2007 a 36 impianti di caricamento e scaricamento presso 12 terminali con un volume superiore a 25 000 tonnellate/anno ma inferiore o pari a 50 000 tonnellate/anno;
  • fino al 31 dicembre 2007 a 82 impianti di caricamento e scaricamento presso 18 terminali, fino al 31 dicembre 2008 a 14 impianti di caricamento e scaricamento presso 11 terminali e fino al 31 dicembre 2009 a 114 impianti di caricamento e scaricamento presso 58 terminali con un volume inferiore o pari a 25 000 tonnellate/anno.
3. In deroga all'articolo 5 della direttiva 94/63/CE, i requisiti per le cisterne mobili esistenti presso i terminali non si applicano in Romania:
  • fino al 31 dicembre 2007 a 31 autocisterne;
  • fino al 31 dicembre 2008 ad altre 101 autocisterne;
  • fino al 31 dicembre 2009 ad altre 432 autocisterne.
4. In deroga all'articolo 6 e all'allegato III della direttiva 94/63/CE, i requisiti per il caricamento negli impianti esistenti di deposito presso le stazioni di servizio non si applicano in Romania:
  • fino al 31 dicembre 2007 a 116 stazioni di servizio, fino al 31 dicembre 2008 ad altre 19 stazioni di servizio e fino al 31 dicembre 2009 al altre 106 stazioni di servizio con un volume superiore a 1 000 m3/anno;
  • fino al 31 dicembre 2007 a 49 stazioni di servizio, fino al 31 dicembre 2008 ad altre 11 stazioni di servizio e fino al 31 dicembre 2009 al altre 85 stazioni di servizio con un volume superiore a 500 m3/anno ma inferiore o pari a 1 000 m3/anno;
  • fino al 31 dicembre 2007 a 23 stazioni di servizio, fino al 31 dicembre 2008 ad altre 14 stazioni di servizio e fino al 31 dicembre 2009 al altre 188 stazioni di servizio con un volume inferiore o pari a 500 m3/anno.

B. GESTIONE DEI RIFIUTI

  • 1. 31993 R 0259: Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1), modificato da ultimo da:
    • 32001 R 2557: Regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione, del 28.12.2001 (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).
a) Fino al 31 dicembre 2015, tutte le spedizioni in Romania di rifiuti destinati al recupero ed elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93 sono notificate alle autorità competenti e sono sottoposte alle procedure di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento.
b) In deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93, fino al 31 dicembre 2011 le autorità rumene competenti possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Romania dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato III, in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento.
Dette spedizioni sono soggette all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 259/93.
AA. RIFIUTI METALLICI
- AA 060 Ceneri e residui di vanadio
- AA 080 Rifiuti, rottami e residui di tallio
- AA 090 Rifiuti e residui di arsenico
- AA 100 Rifiuti e residui di mercurio
- AA 130 Soluzioni di decapaggio dei metalli
AB. RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI INORGANICI, CHE POSSONO CONTENERE METALLI E MATERIALI ORGANICI
- AB 010 Scorie, ceneri e residui non specificati né inclusi altrove
- AB 020 Residui derivanti dalla combustione di rifiuti urbani/domestici
- AB 030 Rifiuti di sistemi che non sono a base di cianuro derivanti dal trattamento superficiale di metalli
- AB 040 Rifiuti di vetro provenienti da tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi
- AB 050 Fanghi di fluoruro di calcio
- AB 060 Altri composti inorganici di fluoro sotto forma di liquido o di fango
- AB 080 Catalizzatori esausti non compresi nella lista verde
- AB 090 Rifiuti di idrossido di alluminio
- AB 110 Soluzioni basiche
- AB 120 Composti inorganici di alogenuri, non specificati né compresi altrove
AC. RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI ORGANICI, CHE POSSONO CONTENERE METALLI E MATERIALI INORGANICI
- AC 040 Fanghi di petrolio con piombo
- AC 050 Fluidi termici (per trasferimento calore)
- AC 060 Fluidi idraulici
- AC 070 Fluidi per freni
- AC 080 Fluidi antigelo
- AC 090 Rifiuti della produzione, formulazione e utilizzazione di resine, latex, plastificanti, colle ed adesivi
- AC 100 Nitrocellulosa
- AC 110 Fenoli, composti fenolici, compresi i clorofenoli, sotto forma liquida o di fango
- AC 120 Naftaleni policlorurati
- AC 140 Catalizzatori trietilamina per indurimento di sabbie di fonderie
- AC 150 Clorofluorocarburi
- AC 160 Alogeni
- AC 190 Frazione leggera da frantumazione di automobili
- AC 200 Composti organici del fosforo
- AC 210 Solventi non alogenati
- AC 220 Solventi alogenati
- AC 230 Residui alogenati e non alogenati della distillazione non acquosa provenienti da operazioni di recupero di solventi organici
- AC 240 Rifiuti provenienti dalla produzione di idrocarburi alifatici alogenati (come clorometani, dicloroetano, cloruro di vinile, cloruro di vinilidene, cloruro di allile ed epicloridrina)
- AC 260 Feci e letame liquido da porcilaia
- AC 270 Fanghi di depurazione
AD. RIFIUTI CHE POSSONO CONTENERE COSTITUENTI INORGANICI O ORGANICI
- AD 010 Rifiuti della produzione e preparazione di prodotti farmaceutici
- AD 020 Rifiuti della produzione, formulazione e utilizzazione di biocidi e fitofarmaci
- AD 030 Rifiuti della manifattura, formulazione e utilizzazione di sostanze chimiche per la conservazione del legno
Rifiuti che contengono, consistono o sono contaminati da:
- AD 040 Cianuri inorganici, eccetto i residui solidi di montature in metalli preziosi contenenti tracce di cianuri inorganici
- AD 050 Cianuri organici
- AD 080 Rifiuti di natura esplosiva, quando non soggetti a specifiche leggi
- AD 110 Soluzioni acide
- AD 120 Resine a scambio ionico
- AD 130 Macchine fotografiche monouso con batterie
- AD 140 Rifiuti provenienti dai dispositivi di controllo dell'inquinamento industriale per l'abbattimento di inquinanti negli effluenti gassosi, non specificati né inclusi altrove
- AD 150 Materiali organici di origine naturale usati come mezzo di filtrazione (come i filtri biologici)
- AD 160 Rifiuti urbani/domestici
- AD 170 Carbone attivo esausto con caratteristiche pericolose e derivato dall'uso nelle industrie della chimica inorganica, di quella organica e nelle industrie farmaceutiche, nel trattamento delle acque reflue, nei processi di depurazione dell'aria e dei gas e in impieghi analoghi
Il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2015, secondo la procedura definita nell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del 15 luglio 1975 relativa ai rifiuti (1), modificata dalla direttiva 91/ 156/CEE (2).
c) In deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93, fino al 31 dicembre 2011 le autorità rumene competenti possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Romania di rifiuti destinati al recupero ed elencati nell'allegato IV del regolamento, come pure sulle spedizioni di rifiuti destinati al recupero non elencati negli allegati del regolamento, in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento. Il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2015, secondo la procedura definita nell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (1), modificata dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio (3).
d) In deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93, le autorità rumene competenti si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o no negli allegati II, III e IV del regolamento, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (4), della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000 sull'incenerimento dei rifiuti (5) o della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (6) ed effettuate durante il periodo di applicazione della deroga temporanea all'impianto di destinazione.
  • 2. 31994 L 0062: Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10), modificata da ultimo da:
    • 32004 L 0012: Direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11.2.2004 (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 26),
a) In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 94/62/CE, la Romania dovrà raggiungere il tasso globale per il recupero o l'incenerimento in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia entro il 31 dicembre 2011 conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
  • 32% in peso entro il 31 dicembre 2006, 34% per il 2007, 40% per il 2008, 45% per il 2009 e 48% per il 2010.
b) In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 94/62/CE, la Romania dovrà raggiungere il tasso globale per il recupero o l'incenerimento in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia entro il 31 dicembre 2013 conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
  • 53% in peso per il 2011 e 57% per 2012.
c) In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 94/62/CE, la Romania dovrà raggiungere l'obiettivo per il riciclaggio della plastica entro il 31 dicembre 2011, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
  • 8% in peso entro il 31 dicembre 2006, 10% per il 2007, 11% per il 2008, 12% per il 2009 e 14% per il 2010.
d) In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 94/62/CE, la Romania dovrà raggiungere l'obiettivo globale per il riciclaggio entro il 31 dicembre 2013, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
  • 26 in peso entro il 31 dicembre 2006, 28% per il 2007, 33% per il 2008, 38% per il 2009, 42% per il 2010, 46% per il 2011 e 50% per il 2012.
e) In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), punto i) della direttiva 94/62/CE, la Romania dovrà raggiungere l'obiettivo per il riciclaggio del vetro entro il 31 dicembre 2013, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
  • 21% in peso entro il 31 dicembre 2006, 22% per il 2007, 32% per il 2008, 38% per il 2009, 44% per il 2010, 48% per il 2011 e 54% per il 2012.
f) In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) punto iv) della direttiva 94/62/CE, la Romania dovrà raggiungere l'obiettivo per il riciclaggio della plastica, tenuto conto esclusivamente dei materiali riciclati sotto forma di plastica, entro il 31 dicembre 2013, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
  • 16% in peso per il 2011 e 18% per 2012.
g) In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), punto v) della direttiva 94/62/CE, la Romania dovrà raggiungere l'obiettivo per il riciclaggio del legno entro il 31 dicembre 2011, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
  • 4% in peso entro il 31 dicembre 2006, 5% per il 2007, 7% per il 2008, 9% per il 2009 e 12% per il 2010.
  • 3. 31999 L 0031: Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1), modificata da:
    • 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
a) In deroga all'articolo 14, lettera c) e ai punti 2, 3, 4 e 6 dell'allegato I della direttiva 1999/31/CE e fatte salve la direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975 sui rifiuti (7) e la direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 sui rifiuti pericolosi (8), i requisiti inerenti al controllo delle acque e alla gestione del colaticcio, alla protezione del terreno e delle acque, al controllo dei gas e alla stabilità non si applicheranno a 101 discariche municipali esistenti in Romania fino al 16 luglio 2017.
La Romania garantisce una riduzione graduale dei rifiuti collocati nelle suddette 101 discariche municipali non conformi esistenti conformemente ai seguenti quantitativi massimi annuali:
  • entro il 31 dicembre 2006: 3 470 000 tonnellate;
  • entro il 31 dicembre 2007: 3 240 000 tonnellate;
  • entro il 31 dicembre 2008: 2 920 000 tonnellate;
  • entro il 31 dicembre 2009: 2 920 000 tonnellate;
  • entro il 31 dicembre 2010: 2 900 000 tonnellate;
  • entro il 31 dicembre 2011: 2 740 000 tonnellate;
  • entro il 31 dicembre 2012: 2 460 000 tonnellate;
  • entro il 31 dicembre 2013: 2 200 000 tonnellate;
  • entro il 31 dicembre 2014: 1 580 000 tonnellate;
  • entro il 31 dicembre 2015: 1 420 000 tonnellate;
  • entro il 31 dicembre 2016: 1 210 000 tonnellate.
b) In deroga all'articolo 5, paragrafo 3), lettere a) e b) e all'allegato I, punto 2, secondo trattino della direttiva 1999/31/CE e fatto salvo l'articolo 6, lettera c) punto ii) di tale direttiva e della direttiva 75/442/CEE, i requisiti per i rifiuti liquidi, corrosivi e ossidanti, e per quanto riguarda la prevenzione di infiltrazioni d'acqua nei rifiuti collocati nella discarica non si applicano in Romania ai seguenti 23 impianti esistenti sino alla data indicata per ciascuno di essi:
Fino al 31 dicembre 2007:
1. S.C. BEGA UPSOM Ocna Mureş, Ocna Mureş, Provincia di Alba
Fino al 31 dicembre 2008:
2. S.C. TERMOELECTRICA SA - SE Doiceşti, Doiceşti, Provincia di Dambovita
3. S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA, Cicani-Beterega, Provincia di Gorj
4. RAAN Drobeta-Turnu Severin - Sucursala ROMAG — TERMO, Drobeta-Turnu Severin, Provincia di Mehedinţi
Fino al 31 dicembre 2009:
5. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA - SE Craiova, Valea Mănăstirii, Provincia di Dolj
6. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA - SE Işalnita, Işalniţa II, Provincia di Dolj
7. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA - SE Işalnita, Işalniţa I, Provincia di Dolj
8. S.C. ELECTROCENTRALE DEVA SA - SE Paroseni, Caprişoara, Provincia di Hunedoara
9. S.C. TERMICA SA Suceava, Suceava, Provincia di Suceava
Fino al 31 dicembre 2010:
10. S.C. ELECTROCENTRALE DEVA SA, Bejan, Provincia di Hunedoara
11. S.C. ALUM Tulcea, Tulcea, Provincia di Tulcea
Fino al 31 dicembre 2011:
12. S.C. UZINA TERMOELECTRICĂ GIURGIU SA, Giurgiu, Provincia di Giurgiu
Fino al 31 dicembre 2012:
13. CET Bacău, Furnicari — Bacău, Provincia di Bacău
14. S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI, Valea Ceplea, Provincia di Gorj
15. S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI, Valea Ceplea, Provincia di Gorj
16. S.C. UZINELE SODICE Govora, Govora, Provincia di Vâlcea
17. S.C. CET Govora SA, Govora, Provincia di Vâlcea
Fino al 31 dicembre 2013:
18. S.C. CET Arad, Arad, Provincia di Arad
19. S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA SA, Sântaul Mic, Provincia di Bihor
20. S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA SA, Sântaul Mic, Provincia di Bihor
21. S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA SA, Sântaul Mic, Provincia di Bihor
22. CET II Iaşi, Holboca, Provincia di Iaşi
23. S.C. Uzina Electrică Zalău, Hereclean — Panic, Provincia di Sălaj
La Romania garantisce una riduzione graduale dei rifiuti liquidi collocati nei suddetti 23 impianti non conformi esistenti conformemente ai seguenti quantitativi massimi annuali:
  • entro il 31 dicembre 2006: 11 286 000 tonnellate;
  • entro il 31 dicembre 2007: 11 286 000 tonnellate;
  • entro il 31 dicembre 2008: 11 120 000 tonnellate;
  • entro il 31 dicembre 2009: 7 753 000 tonnellate;
  • entro il 31 dicembre 2010: 4 803 000 tonnellate;
  • entro il 31 dicembre 2011: 3 492 000 tonnellate;
  • entro il 31 dicembre 2012: 3 478 000 tonnellate;
  • entro il 31 dicembre 2013: 520 000 tonnellate.
c) In deroga all'articolo 5, paragrafo 3), lettere a) e b) e all'allegato I, punto 2, secondo trattino della direttiva 1999/31/CE e fatto salvo l'articolo 6, lettera c) punto ii) di tale direttiva e della direttiva 75/442/CEE, i requisiti per i rifiuti liquidi, corrosivi e ossidanti, e per quanto riguarda la prevenzione di infiltrazioni d'acqua nei rifiuti collocati nella discarica non si applicano in Romania ai seguenti 5 bacini di decantazione esistenti sino alla data indicata per ciascuno di essi:
Fino al 31 dicembre 2009:
1. BĂIŢA Ştei, Fânaţe, Provincia di Bihor
Fino al 31 dicembre 2010:
2. TRANSGOLD Baia Mare, Aurul-Recea, Provincia di Maramureş
3. MINBUCOVINA Vatra Dornei, Ostra-Valea Straja, Provincia di Suceava
Fino al 31 dicembre 2011:
4. CUPRUMIN Abrud, Valea Şesei, Provincia di Alba
5. CUPRUMIN Abrud, Valea Ştefancei, Provincia di Alba.
La Romania garantisce una riduzione graduale dei rifiuti collocati nei suddetti 5 bacini di decantazione non conformi esistenti conformemente ai seguenti quantitativi massimi annuali:
  • entro il 31 dicembre 2006: 6 370 000 tonnellate;
  • entro il 31 dicembre 2007: 5 920 000 tonnellate (di cui 2 100 000 tonnellate di rifiuti pericolosi e 3 820 000 tonnellate di rifiuti non pericolosi);
  • entro il 31 dicembre 2008: 4 720 000 tonnellate (di cui 2 100 000 tonnellate di rifiuti pericolosi e 2 620 000 tonnellate di rifiuti non pericolosi);
  • entro il 31 dicembre 2009: 4 720 000 tonnellate (di cui 2 100 000 tonnellate di rifiuti pericolosi e 2 620 000 tonnellate di rifiuti non pericolosi);
  • entro il 31 dicembre 2010: 4 640 000 tonnellate (di cui 2 100 000 tonnellate di rifiuti pericolosi e 2 540 000 tonnellate di rifiuti non pericolosi);
  • entro il 31 dicembre 2011: 2 470 000 tonnellate (interamente di rifiuti non pericolosi).
d) In deroga all'articolo 2, lettera g), secondo trattino della direttiva 1999/31/CE e fatte salve la direttiva 75/442/CEE e la direttiva 91/689/CEE un'area adibita in modo permanente al deposito temporaneo di rifiuti pericolosi generati in Romania non è considerata una discarica in Romania fino al 31 dicembre 2009.
Entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2007, la Romania trasmette alla Commissione una relazione sull'attuazione graduale della direttiva e sul rispetto dei suddetti obiettivi intermedi.
  • 4. 32002 L 0096: Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24), modificata da:
    • 32003 L 0108: Direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8.12.2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 106),
In deroga all'articolo 5, paragrafo 5) e all'articolo 7, paragrafo 2) della direttiva 2002/96/CE, la Romania dovrà raggiungere il tasso medio annuo di raccolta differenziata di RAEE provenienti da privati di almeno quattro chilogrammi per abitante, nonché il tasso di reimpiego ed il tasso di riciclaggio di componenti, materiali e sostanze entro il 31 dicembre 2008.
(1) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.
(3) GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.
(4) GU L 275 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n.882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(5) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.
(6) GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1, direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
(7) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata dalla direttiva 91/156/CEE e modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(8) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/31/CE (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28).

C. QUALITÀ DELL'ACQUA

  • 1. 31983 L 0513: Direttiva 83/513/CEE del Consiglio, del 26 settembre 1983, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio (GU L 291 del 24.10.1983, pag. 1), modificata da:
    • 31991 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23.12.1991 (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48);
    • 31984 L 0156: Direttiva 84/156/CEE del Consiglio, dell'8 marzo 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini (GU L 74 del 17.3.1984, pag. 49), modificata da:
      • 31991 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23.12.1991 (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).
In deroga all'articolo 3 e all'allegato I della direttiva 83/513/CEE e all'articolo 3 e all'allegato I della direttiva 84/156/CEE, i valori limite per gli scarichi di cadmio e mercurio nell'ambiente idrico ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 76/464/CEE del Consiglio del 4 maggio 1976 concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (1), non si applicano in Romania fino al 31 dicembre 2009 ai seguenti impianti industriali:
  • ARIEŞMIN SA Baia de Arieş — Valea Sărtaş- Baia de Arieş — Provincia di Alba
  • ARIEŞMIN SA Baia de Arieş — ape de mină — Baia de Arieş — Provincia di Alba
  • EM TURŢ — Turţ — Provincia di Satu Mare
  • SM BAIA BORŞA- evacuare ape de mină Gura Băii — Borşa — Provincia di Maramureş
  • SM BAIA BORŞA- evacuare ape de mină Burloaia - Borşa — Provincia di Maramureşs
  • SM BAIA BORŞA- evacuare Colbu-Toroioaga - Borşa — Provincia di Maramureş
  • EM BAIA SPRIE — Baia Sprie — Provincia di Maramureş
  • EM CAVNIC — Cavnic — Provincia di Maramureş
  • EM BAIUŢ — Băiuţ — Provincia di Maramureş
  • S.C. Romplumb SA BAIA MARE-evacuare în canal de.transport — Baia Mare — Provincia di Maramureş
  • SUCCURSALA MINIERĂ. BAIA MARE-flotatie centrală - Baia Mare — Provincia di Maramureş
  • SM BAIA BORŞA- evacuare ape flotaţie - Borşa — Provincia di Maramureş
  • Romarm Tohan Zărneşti — Zărneşti — Provincia di Braşov
  • S.C. Viromet SA Victoria — Victoria — Provincia di Braşov
  • S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 1 — Slatina — Provincia di Olt
  • S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 2 - Slatina — Provincia di Olt
  • S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 3 - Slatina — Provincia di Olt
  • S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 4 - Slatina — Provincia di Olt
  • S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 5 - Slatina — Provincia di Olt
  • S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 6 - Slatina — Provincia di Olt
  • S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 7 - Slatina — Provincia di Olt
  • S.C. GECSAT Târnăveni — Târnăveni — Provincia di Mureş
  • SGDP BAIA BORŞA - Borşa — Provincia di Maramureş
  • SPGC SEINI — Seini — Provincia di Maramureş
  • S.C. VITAL BAIA MARE-evacuare staţie - Baia Mare — Provincia di Maramureş
  • S.C. IMI SA BAIA MARE-evacuare staţie mina Ilba - Baia Mare — Provincia di Maramureş
  • S.C. WEST CONSTRUCT MINA SOCEA — Valea Socea — Provincia di Maramures
  • 2. 31984 L 0491: Direttiva 84/491/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano (GU L 274 del 17.10.1984, pag. 11), modificata da:
    • 31991 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23.12.1991 (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).
In deroga all'articolo 3 e all'allegato I della direttiva 84/491/CEE i valori limite per gli scarichi di lindano nell'ambiente idrico ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 76/464/CEE del Consiglio del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (1), non si applicano in Romania fino al 31 dicembre 2009 ai seguenti impianti industriali:
  • S.C. Sinteza SA Oradea — Oradea — Provincia di Bihor
  • S.C. OLTCHIM SA Râmnicu Vâlcea — Râmnicu-Vâlcea — Provincia di Vâlcea
  • S.C. CHIMCOMPLEX SA Borzeşti — Borzeşti — Provincia di Bacău
  • 3. 31986 L 0280: Direttiva 86/280/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 16), modificata da ultimo da:
    • 31991 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23.12.1991 (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).
In deroga all'articolo 3 e all'allegato II della direttiva 86/280/CEE, i valori limite per gli scarichi di esaclorobenzenegh, esaclorobutadiene, 1,2-dicloroetano, tricloroetilene e triclorobenzene nell'ambiente idrico ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (1), non si applicano in Romania fino al 31 dicembre 2009 ai seguenti impianti industriali:
  • S.C. NUTRISAM SATU MARE- Ferma MOFTIN — Satu Mare — Provincia di Satu Mare
  • L 157/168 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 21.6.2005
  • S.C. MARLIN SA ULMENI — Ulmeni — Provincia di Maramureş
  • S.C. PROMET — Satu Mare — Provincia di Maramureş
  • ARDUDANA ARDUD — Provincia di Ardud - Maramureş
  • SM BAIA BORŞA- evacuare ape de mină Gura Băii — Borşa — Provincia di Maramureş
  • SM BAIA BORŞA-evacuare Colbu-Toroioaga - Borşa — Provincia di Maramureş
  • ERS CUG CLUJ - evacuare 3 — Cluj — Napoca — Provincia di Cluj
  • S.C. ARMĂTURA CLUJ — 6 evacuări directe - Cluj-Napoca — Provincia di Cluj
  • SUCCURSALA MINIERĂ BAIA MARE-flotaţie centrală — Baia Mare — Provincia di Maramureş
  • S.C. OLTCHIM SA — Râmnicu Vâlcea — Provincia di Vâlcea
  • S.C. CHIMCOMPLEX SA Borzeşti-M 1 — Borzeşti — Provincia di Bacău
  • S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 2 — Slatina — Provincia di Olt
  • S.C. TERAPIA CLUJ - evacuare staţie 3 + staţie 2 - Cluj-Napoca — Provincia di Cluj
  • S.C. PHOENIX ROMĂNIA CAREI — Carei — Provincia di Satu Mare
  • S.C. SILVANIA ZALĂU — Zalău — Provincia di Sălaj
  • SNP PETROM SA - ARPECHIM Piteşti — Piteşti — Provincia di Argeş
  • S.C. TEHNOFRIG CLUJ - evacuare 1 - Cluj-Napoca — Provincia di Cluj
  • RBG ELCOND ZALĂU - Zalău — Provincia di Salaj
  • S.C. MUCART CLUJ - Cluj-Napoca — Provincia di Cluj
  • S.C. CELHART DONARIS SA Brăila — Brăila — Provincia di Brăila
  • STRATUS MOB SA Blaj — Blaj — Provincia di Alba
  • 4. 31991 L 0271: Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40), modificata da ultimo da:
    • 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
In deroga agli articoli 3, 4 e 5, paragrafo 2 della direttiva 91/271/CEE, i requisiti per le reti fognarie e il trattamento delle acque reflue urbane non si applicano integralmente in Romania fino al 31 dicembre 2018, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
  • entro il 31 dicembre 2013 dovrà essere raggiunta la conformità con l'articolo 3 della direttiva per gli agglomerati con numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000;
  • entro il 31 dicembre 2015 dovrà essere raggiunta la conformità con l'articolo 5, paragrafo 2) della direttiva per gli agglomerati con numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000.
La Romania garantisce un aumento graduale dell'introduzione di reti fognarie ai sensi all'articolo 3 conformemente ai seguenti tassi minimi globali di abitanti equivalenti:
  • 61% entro il 31 dicembre 2010,
  • 69% entro il 31 dicembre 2013,
  • 80% entro il 31 dicembre 2015.
La Romania garantisce un aumento graduale dell'introduzione di sistemi di trattamento delle acque reflue ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 5, paragrafo 2), conformemente ai seguenti tassi minimi globali di abitanti equivalenti:
  • 51% entro il 31 dicembre 2010,
  • 61% entro il 31 dicembre 2013,
  • 77% entro il 31 dicembre 2015.
  • 5. 31998 L 0083: Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32), modificata da:
    • 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
In deroga all'articolo 5, paragrafo 2), all'articolo 8 ed all'allegato I, parti B e C della direttiva 98/83/CE, i valori stabiliti per i seguenti parametri non si applicano integralmente in Romania alle condizioni sottoelencate:
  • fino al 31 dicembre 2010 per l'ossidabilità negli agglomerati con un numero di abitanti inferiore a 10 000;
  • fino al 31 dicembre 2010 per l'ossidabilità e la torbidità negli agglomerati con un numero di abitanti compreso fra 10 000 e 100 000;
  • fino al 31 dicembre 2010 per l'ossidabilità, l'ammonio, l'alluminio, i pesticidi, il ferro e il manganese negli agglomerati con un numero di abitanti superiore a 100 000;
  • fino al 31 dicembre 2015 per l'ammonio, i nitrati, la torbidità, l'alluminio, il ferro, il piombo, il cadmio e i pesticidi negli agglomerati con un numero di abitanti inferiore a 10 000;
  • fino al 31 dicembre 2015 per l'ammonio, i nitrati, l'alluminio, il ferro, il piombo, il cadmio, i pesticidi e il manganese negli agglomerati con un numero di abitanti compreso fra 10 000 e 100 000.
La Romania garantisce il rispetto dei requisiti della direttiva, conformemente agli obiettivi intermedi indicati nella tabella seguente:
Località in conformità entro il 31 dicembre 2006
Popolazione collegata Totale delle località Ossidabilità % Ammonio % Nitrati % Torbidità % Alluminio % Ferro % Cadmio, Piombo % Pesticidi % Manganese %
<10 000 1 774 98,4 99 95,3 99,3 99,7 99,2 99,9 99,9 100
10 000 - 100 000 111 73 59,5 93,7 87 83,8 78,4 98,2 93,4 96,4
100 001 - 200 000 14 85,7 92,9 100 100 92,9 100 100 78,6 92,9
>200 000 9 77,8 100 100 100 88,9 88,9 100 88,9 88,9
TOTALE 1 908 96,7 96,7 95,2 98,64 98,64 97,9 99,8 99,4 99,7
Località in conformità alla fine del 2010
Popolazione collegata Totale delle località Ossidabilità % Ammonio % Nitrati % Torbidità % Alluminio % Ferro % Cadmio, Piombo % Pesticidi % Manganese %
<10 000 1 774 100 99,5 97,7 99,7 99,7 99,3 99,9 99,9 100
10 000 - 100 000 111 100 80,2 97,3 100 94,6 90 98,2 96,4 96,4
100 001 - 200 000 14 100 100 100 100 100 100 100 100 100
>200 000 9 100 100 100 100 100 100 100 100 100
TOTALE 1 908 100 98,32 97,7 99,7 99,4 98,7 99,8 99,7 99,7
Tale deroga non si applica all'acqua potabile destinata alla lavorazione alimentare.
(1) GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

D. INQUINAMENTO INDUSTRIALE E GESTIONE DEI RISCHI

  • 1. 31996 L 0061: Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26), modificata da ultimo da:
    • 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
In deroga all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 96/61/CE, i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti esistenti non si applicano in Romania agli impianti sotto elencati, fino alla data indicata per ciascun impianto, per quanto riguarda l'obbligo di gestire tali impianti nel rispetto di valori limite di emissione, parametri equivalenti o misure tecniche basati sulle migliori tecniche disponibili ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 3) e 4):
Fino al 31 dicembre 2008:
  • 1. S.C. CARBID FOX SA Târnăveni (attività principale punto 4.2)
  • 2. S.C. AVICOLA SA Ferma Gârleni-Bacău (attività principale punto 6.6, lettera a))
  • 3. S.C. EXPERT 2001 IMPEX SRL Bistriţa-Năsăud (attività principale punto 6.6)
Fino al 31 dicembre 2009:
  • 4. S.C. UCM Reşiţa-Caras-Severin (attività principale punto 2.2)
  • 5. S.C. SICERAM SA Mureş (attività principale punto 3.5)
  • 6. S.C. BEGA UPSOM SA Alba (attività principale punto 4.2)
  • 7. S.C. CELROM SA Mehedinţi (attività principale punto 6.1)
  • 8. S.C. COMCEH SA Călăraşi-Călăraşi (attività principale punto 6.1, lettera b))
  • 9. S.C. ECOPAPER SA Zărneşti-Braşov (attività principale punto 6.1, lettera b))
  • 10. S.C. RIFIL SA Neamţ (attività principale punto 6.2)
  • 11. S.C. AVICOLA SA Ferma Războieni-Iaşi (attività principale punto 6.6, lettera a))
  • 12. S.C. AVIMAR SA Maramureş (attività principale punto 6.6, lettera a))
  • 13. S.C. AVICOLA SA Iaşi-Ferma Leţcani — Iaşi (attività principale punto 6.6, lettera a))
  • 14. COMBINATUL AGROINDUSTRIAL Curtici-Arad (attività principale punto 6.6, lettera b))
  • 15. S.C. AVICOLA SA Slobozia Ferma Bora-Ialomiţa (attività principale punto 6.6, lettera a))
  • 16. S.C. SUINTEST Oarja SA — Argeş (attività principale punto 6.6, lettere b) e c))
  • 17. S.C. AVICOLA SA Slobozia-Ferma Andrăşeşti-Ialomiţa (attività principale punto 6.6, lettera a))
  • 18. S.C. AVICOLA SA Slobozia-Ferma Perieţi-Ialomiţa (attività principale punto 6.6, lettera a))
  • 19. S.C. AVICOLA SA Slobozia-Ferma Gheorghe Doja-Ialomiţa (attività principale punto 6.6, lettera a))
Fino al 31 dicembre 2010:
  • 20. S.C. ROMPLUMB SA Maramureş (attività principale punto 2.5)
  • 21. S.C. ROMRADIATOARE SA Braşov (attività principale punto 2.5, lettera b))
  • 22. S.C. ELECTROMONTAJ SA Bucureşti (attività principale punto 2.6)
  • 23. HOLCIM (Romania) —Ciment Câmpulung Argeş (attività principale punto 3.1)
  • 24. S.C. ETERMED SA Medgidia — Constanţa (attività principale punto 3.2)
  • 25. S.C. CONGIPS SA (Azbest) Bihor (attività principale punto 3.2)
  • 26. S.C. HELIOS SA Aştileu-Bihor (attività principale punto 3.5)
  • 27. S.C. SOFERT SA Bacău (attività principale punti 4.3 e 4.2, lettera b))
  • 28. S.C. CHIMOPAR SA Bucureşti (attività principale punto 4.1)
  • 29. S.C. ANTIBIOTICE SA Iaşi (attività principale punto 4.5)
  • 30. S.C. ROMPETROL PETROCHEMICALS SRL Constanţa (attività principale punto 4.1)
  • 31. S.C. LETEA SA Bacău (attività principale punto 6.1, lettera a))
  • 32. S.C. ZAHAR Corabia SA-Olt (attività principale punto 6.4, lettera b))
  • 33. S.C. TARGO SRL Timiş (attività principale punto 6.4)
  • 34. S.C. SUINPROD Roman-Neamţ (attività principale punto 6.6, lettera b))
  • 35. S.C. LUCA SUINPROD SA Codlea -Braşov (attività principale punto 6.6, lettera b))
  • 36. S.C. AVICOLA Costesti Argeş-Argeş (attività principale punto 6.6, lettera b))
  • 37. S.C. AVICOLA SA Platou Avicol Brad -Bacau (attività principale punto 6.6, lettera a))
  • 38. S.C. AT GRUP PROD IMPEX SRL Olt (attività principale punto 6.6, lettera a))
  • 39. S.C. AVICOLA SA Ferma Gherăieşti — Bacău (attività principale punto 6.6, lettera a))
  • 40. S.C. CARNIPROD SRL Tulcea — Tulcea (attività principale punto 6.6, lettera b))
  • 41. S.C. PIGCOM SA Satu Nou-Tulcea (attività principale punto 6.6, lettera b))
  • 42. S.C. AGROPROD IANCU SRL Urziceni-Ialomiţa (attività principale punto 6.6, lettera b))
  • 43. S.C. CRUCIANI IMPEX SRL Deduleşti-Brăila (attività principale punto 6.6)
  • 44. S.C. AGROFLIP Bonţida Cluj (attività principale punto 6.6, lettere b) e c))
  • 45. S.C. AVICOLA SA Slobozia Ferma Amara — Ialomiţa (attività principale punto 6.6, lettera a))
  • 46. S.C. ISOVOLTA GROUP SA Bucureşti (attività principale punto 6.7)
  • 47. S.C. SAMOBIL SA Satu Mare (attività principale punto 6.7)
  • 48. S.C. ELECTROCARBON SA Slatina-Olt (attività principale punto 6.8)
  • 49. S.C. TRANSGOLD SA Baia Mare-Maramureş (attività principale punto 2.5)
Fino al 31 dicembre 2011:
  • 50. S.C. ORGANE DE ASAMBLARE SA Braşov (main activity 2.6)
  • 51. HEIDELBERG CEMENT - Fieni Cement Dâmboviţa (main activity 3.1)
  • 52. CARMEUSE Romania SA Argeş (attività principale punto 3.1)
  • 53. S.C. RESIAL SA Alba (attività principale punto 3.5)
  • 54. SOCIETATEA NATIONALĂ A PETROLULUI PETROM SA Sucursala Craiova, Combinatul Doljchim-Dolj (attività principale punti 4.2 e 4.1)
  • 55. S.C. USG SA Vâlcea (attività principale punto 4.2, lettera d))
  • 56. S.C. ULTEX SA Ţăndărei-Ialomiţa (attività principale punto 6.4, lettera b))
  • 57. S.C. CARMOLIMP SRL Viştea de Sus - Sibiu (attività principale punto 6.6, lettera b))
  • 58. S.C. AVICOLA Buftea - Ilfov (attività principale punto 6.6, lettera a))
  • 59. S.C. AVICOLA SA Ferma Hemeiuş-Bacău (attività principale punto 6.6, lettera a))
  • 60. S.C. SUINPROD SA Zimnicea — Ferma Zimnicea-Teleorman (attività principale punto 6.6, lettera b))
  • 61. S.C. SUINPROD SA Bilciureşti - Dâmboviţa (attività principale punto 6.6)
  • 62. S.C. COMPLEXUL DE PORCI Brăila SA Baldovineşti -Brăila (attività principale punto 6.6, lettera b))
  • 63. S.C. COMPLEXUL DE PORCI Brăila SA Tichileşti-Brăila (attività principale punto 6.6, lettera b))
  • 64. S.C. AT GRUP PROD IMPEX SRL - Teleorman (attività principale punto 6.6, lettera a))
  • 65. S.C. KING HAUSE ROM Cornetu SRL Filiala Mavrodin — Teleorman (attività principale punto 6.6, lettera a))
  • 66. S.C. AVIKAF PROD IMPEX SRL Teleorman (attività principale punto 6.6, lettera a))
  • 67. S.C. SUINPROD SA Zimnicea - Ferma Dracea - Teleorman (attività principale punto 6.6, lettera b))
  • 68. S.C. ROMCIP Salcia — Teleorman (attività principale punto 6.6, lettera b))
  • 69. S.C. AVIPUTNA SA Goleşti - Vrancea (attività principale punto 6.6, lettera a))
  • 70. S.C. NUTRICOM SA Olteniţa — Călăraşi (attività principale punto 6.6, lettera b))
  • 71. S.C. PIGALEX SA Alexandria — Teleorman (attività principale punto 6.6, lettera b))
  • 72. S.C. PIC ROMANIA SRL Vasilaţi - Călăraşi (attività principale punto 6.6, lettera c)
  • 73. S.C. SUINTEST SA Fierbinţi -Ialomiţa (attività principale punto 6.6, lettera b))
  • 74. S.C. AGRIVAS SRL Vaslui (attività principale punto 6.6, lettera a))
  • 75. S.C. AVICOLA Buftea SA Punct de lucru Turnu Măgurele - Teleorman (attività principale punto 6.6, lettera a))
  • 76. S.C. C+C SA Reşiţa(attività principale punto 6.6, lettera b))
Fino al 31 dicembre 2012:
  • 77. SNP PETROM SA Sucursala ARPECHIM Piteşti-Argeş (attività punti 1.2 e 4.1)
  • 78. S.C. ROMPETROL Rafinare SA Constanţa (attività punto 1.2)
  • 79. COMBINATUL DE OŢELURI SPECIALE Târgovişte-Dâmboviţa (attività principale punti 2.2 e 2.3)
  • 80. S.C. COMBINATUL DE UTILAJ GREU SA Cluj (attività principale punti 2.2 e 2.3, lettera b))
  • 81. S.C. IAIFO Zalău-Sălaj(attività principale punto 2.3, lettera b) e punto 2.4)
  • 82. S.C. ALTUR SA Olt (attività principale punto 2.5)
  • 83. CNCAF MINVEST SA DEVA Filiala DEVAMIN SA Deva, Exploatarea minieră Deva-Hunedoara (attività principale punto 2.5)
  • 84. S.C. MONDIAL SA Lugoj-Timiş (attività principale punto 3.5)
  • 85. S.C. MACOFIL SA Târgu Jiu-Gorj (attività principale punto 3.5)
  • 86. S.C. CERAMICA SA Iaşi(attività principale punto 3.5)
  • 87. S.C. FIBREXNYLON SA Neamţ(attività principale punto 4,1, lettere b) e d), punto 4.2, lettera b), punto 4.3)
  • 88. S.C. CHIMCOMPLEX SA Borzeşti — Bacău (attività principale punto 4.1, lettere a), b), c), d) e f), punto 4.2, lettere b), c) e d) e punto 4.4)
  • 89. S.C. PEHART SA Petreşti- Alba (attività principale punto 6.1, lettera b))
  • 90. S.C. TABACO-CAMPOFRIO SA Tulcea (attività principale punto 6.4, lettera a))
  • 91. S.C. AVICOLA SA Slobozia Ferma Ion Ghica-Ialomiţa(attività principale punto 6.6, lettera a))
  • 92. S.C. AVICOLA SA Platou Avicol Aviasan -Bacău(attività principale punto 6.6, lettera a))
  • 93. S.C. ITAL TRUST Racoviţă SA — Sibiu (attività principale punto 6.6, lettera b))
  • 94. S.C. COMTIM GROUP SRL Ferma Parţa-Timiş (attività principale punto 6.6, lettera b))
  • 95. S.C. COMTIM GROUP SRL Ferma Pădureni-Timiş (attività principale punto 6.6, lettera b))
  • 96. S.C. COMTIM GROUP SRL Ferma Peciu Nou-Timiş (attività principale punto 6.6, lettera b))
  • 97. S.C. COMTIM GROUP SRL Ferma Periam-Timiş (attività principale punto 6.6, lettera b))
  • 98. S.C. COMTIM GROUP SRL Ferma Ciacova-Timiş (attività principale punto 6.6, lettera b))
  • 99. S.C. AVICOLA LUMINA SA - Constanţa (attività principale punto 6.6, lettera a))
Fino al 31 dicembre 2013:
  • 100. S.C. UNIO SA Satu Mare (attività principale punto 2.3, lettera b))
  • 101. S.C. ARTROM SA Slatina — Olt (attività principale punto 2.3, lettera b) e punto 2.6)
  • 102. S.C. IAR SA Braşov (attività principale punto 2.6)
  • 103. S.C. ARIO SA Bistriţa Năsăud(attività principale punto 2.4)
  • 104. S.C. LAFARGE ROMCIM SA Medgidia - Constanta (attività principale punto 3.1)
  • 105. S.C. CARS SA Târnăveni - Mureş (attività principale punto 3.5)
  • 106. S.C. CASIROM SA Cluj (attività principale punto 3.5)
  • 107. S.C. TURNU SA Turnu Măgurele — Teleorman (attività principale punti 4.3 e 4.2, lettera b))
  • 108. S.C. COMBINATUL DE ÎNGRĂŞĂMINTE CHIMICE SA Năvodari — Constanţa (attività principale punto 4.3)
  • 109. S.C. AMBRO Suceava SA - Suceava (attività principale punto 6.1, lettere a) e b))
  • 110. S.C. ROMSUIN TEST Periş SA - Ilfov (attività principale punto 6.6, lettera a))
  • 111. S.C. NUTRICOD Codlea Sucursala Sfântu. Gheorghe - Covasna (attività principale punto 6.6, lettera b))
  • 112. S.C. HADITON GRUP SRL Argeş(attività principale punto 6.6, lettera a))
Fino al 31 dicembre 2014:
  • 113. S.C. PETROM SA RafinăriaPETROBRAZI - Prahova (attività punto 1.2)
  • 114. S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ SA Ploieşti - Prahova (attività punto 1.2)
  • 115. S.C. ROMPETROL RafinăriaVEGA - Prahova (attività punto 1.2)
  • 116. S.C. PETROTEL LUKOIL SA - Prahova (attività punto 1.2)
  • 117. S.C. ISPAT SIDEX SA Galaţi(attività principale punti 2.2 e 2.3)
  • 118. S.C. SIDERURGICA SA Hunedoara (attività principale punti 2.2 e 2.3)
  • 119. S.C. KVAERNER IMGB SA Bucureşti(attività principale punto 2.4)
  • 120. S.C. SOMETRA SA Copşa Mică - Sibiu (attività principale punti 2.5, lettere a) e b) e punti 2.1 e 2.4)
  • 121. S.C. FERAL SRL Tulcea (attività principale punto 2.5, lettera a))
  • 122. S.C. METALURGICA SA Aiud - Alba (attività principale punti 2.4 e 2.3, lettera b))
  • 123. S.C. NEFERAL SA Ilfov (attività principale punto 2.5, lettera b))
  • 124. S.C. INDUSTRIA SÂRMEI SA Câmpia Turzii-Cluj (attività principale punti 2.2, 2.3 e 2.6)
  • 125. S.C. METALURGICA SA Vlăhiţa-Harghita (attività principale punto 2.5, lettera b))
  • 126. S.C. UPETROM 1 Mai SA Prahova (attività principale punto 2.2)
  • 127. S.C. LAMINORUL SA Brăila(attività principale punto 2.3)
  • 128. S.C. AVERSA SA Bucureşti (attività principale punto 2.4)
  • 129. S.C. FORMA SA Botoşani (attività principale punto 2.3)
  • 130. S.C. ISPAT TEPRO SA Iaşi (attività principale punto 2.3, lettera c))
  • 131. S.C. URBIS Armături Sanitare SA-Bucureşti (attività principale punto 2.6)
  • 132. S.C. BALANTA SA Sibiu (attività principale punto 2.6)
  • 133. S.C. COMMET SA Galaţi (attività principale punto 2.6)
  • 134. CNACF MINVEST SA Deva Filiala «DEVAMIN» Exploatarea minieră Vetel Hunedoara (attività principale punto 2.5)
  • 135. S.C. MOLDOMIN SA Moldova Nouă-Caraş Severin (attività principale punto 2.5)
  • 136. S.C. FIROS SA Bucureşti (attività principale punto 3.3)
  • 137. S.C. SINTER-REF SA Azuga-Prahova (attività principale punto 3.5)
  • 138. S.C. PRESCOM Braşov SA-Braşov (attività principale punto 3.1)
  • 139. S.C. MELANA IV SA Neamţ (attività punto 4.1)
  • 140. S.C. OLTCHIM SA Râmnicu Vâlcea-Vâlcea (attività principale punti 4.1, 4.2 e 4.3)
  • 141. S.C. AMONIL SA Slobozia — Ialomiţa (attività principale punti 4.3 e 4.2)
  • 142. CAROM SA Bacău (attività principale punto 4.1, lettere a), b) e i)
  • 143. AZOCHIM SA Săvineşti-Neamţ (attività principale punto 4.2)
  • 144. S.C. UZINA DE PRODUSE SPECIALE Fagaras SA Brasov (attività principale punto 4.6)
  • 145. S.C. SINTEZA SA Oradea- Bihor (attività principale punti 4.1, lettera g), 4.2, lettere d) ed e) e punto 4.4)
  • 146. S.C. CHIMPROD SA Bihor (attività principale punto 4.1, lettera b) e punto 4.5)
  • 147. S.C. AZUR SA Timişoara-Timiş (attività principale punto 4.1)
  • 148. S.C. PUROLITE SA Victoria — Braşov(attività principale punto 4.1, lettere d) e h))
  • 149. S.C. CELHART DONARIS SA Brăila(attività principale punto 6.1)
  • 150. S.C. VRANCART SA Adjud-Vrancea (attività principale punto 6.1, lettera b)
  • 151. S.C. PIM SA Sibiu (attività principale punto 6.3)
  • 152. S.C. DANUBIANA Roman SA Neamt (attività principale punto 6.4, lettera b))
  • 153. S.C. ZAHĂRUL Românesc SA Ţăndărei (attività principale punto 6.4, lettera b))
  • 154. S.C. VASCAR SA Vaslui (attività principale punto 6.4, lettera a))
  • 155. S.C. MULTIVITA SA Negru Voda - Constanţa (attività principale punto 6.5)
  • 156. S.C. SUINPROD SA Prahova (attività principale punto 6.6, lettera a))
  • 157. S.C. AVICOLA SA Ferma Şerbăneşti-Bacău (attività principale punto 6.6, lettera a))
  • 158. S.C. AVICOLA BUCUREŞTI SA Punct de lucru CSHD Mihăileşti (attività principale punto 6.6, lettera a))
  • 159. S.C. SUINPROD SA Bumbeşti Jiu -Gorj (attività principale punto 6.6, lettera a))
  • 160. S.C. SIBAVIS SA Sibiu — Sibiu (attività principale punto 6.6, lettera a))
  • 161. S.C. OLTCHIM SA Râmnicu Vâlcea Ferma 1 Frănceşti -Vâlcea (attività principale punto 6.6, lettera a))
  • 162. S.C. AVIA AGROBANAT SRL Bocşa — Reşiţa (attività principale punto 6.6, lettera a))
  • 163. S.C. AVICOLA Găieşti SA - Dâmboviţa (attività principale punto 6.6, lettera a))
  • 164. S.C. VENTURELLI PROD SRL Sibiu (attività principale punto 6.6, lettera b))
  • 165. S.C. OLTCHIM SA Râmnicu Vâlcea Ferma Budeşti — Vâlcea (attività principale punto 6.6, lettera a))
  • 166. S.C. OLTCHIM SA Râmnicu Vâlcea Ferma Băbeni Mihăieşti-Vâlcea (attività principale punto 6.6, lettera a))
  • 167. S.C. OLTCHIM SA Râmnicu Vâlcea Ferma 2 Frănceşti -Vâlcea (attività principale punto 6.6, lettera a))
  • 168. S.C. OLTCHIM SA Râmnicu Vâlcea Ferma Băbeni-Vâlcea (attività principale punto 6.6, lettera a))
  • 169. S.C. AVICOLA Bucureşti SA Sucursala Cluj-Sălişte-Cluj (attività principale punto 6.6, lettera a))
  • 170. S.C. AVICOLA Bucureşti SA Sucursala CSHD Codlea-Braşov (attività principale punto 6.6, lettera a))
  • 171. S.C. Cereal Prod SA - Galaţi (attività principale punto 6.6, lettera a))
  • 172. S.C. AVICOLA Mangalia SA Constanţa (attività principale punto 6.6, lettera a))
  • 173. S.C. AVICOLA SA Constanţa-Constanţa (attività principale punto 6.6, lettera a))
  • 174. S.C. AVICOLA BUCUREŞTI SA Punct de lucru Butimanu-Dâmboviţa (attività principale punto 6.6, lettera a))
  • 175. S.C. EUROPIG SA Poiana Mărului - Braşov (attività principale punto 6.6, lettera b)
  • 176. S.C. SUINPROD SA Leţ — Covasna (attività principale punto 6.6, lettera b)
  • 177. S.C. AVICOLA Şiviţa SA Galaţi (attività principale punto 6.6, lettera a))
  • 178. S.C. COLLINI SRL Bocşa — Reşiţa (attività principale punto 6.6, lettera b)
  • 179. S.C. AGROSAS SRL Timişoara-Timiş (attività principale punto 6.6, lettere b) e c))
  • 180. S.C. FLAVOIA SRL Platforma Hereclean- Sălaj (attività principale punto 6.6, lettera a))
  • 181. S.C. ELSID SA Titu — Dâmboviţa (attività principale punto 6.8)
Fino al 31 dicembre 2015:
  • 182. S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ SA Câmpina - Prahova (attività punto 1.2)
  • 183. S.C. TRACTORUL UTB SA Braşov (attività principale punto 2.3, lettera b) e punti 2.4, 2.6 e 6.7)
  • 184. S.C. ISPAT Petrotub SA Neamţ (attività principale punti 2.3 e 6.7)
  • 185. S.C. ARO SA Argeş (attività principale punto 2.3, lettera b) e punto 2.6)
  • 186. S.C. STIMET SA Sighişoara — Mureş (attività principale punto 3.3)
  • 187. S.C. BEGA REAL SA Pleşa - Prahova (attività principale punto 3.5)
  • 188. S.C. AZOMUREŞ SA Târgu Mureş-Mureş (attività principale punti 4.2 e 4.3)
  • 189. S.C. COLOROM SA Codlea-Braşov (attività principale punto 4.1, punto j))
  • 190. S.C. SOMEŞ SA Dej - Cluj (attività principale punto 6.1, lettere a) e b))
  • 191. S.C. OMNIMPEX Hârtia SA Buşteni- Prahova (attività principale punto 6.1, lettera b))
  • 192. S.C. PERGODUR International SA Neamţ (attività principale punto 6.1, lettera b))
  • 193. S.C. PROTAN SA -Popeşti Leordeni-Ilfov (attività principale punto 6.5)
  • 194. S.C. PROTAN SA Bucureşti Sucursala Codlea-Braşov (attività principale punto 6.5)
  • 195. S.C. PROTAN SA-Cluj (attività principale punto 6.5)
Per questi impianti dovranno essere rilasciate autorizzazioni pienamente coordinate entro il 30 ottobre 2007, contenenti calendari individualmente vincolanti per il raggiungimento della piena conformità. Queste autorizzazioni garantiscono il rispetto, entro il 30 ottobre 2007, dei principi generali su cui si basano gli obblighi fondamentali dei gestori stabiliti nell'articolo 3 della direttiva.
  • 2. 32000 L 0076: Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91).
In deroga agli articoli, 6, 7, paragrafo 1 e all'articolo 11 della direttiva 2000/76/CE, i valori limite di emissione e le prescrizioni per le misurazioni non si applicano in Romania fino al 31 dicembre 2007 a 52 impianti di incenerimento per rifiuti sanitari e fino al 31 dicembre 2008 a 58 impianti di incenerimento per rifiuti sanitari.
La Romania riferirà alla Commissione entro la fine del primo trimestre di ogni anno, a cominciare dal 30 marzo 2007, in merito alla chiusura degli impianti per il trattamento termico dei rifiuti pericolosi che non risultino conformi e ai quantitativi di rifiuti sanitari trattati nel corso dell'anno precedente.
  • 3. 32001 L 0080: Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1), modificata da:
    • 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
a) In deroga all'articolo 4, paragrafo 3 e alla parte A degli allegati III e IV della direttiva 2001/80/CE, i valori limite di emissione per l'anidride solforosa non si applicano in Romania ai seguenti impianti fino alla data indicata per ciascun impianto:
Fino al 31 dicembre 2008:
  • S.C. ELECTROCENTRALE DEVA SA No 1, 4 caldaie di potenza x 264 MWth
Fino al 31 dicembre 2009:
  • S.C. TERMOELECTRICA SE DOICEŞTI N. 1, 1 caldaia a vapore x 470 MWth
Fino al 31 dicembre 2010:
  • S.C. Complexul Energetic CRAIOVA S.E. CRAIOVA II — 1, 2 caldaie x 396,5 MWth
  • S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA N. 2, 2 caldaie di potenza x 789 MWth
  • S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA N. 3, 2 caldaie di potenza x 789 MWth
  • S.C. Termoelectrica SE PAROSENI N. 2, 1 caldaia a vapore Benson x 467 MWth + 1 caldaia ad acqua calda x 120 MWth
  • RAAN, Branch Romag Termo N. 2, 3 caldaie x 330 MWth
  • S.C. COLTERM SA N. 7, 1 caldaia ad acqua calda x 116 MWth
Fino al 31 dicembre 2011:
  • CET ARAD N. 2, 2 caldaie industriali a vapore x 80 MWth
  • S.C. Complexul Energetic CRAIOVA S.E. CRAIOVA II — 2, 2 CAF x 116 MWth + 2 x CR 68 MWth
  • S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA N. 2, 2 caldaie a vapore x 879 MWth
  • TERMOELECTRICA GIURGIU N. 1, 3 caldaie a vapore per la produzione di energia x 285 MWth
  • S.C. Electrocentrale Deva SA N. 2, 4 caldaie di potenza x 264 MWth
  • S.C. PETROTEL-LUKOIL SA No 1, 2 DAV3 + HPM 1 x 45 MWth + 14,7 MWth + 11,4 MWth
  • S.C. PETROTEL-LUKOIL SA N. 2, 3 caldaie tecnologiche a vapore x 105,5 MWth
  • S.C. C.E.T. GOVORA N. 3, 1 caldaia x 285 MWth
Fino al 31 dicembre 2012:
  • CET BACĂU N. 1, 1 caldaia a vapore x 343 MWth
  • S.C. ELCEN BUCUREŞTI Vest N. 1, 2 caldaie a vapore x 458 MWth
  • S.C. Complexul Energetic CRAIOVA S.E. IŞALNIŢA, 4 caldaie x 473 MWth
Fino al 31 dicembre 2013:
  • CET BACAU N. 1, 1 caldaia a vapore x 403 MWth
  • S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA SA N. 2, 2 caldaie con gruppo vapore x 300 MWth + 269 MWth
  • S.C. TERMOELECTRICA SA, Sucursala Electrocentrale BRĂILA, 6 caldaie a vapore x 264 MWth
  • S.C. CET BRAŞOV SA N. 1, 2 caldaie x 337 MWth
  • S.C. ELCEN BUCUREŞTI Sud No 1, 4 caldaie a vapore x 287 MWth
  • S.C. ELCEN BUCUREŞTI Sud N. 2, 2 caldaie a vapore x 458 MWth
  • S.C. ELCEN BUCUREŞTI Progresu N. 1, 4 caldaie a vapore x 287 MWth
  • S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA N. 1, 2 caldaie a vapore x 878 MWth
  • S.C. Electrocentrale Deva SA N. 3, 4 caldaie di potenza x 264 MWth
  • S.C CET IAŞI II, 2 caldaie a vapore x 305 MWth
  • S.C. Uzina ELECTRICĂ ZALĂU N. 1, 4 caldaie industriali a vapore x 85,4 MWth
  • S.C.TERMICA S.A SUCEAVA N. 1, 2 caldaie x 296 MWth
  • S.C. COLTERM SA N. 5, 1 caldaia ad acqua calda x 116,3 MWth
  • S.C. COLTERM SA N. 6, 3 caldaie a vapore x 81,4 MWth
  • S.C. C.E.T. GOVORA N. 2, 2 caldaie x 285 MWth
Durante il suddetto periodo transitorio, le emissioni di anidride solforosa di tutti gli impianti di combustione di cui alla direttiva 2001/80/CE non devono superare i seguenti limiti intermedi:
  • entro il 2007: 540 000 tonnellate di SO2/4 anno;
  • entro il 2008: 530 000 tonnellate di SO2/4 anno;
  • entro il 2010: 336 000 tonnellate di SO2/4 anno;
  • entro il 2013: 148 000 tonnellate di SO2/4 anno.
b) In deroga all'articolo 4, paragrafo 3 e alla parte A dell'allegato VI della direttiva 2001/80/CE, i valori limite di emissione per gli ossidi di azoto non si applicano in Romania ai seguenti impianti fino alla data indicata per ciascun impianto:
Fino al 31 dicembre 2008:
  • ARPECHIM PITEŞTI N. 2, 1 caldaia BW x 81 MWth
  • ARPECHIM PITEŞTI N. 3, 4 caldaie x 81 MWth
  • PRODITERM BISTRIŢA, 2 caldaie ad acqua calda x 116 MWth + 2 caldaie a vapore x 69 MWth
  • S.C. CET BRAŞOV SA N. 1, 2 caldaie x 337 MWth
  • REGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE CLUJ, 2 caldaie ad acqua calda x 116 MWth
  • TERMOELECTRICA GIURGIU N. 1, 3 caldaie a vapore per la produzione di energia x 285 MWth
  • TERMOELECTRICA GIURGIU N. 2, 2 caldaie industriali a vapore x 72 MWth
  • S.C. Electrocentrale Deva SA N. 1, 4 caldaie di potenza x 264 MWth
  • S.C. COLTERM SA N. 2, 1 caldaia ad acqua calda x 58,1 MWth
Fino al 31 dicembre 2009:
  • CET ARAD N. 1, 1 caldaia a vapore CR x 403 MWth
  • CET ENERGOTERM SA REŞIŢA N. 2, 1 caldaia ad acqua calda x 58 MWth
  • TERMICA TÂRGOVIŞTE, 1 caldaia ad acqua calda x 58,15 MWth
  • S.C. Complexul Energetic CRAIOVA S.E. CRAIOVA II — 1,, 2 caldaie x 396,5 MWth
  • S.C. CET IAŞI I N. 2, 2 caldaie a vapore x 283 MWth
  • S.C. UZINA ELECTRICĂ ZALĂU N. 3, 1 caldaia a vapore x 72,3 MWth
Fino al 31 dicembre 2010:
  • S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA SA N. 1, 2 caldaie con gruppo vapore x 127 MWth + 1 x 269 MWth
  • S.C. CET SA N. 2 Braila, 2 caldaie x 110 MWth
  • CET ENERGOTERM SA REŞIŢA N. 1, 2 caldaie x 45,94 MWth
  • S.C. UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA N. 2, 1 caldaia x 73 MWth
  • S.C. UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA N. 3, 1 caldaia x 73 MWth
  • S.C. UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA N. 4, 1 caldaia x 73 MWth
  • S.C. TERMOELECTRICA SE DOICEŞTI N. 1, 1 caldaia a vapore Benson x 470 MWth
  • S.C. ELECTROCENTRALE GALAŢI N. 3, 3 caldaie di potenza x 293 MWth
  • S.C. TERMOELECTRICA SE PAROŞENI N. 2, 1 caldaia a vapore x 467 MWth + 1 caldaia ad acqua calda x 120 MWth
  • S.C. CET IASI I N. 1, 3 caldaie a vapore x 94 MWth
  • S.C. TERMICA SA SUCEAVA N. 1, 2 caldaie x 296 MWth
  • S.C. TURNU SA TURNU MĂGURELEN. 1, 1 caldaia ad acqua calda x 58 MWth
  • S.C. TURNU SA TURNU MĂGURELEN. 2, 1 caldaia ad acqua calda x 58 MWth
  • S.C. ENET SA N. 1, 3 caldaie x 18,5 MWth
  • S.C. ENET SA N. 2, 1 caldaia ad acqua calda x 58 MWth
Fino al 31 dicembre 2011:
  • CET ARAD N. 2, 2-caldaie industriali a vapore + caldaia x 80 MWth
  • SC TERMON SA ONEŞTI, 3 caldaie x 380 MWth
  • SC CET SA N. 1 BRĂILA, 2 caldaie x 110 MWth
  • SC TERMICA SA N. 1 BOTOŞANI, 3 caldaie ad acqua calda x 116 MWth
  • SC ELCEN BUCUREŞTI Sud N. 12, 2 caldaie ad acqua calda x 116 MWth
  • SC ELCEN BUCUREŞTI Sud N. 16, 1 caldaia ad acqua calda x 116 MWth
  • CET ENERGOTERM SA REŞIŢA N. 4, 1 caldaia ad acqua calda x 58 MWth
  • SC ELCEN BUCUREŞTI SE Palas N. 1, 1 caldaia ad acqua calda x 116 MWth
  • S.C. Complexul Energetic CRAIOVA S.E. IŞALNIŢA, 4 caldaie x 473 MWth
  • S.C. Electrocentrale Deva SA N. 2, 4 caldaie di potenza x 264 MWth
  • S.C. CET IAŞI I N. 3, 4 caldaie ad acqua calda x 116 MWth
  • RAAN, Branch Romag Termo N. 1, 3 caldaie x 330 MWth
  • RAAN, Branch Romag Termo N. 2, 3 caldaie x 330 MWth
  • SC ROMPETROL SA BUCUREŞTI VEGA PLOIEŞTI, 3 caldaie tecnologiche a vapore x 24.75 MWth
  • SC PETROTEL-LUKOIL SA N. 1, 2 DAV3 +HPM 1 x 45 MWth + 14,7 MWth + 11,4 MWth
  • SC PETROTEL-LUKOIL SA N. 2, 3 caldaie tecnologiche a vapore x 105,5 MWth
  • S.C. UZINA ELECTRICĂ ZALĂU N. 1, 4 caldaie industriali a vapore x 85,4 MWth
  • S.C. COLTERM SA N. 4, 1 caldaia ad acqua calda x 116,1 MWth
  • S.C. C.E.T. GOVORA N. 3, 1 caldaia x 285 MWth
Fino al 31 dicembre 2012:
  • CET ENERGOTERM SA REŞIŢA N. 3, 1 caldaia ad acqua calda x 116 MWth
  • S.C. ELCEN BUCUREŞTI SE Palas N. 2, 1 caldaia ad acqua calda x 116 MWth
  • S.C. ELCEN BUCUREŞTI SE MUREŞ N. 5, 4 caldaie a vapore x 277 MWth
  • S.C. COLTERM SA N. 6, 3 caldaie a vapore x 81,4 MWth
Fino al 31 dicembre 2013:
  • S.C. TERMOELECTRICA SA, SUCURSALA ELECTROCENTRALE BRĂILA, 6 caldaie a vapore x 264 MWth
  • S.C. ELCEN BUCUREŞTI Sud N. 14, 1 caldaia ad acqua calda x 116 MWth
  • S.C. ELCEN BUCUREŞTI SE Palas N. 3, 1 caldaia ad acqua calda x 116 MWth
  • S.C. ELECTROCENTRALE GALAŢI N. 2, 2 caldaie di potenza x 293 MWth
  • S.C. Electrocentrale Deva SA N. 3, 4 caldaie di potenza x 264 MWth
  • S.C. ELCEN BUCUREŞTI SE MUREŞ N. 1, 1 caldaia a vapore x 277 MWth
  • S.C. ELCEN BUCUREŞTI SE MUREŞ N. 4, 1 caldaia a vapore x 277 MWth
  • S.C. COLTERM SA N. 5, 1 caldaia ad acqua calda x 116,3 MWth
  • S.C. COLTERM SA N. 7, 2 caldaie ad acqua calda x 116,3 MWth
  • S.C. C.E.T. GOVORA N. 2, 2 caldaie x 285 MWth
  • S.C. ENET SA Vrancea N. 3, 1 caldaia ad acqua calda x 116,3 MWth
Durante il suddetto periodo transitorio, le emissioni di ossidi di azoto di tutti gli impianti di combustione di cui alla direttiva 2001/80/CE non devono superare i seguenti limiti:
  • entro il 2007: 128 000 tonnellate/anno;
  • entro il 2008: 125 000 tonnellate/anno;
  • entro il 2010: 114 000 tonnellate/anno;
  • entro il 2013: 112 000 tonnellate/anno;
c) In deroga all'articolo 4, paragrafo 3 e alla parte A dell'allegato VII della direttiva 2001/80/CE, i valori limite di emissione per le polveri non si applicano in Romania per i seguenti impianti fino alla data indicata per ciascun impianto:
Fino al 31 dicembre 2008:
  • S.C. ELETROCENTRALE DEVA SA N. 1, 4 caldaie di potenza x 264 MWth
  • S.C. CET IAŞI II, 2 caldaie a vapore 2x 305 MWth
Fino al 31 dicembre 2009:
  • CET BACĂU N. 1, 1 caldaia a vapore x 345 MWth
  • TERMOELECTRICA GIURGIU N. 1, 3 caldaie a vapore x 285 MWth
  • S.C. COLTERM SA N. 6, 3 caldaie a vapore x 81,4 MWht
Fino al 31 dicembre 2010:
  • CET ARAD N. 1, 1 caldaia a vapore x 403MWth
  • S.C. CET BRAŞOV SA N. 1, 2 caldaie x 337 MWth
  • S.C. TERMOELECTRICA DOICEŞTI N. 1, caldaia a vapore Benson x 470 MWth
  • S.C. COMPLEX ENERGETIC TURCENI SA N. 2, 2 caldaie di potenza x 789 MWth
  • S.C. TERMICA SA Suceava N. 1, 2 caldaie x 296 MWth
  • S.C. CET GOVORA SA N. 3, 1 caldaia x 285 MWth
Fino al 31 dicembre 2011:
  • S.C. COMPLEX ENERGETIC CRAIOVA SE CRAIOVA II-N. 2, 2 CAF x 116 MWth + 2CR x 68 MWth
  • S.C. COMPLEX ENERGETIC ROVINARI SA N. 2, 2 caldaie a vapore x 879 MWth
  • S.C. ELETROCENTRALE DEVA SA N. 2, 4 caldaie di potenza x 264 MWth
  • S.C. PETROTEL LUKOIL SA N. 1, DAV3+HPM, 1x45 MWth+14,7 MWht+11,4 MWht
  • S.C. PETROTEL LUKOIL SA N. 2, 3 caldaie tecnologiche a vapore x 105,5 MWth
  • S.C. ALUM SA TULCEA N. 1, 3 caldaie x 84,8 MWth + 1x 72,6 MWth
  • S.C. CET GOVORA SA N. 2, 2 caldaie x 285 MWth
Fino al 31 dicembre 2013:
  • S.C. COMPLEX ENERGETIC Rovinari SA N. 1, 2 caldaie a vapore x 878 MWth
  • S.C. ELETROCENTRALE DEVA SA N. 3, 4 caldaie di potenza x 264 MWth
  • S.C. UZINA ELECTRICĂ ZALĂU N. 1, 4 caldaie a vapore x 85,4 MWth
  • S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA SA N. 2, 2 caldaie con gruppo vapore x 300 MW th+1 x 269 MWth
Durante il suddetto periodo transitorio, le emissioni di polveri di tutti gli impianti di combustione di cui alla direttiva 2001/80/CE non devono superare i seguenti limiti intermedi:
  • entro il 2007: 38 600 tonnellate/anno;
  • entro il 2008: 33 800 tonnellate/anno;
  • entro il 2010: 23 200 tonnellate/anno;
  • entro il 2013: 15 500 tonnellate/anno;
d) In deroga all'articolo 4, paragrafo 3 e alla parte A dell'allegato VI della direttiva 2001/80/CE, i valori limite di emissione per gli ossidi di azoto applicabili dal 1° gennaio 2016 per gli impianti aventi una potenza termica nominale superiore a 500 MWth non si applicano in Romania fino al 31 dicembre 2017 agli impianti seguenti:
  • S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA SA N. 2, 2 caldaie con gruppo vapore x 300 MWth + 1 caldaia a vapore x 269 MWth;
  • S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. N. 2, 4 caldaie di potenza x 264 MWth;
  • S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A. N. 2, 2 caldaie a vapore x 879 MWth;
  • S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A. N. 3, 2 caldaie di potenza x 789 MWth;
  • S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. N. 1, 4 caldaie di potenza x 264 MWth;
  • S.C. TERMICA SA SUCEAVA, N 1, 2 caldaie x 296 MWth.
Durante il suddetto periodo transitorio, le emissioni ossidi di azoto di tutti gli impianti di combustione di cui alla direttiva 2001/80/CE non devono superare i seguenti limiti intermedi:
  • entro il 2016: 80 000 tonnellate/anno;
  • entro il 2017: 74 000 tonnellate/anno.
e) Entro il 1° gennaio 2011, la Romania dovrà presentare alla Commissione un piano aggiornato, comprendente anche un piano di investimento, per il progressivo allineamento delle restanti centrali non conformi, che preveda fasi chiaramente definite per l'applicazione dell'acquis. Detti piani garantiranno un'ulteriore riduzione delle emissioni a un livello considerevolmente inferiore agli obiettivi intermedi specificati nelle lettere da a) a d) sopra citate, segnatamente per le emissioni nel 2012. Se la Commissione, tenuto conto in particolare degli effetti sull'ambiente e dell'esigenza di ridurre le distorsioni di concorrenza nel mercato interno dovute alle misure transitorie, ritiene che i suddetti piani non siano sufficienti a conseguire tali obiettivi, essa ne informa la Romania. Entro i tre mesi successivi la Romania comunica le misure adottate per raggiungere tali obiettivi. Se successivamente la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, ritiene che le misure in questione non siano sufficienti per conseguire tali obiettivi, essa avvia la procedura di infrazione ai sensi dell'articolo III-360 della Costituzione.