Atti relativi all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea - 2005/Atto finale/Lettere

Atti relativi all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea - 2005/Atto finale/Dichiarazioni

IncludiIntestazione 31 agosto 2009 75% Diritto

Atto finale - Dichiarazioni

<<INDICE

Lettera n. 1

Egregio Signore,

mi pregio di fare riferimento alla questione relativa alla procedura di informazione e di consultazione per l'adozione di talune decisioni e di altre misure da prendere durante il periodo che precede l'adesione del Suo paese all'Unione europea, sollevata nel contesto dei negoziati di adesione.

Confermo che l'Unione europea può accettare tale procedura, quale figura nell'allegato della presente lettera, che potrebbe applicarsi a decorrere dal 1° ottobre 2004.

La prego di confermarmi che il Suo Governo è d'accordo sul contenuto di questa lettera.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

Lettera n. 2

Egregio Signore,

mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera così redatta:

«Mi pregio di fare riferimento alla questione relativa alla procedura di informazione e di consultazione per l'adozione di talune decisioni e di altre misure da prendere durante il periodo che precede l'adesione del Suo paese all'Unione europea, sollevata nel contesto dei negoziati di adesione.
Confermo che l'Unione europea può accettare tale procedura, quale figura nell'allegato della presente lettera, che potrebbe applicarsi a decorrere dal 1° ottobre 2004.
La prego di confermarmi che il Suo Governo è d'accordo sul contenuto di questa lettera.»

Posso confermarLe l'accordo del mio Governo sul contenuto di questa lettera.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

ALLEGATO

Procedura di informazione e di consultazione per l'adozione di talune decisioni e di altre misure da prendere durante il periodo che precede l'adesione

I.

1. Allo scopo di garantire l'adeguata informazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, denominate in appresso «Stati aderenti», ogni proposta, comunicazione, raccomandazione o iniziativa che possa condurre a decisioni da parte delle istituzioni o degli organi dell'Unione europea viene resa nota agli Stati aderenti dopo la trasmissione al Consiglio.

2. Le consultazioni hanno luogo su richiesta motivata di uno Stato aderente, che espone in modo esplicito i suoi interessi in quanto futuro membro dell'Unione e presenta le sue osservazioni.

3. Le decisioni di ordinaria amministrazione non danno in generale luogo a consultazioni.

4. Le consultazioni hanno luogo nell'ambito di un comitato interinale, composto di rappresentanti dell'Unione e degli Stati aderenti. Tranne in caso di obiezioni motivate da parte di uno Stato aderente, le consultazioni possono aver altresì luogo sotto forma di messaggi elettronici, in particolare nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune.

5. Da parte dell'Unione, membri del comitato interinale sono i membri del comitato dei Rappresentanti Permanenti o coloro che essi designano a tal fine. I membri possono, se del caso, essere i membri del comitato politico e di sicurezza. La Commissione è invitata a farsi rappresentare in questi lavori.

6. Il comitato interinale è assistito da un segretariato, che è quello della Conferenza, all'uopo mantenuto in funzione.

7. Le consultazioni avvengono di norma non appena, nell'ambito dei lavori preparatori a livello dell'Unione ai fini dell'adozione di decisioni o di posizioni comuni da parte del Consiglio, siano stati definiti orientamenti comuni che consentano di tenere utilmente dette consultazioni.

8. Qualora le consultazioni lasciassero sussistere serie difficoltà, la questione può essere discussa a livello ministeriale, su richiesta di uno Stato aderente.

9. Le disposizioni di cui sopra si applicano, mutatis mutandis, alle decisioni del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti.

10. La procedura prevista ai punti precedenti si applica anche ad ogni decisione che debba essere presa dagli Stati aderenti e che possa influire sugli impegni risultanti dalla loro qualità di futuri membri dell'Unione.

II.

11. L'Unione, la Repubblica di Bulgaria e la Romania prendono le misure necessarie affinché la loro adesione agli accordi o convenzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3 e all'articolo 6, paragrafi 2 e 6 del Protocollo relativo alle condizioni e alle modalità dell'ammissione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli articoli 3, paragrafo 3, 6, paragrafo 2 e 6, paragrafo 6 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania abbia luogo per quanto possibile, alle condizioni previste in tale protocollo e in tale atto contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione.

12. Nella misura in cui gli accordi o convenzioni conclusi fra Stati membri esistano soltanto allo stato di progetto e non possano probabilmente essere firmati durante il periodo che precede l'adesione, gli Stati aderenti saranno invitati a partecipare, dopo la firma del trattato di adesione e secondo le procedure appropriate, all'elaborazione di tali progetti con spirito costruttivo e in maniera da favorirne la conclusione.

13. Per quanto riguarda la negoziazione con le parti contraenti dei protocolli di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma del protocollo relativo alle condizioni e alle modalità di ammissione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania, ed all'articolo 6, paragrafo 2 secondo comma dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, i rappresentanti degli Stati aderenti sono associati ai lavori in qualità di osservatori accanto ai rappresentanti degli Stati membri attuali.

14. Taluni accordi non preferenziali conclusi dalla Comunità e che resteranno in vigore dopo la data di adesione possono essere oggetto di adattamenti o modifiche per tener conto dell'allargamento dell'Unione. Tali adattamenti o modifiche saranno negoziati dalla Comunità associandovi i rappresentanti degli Stati aderenti secondo la procedura di cui al punto precedente.

III.

15. Le istituzioni elaborano in tempo utile i testi di cui agli articoli 58 e 60 del protocollo relativo alle condizioni e alle modalità dell'ammissione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania, ed agli articoli 58 e 60 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania. A tal fine, i Governi della Repubblica di Bulgaria e della Romania trasmetteranno tempestivamente alle istituzioni le traduzioni di tali testi.