Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Protocolli/7

Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Protocolli/6

Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Protocolli/8 IncludiIntestazione 31 agosto 2009 75% Diritto

Protocolli - 6 Protocolli - 8

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LE ALTE PARTI CONTRAENTI

CONSIDERANDO che, sebbene le Svalbard siano escluse dal campo di applicazione dei trattati su cui si fonda l'Unione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 del presente protocollo, è comunque auspicabile prendere disposizioni per quanto riguarda gli scambi di taluni prodotti originari delle Svalbard, affinché gli scambi in questione possano continuare ad essere effettuati alle stesse condizioni applicabili ai sensi dell'accordo di libero scambio tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia e dell'accordo di libero scambio tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e il Regno di Norvegia, dall'altra, prima dell'adesione della Norvegia all'Unione,

CONSIDERANDO che l'adesione della Norvegia all'Unione europea implica che, conformemente all'«acquis» comunitario e segnatamente alle norme che disciplinano la politica comune della pesca, l'assegnazione di tutte le risorse cui le navi degli Stati membri, compresa la Norvegia, hanno accesso nelle acque fino a 200 miglia intorno alle Svalbard, nonché la gestione di tale assegnazione, saranno decise dall'Unione secondo la prassi attuale,

RICONOSCENDO l'importanza fondamentale di mantenere sulle Svalbard la presenza di comunità vitali,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

Articolo 1

I trattati su cui si fonda l'Unione europea non si applicano alle Svalbard.

Tuttavia, l'adesione della Norvegia all'Unione europea implica che, conformemente all'«acquis» comunitario e segnatamente alle norme che disciplinano la politica comune della pesca, l'assegnazione di tutte le risorse cui le navi degli Stati membri, compresa la Norvegia, hanno accesso nelle acque fino a 200 miglia intorno alle Svalbard, nonché la gestione di tale assegnazione, saranno decise dall'Unione secondo la prassi attuale.

Articolo 2

1. I prodotti elencati in appresso originari delle Svalbard possono essere importati nell'Unione in esenzione da dazi doganali o tasse di effetto equivalente e senza restrizioni quantitative:

Designazione delle merci
2701 Carboni; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare le ulteriori disposizioni necessarie per consentire l'importazione nell'Unione europea, alle stesse condizioni, di merci originarie delle Svalbard diverse da quelle contemplate al paragrafo 1.

3. a) Ai fini del presente protocollo, i prodotti di cui al paragrafo 1 sono considerati originari delle Svalbard ove siano interamente ottenuti in queste ultime, ossia siano stati estratti dal sottosuolo delle Svalbard.

b) All'atto dell'importazione nell'Unione i suddetti prodotti beneficiano delle disposizioni del presente protocollo su presentazione di una dichiarazione dell'esportatore riportata su una fattura, una ricevuta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale.
c) Le autorità doganali norvegesi adottano appropriate misure per garantire la corretta applicazione delle disposizioni del presente paragrafo.

4. Sono incompatibili con il presente protocollo, nella misura in cui possono pregiudicare gli scambi tra l'Unione e le Svalbard:

i) tutte le intese tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concertate tra imprese che abbiano la finalità o l'effetto di ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza per quanto riguarda la produzione o gli scambi di merci;
ii) l'abuso di posizione dominante da parte di una o più imprese nell'insieme del territorio delle Parti contraenti o in una parte significativa di esso;
iii) ogni aiuto pubblico che distorca o minacci di distorcere la concorrenza favorendo talune imprese o la produzione di determinate merci.

5. Ove sorgessero difficoltà nell'attuazione delle disposizioni del presente articolo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare misure appropriate.

Articolo 3

L'applicazione delle disposizioni del presente protocollo lascia del tutto impregiudicate le posizioni delle Parti contraenti in merito all'applicazione del trattato di Parigi del 1920.