Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Protocolli/6

Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Protocolli/5

Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Protocolli/7 IncludiIntestazione 31 agosto 2009 75% Diritto

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LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

Viste le richieste della Finlandia, della Norvegia e della Svezia dirette ad ottenere un sostegno speciale dei Fondi strutturali per le loro regioni meno densamente popolate;

considerando che l'Unione ha proposto un nuovo obiettivo prioritario complementare n. 6;

considerando che questo dispositivo transitorio sarà riesaminato e rivisto contemporaneamente con il regolamento di base (CEE) n. 2081/93 sugli strumenti strutturali e le politiche nel 1999;

considerando che occorre definire i criteri e l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del nuovo obiettivo;

considerando che al nuovo obiettivo saranno attribuite risorse supplementari;

considerando che occorre stabilire le procedure applicabili al nuovo obiettivo,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

Articolo 1

Fino al 31 dicembre 1999, i Fondi strutturali, lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e la Banca europea per gli investimenti (BEI) contribuiscono, ciascuno in maniera appropriata, ad un ulteriore obiettivo prioritario in aggiunta ai cinque obiettivi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio; tale obiettivo è inteso a: - promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale di regioni a scarsissima densità di popolazione (in appresso denominato «obiettivo n. 6»).

Articolo 2

Le zone interessate dall'obiettivo n. 6 corrispondono in linea di massima o appartengono a regioni di livello NUTS II con una densità di popolazione pari o inferiore a 8 abitanti per chilometro quadrato. Inoltre, l'intervento della Comunità può essere esteso, fatto salvo il principio della concentrazione, anche a zone di dimensioni minori, limitrofe e contigue, rispondenti allo stesso criterio di densità di popolazione. Tali regioni e zone denominate nel presente Protocollo come «regioni» interessate dall'obiettivo n. 6 sono elencate nell'allegato 1.

Articolo 3

Per il periodo 1995-1999, l'importo di 1 109 milioni di ecu, espresso in prezzi 1995, costituisce l'ammontare appropriato delle risorse della Comunità da impegnare a titolo dei Fondi strutturali e dello SFOP nelle regioni dell'obiettivo n. 6 elencate nell'allegato 1. L'allegato 2 stabilisce la ripartizione delle risorse per anno e per Stato membro. Tali risorse si aggiungono ai fondi già programmati per i pagamenti a titolo dei Fondi strutturali e dello SFOP conformemente al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio.

Articolo 4

Fatti salvi gli articoli 1, 2 e 3, all'obiettivo n. 6 si applicano i regolamenti elencati in appresso, in particolare le disposizioni relative all'obiettivo n. 1:

- regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio;
- regolamenti (CEE) nn. 2052/88, 4253/88, 4254/88, 4255/88 e 4256/88 del Consiglio, modificati dai regolamenti (CEE) nn. 2081/93, 2082/93, 2083/93, 2084/93 e 2085/93 del Consiglio.
Articolo 5

Le disposizioni del presente Protocollo, ivi compresa l'ammissibilità delle regioni elencate nell'allegato 1 all'intervento a titolo dei Fondi strutturali, verranno riesaminate nel 1999 contemporaneamente al regolamento quadro (CEE) n. 2081/93, concernente gli strumenti e le politiche strutturali, in conformità con le procedure stabilite da tale regolamento.

ALLEGATO 1

Regioni interessate dall'obiettivo n. 6

Finlandia

Le regioni settentrionali e orientali di livello NUTS II costituite dal «Maakunta» (regione di livello NUTS III) di Lappi e dai tre «Maakunnat» di Kainuu, Pohjois-Karjala e Etelä-Savo, comprese le seguenti zone limitrofe:

- nel «Maakunta» di Pohjois-Pohjanmaa: «Seutukunnat» di Ii, Pyhäntä, Kuusamo e Nivala
- nel «Maakunta» di Pohjois-Savo: «Seutukunta» di Nilsiä
- nel «Maakunta» di Keski-Suomi: «Seutukunnat» di Saarijärvi e Viitasaari
- nel «Maakunta» di Keski-Pohjanmaa: «Seutukunta» di Kaustinen.
Norvegia

La regione della Norvegia settentrionale di livello NUTS II costituita dai «Fylke» (regione di livello NUTS III) di Finnmark, Troms, Nordland e Nord-Trøndelag.

Svezia

La regione della Svezia settentrionale di livello NUTS II costituita dai «län» (regione di livello NUTS III) di Norrbotten, Västerbotten e Jämtland, escluse le seguenti zone:

- nel Norrbotten: «kommun» di Luleå, «församling» di Överluleå nel «kommun» di Boden e «kommun» di Piteå (escluso il «folkbokföringsdistrikt» di Markbygden)
- nel Västerbotten: «kommuner» di Nordmaling, Robertsfors, Vännäs e Umeå e «församlingar» di Boliden, Bureå, Burträsk, Byske, Kågedalen, Lövånger, Sankt Olov, Sankt Örjan e Skellefteå nel «kommun» di Skellefteå

ma comprese le seguenti zone limitrofe:

- nel «län» di Västernorrland: «kommuner» di Ånge e Sollefteå, «församlingar» di Holm e Liden nel «kommun» di Sundsvall e «församlingar» di Anundsjö, Björna, Skorped, e Trehörningsjö nel «kommun» di Örnsköldsvik
- nel «län» di Gävleborg: «kommun» di Ljusdal
- nel «län» di Kopparberg: «kommuner» di Älvdalen, Vansbro, Orsa e Malung e «församlingar» di Venjan e Våmhus nel «kommun» di Mora
- nel «län» di Värmland: «kommun» di Torsby.

I riferimenti NUTS di cui al presente allegato non pregiudicano le definizioni definitive dei livelli NUTS nelle suddette regioni e zone.

ALLEGATO 2

Ripartizione indicativa degli stanziamenti di impegno per l'obiettivo n. 6

milioni di ecu a prezzi 1995

  1995 1996 1997 1998 1999 1995-1999
Norvegia 65 69 73 78 83 368
Finlandia 90 95 101 110 115 511
Svezia 41 43 46 49 51 230
Totale 196 207 220 237 249 1 109

Queste cifre comprendono, oltre agli stanziamenti concessi per gli obiettivi nn. 3, 4 e 5a, se del caso, gli stanziamenti d'impegno per i progetti pilota, le azioni innovative, gli studi e le iniziative della Comunità di cui all'articolo 3 e all'articolo 12, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio.