Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Allegati/12
Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Allegati/14
IncludiIntestazione
31 agosto 2009
75%
Diritto
<dc:title> Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea </dc:title>
<dc:creator opt:role="aut">Governo italiano</dc:creator>
<dc:date>1994</dc:date>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:rights>CC BY-SA 3.0</dc:rights>
<dc:rights>GFDL</dc:rights>
<dc:relation></dc:relation>
<dc:identifier>//it.wikisource.org/w/index.php?title=Atti_relativi_all%27adesione_del_Regno_di_Norvegia,_della_Repubblica_d%27Austria,_della_Repubblica_di_Finlandia_e_del_Regno_di_Svezia_all%27Unione_europea_-_1994/Atto/Allegati/13&oldid=-</dc:identifier>
<dc:revisiondatestamp>20110416222127</dc:revisiondatestamp>
//it.wikisource.org/w/index.php?title=Atti_relativi_all%27adesione_del_Regno_di_Norvegia,_della_Repubblica_d%27Austria,_della_Repubblica_di_Finlandia_e_del_Regno_di_Svezia_all%27Unione_europea_-_1994/Atto/Allegati/13&oldid=-
20110416222127
Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea Governo italiano1994
< Pagina indice
NORVEGIA
- Aiuto supplementare rispetto alle indennità compensative di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, concesso ai produttori di patate destinate alla fabbricazione di fecola entro i limiti del volume della produzione esistente prima dell'adesione.
- Aiuto per la produzione di varietà specifiche di sementi certificate di un numero limitato di specie di piante foraggere contemplate dal regolamento (CEE) n. 2358/71. Questo aiuto viene concesso per 100 kg, è limitato ai quantitativi prodotti prima dell'adesione e, per le sementi certificate, è supplementare rispetto a quello previsto dal regolamento (CEE) n. 2358/71.
Tale aiuto può essere concesso in particolare per le seguenti varietà di sementi foraggere: fleolo, trifoglio pratense, festuca dei prati e erba mazzolina.
AUSTRIA
- Aiuto supplementare rispetto alle indennità compensative di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, concesso ai produttori di patate destinate alla fabbricazione di fecola entro i limiti del volume della produzione esistente prima dell'adesione.
- Aiuto pari alla differenza tra il livello del premio per le vacche nutrici concesso prima dell'adesione e il livello di cui all'articolo 4 quinquies, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 805/68.
- Aiuto supplementare rispetto all'aiuto alla produzione di luppolo di cui agli articoli 12 e 12bis del regolamento (CEE) n. 1696/71, concesso per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di adesione entro i limiti della superficie adibita, in media, alla coltivazione di luppolo nei tre anni precedenti l'adesione.
- Aiuto concesso nei tre anni successivi all'adesione ad alcuni moltiplicatori di sementi di piante foraggere per determinati quantitativi per i quali nel 1992 era stato corrisposto, in virtù del vigente regime nazionale, un premio pari ad almeno il doppio del sostegno comunitario.
- Aiuto supplementare rispetto ai pagamenti compensativi previsti dal regolamento (CEE) n. 1765/92 per la produzione di piante proteiche nella misura necessaria per mantenerne la competitività rispetto ai cereali e ai semi oleosi.
FINLANDIA
- Aiuto supplementare rispetto alle indennità compensative di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, concesso ai produttori di patate destinate alla fabbricazione di fecola entro i limiti del volume della produzione esistente prima dell'adesione.
- Aiuto pari alla differenza tra il livello del premio per le vacche nutrici concesso prima dell'adesione e il livello di cui all'articolo 4 quinquies, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 805/68.
- Aiuti nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura previsti dal regolamento (CEE) n. 234/68 che
- non comportano un aumento della produzione esistente prima dell'adesione;
- sono concessi entro i limiti individuali da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 234/68.
- Aiuto supplementare rispetto a quello previsto dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78, concesso per le due campagne di commercializzazione successive all'adesione ai produttori di foraggi essiccati nelle zone di produzione tradizionali.
- Aiuto per la produzione di varietà specifiche di sementi certificate o commerciali di un numero limitato di specie di piante foraggere contemplate dal regolamento (CEE) n. 2358/71. Questo aiuto viene concesso per 100 kg, è limitato ai quantitativi prodotti prima dell'adesione e, per le sementi certificate o selezionate, è supplementare rispetto a quello previsto dal regolamento (CEE) n. 2358/71.
Tale aiuto può essere concesso in particolare per le seguenti varietà di sementi di piante foraggere: fleolo, trifoglio pratense, festuca dei prati e erba mazzolina.