Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Allegati/12

Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Allegati/11

Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Allegati/13 IncludiIntestazione 31 agosto 2009 75% Diritto

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  1. 391 L 0173: Direttiva 91/173/CEE del Consiglio, del 21 marzo 1991, (pentaclorofenolo) recante nona modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU n. L 85 del 5.4.1991, pag. 34).
  2. 391 L 0338: Direttiva 91/338/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, (cadmio) recante decima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU n. L 186 del 12.7.1991, pag. 59).
    La Svezia, tuttavia, mantiene durante il periodo transitorio, per i prodotti di porcellana e ceramica, comprese le piastrelle di ceramica, la libera circolazione prevista dalla regolamentazione nazionale vigente relativa alle deroghe al divieto dell'uso del cadmio per trattamenti superficiali o come stabilizzante o colorante.
  3. 389 L 0677: Direttiva 89/677/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, (mercurio, arsenico e composti organostannici) recante ottava modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 19).
    Per le disposizioni della direttiva riguardanti l'arsenico e i composti organostannici.
  4. 376 L 0116: Direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 21), modificata da ultimo dalla direttiva 93/69/CEE della Commissione del 23 luglio 1993 (GU n. L 185 del 28.7.1993, pag. 30).
    Articolo 7, per quanto riguarda il tenore di cadmio dei concimi.
  5. 391 L 0157: Direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (GU n. L 78 del 26.3.1991, pag. 38).
    Articolo 9, per quanto riguarda il tenore di mercurio delle pile alcaline al manganese di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
  6. 367 L 0548: Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU n. L 196 del 16.8.1967, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/101/CEE della Commissione dell'11 novembre 1993 (GU n. L 13 del 15.1.1994, pag. 1).
    1. Articolo 30, in connessione con gli articoli 4 e 5, per quanto riguarda:
      1. prescrizioni in materia di classificazione, etichettatura e/o limiti di concentrazione individuali per le 58 sostanze o gruppi di sostanze elencati nell'allegato I della direttiva e contenuti nell'appendice A, in quanto la Svezia può prescrivere l'uso di classificazioni, etichettature e/o limiti di concentrazione individuali diversi per queste sostanze;
      2. criteri di classificazione ed etichettatura delle sostanze cancerogene di cui alla sezione 4.2.1 dell'allegato VI della direttiva, in quanto la Svezia può imporre ai produttori o agli importatori di applicare criteri di classificazione diversi e requisiti diversi per l'impiego di determinate frasi di rischio.
    2. Articolo 30, in connessione con gli articoli 4 e 6, per quanto riguarda le prescrizioni in materia di classificazione, etichettatura e/o limiti di concentrazione individuali per le 9 sostanze o gruppi di sostanze non elencati nell'allegato I della direttiva e contenuti nell'appendice B, in quanto la Svezia può prescrivere l'uso di classificazioni, etichettature e/o limiti di concentrazione individuali diversi per queste sostanze.
    3. Articolo 30, in connessione con l'articolo 23, paragrafo 2, lettera d), in quanto la Svezia può prescrivere l'impiego di frasi di rischio supplementari («R-313, 320, 321, 322, 340») non elencate nell'allegato III della direttiva.
    4. Per le sostanze di cui alle lettere a) e c) non si applica l'articolo 23, paragrafo 2 della direttiva che prescrive l'uso dei termini «Etichetta CEE».
  7. 388 L 0379: Direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU n. L 187 del 16.7.1988, pag. 14), modificata da ultimo dalla direttiva 93/18/CEE della Commissione, del 5 aprile 1993 (GU n. L 104 del 29.4.1993, pag. 46).
    1. Articolo 13, in connessione con gli articoli 3 e 7 della direttiva per quanto riguarda:
      1. - preparati che contengono sostanze di cui ai punti 6 a), 6 b) e 6 c) del presente allegato
      2. e per quanto riguarda preparati classificati come moderatamente nocivi a norma della legislazione svedese.
    2. Articolo 3, paragrafo 5 e allegato I, tabella V per quanto riguarda la formaldeide impiegata come sensibilizzante, concentrazione da prendere in considerazione per i preparati contenenti tale sostanza.

    Ad 6 a) e 7 a)

    Durante il periodo transitorio menzionato nell'articolo 112 dell'atto di adesione, la Comunità sottoporrà a revisione, conformemente alle direttive 67/548/CEE e 88/379/CEE, la classificazione delle sostanze e preparati di cui alle suddette direttive, classificati dalla Svezia al 1o gennaio 1994 come «moderatamente nocivi».
  8. 378 L 0631: Direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 13), modificata da ultimo dalla direttiva 92/32/CEE del Consiglio del 5 giugno 1992 (GU n. L 154 del 5.6.1992, pag. 1).
Appendice A
Sostanza N. allegato 1
acetone 606-001-00-8
butanone 606-002-00-3
formiato di amile 607-018-00-3
acetato di etile 607-022-00-5
n-butilacetato 607-025-00-1
sec-butilacetato 607-026-00-7
terz-butilacetato 607-026-00-7
iso-butilacetato 607-026-00-7
formiato di butile 607-017-00-8
cicloesano 601-017-00-1
1,4-dimetilcicloesano 601-019-00-2
etere dietilico 603-022-00-4
etere metilico di etile 603-020-00-3
acetato di amile 607-130-00-2
lattato di etile 607-129-00-7
propionato di amile 607-131-00-8
2,4-dimetilpentan-3-one 606-028-00-5
di-n-propiletere 603-045-00-X
di-n-propilchetone 606-027-00-X
propionato di etile 607-028-00-8
eptano 601-008-00-2
esano (miscela di isomeri) 5 % n-esano) 601-007-00-7
acetato di isopropile 607-024-00-6
alcole isopropilico 603-003-00-0
4-metossi-4-metilpentan-2-one 606-023-00-8
acetato di metile 607-021-00-X
metilcicloesano 601-018-00-7
5-metilesan-2-one 606-026-00-4
lattato di metile 607-092-00-7
4-metilpentan-2-one 606-004-00-4
propionato di metile 607-027-00-2
ottano 601-009-00-8
pentano 601-006-00-1
pentano-3-one 606-006-00-5
propan-1-olo 603-003-00-0
acetato di propile 607-024-00-6
formiato di propile 607-016-00-2
propionato di propile 607-030-00-9
bisolfato di sodio-polisolfato 016-010-00-3
formaldeide c ≥ 25 % 605-001-00-5
5 % ≤ c �25 % 605-001-01-2
1 % ≤ c �5 % 605-001-02-X
sali di acido cromico
c ≥ 20 %
0,5 % ≤ c 20 %
diisocinato di -2,4-toluene 615-006-00-4
diisociatato di -2,6-toluene 615-006-00-4
floruro di cadmio 048-006-00-2
bromuro di vinile 602-024-00-2
clorammina T (sale di sodio) 616-010-00-9
1,2-epossi-3-(totilossi)-propano 603-056-00-X
difenilmetano-2,2'-diisocianato 615-005-00-9
difenilmetano-2,4'-diisocianato 615-005-00-9
difenilmetano-4,4'-diisocianato 615-005-00-9
anidride esaidroftalica 607-102-00-X
idrochinone 604-005-00-4
acrilato di idrossipropile 607-108-00-2
mercurio 080-001-00-0
mercurio, composti organici e inorganici 080-002-00-6
080-004-00-7
piperazina 612-057-00-4
anidride tetraidroftalica 607-099-00-5
trementina 650-002-00-6
amminofenolo (tutti gli isomeri) 612-033-00-3
composti di bario 056-002-00-7
butilmetilchetone (2-esanone) 606-030-00-6
n-esano 601-007-00-7
pirogallolo (1,2,3-triidrossibenzene) 604-009-00-6
pentossido di vanadio 023-001-00-8
Appendice B
Sostanza
decani
cherosene avio-, motore
distillati di petrolio e di catrame di carbone, punto di infiammabilità inferiore a 21 °C
distillati di petrolio e di catrame di carbone, punto di infiammabilità compresso tra 21 e 55 °C
nitrato di sodio
1,1,2-tricloro-1,2,2-trifluoroetano
tungsteno
composti di tungsteno
ossido di zinco