Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Allegati/11
Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Allegati/13
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Diritto
<dc:title> Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea </dc:title>
<dc:creator opt:role="aut">Governo italiano</dc:creator>
<dc:date>1994</dc:date>
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20110416222125
Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea Governo italiano1994
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- 391 L 0173: Direttiva 91/173/CEE del Consiglio, del 21 marzo 1991, (pentaclorofenolo) recante nona modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU n. L 85 del 5.4.1991, pag. 34).
- 391 L 0338: Direttiva 91/338/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, (cadmio) recante decima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU n. L 186 del 12.7.1991, pag. 59).
La Svezia, tuttavia, mantiene durante il periodo transitorio, per i prodotti di porcellana e ceramica, comprese le piastrelle di ceramica, la libera circolazione prevista dalla regolamentazione nazionale vigente relativa alle deroghe al divieto dell'uso del cadmio per trattamenti superficiali o come stabilizzante o colorante.
- 389 L 0677: Direttiva 89/677/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, (mercurio, arsenico e composti organostannici) recante ottava modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 19).
Per le disposizioni della direttiva riguardanti l'arsenico e i composti organostannici.
- 376 L 0116: Direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 21), modificata da ultimo dalla direttiva 93/69/CEE della Commissione del 23 luglio 1993 (GU n. L 185 del 28.7.1993, pag. 30).
Articolo 7, per quanto riguarda il tenore di cadmio dei concimi.
- 391 L 0157: Direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (GU n. L 78 del 26.3.1991, pag. 38).
Articolo 9, per quanto riguarda il tenore di mercurio delle pile alcaline al manganese di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
- 367 L 0548: Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU n. L 196 del 16.8.1967, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/101/CEE della Commissione dell'11 novembre 1993 (GU n. L 13 del 15.1.1994, pag. 1).
- Articolo 30, in connessione con gli articoli 4 e 5, per quanto riguarda:
- prescrizioni in materia di classificazione, etichettatura e/o limiti di concentrazione individuali per le 58 sostanze o gruppi di sostanze elencati nell'allegato I della direttiva e contenuti nell'appendice A, in quanto la Svezia può prescrivere l'uso di classificazioni, etichettature e/o limiti di concentrazione individuali diversi per queste sostanze;
- criteri di classificazione ed etichettatura delle sostanze cancerogene di cui alla sezione 4.2.1 dell'allegato VI della direttiva, in quanto la Svezia può imporre ai produttori o agli importatori di applicare criteri di classificazione diversi e requisiti diversi per l'impiego di determinate frasi di rischio.
- Articolo 30, in connessione con gli articoli 4 e 6, per quanto riguarda le prescrizioni in materia di classificazione, etichettatura e/o limiti di concentrazione individuali per le 9 sostanze o gruppi di sostanze non elencati nell'allegato I della direttiva e contenuti nell'appendice B, in quanto la Svezia può prescrivere l'uso di classificazioni, etichettature e/o limiti di concentrazione individuali diversi per queste sostanze.
- Articolo 30, in connessione con l'articolo 23, paragrafo 2, lettera d), in quanto la Svezia può prescrivere l'impiego di frasi di rischio supplementari («R-313, 320, 321, 322, 340») non elencate nell'allegato III della direttiva.
- Per le sostanze di cui alle lettere a) e c) non si applica l'articolo 23, paragrafo 2 della direttiva che prescrive l'uso dei termini «Etichetta CEE».
- 388 L 0379: Direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU n. L 187 del 16.7.1988, pag. 14), modificata da ultimo dalla direttiva 93/18/CEE della Commissione, del 5 aprile 1993 (GU n. L 104 del 29.4.1993, pag. 46).
- Articolo 13, in connessione con gli articoli 3 e 7 della direttiva per quanto riguarda:
- - preparati che contengono sostanze di cui ai punti 6 a), 6 b) e 6 c) del presente allegato
- e per quanto riguarda preparati classificati come moderatamente nocivi a norma della legislazione svedese.
- Articolo 3, paragrafo 5 e allegato I, tabella V per quanto riguarda la formaldeide impiegata come sensibilizzante, concentrazione da prendere in considerazione per i preparati contenenti tale sostanza.
Ad 6 a) e 7 a)
Durante il periodo transitorio menzionato nell'articolo 112 dell'atto di adesione, la Comunità sottoporrà a revisione, conformemente alle direttive 67/548/CEE e 88/379/CEE, la classificazione delle sostanze e preparati di cui alle suddette direttive, classificati dalla Svezia al 1o gennaio 1994 come «moderatamente nocivi».
- 378 L 0631: Direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 13), modificata da ultimo dalla direttiva 92/32/CEE del Consiglio del 5 giugno 1992 (GU n. L 154 del 5.6.1992, pag. 1).
Appendice A
Sostanza |
N. allegato 1
|
acetone |
606-001-00-8
|
butanone |
606-002-00-3
|
formiato di amile |
607-018-00-3
|
acetato di etile |
607-022-00-5
|
n-butilacetato |
607-025-00-1
|
sec-butilacetato |
607-026-00-7
|
terz-butilacetato |
607-026-00-7
|
iso-butilacetato |
607-026-00-7
|
formiato di butile |
607-017-00-8
|
cicloesano |
601-017-00-1
|
1,4-dimetilcicloesano |
601-019-00-2
|
etere dietilico |
603-022-00-4
|
etere metilico di etile |
603-020-00-3
|
acetato di amile |
607-130-00-2
|
lattato di etile |
607-129-00-7
|
propionato di amile |
607-131-00-8
|
2,4-dimetilpentan-3-one |
606-028-00-5
|
di-n-propiletere |
603-045-00-X
|
di-n-propilchetone |
606-027-00-X
|
propionato di etile |
607-028-00-8
|
eptano |
601-008-00-2
|
esano (miscela di isomeri) 5 % n-esano) |
601-007-00-7
|
acetato di isopropile |
607-024-00-6
|
alcole isopropilico |
603-003-00-0
|
4-metossi-4-metilpentan-2-one |
606-023-00-8
|
acetato di metile |
607-021-00-X
|
metilcicloesano |
601-018-00-7
|
5-metilesan-2-one |
606-026-00-4
|
lattato di metile |
607-092-00-7
|
4-metilpentan-2-one |
606-004-00-4
|
propionato di metile |
607-027-00-2
|
ottano |
601-009-00-8
|
pentano |
601-006-00-1
|
pentano-3-one |
606-006-00-5
|
propan-1-olo |
603-003-00-0
|
acetato di propile |
607-024-00-6
|
formiato di propile |
607-016-00-2
|
propionato di propile |
607-030-00-9
|
bisolfato di sodio-polisolfato |
016-010-00-3
|
formaldeide c ≥ 25 % |
605-001-00-5
|
5 % ≤ c �25 % |
605-001-01-2
|
1 % ≤ c �5 % |
605-001-02-X
|
sali di acido cromico |
|
c ≥ 20 % |
|
0,5 % ≤ c 20 % |
|
diisocinato di -2,4-toluene |
615-006-00-4
|
diisociatato di -2,6-toluene |
615-006-00-4
|
floruro di cadmio |
048-006-00-2
|
bromuro di vinile |
602-024-00-2
|
clorammina T (sale di sodio) |
616-010-00-9
|
1,2-epossi-3-(totilossi)-propano |
603-056-00-X
|
difenilmetano-2,2'-diisocianato |
615-005-00-9
|
difenilmetano-2,4'-diisocianato |
615-005-00-9
|
difenilmetano-4,4'-diisocianato |
615-005-00-9
|
anidride esaidroftalica |
607-102-00-X
|
idrochinone |
604-005-00-4
|
acrilato di idrossipropile |
607-108-00-2
|
mercurio |
080-001-00-0
|
mercurio, composti organici e inorganici |
080-002-00-6 080-004-00-7
|
piperazina |
612-057-00-4
|
anidride tetraidroftalica |
607-099-00-5
|
trementina |
650-002-00-6
|
amminofenolo (tutti gli isomeri) |
612-033-00-3
|
composti di bario |
056-002-00-7
|
butilmetilchetone (2-esanone) |
606-030-00-6
|
n-esano |
601-007-00-7
|
pirogallolo (1,2,3-triidrossibenzene) |
604-009-00-6
|
pentossido di vanadio |
023-001-00-8
|
Appendice B
Sostanza
|
decani
|
cherosene avio-, motore
|
distillati di petrolio e di catrame di carbone, punto di infiammabilità inferiore a 21 °C
|
distillati di petrolio e di catrame di carbone, punto di infiammabilità compresso tra 21 e 55 °C
|
nitrato di sodio
|
1,1,2-tricloro-1,2,2-trifluoroetano
|
tungsteno
|
composti di tungsteno
|
ossido di zinco
|