Appunti di giurisprudenza bancaria in Inghilterra/I

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Appunti di giurisprudenza bancaria in Inghilterra II

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I.

Chi volesse tentare un’esposizione compiuta di tutte le leggi che ressero e regolano tuttora le operazioni bancarie del Regno Unito andrebbe senza dubbio incontro a non indifferenti difficoltà.

Egli dovrebbe prender le mosse fin dal tempo degli Stuardi, quando i mercanti, abbandonata l’abitudine antica di depositare il proprio danaro alla Zecca od alla Torre di Londra, dove si trovava troppo bene esposto alla cupidigia ed alle dilapidazioni dei governanti, incominciarono ad affidarlo ad orefici i quali lo tenessero a loro disposizione, corrispondendo un certo interesse, orefici che fin d’allora furono chiamati banchieri. Dovrebbe vedere per quale atto solenne ed in mezzo a quali lotte sorse nel 1695 la Banca d’Inghilterra e come si venne via via svolgendo questo massimo istituto, protetto ed incoraggiato dal Parlamento con atti successivi di privilegio, la cui serie ci conduce fino al famoso Bank Charter Act 19 Luglio 1844, legge su cui poggia tutto intiero l'imponente organismo dell’attuale regime bancario del Regno Unito; e dovrebbe infine tener conto di tutte le modificazioni che il Parlamento, con successivi bills, apportò alle primitive disposizioni, non dimenticando nessuno dei decreti coi quali il potere esecutivo diede applicazione ai voleri dei rappresentanti il paese.1

Il compito ch’io mi sono assunto è assai meno arduo, perchè molto più modesto.

Considerata la capitale importanza che la giurisprudenza [p. 11-12 modifica] assume in Inghilterra dove la legge, lungi dall’apparire cristallizzata in immutabili forme, si può ritenere in via di progresso e di elaborazione incessante, mi parve che non inutile potesse riuscire lo studiare, anche sommariamente ed in un numero necessariamente ristretto di casi, l'applicazione che delle leggi bancarie e commerciali fu data dai giudici inglesi, esaminando successivamente le più importanti sentenze che furono emanate e cercando di scorgere in che modo esse corrispondano al testo della legge e da quali criterî d’interpretazione appaiano dettate.

Un lavoro di spoglio e di classificazione assai largo fu già molto opportunamente intrapreso e condotto a termine dal Macleod per buona parte della giurisprudenza anteriore al 1876;2 è dunque soltanto da quella data ch’io intendo prendere le mosse.3

Ma prima di incominciare la rassegna, purtroppo molto scarsa ed affatto incompiuta, delle sentenze che sui varî argomenti mi fu dato raccogliere, reputo indispensabile riassumere a brevissimi tratti le più importanti disposizioni legislative che ad esse più specialmente si riferiscono; e ciò per agevolare l’intelligenza di quanto in seguito verrò a mano a mano esponendo.

Due soprattutto sono le leggi di cui, per assoluta necessità di soggetto, mi è d’uopo occuparmi.

Primo e più importante ci viene innanzi il Bank Charter Act 19 Luglio 1844 che, come già notai, forma la base del regime bancario del Regno Unito.4

Scopo e ragione del legislatore nel promulgarlo fu quello di confermare, di estendere e di sancire in forma solenne i privilegi importanti che lo Stato intendeva accordare al grandioso istituto della Banca d’Inghilterra.

Col primo articolo pertanto si stabilisce doversi creare nella banca stessa un Dipartimento di emissione, tenuto rigorosamente separato dai dipartimenti di operazione.

Cogli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 si regolano le modalità dell’emissione accordata e si crea per essa uno speciale regime di favore, esentando da qualsiasi diritto di bollo ogni biglietto a vista al portatore della Banca d’Inghilterra. [p. 13-14 modifica]

Coll’art. 10 si proibisce a tutti i banchieri (fatta eccezione per quelli che il 6 Giugno 1844 avessero legalmente in circolazione loro propri biglietti di banca) di iniziare una qualsiasi emissione.

E l'art. 11 estende tale proibizione alla tratta, accettazione, fabbricazione ed emissione delle lettere di cambio, dei biglietti all'ordine, delle promesse in pagamento d’argento pagabili a vista al portatore.

Per lo stesso articolo si riconosce il diritto all’emissione di ogni società o compagnia attualmente autorizzata; diritto che non è pregiudicato dal fatto di cambiamenti che possano avvenire nella composizione del personale di detta compagnia, in ragione del trasporto di azioni o dell’ammissione di un nuovo associato o azionista o pel ritiro di uno dei soci o azionisti attuali, purchè il numero complessivo non sia superiore a sei.

Assai importante appare l’articolo 12 col quale si stabilisce che se uno dei banchieri autorizzati all’emissione fa fallimento o cessa di esercitare la professione di banchiere o di emettere biglietti, non potrà in avvenire riprendere l’emissione.

In tal caso la Regina in consiglio potrà autorizzare la Banca d’Inghilterra ad aumentare la propria emissione di una somma corrispondente (art. 5).

Gli articoli dal 13 al 22 stabiliscono le modalità e le garanzie che debbono reggere l’emissione per parte dei banchieri autorizzati, le regolari e periodiche consegne che essi debbono fare ai commissari del bollo, le ispezioni ecc.

Tra essi è notevole l’art. 16, col quale si prevede il caso della fusione di due o più banche d’emissione.

In tale evenienza i commissari del bollo dovranno verificare l’ammontare delle singole emissioni e la somma di esse si considererà come il limite dell’ammontare dei biglietti che la Banca riunita potrà avere in circolazione.

È inteso che nessuna delle dette banche riunite potrà emettere biglietti dal giorno in cui il numero dei suoi associati od azionisti sorpassi il numero di sei.

L’art. 23 annulla dal 31 Dicembre 1844 tutte le convenzioni private in virtù delle quali molti banchieri autorizzati avevano rinunziato al diritto d’emissione a favore della Banca di Inghilterra.

A partire da quel giorno la Banca stessa dovrà corrispondere ai banchieri suddetti e per tutto il tempo ch’essi vorranno riceverla un’indennità dell’1 % ogni anno, sulla media dell’ammontare dei biglietti della Banca d'Inghilterra emessi dai detti banchieri rispettivamente e rimasti realmente in circolazione.

Tale indennità tuttavia, in virtù dell'art. 25, cesserà di pien diritto col 1º Agosto 1856, se già non cessò per convenzione [p. 15-16 modifica] intervenuta o per un atto del Parlamento che vieti l’emissione.

L’art. 24 accorda alla Banca d’Inghilterra l’autorizzazione di stipulare, sopra tali basi, convenzioni con qualunque dei banchieri autorizzati all’emissione.

Coll’art. 26 si riconosce ad ogni società, compagnia od associazione, composta di qualsiasi numero d’individui, facente banca a Londra o 25 miglia intorno alla città, di accettare, trarre, o girare cambiali, purchè non pagabili a vista al portatore.

Ma alla Banca d’Inghilterra sarà riserbato il privilegio esclusivo del commercio di banca, privilegio che potrà, sotto certe garanzie e modalità, venire riscattato (art. 27).

Riassumendo pertanto, si scorge chiaramente in che consista il monopolio ed il privilegio della Banca d’Inghilterra; « altro non è che la proibizione a qualsiasi società bancaria inglese composta di più di sei persone di emettere biglietti o cambiali pagabili a vista; tutte le altre sorta di banche e di operazioni bancarie sono lasciate assolutamente libere. »5

Tale privilegio ha poi in pratica un’importanza maggiore e più larga che la semplice esposizione dei disposti legislativi al riguardo non potrebbe far supporre.

Il vero è che il monopolio quasi assoluto di emissione concesso alla Banca d’Inghilterra, per effetto di successive rinunzie di altri banchieri e per virtù di parecchie fusioni opportunamente promosse, venne a poco a poco acquistando alla banca stessa il quasi totale dominio nella circolazione cartacea del Regno Unito.

Il Patten riferisce come molti tra gli Inglesi, e tra gli stessi agenti e commessi di banca ignorino nel modo più completo che altre banche, all’infuori del grandioso istituto nazionale, abbiano facoltà di emettere e porre in circolazione biglietti; tanto che tale effetto si trova definito in qualche enciclopedia inglese: « Una nota promissoria emessa dalla Banca d’Inghilterra è pagabile a vista. »6

Nel fatto però parecchie banche conservano tuttora il diritto loro riconosciuto dall’atto citato e continuano, benchè in proporzioni relativamente trascurabili a tener in circolazione propri biglietti.

Tra le banche private esistenti nell’Inghilterra e nel Paese di Galles, 117 hanno tuttora una emissione autorizzata; alle quali debbono aggiungersi 56 delle Banche per azioni (Joint Stock Banks) le quali conservano lo stesso privilegio.

Passando ora dal campo della costituzione a quello delle [p. 17-18 modifica] operazioni commerciali e bancarie propriamente dette, ci limiteremo ad esaminare una legge la quale, per la grandissima sua importanza, trova una quasi quotidiana applicazione nella pratica dei rapporti finanziarî ed alla quale per conseguenza si riferisce la massima parte delle decisioni giuridiche che dovremo esaminare: voglio dire il Bills of Exchange Act 1882, legge intesa a « codificare le disposizioni relative alle lettere di cambio, chèques e pagherò cambiari. »7

Benchè, in ordine di data, il Bills of Exchange Act sia l'ultima delle tre leggi fondamentali, l’inglese, la francese e la germanica8, le quali possono considerarsi come la base dell’attuale diritto cambiario, corrispondendo rispettivamente a tre indirizzi giuridici affatto diversi, nondimeno possiamo con sicurezza asserire che esso rappresenta in realtà il sistema più antico dacchè, a somiglianza di quanto avvenne ed avviene per molte altre leggi del Regno Unito, i suoi promulgatori non intesero di creare una nuova legge, ma soltanto di codificare ed ordinare le disposizioni legali e le consuetudini già regolanti questa importantissima materia, non solo in Inghilterra, ma eziandio nella maggior parte delle Colonie e negli Stati Uniti.9

Ciò nondimeno, anzi appunto a cagione di ciò, l’atto stesso è dovunque considerato come un capolavoro del genere; come quello che sopra tutti si distingue per la praticità che ne informa ogni parte, per la chiarezza e precisione mirabili con cui provvede ai varî casi della pratica cambiaria, risolvendoli secondo un costante e scrupoloso principio di equità nonchè per la facilità grandissima che accorda ai rapporti [p. 19-20 modifica] commerciali, pur non dimenticando nessuna delle garanzie che valgono a proteggere e tutelare efficacemente in ogni occasione i diritti dei terzi.10

Il merito massimo della promulgazione di questa legge, imperiosamente reclamata da tutto intiero il mondo degli affari inglese, spetta di diritto al benemerito Institute of Bankers di Londra, associatosi a tal fine colle Camere di Commercio riunite. Frutto di una lunga preparazione e di un maturo studio il Bill del 1882 risponde davvero alle necessità molteplici della pratica quotidiana e si applica con mirabile appropriazione ai casi più complicati e più sottili della consuetudine commerciale dei banchieri, per i quali esso rappresenta, secondo la geniale espressione di uno scrittore inglese, ciò che la bussola per il marinaio. Non inutile pertanto reputo possa tornare un breve esame delle sue disposizioni principali, quale introduzione e preparazione all’intelligenza dei varî casi giuridici che ci verranno a mano a mano dinanzi.

Lettera di cambio, secondo la legge inglese, è

« un incondizionato ordine di pagamento, indirizzato da una persona ad un’altra e firmato dalla prima, di pagare a vista, oppure ad un certo tempo data una somma di danaro ad una determinata persona, all’ordine di questa o al portatore » (art. 3. 1).11

Ogni effetto che non soddisfi a tutte tali condizioni non può chiamarsi una lettera di cambio. Non sono tuttavia condizioni essenziali alla sua validità la specificazione della data e del luogo in cui fu tratta (art. 3. 4).12 Nulla osta a che il traente e il trattario siano la stessa persona: però in tal caso il possessore può a suo arbitrio considerare l’effetto come una lettera di cambio o come una nota promissoria (art. 5. 2). Il trattario ed il prenditore devono essere nominati o almeno indicati in modo chiaro così da non dar luogo [p. 21-22 modifica] ad ambiguità (art. 6. 1; 7. 1). La lettera di cambio può essere resa pagabile anche a più d’una persona.

Può inoltre esser resa pagabile al titolare di un uffizio per tutto il tempo che dura in carica (art. 7. 2).13 Se poi la persona del prenditore fosse immaginaria o non esistente, la cambiale può considerarsi come pagabile al portatore (7. 3).

Quando una lettera di cambio non contiene parole che esplicitamente vietino la trasferta, s’intende negoziabile. Essa può esser pagabile all’ordine o al portatore; ma in tal caso è necessaria la dichiarazione esplicita nella formulazione oppure basta che l’ultima girata sia in bianco (8. 2, 3, 4).

La somma da pagarsi deve determinarsi in modo certo. Ove essa sia scritta in lettere ed in cifre e si verifichino differenze, il debitore dovrà attenersi alla somma scritta in lettere (9. 1, 2).14

Se in una cambiale pagabile a un certo tempo data o a vista si omette la data, qualunque possessore può inscriverla (12. 1) e l’effetto stesso non perde la propria validità per il fatto di essere antedatato o postdatato, o perchè rechi la data di una Domenica (13. 2). Al debitore sono accordati tre giorni di tolleranza (days of grace) dalla data fissata per il pagamento (14. 1).15 Il traente ed il girante possono inserire una espressa stipulazione per la quale rifiutano o limitano la loro responsabilità verso il possessore (16. 1, 2).

L’accettazione deve esser fatta espressamente mediante l’apposizione almeno della firma dell’accettante sulla cambiale (17. 2).16

Essa può essere generale o [p. 23-24 modifica] qualificata ed in tal caso, parziale, locale, qualificata quanto al tempo o quanto al numero dei trattari (19. 1, 2).

Quando una persona consegna ad un’altra un foglio bollato, firmato, il ricevente può trasformarlo senz’altro in una cambiale scrivendovi la somma che vuole, purché non superiore a quella indicata dal bollo, considerando la firma a suo arbitrio, come quella del traente, dell’accettante o dell’avallante; e l’effetto così costrutto è perfettamente valido in confronto di chicchessia (20. 1. 2).

La capacità di partecipare ad una cambiale è subordinata alla capacità giuridica di obbligarsi di cui gode una persona (22. 1).17

Quando una delle firme è fatta per procura il mandante è solo obbligato se il mandatario, firmando, agì nei limiti dei suoi attuali poteri (25).18 Ma per evitare qualunque responsabilità personale il mandatario deve chiaramente indicare sull’effetto stesso la sua qualità di semplice agente (26. 1; 31. 5).

Il traente, l’accettante o il girante di favore è sempre responsabile verso un terzo, anche quande a questi sia nota la sua qualità (28. 2).

È possessore legale (holder in due course) chi acquisti l’effetto in buona fede, senza frode, violenza od inganno (29. 1, 2, 3)19 e fino a prova contraria la buona fede si presume (30. 1, 2).

La cambiale s’intende negoziata quando è trasferta da una in altra persona (31).

Ciò si ottiene mediante la girata la quale deve essere scritta e firmata in modo chiaro dal girante sulla cambiale e può essere parziale (32. 1, 2) ed anche restrittiva (35).20

La girata in bianco rende l’effetto pagabile al portatore (34. 1).21 Una cambiale scaduta cessa di essere [p. 25-26 modifica] perfettamente negoziabile (36).22 Se, durante la circolazione di una cambiale, essa ritorna nelle mani di uno dei primi giranti, questi non ha il diritto di richiedere di pagamento i giranti intermedî verso i quali, prima dell’operazione, egli era responsabile (37). Il possessore poi, se il suo possesso è legale, ha il diritto di esigere il pagamento delle parti obbligate nella cambiale; se invece il suo titolo è difettoso ed egli nondimeno trasmetta l’effetto ad un possessore di buona fede, questi acquista un titolo perfetto su di esso (38. 2, 3).

Quando la cambiale è pagabile a un certo tempo vista, è necessaria, per fissarne la scadenza, la presentazione (39. 1), la quale deve esser fatta con regole determinate (41).23 Il possessore può però continuare a negoziarla, ove lo reputi opportuno; ma deve farlo entro un tempo ragionevole, determinato in base alle consuetudini ed alle circostanze della fattispecie (40. 1, 3).

Quando una cambiale, debitamente presentata, non viene accettata nel tempo utile,24 il possessore deve ritenerla disonorata ed in tal caso gli compete un diritto di rivalsa immediato contro il traente ed i giranti, senza che sia necessaria la presentazione al pagamento (42, 43. 2).25

Un’accettazione condizionata od alterata può sempre esser rifiutata dal possessore,26 ma se questi se ne contenta il traente ed i giranti divengono estranei alla responsabilità del titolo, sempre quando, avvertiti, abbiano espresso il loro dissenso (44. 1, 2, 3). La presentazione per il pagamento deve poi esser fatta con speciali riguardi di tempo e di luogo (45). Una dilazione è ammessa, purchè giustificata da casi di forza maggiore (46. 1). Se dopo la debita presentazione, o dopo scaduto il termine (nel caso in cui si verifichi la dispensa dalla presentazione (46. 2), la cambiale [p. 27-28 modifica] non è pagata, la si ritiene senz’altro disonorata e al detentore compete subito un diritto di rivalsa sul traente e sui giranti, avvertendoli però subito del mancato pagamento (47, 48. 1), coll’osservanza di regole determinate (49), salvo i casi tassativamente stabiliti dalla legge (50. 2).27

Una cambiale estera di cui si rifiuta l’accettazione od il pagamento deve essere debitamente protestata; ove si ometta quest’atto il traente ed i giranti risultano sciolti da ogni responsabilità (51. 2).

Ove sia stato dichiarato il fallimento dell’accettante prima della scadenza dell’effetto, il possessore può, per abbondanza, provocare il protesto dell’effetto stesso, a carico del traente e dei giranti (51. 5);28 ed il protesto deve esser fatto nel luogo dove l’effetto fu disonorato e con speciali formalità (51, 6, 7, 8, 9).

Una cambiale per sè stessa non vale come un assegno sopra fondi eventualmente esistenti tra le mani del trattario, e questi non deve ritenersi obbligato ove esplicitamente non la accetti.

Tale regola però non vale per la Scozia (53. 1, 2).29

Il traente è responsabile verso i giranti ed i detentori, il girante verso i detentori ed i giranti successivi, l’accettante può considerarsi il debitore principale (53, 54, 55).

Se un terzo, che non sia vero possessore d’una cambiale vi apponga ciò nondimeno la propria firma, si addossa tutte le responsabilità del girante (56).30

Quando una cambiale sia disonorata all’estero il possessore ha diritto di pretendere l’ammontare del ricambio (re-exchange) cogl’interessi dal giorno del [p. 29-30 modifica] mancato pagamento (57. 2).31

Una cambiale è liberata (discharged) quando è pagata debitamente dal trattario od accettante.

Non lo è quando è pagata da un girante o dal traente, a meno che si tratti di una cambiale di favore fatta a loro vantaggio (59).

S’intende inoltre liberata: a) per espressa rinuncia del possessore; b) per esser tornata tra mani dell’accettante dopo la sua scadenza; c) per cancellazione fatta dal possessore (61, 62, 63).

Quando poi un banchiere paga in buona fede una tratta, egli non è obbligato a verificare se la firma dell’accettante o dei giranti sia falsificata o fatta senza autorizzazione (60).

L’alterazione di una cambiale le toglie ogni validità; non però rispetto ai diritti di un possessore di buona fede, se l’alterazione è materiale e non apparente (64).32

Quando una cambiale è protestata per mancata accettazione o per maggior sicurezza e non è scaduta, qualunque persona estranea ad essa può, col consenso del debitore, intervenire ed accettarla per salvar l’onore del traente o di qualunque altra persona responsabile.

Un’accettazione infatti può espressamente limitarsi ad una parte della somma e deve esser espressa con determinate formalità (65. 1, 2, 3, 4, 5).33

L’accettante per onore si sostituisce negli obblighi e nei diritti alla persona di cui perde il posto (66, 67. 1, 2, 3). Una cambiale può anche esser pagata per onore quando è protestata per mancato pagamento (68).

Se una cambiale viene smarrita, il traente può venire obbligato ad accordarne un’altra, colle debite garanzie, nel caso la perduta si ritrovasse (69).

Quando più lettere di cambio fanno parte di una serie numerata e collegata, il complesso di esse forma una sola cambiale. Possono però le singole parti venire negoziate e considerate come effetti indipendenti (71. 1, 2, 3, 4, 5, 6).

Per le cambiali fatte all’estero impera in tutta la sua larghezza il locus regit actum (72. 1, 2, 3, 4, 5).

Il chèque è una lettera di cambio tratta sopra un banchiere e pagabile a richiesta,34 e [p. 31-32 modifica] generalmente parlando si applicano ai chèques le regole che valgono per le cambiali pagabili a domanda. (73). Vi hanno però parecchie disposizioni speciali, e segnatamente:

Se un chèque non è presentato per il pagamento in tempo ragionevole (determinato in base alle consuetudini del commercio, alla natura dell’effetto ed alle circostanze della fattispecie) ed il banchiere su cui è tratto sospende i pagamenti, il traente è sciolto da qualunque responsabilità, ma il possessore ha diritto d’azione verso il banchiere per il ricupero della somma (74, 1, 2, 3).35

Il banchiere deve sospendere il pagamento di un chèque dietro ordine del cliente o dopo ricevuto avviso della morte di lui (75. 1, 2).36

Un chèque può essere incrociato generalmente e specialmente (76. 1, 2).37 Tale operazione può farsi dal traente e dal possessore (77).

L’incrociamento costituisce poi una vera parte materiale del chèque; non può quindi nessuna persona cancellarlo od alterarlo (78). Quando un banchiere sul quale un chèque è tratto lo paga in buona fede senza negligenza ad un banchiere, se incrociato generalmente, ad un determinato banchiere, se è incrociato specialmente, egli avrà gli stessi diritti che gli competerebbero ove avesse pagato l’effetto al titolare (80).

Quando una persona prende un chèque incrociato che reca la formola: non negoziabile, egli non ha e non può comunicare all’effetto un titolo più efficace di quello che competeva alla persona dalla quale lo ebbe (81). Se però un banchiere riceva in buona fede e senza negligenza il pagamento per un cliente di un chèque [p. 33-34 modifica] incrociato in testa sua, mentre il cliente stesso non aveva titolo giuridico al riguardo, il banchiere non è responsabile verso il vero titolare dello chèque pel solo fatto di aver ricevuto tale pagamento (82).38

Nota promissoria (paghero cambiario) è un’incondizionata promessa per iscritto fatta da una persona ad un’altra, firmata dal promittente, di pagare a un certo tempo data od a richiesta una determinata somma ad una persona, all’ordine di essa o al portatore (83. 1).39

Una nota promissoria è incompleta fino alla consegna al titolare od al portatore (84).

Se una nota pagabile a richiesta è stata girata, deve essere presentata per il pagamento in tempo ragionevole (da determinarsi in base alle speciali circostanze di tempo, luogo e consuetudine), altrimenti il girante rimane sciolto da ogni responsabilità (86. 1, 2).

In generale poi le disposizioni relative alle cambiali si applicano alle note promissorie (89. 1).

Note

  1. Gli scrittori inglesi lamentano unanimi la mancanza di un lavoro largamente riassuntivo che riunisca ed ordini la varia e confusa legislazione in materia bancaria. Sono quarant’anni dacché usci il Grant's Law of Banking, il quale rappresentava allora l’unico tentativo fatto in materia. Di esso parecchie edizioni furono in seguito procurate, di cui l’una dal Fisher nel 1883 e l’ultima, nel 1897, dalli Mackay e Plumptre. Anche quest’ultima però, malgrado lodevoli sforzi e non indifferenti fatiche dei due editori, è lontana assai dal rappresentare un desideratum, avuto riguardo sopratutto all’enorme sviluppo assunto dalle leggi e dalla pratica bancaria nella seconda metà del nostro secolo.
  2. Cfr. La teoria e la pratica delle banche, in Bib. dell’Econ. s. III, v. VI. Torino 1879, pag. 2.
  3. Delle sentenze anteriori a tale data riportai pochissime, scelte tra quelle che hanno un’importanza maggiore per la pratica commerciale.
  4. Questa legge era stata preceduta, nel 23 Maggio 1834, da un altro atto importante col quale si era intrapreso il riordinamento dell’Ufficio dello Scacchiere ed operato il passaggio del servizio di tesoreria alla Banca d’Inghilterra. Vedilo riportato in Plebano e Sanguinetti, La questione delle banche ed il servizio di tesoreria. Firenze, 1869, p. 429 sg. Per la genesi, le forme e le peripezie del privilegio della Banca d’Inghilterra, cfr. tra gli altri Macleod, Op. cit. 409 segg.; Gilbart, The history, principles and practice of banking. I. Londra 1882, p. 30 sgg.; Conant, A history of modern banks of issue, 2 ed. Londra 1896, p. 78 sgg.
  5. Cfr. Macleod, Op. cit., p. 665.
  6. Cfr. The Methods and Machinery of Practical Banking, 7 ed. New York 1896, p. 366 sg.
  7. Una grandissima importanza avrebbero ancora il Bankruptcy Act 1883 e 1887, il Companies Act 1862, il Bills of sale Act 1878 e 1882, il Deeds of arrangement Act 1887, il Forged transfers Act 1891 e 1892 e parecchi altri. Volendomi limitare unicamente a quelle disposizioni legislative che trovano applicazione più frequente nelle sentenze da me esaminate, io me ne passo, riservandomi di citarne i singoli articoli quando se ne presenti la necessità. Per le minori leggi bancarie e le discussioni relative rimando poi alla classica opera del Gilbart, The history, principles and practice of banking, v II, p. 432, sg. e passim.
  8. Il sistema francese ha per base il Code de Commerce del 1808; il germanico il Codice del 24 Nov. 1848 modificato dalle Novelle di Norimberga del 23 Gen. 1863 e tuttora vigente, (il nuovo Codice 10 Mag. 1879, andrà in vigore col 1900). Al primo, seguente la vecchia teoria del cambio traiettizio, fanno capo tuttora in massima parte i codici e le leggi speciali dell’Olanda, Lussemburgo, Polonia russa, Romania, Grecia, Serbia, Turchia, Egitto, Canadà, Brasile, Messico e Uruguay; al secondo, il quale considera la cambiale come un vero e proprio titolo di credito, si riferiscono quelle della Germania, Austria, Svezia, Norvegia, Danimarca, Ungheria e Svizzera tedesca; esso informò ancora in parte la legislazione cambiaria del Belgio, Portogallo, Spagna, Argentina, Chilì e dell’Italia, il cui Codice di Commercio, nella parte riferentesi alle cambiali, deve, secondo parecchi autori, classificarsi fra le leggi a tipo tedesco. Il nuovo Codice giapponese del 1893 rappresenta una fusione abbastanza armonica dei tre sistemi. Per i confronti che verrò a mano a mano accennando mi valgo in parte del bello studio dello Schuster, The British and foreign law of Bills of E. (Lectures) in Journal of the Institute of Bankers, XIX, pp. 19 sgg., 55 sgg. 145 seg.
  9. Appena 21 capoversi di articoli dell’atto introducono innovazioni o non affermano consuetudini esistenti nella pratica.
  10. L’atto è inoltre assai notevole dacchè segna il primo tentativo di codificazione approvato dal Parlamento, rappresentando al tempo stesso un importante esperimento ed un nuovo indirizzo nella legislazione inglese.
  11. Cito da The Bills of Exchange Act, 1882, v. Esplanatory notes by F. Chalmers, 7 ed. Londra 1892.
  12. Sola di tutti i codici, la legge inglese dichiara non esser essenziale alla validità d’una cambiale la specificazione della data e del luogo di pagamento. Oltre a ciò tutti i codici informantisi al tipo tedesco richiedono la denominazione di cambiale o lettera di cambio espressa nel contesto della scrittura. Cfr. Allgmeine Deutsche Wechseledunng. 4, Codice di commercio italiano 251, Das Schweizerische Obligationen recht. 722, Legge sul Cambio Scandinava, 1, Ungarisches Wechselgeselz, 3 ecc.
    L’ammissione della cambiale al portatore, è pure comune al Codice Giap. 716 ed Egiz. ed alla legge americana. Il Vidari osservandolo nota però come quasi tutti i codici ammettano le cambiali all’ordine girate in bianco le quali presentano gli stessi eventuali pericoli. In Italia la giurisprudenza ha fino a un certo punto temperata la legge ammettendo nella pratica la cambiale emessa anche senza nome di prenditore. Ma il V. deplora tale violazione della legge, invocando una sanzione positiva alla pratica che dà ottimi frutti nell’Inghilterra e negli Stati Uniti. Cfr. Corso di diritto commerciale, VII, 330 sgg.
  13. La legge precedente non ammetteva la validità di una cambiale così concepita.
  14. Si accostano a questa disposizione i citati Codd. Germ. 5, Ung. 4, Sviz. 722, e Das Japanische Handelgesezbuch 716, Codigo de comercio Chileno 630, Codigo de comercio Argentino 615, Codigo Commercial Portuguez 297. Invece i codici It. 291, e Scand. 6, dichiarano doversi ritener valida la somma minore. Il Codice Franc. e quelli che ne derivano non si pronunciano in proposito, ma gli autori sono d’opinione che, in mancanza di circostanze speciali, deve ritenersi valida la somma scritta in lettere: Cfr. Lyon-Caen et Renault, Traité du Droit commercial, IV, 55.
  15. È questa una disposizione speciale alla legge ing. Le leggi a tipo germanico accordano solo la dilazione fino al più prossimo giorno feriale, quando il giorno della scadenza sia festivo (Cfr. Codd. Germ. 92, It. 290, 288, Ung. 103, Sviz. 819, Scand. 91, Ol. 154, Port. 314, Giap. 756, Arg. 614, 713). Quelle a tipo francese esigono invece il pagamento nel giorno che precede quello della scadenza, se questo sia festivo. Cfr. Cod. Franc. 134, Belg. 21, Spag. 455. Chil. 646. Tutti i codici esteri ammettono poi un tempo di favore a favore del possessore, dopo la scadenza, durante il quale egli non perde il diritto di eseguire il protesto. Questo tempo è di un giorno feriale per la legge Franc. 162, Ol. 179, Spag. 504, e di due giorni per i codici Germ. 41, It. 296, Ung. 441, Scand. 41, Belg. 53, Argent. 713. Cfr. in prof. Grunhut, Vechselrecht, II, 94; Lyon-Caen e Op. vol. cit. 246; Vidari, La cambiale p. 304.
  16. L’antica Law Merchant e la legge comune inglese ammettevano la validità dell’accettazione orale, e tale regola è in vigore tuttora in qualcuno degli Stati Uniti d’America. Altri codici ritengono valida una dichiarazione o promessa di accettazione scritta od orale solo nei rapporti tra l’accettante e colui al quale venne fatta la promessa. (Cfr. Codd. Arg. 637, Chil. 666, Spagn. 478). Parecchi codici vogliono che la firma dell’accettante sia posta sulla faccia anteriore della cambiale. Così l’italiano, art. 262.
  17. In questa regola concorrono pressochè tutte le legislazioni.
    Secondo la legge inglese, le società non possono sottoscrivere accettazioni di cambiali, a meno che siano società commerciali od espressamente autorizzate a ciò dal loro statuto. Cfr. Chalmer, Nota all’ed. cit. B. E. A., p. 14. Inoltre, come già vedemmo, il Bank Charter Act 1844 sancì l’incapacità dei banchieri non specialmente autorizzati a trarre, accettare e negoziare in Inghilterra e nel paese di Galles cambiali o note promissorie al portatore, pagabili su domanda. Secondo la legge italiana le società possono obbligarsi cambiariamente per mezzo dei loro legittimi rappresentanti. Cfr. Vidari, Opera e volume cit., 294.
  18. Quando si tratti dell’agente o del commesso d’una società anonima i casi in cui la società stessa è responsabile della sua firma sono determinati dal Companies’ Act 1862, s. 47.
  19. La legge inglese considera possessore di buona fede solo chi ebbe l’effetto a titolo oneroso e dietro corrispettivo; ciò non avviene nelle altre legislazioni.
  20. Una girata restrittiva produce l’effetto di vietare la libera trasferta della cambiale. Non così per la legge It. 257, e Giap. 733, le quali sanciscono che « le girate fatte malgrado divieto producono soltanto, rispetto a colui che appose la clausola, l’effetto di una cessione ».
  21. Quasi tutti i codici seguono, negli effetti della girata in bianco, la legge inglese; solo se ne scostano il francese e quelli che più strettamente ne derivano. Per essi una girata in bianco è considerata per ogni effetto giuridico come un’irregolarita nella girata, salvi tuttavia i diritti del terzo possessore di b. f. Cfr. Lyon-Caen, Op. vol. cit., 113 e sgg.
  22. Coll’Ing. si accordano le leggi It. 260, Ol. 139, Spag. 466, Belg. 26, Chil. 664, Port. 302, Arg. 635, Ung. 14. A proposito della disposizione ing. lo Schuster nota come le applicazioni ne siano alquanto contradittorie e confuse da ciò che si desume dalla giurisprudenza relativa. Un solo fatto risulta da essa in modo non dubbio; che cioè, in ogni paese ove imperi il dir. britannico, non è prudente l’acquistare una cambiale scaduta, anche quando non vi sia il menomo sospetto possibile sulla solvibilità dell’accettante. Cfr. Art. cit. 2. Journal, XIX, 57.
  23. Quasi tutti i codici stabiliscono un massimo di tempo per tale presentazione. Per l’Italia esso è di un anno (art. 261). Solo i paesi retti a sistema inglese non fissano limite di tempo. Fa eccezione l’Argentina, 652, 655; la procedura inglese lascia alla giuria la determinazione del reasonable time. Cfr. Gilbart, Op. cit., I, 277.
  24. La legge ing. lascia la determinazione di questo tempo alla consuetudine, la quale varia secondo i luoghi. I Cod. It. 265, Franc. 125, Ol. 112, Sviz. 736, Portg. 288, Belg. 16, lo fissano tassativamente in 24 ore. Secondo il Germ. e l’Ung. l’accettante è tenuto a dare una risposta immediata.
  25. L’esenzione della presentazione al pagamento è esclusiva alla legge inglese.
  26. La massima parte degli altri codici sanciscono invece che il possessore non può rifiutare un’accettazione parziale. Così l’It. 266. Il Cod. Chil. stabilisce che tale accettazione può rifiutarsi solo quando la somma proposta sia inferiore alla metà di quella scritta sulla cambiale. Cfr. Vidari, Op. vol. cit., 441. Per la giusrisp. inglese anteriore al 1876 Cfr. Macleod, Op. ed. cit., 759 e sgg.
  27. L’atto ha in proposito disposizioni assai precise e severe; l'ommessa notifica scioglie da ogni responsabilità colui che può provarla. (Cfr. in tal senso anche il Cod. Giap. 767, 781). Secondo i cod. Franc. 165, 167, e Belga 56, 58, alla notifica deve andar unita una citazione formale; secondo lo Spag. 517. L’avviso dev’essere notificato per mezzo di atto d’un pubblico notaio. Secondo i cod. Germ. 45, Ital. 317, Ung. 45-47, Scand. 45, 46 ed altri il mancato avviso rende solo responsabile nei danni. Solo la legge Sviz. 762, non impone alcun dovere di notifica.
  28. La sola conseguenza di tale protesto nel Regno Unito pare sia quella di rendere l’effetto atto ad essere accettato per onore (accepted for honour). In qualcuno dei codici esteri il traente ed i giranti sono in tal caso obbligati a dare garanzie al detentore. Cfr. Chalmers, Op. cit., p. 37.
  29. Lo Schuster fa consistere appunto in ciò la differenza essenziale che distingue le cambiali dai chèques. Cfr. Art. cit. 1º, Journal, XIX, 25. L’eccezione a favore della Scozia fu imperiosamente reclamata dalle consuetudini locali di quel paese; i mercanti inglesi però non vollero sentir parlare di estenderla a tutto il Regno Unito, malgrado la Commissione Reale del 1855 si fosse pronunziata in tal senso. Cfr. Chalmers, Prefaz. ediz. cit., V, sg.
  30. Questa operazione di garanzia corrisponde a ciò che in altre legislazioni è chiamato avallo. Seguendo in ciò la legge inglese anche i codici del gruppo germanico richiedono che l’avallo sia scritto sopra la cambiale. Cfr. Cod. Germ. 81, Sviz. 808, Ung. 66, It. 274. Quelli del gruppo francese ammettono invece che tal garanzia possa eziandio risultare da un documento separato. Cod. Franc. 141, 142, Ol. 131, Belg. 32, Port. 305, Arg. 680, Chil. 681. La legge inglese parifica poi la responsabilità dell’avallante a quella del girante; gli altri codici lo costituiscono invece fideiussore per l’uno o per gli altri degli aventi parti nella cambiale, secondo i casi.
  31. Per re-exchange s’intende la misura del danno che risulta dal fatto dell’esser stata la cambiale disonorata in un luogo diverso da quello in cui fu tratta o girata. Cfr. Chalmer, Note ed. cit. p. 42 sg.
  32. Questa limitazione viene a mitigare la troppo rigida disposizione della legge precedente.
  33. Secondo le leggi Ing. 15, 65, Franc. 126-128, Belga 17-19, Ol. 121, Port. 294, 295, Arg. 696 e Chil. 638-640, è perfettamente nell’arbitrio del possessore l’accettare o no una siffatta forma di accettazione. Gli altri cod. invece vogliono si ricorra prima ai bisognatarî. Germ. 56, 57, It. 269, 270, Sviz. 774.
  34. Tale disposizione fu introdotta dalla Camera dei Lordi per mitigare il rigore della legge comune secondo la quale, se la banca avesse fallito prima della presentazione, il traente era sciolto da qualsiasi responsabilità, anche nel caso in cui la banca avesse potuto accordare ai creditori un’altissima percentuale.
  35. Secondo questa teoria il chèque non è che una forma di lettera di cambio. In altri paesi però, retti secondo il sistema germanico o francese, ciò non può affermarsi. Cfr. per una larghissima, diligente e minuta esposizione di tutte le differenze relative Schuster, Art, cit. I, Journal, XIX, 22 sgg. Il codice italiano non riconosce all’assegno bancario o chèque la qualita di cambiale. Chiama chèque anche l’assegno tratto sopra un commerciante od una società commerciale (339-11). Il Vidari nota come le disposizioni della nostra legge sullo chéque non rappresentano ancora la perfezione ma sono però già assai pratiche ed opportune. Cfr. Op. cit. VIII, 35 sgg. Per le qualità ed i requisiti necessari dello chéque cfr. anche Errera, Effetti della mancanza di disponibilità della somma al momento dell’emissione dell’assegno bancario in Diritto commerciale, XV, c. 615 sgg.
  36. L’autorizzazione del banchiere a pagare un chéque è inoltre sospeso dall’avviso del fallimento del traente, giusta le disposizioni del Bankruptcy Act 1869.
  37. Il chèque incrociato è assai in uso nella pratica bancaria inglese. L’incrociamento consiste in quattro linee trasversali che si intersecano a croce. In mezzo ad esse sta scritto et Co. se l’incrociamento è generale ed il chèque perfettamente negoziabile; oppure il nome di un banchiere se l’incrociamento è speciale. Scopo di tale operazione è quello di poter scorgere i successivi possessori del chèque.
    Gli Americani del Nord non usano questa forma di chèques, ed il Patten racconta come, avendo fatte le meraviglie a certi banchieri inglesi dell’enorme quantita di chèques incrociati che si negoziano nel Regno Unito, quelli gli risposero non comprendere come, senza tale pratica, sia possibile il libero e rapido disimpegno degli affari bancari. Cfr. Op. cit., p. 368.
    Le disposizioni del B. E. A. relative ai chéques incrociati riproducono quasi integralmente quelle del Crossed Chèques Act 1876.
  38. Questo articolo riproduce il secondo capoverso della s. 12 Crossed Chèque Act 1876 quale fu interpretata dal magistrato nel caso Mathiesson v. London and County Bank. Cfr. Chalmer, Loc. cit., 59.
  39. In molti codici la differenza tra campiale e nota promissoria ha cessato di esistere. I codici Germanico 6, Ung. 5 e Sviz. 724 non considerano un effetto come una nota promissoria se il luogo del pagamento non è identico a quello dell’emissione. L’opposto sancisce la legge Scand. 2. Per il Cod. Giap. 117, il solo fatto che fu usata la formula caratteristica della cambiale nell’effetto, gli toglie la qualità di nota promissoria. Per la Francia è a notarsi una importante distinzione stabilita dalla legge fra le due specie di documenti. Una cambiale è sempre considerata come un documento mercantile, quindi soggetto alla giurisdizione delle leggi e dei tribunali commerciali; una nota promissoria lo è solo quando sia usata in un affare commerciale (636, 638). Il Cod. It. non fa distinzione essenziale tra le due specie di documenti (251). Il Vidari nota come nel O. Borchardt, Sammlung der seit dem Iahre 1871 in Aegypten, Belgien ecc. pubblicirten Wechsel Gesetze, Berlino 1883 e nel S. Borchardt, Vollstandige Sammlung der geltenden Wechsel — und Handelsgezetze alterländer, Berlino 1871, non si trovino leggi dove sia mantenuta la distinzione tra cambiale e pagherò cambiario.