Accordo di adesione del Regno di Danimarca alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen - Trattato, Lussemburgo, 19 dicembre 1996

Governo italiano

1996 diritto diritto Accordo di adesione del Regno di Danimarca alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 Intestazione 24 agosto 2009 75% Da definire

Depositario: Governo del Granducato del Lussemburgo
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TESTO DELL'ACCORDO

Il REGNO DEL BELGIO, la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, la REPUBBLICA FRANCESE, il GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO e il REGNO DEI PAESI BASSI, Parti della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, qui di seguito denominata "la Convenzione del 1990", nonché la Repubblica italiana, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Austria, che hanno aderito alla Convenzione del 1990 con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995,

da un lato,

e il REGNO DI DANIMARCA, d'altro lato,

considerata la firma avvenuta a Lussemburgo, il 19 dicembre millenovecentonovantasei, del protocollo di adesione del governo del Regno di Danimarca all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, quale emendato dai protocolli di adesione dei governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995,

fondandosi sull'articolo 140 della Convenzione del 1990,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
Con il presente Accordo, il Regno di Danimarca aderisce alla Convenzione del 1990.
Articolo 2
1. Gli agenti di cui all'articolo 40, paragrafo 4 della Convenzione del 1990 sono, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda il Regno di Danimarca:
a) gli agenti di polizia alle dipendenze delle autorità locali di polizia e dell'Ufficio del capo della polizia nazionale (Polititjenestemaend hos lokale politimestre og hos Rigspolitichefen);
b) alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 40, paragrafo 6 della Convenzione del 1990, gli agenti di dogana per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.
2. L'autorità di cui all'articolo 40, paragrafo 5 della Convenzione del 1990 è, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda il Regno di Danimarca, l'Ufficio del capo della polizia nazionale (Rigspolitichefen).
Articolo 3
Gli agenti di cui all'articolo 41, paragrafo 7 della Convenzione del 1990 sono, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda il Regno di Danimarca:
1) gli agenti di polizia alle dipendenze delle autorità locali di polizia e dell'Ufficio del capo della polizia nazionale (Politijenestemaend hos lokale politimestre og hos Rigspolitichefen).
2) alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 41, paragrafo 10 della Convenzione del 1990, gli agenti doganali per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.
Articolo 4
Il Ministero competente di cui all'articolo 65, paragrafo 2 della Convenzione del 1990 è, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda il Regno di Danimarca, il Ministero della Giustizia (Justitsministeriet).
Articolo 5
1. Le disposizioni del presente Accordo non si applicano alle isole Faer Øer e alla Groenlandia.
2. Considerato che le isole Faer Øer e la Groenlandia applicano le disposizioni in materia di circolazione delle persone previste nel quadro dell'Unione nordica dei passaporti, le persone che viaggiano tra le isole Faer Øer o la Groenlandia, da un lato, e gli Stati parte della Convenzione di Schengen e dell'Accordo di cooperazione con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, d'altro lato, non saranno assoggettate a controlli alle frontiere.
Articolo 6
Le disposizioni del presente Accordo non ostano alla cooperazione nel quadro dell'Unione nordica dei passaporti, sempre che tale cooperazione non sia in contrasto con l'applicazione del presente Accordo né la ostacoli.
Articolo 7
1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione saranno depositati presso il governo del Granducato di Lussemburgo; quest'ultimo notificherà il deposito a tutte le Parti contraenti.
2. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte degli Stati per i quali è entrata in vigore la Convenzione del 1990 e da parte del Regno di Danimarca.
Nei confronti degli altri Stati, il presente accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dei rispettivi strumenti di ratifica, approvazione o accettazione, purché il presente Accordo sia entrato in vigore in conformità del disposto del comma precedente.
3. Il governo del Granducato di Lussemburgo notifica la data dell'entrata in vigore a ciascuna delle Parti contraenti.
Articolo 8
1. Il governo del Granducato di Lussemburgo rimette al governo del Regno di Danimarca copia conforme della Convenzione del 1990 nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.
2. Il testo della Convenzione del 1990, nella versione in lingua danese, viene allegato al presente Accordo e fa fede alle stesse condizioni dei testi della Convenzione del 1990 in lingua francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce al presente Accordo.

Fatto a Lussemburgo, il 19 dicembre millenovecentonovantasei, nelle lingue danese, francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato presso gli archivi del governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

(Seguono le firme)

ATTO FINALE

I. In occasione della firma dell'Accordo di adesione del Regno di Danimarca alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Austria con gli accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, il Governo del Regno di Danimarca accetta l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato, firmati all'atto della firma della Convenzione del 1990.

Il governo del Regno di Danimarca accetta le dichiarazioni comuni e prende nota delle dichiarazioni unilaterali in esse contenute.

Il governo del Granducato di Lussemburgo rimette al governo del Regno di Danimarca copia conforme dell'atto finale, del processo verbale e della dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della Convenzione del 1990, nelle lingue danese, francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

II. In occasione della firma dell'Accordo di adesione del Regno di Danimarca alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, la Repubblica portoghese e il Regno di Spagna, la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Austria con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, le Parti contraenti hanno adottato le seguenti dichiarazioni:

1) Dichiarazione comune relativa all'articolo 7 dell'Accordo di adesione.
Le Parti contraenti si informano reciprocamente, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo di adesione, di tutte le circostanze che rivestono importanza per le materie oggetto della Convenzione del 1990 e per la messa in applicazione dell'Accordo di adesione.
Il presente Accordo di adesione sarà messo in applicazione tra gli Stati per i quali è messa in applicazione la Convenzione del 1990 e il Regno di Danimarca quando saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione del 1990 in tutti questi Stati e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in essi effettivi, nonché quando il comitato esecutivo avrà constatato che le regole da esso ritenute necessarie per la realizzazione delle misure di controllo e di sorveglianza efficaci alle frontiere esterne delle isole Faer Øer e della Groenlandia nonché le misure compensative necessarie, ivi compresa l'applicazione del SIS, saranno state applicate e saranno effettive.
Nei confronti di ciascuno degli altri Stati, il presente Accordo di adesione sarà messo in applicazione quando in tale Stato saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione del 1990 e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in esso effettivi.
2) Dichiarazione comune relativa all'articolo 9, paragrafo 2 della Convenzione del 1990
Le Parti contraenti precisano che, all'atto della firma dell'Accordo di adesione del Regno di Danimarca alla Convenzione del 1990, il regime comune dei visti, di cui all'articolo 9, paragrafo 2 della Convenzione del 1990, si riferisce al regime comune agli Stati firmatari della suddetta Convenzione, applicato dal 19 giugno 1990.
3) Dichiarazione comune relativa alla Convenzione stabilita sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea
Gli Stati parte della Convenzione del 1990 confermano che nel quadro della Convenzione del 1990 applicheranno l'articolo 5, paragrafo 4, della Convenzione stabilita sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, firmata a Dublino il 27 settembre 1996, nonché le rispettive dichiarazioni allegate a tale Convenzione.

III. Le Parti contraenti prendono atto della dichiarazione del Regno di Danimarca relativa agli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria.

Il governo del Regno di Danimarca prende atto del contenuto degli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria alla Convenzione del 1990, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, nonché del contenuto degli atti finali e delle dichiarazioni allegati a tali Accordi.

Il governo del Granducato di Lussemburgo rimetterà copia conforme dei summenzionati strumenti al governo del Regno di Danimarca.

Dichiarazione del Regno di Danimarca relativa agli Accordi di adesione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione del 1990
All'atto della firma del presente Accordo, il Regno di Danimarca prende atto del contenuto degli Accordi di adesione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione del 1990 nonché del contenuto dell'atto finale e della dichiarazione relativi a tale Accordo.

Fatto a Lussemburgo, il 19 dicembre millenovecentonovantasei, nelle lingue danese, francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato presso gli archivi del governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

(Seguono le firme)

DICHIARAZIONE DEI MINISTRI E SEGRETARI DI STATO

Il 19 dicembre millenovecentonovantasei, i rappresentanti dei governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese e del Regno di Danimarca hanno firmato a Lussemburgo l'Accordo di adesione del Regno di Danimarca alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Austria con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995.

Essi hanno preso atto che il rappresentante del Governo del Regno di Danimarca ha dichiarato di aderire alla dichiarazione fatta a Schengen il 19 giugno 1990 dai Ministri e Segretari di Stato rappresentanti i governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi ed alla decisione confermata alla stessa data in occasione della firma della Convenzione d'applicazione dell'Accordo di Schengen, alle quali hanno aderito i governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria.