Accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen - Trattato, Bruxelles, 18 maggio 1999

Governo italiano

1999 diritto diritto Accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen Intestazione 18 maggio 2008 75% Diritto

Depositario: Governo del Granducato del Lussemburgo
Documenti collegati:

TESTO DELL'ACCORDO

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

e

LA REPUBBLICA D'ISLANDA E

IL REGNO DI NORVEGIA,

CONSIDERANDO che, dalla firma dell'accordo concluso a Lussemburgo il 19 dicembre 1996 fra i tredici Stati membri dell'Unione europea firmatari degli accordi di Schengen e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, questi ultimi due Stati partecipano alle discussioni inerenti all'applicazione, all'attuazione e all'ulteriore sviluppo degli accordi di Schengen e delle disposizioni collegate;

CONSIDERANDO che, in conseguenza al protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea in virtù del trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi (in seguito denominato "protocollo Schengen"), la cooperazione fra gli Stati membri dell'Unione europea firmatari degli accordi di Schengen nell'ambito di applicazione di tali accordi e delle disposizioni collegate sarà realizzata nell'ambito istituzionale e giuridico dell'Unione europea e nel rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea;

RAMMENTANDO l'oggetto e lo scopo dell'accordo di Lussemburgo, vale a dire mantenere fra i cinque Stati nordici il regime attuale basato sulla convenzione sulla soppressione del controllo dei passaporti alle frontiere nordiche comuni, firmata a Copenaghen il 12 luglio 1957, con la quale à stata istituita l'Unione nordica dei passaporti anche dopo che gli Stati nordici membri dell'Unione europea avranno aderito al regime sull'eliminazione dei controlli personali alle frontiere interne disposto dagli accordi di Schengen;

TENENDO PRESENTI le disposizioni contenute nell'accordo di Lussemburgo;

RICONOSCENDO tuttavia che, con l'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, l'assunzione delle decisioni mirate a sviluppare ulteriormente le disposizioni che costituiscono l'acquis di Schengen spetta ora all'Unione europea, Comunità europea inclusa;

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 6, primo comma, del protocollo Schengen, l'Unione europea, Comunità europea inclusa, intende rispettare e onorare l'oggetto e lo scopo dell'accordo di Lussemburgo mediante un accordo che, all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, associ la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia all'attuazione e all'ulteriore sviluppo dell'acquis di Schengen sulla base dell'accordo di Lussemburgo, conseguendo così l'obiettivo comune di dare continuità alla partecipazione di questi due Stati alle attività in questione;

CONVINTI della necessità che tutte le parti che applicano le disposizioni che costituiscono l'acquis di Schengen e cui dette disposizioni, nonché loro sviluppi ulteriori, potranno venire infine ad applicarsi, Repubblica di Islanda e Regno di Norvegia compresi, siano adeguatamente associate alle discussioni a tutti i livelli che vertono sull'applicazione pratica, l'attuazione e la preparazione degli ulteriori sviluppi di tali disposizioni;

RITENENDO che sia a tal fine necessario costituire una struttura organizzativa, al di fuori del quadro istituzionale dell'Unione europea, che assicuri l'associazione della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia all'iter decisionale in questi settori e che consenta loro di partecipare a tali attività mediante un comitato misto,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
La Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia in seguito denominati rispettivamente "Islanda" e "Norvegia" sono associate alle attività della Comunità europea e dell'Unione europea nei settori contemplati dalle disposizioni cui rimandano gli allegati A e B e al loro ulteriore sviluppo.
Il presente accordo instaura diritti e obblighi reciproci secondo le procedure in esso stabilite.
Articolo 2
1. L'Islanda e la Norvegia attuano e applicano le disposizioni dell'acquis di Schengen elencate nell'allegato A, quali esse si applicano agli Stati membri dell'Unione europea (in seguito denominati gli "Stati membri") che partecipano alla cooperazione rafforzata autorizzata dal protocollo Schengen.
2. L'Islanda e la Norvegia attuano e applicano le disposizioni degli atti della Comunità europea elencati nell'allegato B, nella misura in cui essi hanno sostituito disposizioni corrispondenti della convenzione firmata a Schengen il 19 giugno 1990 recante applicazione dell'accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni o disposizioni adottate in virtù di essa.
3. Fatto salvo l'articolo 8, l'Islanda e la Norvegia accettano, attuano e applicano, inoltre, gli atti e i provvedimenti adottati dall'Unione europea per modificare o sviluppare le disposizioni cui rimandano gli allegati A e B per i quali sono state seguite le procedure previste dal presente accordo.
Articolo 3
1. È istituito un comitato congiunto, composto di rappresentanti dei Governi islandese e norvegese e di membri del Consiglio dell'Unione europea (in seguito denominato il "Consiglio") e della Commissione delle Comunità europee (in seguito denominato la "Commissione").
2. Il comitato misto adotta il suo regolamento interno all'unanimità.
3. Il comitato misto si ruinisce su iniziativa del presidente o dietro richiesta di uno qualsiasi dei membri.
4. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, il comitato misto si ruinisce a livello di ministri, di alti funzionari o di esperti in funzione delle circostanze.
5. La presidenza del comitato misto è esercitata:
  • a livello di esperti: dal rappresentante dell'Unione europea;
  • a livello di alti funzionari e di ministri: a rotazione semestrale dal rappresentante dell'Unione europea e dal rappresentante del Governo islandese o norvegese.
Articolo 4
1. Il comitato misto esamina, conformemente al presente accordo, tutte le tematiche contemplate dall'articolo 2 e si accerta che le eventuali preoccupazioni manifestate dall'Islanda e dalla Norvegia siano tenute nella debita considerazione.
2. In sede di comitato misto a livello ministeriale i rappresentanti dell'Islanda e della Norvegia hanno modo di:
  • illustrare i problemi da essi riscontrati riguardo a un dato atto o provvedimento e dare risposta ai problemi incontrati da altre delegazioni;
  • pronunciarsi su qualsiasi questione inerente allo sviluppo delle disposizioni che li riguardano o alla relativa attuazione.
3. Le riunioni del comitato misto a livello ministeriale sono preparate dal comitato misto a livello di alti funzionari.
4. I rappresentanti dei governi islandese e norvegese hanno diritto di avanzare suggerimenti in sede di comitato misto sulle questioni menzionate all'articolo 1. Previa discussione al riguardo, la Commissione o un qualsiasi Stato membro può studiare il suggerimento nella prospettiva di formulare una proposta o avviare un'iniziativa, conformemente alle regole dell'Unione europea, mirata all'adozione di un atto o provvedimento della Comunità europea o dell'Unione europea.
Articolo 5
Fatto salvo l'articolo 4, il comitato misto è informato quando, nell'ambito del Consiglio, è in preparazione un atto o un provvedimento che può rientrare nel presente accordo.
Articolo 6
La Commissione, quando elabora una nuova normativa in uno dei settori contemplati dal presente accordo, consulta in via informale gli esperti islandesi e norvegesi, così come consulta gli esperti degli Stati membri in fase di stesura delle proposte.
Articolo 7
Le parti contraenti convengono che occorre pervenire a un'intesa adeguata sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente dell'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o Norvegia. Detta intesa dovrebbe essere definita anteriormente alla data alla quale le disposizioni cui rimandando gli allegati A e B e le disposizioni già adottate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, hanno effetto in Islanda e in Norvegia a norma dell'articolo 15, paragrafo 4.
Articolo 8
1. L'adozione dei nuovi atti o provvedimenti nei settori di cui all'articolo 2 è riservata alle competenti istituzioni dell'Unione europea. Fatto salvo il paragrafo 2, detti atti o provvedimenti entrano in vigore simultaneamente per l'Unione europea e i suoi Stati membri interessati e per l'Islanda e la Norvegia, a meno che l'atto o il provvedimento stesso non prevedano espressamente altrimenti. A tal fine, si tiene debitamente conto delle indicazioni fornite dall'Islanda e dalla Norvegia in sede di comitato misto per quanto riguarda i tempi ad esse necessari per soddisfare i rispettivi requisiti costituzionali.
2.
a) Il Consiglio comunica immediatamente all'Islanda e alla Norvegia l'avvenuta adozione degli atti o provvedimenti menzionati al paragrafo 1 per i quali sono state seguite le procedure stabilite dal presente accordo. L'Islanda e la Norvegia decidono autonomamente se accetarne il contenuto e dargli attuazione nel rispettivo ordinamento giuridico interno. Le decisioni in tal senso sono comunicate al Consiglio e alla Commissione nei trenta giorni successivi all'adozione dell'atto o provvedimento in questione.
b) L'Islanda, se può essere vincolata dal contenuto dell'atto o provvedimento soltanto previo soddisfacimento di determinati requisiti costituzionali, informa in tal senso il Consiglio e la Commissione al momento della comunicazione. L'Islanda informa immediatamente per iscritto il Consiglio e la Commissione non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati soddisfatti e fornisce tale informazione almeno quattro settimane prima della data di entrata in vigore prevista per l'Islanda dell'atto o provvedimento come stabilito a norma del paragrafo 1.
c) La Norvegia, se può essere vincolata dal contenuto dell'atto o provvedimento soltanto previo soddisfacimento di determinati requisiti costituzionali, informa in tal senso il Consiglio e la Commissione al momento della comunicazione. La Norvegia informa immediatamente per iscritto il Consiglio e la Commissione non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati soddisfatti, al più tardi entro sei mesi dalla comunicazione del Consiglio. Se possibile la Norvegia applica in via provvisoria il contenuto dell'atto o provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore per la Norvegia e fino al momento in cui fornisce l'informazione che i requisiti costituzionali sono stati soddisfatti.
3. Il fatto che l'Islanda e la Norvegia accettino il contenuto degli atti e provvedimenti di cui al paragrafo 2 instaura diritti e obblighi fra l'Islanda e la Norvegia nonché tra l'Islanda e la Norvegia, da un lato, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri vincolati da detti atti o provvedimenti, dall'altro.
4. Qualora:
a) l'Islanda o la Norvegia comunichino la decisione di non accettare il contenuto di un atto o di un provvedimento di cui al paragrafo 2 per il quale sono state seguite le procedure previste nel presente accordo, oppure
b) l'Islanda o la Norvegia non effettuino la notifica entro il termine di trenta giorni di cui al paragrafo 2, lettera a), oppure
c) l'Islanda non effettui la notifica entro il termine di quattro settimane prima della data prevista per l'entrata in vigore dell'atto o del provvedimento nei suoi confronti, di cui al paragrafo 2, lettera b), oppure
d) la Norvegia non effettui la notifica entro il termine di sei mesi, previsto al paragrafo 2, lettera c), o non provveda all'applicazione transitoria contemplata nel medesimo paragrafo a partire dalla data di entrata in vigore prevista per questo paese dell'atto o del provvedimento,
il presente accordo è considerato estinto nei confronti dell'Islanda o della Norvegia, secondo il caso, a meno che il comitato misto, previo attento esame delle modalità con cui continuare l'accordo, non decida altrimenti entro novanta giorni. L'estinzione dell'accordo ha effetto tre mesi dopo la scadenza del termine di novanta giorni.
Articolo 9
1. Il comitato misto, in considerazione dell'obiettivo delle parti contraenti di assicurare un'applicazione e un'interpretazione il più possibile omogenee delle disposizioni di cui all'articolo 2, si tiene costantemente aggiornato sull'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (in seguito denominata la "Corte di giustizia"), e di quella dei competenti tribunali islandesi e norvegesi, relativa a dette disposizioni. A tal fine è istituito un meccanismo che assicura una costante trasmissione reciproca di detta giurisprudenza.
2. Fatta salva l'adozione delle necessarie modifiche dello statuto della Corte di giustizia, l'Islanda e la Norvegia hanno diritto di presentare a detta Corte memorie o osservazioni scritte quando essa è stata adita da un organo giurisdizionale di uno Stato membro perché si pronunci in via pregiudiziale sul'interpretazione di una delle disposizioni di cui all'articolo 2.
Articolo 10
1. L'Islanda e la Norvegia presentano annualmente al comitato misto relazioni su come le rispettive autorità amministrative e giurisdizionali hanno applicato e interpretato le disposizioni di cui all'articolo 2, come interpretate di volta in volta dalla Corte di giustizia.
2. La procedura di cui all'articolo 11 si applica nei casi in cui il comitato misto non sia riuscito a garantire un'applicazione e un'interpretazione omogenee entro un termine di due mesi dal momento in cui gli è stata segnalata una divergenza sostanziale tra la giurisprudenza della Corte di giustizia e quella dei tribunali islandesi o norvegesi oppure una sostanziale divergenza d'applicazione fra le autorità degli Stati membri interessati e quelle islandesi o norvegesi per quanto attiene alle disposizioni di cui all'articolo 2.
Articolo 11
1. In caso di controversia circa l'applicazione del presente accordo o qualora si verfichi la situazione prospettata nell'articolo 10, paragrafo 2, la questione è ufficialmente iscritta come punto controverso all'ordine del giorno del comitato misto a livello ministeriale.
2. Il comitato misto ha un termine di novanta giorni per dirimere la controversia a decorrere dalla data di adozione dell'ordine del giorno in cui essa è stata registrata.
3. Se il comitato misto non riesce a dirimere la controversia entro i novanta giorni previsti al paragrafo 2, è fissato un ulteriore termine di trenta giorni per la ricerca di una composizione definitiva.
Se una composizione definitiva non è possibile, il presente accordo è considerato estinto nei confronti dell'Islanda o della Norvegia, a seconda dello Stato coinvolto nella controversia. Detta estinzione ha effetto sei mesi dopo la scadenza del termine di trenta giorni.
Articolo 12
1. Per quanto riguarda i costi amministrativi derivanti dall'applicazione del presente accordo, l'Islanda e la Norvegia versano al bilancio generale delle Comunità europee un contributo annuo pari:
  • per l'Islanda: allo 0,1 %
  • per la Norvegia: al 4,995 %
di un importo di 300000000 di BEF (o importo equivalente in euro) ritoccato su base annua in funzione del tasso di inflazione all'interno dell'Unione europea.
L'Islanda e la Norvegia, qualora i costi operativi derivanti dall'applicazione del presente accordo non siano imputati al bilancio generale delle Comunità europee bensì posti direttamente a carico degli Stati membri partecipanti, contribuiscono in proporzione della percentuale che il rispettivo prodotto interno lordo rappresenta rispetto al prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti.
L'Islanda e la Norvegia, qualora i costi operativi siano imputati al bilancio generale delle Comunità europee, contribuiscono versando al predetto bilancio un importo annuo calcolato in proporzione della percentuale che il rispettivo prodotto interno lordo rappresenta rispetto al prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti.
2. L'Islanda e la Norvegia hanno diritto a ricevere i documenti inerenti al presente accordo redatti dalla Commissione o nell'ambito del Consiglio e a chiedere, nelle riunioni del comitato misto, l'interpretazione verso la lingua ufficiale delle istituzioni delle Comunità europee di loro scelta. Tuttavia, le eventuali spese per la traduzione l'interpretazione da e verso l'islandese o il norvegese sono sostenute, secondo il caso, dall'Islanda o dalla Norvegia.
Articolo 13
1. Il presente accordo lascia impregiudicato l'accordo sullo Spazio economico europeo o qualsiasi altro accordo concluso fra la Comunità europea e l'Islanda e/o la Norvegia.
2. Il presente accordo lascia impregiudicati gli eventuali accordi futuri conclusi con l'Islanda e/o la Norvegia dalla Comunità europea o in base agli articoli 24 e 38 del trattato sull'Unione europea.
3. Il presente accordo lascia impregiudicata la cooperazione nell'ambito dell'Unione nordica dei passaporti nella misura in cui essa non è contraria e non osta al presente accordo e agli atti e provvedimenti basati su di esso.
Articolo 14
Il presente accordo non si applica allo Svalbard.
Articolo 15
1. Il presente accordo entra in vigore un mese dopo la data in cui il Segretario generale del Consiglio, che ne è depositario, ha accertato l'adempimento di tutte le formalità previste per l'espressione del consenso delle parti dell'accordo ad essere vincolate da esso, ovvero l'adempimento in loro nome di tali formalità.
2. Gli articoli 1, 3, 4 e 5 e l'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), prima frase si applicano in via provvisoria a decorrere dal momento della firma del presente accordo.
3. Per gli atti o provvedimenti adottati dopo la firma del presente accordo ma prima della sua entrata in vigore, il termine di trenta giorni previsto all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), ultima frase decorre dalla data d'entrata in vigore del presente accordo.
4. Le disposizioni cui rimandano gli allegati A e B e quelle già adottate in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3 hanno effetto nei confronti dell'Islanda e della Norvegia alla data che il Consiglio fissa con voto unanime dei suoi membri che rappresentano gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata autorizzata dal protocollo Schengen, previe consultazioni in sede di comitato misto conformi all'articolo 4 e una volta accertato che l'Islanda e la Norvegia riuniscono i presupposti per l'attuazione delle disposizioni pertinenti e che i controlli alle loro frontiere sono efficaci.
5. L'effetto delle disposizioni di cui al paragrafo 4 instaura diritti e obblighi fra l'Islanda e la Norvegia nonché tra l'Islanda e la Norvegia, da un lato, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri nei cui confronti dette disposizioni hanno parimenti effetto, dall'altro.
Articolo 16
Il presente accordo può essere denunciato dall'Islanda o dalla Norvegia oppure mediante decisione del Consiglio con voto unanime dei sui membri che rappresentano gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata autorizzata dal protocollo Schengen. La denuncia è notificata al depositario. Essa ha effetto sei mesi dopo la notifica.
Articolo 17
Le conseguenze della denuncia del presente accordo da parte dell'Islanda o della Norvegia o della sua estinzione nei loro confronti sono oggetto di un accordo fra la parte che ha denunciato l'accordo, o nei cui confronti l'estinzione è destinata ad avere effetto, e le altre parti. Se non è possibile giungere a un accordo, il Consiglio decide le misure necessarie previa consultazione dell'altra parte contraente associata. Tuttavia, dette misure vincolano tale parte soltanto se essa le accetta.
Articolo 18
Il presente accordo sostituisce l'accordo di cooperazione tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Rebupplica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica, la Repubblica d'Austria, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, parti contraenti dell'accordo e della convenzione di Schengen, e la Repubblica d'Islanda ed il Regno di Norvegia, relativo all'eliminazione dei controlli delle persone alle frontiere comuni, firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove, in un unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca, islandese e norvegese i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, depositato negli archivi del Segretariato generale dell'Unione europea.

(Seguono le firme)

ALLEGATO A

(Articolo 2, paragrafo 1)

La parte 1 del presente allegato rinvia all'accordo di Schengen del 1985 e alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 1985, firmata nel 1990. La parte 2 fa riferimento agli strumenti di adesione a la parte 3 ai pertinenti atti derivati Schengen.

PARTE 1

Le disposizioni dell'accordo, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, fra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.

Tutte le disposizioni della convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, a Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, recante applicazione dell'accordo di Schengen del 15 giugno 1985, tranne:

  • Articolo 2, paragrafo 4
  • Articolo 4, per quanto concerne i controlli del bagaglio
  • Articolo 10, paragrafo 2
  • Articolo 19, paragrafo 2
  • Articoli 28-38 e definizioni correlate
  • Articolo 60
  • Articolo 70
  • Articolo 74
  • Articoli 77-91, nella misura in cui sono contemplati dalla direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi
  • Articoli 120-125
  • Articoli 131-133
  • Articolo 134
  • Articoli 139-142
  • Atto finale: dichiarazione 2
  • Atto finale: dichiarazioni 4, 5 e 6
  • Protocollo
  • Dichiarazione comune
  • Dichiarazione dei ministri e segretari di Stato

PARTE 2

Le disposizioni degli accordi e protocolli di adesione all'accordo di Schengen e alla convenzione di Schengen con la Repubblica italiana (firmato a Parigi il 27 novembre 1990), il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese (firmati a Bonn il 25 giungo 1991), la Repubblica ellenica (firmato a Madrid il 6 novembre 1992), la Repubblica austriaca (firmato a Bruxelles il 28 aprile 1995), nonché il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia (firmati a Lussemburgo il 19 dicembre 1996), tranne:

1. Protocollo di adesione (firmato a Parigi il 27 novembre 1990) del governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.
2. Seguenti disposizioni dell'accordo di adesione (firmato a Parigi il 27 novembre 1990) della Repubblica italiana alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese firmata a Schengen il 19 giugno 1990, relativo atto finale e dichiarazioni connesse:
  • Articolo 1
  • Articoli 5 e 6
  • Atto finale: parte I
  • Parte II, dichiarazioni 2 e 3
  • Dichiarazione dei ministri e segretari di Stato
3. Protocollo di adesione (firmato a Bonn il 25 giugno 1991) del governo del Regno di Spagna all'accordo tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985, quale emendato dal protocollo di adesione del governo della Repubblica italiana firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e relative dichiarazioni.
4. Seguenti disposizioni dell'accordo di adesione (firmato a Bonn il 25 giugno 1991) del Regno di Spagna alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale ha aderito la Repubblica italiana con l'accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, relativo atto finale e dichiarazioni connesse:
  • Articolo 1
  • Articoli 5 e 6
  • Atto finale: parte I
  • Parte II, dichiarazioni 2 e 3
  • Parte III, dichiarazioni 3 e 4
  • Dichiarazione dei ministri e segretari di Stato
5. Protocollo di adesione (firmato a Bonn il 25 giugno 1991) del governo della Repubblica portoghese all'accordo tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985, quale emendato dal protocollo di adesione del governo della Repubblica italiana firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e relative dichiarazioni.
6. Seguenti disposizioni dell'accordo di adesione (firmato a Bonn il 25 giugno 1991) della Repubblica portoghese alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale ha aderito la Repubblica italiana con l'accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, relativo atto finale e dichiarazioni connesse:
  • Articolo 1
  • Articoli 7 e 8
  • Atto finale: parte I
  • Parte II, dichiarazioni 2 e 3
  • Parte III, dichiarazioni 2, 3, 4 e 5
  • Dichiarazione dei ministri e segretari di Stato
7. Protocollo di adesione (firmato a Madrid il 6 novembre 1992) del governo della Repubblica ellenica all'accordo tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985, quale emendato dai protocolli di adesione del governo della Repubblica italiana firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e dei governi del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese firmati a Bonn il 25 giugno 1991 e relativa dichiarazione.
8. Seguenti disposizioni dell'accordo di adesione (firmato a Madrid il 6 novembre 1992) della Repubblica ellenica alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana con l'accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese con gli accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991, relativo atto finale e dichiarazioni connesse:
  • Articolo 1
  • Articolo 6 e 7
  • Atto finale: parte I
  • Parte II, dichiarazioni 2, 3 e 4
  • Parte III, dichiarazioni 1 e 3
  • Dichiarazione dei ministri e segretari di Stato
9. Protocollo di adesione (firmato a Bruxelles il 28 aprile 1995) del governo della Repubblica austriaca all'accordo tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985, quale emendato dai protocolli di adesione dei governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese e della Repubblica ellenica, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 e il 6 novembre 1992.
10. Seguenti disposizioni dell'accordo di adesione (firmato a Bruxelles il 28 aprile 1995) della Repubblica austriaca alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese e la Repubblica ellenica con gli accordi firmati, rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 e il 6 novembre 1992 e relativo atto finale:
  • Articolo 1
  • Articoli 5 e 6
  • Atto finale: parte I
  • Parte II, dichiarazione 2
  • Parte III
11. Protocollo di adesione (firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996) del governo del Regno di Danimarca all'accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alla frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985 e dichiarazione connessa.
12. Seguenti disposizioni dell'accordo di adesione (firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996) del Regno di Danimarca alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, relativo atto finale e dichiarazione connessa:
  • Articolo 1
  • Articoli 7 e 8
  • Atto finale: parte I
  • Parte II, dichiarazione 2
  • Parte III
  • Dichiarazione dei ministri e segretari di Stato
13. Protocollo di adesione (firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996) del governo della Repubblica di Finlandia all'accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alla frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985 e relativa dichiarazione.
14. Seguenti disposizioni dell'accordo di adesione (firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996) della Repubblica di Finlandia alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, relativo atto finale e dichiarazione connessa:
  • Articolo 1
  • Articoli 6 e 7
  • Atto finale: parte I
  • Parte II, dichiarazione 2
  • Parte III, tranne la dichiarazione sulle Åland
  • Dichiarazione dei ministri e segretari di Stato
15. Protocollo di adesione (firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996) del governo del Regno di Svezia all'accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alla frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985 e relativa dichiarazione.
16. Seguenti disposizioni dell'accordo di adesione (firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996) del Regno di Svezia alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, relativo atto finale e dichiarazione connessa:
  • Articolo 1
  • Articoli 6 e 7
  • Atto finale: parte I
  • Parte II, dichiarazione 2
  • Parte III
  • Dichiarazione dei ministri e segretari di Stato

PARTE 3

A. Le seguenti decisioni del Comitato esecutivo
SCH/Com-ex (93) 10
14.12.1993
Conferma delle dichiarazioni dei ministri e sottosegretari di Stato del 19 giugno 1992 e del 30 giugno 1993 relative alla messa in applicazione
SCH/Com-ex (93) 14
14.12.1993
Miglioramento della prassi della cooperazione giudiziaria in materia di lotta contro il traffico degli stupefacenti
SCH/Com-ex (93) 16
14.12.1993
Regolamento finanziario riguardante le spese relative all'installazione e al funzionamento del C.SIS Schengen
SCH/Com-ex (93) 21
14.12.1993
Proroga del visto uniforme
SCH/Com-ex (93) 22 rev.
14.12.1993
Riservatezza di determinati documenti
SCH/Com-ex (93) 24
14.12.1993
Procedure comuni relative all'annullamento, alla revoca e alla riduzione della validità del visto uniforme
SCH/Com-ex (94) 1 rev. 2
26.4.1994
Misure di adattamento ai fini della soppressione degli ostacoli e delle limitazioni al traffico ai valichi stradali situati alle frontiere interne
SCH/Com-ex (94) 2
26.4.1994
Rilascio del visto uniforme in frontiera
SCH/Com-ex (94) 15 rev.
21.11.1994
Introduzione di una procedura automatizzata per la consultazione delle autorità centrali, ex articolo 17, paragrafo 2 della convenzione di Schengen
SCH/Com-ex (94) 16 rev.
21.11.1994
Acquisto dei timbri comuni d'ingresso e di uscita
SCH/Com-ex (94) 17 rev. 4
22.12.1994
Introduzione e applicazione del regime Schengen negli aeroporti principali e negli aeroporti minori
SCH/Com-ex (94) 25
22.12.1994
Scambio di dati statistici relativi al rilascio di visti uniformi
SCH/Com-ex (94) 28 rev.
22.12.1994
Certificato per il trasporto di stupefacenti e sostanze psicotrope, previsto all'articolo 75
SCH/Com-ex (94) 29 rev. 2
22.12.1994
Messa in applicazione della convenzione di Schengen del 19 giugno 1990
SCH/Com-ex (95) PV 1 rev. (punto 8) Politica comune in materia di visti
SCH/Com-ex (95) 20 rev. 2
20.12.1995
Approvazione del documento SCH/I (95) 40 rev. 6, relativo alla procedura di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione di Schengen
SCH/Com-ex (95) 21
20.12.1995
Scambio in tempi brevi tra Stati Schengen di statistiche e di dati concreti che evidenziano un'eventuale disfunzione alle frontiere esterne
SCH/Com-ex (96) 13 rev.
27.6.1996
Rilascio di visti in relazione con l'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen
SCH/Com-ex (96) 27
19.12.1996
Rilascio di visti in frontiera a marittimi in transito
SCH/Com-ex (97) 2 rev. 2
25.4.1997
Aggiudicazione studio preliminare SIS II
SCH/Com-ex (97) 6 rev. 2
24.6.1997
Manuale Schengen sulla cooperazione di polizia nel settore del mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica
SCH/Com-ex (97) 18
7.10.1997
Contributo della Norvegia e dell'Islanda alle spese d'installazione e di funzionamento del C.SIS
SCH/Com-ex (97) 24
7.10.1997
Evoluzione del SIS
SCH/Com-ex (97) 29 rev. 2
7.10.1997
Messa in applicazione della convenzione di Schengen in Grecia
SCH/Com-ex (97) 32
15.12.1997
Armonizzazione della politica in materia di visti
SCH/Com-ex (97) 34 rev.
15.12.1997
Azione comune, modello uniforme per i permessi di soggiorno
SCH/Com-ex (97) 35
15.12.1997
Modifica del regolamento finanziario C.SIS
SCH/Com-ex (97) 39 rev.
15.12.1997
Principi generali per i mezzi di prova e gli indizi nel quadro degli accordi di riammissione tra Stati Schengen
SCH/Com-ex (98) 1 rev. 2
21.4.1998
Relazione sulle attività della Task Force
SCH/Com-ex (98) 10
21.4.1998
Cooperazione tra le parti contraenti in materia di allontanamento di stranieri per via aerea
SCH/Com-ex (98) 11
21.4.1998
C.SIS con 15/18 collegamenti
SCH/Com-ex (98) 12
21.4.1998
Scambio a livello locale di dati statistici relativi ai visti
SCH/Com-ex (98) 17
23.6.1998
Riservatezza di determinati documenti
SCH/Com-ex (98) 18 rev.
23.6.1998
Misure da adottare nei confronti di Stati che pongono problemi in materia di rilascio di documenti che consentono l'allontanamento dal territorio Schengen
RIAMMISSIONE - VISTI
SCH/Com-ex (98) 19
23.6.1998
Monaco
VISTI - FRONTIERE ESTERNE - VISTI
SCH/Com-ex (98) 21
23.6.1998
Apposizione del timbro sui passaporti dei richiedenti il visto
VISTI
SCH/Com-ex (98) 26 def.
16.9.1998
Istituzione della Commissione permanente della Convenzione di Schengen
SCH/Com-ex (98) 29 rev.
23.6.1998
«Clausola pigliatutto» ai fini dell'applicazione dell'intero acquis di Schengen di carattere tecnico
SCH/Com-ex (98) 35 rev. 2
16.9.1998
Trasmissione del manuale comune a Stati candidati all'adesione all'UE
SCH/Com-ex (98) 37 def. 2
16.9.1998
Piano d'azione ai fini della lotta contro l'immigrazione illegale
SCH/Com-ex (98) 43 rev.
16.9.1998
Commissione ad hoc Grecia
SCH/Com-ex (98) 49 rev. 3
16.12.1998
Messa in applicazione della convenzione di Schengen in Grecia
SCH/Com-ex (98) 51 rev. 3
16.12.1998
Cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili
SCH/Com-ex (98) 52
16.12.1998
Vademecum sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia
SCH/Com-ex (98) 53 rev. 2
16.12.1998
Armonizzazione della politica in materia di visti - soppressione della lista grigia
SCH/Com-ex (98) 56
16.12.1998
Manuale relativo ai documenti sui quali può essere apposto un visto
SCH/Com-ex (98) 57
16.12.1998
Introduzione di un documento uniforme quale giustificativo di un invito, di una dichiarazione di garanzia o di un certificato recante l'impegno a fornire ospitalità
SCH/Com-ex (98) 59 rev.
16.12.1998
Impiego coordinato di consulenti in materia di documenti
SCH/Com-ex (99) 1 rev. 2
28.4.1999
Standard nel settore degli stupefacenti
SCH/Com-ex (99) 3
28.4.1999
Bilancio Helpdesk 1999
SCH/Com-ex (99) 4
28.4.1999
Costi d'installazione C.SIS
SCH/Com-ex (99) 5
28.4.1999
Manuale SIRENE
SCH/Com-ex (99) 6
28.4.1999
Acquis nel settore telecomunicazioni
SCH/Com-ex (99) 7 rev. 2
28.4.1999
Funzionari di collegamento
SCH/Com-ex (99) 8 rev. 2
28.4.1999
Compenso di informatori
SCH/Com-ex (99) 10
28.4.1999
Traffico illecito di armi
SCH/Com-ex (99) 11 rev. 2
28.4.1999
Decisione relativa all'accordo di cooperazione nella contestazione delle infrazioni stradali e nell'esecuzione delle relative sanzioni pecuniarie
SCH/Com-ex (99) 13
28.4.1999
Ritiro di precedenti versioni del manuale comune e dell'istruzione consolare comune e approvazione delle nuove versioni
SCH/Com-ex (99) 14
28.4.1999
Manuale relativo ai documenti su cui può essere apposto un visto
SCH/Com-ex (99) 18
28.4.1999
Miglioramento della cooperazione tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili
B. Le seguenti dichiarazioni del Comitato esecutivo
Dichiarazione Oggetto
SCH/Com-ex (96) dich. 5
18.4.1996
Definizione del concetto di straniero
SCH/Com-ex (96) dich. 6 rev. 2
26.6.1996
Dichiarazione relativa all'estradizione
SCH/Com-ex (97) dich. 13 rev. 2
21.4.1998
Rapimento di minori
SCH/Com-ex (99) dich. 2 rev.
28.4.1999
Struttura SIS
C. Le seguenti decisioni del gruppo centrale
Decisione Oggetto
SCH/C (98) 117
27.10.1998
Piano d'azione ai fini della lotta contro l'immigrazione illegale
SCH/C (99) 25
22.3.1999
Principi generali relativi al compenso di informatori e confidenti

ALLEGATO B

(Articolo 2, paragrafo 2)(1)
Regolamento (CE) n. 574/1999 del Consiglio, del 12 maggio 1999, che determina quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri (GU L 72 del 18.3.1999, pag. 2)(2);
Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1) e decisione della Commissione, del 7 febbraio 1996, che stabilisce ulteriori specifiche tecniche per il modello uniforme per i visti (non pubblicata);
Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51) e raccomandazione 93/216/CEE della Commissione, del 25 febbraio 1993, relativa alla carta europea d'arma da fuoco (GU L 93 del 17.4.1993, pag. 39), quale modificata con raccomandazione 96/129/CE della Commissione, del 12 gennaio 1996 (GU L 30 del 8.2.1996, pag. 47).

(1) Vedasi anche la dichiarazione del Consiglio e della Commissione relativa alla direttiva 95/46/CE, adottata al momento della conclusione del presente accordo.

(2) Fatto salvo il rapporto con le disposizioni relative alla determinazione di paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto o che sono esentati da tale obbligo, adottate nell'ambito della cooperazione Schengen, che continueranno ad applicarsi dopo l'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea e che rientrano nell'allegato A.

ATTO FINALE

Le parti contraenti hanno adottato il presente atto finale, contenente le dichiarazioni seguenti:

1. Dichiarazione dell'Islanda e della Norvegia sull'articolo 4, paragrafo 2
Relativamente alle riunioni del comitato misto a livello ministeriale, l'Islanda e la Norvegia reputano che spetti loro valutare se una data questione debba essere considerata un "problema" da essi riscontrato (primo trattino della disposizione) o "che le riguarda" (secondo trattino della disposizione) e sia di natura tale da richiedere discussioni a livello ministeriale. Nell'interesse comune delle parti, è previsto che tali problemi "riscontrati" o "che le riguardano" affiorino di regola nel quadro della consueta cooperazione secondo modalità che ne determinino l'iscrizione all'ordine del giorno del comitato misto a livello ministeriale. L'Islanda e la Norvegia sottolineano tuttavia il diritto dei membri del comitato misto di chiedere la convocazione di riunioni di detto comitato a tutti i livelli, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 dell'accordo.
2. Dichiarazione dell'Islanda e della Norvegia sull'articolo 8, paragrafo 4
Qualora si verifichi una delle situazioni prospettate all'articolo 8, paragrafo 4, lettera a), b), c) o d), l'Islanda o la Norvegia si varranno dell'oppportunità prevista all'articolo 3, paragrafo 3, di chiedere la convocazione di una riunione del comitato misto a livello ministeriale per cercare modalità con cui continuare l'accordo.
3. Dichiarazione dell'Islanda e della Norvegia sull'estradizione
1) Le riserve fatte a norma dell'articolo 13 della convenzione europea per la repressione del terrorismo, aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977, non si applicano alle procedure di estradizione nelle relazioni con gli Stati membri dell'Unione europea che assicurano un trattamento equivalente.
2) Le dichiarazioni fatte a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della convenzione europea di estradizione, aperta alla firma a Parigi il 13 dicembre 1957, non sono addotte come motivo per rifiutare l'estradizione di residenti di Stati non nordici verso gli Stati membri dell'Unione europea che assicurano un trattamento equivalente.
4. Dichiarazione congiunta sulla consultazione parlamentare
L'Unione europea, l'Islanda e la Norvegia reputano opportuno che delle materie rientranti nel presente accordo si discuta nel quadro delle riunioni interparlamentari Parlamento europeo-Islanda e Parlamento europeo-Norvegia
5. Dichiarazione del Consiglio dell'Unione europea, adottata all'unanimità dei membri cui rimanda l'articolo 6, primo comma del protocollo Schengen, sulle decisioni da prendere in sede di comitato misto
Resta inteso per il Consiglio che le decisioni da prendere in sede di comitato misto in virtù del presente accordo sono prese all'unanimità dai rappresentanti dei membri del Consiglio cui rimanda l'articolo 6, primo comma, del protocollo Schengen e dai rappresentanti dei governi islandese e norvegese, salva disposizione contraria nel regolamento interno o nell'accordo concluso ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, del protocollo Schengen.
6. Dichiarazione della Commissione europea sulla disponibilità delle proposte
Contestualmente alla trasmissione al Consiglio dell'Unione europea e al Parlamento europeo, la Commissione europea inoltra all'Islanda e alla Norvegia copia delle proposte pertinenti ai fini del presente accordo.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.

(Seguono le firme)

ACCORDO SOTTO FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

fra il Consiglio dell'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sui comitati che coadiuvano la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi

A. Lettera della Comunità

Signor ...,

il Consiglio si richiama ai negoziati relativi all'accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ed ha preso debitamente atto della richiesta avanzata dall'Islanda e dalla Norvegia, nell'ottica della loro partecipazione all'iter decisionale nei settori contemplati dall'accordo e al fine di promuovere il buon funzionamento dello stesso, di essere pienamente associate ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi.

Il Consiglio rileva che in futuro, quando le procedure in questione saranno seguite nei settori contemplati dall'accordo, si affermerà effettivamente l'esigenza di associare l'Islanda e la Norvegia ai lavori di detti comitati, anche per assicurare che le procedure previste dall'accordo siano state applicate agli atti o provvedimenti in questione, i quali potranno quindi vincolare l'Islanda e la Norvegia.

La Comunità europea è pertanto pronta a impegnarsi a negoziare, non appena se ne ravviserà l'esigenza, un regime adeguato per associare l'Islanda e la Norvegia ai lavori di tali comitati.

La prego di comunicarmi se il Suo governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia accogliere, Signor ..., i sensi della mia più alta considerazione.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.

Per il Consiglio dell'Unione europea

(Segue la firma)

B. Lettera dell'Islanda

Signor ...,

mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

"Il Consiglio si richiama ai negoziati relativi all'accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ed ha preso debitamente atto della richiesta avanzata dall'Islanda e dalla Norvegia, nell'ottica della loro partecipazione all'iter decisionale nei settori contemplati dall'accordo e al fine di promuovere il buon funzionamento dello stesso, di essere pienamente associate ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi.
Il Consiglio rileva che in futuro, quando le procedure in questione saranno seguite nei settori contemplati dall'accordo, si affermerà effettivamente l'esigenza di associare l'Islanda e la Norvegia ai lavori di detti comitati, anche per assicurare che le procedure previste dall'accordo siano state applicate agli atti o provvedimenti in questione, i quali potranno quindi vincolare l'Islanda e la Norvegia.
La Comunità europea è pertanto pronta a impegnarsi a negoziare, non appena se ne ravviserà l'esigenza, un regime adeguato per associare l'Islanda e la Norvegia ai lavori di tali comitati.
La prego di comunicarmi se il Suo governo è d'accordo su quanto precede."

Posso comunicarLe l'accordo del mio governo sul contenuto di questa lettera.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.

Per la Repubblica d'Islanda

(Segue la firma)

A. Lettera della Comunità

Signor ...,

il Consiglio si richiama ai negoziati relativi all'accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ed ha preso debitamente atto della richiesta avanzata dall'Islanda e dalla Norvegia, nell'ottica della loro partecipazione all'iter decisionale nei settori contemplati dall'accordo e al fine di promuovere il buon funzionamento dello stesso, di essere pienamente associate ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi.

Il Consiglio rileva che in futuro, quando le procedure in questione saranno seguite nei settori contemplati dall'accordo, si affermerà effettivamente l'esigenza di associare l'Islanda e la Norvegia ai lavori di detti comitati, anche per assicurare che le procedure previste dall'accordo siano state applicate agli atti o provvedimenti in questione, i quali potranno quindi vincolare l'Islanda e la Norvegia.

La Comunità europea è pertanto pronta a impegnarsi a negoziare, non appena se ne ravviserà l'esigenza, un regime adeguato per associare l'Islanda e la Norvegia ai lavori di tali comitati.

La prego di comunicarmi se il Suo governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia accogliere, Signor ..., i sensi della mia più alta considerazione.

Per il Consiglio dell'Unione europea

(Segue la firma

B. Lettera della Norvegia

Signor ...,

mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

"Il Consiglio si richiama ai negoziati relativi all'accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ed ha preso debitamente atto della richiesta avanzata dall'Islanda e dalla Norvegia, nell'ottica della loro partecipazione all'iter decisionale nei settori contemplati dall'accordo e al fine di promuovere il buon funzionamento dello stesso, di essere pienamente associate ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi.
Il Consiglio rileva che in futuro, quando le procedere in questione saranno seguite nei settori contemplati dall'accordo, si affermerà effettivamente l'esigenza di associare l'Islanda e la Norvegia ai lavori di detti comitati, anche per assicurare che le procedure previste dall'accordo siano state applicate agli atti o provvedimenti in questione, i quali potranno quindi vincolare l'Islanda e la Norvegia.
La Comunità europea è pertanto pronta a impegnarsi a negoziare, non appena se ne ravviserà l'esigenza, un regime adeguato per associare l'Islanda e la Norvegia ai lavori di tali comitati.
La prego di comunicarmi se il Suo governo è d'accordo su quanto precede."

Posso comunicarLe l'accordo del mio governo sul contenuto di questa lettera.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.

Per il Regno di Norvegia

(Seguono le firme)

DICHIARAZIONI

1. Dichiarazione del Consiglio adottata all'unanimità dei membri cui rimanda l'articolo 6, primo comma del protocollo Schengen
"Resta inteso per il Consiglio che le decisioni da prendere in sede di comitato misto in virtù del presente accordo sono prese all'unanimità dai rappresentanti dei membri del Consiglio cui rimanda l'articolo 6, primo comma del protocollo Schengen e dai rappresentanti dei governi islandese e norvegese, salva disposizione contraria nel regolamento interno o nell'accordo concluso ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, del protocollo Schengen."
2. Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sulla direttiva 95/46/CE
"La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31) non è stata inclusa nell'allegato B dell'accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen poiché in data 2 dicembre 1998 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del comitato misto SEE per inserire tale direttiva nell'allegato XI dell'accordo SEE(1).
L'Unione europea ritiene che tale direttiva costituisca una parte integrante dell'acquis di Schengen in quanto sostituisce le disposizioni previste dalla convenzione di Schengen del 1990, conformemente all'articolo 134 di detta convenzione.
L'Unione è convinta che, se la direttiva non verrà inclusa nell'allegato XI dell'accordo SEE, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia prenderanno le iniziative necessarie per applicarne le disposizioni.
La presente dichiarazione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee insieme al testo del suddetto accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia."
3. Dichiarazione iscritta nel verbale del Consiglio all'atto dell'adozione delle direttive di negoziato
"Il Consiglio conviene che ogni punto relativo all'attuazione dell'accordo con l'Islanda e la Norvegia debba figurare in tempo utile all'ordine del giorno del comitato misto. Prima della riunione di tale comitato, la presidenza convoca , qualora lo ritenga necessario o su richiesta di una delegazione o della Commissione, l'organo appropriato del Consiglio onde verificare se sia necessario sottoporre un punto specifico al comitato misto oppure se sia più opportuno discuterlo preliminarmente o prendere una decisione in merito in seno all'Unione (ad esempio, le questioni dei visti o altre questioni alle quali non si applica stricto sensu la procedura di associazione prevista all'articolo 6 del protocollo di Schengen).
Sul punto I dell'elenco(2): prima di un termine ragionevole non è possibile sottoporre al comitato misto né proposte in corso di negoziato nell'Unione né l'adeguamento o lo sviluppo degli atti fondati sul trattato sull'Unione europea al momento dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam.
Il fatto di non sottoporre talune questioni alla procedura prevista dall'accordo che verrà concluso sulla base dell'articolo 6, primo comma del protocollo di Schengen non esclude ovviamente la possibilità di informare regolarmente le parti islandese e norvegese circa gli sviluppi in seno all'Unione su queste questioni."
4. Dichiarazione delle delegazioni partecipanti al negoziato al momento della sigla dell'accordo
"Le delegazioni partecipanti al negoziato prendono atto della dichiarazione 47 della conferenza intergovernativa in occasione della firma del trattato di Amsterdam.
Tali delegazioni convengono sull'auspicabilità che le parti contraenti dell'accordo prendano i provvedimenti preparatori necessari per far sì che l'accordo entri in vigore nello stesso giorno dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam."
5. Dichiarazione delle delegazioni partecipanti ai negoziati per la presidenza del Consiglio, la Commissione e la Norvegia
"Le delegazioni partecipanti ai negoziati per la presidenza del Consiglio, la Commissione e la Norvegia, sono concordi nel ritenere che l'applicazione transitoria possibile ai sensi della legislazione norvegese non pregiudica l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo."

(1) Documento n. 13992/98 EEE 96 ECO 466 del 9 dicembre 1998.

(2) Cfr. l'articolo 1 del progetto di decisione del Consiglio relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (doc. 6611/3/99 SCHENGEN 17 rev. 3 del 22 aprile 1999).