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seg.); al restante, sebbene vi esistessero, come vedemmo, (pp. 18, 79), tradizioni di carattere viciniale, specialmente rispetto alla tutela dei fondi, non fu attribuito il nome di Vicinanza di S. Vigilio, ma fu serbato l’antico di Canale. Se non esistesse una disposizione dello Statuto del 1263, che recherò fra breve, si potrebbe agevolmente credere siasi ciò fatto, o perchè giudiziosamente non si volesse andar contro ad una abitudine già radicata e non si credesse opportuno di far iscomparire d’un tratto dalla legislazione un nome accolto da tempo; ovvero perchè la separazione avvenne in un’epoca in cui, come ho già avvertito (p. 63 seg.), il concetto della vicinità s’era già profondamente modificato sotto l’azione energica del Comune, il quale non reputavasi più obbligato ad attenersi strettissimamente agli antichi rapporti ecclesiastici, che l’aveano svolto e fortificato. Ma queste ragioni, se qualche influenza hanno avuta, non può essere stata che secondaria, poichè altre in questo caso doveano avere una maggiore preponderanza.

Nello Statuto del 1263, dopo essersi descritti i confini della Vicinia di S. Grata, si aggiunge: Item quod alia Vicinantia sit que dici et appellari debeat de Canali. Et que est et esse debeat tota illa Vicin. que dici et appellari consuevit de Canali. Salvo quod porticus et platea de Canali et ecclesia s. Grathe inter vites et ius eiusdem sint ita comunia ipsarum duarum Vicinanciarum ut quondam esse consueverunt1. Dapprima osserverò, ch’egli è assai verisimile che la Vi-

  1. Stat. 1331, 2 §§ 31, 32.