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nec cessas (siepi) nec maniculos (pali di sostegno delle viti) perticas erbas orti nec erbam prati cet. bannum vero tale sit si equa vel equus vel bos inventi fuerint in dampno in die den. 6 pro unoquoque. Si asinus den. 4 in die si nocte den. 12, capra den. 2 cet. — illi homini qui vastaverit alterius plantatum vel seminatum den. 6 in die cet. Già vedemmo, che i Vicini di S. Vigilio, sebbene non costituissero Vicinanza civile, ma solo ecclesiastica inclusa in quella di S. Grata, per lo meno fin dal principio del secolo decimoterzo aveano posto in convenientia i loro fondi ed eletti camparii, i quali li guardassero dai danni e dai furti campestri, e che il Comune avea approvato tutto ciò1. Gli Statuti più vecchi fanno menzione di camparii Vicinanciarum2; però il Comune su questo punto non esercitò alcuna coazione, e le disposizioni stesse del nostro più antico Statuto non riguardano che la tutela dei luoghi ricinti posti entro la città ed i borghi, come lo indicano, e il testo stesso, e la ingiunzione che i camparii avessero la loro abitazione entro le porte della città e dei borghi3, le quali, come è noto, durante la notte venivano chiuse. Come però i posteriori Statuti prescrivevano, che ogni luogo, che avesse almeno sei fuochi, fosse tenuto ad eleggere ogni anno due buoni, idonei e legali camparii4, così un tale principio, sia per necessità delle cose, sia per consuetudine, sia per la giurisprudenza invalsa, ricevette

  1. Stat. 1248, 12 § 21 col. 1993 seg. V. sopra p. 17 seg.
  2. Stat. 1248, 12 § 18 col. 1993. Stat. 1331, 8 § 1; 12 § 7.
  3. Stat. 1248, 12 § 22 col. 1994 seg.
  4. Stat. 1453, 3 § 42. Stat. 1493, 10 e 26 p. 378.