Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Allegati/1
Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Allegati/3
IncludiIntestazione
31 agosto 2009
75%
Diritto
<dc:title> Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea </dc:title>
<dc:creator opt:role="aut">Governo italiano</dc:creator>
<dc:date>1994</dc:date>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:rights>CC BY-SA 3.0</dc:rights>
<dc:rights>GFDL</dc:rights>
<dc:relation></dc:relation>
<dc:identifier>//it.wikisource.org/w/index.php?title=Atti_relativi_all%27adesione_del_Regno_di_Norvegia,_della_Repubblica_d%27Austria,_della_Repubblica_di_Finlandia_e_del_Regno_di_Svezia_all%27Unione_europea_-_1994/Atto/Allegati/2&oldid=-</dc:identifier>
<dc:revisiondatestamp>20110416222146</dc:revisiondatestamp>
//it.wikisource.org/w/index.php?title=Atti_relativi_all%27adesione_del_Regno_di_Norvegia,_della_Repubblica_d%27Austria,_della_Repubblica_di_Finlandia_e_del_Regno_di_Svezia_all%27Unione_europea_-_1994/Atto/Allegati/2&oldid=-
20110416222146
Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea Governo italiano1994
< Pagina indice
I. POLITICA COMMERCIALE
- 1. 394 R 0517
- Regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (GU n. L 67 del 10.3.1994, pag. 1).
- Nell'allegato III A deve essere aggiunta l'indicazione dei prodotti originari di paesi diversi da quelli di cui all'allegato II per i quali l'immissione in libera circolazione era soggetta a restrizioni quantitative nei nuovi Stati membri al 31 dicembre 1993. Pertanto l'espressione «a norma del regolamento (CEE) n. 288/82», che compare nell'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino, va soppressa.
- Svezia:
- Le tabelle relative ai limiti quantitativi che figurano negli allegati III B, IV e VI devono essere adeguate, se del caso, per indicare i nuovi limiti quantitativi che tengono conto delle attuali correnti commerciali della Svezia.
- Austria, Norvegia e Finlandia:
- Le tabelle relative ai limiti quantitativi che figurano negli allegati III B, IV e VI devono essere adeguate, se del caso, per indicare i nuovi limiti quantitativi che tengono conto dell'adesione dell'Austria, della Norvegia e della Finlandia.
- 2. 392 R 3951
- Regolamento (CEE) n. 3951/92 del Consiglio, del 29 dicembre 1992, relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan (GU n. L 405 del 31.12.1992, pag. 6), modificato da:
- - 394 R 0217: Regolamento (CE) n. 217/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994 (GU n. L 28 del 2.2.1994, pag. 1).
- Svezia:
- Le tabelle relative ai limiti quantitativi che figurano nell'allegato II devono essere adeguate, se del caso, per indicare i nuovi limiti quantitativi che tengono conto delle attuali correnti commerciali della Svezia.
- Austria, Norvegia e Finlandia:
- Le tabelle relative ai limiti quantitativi che figurano nell'allegato II devono essere adeguate, se del caso, per indicare i nuovi limiti quantitativi che tengono conto dell'adesione dell'Austria, della Norvegia e della Finlandia.
II. PESCA
- 1. 392 R 3759
- Regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 388 del 31.12.1992, pag. 1).
- Le modifiche da apportare agli allegati I e VI di questo regolamento per introdurre nuove specie saranno effettuate durante il periodo interinale su proposta della Commissione, alla luce dei dati che saranno forniti dagli Stati membri dell'Unione nonché dagli Stati aderenti.
- Le modifiche da apportare all'articolo 5 per autorizzare gli Stati membri a riconoscere le organizzazioni di produttori a titolo esclusivo saranno effettuate durante il periodo interinale su proposta della Commissione.
- 2. 393 R 2210
- Regolamento (CEE) n. 2210 della Commissione, del 26 luglio 1993, relativo alle comunicazioni attinenti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU n. L 197 del 6.8.1993, pag. 8).
- Un elenco dei mercati rappresentativi e dei porti sarà stabilito prima dell'adesione conformemente alla appropriata procedura.