Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Allegati/1

Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Allegati

Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Allegati/2 IncludiIntestazione 31 agosto 2009 75% Diritto

Atto - Allegati Atto - 2

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I. RELAZIONI ESTERNE

1. 370 L 0509
Direttiva 70/509/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1970, riguardante l'adozione di una polizza comune di assicurazione crediti per le operazioni a medio e a lungo termine su acquirenti pubblici (GU n. L 254 del 23.11.1970, pag. 1), modificata da:
- 172 B: Atti relativi alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
Nell'allegato A nella nota in calce della prima pagina si aggiunge quanto segue:
«
Austria: Österreichische Kontrollbank AG,
Finlandia: Valtiontakuukeskus/Statsgaranticentralen,
Norvegia: Garanti-Instituttet for Eksportkreditt,
Svezia: Exportkreditnämden
».
2. 393 R 3030
Regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (GU n. L 275 dell'8.11.1993, pag. 1), modificato da:
- 393 R 3617: Regolamento (CEE) n. 3617/93 della Commissione, del 22 dicembre 1993 (GU n. L 328 del 29.12.1993, pag. 22),
- 394 R 0195
Regolamento (CEE) n. 195/94 della Commissione, del 12 gennaio 1994 (GU n. L 29 del 2.2.1994, pag. 1).
Il secondo trattino dell'articolo 28, paragrafo 6, dell'allegato III è sostituito dal seguente:
«- due lettere che identificano lo Stato membro di destinazione come segue:
AT = Austria
BL = Benelux
DE = Germania
DK = Danimarca
EL = Grecia
ES = Spagna
FI = Finlandia
FR=Francia
GB = Regno Unito
IE = Irlanda
IT = Italia
NO = Norvegia
PT = Portogallo
SE = Svezia».
3. 370 L 0510
Direttiva 70/510/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1970, riguardante l'adozione di una polizza comune di assicurazione crediti per le operazioni a medio e a lungo termine su acquirenti privati (GU n. L 254 del 23.11.1970, pag. 26), modificata da:
- 172 B: Atti relativi alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
Nell'allegato A nella nota in calce della prima pagina si aggiunge quanto segue:
«
Austria: Österreichische Kontrollbank AG,
Finlandia: Valtiontakuukeskus/Statsgaranticentralen,
Norvegia: Garanti-Instituttet for Eksportkreditt,
Svezia: Exportkreditnämden
».
4. 373 D 0391
Decisione 73/391/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1973, relativa alle procedure di consultazione e d'informazione in materia di assicurazione crediti, garanzie e crediti finanziari (GU n. L 346 del 17.12.1973, pag. 1), modificata da:
- 376 D 0641: Decisione 76/641/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976 (GU n. L 223 del 16.8.1976, pag. 25),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
Negli articoli 3, paragrafo 2 e 10, paragrafo 2 dell'allegato, «sei» è sostituito da «otto».
5. Decisione del Consiglio, del 4 aprile 1978, relativa all'applicazione di alcuni orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno (non pubblicata, prorogata da ultimo da
- 393 D 0112: Decisione 93/112/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992 (GU n. L 44 del 22.2.1993, pag. 1).
Nell'allegato I «Elenco dei partecipanti», Austria, Finlandia, Norvegia e Svezia sono soppresse dall'elenco dei paesi terzi e inserite nella nota in calce che contiene l'elenco degli Stati membri della Comunità.

II. MOVIMENTI DI CAPITALI E POLITICA ECONOMICA E MONETARIA

1. 358 X 0301 P 0390
Decisione del Consiglio, del 18 marzo 1958 sullo statuto del Comitato monetario (GU n. 17 del 6.10.1958, pag. 390/58), modificata da:
- 362 D 0405 P 1064: Decisione 62/405/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1962 (GU n. 32 del 30.4.1962, pag. 1064/62),
- 172 B: Atti relativi alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),
- 372 D 0377: Decisione 72/377/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1972 (GU n. L 257 del 15.11.1972, pag. 20),
- 376 D 0332: Decisione 76/332/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1976 (GU n. L 84 del 31.3.1976, pag. 56),
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
a) All'articolo 7 «quattordici» è sostituito da «diciotto»;
b) All'articolo 10, paragrafo 1, «quattordici» è sostituito da «diciotto».
2. 388 R 1969
Regolamento (CEE) n. 1969/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, che istituisce un meccanismo unico di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU n. L 178 dell'8.7.1988, pag. 1).
L'allegato è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO

Massimali di esposizione debitoria previsti all'articolo 1, paragrafo 3:

Milioni di ECU % totale
Belgio 765 5,49
Danimarca 356 2,56
Germania 2 374 17,05
Grecia 205 1,47
Spagna 990 7,11
Francia 2 374 17,05
Irlanda 138 0,99
Italia 1 582 11,36
Lussemburgo 27 0,19
Paesi Bassi 791 5,68
Norvegia 302 2,17
Austria 475 3,41
Portogallo 198 1,42
Finlandia 302 2,17
Svezia 672 4,83
Regno Unito 2 374 17,05
Totale 13 925 100,00
»

III. CONCORRENZA

A. REGOLAMENTI DI ABILITAZIONE

1. 365 R 0019
Regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate (GU n. 36 del 6.3.1965, pag. 533/65), modificato da:
- 172 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
All'articolo 4:
  • al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
«Le disposizioni dei commi precedenti sono parimenti applicabili in caso di adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia.»
  • il paragrafo 2 è completato dal comma seguente:
«Il paragrafo 1 si applica agli accordi e alle pratiche concordate che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato in conseguenza dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia e che devono essere notificati entro sei mesi dalla data di adesione, conformemente agli articoli 5 e 25 del regolamento n. 17, soltanto se la notificazione è stata effettuata durante tale periodo. Il presente paragrafo non si applica agli accordi e alle pratiche concordate che, alla data di adesione, rientrano già nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.»
2. 371 R 2821
Regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate (GU n. L 285 del 29.12.1971, pag. 46), modificato da:
- 372 R 2743: Regolamento (CEE) n. 2743/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972 (GU n. L 291 del 28.12.1972, pag. 144),
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
All'articolo 4:
  • al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
«Le disposizioni dei commi precedenti sono parimenti applicabili in caso di adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia.»
  • il paragrafo 2 è completato dal comma seguente:
«Il paragrafo 1 si applica agli accordi e alle pratiche concordate che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato in conseguenza dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia e che devono essere notificati entro sei mesi dalla data di adesione, conformemente agli articoli 5 e 25 del regolamento n. 17, soltanto se la notificazione è stata effettuata durante tale periodo. Il presente paragrafo non si applica agli accordi e alle pratiche concordate che, alla data di adesione, rientrano già nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.»
3. 387 R 3976
Regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei (GU n. L 374 del 31.12.1987, pag. 9), modificato da:
- 390 R 2344: Regolamento (CEE) n. 2344/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990 (GU n. L 217 dell'11.8.1990, pag. 15),
- 392 R 2411: Regolamento (CEE) n. 2411/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992 (GU n. L 240 del 24.8.1992, pag. 19).
Si inserisce il seguente articolo:
«Articolo 4 bis
Un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 2 può stabilire che il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica, per il periodo stabilito da detto regolamento, agli accordi, decisioni e pratiche concordate in vigore alla data dell'adesione, ai quali l'articolo 85, paragrafo 1 si applica in virtù dell'adesione di Austria, Finlandia, Norvegia e Svezia e che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 85, paragrafo 3. Tuttavia il presente articolo non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate che alla data dell'adesione rientrano già nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.».
4. 392 R 0479
Regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato, a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea («consorzi») (GU n. 55 del 29.2.1992, pag. 3).
Si inserisce il seguente articolo:
«Articolo 3 bis
Un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 può stabilire che il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica, per il periodo stabilito da detto regolamento, agli accordi, decisioni e pratiche concordate in vigore alla data dell'adesione, ai quali l'articolo 85, paragrafo 1 si applica in virtù dell'adesione di Austria, Finlandia, Norvegia e Svezia e che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 85, paragrafo 3. Tuttavia il presente articolo non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate che alla data dell'adesione rientrano già nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.».

B. REGOLAMENTI DI PROCEDURA

1. 362 R 0017
Regolamento (CEE) n. 17/62 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 - Primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (GU n. 13 del 21.2.1962, pag. 204/62), modificato da:
- 362 R 0059: Regolamento (CEE) n. 59/62 del Consiglio, del 3 luglio 1962 (GU n. 58 del 10.7.1962, pag. 1655/62),
- 363 R 0118: Regolamento (CEE) n. 118/63 del Consiglio, del 5 novembre 1963 (GU n. 162 del 7.11.1963, pag. 2696/63),
- 371 R 2822: Regolamento (CEE) n. 2822/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971 (GU n. L 285 del 29.12.1971, pag. 49),
- 172 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
All'articolo 25 è aggiunto il paragrafo seguente:
«6. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 sono parimenti applicabili in caso di adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia. Esse non si applicano tuttavia agli accordi, decisioni e pratiche concordate che, alla data di adesione, rientrano già nel campo di applicazione dell'articolo 53 dell'accordo SEE.»
2. 368 R 1017
Regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (GU n. L 175 del 23.7.1968, pag. 1), modificato da:
- 172 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
All'articolo 30:
  • al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:
«Il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate in vigore alla data dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia e che, a seguito dell'adesione, rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, qualora, entro sei mesi dalla data di adesione, siano state loro apportate le modifiche necessarie per conformarli ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento. Tuttavia, il presente comma non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate che, alla data dell'adesione, rientrano già nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.».
3. 386 R 4056
Regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato ai trasporti marittimi (GU n. L 378 del 31.12.1986, pag. 4).
Si inserisce il seguente articolo:
«Articolo 26 bis
Il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate in vigore alla data dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia e che, a seguito dell'adesione, rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, qualora, entro sei mesi dalla data di adesione, siano state loro apportate le modifiche necessarie per conformarli ai requisiti di cui agli articoli da 3 a 6 del presente regolamento. Tuttavia, il presente articolo non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate che, alla data dell'adesione, rientrano già nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.».
4. 389 R 4064
Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 1), nella versione rettificata pubblicata nella GU n. L 257 del 21.9.90, pag. 13.
All'articolo 25 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Per quanto riguarda le concentrazioni cui si applica il presente regolamento in conseguenza dell'adesione, la data di entrata in vigore del regolamento stesso è sostituita dalla data di adesione. La disposizione del paragrafo 2, seconda alternativa, è parimenti applicabile alle procedure avviate da parte di un'autorità competente in materia di concorrenza dei nuovi Stati membri o dall'Autorità di vigilanza dell'EFTA.»

C. REGOLAMENTI DI APPLICAZIONE

1. 362 R 0027
Regolamento n. 27 della Commissione, del 3 maggio 1962: Primo regolamento d'applicazione del regolamento n. 17 adottato dal Consiglio in data 6 febbraio 1962 (GU n. 35 del 10.5.1962, pag. 1118), modificato da:
- 375 R 1699: Regolamento (CEE) n. 1699/75 della Commissione, del 2 luglio 1975 (GU n. L 172 del 3.7.1975, pag. 11),
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 385 R 2526: Regolamento (CEE) n. 2526/85 della Commissione, del 5 agosto 1985 (GU n. L 240 del 7.9.1985, pag. 1),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
- 393 R 3666: Regolamento (CE) n. 3666/93 della Commissione, del 15 dicembre 1993 (GU n. L 336 del 31.12.1993, pag. 1).
All'articolo 2, paragrafo 1 «quindici» è sostituito da «diciannove».
2. 369 R 1629
Regolamento (CEE) n. 1629/69 della Commissione, dell'8 agosto 1969, relativo alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle denunce, previste all'articolo 10, delle domande previste all'articolo 12 e delle notificazioni previste all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio del 19 luglio 1968 (GU n. L 209 del 21.8.1969, pag. 1), modificato da:
- 393 R 3666: Regolamento (CE) n. 3666/93 della Commissione, del 15 dicembre 1993 (GU n. L 336 del 31.12.1993, pag. 1).
All'articolo 3, paragrafo 5 «quindici» è sostituito da «diciannove».
3. 388 R 4260
Regolamento (CEE) n. 4260/88 della Commissione, del 16 dicembre 1988, relativo alle comunicazioni, denunce, domande e audizioni previste dal regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (GU n. L 376 del 31.12.1988, pag. 1), modificato da:
- 393 R 3666: Regolamento (CE) n. 3666/93 della Commissione, del 15 dicembre 1993 (GU n. L 336 del 31.12.1993, pag. 1).
All'articolo 4, paragrafo 4 «quindici» è sostituito da «diciannove».
4. 388 R 4261
Regolamento (CEE) n. 4261/88 della Commissione, del 16 dicembre 1988, relativo alle denunce, domande e audizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, che determina la procedura di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese nel settore dei trasporti aerei (GU n. L 376 del 31.12.1988, pag. 10), modificato da:
- 393 R 3666: Regolamento (CE) n. 3666/93 della Commissione, del 15 dicembre 1993 (GU n. L 336 del 31.12.1993, pag. 1).
All'articolo 3, paragrafo 4 «quindici» è sostituito da «diciannove».
5. 390 R 2367
Regolamento (CEE) n. 2367/90 della Commissione, del 25 luglio 1990, relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU n. L 219 del 14.8.1990, pag. 5), modificato da:
- 393 R 3666: Regolamento (CE) n. 3666/93 della Commissione, del 15 dicembre 1993 (GU n. L 336 del 31.12.1993, pag. 1).
All'articolo 2, paragrafo 2 «ventuno» è sostituito da «venticinque» e «sedici» da «venti».

D. REGOLAMENTI DI ESENZIONE PER CATEGORIA

1. 383 R 1983
Regolamento (CEE) n. 1983/83 della Commissione, del 22 giugno 1983, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di distribuzione esclusiva (GU n. L 173 del 30.6.1983, pag. 1), modificato da:
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
Si inserisce il seguente articolo:
«Articolo 7 bis
Il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi in vigore alla data dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia e che, a seguito dell'adesione, rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, qualora, entro sei mesi dalla data di adesione, siano state loro apportate le modifiche necessarie per conformarli ai requisiti stabiliti dal presente regolamento. Tuttavia, il presente articolo non si applica agli accordi che, alla data dell'adesione, rientrano già nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.».
2. 383 R 1984
Regolamento (CEE) n. 1984/83 della Commissione, del 22 giugno 1983, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU n. L 173 del 30.6.1983, pag. 5), nella versione rettificata pubblicata nella GU n. L 281 del 13.10.1983, pag. 24, modificato da:
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
Si inserisce il seguente articolo:
«Articolo 15 bis
Il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi in vigore alla data dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia e che, a seguito dell'adesione, rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, qualora, entro sei mesi dalla data di adesione, siano state loro apportate le modifiche necessarie per conformarli ai requisiti stabiliti dal presente regolamento. Tuttavia, il presente articolo non si applica agli accordi che, alla data dell'adesione, rientrano già nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.».
3. 384 R 2349
Regolamento (CEE) n. 2349/84 della Commissione, del 23 luglio 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi di licenza di brevetto (GU n. L 219 del 16.8.1984, pag. 15), modificato da:
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 393 R 0151: Regolamento (CEE) n. 151/93 della Commissione, del 23 dicembre 1992 (GU n. L 21 del 29.1.1993, pag. 8).
All'articolo 8 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Gli articoli 6 e 7 si applicano mutatis mutandis agli accordi che rientrano nell'articolo 85 del trattato a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, restando inteso che la data del 13 marzo 1962 è sostituita dalla data di adesione e le date del 1o febbraio 1963, del 1o gennaio 1967 e del 1o aprile 1985 sono sostituite dalla data successiva ai sei mesi dalla data di adesione. La modifica apportata a questi accordi conformemente all'articolo 7 non deve essere comunicata alla Commissione. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica agli accordi che, alla data dell'adesione, rientrano già nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.».
4. 385 R 0123
Regolamento (CEE) n. 123/85 della Commissione, del 12 dicembre 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela (GU n. L 15 del 18.1.1985, pag. 16), modificato da:
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 166).
All'articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Gli articoli 7 e 8 si applicano mutatis mutandis agli accordi che rientrano nell'articolo 85 del trattato a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, restando inteso che la data del 13 marzo 1962 è sostituita dalla data di adesione e le date del 1o febbraio 1963, del 1o gennaio 1967 e del 1o ottobre 1985 sono sostituite dalla data successiva ai sei mesi dalla data di adesione. La modifica apportata a questi accordi conformemente all'articolo 8 non deve essere comunicata alla Commissione. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica agli accordi che, alla data dell'adesione, rientrano già nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.»
5. 385 R 0417
Regolamento (CEE) n. 417/85 della Commissione, del 19 dicembre 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di specializzazione (GU n. L 53 del 22.2.1985, pag. 1), modificato da:
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 393 R 0151: Regolamento (CEE) n. 151/93 della Commissione, del 23 dicembre 1992 (GU n. L 21 del 29.1.1993, pag. 8).
All'articolo 9 bis è aggiunto il testo seguente:
«Il precedente comma si applica mutatis mutandis agli accordi che rientrano nell'articolo 85 del trattato a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, restando inteso che le date sono rispettivamente la data di adesione di tali paesi e la data successiva ai sei mesi dalla data di adesione. Tuttavia, il presente comma non si applica agli accordi che, alla data dell'adesione, rientrano già nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.»
6. 385 R 0418
Regolamento (CEE) n. 418/85 della Commissione, del 19 dicembre 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo (GU n. L 53 del 22.2.1985, pag. 5), modificato da:
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 393 R 0151: Regolamento (CEE) n. 151/93 della Commissione, del 23 dicembre 1992 (GU n. L 21 del 29.1.1993, pag. 8).
All'articolo 11 è aggiunto il paragrafo seguente:
«7. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano mutatis mutandis agli accordi che rientrano nell'articolo 85 del trattato a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, restando inteso che la data del 13 marzo 1962 è sostituita dalla data di adesione e le date del 1o febbraio 1963, del 1o gennaio 1967, del 1o marzo 1985 e del 1o settembre 1985 sono sostituite dalla data successiva ai sei mesi dalla data di adesione. La modifica apportata a questi accordi conformemente al paragrafo 3 non deve essere comunicata alla Commissione. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica agli accordi che, alla data dell'adesione, rientrano già nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.»
7. 388 R 4087
Regolamento (CEE) n. 4087/88 della Commissione, del 30 novembre 1988, concernente l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi di franchising (GU n. L 359 del 28.12.1988, pag. 46).
È inserito l'articolo seguente:
«Articolo 8 bis
Il divieto previsto dall'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi di franchising in vigore alla data dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia e che a seguito all'adesione, rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, qualora, entro sei mesi dalla data dell'adesione, siano state loro apportate le modifiche necessarie per conformarli ai requisiti stabiliti dal presente regolamento. Tuttavia, il presente articolo non si applica agli accordi che, alla data dell'adesione, rientrano già nel campo d'applicazione dell'articolo 53 dell'accordo SEE.»
8. 389 R 0556
Regolamento (CEE) n. 556/89 della Commissione, del 30 novembre 1988, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi di licenza di know-how (GU n. L 61 del 4.3.1989, pag. 1), modificato da:
- 393 R 0151: Regolamento (CEE) n. 151/93 della Commissione, del 23 dicembre 1992 (GU n. L 21 del 29.1.1993, pag. 8).
All'articolo 10 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Gli articoli 8 e 9 si applicano mutatis mutandis agli accordi che rientrano nell'articolo 85 del trattato a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, restando inteso che la data del 13 marzo 1962 è sostituita dalla data di adesione e le date del 1o febbraio 1963 e del 1o gennaio 1967 sono sostituite dalla data successiva ai sei mesi dalla data di adesione. Le modifiche apportate a questi accordi conformemente all'articolo 9 non devono essere comunicate alla Commissione. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica agli accordi che, alla data dell'adesione, rientrano già nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.»
9. 392 R 3932
Regolamento (CEE) n. 3932/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni (GU n. L 398 del 31.12.1992, pag. 7).
All'articolo 20 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Gli articoli 18 e 19 si applicano mutatis mutandis agli accordi che rientrano nell'articolo 85 del trattato a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, restando inteso che la data del 13 marzo 1962 è sostituita dalla data di adesione e le date del 1o febbraio 1963, del 1o gennaio 1967, 31 dicembre 1993 e 1o aprile 1993 sono sostituite dalla data successiva ai sei mesi dalla data di adesione. Le modifiche apportate agli accordi ai sensi dell'articolo 19 non devono essere notificate alla Commissione. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica agli accordi che, alla data dell'adesione, rientrano già nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.»
10. 393 R 1617
Regolamento (CEE) n. 1617/93 della Commissione, del 25 giugno 1993, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato CEE ad alcune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate aventi per oggetto, sui servizi aerei di linea, la programmazione congiunta e il coordinamento degli orari, gli esercizi congiunti, le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri e le merci e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti (GU n. L 155 del 26.6.1993, pag. 18).
Si inserisce il seguente articolo:
«Articolo 6 bis
Il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate in vigore alla data dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia e che, a seguito dell'adesione, rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, qualora, entro sei mesi dalla data di adesione, siano state loro apportate le modifiche necessarie per conformarli ai requisiti stabiliti nel presente regolamento. Tuttavia, il presente articolo non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate che, alla data dell'adesione, rientrano già nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.».
11. 393 R 3652
Regolamento (CE) n. 3652/93 della Commissione, del 22 dicembre 1993, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato CE ad alcune categorie di accordi fra imprese sui sistemi telematici di prenotazione per i servizi di trasporto aereo (GU n. L 333 del 31.12.1993, pag. 37).
Si inserisce il seguente articolo:
«Articolo 14 bis
Il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi in vigore alla data dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia e che, a seguito dell'adesione, rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, qualora, entro sei mesi dalla data di adesione, siano state loro apportate le modifiche necessarie per conformarli ai requisiti stabiliti dal presente regolamento. Tuttavia, il presente articolo non si applica agli accordi che, alla data dell'adesione, rientrano già nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.».

IV. POLITICA SOCIALE

A. SICUREZZA SOCIALE

1. 371 R 1408
Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, (GU n. L 149 del 5.7.1971, pag. 2), modificato e aggiornato da:
- 383 R 2001: Regolamento (CEE) n. 2001/83 del Consiglio, del 2 giugno 1983 (GU n. L 230 del 22.8.1983, pag. 6),
e successivamente modificato da:
- 385 R 1660: Regolamento (CEE) n. 1660/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985 (GU n. L 160 del 20.6.1985, pag. 1),
- 385 R 1661: Regolamento (CEE) n. 1661/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985 (GU n. L 160 del 20.6.1985, pag. 7),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 170),
- 386 R 3811: Regolamento (CEE) n. 3811/86 del Consiglio, dell'11 dicembre 1986 (GU n. L 355 del 16.12.1986, pag. 5),
- 389 R 1305: Regolamento (CEE) n. 1305/89 del Consiglio, dell'11 maggio 1989 (GU n. L 131 del 13.5.1989, pag. 1),
- 389 R 2332: Regolamento (CEE) n. 2332/89 del Consiglio, del 18 luglio 1989 (GU n. L 224 del 2.8.1989, pag. 1),
- 389 R 3427: Regolamento (CEE) n. 3427/89 del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 331 del 16.11.1989, pag. 1),
- 391 R 2195: Regolamento (CEE) n. 2195/91 del Consiglio, del 25 giugno 1991 (GU n. L 206 del 29.7.1991, pag. 2),
- 392 R 1247: Regolamento (CEE) n. 1247/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU n. L 136 del 19.5.1992, pag. 1),
- 392 R 1248: Regolamento (CEE) n. 1248/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU n. L 136 del 19.5.1992, pag. 7),
- 392 R 1249: Regolamento (CEE) n. 1249/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU n. L 136 del 19.5.1992, pag. 28),
- 393 R 1945: Regolamento (CEE) n. 1945/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993 (GU n. L 181 del 23.7.1993, pag. 1).
a) Nell'articolo 82, paragrafo 1, «72» è sostituito da «96»;
b) L'allegato I, Parte I «Lavoratori subordinati e/o lavoratori autonomi (articolo 1, lettera a), punti ii) e iii), del regolamento)» è modificato come segue:
i) dopo i termini «senza oggetto» della rubrica «J. PAESI BASSI» si inserisce:
«K. NORVEGIA
Sono considerati lavoratori subordinati o, rispettivamente, lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 1, lettera a, punto ii) del regolamento le persone che esercitano un'attività subordinata o autonoma ai sensi della legge sulla previdenza sociale.
L. AUSTRIA
Senza oggetto.»;
ii) le rubriche «K. PORTOGALLO» e «L. REGNO UNITO» diventano «M. PORTOGALLO» e «P. REGNO UNITO»;
iii) dopo i termini «Senza oggetto.», della rubrica «M. PORTOGALLO» si inserisce:
«N. FINLANDIA
Sono considerati lavoratori subordinati o, rispettivamente, lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento le persone che esercitano un'attività subordinata o autonoma ai sensi della legge sulle pensioni da lavoro.
O. SVEZIA
Sono considerati lavoratori subordinati o, rispettivamente, lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento le persone che esercitano un'attività subordinata o autonoma ai sensi della legislazione sull'assicurazione contro le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro.»;
c) L'allegato I, Parte II «Familiari (Articolo 1, lettera f), seconda frase, del regolamento)» è modificato come segue:
i) dopo la rubrica «J. PAESI BASSI» si inserisce:
«K. NORVEGIA
Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine »familiare« designa il coniuge o un figlio di età inferiore a 25 anni.
L. AUSTRIA
Senza oggetto.»;
ii) le rubriche «K. PORTOGALLO» e «L. REGNO UNITO» diventano «M. PORTOGALLO» e «P. REGNO UNITO»;
iii) dopo i termini «Senza oggetto.», della rubrica «M. PORTOGALLO» si inserisce:
«N. FINLANDIA
Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine »familiare« designa il coniuge o un figlio ai sensi della legge sull'assicurazione malattia.
O. SVEZIA
Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine »familiare« designa il coniuge o un figlio di età inferiore a 18 anni.»;
d) L'allegato II «(Articolo 1, lettere j) e u), del regolamento)», Parte I «Regimi speciali di lavoratori autonomi esclusi dal campo d'applicazione del regolamento in virtù dell'articolo 1, lettera j), quarto comma» è modificato come segue:
i) dopo i termini «Senza oggetto.», della rubrica «J. PAESI BASSI» si inserisce:
«K. NORVEGIA
Senza oggetto.
L. AUSTRIA
Le Istituzioni di assicurazione e di previdenza (Versicherungs- und Versorgungswerke), segnatamente gli enti previdenziali (Fürsorgeeinrichtungen) e il sistema d'estensione della ripartizione degli onorari (erweiterte Honorarverteilung) per medici, veterinari, avvocati, consulenti legali e ingegneri civili (Ziviltechniker)»;
ii) le rubriche «K. PORTOGALLO» e «L. REGNO UNITO» diventano «M. PORTOGALLO» e «P. REGNO UNITO»;
iii) dopo i termini «Senza oggetto.», della rubrica «M. PORTOGALLO» si inserisce:
«N. FINLANDIA
Senza oggetto.
O. SVEZIA
Senza oggetto.»:
e) L'allegato II, Parte II. «Assegni speciali di nascita esclusi dal campo d'applicazione del regolamento in virtù dell'articolo 1, lettera u)» è modificato come segue:
i) dopo il termine «Nulla.», della rubrica «J. PAESI BASSI» si inserisce:
«K. NORVEGIA
Assegni forfettari di nascita conformemente alla legge sulle assicurazioni sociali.
L. AUSTRIA
La parte generale dell'assegno di nascita.»;
ii) le rubriche «K. PORTOGALLO» e «L. REGNO UNITO» diventano «M. PORTOGALLO» e «P. REGNO UNITO»;
iii) dopo il termine «Nulla.», della rubrica «M. PORTOGALLO» si inserisce:
«N. FINLANDIA
Il pacchetto “maternità” o l'assegno forfettario di maternità in applicazione della legge sull'assegno di maternità.
O. SVEZIA
Nulla.»;
f) L'allegato II, Parte III. «Prestazioni speciali a carattere non contributivo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 ter, che non rientrano nel campo d'applicazione del regolamento» è modificato come segue:
i) dopo il termine «Nulla.», della rubrica «J. PAESI BASSI» si inserisce:
«K. NORVEGIA
Nulla.
L. AUSTRIA
Le prestazioni accordate a norma della legislazione dei Bundesländer a favore dei minorati e delle persone bisognose d'assistenza.»;
ii) le rubriche «K. PORTOGALLO» e «L. REGNO UNITO» diventano «M. PORTOGALLO» e «P. REGNO UNITO»;
iii) dopo il termine «Nulla.», della rubrica «M. PORTOGALLO» si inserisce:
«N. FINLANDIA
Nulla.
O. SVEZIA
Nulla.»;
g) L'allegato II bis «(Articolo 10 bis del regolamento)» è modificato come segue:
i) dopo i termini «Nulla.», della rubrica «J. PAESI BASSI» si inserisce:
«K. NORVEGIA
a) prestazioni di base e prestazioni assistenziali ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 della legge n. 12 sulle assicurazioni sociali del 17 giugno 1966 per coprire spese supplementari o costi sostenuti dall'invalido per assistenza particolare, infermieristica o domestica, tranne nei casi in cui il beneficiario riscuota dal regime assicurativo nazionale una pensione di vecchiaia, invalidità o reversibilità.
b) Pensione supplementare minima garantita alle persone minorate dalla nascita o divenute tali nell'infanzia ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 e dell'articolo 8, paragrafo 4 della legge n. 12 sulle assicurazioni sociali del 17 giugno 1966.
c) Prestazioni per la cura e l'istruzione dei figli al coniuge superstite ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3 della legge n. 12 sulle assicurazioni sociali del 17 giugno 1966.
L. AUSTRIA
a) Integrazione compensativa (legge federale del 9 settembre 1955 sulle assicurazioni sociali - ASVG, legge federale dell'11 ottobre 1978 sulle assicurazioni sociali per i lavoratori del commercio - GSVG e legge federale dell'11 ottobre 1978 sulle assicurazioni sociali per gli agricoltori - BSVG).
b) Assegno di assistenza (Pflegegeld) ai sensi della legge federale austriaca sugli assegni di assistenza (Bundespflegegeldgesetz), ad eccezione degli assegni di assistenza corrisposti dagli istituti di assicurazione contro gli infortuni per minorazioni causate da infortunio sul lavoro o malattia professionale.»;
ii) le rubriche «K. PORTOGALLO» e «L. REGNO UNITO» diventano «M. PORTOGALLO» e «P. REGNO UNITO»;
iii) dopo l'ultima voce della rubrica «K. PORTOGALLO» si inserisce:
«N. FINLANDIA
a) Assegno per la cura dei figli (legge sugli assegni per la cura dei figli, 444/69).
b) Assegno di invalidità (legge sugli assegni di invalidità, 124/88).
c) Indennità di alloggio per pensionati (legge sulle indennità di alloggio per pensionati, 591/78).
d) Assegno base di disoccupazione (Legge sull'assegno di disoccupazione 602/84) nei casi in cui la persona non soddisfi le corrispondenti condizioni per l'assegno di disoccupazione rapportato allo stipendio.
O. SVEZIA
a) Integrazioni comunali di alloggio delle pensioni di base (legge 1962:392, ristampa 1976:1014).
b) Assegno di invalidità non corrisposto a titolari di pensione (legge 1962:381, ristampa 1982:120).
c) Assegno per la cura dei figli minorati (legge 1962:381, ristampa 1982:120);»
h) L'allegato III, Parte A. «Disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili nonostante l'articolo 6 del regolamento» è modificato come segue:
i) dopo il termine «Nulla.», della rubrica «9. BELGIO-PAESI BASSI» si inserisce:
«10. BELGIO-NORVEGIA
Senza oggetto.
11. BELGIO-AUSTRIA
a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 4 aprile 1977 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
b) Punto III del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.»;
ii) la numerazione della rubrica «BELGIO-PORTOGALLO» passa da «10» a «12» e si inserisce quanto segue:
«13. BELGIO-FINLANDIA
Senza oggetto.
14. BELGIO-SVEZIA
Senza oggetto.»;
iii) la numerazione della rubrica «BELGIO-REGNO UNITO» passa da «11» a «15» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:
«16. DANIMARCA-GERMANIA»
«17. DANIMARCA-SPAGNA»
«18. DANIMARCA-FRANCIA»
«19. DANIMARCA-GRECIA»
«20. DANIMARCA-IRLANDA»
«21. DANIMARCA-ITALIA»
«22. DANIMARCA-LUSSEMBURGO»
«23. DANIMARCA-PAESI BASSI»;
iv) dopo i termini «Senza oggetto» della rubrica «23. DANIMARCA-PAESI BASSI» si inserisce:
«24. DANIMARCA-NORVEGIA
Articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992.
25. DANIMARCA-AUSTRIA
a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 16 giugno 1987 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
b) Punto I del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.»;
v) la numerazione della rubrica «DANIMARCA-PORTOGALLO» passa da «20» a «26» e si inserisce quanto segue:
«27. DANIMARCA-FINLANDIA
Articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992.
28. DANIMARCA-SVEZIA
Articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992.»;
vi) la numerazione della rubrica «DANIMARCA-REGNO UNITO» passa da «21» a «29» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:
«30. GERMANIA-SPAGNA»
«31. GERMANIA-FRANCIA»
«32. GERMANIA-GRECIA»
«33. GERMANIA-IRLANDA»
«34. GERMANIA-ITALIA»
«35. GERMANIA-LUSSEMBURGO»
«36. GERMANIA-PAESI BASSI»;
vii) dopo il testo della rubrica «36. GERMANIA-PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:
«37. GERMANIA-NORVEGIA
Senza oggetto.
38. GERMANIA-AUSTRIA
a) Articolo 41 della convenzione sulla sicurezza sociale del 22 dicembre 1966 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 10 aprile 1969, n. 2 del 29 marzo 1974 e n. 3 del 29 agosto 1980.
b) Paragrafo 3, lettere c) e d), paragrafo 17, paragrafo 20, lettera a) e paragrafo 21 del protocollo finale di detta convenzione.
c) Articolo 3 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
d) Paragrafo 3, lettera g) del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
e) Articolo 4, paragrafo 1 della convenzione per quanto concerne la legislazione tedesca in virtù della quale gli infortuni (e malattie professionali) sopravvenuti fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nonché i periodi compiuti fuori di tale territorio, non danno luogo o danno luogo soltanto a determinate condizioni al pagamento di prestazioni, quando i titolari risiedono fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nel caso in cui:
i) la prestazione sia già stata concessa o possa essere concessa al 1o gennaio 1994;
ii) la persona interessata abbia stabilito la propria residenza in Austria anteriormente al 1o gennaio 1994 e la concessione di pensioni a titolo di un'assicurazione pensioni e infortuni sia iniziata anteriormente al 31 dicembre 1994.
f) Paragrafo 19, lettera b) del protocollo finale di detta convenzione. All'atto dell'applicazione del punto 3, lettera c) di detta disposizione, l'importo di cui l'istituzione competente tiene conto non può superare l'importo che, in funzione dei periodi corrispondenti, deve essere versato da tale istituzione.
g) Articolo 2 della convenzione complementare n. 1 di detta convenzione, del 10 aprile 1969.
h) Articolo 1, paragrafo 5 e articolo 8 della convenzione sull'assicurazione di disoccupazione del 19 luglio 1978.
i) Paragrafo 10 del protocollo finale di detta convenzione.»;
viii) la numerazione della rubrica «GERMANIA-PORTOGALLO» passa da «29» a «39» e si inserisce quanto segue:
«40. GERMANIA-FINLANDIA
a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 23 aprile 1979.
b) Punto 9, lettera a) del protocollo finale di detta convenzione.
41. GERMANIA-SVEZIA
a) Articolo 4, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 febbraio 1976.
b) Punto 8, lettera a) del protocollo finale di detta convenzione.»;
ix) la numerazione della rubrica «GERMANIA-REGNO UNITO» passa da «30» a «42» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:
«43. SPAGNA-FRANCIA»
«44. SPAGNA-GRECIA»
«45. SPAGNA-IRLANDA»
«46. SPAGNA-ITALIA»
«47. SPAGNA-LUSSEMBURGO»
«48. SPAGNA-PAESI BASSI»;
x) dopo il testo della rubrica «48. SPAGNA-PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:
«49. SPAGNA-NORVEGIA
Senza oggetto.
50. SPAGNA-AUSTRIA
a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 6 novembre 1981 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.»;
xi) la numerazione della rubrica «SPAGNA-PORTOGALLO» passa da «37» a «51» e si inserisce quanto segue:
«52. SPAGNA-FINLANDIA
Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 19 dicembre 1985.
53. SPAGNA-SVEZIA
Articolo 5, paragrafo 2 e articolo 16 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 giugno 1987.»;
xii) la numerazione della rubrica «SPAGNA-REGNO UNITO» passa da «38» a «54» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:
«55. FRANCIA-GRECIA»
«56. FRANCIA-IRLANDA»
«57. FRANCIA-ITALIA»
«58. FRANCIA-LUSSEMBURGO»
«59. FRANCIA-PAESI BASSI»;
xiii) dopo il testo della rubrica «59. FRANCIA-PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:
«60. FRANCIA-NORVEGIA
Nulla.
61. FRANCIA-AUSTRIA
Nulla.»;
xiv) la numerazione della rubrica «FRANCIA-PORTOGALLO» passa da «44» a «62» e si inserisce quanto segue:
«63. FRANCIA-FINLANDIA
Nulla.
64. FRANCIA-SVEZIA
Nulla.»;
xv) la numerazione della rubrica «FRANCIA-REGNO UNITO» passa da «45» a «65» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:
«66. GRECIA-IRLANDA»
«67. GRECIA-ITALIA»
«68. GRECIA-LUSSEMBURGO»
«69. GRECIA-PAESI BASSI»;
xvi) dopo il testo della rubrica «69. GRECIA-PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:
«70. GRECIA-NORVEGIA
Articolo 16, paragrafo 5 della convenzione sulla sicurezza sociale del 12 giugno 1980.
71. GRECIA-AUSTRIA
a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1979 modificata dalla convenzione complementare del 21 maggio 1986 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.»;
xvii) la numerazione della rubrica «GRECIA-PORTOGALLO» passa da «50» a «72» e si inserisce quanto segue:
«73. GRECIA-FINLANDIA
Articolo 5, paragrafo 2 e articolo 21 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 marzo 1988.
74. GRECIA-SVEZIA
Articolo 5, paragrafo 2 e articolo 23 della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 maggio 1978 modificata dalla convenzione complementare del 14 settembre 1984.»;
xviii) la numerazione della rubrica «GRECIA-REGNO UNITO» passa da «51» a «75» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:
«76. IRLANDA-ITALIA»
«77. IRLANDA-LUSSEMBURGO»
«78. IRLANDA-PAESI BASSI»;
xix) dopo il testo della rubrica «78. IRLANDA-PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:
«79. IRLANDA-NORVEGIA
Senza oggetto.
80. IRLANDA-AUSTRIA
Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 30 settembre 1988 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.»;
xx) la numerazione della rubrica «IRLANDA-PORTOGALLO» passa da «55» a «81» e si inserisce quanto segue:
«82. IRLANDA-FINLANDIA
Senza oggetto.
83. IRLANDA-SVEZIA
Senza oggetto.»;
xxi) la numerazione della rubrica «IRLANDA-REGNO UNITO» passa da «56» a «84» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:
«85. ITALIA-LUSSEMBURGO»
«86. ITALIA-PAESI BASSI»;
xxii) dopo il testo della rubrica «86. ITALIA-PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:
«87. ITALIA-NORVEGIA
Nulla.
88. ITALIA-AUSTRIA
a) Articolo 5, paragrafo 3 e articolo 9, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 gennaio 1981.
b) Articolo 4 di detta convenzione e paragrafo 2 del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.»;
xxiii) la numerazione della rubrica «ITALIA-PORTOGALLO» passa da «59» a «89» e si inserisce quanto segue:
«90. ITALIA-FINLANDIA
Senza oggetto.
91. ITALIA-SVEZIA
Articolo 20 della convenzione sulla sicurezza sociale del 25 settembre 1979.»;
xxiv) la numerazione della rubrica «ITALIA-REGNO UNITO» passa da «60» a «92» e la rubrica successiva è rinumerata come segue:
«93. LUSSEMBURGO-PAESI BASSI»;
xxv) dopo il testo della rubrica «93. LUSSEMBURGO-PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:
«94. LUSSEMBURGO-NORVEGIA
Nulla.
95. LUSSEMBURGO-AUSTRIA
a) Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 dicembre 1971 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 16 maggio 1973 e n. 2 del 9 ottobre 1978.
b) Articolo 3, paragrafo 2 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
c) Punto III del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.»;
xxvi) la numerazione della rubrica «LUSSEMBURGO-PORTOGALLO» passa da «62» a «96» e si inserisce quanto segue:
«97. LUSSEMBURGO-FINLANDIA
Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 15 settembre 1988.
98. LUSSEMBURGO-SVEZIA
a) Articolo 4 e articolo 29, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 febbraio 1985 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
b) Articolo 30 di detta convenzione.»;
xxvii) la numerazione della rubrica «LUSSEMBURGO-REGNO UNITO» passa da «63» a «99» e si inserisce quanto segue:
«100. PAESI BASSI-NORVEGIA
Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 13 aprile 1989.
101. PAESI BASSI-AUSTRIA
a) Articolo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 marzo 1974 modificata dalla convenzione complementare del 5 novembre 1980 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.»;
xxviii) la numerazione della rubrica «PAESI BASSI-PORTOGALLO» passa da «64» a «102» e si inserisce quanto segue:
«103. PAESI BASSI-FINLANDIA
Senza oggetto.
104. PAESI BASSI-SVEZIA
Articolo 4 e articolo 24, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 2 luglio 1976 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.»;
xxix) la numerazione della rubrica «PAESI BASSI-REGNO UNITO» passa da «65» a «105» e si inserisce quanto segue:
«106. NORVEGIA-AUSTRIA
a) Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 agosto 1985.
b) Articolo 4 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
c) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
107. NORVEGIA-PORTOGALLO
Articolo 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 giugno 1980.
108. NORVEGIA-FINLANDIA
Articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992.
109. NORVEGIA-SVEZIA
Articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992.
110. NORVEGIA-REGNO UNITO
Nulla.
111. AUSTRIA-PORTOGALLO
Nulla.
112. AUSTRIA-FINLANDIA
a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 dicembre 1985 modificata dalla convenzione complementare del 9 marzo 1993 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
113. AUSTRIA-SVEZIA
a) Articolo 4 e articolo 24, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 novembre 1975 modificata dalla convenzione complementare del 21 ottobre 1982 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
114. AUSTRIA-REGNO UNITO
a) Articolo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 22 luglio 1980 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 9 dicembre 1985 e n. 2 del 13 ottobre 1992 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
b) Protocollo riguardante le prestazioni in natura annesso a detta convenzione, ad eccezione dell'articolo 2, paragrafo 3 relativamente alle persone che non possono invocare le prestazioni di cui al titolo III, capitolo 1 del regolamento.
115. PORTOGALLO-FINLANDIA
Senza oggetto.
116. PORTOGALLO-SVEZIA
Articolo 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 25 ottobre 1978.»;
xxx) la numerazione della rubrica «PORTOGALLO-REGNO UNITO» passa da «66» a «117» e si inserisce quanto segue:
«118. FINLANDIA-SVEZIA
Articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992.
119. FINLANDIA-REGNO UNITO
Nulla.
120. SVEZIA-REGNO UNITO
Articolo 4, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 giugno 1987.».
i) L'allegato III, parte B «Disposizioni di convenzioni il cui beneficio non è esteso a tutte le persone cui si applica il regolamento» è modificato come segue:
i) dopo il testo della rubrica «9. BELGIO-PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:
«10. BELGIO-NORVEGIA
Senza oggetto.
11. BELGIO-AUSTRIA
a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 4 aprile 1977 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
b) Punto III del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.»;
ii) la numerazione della rubrica «BELGIO-PORTOGALLO» passa da «10» a «12» e si inserisce quanto segue:
«13. BELGIO-FINLANDIA
Senza oggetto.
14. BELGIO-SVEZIA
Senza oggetto.»;
iii) la numerazione della rubrica «BELGIO-REGNO UNITO» passa da «11» a «15» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:
«16. DANIMARCA-GERMANIA»
«17. DANIMARCA-SPAGNA»
«18. DANIMARCA-FRANCIA»
«19. DANIMARCA-GRECIA»
«20. DANIMARCA-IRLANDA»
«21. DANIMARCA-ITALIA»
«22. DANIMARCA-LUSSEMBURGO»
«23. DANIMARCA-PAESI BASSI»;
iv) dopo il testo della rubrica «23. DANIMARCA-PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:
«24. DANIMARCA-NORVEGIA
Nulla.
25. DANIMARCA-AUSTRIA
a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 16 giugno 1987 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
b) Punto I del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.»;
v) la numerazione della rubrica «DANIMARCA-PORTOGALLO» passa da «20» a «26» e si inserisce quanto segue:
«27. DANIMARCA-FINLANDIA
Nulla.
28. DANIMARCA-SVEZIA
Nulla.»;
vi) la numerazione della rubrica «DANIMARCA-REGNO UNITO» passa da «21» a «29» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:
«30. GERMANIA-SPAGNA»
«31. GERMANIA-FRANCIA»
«32. GERMANIA-GRECIA»
«33. GERMANIA-IRLANDA»
«34. GERMANIA-ITALIA»
«35. GERMANIA-LUSSEMBURGO»
«36. GERMANIA-PAESI BASSI.»;
vii) dopo il testo della rubrica «36. GERMANIA-PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:
«37. GERMANIA-NORVEGIA
Senza oggetto.
38. GERMANIA-AUSTRIA
a) Articolo 41 della convenzione sulla sicurezza sociale del 22 dicembre 1966 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 10 aprile 1969, n. 2 del 29 marzo 1974 e n. 3 del 29 agosto 1980.
b) Paragrafo 20, lettera a) del protocollo finale di detta convenzione.
c) Articolo 3 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
d) Paragrafo 3, lettera g) del protocollo finale di detta convenzione.
e) Articolo 4, paragrafo 1 della convenzione per quanto concerne la legislazione tedesca in virtù della quale gli infortuni (e malattie professionali) sopravvenuti fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nonché i periodi compiuti fuori di tale territorio, non danno luogo o danno luogo soltanto a determinate condizioni al pagamento di prestazioni, quando i titolari risiedono fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nel caso in cui:
i) la prestazione sia già stata concessa o possa essere concessa al 1o gennaio 1994;
ii) la persona interessata abbia stabilito la propria residenza in Austria anteriormente al 1o gennaio 1994 e la concessione di pensioni a titolo di un'assicurazione pensioni e infortuni inizi entro il 31 dicembre 1994.
f) Paragrafo 19, lettera b) del protocollo finale di detta convenzione. All'atto dell'applicazione del punto 3, lettera c) di detta disposizione, l'importo di cui l'istituzione competente tiene conto non può superare l'importo che, in funzione dei periodi corrispondenti, deve essere versato da tale istituzione.»;
viii) la numerazione della rubrica «GERMANIA-PORTOGALLO» passa da «29» a «39» e si inserisce quanto segue:
«40. GERMANIA-FINLANDIA
Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 23 aprile 1979.
41. GERMANIA-SVEZIA
Articolo 4, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 febbraio 1976.«;
ix) la numerazione della rubrica «GERMANIA-REGNO UNITO» passa da «30» a «42» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:
«43. SPAGNA-FRANCIA»
«44. SPAGNA-GRECIA»
«45. SPAGNA-IRLANDA»
«46. SPAGNA-ITALIA»
«47. SPAGNA-LUSSEMBURGO»
«48. SPAGNA-PAESI BASSI»;
x) dopo il testo della rubrica «48. SPAGNA-PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:
«49. SPAGNA-NORVEGIA
Senza oggetto.
50. SPAGNA-AUSTRIA
a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 6 novembre 1981 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.»;
xi) la numerazione della rubrica «SPAGNA-PORTOGALLO» passa da «37» a «51» e si inserisce quanto segue:
«52. SPAGNA-FINLANDIA
Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 19 dicembre 1985.
53. SPAGNA-SVEZIA
Articolo 5, paragrafo 2 e articolo 16 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 giugno 1987.»;
xii) la numerazione della rubrica «SPAGNA-REGNO UNITO» passa da «38» a «54» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:
«55. FRANCIA-GRECIA»
«56. FRANCIA-IRLANDA»
«57. FRANCIA-ITALIA»
«58. FRANCIA-LUSSEMBURGO»
«59. FRANCIA-PAESI BASSI»;
xiii) dopo il testo della rubrica «59. FRANCIA-PAESI-BASSI» si inserisce quanto segue:
«60. FRANCIA-NORVEGIA
Nulla.
61. FRANCIA-AUSTRIA
Nulla.»;
xiv) la numerazione della rubrica «FRANCIA-PORTOGALLO» passa da «44» a «62» e si inserisce quanto segue:
«63. FRANCIA-FINLANDIA
Senza oggetto.
64. FRANCIA-SVEZIA
Nulla.»;
xv) la numerazione della rubrica «FRANCIA-REGNO UNITO» passa da «45» a «65» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:
«66. GRECIA-IRLANDA»
«67. GRECIA-ITALIA»
«68. GRECIA-LUSSEMBURGO»
«69. GRECIA-PAESI BASSI»;
xvi) dopo il testo della rubrica «69. GRECIA-PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:
«70. GRECIA-NORVEGIA
Nulla.
71. GRECIA-AUSTRIA
a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1979 modificata dalla convenzione complementare del 21 maggio 1986 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.»;
xvii) la numerazione della rubrica «GRECIA-PORTOGALLO» passa da «50» a «72» e si inserisce quanto segue:
«73. GRECIA-FINLANDIA
Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 marzo 1988.
74. GRECIA-SVEZIA
Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 maggio 1978 modificata dalla convenzione complementare del 14 settembre 1984.»;
xviii) la numerazione della rubrica «GRECIA-REGNO UNITO» passa da «51» a «75» e la numerazione delle rubriche successive è modificata come segue:
«76. IRLANDA-ITALIA»
«77. IRLANDA-LUSSEMBURGO»
«78. IRLANDA-PAESI BASSI»;
xix) dopo il testo della rubrica «78. IRLANDA-PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:
«79. IRLANDA-NORVEGIA
Senza oggetto.
80. IRLANDA-AUSTRIA
Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 30 settembre 1988 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.»;
xx) la numerazione della rubrica «IRLANDA-PORTOGALLO» passa da «55» a «81» e si inserisce quanto segue:
«82. IRLANDA-FINLANDIA
Senza oggetto.
83. IRLANDA-SVEZIA
Senza oggetto.»;
xxi) la numerazione della rubrica «IRLANDA-REGNO UNITO» passa da «56» a «84» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:
«85. ITALIA-LUSSEMBURGO»
«86. ITALIA-PAESI BASSI»;
xxii) dopo il testo della rubrica «86. ITALIA-PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:
«87. ITALIA-NORVEGIA
Nulla.
88. ITALIA-AUSTRIA
a) Articolo 5, paragrafo 3 e articolo 9, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 gennaio 1981.
b) Articolo 4 di detta convenzione e paragrafo 2 del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.»;
xxiii) la numerazione della rubrica «ITALIA-PORTOGALLO» passa da «59» a «89» e si inserisce quanto segue:
«90. ITALIA-FINLANDIA
Senza oggetto.
91. ITALIA-SVEZIA
Articolo 20 della convenzione sulla sicurezza sociale del 25 settembre 1979.»;
xxiv) la numerazione della rubrica «ITALIA-REGNO UNITO» passa da «60» a «92» e la rubrica successiva è rinumerata come segue:
«93. LUSSEMBURGO-PAESI BASSI»;
xxv) dopo il testo della rubrica «93. LUSSEMBURGO-PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:
«94. LUSSEMBURGO-NORVEGIA
Nulla.
95. LUSSEMBURGO-AUSTRIA
a) Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 dicembre 1971 modificata dalla convenzioni complementari n. 1 del 16 maggio 1973 e n. 2 del 9 ottobre 1978.
b) Articolo 3, paragrafo 2 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
c) Punto III del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.»;
xxvi) la numerazione della rubrica «LUSSEMBURGO-PORTOGALLO» passa da «62» a «96» e si inserisce quanto segue:
«97. LUSSEMBURGO-FINLANDIA
Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 15 settembre 1988.
98. LUSSEMBURGO-SVEZIA
Articolo 4 e articolo 29, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 febbraio 1985 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.»;
xxvii) la numerazione della rubrica «LUSSEMBURGO-REGNO UNITO» passa da «63» a «99» e si inserisce quanto segue:
«100. PAESI BASSI-NORVEGIA
Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 13 aprile 1989.
101. PAESI BASSI-AUSTRIA
a) Articolo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 marzo 1974 modificata dalla convenzione complementare del 5 novembre 1980 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.»;
xxviii) la numerazione della rubrica «PAESI BASSI-PORTOGALLO» passa da «64» a «102» e si inserisce quanto segue:
«103. PAESI BASSI-FINLANDIA
Senza oggetto.
104. PAESI BASSI-SVEZIA
Articolo 4 e articolo 24, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 2 luglio 1976 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.»;
xxix) la numerazione della rubrica «PAESI BASSI-REGNO UNITO» passa da «65» a «105» e si inserisce quanto segue:
«106. NORVEGIA-AUSTRIA
a) Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 agosto 1985.
b) Articolo 4 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
c) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
107. NORVEGIA-PORTOGALLO
Nulla.
108. NORVEGIA-FINLANDIA
Nulla.
109. NORVEGIA-SVEZIA
Nulla.
110. NORVEGIA-REGNO UNITO
Nulla.
111. AUSTRIA-PORTOGALLO
Nulla.
112. AUSTRIA-FINLANDIA
a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 dicembre 1985 modificata dalla convenzione complementare del 9 marzo 1993 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
113. AUSTRIA-SVEZIA
a) Articolo 4 e articolo 24, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 novembre 1975 modificata dalla convenzione complementare del 21 ottobre 1982 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
114. AUSTRIA-REGNO UNITO
a) Articolo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 22 luglio 1980 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 9 dicembre 1985 e n. 2 del 13 ottobre 1992 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
b) Protocollo riguardante le prestazioni in natura annesso a detta convenzione, ad eccezione dell'articolo 2, paragrafo 3 relativamente alle persone che non possono invocare le prestazioni di cui al titolo III, capitolo 1 del regolamento.
115. PORTOGALLO-FINLANDIA
Senza oggetto.
116. PORTOGALLO-SVEZIA
Articolo 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 25 ottobre 1978.»;
xxx) la numerazione della rubrica «PORTOGALLO-REGNO UNITO» passa da «66» a «117» e si inserisce quanto segue:
«118. FINLANDIA-SVEZIA
Nulla.
119. FINLANDIA-REGNO UNITO
Nulla.
120. SVEZIA-REGNO UNITO
Articolo 4, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 giugno 1987.»;
j) l'allegato IV, parte A «Legislazioni contemplate all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento, secondo le quali l'importo delle prestazioni di invalidità è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione» è modificato come segue:
i) dopo il testo della rubrica «J. PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:
«K. NORVEGIA
Nulla.
L. AUSTRIA
Nulla»;
ii) la rubrica «K. PORTOGALLO» diventa «M. PORTOGALLO»;
iii) dopo il testo della rubrica «M. PORTOGALLO» si inserisce quanto segue:
«N. FINLANDIA
Pensioni nazionali ai minorati dalla nascita o dall'infanzia (legge nazionale sulle pensioni 547/93).
O. SVEZIA
Nulla.»;
iv) la rubrica «L. REGNO UNITO» diventa «P. REGNO UNITO»;
k) l'allegato IV, parte B «Regimi speciali per lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 3 e dell'articolo 45, paragrafo 3 del regolamento n. 1408/71» è modificato come segue:
i) dopo il testo della rubrica «J. PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:
«K. NORVEGIA
Nulla.
L. AUSTRIA
Nulla.»;
ii) la rubrica «K. PORTOGALLO» diventa «M. PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue:
«N. FINLANDIA
Nulla.
O. SVEZIA
Nulla.»;
iii) la rubrica «L. REGNO UNITO» diventa «P. REGNO UNITO»;
l) l'allegato IV, parte C «Casi previsti all'articolo 46, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, in cui si può rinunciare al calcolo delle prestazioni conformemente all'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento» è modificato come segue:
i) dopo il testo della rubrica «J. PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:
«K. NORVEGIA
Tutte le domande di pensione di vecchiaia, eccetto le pensioni menzionate nell'allegato IV, parte D.
L. AUSTRIA
Nulla.»;
ii) la rubrica «K. PORTOGALLO» diventa «M. PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue:
«N. FINLANDIA
Nulla.
O. SVEZIA
Tutte le domande di pensione di vecchiaia di base e complementari, eccetto le pensioni menzionate nell'allegato IV, parte D.»;
iii) la rubrica «L. REGNO UNITO» diventa «P. REGNO UNITO»;
m) l'allegato IV, parte D, è sostituito dal testo seguente:
«Prestazioni e accordi di cui all'articolo 46 ter, paragrafo 2 del regolamento»
«1. Prestazioni e accordi di cui all'articolo 46 ter, paragrafo 2, lettera a) del regolamento, il cui importo non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti:
a) le prestazioni di invalidità previste dalle legislazioni menzionate nella parte A del presente allegato;
b) la pensione nazionale danese completa di vecchiaia, acquisita dopo 10 anni di residenza da persone alle quali è stata corrisposta una pensione al più tardi al 1o ottobre 1989;
c) l'assegno in caso di morte e le pensioni di reversibilità erogati in Spagna nell'ambito dei regimi generali e speciali;
d) l'assegno vedovile ai sensi dell'assicurazione vedovile del regime generale francese di sicurezza sociale o del regime dei lavoratori agricoli;
e) la pensione di vedovo o di vedova invalidi prevista dal regime generale francese di sicurezza sociale o dal regime dei lavoratori agricoli, quando è calcolata in base ad una pensione di invalidità del coniuge deceduto, liquidata ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i);
f) la pensione vedovile nei Paesi Bassi ai sensi della legge 9 aprile 1959, relativa all'assicurazione generalizzata per vedove e orfani, con le successive modifiche;
g) le pensioni nazionali finlandesi stabilite ai sensi della legge nazionale sulle pensioni dell'8 giugno 1956 e assegnate conformemente alle norme transitorie della legge nazionale sulle pensioni (547/93);
h) la pensione base svedese completa assegnata conformemente alla legislazione sulle pensioni base applicata anteriormente al 1o gennaio 1993 e la pensione base completa assegnata conformemente alle norme transitorie della legislazione applicata a decorrere da tale data.
2. Prestazioni di cui all'articolo 46 ter, paragrafo 2, lettera b) del regolamento, il cui importo è determinato in base ad un periodo fittizio considerato compiuto tra la data in cui si è verificato il rischio e una data ulteriore:
a) le pensioni danesi di collocamento a riposo anticipato il cui importo è fissato conformemente alla legislazione in vigore anteriormente al 1o ottobre 1984;
b) le pensioni tedesche di invalidità e di reversibilità per le quali si tiene conto di un periodo complementare e le pensioni tedesche di vecchiaia per le quali si tiene conto di un periodo complementare già acquisito;
c) le pensioni italiane di inabilità;
d) le pensioni lussemburghesi di invalidità e di reversibilità;
e) le pensioni di invalidità norvegesi, anche se convertite in una pensione di vecchiaia al raggiungimento dell'età pensionabile, e tutte le pensioni (di reversibilità e di vecchiaia) basate sul reddito della persona deceduta;
f) le pensioni da lavoro finlandesi per le quali si tiene conto dei periodi futuri conformemente alla legislazione nazionale;
g) le pensioni di invalidità e di reversibilità svedesi per le quali si tiene conto di un periodo assicurativo fittizio e le pensioni di vecchiaia svedesi per le quali si tiene conto di un periodo fittizio già acquisito.
3. Accordi di cui all'articolo 46 ter, paragrafo 2, lettera b), punto i) del regolamento conclusi per evitare di prendere in considerazione due o più volte il medesimo periodo fittizio:
Accordo tra il Governo del Granducato del Lussemburgo e il Governo della Repubblica federale di Germania relativo a varie questioni di sicurezza sociale del 20 luglio 1978
Convenzione nordica del 15 giugno 1992 sulla sicurezza sociale.»;
n) L'allegato VI è modificato come segue:
i) dopo il testo della rubrica «J. PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:
«K. NORVEGIA
1. Le disposizioni transitorie della legislazione norvegese che comportano una riduzione del periodo assicurativo necessario per avere diritto ad una pensione complementare piena per le persone nate prima del 1937, si applicano alle persone che rientrano nel campo di applicazione del regolamento a patto che esse abbiano risieduto in Norvegia o abbiano svolto un'attività lavorativa retribuita in qualità di lavoratori subordinati o autonomi in Norvegia per il numero di anni che è richiesto dopo il loro 16° compleanno e anteriormente al 1o gennaio 1967. Tale requisito è di un anno per ciascun anno, antecedente al 1937, che intercorre tra l'anno di nascita della persona interessata e il 1937.
2. Una persona assicurata in base alla legge sulle assicurazioni sociali che assiste persone assicurate bisognose di cure quali anziani, invalidi o malati, matura, alle condizioni prescritte, punti di pensionamento per tali periodi. Analogamente, una persona che si prenda cura di bambini in tenera età matura punti di pensionamento anche durante i periodi di residenza in un altro Stato membro, diverso dalla Norvegia, a patto che tale persona si trovi in congedo parentale ai sensi della legislazione norvegese sul lavoro.
3. Nella misura in cui può essere corrisposta ai sensi del regolamento la pensione norvegese di reversibilità o di invalidità, calcolata conformemente all'articolo 46, paragrafo 2 e in applicazione dell'articolo 45, non si applicano le disposizioni delle sezioni 8-1 (3) e 10-11 (3) della legge nazionale sulle assicurazioni, secondo cui può essere concessa una pensione mediante un'eccezione al requisito generale di essere stati assicurati conformemente alla legge nazionale sulle assicurazioni negli ultimi tre anni fino all'evento pensionabile.;
L. AUSTRIA
1. Ai fini dell'applicazione del titolo III, capitolo 1 del regolamento una persona che percepisce una pensione di dipendente statale è considerata un pensionato.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento non si tiene conto degli aumenti per i contributi per l'assicurazione complementare nè delle prestazioni supplementari a vantaggio dei minatori previsti dalla legislazione austriaca. In tali casi l'importo calcolato conformemente all'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento è maggiorato degli aumenti per i contributi per l'assicurazione complementare e delle prestazioni supplementari per i minatori.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento, nell'applicare la legislazione austriaca si considera come data di riferimento per una pensione (Stichtag) la data in cui il rischio si avvera.
4. Dall'applicazione delle disposizioni del regolamento non può derivare una limitazione del diritto a prestazioni in virtù della legislazione austriaca per quanto concerne le persone la cui situazione sul piano della sicurezza sociale abbia subito pregiudizio per motivi politici o religiosi o a causa della loro ascendenza.»;
ii) la rubrica «K. PORTOGALLO» diventa «M. PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue:
«N. FINLANDIA
1. Onde stabilire se si debba tener conto del periodo che intercorre tra il momento in cui sopravviene l'evento pensionabile e l'età pensionabile (periodo futuro) all'atto di calcolare l'importo della pensione da lavoro finlandese, i periodi di assicurazione o di residenza sotto la legislazione di un altro Stato membro sono presi in considerazione per quanto concerne la condizione della residenza in Finlandia.
2. Qualora l'attività lavorativa subordinata o autonoma in Finlandia sia giunta a termine e l'evento pensionabile si verifichi durante l'espletamento di un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato membro e qualora la pensione, in virtù della legislazione finlandese sulle pensioni da lavoro, non comprenda più il periodo intercorrente tra l'evento pensionabile e l'età pensionabile (periodo futuro), si tiene conto dei periodi assicurativi sotto la legislazione di un altro Stato membro ai fini del periodo futuro come se si trattasse di periodi assicurativi in Finlandia.
3. Qualora, in virtù della legislazione finlandese, un'istituzione finlandese debba pagare un aumento in seguito ad un ritardo nell'evadere una richiesta di prestazione, una richiesta presentata ad un'istituzione di un altro Stato membro è considerata, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legislazione finlandese in merito a detto aumento, come se fosse stata presentata alla data in cui detta richiesta, con la necessaria documentazione, è pervenuta all'istituzione competente in Finlandia.
O. SVEZIA
1. Nell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, per determinare il diritto di una persona a prestazioni parentali, i periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro, diverso dalla Svezia, si considerano basati sullo stesso guadagno medio computato per i periodi assicurativi in Svezia con cui essi sono totalizzati.
2. Le disposizioni del regolamento sulla totalizzazione dei periodi assicurativi o di residenza non si applicano alle norme transitorie previste dalla legislazione svedese per quanto concerne il diritto ad un calcolo più favorevole delle pensioni base a vantaggio delle persone che hanno risieduto in Svezia per un periodo determinato antecedente la data in cui è fatto valere il diritto.
3. Onde stabilire il diritto ad una pensione di invalidità o di reversibilità parzialmente fondato sulla presunzione di periodi assicurativi futuri, si considera che una persona soddisfi i requisiti assicurativi e di reddito della legislazione svedese se è coperta, in qualità di lavoratore subordinato o autonomo, da un regime assicurativo o di residenza di un altro Stato membro.
4. Conformemente a determinate condizioni fissate dalla legislazione svedese, gli anni trascorsi nell'assistenza a bambini in tenera età sono considerati alla stregua di periodi assicurativi ai fini di una pensione complementare anche nel caso in cui il bambino e la persona interessata risiedano in un altro Stato membro, a patto che la persona che si occupa del bambino si trovi in congedo parentale conformemente alle disposizioni della legge sui congedi per la cura dei bambini.»;
iii) la rubrica «L. REGNO UNITO» diventa «P. REGNO UNITO»;
o) L'allegato VII è sostituito dal testo seguente:
«ALLEGATO VII
(Articolo 14 quater, paragrafo 1, lettera b) del regolamento)
Casi in cui una persona è soggetta simultaneamente alla legislazione di due Stati membri
1. Esercizio di un'attività autonoma in Belgio e di un'attività subordinata in un altro Stato membro ad eccezione del Lussemburgo. Per quanto riguarda il Lussemburgo, è applicabile lo scambio di lettere del 10 e 12 luglio 1968 tra il Belgio e il Lussemburgo.
2. Esercizio di un'attività autonoma in Danimarca e di un'attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Danimarca.
3. Per i regimi di assicurazione contro gli infortuni e di assicurazione vecchiaia per gli agricoltori: esercizio di un'attività agricola autonoma in Germania e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.
4. Esercizio di un'attività autonoma in Spagna e di un'attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Spagna.
5. Esercizio di un'attività autonoma in Francia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro, ad eccezione del Lussemburgo.
6. Esercizio di un'attività autonoma nel settore agricolo in Francia e di un'attività subordinata a Lussemburgo.
7. Per i regimi di assicurazione pensioni per i lavoratori autonomi: esercizio di un'attività autonoma in Grecia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.
8. Esercizio di un'attività autonoma in Italia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.
9. Esercizio di un'attività autonoma in Norvegia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Norvegia.
10. Esercizio di un'attività autonoma in Austria e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.
11. Esercizio di un'attività autonoma in Portogallo e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.
12. Esercizio di un'attività autonoma in Finlandia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Finlandia.
13. Esercizio di un'attività autonoma in Svezia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Svezia.»;
2. 372 R 0574
Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE), n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. L 74 del 27.3.1972, pag. 1), modificato e aggiornato da:
- 383 R 2001: Regolamento (CEE) n. 2001/83 del Consiglio, del 2 giugno 1983 (GU n. L 230 del 22.8.1983, pag. 6),
e successivamente modificato da:
- 385 R 1660: Regolamento (CEE) n. 1660/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985 (GU n. L 160 del 20.6.1985, pag. 1),
- 385 R 1661: Regolamento (CEE) n. 1661/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985 (GU n. L 160 del 20.6.1985, pag. 7),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 386 R 0513: Regolamento (CEE) n. 513/86 della Commissione, del 26 febbraio 1986 (GU n. L 51 del 28.2.1986, pag. 44),
- 386 R 3811: Regolamento (CEE) n. 3811/86 del Consiglio, dell'11 dicembre 1986 (GU n. L 355 del 16.12.1986, pag. 5),
- 389 R 1305: Regolamento (CEE) n. 1305/89 del Consiglio, dell'11 maggio 1989 (GU n. L 131 del 13.5.1989, pag. 1),
- 389 R 2332: Regolamento (CEE) n. 2332/89 del Consiglio, del 18 luglio 1989 (GU n. L 224 del 2.8.1989, pag. 1),
- 389 R 3427: Regolamento (CEE) n. 3427/89 del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 331 del 16.11.1989, pag. 1),
- 391 R 2195: Regolamento (CEE) n. 2195/91 del Consiglio, del 25 giugno 1991 (GU n. L 206 del 29.7.1991, pag. 2),
- 392 R 1248: Regolamento (CEE) n. 1248/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU n. L 136 del 19.5.1992, pag. 7),
- 392 R 1249: Regolamento (CEE) n. 1249/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU n. L 136 del 19.5.1992, pag. 28),
- 393 R 1945: Regolamento (CEE) n. 1945/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993 (GU n. L 181 del 23.7.1993, pag. 1).
a) L'allegato 1 è modificato come segue:
i) dopo il testo della rubrica «J. PAESI BASSI» si inserisce:
«K. NORVEGIA
1. Sosial- og helsedepartementet (Ministero della sanità e degli affari sociali), Oslo.
2. Kommunal- og arbeidsdepartementet (Ministero dell'amministrazione locale e del lavoro), Oslo.
3. Barne- og familiedepartementet (Ministero dell'infanzia e della famiglia), Oslo.
L. AUSTRIA
1. Bundesminister für Arbeit und Soziales (Ministro federale del lavoro e degli affari sociali), Wien.
2. Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (Ministro federale dell'ambiente, della gioventù e della famiglia), Wien.»;
ii) la rubrica «K. PORTOGALLO» diventa «M. PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue:
«N. FINLANDIA
Sosiaali- ja terveysministeriö - Social- och hälsovårdsministeriet (Ministero degli affari sociali e della sanità), Helsinki.
O. SVEZIA
Regeringen (Socialdepartementet) (il Governo (Ministero della sanità e degli affari sociali)), Stockholm.»;
iii) la rubrica «L. REGNO UNITO» diventa «P. REGNO UNITO»;
b) L'allegato 2 è modificato come segue:
i) dopo il testo della rubrica «J. PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:
«K. NORVEGIA
1. Prestazioni di disoccupazione:
Arbeidsdirektoratet, Oslo, fylkesarbeidskontorene og de lokale arbeidskontorer på bostedet eller oppholdsstedet (Direzione del lavoro, Oslo, Uffici regionali del lavoro e Uffici locali del lavoro nel luogo di residenza o di dimora).
2. Tutte le altre prestazioni di cui alla legge norvegese sulla previdenza sociale:
Rikstrygdeverket, Oslo, fylkestrygdekontorene og de lokale trygdekontor på bostedet eller oppholdsstedet (Amministrazione delle assicurazioni sociali, Oslo, Uffici regionali di assicurazione e Uffici locali di assicurazione del luogo di residenza o di dimora).
3. Assegni familiari:
Rikstrygdeverket, Oslo, og de lokale trygdekontor på bostedet eller oppholdsstedet (Amministrazione delle assicurazioni sociali, Oslo, e Uffici locali di assicurazione nel luogo di residenza o di dimora).
4. Regime pensionistico per i naviganti:
Pensjonstrygden for sjømenn (Assicurazione pensioni per i naviganti), Oslo.
L. AUSTRIA
La competenza delle istituzioni austriache è regolata dalle disposizioni della legislazione austriaca, a meno che non sia diversamente indicato in appresso.
1. Assicurazione malattia:
a) se l'interessato risiede nel territorio di un altro Stato membro ed una Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) è competente per un'assicurazione e se, in virtù della legislazione austriaca, non è possibile decidere la competenza locale, detta competenza è stabilita come segue:
  • la Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) competente per l'ultima attività lavorativa in Austria, ovvero
  • la Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) competente per l'ultima residenza in Austria, ovvero
  • se non vi è mai stata un'attività lavorativa per cui una Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) fosse competente o se non vi è mai stata una residenza in Austria, la Wiener Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale di Vienna), Wien;
b) per l'applicazione della parte III, capitolo 1, sezione 5 del regolamento in connessione con l'articolo 95 del regolamento di applicazione, per quanto concerne il rimborso dei costi delle prestazioni erogate a persone aventi diritto a pensione ai sensi della legge federale del 9 settembre 1955 sulle assicurazioni sociali (ASVG):
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien, fermo restando che il rimborso dei costi è effettuato sulla base dei contributi per l'assicurazione malattia dei pensionati riscossi da detta Associazione centrale.
2. Assicurazione pensioni:
all'atto di stabilire qual è l'istituzione responsabile del pagamento di una prestazione, si tiene conto esclusivamente dei periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione austriaca.
3. Assicurazione disoccupazione:
a) per la notifica della condizione di disoccupato:
l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per il luogo di residenza o di dimora della persona interessata;
b) per il rilascio dei moduli nn. E301, E302 e E303:
l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per il luogo di lavoro della persona interessata.
4. Prestazioni familiari:
a) prestazioni familiari, ad eccezione del Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità):
il Finanzamt (Intendenza di finanza);
b) Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità):
l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per il luogo di residenza o di dimora della persona interessata.»;
ii) la rubrica «K. PORTOGALLO» diventa «M. PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue:
«N. FINLANDIA
1. Malattia e maternità:
a) prestazioni in denaro:
Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) Helsinki, ovvero
la cassa occupazione per la quale la persona interessata è assicurata;
b) Prestazioni in natura
i) Rimborsi previsti dall'assicurazione malattia
Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) Helsinki, ovvero
la cassa occupazione per la quale la persona interessata è assicurata;
ii) sanità pubblica e servizi ospedalieri:
le unità locali che erogano servizi nell'ambito del regime.
2. Vecchiaia, invalidità, morte (pensioni):
a) pensioni nazionali:
Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki, oppure
b) pensioni da lavoro:
l'istituto delle pensioni da lavoro che concede e versa le pensioni.
3. Infortuni sul lavoro, malattie professionali:
l'istituzione responsabile per l'assicurazione contro gli infortuni della persona interessata.
4. Assegni in caso di morte:
Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki, ovvero
l'istituzione che concede e versa le prestazioni, in caso di assicurazione contro gli infortuni.
5. Disoccupazione:
a) regime di base:
Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki: ovvero
b) regime complementare:
la competente cassa disoccupazione.
6. Prestazioni familiari:
Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki.»
O. SVEZIA
1. In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di disoccupazione:
a) in generale:
l'ufficio di previdenza sociale presso cui è assicurata la persona interessata;
b) per i naviganti non residenti in Svezia:
Göteborgs allmänna försäkringskassa, sjöfartskontoret (Ufficio di previdenza sociale di Göteborg, sezione naviganti);
c) per l'applicazione degli articoli da 35 a 59 del regolamento di applicazione per quanto concerne le persone non residenti in Svezia:
Stockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen (Ufficio di previdenza sociale di Stockholm, divisione estero);
d) per l'applicazione degli articoli da 60 a 77 del regolamento di applicazione per quanto concerne le persone non residenti in Svezia, ad eccezione dei naviganti:
  • l'ufficio di previdenza sociale del luogo in cui è avvenuto l'infortunio sul lavoro o si è manifestata la malattia professionale, ovvero
  • Stockholms läns allmänna försäkringskassa utlandsavdelningen, (Ufficio di previdenza sociale di Stockholm, divisione estero).
2. Per le prestazioni di disoccupazione: Arbetsmarknadsstyrelsen (Comitato nazionale del mercato del lavoro).»;
iii) la rubrica «L. REGNO UNITO» diventa «P. REGNO UNITO»;
c) L'allegato 3 è modificato come segue:
i) dopo il testo della rubrica «J. PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:
«K. NORVEGIA
De lokale arbeidskontorer og trygdekontorer pâ bostedet eller oppholdsstedet (Uffici locali del lavoro e delle assicurazioni nel luogo di residenza o di dimora).
L. AUSTRIA
1. Assicurazione malattia:
a) in tutti i casi, tranne che per l'applicazione degli articoli 27 e 29 del regolamento e degli articoli 30 e 31 del regolamento di applicazione, per quanto concerne l'istituzione del luogo di residenza di un pensionato di cui all'articolo 27 del regolamento:
Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale di assicurazione contro le malattie) competente per il luogo di residenza o di dimora della persona interessata;
b) per l'applicazione degli articoli 27 e 29 del regolamento e degli articoli 30 e 31 del regolamento di applicazione per quanto concerne l'istituzione del luogo di residenza di un pensionato di cui all'articolo 27 del regolamento:
l'istituzione competente.
2. Assicurazione pensioni:
a) se l'interessato è stato soggetto alla legislazione austriaca ad eccezione dell'applicazione dell'articolo 53 del regolamento di applicazione:
l'istituzione competente;
b) in tutti gli altri casi, ad eccezione dell'applicazione dell'articolo 53 del regolamento di applicazione:
Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (Istituto dell'assicurazione pensioni per i lavoratori subordinati), Wien;
c) per l'applicazione dell'articolo 53 del regolamento di applicazione:
Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien.
3. Assicurazione infortuni:
a) prestazioni in natura:
  • la Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) competente per il luogo di residenza o di dimora della persona interessata;
  • ovvero la Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Istituzione generale per l'assicurazione contro gli infortuni), Wien può concedere le prestazioni;
b) prestazioni in denaro:
i) in tutti i casi, ad eccezione dell'applicazione dell'articolo 53 in connessione con l'articolo 77 del regolamento di applicazione:
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Istituzione generale per l'assicurazione contro gli infortuni), Wien;
ii) per l'applicazione dell'articolo 53 in connessione con l'articolo 77 del regolamento di applicazione:
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien.
4. Assicurazione disoccupazione:
Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per il luogo di residenza o di dimora dell'interessato.
5. Prestazioni familiari:
a) prestazioni familiari ad eccezione del Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità):
il Finanzamt (Intendenza di finanza) competente per il luogo di residenza o di dimora del beneficiario;
b) Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità):
l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per il luogo di residenza o di dimora della persona interessata.»;
ii) la rubrica «K. PORTOGALLO» diventa «M. PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue:
«N. FINLANDIA
1. Malattia e maternità:
a) prestazioni in denaro:
Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) Helsinki, ovvero
b) prestazioni in natura:
i) rimborsi previsti dall'assicurazione malattia:
Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) Helsinki, ovvero
ii) sanità pubblica e servizi ospedalieri:
le unità locali che erogano servizi nell'ambito del regime.
2. Vecchiaia, invalidità, morte (pensioni):
a) pensioni nazionali:
Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki, ovvero
b) pensioni da lavoro:
Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki.
3. Assegni in caso di morte:
assegno generale in caso di morte:
Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki.
4. Disoccupazione:
a) regime di base:
Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki;
b) regime complementare:
i) nel caso dell'articolo 69: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki;
ii) negli altri casi:
la competente cassa di occupazione presso la quale la persona interessata è assicurata.
5. Prestazioni familiari:
Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki.
O. SVEZIA
1. In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di disoccupazione:
l'ufficio di previdenza sociale del luogo di residenza o di dimora.
2. Per le prestazioni di disoccupazione:
l'ufficio di collocamento locale del luogo di residenza o di dimora.»;
iii) la rubrica «L. REGNO UNITO» diventa «P. REGNO UNITO»;
d) l'allegato 4 è modificato come segue:
i) dopo il testo della rubrica «J. PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:
«K. NORVEGIA
1. Prestazioni di disoccupazione:
Arbeidsdirektoratet (Direzione del lavoro), Oslo.
2. In tutti gli altri casi:
Rikstrydevertet (Amministrazione delle assicurazioni sociali), Oslo.
L. AUSTRIA
1. Assicurazione malattia, infortuni e pensione:
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien.
2. Assicurazione disoccupazione:
a) in relazione alla Germania:
Landesarbeitsamt Salzburg (Ufficio del lavoro del Land Salzburg), Salzburg;
b) in tutti gli altri casi:
Landesarbeitsamt Wien (Ufficio del lavoro del Land Wien), Wien.
3. Prestazioni familiari:
a) prestazioni familiari ad eccezione del Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità):
Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie (Ministero federale per l'ambiente, la gioventù e la famiglia), Wien;
b) Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità):
Landesarbeitsamt Wien (Ufficio del lavoro del Land Wien), Wien.»;
ii) la rubrica «K. PORTOGALLO» diventa «M. PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue:
«N. FINLANDIA
1. Assicurazione malattia e maternità, pensioni nazionali, assegni familiari, prestazioni di disoccupazione e assegni in caso di morte:
Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki.
2. Pensioni da lavoro:
Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki.
3. Infortuni sul lavoro, malattie professionali:
Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olyckfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione infortuni), Helsinki.
O. SVEZIA
1. In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di disoccupazione:
Riksförsäkringsverket (Comitato nazionale delle assicurazioni sociali).
2. Per le prestazioni di disoccupazione:
Arbetsmarknadsstyrelsen (Comitato nazionale del mercato del lavoro).»;
iii) la rubrica «L. REGNO UNITO» diventa «P. REGNO UNITO»;
e) L'allegato 5 è modificato come segue:
i) dopo il testo della rubrica «9. BELGIO-PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:
«10. BELGIO-NORVEGIA
Senza oggetto.
11. BELGIO-AUSTRIA
Nulla.»;
ii) la rubrica «10. BELGIO-PORTOGALLO» diventa «12. BELGIO-PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue:
«13. BELGIO-FINLANDIA
Senza oggetto.
14. BELGIO-SVEZIA
Senza oggetto.»;
iii) la rubrica «11. BELGIO-REGNO UNITO» diventa «15. BELGIO-REGNO UNITO» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:
«16. DANIMARCA-GERMANIA»
«17. DANIMARCA-SPAGNA»
«18. DANIMARCA-FRANCIA»
«19. DANIMARCA-GRECIA»
«20. DANIMARCA-IRLANDA»
«21. DANIMARCA-ITALIA»
«22. DANIMARCA-LUSSEMBURGO»
«23. DANIMARCA-PAESI BASSI»;
iv) dopo il testo della rubrica «23. DANIMARCA-PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:
«24. DANIMARCA-NORVEGIA
Articolo 23 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo concernente la reciproca rinuncia al rimborso a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (costi delle prestazioni in natura per malattia e maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale, e prestazioni di disoccupazione) e dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (spese risultanti dal controllo amministrativo nonché degli esami medici).
25. DANIMARCA-AUSTRIA
Nulla.»;
v) la rubrica «20. DANIMARCA-PORTOGALLO» diventa «26. DANIMARCA-PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue:
«27. DANIMARCA-FINLANDIA
Articolo 23 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo concernente la reciproca rinuncia al rimborso a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (costi delle prestazioni in natura per malattia e maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale, e prestazioni di disoccupazione) e dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (spese risultanti dal controllo amministrativo nonché degli esami medici).
28. DANIMARCA-SVEZIA
Articolo 23 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo concernente la reciproca rinuncia al rimborso a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (costi delle prestazioni in natura per malattia e maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale, e prestazioni di disoccupazione) e dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (spese risultanti dal controllo amministrativo nonché degli esami medici).»;
vi) la rubrica «21. DANIMARCA-REGNO UNITO» diventa «29. DANIMARCA-REGNO UNITO» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:
«30. GERMANIA-SPAGNA»
«31. GERMANIA-FRANCIA»
«32. GERMANIA-GRECIA»
«33. GERMANIA-IRLANDA»
«34. GERMANIA-ITALIA»
«35. GERMANIA-LUSSEMBURGO»
«36. GERMANIA-PAESI BASSI»;
vii) dopo il testo della rubrica «36. GERMANIA-PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:
«37. GERMANIA-NORVEGIA
Senza oggetto.
38. GERMANIA-AUSTRIA
Sezione II, numero 1 e sezione III dell'accordo del 2 agosto 1979 per l'applicazione della convenzione sull'assicurazione disoccupazione del 19 luglio 1978.»;
viii) la rubrica «29. GERMANIA-PORTOGALLO» diventa «39. GERMANIA-PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue:
«40. GERMANIA-FINLANDIA
Nulla.
41. GERMANIA-SVEZIA
Nulla.»;
ix) la rubrica «30. GERMANIA-REGNO UNITO» diventa «42. GERMANIAREGNO UNITO» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:
«43. SPAGNA-FRANCIA»
«44. SPAGNA-GRECIA»
«45. SPAGNA-IRLANDA»
«46. SPAGNA-ITALIA»
«47. SPAGNA-LUSSEMBURGO»
«48. SPAGNA-PAESI BASSI»;
x) dopo il testo della rubrica «48. SPAGNA-PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:
«49. SPAGNA-NORVEGIA
Senza oggetto.
50. SPAGNA-AUSTRIA
Nulla.»;
xi) la rubrica «37. SPAGNA-PORTOGALLO» diventa «51. SPAGNA-PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue:
«52. SPAGNA-FINLANDIA
Nulla.
53. SPAGNA-SVEZIA
Nulla.»;
xii) la rubrica «38. SPAGNA-REGNO UNITO» diventa «54. SPAGNA-REGNO UNITO» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:
«55. FRANCIA-GRECIA»
«56. FRANCIA-IRLANDA»
«57. FRANCIA-ITALIA»
«58. FRANCIA-LUSSEMBURGO»
«59. FRANCIA-PAESI BASSI»;
xiii) dopo il testo della rubrica «59. FRANCIA-PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:
«60. FRANCIA-NORVEGIA
Nulla.
61. FRANCIA-AUSTRIA
Nulla.»;
xiv) la rubrica «44. FRANCIA-PORTOGALLO» diventa «62. FRANCIA-PORTOGALLO» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:
«63. FRANCIA-REGNO UNITO»
«64. GRECIA-IRLANDA»
«65. GRECIA-ITALIA»
«66. GRECIA-LUSSEMBURGO»
«67. GRECIA-PAESI BASSI»;
xv) dopo il testo della rubrica «67. GRECIA-PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:
«68. GRECIA-NORVEGIA
Nulla.
69. GRECIA-AUSTRIA
Nulla.»;
xvi) la rubrica «50. GRECIA-PORTOGALLO» diventa «70. GRECIA-PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue:
«71. GRECIA-FINLANDIA
Nulla.
72. GRECIA-SVEZIA
Nulla.»;
xvii) la rubrica «51. GRECIA-REGNO UNITO» diventa «73. GRECIA-REGNO UNITO» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:
«74. IRLANDA-ITALIA»
«75. IRLANDA-LUSSEMBURGO»
«76. IRLANDA-PAESI BASSI»;
xviii) dopo il testo della rubrica «76. IRLANDA-PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:
«77. IRLANDA-NORVEGIA
Senza oggetto.
78. IRLANDA-AUSTRIA
Nulla.»;
xix) la rubrica «55. IRLANDA-PORTOGALLO» diventa «79. IRLANDA-PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue:
«80. IRLANDA-FINLANDIA
Senza oggetto.
81. IRLANDA-SVEZIA
Senza oggetto.»;
xx) la rubrica «56. IRLANDA-REGNO UNITO» diventa «82. IRLANDA-REGNO UNITO» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:
«83. ITALIA-LUSSEMBURGO»
«84. ITALIA-PAESI BASSI»;
xxi) dopo il testo della rubrica «84. ITALIA-PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:
«85. ITALIA-NORVEGIA
Nulla.
86. ITALIA-AUSTRIA
Nulla.»;
xxii) la rubrica «59. ITALIA-PORTOGALLO» diventa «87. ITALIA-PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue:
«88. ITALIA-FINLANDIA
Senza oggetto.
89. ITALIA-SVEZIA
Nulla.»;
xxiii) le rubriche «60. ITALIA-REGNO UNITO» e «61. LUSSEMBURGO-PAESI BASSI» diventano «90. ITALIA-REGNO UNITO» e «91. LUSSEMBURGO-PAESI BASSI» e si inserisce quanto segue:
«92. LUSSEMBURGO-NORVEGIA
Senza oggetto.
93. LUSSEMBURGO-AUSTRIA
Nulla.»;
xxiv) la rubrica «62. LUSSEMBURGO-PORTOGALLO» diventa «94. LUSSEMBURGO-PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue:
«95. LUSSEMBURGO-FINLANDIA
Rimborso - accordo del 24 febbraio 1994 a norma degli articoli 36, paragrafo 3 e 63, paragrafo 3 del regolamento.
96. LUSSEMBURGO-SVEZIA
Nulla.»;
xxv) la rubrica «63. LUSSEMBURGO-REGNO UNITO» diventa «97. LUSSEMBURGO-REGNO UNITO» e si inserisce quanto segue:
«98. PAESI BASSI-NORVEGIA
Nulla.
99. PAESI BASSI-AUSTRIA
Accordo del 17 novembre 1993 sul rimborso dei costi della sicurezza sociale.»;
xxvi) la rubrica «64. PAESI BASSI-PORTOGALLO» diventa «100. PAESI BASSI-PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue:
«101. PAESI BASSI-FINLANDIA
Rimborso - accordo del 26 gennaio 1994 a norma degli articoli 36, paragrafo 3 e 63, paragrafo 3 del regolamento.
102. PAESI BASSI-SVEZIA
Nulla.»;
xxvii) la rubrica «65. PAESI BASSI-REGNO UNITO» diventa «103. PAESI BASSI-REGNO UNITO» e si inserisce quanto segue:
«104. NORVEGIA-AUSTRIA
Nulla.
105. NORVEGIA-PORTOGALLO
Nulla.
106. NORVEGIA-FINLANDIA
Articolo 23 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo concernente la reciproca rinuncia al rimborso a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (costi delle prestazioni in natura per malattia e maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale, e prestazioni di disoccupazione) e dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (spese risultanti dal controllo amministrativo nonché degli esami medici).
107. NORVEGIA-SVEZIA
Articolo 23 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo concernente la reciproca rinuncia al rimborso a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (costi delle prestazioni in natura per malattia e maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale, e prestazioni di disoccupazione) e dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (spese risultanti dal controllo amministrativo nonché degli esami medici).
108. NORVEGIA-REGNO UNITO
Articolo 7, paragrafo 3 dell'accordo amministrativo del 28 agosto 1990 per l'applicazione della convenzione sulla sicurezza sociale.
109. AUSTRIA-PORTOGALLO
Nulla.
110. AUSTRIA-FINLANDIA
Nulla.
111. AUSTRIA-SVEZIA
Convenzione del 22 dicembre 1993 sul rimborso dei costi nel settore della sicurezza sociale.
112. AUSTRIA-REGNO UNITO
a) Articolo 18, paragrafi 1 e 2 dell'accordo del 10 novembre 1980 per l'applicazione della convenzione sulla sicurezza sociale del 22 luglio 1980, modificato dagli accordi complementari n. 1 del 26 marzo 1986 e n. 2 del 4 giugno 1993, relativamente alle persone che non possono invocare le prestazioni di cui al Titolo III, capitolo 1 del regolamento.
b) Articolo 18, paragrafo 1 di detto accordo, relativamente alle persone che possono invocare le prestazioni di cui al Titolo III, capitolo 1 del regolamento, fermo restando che per i cittadini austriaci residenti in territorio austriaco e per i cittadini del Regno Unito residenti nel territorio del Regno Unito (ad eccezione di Gibilterra) il passaporto sostituisce il formulario E 111 per tutte le prestazioni da esso coperte.
113. PORTOGALLO-FINLANDIA
Senza oggetto.
114. PORTOGALLO-SVEZIA
Nulla.»;
xxviii) la rubrica «66. PORTOGALLO-REGNO UNITO» diventa «115. PORTOGALLO-REGNO UNITO» e si inserisce quanto segue:
«116. FINLANDIA-SVEZIA
Articolo 23 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo concernente la reciproca rinuncia al rimborso a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (costi delle prestazioni in natura per malattia e maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale, e prestazioni di disoccupazione) e dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (spese derivanti dal controllo amministrativo nonché degli esami medici).
117. FINLANDIA-REGNO UNITO
Nulla.
118. SVEZIA-REGNO UNITO
Nulla.»;
f) l'allegato 6 è modificato come segue:
i) dopo il testo della rubrica «J. PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:
«K. NORVEGIA
Pagamento diretto.
L. AUSTRIA
Pagamento diretto.»;
ii) la rubrica «K. PORTOGALLO» diventa «M. PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue:
«N. FINLANDIA
Pagamento diretto.
O. SVEZIA
Pagamento diretto.»;
iii) la rubrica «L. REGNO UNITO» diventa «P. REGNO UNITO»;
g) L'allegato 7 è modificato come segue:
i) dopo il testo della rubrica «J. PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:
«K. NORVEGIA
Sparebanken Nor (Unione bancaria della Norvegia), Oslo.
L. AUSTRIA
Österreichische Nationalbank (Banca nazionale dell'Austria), Wien.»;
ii) la rubrica «K. PORTOGALLO» diventa «M. PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue:
«N. FINLANDIA
Postipankki Oy, Helsinki - Postbanken Ab, Helsingfors (Banca postale srl. Helsinki).
O. SVEZIA
Nulla.»;
iii) la rubrica «L. REGNO UNITO» diventa «P. REGNO UNITO»;
h) L'allegato 8 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO 8
CONCESSIONE DELLE PRESTAZIONI FAMILIARI
(Articolo 4, paragrafo 8, articolo 10 bis, paragrafo 1, lettera d) e articolo 122 del

regolamento di applicazione)

L'articolo 10 bis, paragrafo 1, lettera d) del regolamento di applicazione è applicabile a:
A. Lavoratori subordinati e autonomi
a) con un periodo di riferimento della durata di un mese civile nei rapporti:
  • tra il Belgio e la Germania
  • tra il Belgio e la Spagna
  • tra il Belgio e la Francia
  • tra il Belgio e la Grecia
  • tra il Belgio e l'Irlanda
  • tra il Belgio e il Lussemburgo
  • tra il Belgio e la Norvegia
  • tra il Belgio e l'Austria
  • tra il Belgio e il Portogallo
  • tra il Belgio e la Finlandia
  • tra il Belgio e la Svezia
  • tra il Belgio e il Regno Unito
  • tra la Germania e la Spagna
  • tra la Germania e la Francia
  • tra la Germania e la Grecia
  • tra la Germania e l'Irlanda
  • tra la Germania e il Lussemburgo
  • tra la Germania e la Norvegia
  • tra la Germania e l'Austria
  • tra la Germania e la Finlandia
  • tra la Germania e la Svezia
  • tra la Germania e il Regno Unito
  • tra la Spagna e la Norvegia
  • tra la Spagna e l'Austria
  • tra la Spagna e la Finlandia
  • tra la Spagna e la Svezia
  • tra la Francia e il Lussemburgo
  • tra la Francia e la Norvegia
  • tra la Francia e l'Austria
  • tra la Francia e la Finlandia
  • tra la Francia e la Svezia
  • tra l'Irlanda e la Norvegia
  • tra l'Irlanda e l'Austria
  • tra l'Irlanda e la Svezia
  • tra il Lussemburgo e la Norvegia
  • tra il Lussemburgo e l'Austria
  • tra il Lussemburgo e la Finlandia
  • tra il Lussemburgo e la Svezia
  • tra i Paesi Bassi e la Norvegia
  • tra i Paesi Bassi e l'Austria
  • tra i Paesi Bassi e la Finlandia
  • tra i Paesi Bassi e la Svezia
  • tra la Norvegia e l'Austria
  • tra la Norvegia e il Portogallo
  • tra la Norvegia e la Finlandia
  • tra la Norvegia e la Svezia
  • tra la Norvegia e il Regno Unito
  • tra l'Austria e il Portogallo
  • tra l'Austria e la Finlandia
  • tra l'Austria e la Svezia
  • tra l'Austria e il Regno Unito
  • tra il Portogallo e la Francia
  • tra il Portogallo e l'Irlanda
  • tra il Portogallo e il Lussemburgo
  • tra il Portogallo e la Finlandia
  • tra il Portogallo e la Svezia
  • tra il Portogallo e il Regno Unito
  • tra la Finlandia e la Svezia
  • tra la Finlandia e il Regno Unito
  • tra la Svezia e il Regno Unito;
b) con un periodo di riferimento della durata di un trimestre civile nei rapporti:
  • tra la Danimarca e la Germania, la Norvegia
  • tra i Paesi Bassi e la Germania, la Danimarca, la Francia, il Lussemburgo, il Portogallo.
B. Lavoratori autonomi
Con un periodo di riferimento della durata di un trimestre civile nei rapporti:
  • tra il Belgio e i Paesi Bassi.
C. Lavoratori subordinati
Con un periodo di riferimento della durata di un mese civile nei rapporti:
  • tra il Belgio e i Paesi Bassi.»;
i) L'allegato 9 è modificato come segue:
i) dopo il testo della rubrica «J. PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:
«K. NORVEGIA
Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse in virtù del capitolo 2 della legge sulle assicurazioni sociali (n. 12 del 17 giugno 1966), della legge n. 86 del 19 novembre 1982 sull'assistenza sanitaria comunale, della legge n. 57 del 19 giugno 1969 sugli ospedali e della legge n. 2 del 28 aprile 1961 sull'assistenza in materia di salute mentale.
L. AUSTRIA
Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dalle Gebietskrankenkassen (Casse malattia regionali).»;
ii) la rubrica «K. PORTOGALLO» diventa «M. PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue:
«N. FINLANDIA
Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione i regimi di sanità pubblica e i servizi ospedalieri, i rimborsi nell'ambito dell'assicurazione malattia, nonché i servizi di riabilitazione prestati da Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki.
O. SVEZIA
Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dal regime nazionale della previdenza sociale.»;
iii) La rubrica «L. REGNO UNITO» diventa «P. REGNO UNITO»;
j) L'allegato 10 è modificato come segue:
i) dopo il testo della rubrica «J. PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:
«K. NORVEGIA
1. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento, dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di applicazione nel caso in cui l'attività lavorativa sia svolta fuori della Norvegia, e dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b):
Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Ufficio della previdenza sociale, divisione estero), Oslo.
2. Per l'applicazione dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a) nel caso in cui l'attività lavorativa sia svolta in Norvegia:
il locale ufficio di previdenza presso il Comune in cui la persona interessata risiede.
3. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, se la persona interessata è distaccata per lavoro in Norvegia:
il locale ufficio di previdenza presso il Comune in cui il rappresentante del datore di lavoro è registrato in Norvegia e, se il datore di lavoro non ha nessun rappresentante in Norvegia, il locale ufficio di previdenza del Comune in cui l'attività lavorativa è svolta.
4. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3:
il locale ufficio di previdenza del Comune in cui la persona interessata risiede.
5. Per l'applicazione dell'articolo 14 bis, paragrafo 2:
il locale ufficio di previdenza del Comune in cui l'attività lavorativa è svolta.
6. Per l'applicazione dell'articolo 14 ter, paragrafi 1 e 2:
Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Ufficio della previdenza sociale, divisione estero), Oslo.
7. Per l'applicazione del titolo III, capitoli da 1 a 5 e capitolo 8 del regolamento e delle disposizioni ad essi connesse contenute nel regolamento di applicazione:
Rikstrygdeverket (Amministrazione delle assicurazioni sociali), Oslo e i suoi organismi designati (organismi regionali e uffici locali di assicurazione).
8. Per l'applicazione del titolo III, capitolo 6 del regolamento e delle disposizioni ad esso connesse contenute nel regolamento di applicazione:
Arbeidsdirektoratet (Direzione del lavoro), Oslo e i suoi organismi designati.
9. Per il regime pensionistico per i naviganti:
a) il locale ufficio di assicurazione nel luogo di residenza, se la persona interessata risiede in Norvegia;
b) Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Ufficio della previdenza sociale, divisione estero), Oslo, per il pagamento di prestazioni nell'ambito di detto regime alle persone residenti all'estero.
10. Per gli assegni familiari:
Rikstrygdeverket (Amministrazione delle assicurazioni sociali), Oslo, e i suoi organismi designati (uffici locali di assicurazione).
L. AUSTRIA
1. Per l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento d'applicazione in relazione all'autoassicurazione di cui al paragrafo 16 della legge federale del 9 settembre 1955 sulle assicurazioni sociali (ASVG) per le persone che risiedono fuori del territorio dell'Austria:
Wiener Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale di Vienna), Wien.
2. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 17 del regolamento:
Bundesminister für Arbeit und Soziales (Ministro federale del lavoro e degli affari sociali), Wien, di concerto con il Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (Ministro federale per l'ambiente, la gioventù e la famiglia), Wien.
3. Per l'applicazione degli articoli 11, 11 bis, 12 bis, 13 e 14 del regolamento d'applicazione:
a) se la persona interessata è soggetta alla legislazione austriaca e coperta da un'assicurazione malattia:
la competente istituzione di assicurazione malattia;
b) se la persona interessata è soggetta alla legislazione austriaca e non è coperta da un'assicurazione malattia:
la competente istituzione di assicurazione infortuni;
c) in tutti gli altri casi:
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien.
4. Per l'applicazione dell'articolo 38, paragrafo 1 e dell'articolo 70, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:
la Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) competente per il luogo di residenza dei familiari.
5. Per l'applicazione dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'articolo 81 e dell'articolo 82, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:
l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per l'ultimo luogo di residenza o dimora del lavoratore subordinato o per l'ultimo luogo di lavoro.
6. Per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 2 e dell'articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione in relazione al Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità):
l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per l'ultimo luogo di residenza o dimora del lavoratore subordinato o per l'ultimo luogo di lavoro.
7. Per l'applicazione:
a) dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione in connessione con gli articoli 36 e 63 del regolamento:
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien;
b) dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione in connessione con l'articolo 70 del regolamento:
Landesarbeitsamt Wien (Ufficio del lavoro del Land Wien), Wien.
8. Per l'applicazione dell'articolo 110 del regolamento di applicazione:
  • la competente istituzione, ovvero
  • qualora non vi sia nessuna istituzione austriaca competente, l'istituzione del luogo di residenza.
9. Per l'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien, fermo restando che il rimborso dei costi per le prestazioni in natura è effettuato sulla base dei contributi dell'assicurazione malattia dei pensionati riscossi da detta Associazione centrale.»;
ii) la rubrica «K. PORTOGALLO» diventa «M. PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue:
«N. FINLANDIA
1. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) del regolamento e dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, dell'articolo 12 bis, dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento di applicazione:
Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki.
2. Per l'applicazione dell'articolo 10 ter del regolamento di applicazione:
Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki;
3. Per l'applicazione degli articoli 36 e 90 del regolamento di applicazione:
Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki, e Työeläkelaitokset (Istituzioni pensionistiche dei lavoratori) e
Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki
4. Per l'applicazione dell'articolo 37 ter, dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'articolo 82, paragrafo 2, dell'articolo 85, paragrafo 2 e dell'articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:
Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki.
5. Per l'applicazione degli articoli da 41 a 59 del regolamento di applicazione:
Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki, e

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki.

6. Per l'applicazione degli articoli da 60 a 67, dell'articolo 71, dell'articolo 75, dell'articolo 76 e dell'articolo 78 del regolamento di applicazione:
l'istituzione di assicurazione designata, quale istituzione del luogo di residenza o domicilio, da:
Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione contro gli infortuni), Helsinki.
7. Per l'applicazione degli articoli 80 e 81 del regolamento di applicazione:
la competente cassa disoccupazione in caso di prestazioni di disoccupazione complementari,
Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki, in caso di prestazioni di disoccupazione di base.
8. Per l'applicazione degli articoli 102 e 113 del regolamento di applicazione:
Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki,
Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione contro gli infortuni), Helsinki, in caso di assicurazione contro gli infortuni.
9. Per l'applicazione dell'articolo 110 del regolamento di applicazione:
a) pensioni da lavoro:
Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki, in caso di pensioni da lavoro;
b) infortuni sul lavoro, malattie professionali:
Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione contro gli infortuni), Helsinki, in caso di assicurazione infortuni;
c) altri casi:
Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki.
O. SVEZIA
1. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, dell'articolo 14 ter, paragrafi 1 e 2 del regolamento nonché dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 11 bis, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:
l'ufficio di previdenza sociale presso cui la persona interessata è assicurata.
2. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) nel caso in cui una persona sia distaccata per lavoro in Svezia:
l'ufficio di previdenza sociale del luogo in cui l'attività lavorativa è svolta.
3. Per l'applicazione dell'articolo 14 ter, paragrafi 1 e 2 nel caso in cui una persona sia distaccata per lavoro in Svezia per un periodo eccedente 12 mesi:
Göteborgs allmänna försäkringskassa, sjöfartskontoret (Ufficio di previdenza sociale di Göteborg, sezione naviganti).
4. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 14 bis, paragrafi 2 e 3 del regolamento:
l'ufficio di previdenza sociale del luogo di residenza.
5. Per l'applicazione dell'articolo 14 bis, paragrafo 4 del regolamento nonché dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 12 bis, paragrafi 5 e 6 e paragrafo 7, lettera a) del regolamento di applicazione:
l'ufficio di previdenza sociale del luogo in cui l'attività lavorativa è svolta.
6. Per l'applicazione dell'articolo 17 del regolamento:
a) l'ufficio di previdenza sociale del luogo in cui l'attività lavorativa è o sarà svolta;
b) Riksförsäkringsverket (Comitato nazionale delle assicurazioni sociali), per le categorie dei lavoratori subordinati o autonomi.
7. Per l'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2:
a) Riksförsäkringsverket (Comitato nazionale delle assicurazioni sociali);
b) Arbetsmarknadsstyrelsen (Comitato nazionale del mercato del lavoro), per le prestazioni di disoccupazione.»;
iii) la rubrica «L. REGNO UNITO» diventa «P. REGNO UNITO»;
k) L'allegato 11 è modificato come segue:
i) dopo il testo della rubrica «J. PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:
«K. NORVEGIA
Nulla.
L. AUSTRIA
Nulla.»;
ii) la rubrica «K. PORTOGALLO» diventa «M. PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue:
«N. FINLANDIA
Nulla.
O. SVEZIA
Nulla.»;
iii) la rubrica «L. REGNO UNITO» diventa «P. REGNO UNITO».
3. Decisioni della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti
a) Decisione n. 117 del 7.7.1982 (GU n. C 238 del 7.9.1983, pag. 3).
Il punto 2.2. della decisione è sostituito dal seguente:
«Per “organismo designato”, agli effetti della presente decisione, si intende:
Belgio Office national des pensions (ONP), Rijksdienst voor pensioenen (RVP) (Ufficio nazionale delle pensioni), Bruxelles.
Danimarca Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Direzione nazionale della sicurezza sociale e assistenza), København.
Germania Verband Deutscher Rentenversicherungsträger - Datenstelle (Federazione organismi tedeschi assicurazione pensioni - Centro elaborazione elettronica), Würzburg.
Spagna Instituto Nacional de la Seguridad Social (Istituto nazionale per la sicurezza sociale), Madrid.
Francia Caisse nationale d'assurance-vieillesse - Centre informatique national - travailleurs migrants SCOM (Cassa nazionale di assicurazione vecchiaia - Centro nazionale elaborazione elettronica - Lavoratori migranti SCOM), Tours.
Grecia Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA) (Istituto delle assicurazioni sociali), Atene.
Irlanda Department of Social Welfare (Ministero della previdenza sociale), Dublin.
Italia Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Roma.
Lussemburgo Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations, commun aux institutions de securité sociale (Centro di informatica, affiliazione e riscossione dei contributi, comune alle istituzioni di sicurezza sociale), Luxembourg.
Paesi Bassi Sociale Verzekeringsbank (Banca delle assicurazioni sociali), Amsterdam.
Norvegia Rikstrygdeverket (Amministrazione delle assicurazioni sociali), Oslo.
Austria Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien.
Portogallo Centro Nacional de Pensões (Centro nazionale pensioni), Lisboa.
Finlandia Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki.
Svezia Riksförsäkringsverket (Comitato nazionale delle assicurazioni sociali), Stockholm.
Regno Unito Department of Social Security, Records Branch (Ministero della sanità e della sicurezza sociale, Centro di informatica), Newcastle-upon-Tyne.;
»
b) Decisione n. 118 del 20.4.1983 (GU n. C 306 del 12.11.1983, pag. 2)
Il punto 2.4. della decisione è sostituito dal seguente:
«Per “organismo designato”, agli effetti della presente decisione, si intende:
Belgio Office national des pensions (ONP), Rijksdienst voor pensioenen (RVP) (Ufficio nazionale delle pensioni), Bruxelles.
Danimarca Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Direzione nazionale della sicurezza sociale e assistenza), København.
Germania Verband Deutscher Rentenversicherungsträger - Datenstelle (Federazione organismi tedeschi assicurazione pensioni - Centro elaborazione elettronica), Würzburg.
Spagna Instituto Nacional de la Seguridad Social (Istituto nazionale per la sicurezza sociale), Madrid.
Francia Caisse nationale d'assurance-vieillesse - Centre informatique national - travailleurs migrants SCOM (Cassa nazionale di assicurazione vecchiaia - Centro nazionale elaborazione elettronica - Lavoratori migranti SCOM), Tours.
Grecia Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA) (Istituto delle assicurazioni sociali), Atene.
Irlanda Department of Social Welfare (Ministero della previdenza sociale), Dublin.
Italia Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Roma.
Lussemburgo Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations, commun aux institutions de securité sociale (Centro di informatica, affiliazione e riscossione dei contributi, comune alle istituzioni di sicurezza sociale), Luxembourg.
Paesi Bassi Sociale Verzekeringsbank (Banca delle assicurazioni sociali), Amsterdam.
Norvegia Rikstrygdeverket (Amministrazione delle assicurazioni sociali), Oslo.
Austria Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien.
Portogallo Centro Nacional de Pensões (Centro nazionale pensioni), Lisboa.
Finlandia Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki.
Svezia Riksförsäkringsverket (Comitato nazionale delle assicurazioni sociali), Stockholm.
Regno Unito Department of Social Security, Records Branch (Ministero della sanità e della sicurezza sociale, Centro di informatica), Newcastle-upon-Tyne.;
»
c) Decisione n. 135 dell'1.7.1987 (GU n. C 281 del 4.11.1988, pag. 7).
Il punto 2.2. della decisione è sostituito dal seguente:
«Il costo presunto o effettivo della prestazione stessa supera l'importo forfettario sottoindicato:
a) 20 000 FB, per l'istituzione del luogo di residenza belga;
b) 3 600 DKr per l'istituzione del luogo di residenza danese;
c) 1 000 DM per l'istituzione del luogo di residenza tedesca;
d) 50 000 DR per l'istituzione del luogo di residenza greca;
e) 50 000 Pta per l'istituzione del luogo di residenza spagnola;
f) 2 900 FF per l'istituzione del luogo di residenza francese;
g) 300 £IRL per l'istituzione del luogo di residenza irlandese;
h) 590 000 Lit per l'istituzione del luogo di residenza italiano;
i) 20 000 Flux per l'istituzione del luogo di residenza lussemburghese;
j) 1 100 Fl per l'istituzione del luogo di residenza olandese;
k) 3 600 NKR per l'istituzione del luogo di residenza norvegese;
l) 7 000 OS per l'istituzione del luogo di residenza austriaca;
m) 60 000 Esc per l'istituzione del luogo di residenza portoghese;
n) 3 000 FMK per l'istituzione del luogo di residenza finlandese;
o) 3 600 SKR per l'istituzione del luogo di residenza svedese;
p) 350 £ per l'istituzione del luogo di residenza del Regno Unito.»;
d) Decisione n. 136 dell'1.7.1987 (GU n. C 64 del 9.3.1988, pag. 7).
L'allegato della decisione è modificato come segue:
i) Dopo il testo della rubrica «J. PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:
«K. NORVEGIA
Nulla.
L. AUSTRIA
Nulla.»;
ii) La rubrica «K. PORTOGALLO» diventa «M. PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue:
«N. FINLANDIA
Nulla.
O. SVEZIA
Nulla.»;
iii) La rubrica «L. REGNO UNITO» diventa «P. REGNO UNITO»;
e) Decisione n. 150 del 26.6.1992 (GU n. C 229 del 25.8.1993, pag. 5).
L'allegato della decisione è modificato come segue:
i) Dopo il testo della rubrica «J. PAESI BASSI» si inserisce quanto segue:
«K. NORVEGIA
Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Ufficio della previdenza sociale, divisione estero), Oslo.
L. AUSTRIA
1. In caso unicamente di assegni familiari: il competente Finanzamt (Ufficio della Finanza).
2. In tutti gli altri casi: la competente istituzione previdenziale.»;
ii) La rubrica «K. PORTOGALLO» diventa «M. PORTOGALLO» e si inserisce quanto segue:
«N. FINLANDIA
1. Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki e
2. Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione

pensioni), Helsinki.

O. SVEZIA
Per i beneficiari residenti in Svezia:
l'Ufficio di previdenza sociale del luogo di residenza.
Per i beneficiari non residenti in Svezia:
Stockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen (Ufficio di previdenza sociale di Stoccolma, divisione estero).»;
iii) La rubrica «L. REGNO UNITO» diventa «P. REGNO UNITO».

B. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

368 L 0360
Direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (GU n. L 257 del 19.10.1968, pag. 13).
La nota 1 nell'allegato è sostituita dalla seguente:
«austriaco/ci, belga/gi, britannico/ci, danese/si, finlandese/si, francese/si, greco/ci, irlandese/si, italiano/ni, lussemburghese/si, norvegese/si, olandese/si, portoghese/si, spagnolo/li, svedese/si, tedesco/chi, secondo il paese che rilascia la carta».

C. PARITÀ DI OPPORTUNITÀ TRA UOMINI E DONNE

382 D 0043
Decisione 82/43/CEE della Commissione, del 9 dicembre 1981 relativa alla creazione di un Comitato consultivo per l'uguaglianza delle possibilità tra le donne e gli uomini (GU n. L 20 del 28.1.1982, pag. 35), modificata da:
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
a) L'articolo 3, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«Il Comitato è costituito da due membri per ogni Stato membro.»;
b) la seconda frase dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:
«L'elezione ha luogo a maggioranza dei due terzi dei membri presenti; tuttavia è richiesto un minimo di voti favorevoli pari alla metà dei voti dei membri.»;
c) all'articolo 11, la frase; «È tuttavia richiesto un minimo di dodici voti favorevoli» è sostituita dalla frase: «È tuttavia richiesto un minimo di voti favorevoli pari alla metà dei voti dei membri».

D. DIRITTO DEL LAVORO

380 L 0987
Direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU n. L 283 del 28.10.1980, pag. 23), modificata da:
- 387 L 0164: Direttiva 87/164/CEE del Consiglio (GU n. L 66 dell'11.3.1987, pag. 11).
All'allegato, sezione I («Lavoratori subordinati con un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro di natura particolare») si aggiunge quanto segue:
«F. AUSTRIA
  1. I membri dell'organo di un ente giuridico, responsabile della rappresentanza legale di tale ente.
  2. I soci aventi titolo ad esercitare un'influenza dominante nella società, anche nel caso in cui tale influenza sia dovuta a disposizione fiduciaria.»
«G. SVEZIA
Un lavoratore subordinato, o i superstiti di un lavoratore subordinato, che per proprio conto o assieme ai propri parenti stretti sia stato proprietario di una parte consistente dell'impresa o dell'azienda del datore di lavoro e abbia avuto una notevole influenza sulle sue attività. Ciò vale anche nel caso in cui il datore di lavoro sia una persona giuridica senza una propria impresa o azienda.»

E. SALUTE E SICUREZZA

1. 380 L 1107
Direttiva 80/1107/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1980, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro (GU n. L 327 del 3.12.1980, pag. 8), modificata da:
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 388 L 0642: Direttiva 88/642/CEE del Consiglio (GU n. L 356 del 24.12.1988, pag. 74).
All'articolo 10, paragrafo 2, «54» è sostituito da «64».
2. 382 L 0130
Direttiva 82/130/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1982, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose (GU n. L 59 del 2.3.1982, pag. 10), modificata da:
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 388 L 0035: Direttiva 88/35/CEE del Consiglio, del 2 dicembre 1989 (GU n. L 20 del 26.1.1988, pag. 28),
- 391 L 0269: Direttiva 91/269/CEE del Consiglio, del 30 aprile 1991 (GU n. L 134 del 29.5.1991, pag. 51).
All'articolo 7, paragrafo 2, «54» è sostituito da «64».
3. 388 D 0383
Decisione 88/383/CEE della Commissione, del 24 febbraio 1988, relativa al miglioramento dell'informazione in materia di sicurezza, igiene e sanità sul luogo di lavoro (GU n. L 183 del 14.7.1988, pag. 34).
All'articolo 3, «ventiquattro membri» è sostituito da «due membri per Stato membro».
4. 378 D 0618
Decisione 78/618/CEE della Commissione, del 28 giugno 1978, relativa all'istituzione di un Comitato scientifico consultivo per l'esame della tossicità e dell'ecotossicità dei composti chimici (GU n. L 198 del 22.7.1978, pag. 17), modificata da:
- 388 D 0241: Decisione 88/241/CEE della Commissione, del 18 marzo 1988 (GU n. L 105 del 26.4.1988, pag. 29).
All'articolo 3, «24» è sostituito da «32» ed entrambi i «12» sono sostituiti da «16».
5. Decisione del 9 luglio 1957 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti nel Consiglio speciale dei Ministri (GU n. 28 del 31.8.1957, pag. 487/57), modificata da
- Decisione dell'11 marzo 1965 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti nel Consiglio speciale dei Ministri (GU n. 46 del 22.3.1965, pag. 698/65),
- 172 B: Atti relativi alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
L'allegato è modificato come segue:
a) all'articolo 3, paragrafo 1, «quarantotto» è sostituito da «sessantaquattro»;
b) all'articolo 9, paragrafo 2, «sei» è sostituito da «otto»;
c) all'articolo 13, paragrafo 3, «i nove» è sostituito da «tutti»;
d) all'articolo 18, paragrafo 1, «trentadue» è sostituito da «quarantatré»;
e) all'articolo 18, paragrafo 2, «venticinque» è sostituito da «trentatré».
6. 374 D 0325
Decisione 74/325/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1974, che istituisce un Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro (GU n. L 185 del 9.7.1974, pag. 15), modificata da:
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
All'articolo 4, paragrafo 1, «72» è sostituito da «96».

F. PERSONE INABILI

393 D 0136
Decisione 93/136/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993, che stabilisce il terzo programma di azione comunitaria a favore dei portatori di handicap (Helios II 1993-1996) (GU n. L 56 del 9.3.1993, pag. 30).
a) All'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), «24» è sostituito da «28».
b) All'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), «12» è sostituito da «16».

G. VARIE

375 R 1365
Regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU n. L 139 del 30.5.1975, pag. 1), modificato da:
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
a) All'articolo 6, paragrafo 1, «39» è sostituito da «51», e alle lettere a), b) e c) dello stesso paragrafo «dodici» è sostituito da «sedici».
b) All'articolo 10, paragrafo 1, «12» è sostituito da «16».

V. AGRICOLTURA

A. DISPOSIZIONI GENERALI

I. Rete d'informazione contabile agricola

365 R 0079
Regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea (GU n. 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65), modificato da ultimo da:
- 390 R 3577: Regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 23).
All'articolo 4 il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il numero massimo di aziende contabili è di 80 000 per la Comunità.
Alla data del 1o marzo 1986, il numero di aziende contabili è di:
  • 12 000 per la Spagna; tale cifra è gradualmente aumentata nel corso dei cinque anni successivi fino a raggiungere la cifra di 15 000;
  • 1 800 per il Portogallo; tale cifra è gradualmente aumentata nel corso dei cinque anni successivi fino a raggiungere la cifra di 3 000.
Alla data del 1o marzo 1995, il numero di aziende contabili è di:
  • 2 000 per l'Austria;
  • 1 100 per la Finlandia;
  • 1 000 per la Norvegia;
  • 600 per la Svezia; tale cifra è aumentata nel corso dei tre anni successivi fino a raggiungere la cifra di 1 000.»
All'articolo 5, paragrafo 1 si aggiunge la seguente frase:
«L'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia istituiscono tale comitato entro 6 mesi a decorrere dalla loro adesione.».

II. Statistiche

1. 372 L 0280
Direttiva 72/280/CEE del Consiglio, del 31 luglio 1972, relativa alle indagini statistiche sul latte e sui prodotti lattiero-caseari da eseguirsi a cura degli Stati membri (GU n. L 179 del 7.8.1972, pag. 2) modificata da ultimo da:
- 391 R 1057: Regolamento (CEE) n. 1057/91 della Commissione, del 26 aprile 1991 (GU n. L 107 del 27.4.1991, pag. 11).
All'articolo 4, paragrafo 2, punto 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) la quantità ed il tenore di materia grassa del latte e della crema raccolti. I dati devono essere trasmessi distintamente per circoscrizione, ognuna comprendente gli stabilimenti in essa installati con il seguente criterio:
Belgio: Provinces/Provincies
Danimarca: -
Repubblica federale di Germania Regierungsbezirke
Grecia: Una sola regione
Spagna: Communidades autónomas
Francia: Régions de programme
Irlanda: -
Italia: Regioni
Lussemburgo: -
Paesi Bassi: Provincies
Norvegia: Fylker
Austria: -
Portogallo: Regiões
Finlandia: -
Svezia: -
Regno Unito: Standard regions
Tuttavia, per quanto riguarda la Grecia, può essere previsto, secondo la procedura di cui all'articolo 7, che i dati siano trasmessi separatamente, secondo determinate circoscrizioni regionali.».
2. 376 L 0625
Direttiva 76/625/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione di alcune specie di alberi da frutto (GU n. L 218 dell'11.8.1976, pag. 10), modificata da ultimo da:
- 391 R 1057: Regolamento (CEE) n. 1057/91 della Commissione, del 26 aprile 1991 (GU n. L 107 del 27.4.1991, pag. 11).
All'articolo 1, paragrafo 1 si aggiunge il seguente comma:
«L'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia eseguono le indagini di cui ai commi precedenti per la prima volta entro il 31 dicembre 1997.».
3. 379 R 0357
Regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole (GU n. L 54 del 5.3.1979, pag. 124), modificato da ultimo da:
- 393 R 3205: Regolamento (CE) n. 3205/93 del Consiglio, del 16 novembre 1993 (GU n. L 289 del 24.11.1993, pag. 4).
È inserito il seguente articolo:
«Articolo 1 quater
La Repubblica d'Austria esegue la prima indagine di base nel 1999. Tale indagine riguarderà la situazione successiva alle estirpazioni e agli impianti relativi alla campagna 1998/1999.».
All'articolo 5, paragrafo 4, primo comma, i termini «e la Repubblica ellenica» sono sostituiti dai termini «la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Austria.».
All'articolo 6, paragrafo 1, alla fine si aggiungono i seguenti termini: «a partire dalla campagna 1999/2000 per quanto riguarda l'Austria.».
All'articolo 6, paragrafo 6, il primo trattino è sostituito dal seguente:
«- per la prima volta, prima del 1o ottobre 1981 per quanto riguarda la Germania, la Francia e il Lussemburgo, prima del 1o ottobre 1984 per quanto riguarda l'Italia e la Grecia, prima del 1o ottobre 1991 per quanto riguarda il Portogallo e prima del 1o ottobre 1996 per quanto riguarda l'Austria,».
4. 382 L 0606
Direttiva 82/606/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1982, relativa all'organizzazione di indagini da parte degli Stati membri sulle retribuzioni dei lavoratori agricoli fissi e stagionali (GU n. L 247 del 23.8.1982, pag. 22), modificata da ultimo da:
- 391 L 0534: Direttiva 91/534/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991 (GU n. L 288 del 18.10.1991, pag. 36).
a) All'articolo 1, paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:
«L'indagine di cui al primo comma viene eseguita entro il:
  • 31 dicembre 1996 dalla Finlandia, dalla Norvegia e dalla Svezia
  • 31 dicembre 1997 dall'Austria.».
b) Il punto 1 dell'allegato I è sostituito dal testo seguente:
«1. Per l'Austria, il Belgio, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, la Germania (ad eccezione dei Länder di Berlino, Brema, Amburgo e Saar), l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, la Norvegia, i Paesi Bassi, il Regno Unito, la Spagna e la Svezia: lavoratori fissi occupati a tempo pieno.».
5. 390 R 0837
Regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio, del 26 marzo 1990, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire in merito alla produzione di cereali (GU n. L 88 del 3.4.1990, pag. 1), modificato da:
- 390 R 3570: Regolamento (CEE) n. 3570/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 8).
L'allegato III è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO III
LIVELLI REGIONALI CONTEMPLATI ALL'ARTICOLO 6
Stati membri Ripartizione regionale
Belgique - België: Provinces/Provincies
Danmark: -
Deutschland: Bundesländer
Ελλάδα: Υπηρεσίες περιφερειακής ανάπτυξης (1)
España: Comunidades autónomas
France: Régions de programme
Ireland: -
Italia: Regioni (2)
Luxembourg: -
Nederland: Provincies
Norge: Fylker
Österreich: -
Portugal: NUTS II (1)
Suomi: -
Sverige: Bidragsområde norr Bidragsområde söder Övriga landet
United Kingdom: Standard regions
(1) I dati regionali devono essere forniti entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(2) Nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, le regioni italiane possono essere raggruppate secondo la ripartizione NUTS I.

».
6. 393 R 0959
Regolamento (CEE) n. 959/93 del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire circa i prodotti diversi dai cereali (GU n. L 98 del 24.4.1993, pag. 1).
a) L'allegato VI è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO VI
LIVELLI REGIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 6
Stati membri Ripartizione regionale
Belgique - België: Provinces/Provincies - Région walonne/Vlaams gewest
Danmark: -
Deutschland: Bundesländer
Ελλάδα: Υπηρεσίες περιφερειακής ανάπτυξης (1)
España: Comunidades autónomas
France: Régions de programme
Ireland: -
Italia: Regioni
Luxembourg: -
Nederland: Provincies
Norge: Fylker
Österreich: -
Portugal: NUTS II (1)
Suomi: -
Sverige: -
United Kingdom: Standard regions
(1) Stati regionali devono essere forniti entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
»
b) L'allegato VIII è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO VIII
SUPERFICI D'IMPORTANZA MARGINALE E SUPERFICI DA INCLUDERE NELL'INDAGINE STATISTICA REGOLARE
Codice Cronos Superficie principale o superficie registrata B DK D EL E F IRL I L NL P UK N A SF S
1300 B. Leguminose da granella m _f _f _f _f _f m _f _f _f _f _f m _f _f _f 1
1320 Piselli da foraggio - _f _f m m _f m _f _f _f m _f m _f _f _f 2
1311 Altri piselli m m m m m m - m m m m _f m m m m 3
1335 Fagioli e fave (incluso 1338) m - _f _f _f _f m _f m m m _f - _f - - 4
1331 Fagioli m - m _f m m - _f m m _f _f - m - - 5
1343 Lupini - - m m m m - m - - m m - m - - 6
1341 Altre leguminose da granella - - m _f m m - _f - - m m - m m - 7
1342
1349
1350 C. Piante sarchiate _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f 8
1360 Patate _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f 9
1370 Barbabietole da zucchero _f _f _f _f _f _f _f _f m _f m _f - _f _f _f 10
1381 Barbabietole da foraggio _f _f _f - m _f _f _f m m m m - m m m 11
1382 Altre piante sarchiate m m m m m _f _f _f m m m _f _f m m m 12
1400 D. Piante industriali _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f 13
1420 Colza e ravizzone _f _f _f - m _f m _f _f _f m _f _f _f _f _f 14
1430 Semi di girasole - - _f _f _f _f - _f - - _f - - _f m - 15
1470 Soja - - m _f m _f - _f - - m - - _f - - 16
1460 + 1520 Lino da fibra o da olio _f m m - - _f m m - m m _f - m m m 17
1490 + 1540 Cotone da fibra o da olio - - - _f _f m - m - - m - - - - - 18
1480 (escl. 1490) Altri semi oleosi (ad esempio papavero, senape, sesamo, etc.) m m m m m m - m _f m m _f - m m m 19
1530 Canapa - - - - - m - m _f - - _f - - - - 20
1550 Tobacco m - m _f _f _f - _f - - m - - m - - 21
1560 Luppolo m - _f - m m m m _f - m m - m - - 22
1570 + 1571 Altre piante industriali m - m m m m - m m m m _f - m - m 23
2600 E. Totale foraggio (di seminativi) _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f 24
2610 Foraggi verdi di seminativi _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f 25
2625 Mais verde _f _f _f m _f _f m _f _f _f _f _f - _f - m 26
2680 Prati e pascoli temporanei _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f 27
2612 Altro foraggio verde _f _f _f _f _f _f _f _f _f m _f _f _f _f m _f 28
2671
2672
2673
1600 + 2260 F. Ortaggi _f _f _f _f _f _f m _f m _f _f _f _f _f _f _f 29
3001 G. Fiori e piante ornamentali m m _f _f m _f m _f m _f m _f m m m m 30
3310 H. Superfici per la produzione di sementi m _f _f _f m _f m _f m _f m m _f m m _f 31
2696 I. Maggese, incluso sovescio _f _f _f _f _f _f _f _f m _f _f _f _f _f _f _f 32
»

III. Politica in materia di qualità

1. 392 R 2081
Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU n. L 208 del 24.7.1992, pag. 1).
All'articolo 2, paragrafo 7, all'articolo 10, paragrafo 1 e all'articolo 17, paragrafo 1 si aggiunge la seguente frase:
«Per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia, il termine di cui sopra decorre a partire dalla data di adesione.».
2. 392 R 2082
Regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari (GU n. L 208 del 24.7.1992, pag. 9).
All'articolo 7, paragrafo 4 è aggiunta la seguente frase:
«L'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia pubblicano tali dati entro 6 mesi dall'adesione.».
All'articolo 14, paragrafo 1 si aggiunge la seguente frase:
«Per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia, il termine di cui sopra decorre a partire dalla data dell'adesione.».

B. ORGANIZZAZIONI COMUNI DEI MERCATI

I. Latte e prodotti lattiero-caseari

1. 368 R 0985
Regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (GU n. L 169 del 18.7.1968, pag. 1), modificato da ultimo da:
- 391 R 2045: Regolamento (CEE) n. 2045/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991 (GU n. L 187 del 13.7.1991, pag. 1).
All'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) sono aggiunti i seguenti trattini:
«- classificato “meierismør” per quanto riguarda il burro norvegese,
- classificato “Teebutter” per quanto riguarda il burro di qualità austriaco,
- classificato “meijerivoi/mejerismör” per quanto riguarda il burro finlandese,
- classificato “Svenskt smör” per quanto riguarda il burro svedese.».
2. 387 R 0777
Regolamento (CEE) n. 777/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che modifica il regime degli acquisti all'intervento per il burro e il latte scremato in polvere (GU n. L 78 del 20.3.1987, pag. 10), modificato da ultimo da:
- 391 R 1634: Regolamento (CEE) n. 1634/91 del Consiglio, del 13 giugno 1991 (GU n. L 150 del 15.6.1991, pag. 26).
All'articolo 1, paragrafo 2 i termini «106 000 tonnellate» sono sostituiti da «109 000 tonnellate».
3. 387 R 1898
Regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione (GU n. L 182 del 3.7.1987, pag. 36), modificato da:
- 388 R 0222: Regolamento (CEE) n. 222/88 della Commissione, del 22 dicembre 1987 (GU n. L 28 dell'1.2.1988, pag. 1).
Nell'allegato sono aggiunte le seguenti denominazioni:
«- kulturmelk
- rømme
- prim
- viili/fil
- smetana
- fil».
4. 392 R 1601
Regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (GU n. L 173 del 27.6.1992, pag. 13), modificato da ultimo da:
- 393 R 1974: Regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione, del 22 luglio 1993 (GU n. L 180 del 23.7.1993, pag. 26).
All'articolo 2, è aggiunto il comma seguente: «L'allegato può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 per aggiungere, all'occorrenza, alcuni prodotti lattiero-caseari d'origine norvegese o svedese che rispondono alle esigenze dell'arcipelago e spediti tradizionalmente verso le suddette isole.».
5. 392 R 3950
Regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 405 del 31.12.1992, pag. 1), modificato da ultimo da:
- 394 R 0647: Regolamento (CE) n. 647/94 della Commissione, del 23 marzo 1994 (GU n. L 80 del 24.3.1994, pag. 16).
All'articolo 3, paragrafo 2:
  • la tabella del primo comma è sostituita dalla seguente:
(tonnellate)
Stati membri Consegna Vendite dirette
Belgio 3 066 337 244 094
Danimarca 4 454 459 889
Germania (1) 27 764 778 100 038
Grecia 625 985 4 528
Spagna 5 200 000 366 950
Francia 23 637 283 598 515
Irlanda 5 233 805 11 959
Italia 9 212 190 717 870
Lussemburgo 268 098 951
Paesi Bassi 10 983 195 91 497
Norvegia 1 842 000 -
Austria 2 205 000 367 000
Portogallo 1 804 881 67 580
Finlandia 2 342 000 10 000
Svezia 3 300 000 3 000
Regno Unito 14 247 283 342 764
(1) Di cui 6 244 566 t per consegne ad acquirenti stabiliti nel territorio dei nuovi Länder e 8 801 t per vendite dirette nei nuovi Länder.
  • sono aggiunti i seguenti commi:
«I quantitativi globali per le quote di consegna austriache possono essere aumentati, per compensare i produttori “SLOM” austriaci, fino ad un massimo di 180 000 tonnellate da attribuire conformemente alla legislazione comunitaria. Questa riserva non è trasferibile e deve essere destinata esclusivamente ai produttori il cui diritto a riprendere la produzione sia pregiudicato a seguito dell'adesione.
I quantitativi globali per le quote di consegna finlandesi possono essere aumentati, per compensare i produttori “SLOM” finlandesi, fino ad un massimo di 200 000 tonnellate da attribuire conformemente alla legislazione comunitaria. Questa riserva non è trasferibile e deve essere destinata esclusivamente ai produttori il cui diritto a riprendere la produzione sia pregiudicato a seguito dell'adesione.
I quantitativi globali per le quote di consegna norvegesi possono essere aumentati, per compensare i produttori “SLOM” norvegesi, fino ad un massimo di 175 000 tonnellate da attribuire conformemente alla legislazione comunitaria. Questa riserva non è trasferibile e deve essere destinata esclusivamente ai produttori il cui diritto a riprendere la produzione sia pregiudicato a seguito dell'adesione.
L'aumento dei quantitativi globali e le condizioni a cui sono accordati i quantitativi di riferimento individuali previsti ai tre commi precedenti sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 11.»
All'articolo 4, il paragrafo 1 è completato dal secondo comma seguente:
«Tuttavia, per l'Austria, la Finlandia e la Norvegia, la data del 31 marzo 1993 è sostituita da quella del 31 marzo 1995 e per la Svezia da quella del 31 marzo 1996.».
All'articolo 11 è aggiunto il secondo comma seguente:
«Tuttavia, per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia le caratteristiche del latte considerate rappresentative sono quelle dell'anno civile 1992 e il tenore rappresentativo medio nazionale di materia grassa del latte consegnato è fissato al 4,03% per l'Austria, al 4,34% per la Finlandia, al 3,87% per la Norvegia e al 4,33% per la Svezia.».

II. Carni bovine

1. 368 R 0805
Regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativa all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU n. L 148 del 27.6.1968, pag. 24), modificato da ultimo da:
- 393 R 3611: Regolamento (CE) n. 3611/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993 (GU n. L 328 del 29.12.1993, pag. 7).
All'articolo 4 ter è inserito il paragrafo 3 bis seguente:
«3 bis. In deroga al paragrafo 3, secondo comma, lettera b), il numero totale degli animali compresi nei massimali regionali complessivi che l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia sono rispettivamente tenute a stabilire, è fissato a:
  • 423 400 per l'Austria
  • 250 000 per la Finlandia
  • 175 000 per la Norvegia
  • 250 000 per la Svezia.
Secondo la procedura di cui all'articolo 27, la Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo e in particolare le necessarie misure di adattamento e transitorie.».
All'articolo 4 quinquies è inserito il paragrafo 1 bis seguente:
«1 bis. In deroga ai paragrafi 2, 3 e 4 in Austria, Finlandia, Norvegia e Svezia i massimali individuali sono attribuiti ai produttori a partire da un numero globale di diritti al premio riservato a ciascuno dei suddetti Stati membri. Tale numero globale di diritti è fissato a:
  • 325 000 per l'Austria,
  • 55 000 per la Finlandia,
  • 50 000 per la Norvegia,
  • 155 000 per la Svezia.
Tali cifre comprendono tanto i diritti ai premi da attribuire inizialmente quanto qualsiasi riserva costituita dai suddetti Stati membri. Secondo la procedura di cui all'articolo 27, la Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo e in particolare le necessarie misure di adattamento e transitorie.».
2. 390 R 1186
Regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che estende il campo di applicazione della tabella comunitaria per la classificazione delle carcasse di bovini adulti (GU n. L 119 dell'11.5.1990, pag. 32).
L'articolo 1, paragrafo 1 è completato dal comma seguente:
«In Finlandia e in Norvegia le misure di cui al comma precedente si applicano entro il 1° gennaio 1996.».

III. Luppolo

1. 371 R 1696
Regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (GU n. L 175 del 4.8.1971, pag. 1), modificato da ultimo da:
- 392 R 3124: Regolamento (CEE) n. 3124/92 del Consiglio, del 26 ottobre 1992 (GU n. L 313 del 30.10.1992, pag. 1).
All'articolo 17, paragrafo 6 è aggiunta la frase seguente: «Per l'Austria la durata è di 5 anni a decorrere dalla data di adesione.».
2. 377 R 1784
Regolamento (CEE) n. 1784/77 del Consiglio, del 19 luglio 1977, relativo alla certificazione del luppolo (GU n. L 200 dell'8.8.1977, pag. 1), modificato da ultimo da:
- 393 R 1987: Regolamento (CEE) n. 1987/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993 (GU n. L 182 del 24.7.1993, pag. 1).
All'articolo 9 è aggiunta la frase seguente: «L'Austria comunica questi elementi entro un termine di tre mesi a decorrere dall'adesione.».
3. 382 R 1981
Regolamento (CEE) n. 1981/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, che stabilisce l'elenco delle regioni della Comunità nelle quali unicamente le associazioni riconosciute di produttori di luppolo beneficiano dell'aiuto alla produzione (GU n. L 215 del 23.7.1982, pag. 3), modificato da ultimo da:
- 392 R 3337: Regolamento (CEE) n. 3337/92 del Consiglio, del 16 novembre 1992 (GU n. L 336 del 20.11.1992, pag. 2).
Nell'elenco che figura nell'allegato è aggiunta la seguente regione:
«Österreich».

IV. Sementi

371 R 2358
Regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (GU n. L 246 del 5.11.1971, pag. 1), modificato da ultimo da:
- 393 R 3375: Regolamento (CE) n. 3375/93 della Commissione, del 9 dicembre 1993 (GU n. L 303 del 10.12.1993, pag. 9).
L'articolo 8 è completato come segue:
«Tuttavia, con riserva di autorizzazione da parte della Commissione, la Finlandia e la Norvegia possono concedere aiuti rispettivamente:
  • per alcuni quantitativi di sementi,
  • - per alcuni quantitativi di sementi di cereali,
prodotti in questi soli Stati membri, a motivo delle loro condizioni climatiche specifiche.
Entro un termine di tre anni a decorrere dall'adesione, la Commissione, sulla base delle informazioni fornite in tempo utile da parte dei due suddetti Stati membri, trasmette al Consiglio una relazione sui risultati degli aiuti autorizzati, corredata, all'occorrenza, delle proposte necessarie. Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 4.».

V. Uova e pollame

375 R 2782
Regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile (GU n. L 282 dell'1.11.1975, pag. 100) modificato da ultimo da:
- 391 R 1057: Regolamento (CEE) n. 1057/91 della Commissione, del 26 aprile 1991 (GU n. L 107 del 27.4.1991, pag. 11).
a) L'articolo 5, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
«2. Le uova da cova sono trasportate all'interno di imballaggi in condizioni di perfetta pulizia contenenti esclusivamente uova da cova di una stessa specie, di una stessa categoria e di uno stesso tipo di pollame provenienti da un solo stabilimento e recanti almeno la dicitura “œufs à couver”, “broedeieren”, “rugeæg”, “Bruteier”, “αυγά προς εκκόλαψιν”, “huevos para incubar”, “eggs for hatching”, “uova da cova”, “rugeegg”, “ovos para incubação”, “munia haudottavaksi” o “kläckägg.».
b) L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 6
Le uova da cova provenienti dai paesi terzi possono essere importate solo qualora rechino, in caratteri di almeno 3 millimetri di altezza il nome del paese d'origine e la dicitura stampata “à couver”, “broedei”, “rugeæg”, “Brutei”, “προς εκκόλαψιν”, “para incubar”, “hatching”, “cova”, “rugeegg”, “para incubação”, “haudottavaksi”, “för kläckning”. Gli imballaggi devono contenere esclusivamente uova da cova di una stessa specie, di una stessa categoria e di uno stesso tipo di pollame, di uno stesso paese d'origine e di uno stesso speditore e recare almeno le seguenti indicazioni:
a) le indicazioni che compaiono sulle uova;
b) la specie di pollame da cui provengono le uova;
c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dello speditore.».

VI. Zucchero

1. 368 R 0206
Regolamento (CEE) n. 206/68 del Consiglio, del 20 febbraio 1968, che stabilisce disposizioni quadro per i contratti e gli accordi interprofessionali concernenti l'acquisto di barbabietole (GU n. L 47 del 23.2.1968, pag. 1), modificato da ultimo da:
- 185 I: atto relativo alla condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
a) L'articolo 5, paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:
«4. Tuttavia quando in Danimarca, in Finlandia, in Grecia, in Irlanda, in Portogallo, nel Regno Unito e in Spagna le barbabietole sono consegnate franco zuccherificio, il contratto prevede una partecipazione del produttore alle spese di trasporto e ne determina la percentuale o gli importi.»
b) All'articolo 8 bis è aggiunto il comma seguente:
«Per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia la dicitura:
- “campagna 1967/1968” di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2 e all'articolo 10, paragrafo 2 è sostituita da: “campagna di commercializzazione 1994/1995”,
- “prima della campagna saccarifera 1968/1969” di cui all'articolo 5, paragrafo 3 e all'articolo 8, lettera d, è sostituita da: “prima della campagna di commercializzazione 1995/1996”.».
2. 381 R 1785
Regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU n. L 177 dell'1.7.1981, pag. 4), modificato da ultimo da:
- 394 R 0133: Regolamento (CE) n. 133/94 del Consiglio, del 24.1.1994, (GU n. L 22 del 27.1.1994, pag. 7).
a) All'articolo 16 bis è aggiunto il paragrafo seguente:
«2 bis Per il primo anno successivo all'adesione, la Finlandia è autorizzata ad importare zucchero grezzo dai paesi terzi a prelievo ridotto entro il limite di un quantitativo massimo di 40 000 tonnellate.
Le disposizioni del comma precedente sono riesaminate nel contesto della revisione del presente regolamento, da effettuare prima della fine della campagna di commercializzazione 1994/1995.».
b) All'articolo 16 bis, paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal testo seguente:
«7. La domanda del certificato di cui al paragrafo 6 deve essere presentata all'organismo competente del Portogallo e della Finlandia corredata da una dichiarazione di un raffinatore con cui questi si impegna a raffinare in Portogallo e in Finlandia la quantità di zucchero grezzo in questione nei sei mesi successivi a quello dell'importazione.».
c) All'articolo 16 bis, paragrafo 10, il testo della frase d'apertura è sostituito dal seguente:
«10. Il Portogallo e la Finlandia comunicano alla Commissione:».
d) All'articolo 24, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri attribuiscono, alle condizioni del presente titolo, una quota A ed una quota B ad ogni impresa produttrice di zucchero e ad ogni impresa produttrice di isoglucosio stabilita sul loro territorio che:
  • abbia disposto di una quota A e di una quota B durante la campagna di commercializzazione 1993/1994,
  • oppure, per quanto riguarda l'Austria, la Finlandia e la Svezia, abbia prodotto zucchero o isoglucosio nel corso dell'anno civile 1994.».
e) L'articolo 24, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
«2. Per l'attribuzione delle quote A e B di cui al paragrafo 1 sono fissati i quantitativi di base seguenti:
I. Quantitativi di base A
Regioni a) Quantitativi di base A
per lo zucchero (1)
b) Quantitativi di base A
per l'isoglucosio (2)
della Danimarca 328 000,0 -
della Germania 1 990 000,0 28 882,0
della Grecia 290 000,0 10 522,0
della Spagna 960 000,0 75 000,0
della Francia metropolitana 2 530 000,0 15 887,0
dei dipartimenti francesi d'oltremare 466 000,0 -
dell'Irlanda 182 000,0 -
dell'Italia 1 320 000,0 16 569,0
dei Paesi Bassi 690 000,0 7 426,0
dell'Austria 316 529,0 -
del Portogallo (continentale) 54 545,5 8 093,9
della regione autonoma delle Azzorre 9 090,9 -
della Finlandia 133 433,0 10 845,0
della Svezia 336 364,0 -
dell'Unione economica belgo-lussemburghese 680 000,0 56 667,0
del Regno Unito 1 040 000,0 21 696,0
(1) In tonnellate di zucchero bianco

(2) In tonnellate di materia secca.

I. Quantitativi di base B
Regioni a) Quantitativi di base B
per lo zucchero (1)
b) Quantitativi di base B
per l'isoglucosio (2)
della Danimarca 96 629,3 -
della Germania 612 313,9 6 802,0
della Grecia 29 000,0 2 478,0
della Spagna 40 000,0 8 000,0
della Francia metropolitana 759 232,8 4 135,0
dei dipartimenti francesi d'oltremare 46 600,0 -
dell'Irlanda 18 200,0 -
dell'Italia 248 250,0 3 902,0
dei Paesi Bassi 182 000,0 1 749,0
dell'Austria 73 881,0 -
del Portogallo (continentale) 5 454,5 1 906,1
della regione autonoma delle Azzorre 909,1 -
della Finlandia 13 343,0 1 085,0
della Svezia 33 636,0 -
dell'Unione economica belgo-lussemburghese 146 000,0 15 583,0
del Regno Unito 104 000,0 5 787,0
(1) In tonnellate di zucchero bianco
(2) In tonnellate di materia secca.
».
f) All'articolo 24, paragrafo 3, è inserito, come secondo e terzo comma, il seguente testo:
«Tuttavia, per quanto riguarda le imprese produttrici di zucchero stabilite in:
a) Austria, la quota A e la quota B dell'impresa produttrice di zucchero sono rispettivamente pari al quantitativo di base A e al quantitativo di base B fissati al paragrafo 2, punto I, lettera a) e punto II, lettera a) per l'Austria;
b) Finlandia, la quota A e la quota B dell'impresa produttrice di zucchero sono rispettivamente pari al quantitativo di base A e al quantitativo di base B fissati al paragrafo 2, punto I, lettera a) e punto II, lettera a) per la Finlandia;
c) Svezia, la quota A e la quota B dell'impresa produttrice di zucchero sono rispettivamente pari al quantitativo di base A e al quantitativo di base B fissati al paragrafo 2, punto I, lettera a) e punto II, lettera a) per la Svezia.
Inoltre, per quanto riguarda l'impresa produttrice di isoglucosio stabilita in Finlandia, la quota A e la quota B di tale impresa sono rispettivamente pari al quantitativo di base A ed al quantitativo di base B fissati al paragrafo 2, punto I, lettera b) e al punto II, lettera b) per la Finlandia.»

VII. Vino e bevande spiritose

1. 386 R 2392
Regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario (GU n. L 208 del 31.7.1986, pag. 1), modificato da:
- 390 R 3577: Regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 23).
All'articolo 4, paragrafo 1, primo comma è aggiunta la frase seguente:
«In Austria è istituito entro un termine di due anni a decorrere dalla data dell'adesione.».
2. 387 R 0822
Regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU n. L 84 del 27.3.1987, pag. 1), modificato da ultimo da:
- 393 R 1566: Regolamento (CEE) n. 1566/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 154 del 25.6.1993, pag. 39).
All'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), primo trattino i termini «e l'Austria» sono aggiunti dopo i termini «per la Repubblica federale di Germania».
3. 387 R 0823
Regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU n. L 84 del 27.3.1987, pag. 59), modificato da ultimo da:
- 391 R 3896: Regolamento (CEE) n. 3896/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991 (GU n. L 368 del 31.12.1991, pag. 3).
All'articolo 15, paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera:
«h) per l'Austria:
le seguenti denominazioni che accompagnano le indicazioni del nome della regione di provenienza dei vini:
  • “Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer”, “Qualitätswein”
  • “Kabinett” o “Kabinettwein”
  • “Qualitätswein besonderer Reife und Leseart” o “Prädikatswein”
  • “Spätlese” o “Spätlesewein”
  • “Auslese” o “Auslesewein”
  • “Beerenauslese” o “Beerenauslesewein”
  • “Ausbruch” o “Ausbruchwein”
  • “Trockenbeerenauslese” o “Trockenbeerenauslesewein”
  • “Eiswein”, “Strohwein”.».
4. 389 R 1576
Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (GU n. L 160 del 12.6.1989, pag. 1), modificato da:
- 392 R 3280: Regolamento (CEE) n. 3280/92 del Consiglio, del 9 novembre 1992 (GU n. L 327 del 13.11.1992, pag. 3).
a) All'articolo 1, paragrafo 4, lettera r) è inserito il seguente punto 3);
«3) Le denominazioni “Jägertee”, “Jagertee” e “Jagatee” sono riservate al liquore originario dell'Austria, preparato a partire da alcole etilico di origine agricola, da essenze di alcune bevande spiritose o da tè, addizionate con varie sostanze aromatiche naturali quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i) della direttiva 88/388/CEE. Il titolo alcolometrico è almeno di 22,5 % vol. Il contenuto di zucchero, espresso in zucchero invertito, è almeno di 100 g per litro.»
b) All'articolo 1, paragrafo 4 è aggiunta la seguente lettera u):
«u) Väkevä glögi/Spritglögg
La bevanda spiritosa ottenuta aromatizzando l'alcole etilico di origine agricola con aromi naturali o identici a quelli naturali di chiodi di garofano o di cannella, mediante uno dei seguenti procedimenti: macerazione e/o distillazione, ridistillazione dell'alcole in presenza di parti delle piante sopra menzionate, aggiunta di aromi naturali o identici a quelli naturali di chiodi di garofano o di cannella, o una combinazione di tali procedimenti.
Possono essere usati anche altri aromi naturali o identici a quelli naturali di estratti di piante, conformi alla direttiva 88/388/CEE, ma l'aroma delle spezie menzionate deve essere predominante. Il contenuto di vino o di prodotti vitivinicoli non può superare il 50 %.».
c) All'articolo 4, paragrafo 5, secondo comma, lettera a), sono aggiunti i seguenti trattini:
«- rovo camemoro
- rovo mora
- mirtillo blu
- mirtillo rosso
- olivello spinoso;».
d) All'allegato II: il punto «5. Brandy» è completato dai termini seguenti:
«Wachauer Weinbrand, Weinbrand Dürnstein»;
il punto «7. Acquavite di frutta» è completato dai termini seguenti:
«Wachauer Marillenbrand»;
il punto «12. Bevande spiritose al carvi» è completato dai termini seguenti:
«Norsk Akevitt / Norsk Akvavit / Norsk Aquavit /Norwegian Aquavit»
«Svensk Aquavit / Svensk Akvavit / Swedish Aquavit»;
il punto «14. Liquore» è completato dai termini seguenti:
«Finnish berry/fruit liqueur
Großglockner Alpenbitter
Mariazeller Magenlikör
Mariazeller Jagasaftl
Puchheimer Bitter
Puchheimer Schlossgeist
Steinfelder Magenbitter
Wachauer Marillenlikör»;
il punto «15. Bevande spiritose» è completato dai termini seguenti:
«Svensk Punsch / Swedish Punsch»;
è aggiunto il seguente punto 16:
«16. Vodka: Norsk Vodka / Norwegian Vodka
Svensk Vodka / Swedish Vodka
Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland.».
5. 389 R 2389
Regolamento (CEE) n. 2389/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti (GU n. L 232 del 9.8.1989, pag. 1), modificato da:
- 390 R 3577: Regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 23).
All'articolo 3, paragrafo 1, prima dei termini «- le regioni per il Portogallo,» è inserito il seguente trattino:
«- Bundesland per l'Austria,».
6. 389 R 2392
Regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU n. L 232 del 9.8.1989, pag. 13), modificato da ultimo da:
- 391 R 3897: Regolamento (CEE) n. 3897/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991 (GU n. L 368 del 31.12.1991, pag. 5).
All'articolo 2, paragrafo 3, lettera i), il primo trattino è sostituito dal testo seguente:
«- “Landwein” per i vini da tavola originari della Repubblica federale di Germania e della Repubblica d'Austria,».
7. 389 R 3677
Regolamento (CEE) n. 3677/89 del Consiglio, del 7 dicembre 1989, relativo al titolo alcolometrico volumico totale e all'acidità totale di alcuni vini di qualità importati e che abroga il regolamento (CEE) n. 2931/80 (GU n. L 360 del 9.12.1989, pag. 1), modificato da ultimo da:
- 393 R 2606: Regolamento (CEE) n. 2606/93 del Consiglio, del 21 settembre 1993 (GU n. L 239 del 24.9.1993, pag. 6).
All'articolo 1, paragrafo 1, la lettera a) è soppressa con effetto dal 1° marzo 1995.
8. 391 R 1601
Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU n. L 149 del 14.6.1991, pag. 1), modificato da:
- 392 R 3279: Regolamento (CEE) n. 3279/92 del Consiglio, del 9 novembre 1992 (GU n. L 327 del 13.11.1992, pag. 1).
a) All'articolo 2, paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera:
«d) Vâkeva viiniglôgi / Starkvinsglôgg
Il vino aromatizzato preparato con i vini di cui al paragrafo 1, lettera a), la cui aromatizzazione caratteristica è ottenuta mediante l'impiego di chiodi di garofano e/o cannella che devono essere utilizzati insieme ad altre spezie; questa bevanda può essere edulcorata conformemente all'articolo 3, lettera a).»
b) All'articolo 2, paragrafo 3, sono inserite le seguenti lettere:
«f bis) Viiniglôgi / Vinglôgg
La bevanda aromatizzata prodotta esclusivamente con vino rosso o vino bianco e zucchero, aromatizzata principalmente con cannella o chiodi di garofano. Nel caso in cui sia stata preparata a partire da vino bianco, la denominazione di vendita “Viiniglôgi / Vinglôgg” deve essere completata dalle parole “di vino bianco”.
f ter) Gløgg
La bevanda aromatizzata prodotta esclusivamente con vino rosso o vino bianco e zucchero, aromatizzata principalmente con cannella o chiodi di garofano. Nel caso in cui sia stata preparata a partire da vino bianco, la denominazione di vendita “Gløgg” deve essere completata dalle parole “di vino bianco”.»
9. 392 R 2333
Regolamento (CEE) n. 2333/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU n. L 231 del 13.8.1992, pag. 9).
All'articolo 6, paragrafo 6, il testo della lettera a), primo comma è sostituito dal testo seguente:
«a) Il termine “Winzersekt” è riservato ai v.s.q.p.r.d. prodotti in Germania e il termine “Hauersekt” è riservato ai v.s.q.p.r.d. prodotti in Austria che soddisfino le seguenti condizioni:
  • essere ottenuti a partire da uva vendemmiata nella stessa azienda vitivinicola, incluse le associazioni di produttori, in cui l'elaboratore, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, effettua la vinificazione dell'uva destinata all'elaborazione dei v.s.q.p.r.d.,
  • essere commercializzati dall'elaboratore di cui al primo trattino e presentati con etichette contenenti indicazioni sull'azienda vitivinicola, il vitigno e l'annata.»

VIII. Carni ovine e caprine

1. 385 R 3643
Regolamento (CEE) n. 3643/85 del Consiglio, del 19 dicembre 1985, relativo al regime d'importazione applicabile ad alcuni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine a decorrere dal 1986 (GU n. L 348 del 24.12.1985, pag. 2), modificato da ultimo da:
- 392 R 3890: Regolamento (CEE) n. 3890/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992 (GU n. L 391 del 31.12.1992, pag. 51).
Nella nota in calce a) dell'articolo 1, paragrafo 1, i termini «l'Austria» sono soppressi.
2. 389 R 3013
Regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati del settore delle carni ovine a caprine (GU n. L 289 del 7.10.1989, pag. 1), modificato da ultimo da:
- 394 R 0233: Regolamento (CEE) n. 233/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994 (GU n. L 30 del 3.2.1994, pag. 9).
Sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 5 sexies
1. In deroga all'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 3, 4, lettera a), 5 e 6, per l'Austria, la Finlandia e la Svezia è stabilito un massimale complessivo per la concessione del premio di cui ::all'articolo 5. Il numero totale dei diritti compresi in tale massimale è stabilito in:
  • 205 651 per l'Austria,
  • 80 000 per la Finlandia,
  • 180 000 per la Svezia.
Tali cifre comprendono sia i quantitativi da attribuire inizialmente sia le riserve fissate da detti Stati membri.
2. In base ai suddetti massimali ai produttori di Austria, Finlandia e Svezia sono attribuiti i limiti individuali:
  • entro il 31 dicembre 1996 per l'Austria,
  • entro il 31 dicembre 1995 per la Finlandia e la Svezia.
3. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare le necessarie misure transitorie e di adattamento, conformemente alla procedura di cui all'articolo 30.
Articolo 5 septies
1. In deroga all'articolo 5 bis paragrafi 1, 2, 3, 4, lettera a), 5 e 6, per la Norvegia è stabilito un massimale complessivo per la concessione del premio di cui all'articolo 5. Il numero totale dei diritti compresi in tale massimale è stabilito in:
  • 1 040 000 per le pecore ammissibili e
  • un numero da determinare, entro il 30 settembre 1995 e secondo la procedura di cui all'articolo 30, per i caprini ammissibili. Detto numero è determinato conformemente all'articolo 5, paragrafo 5 del presente regolamento e all'articolo 1, punto 5) del regolamento (CEE) n. 3493/90, sulla base dei premi concessi nel 1991 secondo il registro nazionale di sostegno (PRODUKSJONSTILLEGGSREGISTERET) e si applica a partire dalla campagna 1995.
Le cifre fissate a norma del presente paragrafo comprendono sia i quantitativi da attribuire inizialmente sia la riserva stabilita dalla Norvegia.
2. Ai produttori della Norvegia sono attribuiti i limiti individuali in base al suddetto massimale entro il 31 dicembre 1995.
3. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare le necessarie misure transitorie e di adattamento, conformemente alla procedura di cui all'articolo 30.»

IX. Seminativi

392 R 1765
Regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU n. L 181 dell'1.7.1992, pag. 12), modificato da ultimo da:
- 394 R 0232: Regolamento (CE) n. 232/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994 (GU n. L 30 del 3.2.1994, pag. 7)
All'articolo 12, primo comma è aggiunto il seguente trattino:
«- quelle riguardanti la determinazione delle superfici di riferimento da prevedere all'allegato V in favore dei nuovi Stati membri.»

X. Cereali

392 R 1766
Regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU n. L 181 dell'1.7.1992, pag. 21), modificato da:
- 393 R 2193: Regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione, del 28 luglio 1993 (GU n. L 196 del 5.8.1993, pag. 22).
a) All'articolo 4, paragrafo 2 dopo il primo trattino è inserito il testo seguente:
«- dal 1o dicembre al 30 giugno nel caso della Svezia.

Nel caso in cui il periodo di intervento in Svezia faccia si che i prodotti di cui al paragrafo 1 siano deviati da altri Stati membri verso l'intervento in Svezia, la Commissione adotta le modalità atte a correggere le posizioni conformemente all'articolo 23.»

b) All'articolo 7, paragrafo 1, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:
«In mancanza di una produzione nazionale rilevante di altri cereali per la produzione di amido e di fecola, può essere accordata una restituzione per l'amido e la fecola ottenuti in Finlandia e in Svezia a partire dall'orzo e dall'avena, laddove non ne derivi un aumento del livello di produzione di prodotti amilacei da questi due cereali oltre:
  • 50 000 tonnellate in Finlandia
  • 10 000 tonnellate in Svezia.»

XI. Tabacco

392 R 2075
Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU n. L 215 del 30.7.1992, pag. 70).
All'articolo 8, primo comma, la cifra «350 000» è sostituita da «350 600».

XII. «Saldo»

368 R 0827
Regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato (GU n. L 151 del 30.6.1968, pag. 16), modificato da ultimo da:
- 393 R 2430: Regolamento (CEE) n. 2430/93 della Commissione, del 1° settembre 1993 (GU n. L 223 del 2.9.1993, pag. 9).
L'articolo 5 è completato come segue:
«Tuttavia, con riserva d'autorizzazione da parte della Commissione, possono essere accordati aiuti alla produzione e all'immissione sul mercato di renne e di prodotti derivati (NC ex 0208 ed ex 0210) da parte della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, laddove non ne derivi un aumento dei livelli tradizionali di produzione.»

C. STRUTTURE AGRICOLE E MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE

1. 375 L 0268
Direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (GU n. L 128 del 19.5.1975, pag. 1), modificata da ultimo da:
- 385 R 0797: Regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985 (GU n. L 93 del 30.3.1985, pag. 1).
L'articolo 3, paragrafo 3 è completato dal comma seguente:
«Le zone situate a nord del 62° parallelo ed alcune zone adiacenti sono equiparate alle zone di cui al primo comma qualora siano soggette a condizioni climatiche molto difficili che comportino un periodo vegetativo sensibilmente ridotto.»
2. 378 R 1360
Regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le loro unioni (GU n. L 166 del 23.6.1978, pag. 1), modificato da ultimo da:
- 393 R 3669: Regolamento (CE) n. 3669/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993 (GU n. L 338 del 31.12.1993, pag. 26).
a) All'articolo 2 è aggiunto il trattino seguente:
«- tutto il territorio austriaco, finlandese e norvegese».
b) All'articolo 3, paragrafo 1, il testo della frase di apertura è sostituito dal testo seguente:
«1. Per quanto riguarda l'Austria, la Finlandia, la Grecia, l'Italia, la Norvegia, il Portogallo e la Spagna il presente regolamento si applica ai prodotti seguenti per i quali esiste una produzione nei suddetti paesi:».
3. 390 R 0866
Regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (GU n. L 91 del 6.4.1990, pag. 1), modificato da ultimo da:
- 393 R 3669: Regolamento (CE) n. 3669/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993 (GU n. L 338 del 31.12.1993, pag. 26).
All'articolo 3, paragrafo 2 è aggiunta la frase seguente:
«L'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia presentano questi piani entro un termine di tre mesi a decorrere dall'adesione.»
4. 391 R 2328
Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (GU n. L 218 del 6.8.1991, pag. 1), modificato da ultimo da:
- 393 R 3669: Regolamento (CE) n. 3669/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993 (GU n. L 338 del 31.12.1993, pag. 26).
a) All'articolo 19 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. In Finlandia, ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'insieme delle zone svantaggiate è considerato zona di montagna ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE.».
b) All'articolo 31, paragrafo 1, primo comma è aggiunta la frase seguente:
«L'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia elaborano tali previsioni per il periodo 1995/1999.».
c) All'articolo 31, paragrafo 4, il primo comma è completato dalla frase seguente:
«L'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia comunicano tali previsioni entro un termine di tre mesi a decorrere dall'adesione.».
5. 392 R 2078
Regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo ai metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale (GU n. L 215 del 30.6.1992, pag. 85).
All'articolo 7, paragrafo 1 si aggiunge il seguente comma:
«L'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia comunicano alla Commissione i progetti e le disposizioni di cui al primo comma entro un termine di sei mesi a decorrere dall'adesione.».

6. 392 R 2080: Regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo (GU n. L 215 del 30.6.1992, pag. 96).

All'articolo 5, paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:
«L'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia effettuano le comunicazioni di cui al primo comma entro un termine di sei mesi a decorrere dall'adesione.».

D. LEGISLAZIONE FITOSANITARIA E IN MATERIA DI AGRICOLTURA BIOLOGICA

I. Legislazione fitosanitaria

1. 377 L 0093
Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 20) modificata da ultimo da:
- 393 L 0110: Direttiva 93/110/CE della Commissione, del 9 dicembre 1993 (GU n. L 303 del 10.12.1993, pag. 19).
a) L'allegato I, parte B è modificato come segue:
  • nella sezione a), punto 1 si aggiungono nella colonna di destra le lettere «S, FI»;
  • nella sezione a), dopo il punto 1 si aggiunge quanto segue:
«1.a Globodera pallida FI
(Stone) Behrens »;
  • nella sezione a), punto 2 si aggiunge nella colonna di destra quanto segue:
«S (Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, Kalmar e Gotlands län)»;
  • nella sezione b), punto 1, si aggiungono nella colonna di destra le lettere «S, FI»;
  • nella sezione b), punto 2 si aggiungono nella colonna di destra le lettere «S, FI».
b) L'allegato II, parte B è modificato come segue: nella sezione b), punto 2 si aggiungono nella colonna di destra le lettere «A, FI, N».
c) L'allegato III, parte B è modificato come segue:
al punto 1 si aggiungono nella colonna di destra le lettere «A, FI, N».
d) L'allegato IV, parte B è modificato come segue:
  • si aggiungono nella colonna di destra, punti 20.1, 20.2, 22, 23, 24, 25.1, 25.2, 26, 27 e 30, le lettere «S, FI»;
  • dopo il punto 20.2 si aggiunge quanto segue:
«
20.3. Tuberi di Solanum tuberosum L., Fatti salvi i requisiti elencati nella parte A, II, punti 19.1, 19.2 e 19.5, certificazione ufficiale che, per quanto concerne la Globodera pallida (Stone) Behrens e la Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, sono state rispettate disposizioni conformi a quelle della direttiva 69/465/CEE FI
»
  • Si aggiungono alla colonna di destra del punto 21 le lettere «A, FI, N».
2. 392 L 0076
Direttiva 92/76/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità (GU n. L 305 del 21.10.1992, pag. 12).
a) All'articolo 1 si aggiunge quanto segue:
«Nel caso della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia le predette zone sono riconosciute fino al 31 dicembre 1996.»
b) L'allegato è modificato come segue:
i) nella sezione a), punto 2, nella colonna di destra si aggiunge quanto segue:
«Finlandia, Svezia»;
ii) nella sezione a), dopo il punto 5 si aggiunge quanto segue:
«
5a Globodera pallida (Stone) Behrens Finlandia
5b Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens Finlandia
»
iii) nella sezione a), punto 12, nella colonna di destra si aggiunge quanto segue:
«Svezia (Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, Kalmar e Gotlands län)»;
iv) nella sezione b), punto 2, nella colonna di destra si aggiunge quanto segue:
«Austria, Finlandia, Norvegia»;
v) nella sezione d), punto 1, nella colonna di destra si aggiunge quanto segue:
«Finlandia, Svezia»;
vi) nella sezione d), punto 2, nella colonna di destra si aggiunge quanto segue:
«Finlandia, Svezia».

II. Agricoltura biologica

391 R 2092
Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU n. L 198 del 22.7.1991, pag. 1), modificato da:
- 392 R 0094: Regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione, del 14 gennaio 1992 (GU n. L 11 del 17.1.1992, pag. 14),
- 392 R 1535: Regolamento (CEE) n. 1535/92 della Commissione, del 15 giugno 1992 (GU n. L 162 del 16.6.1992, pag. 15),
- 392 R 2083: Regolamento (CEE) n. 2083/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992 (GU n. L 208 del 24.7.1992, pag. 15),
- 393 R 2608: Regolamento (CEE) n. 2608/93 della Commissione, del 23 settembre 1993 (GU n. L 239 del 24.9.1993, pag. 10),
- 394 R 0468: Regolamento (CE) n. 468/94 della Commissione, del 2 marzo 1994 (GU n. L 59 del 3.3.1994, pag. 1).
a) All'articolo 2 sono aggiunti i seguenti trattini:
«
- in finlandese: luonnonmukainen
- in norvegese: økologisk
- in svedese : ekologisk
».
b) L'allegato V è modificato come segue:
i) il testo per la lingua tedesca è il seguente:
«
D: Ökologische Agrarwirtschaft - EWG-Kontrollsystem o Biologische Landwirtschaft - EWG-Kontrollsystem;
»
ii) si aggiunge quanto segue:
«
FI: Luonnonmukainen maataloustuotanto - ETY:n valvontajärjestelmä/Ekologiskt jordbruk - EEG-kontrollsystem
N: Økologisk landbruk - EØF-kontrollordning
S: Ekologiskt jordbruk - EEG-kontrollsystem
».

E. LEGISLAZIONE VETERINARIA E ZOOTECNICA

I. Legislazione veterinaria

Parte prima - testi di base

CAPO 1 - Testi orizzontali
1. 390 L 0675
Direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU n. L 373 del 31.12.1990, pag. 1), modificata da:
- 391 L 0496: Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991 (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 56),
- 392 R 1601: Regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992 (GU n. L 173 del 27.6.1992, pag. 13),
- 392 D 0438: Decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992 (GU n. L 243 del 25.8.1992, pag. 27),
- 392 L 0118: Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49).
a) Si inserisce il seguente articolo:
«Articolo 18 bis
1. L'Austria dispone di un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione per instaurare il regime di controlli previsto dal presente capitolo. Durante questo periodo transitorio l'Austria applica le misure che saranno definite prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione, secondo la procedura di cui all'articolo 24. Dette misure devono garantire che siano effettuati tutti i controlli necessari il più vicino possibile alla frontiera esterna della Comunità.
2. La Finlandia dispone di un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione per instaurare il regime di controlli previsto dal presente capitolo. Durante questo periodo transitorio la Finlandia applica le misure che saranno definite prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione, secondo la procedura di cui all'articolo 24. Dette misure devono garantire che siano effettuati tutti i controlli necessari il più vicino possibile alla frontiera esterna della Comunità.»
b) All'articolo 31, dopo i termini «gli Stati membri», si inserisce quanto segue: «in particolare l'Austria e la Finlandia».
c) Nell'allegato I si aggiunge quanto segue:
«13. il territorio della Repubblica d'Austria
14. il territorio della Repubblica di Finlandia
15. il territorio del Regno di Norvegia
16. il territorio del Regno di Svezia.».
2. 391 L 0496
Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 56), modificata da:
- 391 L 0628: Direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991 (GU n. L 340 dell'11.12.1991, pag. 17),
- 392 D 0438: Decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992 (GU n. L 243 del 25.8.1992, pag. 27).
a) Si inserisce il seguente articolo:
«Articolo 17 bis
L'Austria e la Finlandia dispongono di un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione per instaurare il regime di controlli previsto dal presente capitolo. Durante questo periodo transitorio l'Austria e la Finlandia applicano le misure che saranno definite prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione, secondo la procedura di cui all'articolo 23. Dette misure devono garantire che siano effettuati tutti i controlli necessari il più vicino possibile alla frontiera esterna della Comunità.
b) All'articolo 29, dopo i termini “gli Stati membri”, si inserisce quanto segue:
“in particolare l'Austria e la Finlandia,”.»
CAPO 2 - Salute animale
A. SCAMBI E IMMISSIONE SUL MERCATO
1. 364 L 0432
Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU n. 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64), modificata da ultimo da:
- 392 L 0102: Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992 (GU n. L 355 del 5.12.1992, pag. 32).
a) All'articolo 2, lettera o) si aggiunge quanto segue:
«- Austria: Bundesland
- Finlandia: Lääni / län
- Norvegia: fylke
- Svezia: län».
b) All'articolo 3, paragrafo 2, lettera e) si aggiunge quanto segue:
«Tuttavia, fino al 1o gennaio 1996, gli animali delle specie bovina e suina originari della Finlandia e della Norvegia possono essere identificati con un contrassegno autorizzato ufficialmente dalle autorità competenti di ciascuno di detti Stati membri. Le autorità competenti finlandesi e norvegesi comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le informazioni relative alle caratteristiche del contrassegno autorizzato ufficialmente.»
c) All'articolo 4 bis, paragrafo 3 si aggiunge quanto segue:
«Inoltre, durante un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, per le spedizioni destinate alla Finlandia e provenienti da una regione definita all'articolo 2, lettera o) nella quale si è manifestato un focolaio di esantema vescicolare dei suini, deve essere effettuato un test sierologico con risultato negativo su tutti i suidi vivi, compresi quelli selvatici. Detto test sarà richiesto durante un periodo di dodici mesi dalla manifestazione dell'ultimo focolaio nella regione precitata.»
d) All'articolo 4 ter si aggiunge quanto segue:
«Inoltre, durante un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione per le spedizioni destinate alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia e provenienti da una regione definita all'articolo 2, lettera o) nella quale si è manifestato un focolaio di peste suina classica, deve essere effettuato un test sierologico con risultato negativo su tutti i suidi vivi, compresi quelli selvatici. Detto test sarà richiesto durante un periodo di dodici mesi dalla manifestazione dell'ultimo focolaio nella regione precitata. Se del caso, potranno essere adottate modalità di applicazione del presente comma secondo la procedura di cui all'articolo 12.»
e) Si inserisce il seguente articolo:
«Articolo 8 bis
Per quanto concerne la sindrome respiratoria riproduttiva dei suini, durante un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, per le spedizioni destinate alla Svezia e provenienti da una regione definita all'articolo 2, lettera o) nella quale è stato constatato ufficialmente un focolaio di sindrome respiratoria riproduttiva dei suini deve essere effettuato un test sierologico con risultato negativo su tutti i suidi vivi, compresi quelli selvatici. Detto test sarà richiesto durante un periodo di dodici mesi dalla manifestazione dell'ultimo focolaio nella regione precitata. Le modalità di applicazione del presente comma sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12.»
f) All'articolo 9 si aggiungono i paragrafi seguenti:
«4. La Commissione esamina il più rapidamente possibile i programmi sottoposti dalla Svezia per quanto concerne la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) dei bovini e la malattia d'Aujeszky dei suini. A seguito di tale esame, ove ciò sia giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le decisioni appropriate previste al paragrafo 2 sono adottate il più rapidamente possibile. In attesa di tali decisioni, la Svezia può, durante un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare la normativa nazionale vigente prima di tale data per quanto riguarda le malattie precitate. Il suddetto periodo di un anno può essere prorogato, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 12.
5. La Commissione esamina il programma sottoposto dall'Austria per quanto concerne la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) dei bovini. A seguito di tale esame, ove ciò sia giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le decisioni appropriate previste al paragrafo 2 sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.
6. La Commissione esamina i programmi sottoposti dalla Finlandia e dalla Norvegia per quanto concerne la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) dei bovini e la malattia d'Aujeszky dei suini. A seguito di tale esame, ove ciò sia giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le decisioni appropriate previste nel paragrafo 2 sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.»
g) All'articolo 10 si aggiungono i paragrafi seguenti:
«4. La Commissione esamina il più rapidamente possibile le giustificazioni presentate dalla Svezia per quanto concerne la paratubercolosi, la leptospirosi (leptospirosa hardjo), la campilobacterosi (forma genitale), la tricomoniasi (infezione fetale) dei bovini e la gastroenterite trasmissibile, la leptospirosi (leptospirosa pomona) e la diarrea epidemica dei suini. A seguito di tale esame, ove ciò sia giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le decisioni appropriate previste al paragrafo 2 sono adottate il più rapidamente possibile. In attesa di tali decisioni, la Svezia può, durante un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare la normativa nazionale vigente prima di tale data per quanto riguarda le malattie precitate. Il suddetto periodo di un anno può essere prorogato, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 12.
5. La Commissione esamina le giustificazioni presentate dalla Finlandia e dalla Norvegia per quanto concerne la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) dei bovini e la malattia d'Aujeszky dei suini. A seguito di tale esame, ove ciò sia giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le decisioni appropriate previste nel paragrafo 2 sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.».
h) Si inserisce il seguente articolo:
«Articolo 10 bis
1. Per quanto riguarda la salmonellosi, in attesa dell'entrata in vigore delle modifiche che saranno apportate alla presente direttiva, ai bovini e ai suini da allevamento, da produzione e da macello destinati alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia si applicano, nel luogo di destinazione, le norme del programma operativo attuato da detti Stati membri. Questi animali, se risultano positivi, sono oggetto delle stesse misure applicabili agli animali originari degli Stati membri in questione. Tali misure non si applicano agli animali provenienti da aziende che rientrano in un programma riconosciuto equivalente secondo la procedura di cui all'articolo 12.
2. Le garanzie di cui al paragrafo 1 sono applicabili solo previa approvazione da parte della Commissione di un programma operativo che sarà presentato dalla Finlandia, dalla Norvegia e dalla Svezia. Le decisioni della Commissione devono essere adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione affinché i programmi operativi e le garanzie di cui al paragrafo 1 siano applicabili da tale data.».
i) Nell'allegato B, punto 12 si aggiunge quanto segue:
«
m) Austria: Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, Mödling
n) Finlandia: Central Laboratory, Tubercolin Section, Weybridge, England
o) Norvegia: Veterinærinstituttet, Oslo
p) Svezia: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala
».
j) Nell'allegato C, punto 9 si aggiunge quanto segue:
«
m) Austria: Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, Mödling
n) Finlandia: Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors
o) Norvegia: Veterinærinstituttet, Oslo
p) Svezia: Statens Veterinärmedicinska anstalt, Uppsala

».

k) Nell'allegato F, nella nota 4 relativa al modello I, nella nota 5 relativa al modello II, nella nota 4 relativa al modello III e nella nota 5 relativa al modello IV, si aggiunge quanto segue:
«
m) Austria: Amtstierarzt
n) Finlandia: kunnaneläinlääkäri ou kaupungineläinlääkäri ou läänineläinlääkäri / kommunalveterinär ou stadsveterinär ou länsveterinär
o) Norvegia: Distriktsveterinær
p) Svezia: länsveterinär, distriktsveterinär o gränsveterinär
».
l) Nell'allegato G, capitolo II, punto A, 2 si aggiunge quanto segue:
«
m) Austria: Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, Mödling
n) Finlandia: Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors
o) Norvegia: Veterinærinstituttet, Oslo
p) Svezia: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala
».
2. 391 L 0068
Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare agli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU n. L 46 del 19.2.1991, pag. 19).
a) All'articolo 8 si aggiunge il paragrafo seguente:
«4. La Commissione esamina il più rapidamente possibile le giustificazioni presentate dalla Svezia per quanto concerne la paratubercolosi degli ovini e l'agalassia contagiosa degli ovini. A seguito di tale esame, ove ciò sia giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le decisioni appropriate previste al paragrafo 2 sono adottate il più rapidamente possibile. In attesa di tali decisioni, la Svezia può, durante un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare la normativa nazionale vigente prima di tale data per quanto riguarda le malattie precitate. Il suddetto periodo di un anno può essere prorogato, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 15.».
b) Si inserisce il seguente articolo:
«Articolo 8 bis
Per quanto concerne la Finlandia e la Norvegia, ai fini dell'applicazione degli articoli 7 e 8 e su loro richiesta, la Commissione organizza gli esami necessari per le malattie elencate nell'allegato B, rubriche II e III, affinché le decisioni appropriate possano essere adottate, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 15 prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.».
c) Nell'allegato A, capitolo 1, II, 2, i) si aggiunge quanto segue:
«Questa disposizione viene riesaminata prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione per un'eventuale modifica, che sarà effettuata secondo la procedura di cui all'articolo 15.».
3. 390 L 0426
Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 42), modificata da:
- 390 L 0425: Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990 (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 29),
- 391 L 0496: Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991 (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 56),
- 392 D 0130: Decisione 92/130/CEE della Commissione, del 13 febbraio 1992 (GU n. L 47 del 22.2.1992, pag. 26),
- 392 L 0036: Direttiva 92/36/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992 (GU n. L 157 del 10.6.1992, pag. 28).
Nell'allegato C, alla nota in calce (c) si aggiunge quanto segue:
«
Austria: “Amtstierarzt”
Finlandia: “Kunnaneläinlääkäri o Kaupungineläinlääkäri o Läänineläinlääkäri / Kommunalveterinär o Stadsveterinär o Länsveterinär”
Norvegia: “Distriktsveterinær”
Svezia: “länsveterinär, distriktsveterinär o gränsveterinär”.
»
4. 390 L 0539
Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU n. L 303 del 31.10.1990, pag. 6), modificata da:
- 391 L 0494: Direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991 (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 35),
- 392 D 0369: Decisione 92/369/CEE della Commissione, del 24 giugno 1992 (GU n. L 195 del 14.7.1992, pag. 25),
- 393 L 0120: Direttiva 93/120/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1993 (GU n. L 340 del 31.12.1993, pag. 35).
a) All'articolo 5 si aggiunge quanto segue:
«d) per quanto riguarda la salmonellosi, il pollame destinato alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia deve soddisfare le condizioni fissate in applicazione degli articoli 9 bis, 9 ter e 10 ter.».
b) Sono inseriti i seguenti articoli:
«Articolo 9 bis
1. Per quanto riguarda la salmonellosi, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia possono sottoporre alla Commissione un programma operativo relativo ai branchi di pollame riproduttore e ai branchi di pulcini di un giorno destinati ad essere introdotti in branchi di pollame riproduttore o in branchi di pollame da reddito.
2. La Commissione esamina i programmi operativi. A seguito di tale esame, ove ciò sia giustificato, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 32, precisa le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste per le spedizioni destinate alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia. Dette garanzie debbono essere equivalenti a quelle che la Finlandia, la Norvegia e la Svezia prescrivono rispettivamente nell'ambito nazionale. Le decisioni appropriate sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.
Articolo 9 ter
1. Per quanto riguarda la salmonellosi, in attesa dell'adozione di una normativa comunitaria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia possono sottoporre alla Commissione un programma operativo relativo ai branchi di galline ovaiole (pollame da reddito allevato per la produzione di uova da consumo).
2. La Commissione esamina i programmi operativi. A seguito di tale esame, ove ciò sia giustificato, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 32, precisa le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste per le spedizioni destinate alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia. Dette garanzie debbono essere equivalenti a quelle che la Finlandia, la Norvegia e la Svezia prescrivono rispettivamente nell'ambito nazionale. Inoltre, tali garanzie tengono conto del parere del Comitato scientifico veterinario per quanto concerne i sierotipi di salmonelle che devono essere inclusi nell'elenco dei sierotipi invasivi per il pollame. Le decisioni appropriate sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.»
c) Si inserisce il seguente articolo:
«Articolo 10 ter
1. Per quanto riguarda la salmonellosi, per i sierotipi che non sono menzionati nell'allegato II, capitolo III A., le spedizioni di pollame da macello destinate alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia sono sottoposte a un test microbiologico per campionatura nello stabilimento di origine, secondo norme che saranno fissate dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.
2. La portata del test di cui al paragrafo 1 e i metodi da seguire devono essere fissati sulla scorta del parere del Comitato scientifico veterinario e in base al programma operativo che la Finlandia, la Norvegia e la Svezia devono sottoporre alla Commissione.
3. Il test di cui al paragrafo 1 non è effettuato per il pollame da macello proveniente da un'azienda cui si applica un programma riconosciuto equivalente a quello di cui al paragrafo 2 secondo la procedura prevista all'articolo 32.».
d) All'articolo 12, paragrafo 2 si aggiunge il seguente comma:
«Per quanto riguarda la Finlandia, la Norvegia e la Svezia, le opportune decisioni relative allo statuto di “regione che non prevede la vaccinazione contro la malattia di Newcastle” sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 32, prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.».
e) All'articolo 13 si aggiunge il seguente paragrafo:
«4. La Commissione esamina al più presto il programma presentato dalla Svezia per quanto riguarda la bronchite infettiva (IB). In seguito a questo esame e qualora risulti giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le opportune decisioni previste al paragrafo 2 sono adottate al più presto. In attesa di queste decisioni, la Svezia può, per un periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare le norme nazionali riguardanti la suddetta malattia, in vigore anteriormente a quest'ultima data. Il periodo summenzionato di un anno può essere prorogato, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 32.».
f) All'articolo 14 si aggiunge il seguente paragrafo:
«4. La Commissione esamina al più presto le giustificazioni presentate dalla Svezia per quanto riguarda la rinotracheite del tacchino (TRT), la malattia della testa gonfia (SHS), la laringotracheite contagiosa (ILT), la sindrome della diminuzione dell'ovodeposizione 76 (EDS 76) e il vaiolo aviario (Fowl pox). In seguito a quest'esame e qualora risulti giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le opportune decisioni previste al paragrafo 2 sono adottate al più presto. In attesa di queste decisioni, la Svezia può, per un periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare le norme nazionali riguardanti le suddette malattie, in vigore anteriormemente a quest'ultima data. Il periodo summenzionato di un anno può essere prorogato, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 32.».
g) All'allegato I, punto 1, si aggiunge il seguente testo:
«
Austria: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämfung bei Haustieren, WienHetzendorf
Finlandia: Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors
Norvegia: Veterinærintituttet, Oslo
Svezia: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala
».
5. 391 L 0067
Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (GU n. L 46 del 19.2.1991, pag. 1), modificata da:
- 391 L 0054: Direttiva 93/54/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993 (GU n. L 175 del 19.7.1993, pag. 34).
a) All'articolo 12 si aggiunge il seguente paragrafo:
«4. La Commissione esamina al più presto i programmi presentati dalla Svezia per quanto riguarda la necrosi pancreatica infettiva (NPI), la corinebatteriosi o la nefrobatteriosi (BKD), la foruncolosi e la yersiniosi o malattia della bocca rossa o ERM. In seguito a quest'esame e qualora risulti giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le opportune decisioni previste al paragrafo 2 sono adottate al più presto. In attesa di queste decisioni, la Svezia può, per un periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare le norme nazionali riguardanti le suddette malattie, in vigore anteriormemente a quest'ultima data. Il periodo summenzionato di un anno può essere prorogato, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 26.»
b) All'articolo 13 si aggiunge il seguente paragrafo:
«4. La Commissione esamina al più presto le giustificazioni presentate dalla Svezia per quanto riguarda la viremia primaverile delle carpe (VPC). In seguito a quest'esame e qualora risulti giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le opportune decisioni previste al paragrafo 2 sono adottate al più presto. In attesa di queste decisioni, la Svezia può, per un periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare le norme nazionali riguardanti le suddette malattie, in vigore anteriormemente a quest'ultima data. Il periodo summenzionato di un anno può essere prorogato, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 26.».
c) Si aggiungono i seguenti articoli:
«Articolo 28 bis
Per quanto riguarda i pesci, le loro uova e i gameti destinati all'allevamento o al ripopolamento, le spedizioni dalla o verso la Finlandia non sono autorizzate per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione.
Articolo 28 ter
Per quanto riguarda i pesci e i crostacei destinati all'allevamento o al ripopolamento, le spedizioni dalla o verso la Norvegia non sono autorizzate per un periodo transitorio di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione. A richiesta della Norvegia e secondo la procedura prevista all'articolo 26, questo periodo è prorogato annualmente. Il periodo transitorio massimo è di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione.
Articolo 28 quater
Secondo la procedura prevista all'articolo 26, possono essere adottate le opportune decisioni per approvare i programmi presentati dalla Finlandia, dalla Norvegia e dalla Svezia per quanto riguarda le malattie di cui all'allegato A, elenco II. Tali decisioni entrano in vigore, a seconda dei casi, all'atto dell'adesione o durante i periodi transitori previsti agli articoli 28 bis e 28 ter. A questo proposito, il periodo di quattro anni previsto nell'allegato B, punto I.B è ridotto a tre anni per la Finlandia, con due test durante questo periodo per ciascuna azienda. Per quanto riguarda la Norvegia, saranno presi in considerazione i dati storici relativi alla IHN (necrosi infettiva ematopoietica) e alla VHS (setticemia emorragica virale).».
6. 392 L 0065
Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU n. L 268 del 14.9.1992, pag. 54).
a) All'articolo 3 si aggiunge il seguente comma:
«In attesa di disposizioni comunitarie in materia, la Svezia può mantenere le norme nazionali per quanto riguarda i serpenti e altri rettili ad essa destinati.».
b) All'articolo 6, punto A, paragrafo 2, lettera b) si aggiunge il seguente testo:
«Queste decisioni prendono in considerazione il caso dei ruminanti allevati nelle regioni artiche della Comunità.».
c) All'articolo 6, punto A, paragrafo 2 si aggiunge la seguente lettera:
«c) secondo la procedura prevista all'articolo 26, possono essere adottate disposizioni relative alla leucosi.».
d) All'articolo 6, punto A, paragrafo 3 si aggiungono le seguenti lettere:
«e) Per quanto riguarda l'esantema vescicolare dei suini e per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, deve essere effettuato sui suidi un test sierologico con esito negativo per le spedizioni a destinazione della Finlandia provenienti da una regione quale definita all'articolo 2, lettera o) della direttiva 64/432/CEE in cui si è manifestato un focolaio di esantema vescicolare dei suini. Questo test sarà richiesto per un periodo di dodici mesi dopo la manifestazione dell'ultimo focolaio nella regione suddetta.
f) Per quanto riguarda la peste suina classica e per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, deve essere effettuato sui suidi un test sierologico con esito negativo per le spedizioni a destinazione della Finlandia, della Norvegia e della Svezia provenienti da una regione quale definita all'articolo 2, lettera o) della direttiva 64/432/CEE in cui si è manifestato un focolaio di peste suina classica. Questo test sarà richiesto per un periodo di dodici mesi dopo la manifestazione dell'ultimo focolaio nella regione suddetta. Se necessario, le modalità di applicazione della presente lettera possono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26.
g) Per quanto riguarda la sindrome respiratoria riproduttiva dei suini e per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, deve essere effettuato sui suidi un test sierologico con esito negativo per le spedizioni a destinazione della Svezia provenienti da una regione quale definita all'articolo 2, lettera o) della direttiva 64/432/CEE in cui si è manifestato un focolaio di sindrome respiratoria riproduttiva dei suini. Questo test sarà richiesto per un periodo di dodici mesi dopo la manifestazione dell'ultimo focolaio nella regione suddetta. Le modalità di applicazione della presente lettera sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26.».
e) Si inserisce il seguente articolo:
«Articolo 10 bis
Per quanto riguarda la rabbia e secondo la procedura prevista all'articolo 26, previa presentazione delle opportune giustificazioni, gli articoli 9 e 10 sono modificati per tenere conto della situazione della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, allo scopo di applicare a questi paesi le stesse disposizioni applicabili agli Stati membri aventi una situazione equivalente.».
f) All'articolo 13, paragrafo 2 si aggiunge la seguente lettera:
«e) La Svezia dispone di un termine di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione per applicare le misure previste per quanto riguarda gli organismi, istituti o centri.».
g) All'articolo 22 è aggiunto il seguente comma:
«L'allegato B è riesaminato prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione per modificare in particolare l'elenco delle malattie includendovi le malattie cui sono soggetti i ruminanti e i suidi nonché quelle che possono essere trasmesse da sperma, ovuli e embrioni degli ovini.».
h) All'allegato C, punto 2, lettera a) è aggiunto il seguente testo:
«Tuttavia, uno Stato membro può essere autorizzato dalla Commissione a consentire l'introduzione di animali di altra provenienza, in un organismo, istituto o centro riconosciuto, qualora l'autorità competente non sia in grado di trovare una soluzione soddisfacente per tali animali. Lo Stato membro presenta alla Commissione un programma comprendente le garanzie veterinarie supplementari applicabili in questo caso.».
7. 372 L 0461
Direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU n. L 302 del 31.12.1972, pag. 24), modificata da ultimo da:
- 392 L 0118: Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49).
All'allegato, punto 2, terzo trattino si aggiunge la seguente sigla:
«- ETY».
B. MISURE DI LOTTA
1. 385 L 0511
Direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (GU n. L 315 del 26.11.1985, pag. 11), modificata da:
- 390 L 0423: Direttiva 90/423/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990 (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 13),
- 392 D 0380: Decisione 92/380/CEE della Commissione, del 2 luglio 1992 (GU n. L 198 del 17.7.1992, pag. 54).
a) All'allegato A si aggiunge il seguente testo: «Svezia: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala».
b) All'allegato B si aggiunge il seguente testo:
«
Austria: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Wien-Hetzendorf
Finlandia: Statens Veterinære Institut for virusforskning, Lindholm, Denmark Animal Virus Research Institute, Pirbright Woking, Surrey, United Kingdom
Norvegia: Statens Veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm, Denmark Animal Virus Research Institute, Pirbright, Woking, Surrey, United Kingdom
Svezia: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala
».
2. 380 L 0217
Direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU n. L 47 del 21.2.1980, pag. 11), modificata da ultimo da:
- 393 D 0384: Decisione 93/384/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 166 dell'8.7.1993, pag. 34).
All'allegato II, dopo «Portugal: Laboratorio Nacional de Investigação Veterinaria - Lisboa», si aggiunge il seguente testo:
«
Austria: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Wien-Hetzendorf
Finlandia: Statens Veterinære Institut for virusforskning, Lindholm, Denmark Animal Virus Research Institute, Pirbright Woking, Surrey, United Kingdom
Norvegia: Statens Veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm, Denmark Animal Virus Research Institute, Pirbright, Woking, Surrey, United Kingdom
Svezia: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala
».
3. 392 L 0035
Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (GU n. L 157 del 10.6.1992, pag. 19).
All'allegato I, punto A si aggiunge il seguente testo:
«
Austria: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Wien-Hetzendorf
Finlandia: Statens Veterinære Institut for virusforskning, Lindholm, Denmark Animal
Norvegia: Statens Veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm, Denmark
Svezia: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala
».
4. 392 L 0040
Direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria (GU n. L 167 del 22.6.1992, pag. 1).
All'allegato IV si aggiunge il seguente testo:
«
Austria: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Wien-Hetzendorf
Finlandia: Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors
Norvegia: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala Sweden
Svezia: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala
».
5. 392 L 0066
Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (GU n. L 260 del 5.9.1992, pag. 1).
All'allegato IV si aggiunge il seguente testo:
«
Austria: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Wien-Hetzendorf
Finlandia: Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors
Norvegia: Veterinærinstituttet, Oslo
Svezia: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala
».
6. 393 L 0053
Direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (GU n. L 175 del 19.7.1993, pag. 23).
All'allegato A si aggiunge il seguente testo:
«
Austria: Institut für Fischkunde, Veterinärmedizinische Universität, Wien
Finlandia: Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki / Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors
Norvegia: Veterinærinstituttet, Oslo
Svezia: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala
».
7. 392 L 0119
Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 69).
All'allegato II, punto 5 si aggiunge il seguente testo:
«
Austria: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Wien-Hetzendorf
Finlandia: Eäinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki / Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors
Norvegia: Statens Veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm, 4771-Kalvehave, Denmark
Svezia: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala

».

CAPO 3 - Sanità pubblica
1. 364 L 0433
Direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche (GU n. 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64), modificata da:
- 391 L 0497: Direttiva 91/497/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991 (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 69),
- 392 L 0005: Direttiva 92/5/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992 (GU n. L 57 del 2.3.1992, pag. 1).
a) All'articolo 3, punto 1.A.f) ii), si inserisce il trattino seguente:
«- comportare, per le carni destinate alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia, una delle indicazioni previste all'allegato IV, parte IV, terzo trattino».
b) All'articolo 4, punto A, nella frase introduttiva dopo la data «1o gennaio 1993» si inserisce quanto segue:
«- ad eccezione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, per le quali la data è quella del 1o gennaio 1995».
c) All'articolo 4 punto A nella frase introduttiva dopo la data «31 dicembre 1991» si inserisce quanto segue:
«- ad eccezione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, per le quali la data è quella del 31 dicembre 1993».
d) All'articolo 5 sono aggiunti i seguenti paragrafi:
«3. Per quanto riguarda la salmonellosi e in attesa dell'adozione delle disposizioni comunitarie di cui al paragrafo 2, alle carni destinate alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia si applicano le norme seguenti:
a) le spedizioni di carni sono sottoposte a un test microbiologico effettuato per campionatura nello stabilimento di origine, secondo le norme che il Consiglio dovrà stabilire, su proposta della Commissione, prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione;
b) i) il test di cui alla lettera a) non è effettuato per le carni destinate ad uno stabilimento per essere pastorizzate, sterilizzate o sottoposte a un trattamento di effetto equivalente;
ii) tuttavia, durante un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di adesione, alle carni indicate al punto i) si applicheranno le norme previste dal programma operativo presentato dalla Finlandia, dalla Norvegia e dalla Svezia. A tale riguardo, si applicheranno alle carni in questione le stesse misure previste per le carni originarie della Finlandia, della Norvegia e della Svezia. Prima dello scadere del periodo di tre anni, questa disposizione sarà riesaminata ed eventualmente modificata conformemente alla procedura di cui all'articolo 16;
c) il test di cui alla lettera a) non è effettuato per le carni originarie di uno stabilimento cui si applica un programma riconosciuto equivalente a quello stabilito nel paragrafo 4, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16.
4. Le garanzie previste al paragrafo 3 si applicano soltanto previa approvazione da parte della Commissione di un programma operativo presentato dalla Finlandia, dalla Norvegia e dalla Svezia. Affinché i programmi operativi e le garanzie previste al paragrafo 3 possano applicarsi fin dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, la Commissione deve adottare le decisioni prima di tale data.».
e) All'allegato I, capitolo XI, punto 50, lettera a), primo trattino sono aggiunte le seguenti sigle:
«AT - FI - NO - SE».
f) All'allegato I, capitolo XI, punto 50, lettera a), secondo trattino e punto 50, lettera b), terzo trattino, si aggiunge la sigla seguente:
«o ETY».
g) All'allegato IV, parte IV, si aggiunge il seguente trattino:
«- sono destinate alla Finlandia, alla Norvegia o alla Svezia (4):
i) il test di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) è stato effettuato (4),
ii) le carni sono destinate alla trasformazione (4),
iii) le carni provengono da uno stabilimento cui si applica un programma quale previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera c) (4)».
2. 391 L 0498
Direttiva 91/498/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 105).
a) All'articolo 2, paragrafo 1, dopo la data del 31 dicembre 1995 si inserisce quanto segue:
«ad eccezione della Norvegia e della Svezia, per le quali la data è quella del 31 dicembre 1996, e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data è quella del 31 dicembre 1997».
b) All'articolo 2, paragrafo 2, quarto comma, dopo la data del 1° luglio 1992 si inserisce quanto segue:
«oppure per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia, dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione,».
3. 371 L 0118
Direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (GU n. L 55 dell'8.3.1971, pag. 23), modificata e aggiornata da:
- 392 L 0116: Direttiva 92/116/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 1).
a) All'articolo 3, punto I, A, i), si inserisce il seguente trattino:
«- comportare, per le carni destinate alla Finlandia alla Norvegia e alla Svezia una delle indicazioni di cui all'allegato VI, parte IV, lettera e)».
b) All'articolo 5 sono aggiunti i seguenti paragrafi:
«3. Per quanto riguarda la salmonellosi e in attesa dell'adozione delle disposizioni comunitarie di cui al paragrafo 2, alle carni destinate alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia, si applicano le norme seguenti:
a) le spedizioni di carni sono sottoposte a un test microbiologico effettuato per campionatura nello stabilimento di origine, secondo le norme che il Consiglio dovrà stabilire, su proposta della Commissione, prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione;
b) il test di cui alla lettera a) non è effettuato per le carni originarie di uno stabilimento cui si applica un programma riconosciuto equivalente a quello stabilito nel paragrafo 4, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16.
4. Le garanzie previste al paragrafo 3 si applicano soltanto previa approvazione da parte della Commissione di un programma operativo presentato dalla Finlandia, dalla Norvegia e dalla Svezia. Affinché i programmi operativi e le garanzie di cui al paragrafo 3 possano applicarsi fin dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, la Commissione deve adottare le decisioni prima di tale data.».
c) All'allegato I, capitolo XII, punto 66, lettera a), primo trattino sono aggiunte le sigle seguenti:
«AT - FI - NO - SE».
d) All'allegato I, capitolo XII, punto 66, lettera a) terzo trattino si aggiunge la sigla seguente:
«o ETY».
e) All'allegato VI, parte IV, si aggiunge la seguente lettera:
«e) se le carni sono destinate alla Finlandia, alla Norvegia o alla Svezia (2):
i) il test di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) è stato effettuato (4),
ii) le carni provengono da uno stabilimento cui si applica un programma quale quello previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera b) (4)».
f) All'allegato VI viene aggiunta la seguente nota in calce:
«(4) Cancellare la dicitura inutile.».
4. 392 L 0116
Direttiva 92/116/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che modifica e aggiorna la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 1).
All'articolo 3, sono aggiunti i seguenti paragrafi:
«1bis. La Finlandia e la Norvegia dispongono di un periodo che scade il 1o gennaio 1996 per quanto riguarda taluni stabilimenti situati sul loro territorio. Le carni provenienti da detti stabilimenti possono essere commercializzate unicamente nel rispettivo territorio nazionale. La Finlandia e la Norvegia informano la Commissione in merito alle disposizioni adottate riguardo a detti stabilimenti. Esse comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco di detti stabilimenti.
1ter. L'Austria dispone di un periodo che scade il 1o gennaio 1996 per quanto riguarda taluni stabilimenti situati sul suo territorio. Le carni provenienti da detti stabilimenti possono essere commercializzate unicamente nel territorio nazionale. L'Austria informa la Commissione in merito alle disposizioni adottate per detti stabilimenti. Essa comunica alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco di detti stabilimenti. L'Austria può accordare a taluni stabilimenti un termine supplementare con scadenza al 1o gennaio 1998, purché questi ultimi abbiano presentato alla competente autorità una richiesta a tal fine anteriormente al 1o aprile 1995. Questa richiesta deve essere corredata di un piano e di un programma dei lavori e precisare i termini entro cui lo stabilimento può conformarsi ai requisiti della presente direttiva. L'Austria sottopone alla Commissione, entro il 1o luglio 1995, l'elenco degli stabilimenti per i quali si prevede di accordare un termine supplementare. Detto elenco deve precisare, stabilimento per stabilimento, il tipo e la durata delle deroghe previste. La Commissione esamina l'elenco e, dopo averlo modificato se necessario, lo adotta. La Commissione trasmette l'elenco agli Stati membri.».
5. 377 L 0099
Direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 85) modificata e aggiornata da:
- 392 L 0005: Direttiva 92/5/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992 (GU n. L 57 del 2.3.1992, pag. 1),
modificata da:
- 392 L 0045: Direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992 (GU n. L 268 del 14.9.1992, pag. 35),
- 392 L 0116: Direttiva 92/116/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 1),
- 392 L 0118: Direttiva 92/1118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49).
a) All'articolo 10, secondo comma, dopo la data del 1o gennaio 1996 si inserisce quanto segue:
«ad eccezione:
  • della Svezia, per la quale la data è quella del 1o gennaio 1997,
  • dell'Austria, della Finlandia e della Norvegia, per le quali la data è quella del 1o gennaio 1998,».
b) All'articolo 10, terzo comma, dopo la data del 1o gennaio 1996 si inserisce quanto segue:
«ad eccezione:
  • della Svezia, per la quale la data è quella del 1o gennaio 1997,
  • dell'Austria, della Finlandia e della Norvegia, per le quali la data è quella del 1o gennaio 1998,».
c) All'allegato B, capitolo VI, punto 4, lettera a), i) primo trattino, dopo «UK» sono aggiunte le sigle seguenti:
«AT - FI - NO - SE».
d) All'allegato B, capitolo VI, punto 4), lettera a), i) secondo trattino, si aggiunge la sigla seguente:
«ETY».
e) All'allegato B, capitolo VI, punto 4), lettera a), ii) terzo trattino, si aggiunge la sigla seguente:
«ETY».
6. 392 L 0005
Direttiva 92/5/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, che modifica e aggiorna la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e modifica la direttiva 64/433/CEE (GU n. L 57 del 2.3.1992, pag. 1).
All'articolo 3, dopo i primi due trattini si inserisce il trattino seguente:
«- per taluni stabilimenti situati in Svezia, riguardo ai quali la Svezia deve conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 1996».
7. 392 L 0120
Direttiva 92/120/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 86).
All'articolo 1, paragrafo 1, dopo la data del 31 dicembre 1995 si inserisce quanto segue:
«ad eccezione dell'Austria e della Norvegia, per le quali la data è quella del 31 dicembre 1996, e della Finlandia, per la quale la data è quella del 31 dicembre 1997,».
8. 388 L 0657
Direttiva 88/657/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni e che modifica le direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 72/462/CEE (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 3), modificata da:
- 392 L 0110: Direttiva 92/110/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992 (GU n. L 394 del 31.12.1992, pag. 26).
All'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, dopo la data del 1o gennaio 1996 si inserisce quanto segue:
«ad eccezione della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, per le quali la data è quella del 1o gennaio 1997».
9. 389 L 0437
Direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti (GU n. L 212 del 22.7.1989, pag. 87), modificata da:
- 389 L 0662: Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989 (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 13),
- 391 L 0684: Direttiva 91/684/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991 (GU n. L 376 del 31.12.1991, pag. 38).
a) All'allegato, capitolo XI, punto 1, i) primo trattino, dopo «UK» sono inserite le sigle seguenti:
«AT - FI - NO - SE».
b) All'allegato, capitolo XI, punto 1), i), secondo trattino, si aggiunge la sigla seguente:
«ETY».
c) All'allegato, capitolo XI, punto 1), ii), terzo trattino, si aggiunge la sigla seguente:
«ETY».
10. 391 L 0493
Direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 15).
All'articolo 7, paragrafo 2, dopo la data del 31 dicembre 1995 si inserisce quanto segue:
«ad eccezione della Finlandia, per la quale la data è quella del 31 dicembre 1997.».
11. 391 L 0492
Direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 1).
All'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), secondo comma, dopo la data del 31 dicembre 1995 si inserisce quanto segue:
«ad eccezione della Svezia, per la quale la data è quella del 31 dicembre 1997.»
12. 393 D 0383
Decisione 93/383/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle biotossine marine (GU n. L 166 dell'8.7.1993, pag. 31).
All'allegato, si aggiunge il testo seguente:
«per la Finlandia:
  • Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors;
    e
    Tullilaboratorio / Tullaboratoriet, Espoo
per la Norvegia:
  • Norges Veterinærhøgskole, Oslo
per la Svezia:
  • Institutionen för klinisk bakteriologi, Göteborgs Universitet, Göteborg
Per l'Austria:
se necessario, la Commissione, previa consultazione delle autorità austriache, modifica il presente allegato al fine di designare un laboratorio nazionale di riferimento per il controllo delle biotossine marine.».
CAPO 4 - Testi vari
1. 392 L 0046
Direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (GU n. L 268 del 14.9.1992, pag. 1), modificata da:
- 392 L 0118: Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49)
a) All'articolo 32, paragrafo 1, primo comma, dopo la data del 1° gennaio 1994 si aggiunge quanto segue:
«ad eccezione della Svezia, per la quale la data è quella del 1° gennaio 1996».
b) Nell'allegato C, capitolo IV, A, punto 3, lettera a), i), primo trattino, dopo la sigla «UK» sono aggiunte le seguenti sigle:
«AT - FI - NO - SE».
c) Nell'allegato C, capitolo IV, A, punto 3, lettera a), i), secondo trattino, si aggiunge la seguente sigla:
«ETY».
d) Nell'allegato C, capitolo IV, A, punto 3, lettera a), ii), terzo trattino, si aggiunge la seguente sigla:
«ETY».
2. 391 L 0495
Direttiva 91/495/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 41), modificata da:
- 392 L 0065: Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992 (GU n. L 268 del 14.9.1992, pag. 54),
- 392 L 0116: Direttiva 92/116/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 1).
a) All'articolo 2, punto 3, dopo «i mammiferi terrestri» si inserisce quanto segue: «comprese le renne».
b) All'articolo 6, paragrafo 2, settimo trattino, si aggiunge la seguente frase:
«Tuttavia, l'insieme delle operazioni di macellazione delle renne può essere effettuato in macelli mobili conformemente alle disposizioni della direttiva 64/433/CEE».
c) Nell'allegato I, capitolo III, punto 11.1, lettera a), primo trattino, sono aggiunte le seguenti sigle:
«AT, FI, NO, SE».
d) Nell'allegato I, capitolo III, punto 11.1, lettera a), terzo trattino, si aggiunge la seguente sigla:
«ETY».
3. 392 L 0045
Direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni (GU n. L 268 del 14.9.1992, pag. 35), modificata da:
- 392 L 0116: Direttiva 92/116/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 1)
a) All'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, si aggiunge quanto segue:
«Il Consiglio può stabilire, su proposta della Commissione, disposizioni specifiche per la raccolta delle carni di selvaggina ove sussistano condizioni climatiche particolari.».
b) Nell'allegato I, capitolo VII, punto 2, lettera a), i), primo trattino, sono aggiunte le seguenti sigle:
«AT - FI - NO - SE».
c) Nell'allegato I, capitolo VII, punto 2, lettera a), i), terzo trattino, dopo la sigla «EEG» si inserisce la seguente sigla:
«ETY».
4. 392 L 0118
Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49).
a) All'articolo 20, paragrafo 1, primo comma, dopo la data del 1° gennaio 1994, si inserisce quanto segue:
«ad eccezione della Norvegia per la quale la data è quella del 1° luglio 1995».
b) Nell'allegato I, capitolo 14, si aggiunge il seguente comma:
«Lo stallatico liquido non trasformato proveniente da branchi di pollame vaccinati contro la malattia di Newcastle non deve essere spedito in regioni che hanno ottenuto lo statuto di «regione che non prevede la vaccinazione contro la malattia di Newcastle» conformemente all'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 90/539/CEE».
c) Nell'allegato II, capitolo 2, primo trattino, si aggiunge il seguente testo:
«Per quanto riguarda la salmonellosi e in attesa che siano adottate misure comunitarie, alle uova destinate alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia si applicano le disposizioni seguenti:
a) le spedizioni di uova possono essere oggetto di garanzie supplementari generali o limitate, definite dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 18;
b) le garanzie di cui alla lettera a) non sono applicabili alle uova originarie di uno stabilimento oggetto di un programma riconosciuto come equivalente a quello di cui alla lettera c), secondo la procedura prevista all'articolo 18;
c) le garanzie di cui alla lettera a) si applicano soltanto previa approvazione da parte della Commissione di un programma operativo presentato dalla Finlandia, dalla Norvegia e dalla Svezia. Affinché i programmi operativi e le garanzie previste alla lettera a) possano applicarsi fin dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, le decisioni devono essere adottate dalla Commissione entro tale data».
5. 392 L 0117
Direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 38).
All'articolo 17, paragrafo 1, primo comma, si aggiunge la seguente frase:
«Tuttavia, per la Norvegia la data è quella del 1o luglio 1995.»
6. 372 L 0462
Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi, modificata integrandovi gli animali delle specie ovina e caprina (GU n. L 302 del 31.12.1972, pag. 28), modificata da ultimo da:
- 392 R 1601: Regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992 (GU n. L 173 del 27.6.1992, pag. 13).
a) All'articolo 6, paragrafo 2, punto 2, si aggiunge il seguente comma:
«La Norvegia e la Svezia possono, per un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, mantenere le disposizioni nazionali relative all'importazione di animali provenienti da paesi che prevedono la vaccinazione contro l'afta epizootica.».
b) All'articolo 14, paragrafo 3, si aggiunge la seguente lettera:
«e) la Norvegia e la Svezia possono, per un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, mantenere le disposizioni nazionali relative all'importazione di carni fresche provenienti da paesi che prevedono la vaccinazione contro l'afta epizootica.».
7. 392 L 0102
Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali (GU n. L 355 del 5.12.1992, pag. 32)
All'articolo 11, paragrafo 1, si inserisce il seguente trattino:
«- per la Finlandia e la Norvegia, anteriormente al 1o gennaio 1996 per quanto riguarda le prescrizioni concernenti i bovini, i suini, gli ovini e i caprini. Durante il periodo transitorio la Commissione adotta, ove necessario, misure appropriate, conformemente alla procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 90/425/CEE».
8. 381 D 0651
Decisione 81/651/CEE della Commissione, del 30 luglio 1981, che istituisce un comitato scientifico veterinario (GU n. L 233 del 19.8.1981, pag. 32), modificata da:
- 386 D 0105: Decisione 86/105/CEE della Commissione, del 25 febbraio 1986 (GU n. L 93 dell'8.4.1986, pag. 14).
All'articolo 3, «diciotto» è sostituito da «ventidue».
CAPO 5 - Protezione degli animali
391 L 0628
Direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU n. L 340 dell'11.12.1991, pag. 17), modificata da:
- 392 D 0438: Decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992 (GU n. L 243 del 25.8.1992, pag. 27).
a) Nell'allegato, capitolo I, parte A, punto 1, si aggiunge quanto segue:
«Tuttavia la Svezia può, per un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, mantenere le disposizioni nazionali più restrittive per il trasporto di vacche gravide e di vitelli appena nati il cui luogo di partenza e il cui luogo di destinazione si trovino nel suo territorio».
b) Nell'allegato, capitolo I, parte C, punto 14, si aggiunge quanto segue:
«Tuttavia, l'obbligo della copertura non è imposto per il trasporto delle renne durante un periodo transitorio di due anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione. Previo parere del comitato scientifico veterinario, la Commissione può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 17, di mantenere tale deroga».

Parte seconda - Testi di applicazione

1. 377 L 0096
Direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 67), modificata da:
- 381 L 0476: Direttiva 81/476/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1981 (GU n. L 186 dell'8.7.1981, pag. 20),
- 383 L 0091: Direttiva 83/91/CEE del Consiglio, del 7 febbraio 1983 (GU n. L 59 del 5.3.1983, pag. 34),
- 384 L 0319: Direttiva 84/319/CEE della Commissione, del 7 giugno 1984 (GU n. L 167 del 27.6.1984, pag. 34),
- 385 R 3768: Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 362 del 31.12.1985, pag. 8),
- 389 L 0321: Direttiva 89/321/CEE della Commissione, del 22 aprile 1989 (GU n. L 133 del 17.5.1989, pag. 33).
a) Nell'allegato III, punto 2, secondo trattino, dopo la sigla «EOK» si inserisce la seguente sigla:
«ETY».
b) Nell'allegato III, punto 5, secondo trattino, dopo la sigla «EUK» si inserisce la seguente sigla:
«ETY».
2. 379 D 0542
Decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1979, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche (GU n. L 146 del 14.6.1979, pag. 15), modificata da ultimo da:
- 394 D 0059: Decisione 94/59/CEE della Commissione, del 26 gennaio 1994 (GU n. L 27 dell'1.2.1994, pag. 53).
Nell'allegato sono soppresse le righe seguenti:
«AT - Austria»
«FI - Finlandia»
«NO - Norvegia»
«SE - Svezia».
3. 380 D 0790
Decisione 80/790/CEE della Commissione, del 25 luglio 1980, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Finlandia (GU n. L 233 del 4.9.1980, pag. 47), modificata da:
- 381 D 0662: Decisione 81/662/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981 (GU n. L 237 del 22.8.1981, pag. 33).
La decisione 80/790/CEE è abrogata.
4. 380 D 0799
Decisione 80/799/CEE della Commissione, del 25 luglio 1980, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Svezia (GU n. L 234 del 5.9.1980, pag. 35), modificata da:
- 381 D 0662: Decisione 81/662/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981 (GU n. L 237 del 22.8.1981, pag. 33).
La decisione 80/799/CEE è abrogata.
5. 380 D 0800
Decisione 80/800/CEE della Commissione, del 25 luglio 1980, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Norvegia (GU n. L 234 del 5.9.1980, pag. 38), modificata da:
- 381 D 0662: Decisione 81/662/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981 (GU n. L 237 del 22.8.1981, pag. 33).
La decisione 80/800/CEE è abrogata.
6. 382 D 0730
Decisione 82/730/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica d'Austria autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunità (GU n. L 311 dell'8.11.1982, pag. 1).
La decisione 82/730/CEE è abrogata.
7. 382 D 0731
Decisione 82/731/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica di Finlandia autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunità (GU n. L 311 dell'8.11.1982, pag. 4), come modificata.
La decisione 82/731/CEE è abrogata.
8. 382 D 0736
Decisione 82/736/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante l'elenco degli stabilimenti del Regno di Svezia autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunità (GU n. L 311 dell'8.11.1982, pag. 18), come modificata.
La decisione 82/736/CEE è abrogata.
9. 383 D 0421
Decisione 83/421/CEE della Commissione, del 29 luglio 1983, recante l'elenco degli stabilimenti del Regno di Norvegia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (GU n. L 238 del 27.8.1983, pag. 35), come modificata.
La decisione 83/421/CEE è abrogata.
10. 389 X 0214
Raccomandazione 89/214/CEE della Commissione, del 24 febbraio 1989, relativa alle norme da applicare in occasione delle ispezioni effettuate negli stabilimenti di carni fresche riconosciuti per gli scambi intracomunitari (GU n. L 87 del 31.3.1989, pag. 1).
a) Nell'allegato I, capitolo X, punto 49, lettera a), primo trattino, colonna «Testo della direttiva», dopo la sigla «P» sono inserite le seguenti sigle:
«AT - FI - NO - SE».
b) Nell'allegato I, capitolo X, punto 49, lettera a), secondo trattino, colonna «Testo della direttiva», si aggiunge la seguente sigla:
«ETY».
c) Nell'allegato I, capitolo X, punto 49, lettera b), terzo trattino, colonna «Testo della direttiva», si aggiunge la seguente sigla:
«ETY».
11. 390 D 0014
Decisione 90/14/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1989, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU n. L 8 dell'11.1.1990, pag. 71), modificata da:
- 391 D 0276: Decisione 91/276/CEE della Commissione, del 22 maggio 1991 (GU n. L 135 del 30.5.1991, pag. 58).
Nell'allegato si sopprime quanto segue:
«Austria»
«Finlandia»
«Norvegia»
«Svezia».
12. 390 D 0442
Decisione 90/442/CEE della Commissione, del 25 luglio 1990, che stabilisce i codici per la notifica delle malattie degli animali (GU n. L 227 del 21.8.1990, pag. 39), modificata da:
- decisione della Commissione del 27.11.1990 (non pubblicata)
- decisione della Commissione del 26.3.1991 (non pubblicata)
All'articolo 1 si inserisce il seguente comma:
«Per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia la Commissione completa i codici che figurano negli allegati 5 e 6 della presente decisione. Le pertinenti decisioni sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.»
13. 391 D 0270
Decisione 91/270/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991, che stabilisce un elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU n. L 134 del 29.5.1991, pag. 56).
Nell'allegato sono soppressi i seguenti termini:
«Austria»
«Finlandia»
«Norvegia»
«Svezia».
14. 391 D 0426
Decisione 91/426/CEE della Commissione, del 22 luglio 1991, che stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione di una rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie (Animo) (GU n. L 234 del 23.8.1991, pag. 27), modificata da:
- 393 D 0004: Decisione 93/4/CEE della Commissione, del 9 dicembre 1992 (GU n. L 4 dell'8.1.1993, pag. 32).
a) All'articolo 1, paragrafo 2 i termini «per l'insieme della rete» sono sostituiti da:
«per la Comunità nella composizione esistente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione».
b) Si inserisce il seguente articolo:
«Articolo 2 bis
1. L'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia possono beneficiare della partecipazione finanziaria della Comunità alle condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 1.
2. La Commissione rimborsa agli Stati membri, su presentazione di documenti giustificativi, le spese di cui al paragrafo 1.
3. I documenti giustificativi di cui al paragrafo 2 sono trasmessi dalle autorità norvegesi e svedesi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione e dalle autorità austriache e finlandesi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di detto trattato.»
15. 391 D 0449
Decisione 91/449/CEE della Commissione, del 26 luglio 1991, che definisce i modelli dei certificati di polizia sanitaria per i prodotti a base di carne importati da paesi terzi (GU n. L 240 del 29.8.1991, pag. 28), modificata da ultimo da:
- 393 D 0504: Decisione 93/504/CEE della Commissione, del 28 luglio 1993 (GU n. L 236 del 21.9.1993, pag. 16).
a) Nell'allegato A, parte II, sono soppressi i seguenti termini:
«Austria»
Finlandia»
«Norvegia»
«Svezia».
b) Nell'allegato B, parte II, sono soppressi i seguenti termini:
«Austria»
«Finlandia»
«Norvegia»
«Svezia».
16. 391 D 0539
Decisione 91/539/CEE della Commissione, del 4 ottobre 1991, che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 91/426/CEE (Animo) (GU n. L 294 del 25.10.1991, pag. 47).
Si inserisce il seguente articolo:
«Articolo 1 bis
Per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia la Commissione fissa il numero di unità che possono beneficiare della partecipazione finanziaria della Comunità. Per la Norvegia e la Svezia le pertinenti decisioni sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.».
All'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino si inserisce quanto segue:
«ad eccezione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, per le quali la data è quella del 1o aprile 1994,».
All'articolo 3, dopo la data del «1o dicembre 1991» si inserisce quanto segue:
«ad eccezione della Norvegia e della Svezia, per le quali la data è quella del 1o dicembre 1994 e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data è quella del 1o dicembre 1995,».
17. 392 D 0124
Decisione 92/124/CEE della Commissione, del 10 gennaio 1992, riguardante le norme sanitarie e la certificazione veterinaria per l'importazione di sperma bovino dalla Finlandia (GU n. L 48 del 22.2.1992, pag. 10).
La decisione 92/124/CEE è abrogata.
18. 392 D 0126
Decisione 92/126/CEE della Commissione, del 10 gennaio 1992, riguardante le norme sanitarie e la certificazione veterinaria per l'importazione di sperma bovino dall'Austria (GU n. L 48 del 22.2.1992, pag. 28).
La decisione 92/126/CEE è abrogata.
19. 392 D 0128
Decisione 92/128/CEE della Commissione, del 10 gennaio 1992, riguardante le norme sanitarie e la certificazione veterinaria per l'importazione di sperma bovino dalla Svezia (GU n. L 48 del 22.2.1992, pag. 46).
La decisione 92/128/CEE è abrogata.
20. 392 D 0175
Decisione 92/175/CEE della Commissione, del 21 febbraio 1992, che identifica le unità della rete informatizzata «Animo» e ne stabilisce l'elenco (GU n. L 80 del 25.3.1992, pag. 1), modificata da:
- 393 D 0071: Decisione 93/71/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1992 (GU n. L 25 del 2.2.1993, pag. 39),
- 393 D 0228: Decisione 93/228/CEE della Commissione, del 5 aprile 1993 (GU n. L 97 del 23.4.1993, pag. 33).
All'articolo 1 si aggiunge il seguente paragrafo:
«4. La Commissione completa l'elenco riportato in allegato per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia.»
21. 392 D 0260
Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati (GU n. L 130 del 15.5.1992, pag. 67), modificata da:
- 393 D 0344: Decisione 93/344/CEE della Commissione, del 17 maggio 1993 (GU n. L 138 del 9.6.1993, pag. 11).
a) Nell'allegato I il gruppo A è sostituito da:
«gruppo A:
Groenlandia, Islanda e Svizzera».
b) Nell'allegato II, punto A, Certificato sanitario, il titolo è sostituito da:
«CERTIFICATO SANITARIO per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore a novanta giorni, di cavalli registrati provenienti dalla Groenlandia, dall'Islanda o dalla Svizzera».
c) Nell'allegato II, punto A, Certificato sanitario, III, d), terzo trattino, sono soppressi i seguenti termini:
«Austria», «Finlandia», «Norvegia», «Svezia».
d) Nell'allegato II, punto B, Certificato sanitario, III, d), terzo trattino, sono soppressi i seguenti termini:
«Austria», «Finlandia», «Norvegia», «Svezia».
e) Nell'allegato II, punto C, Certificato sanitario, III, d), terzo trattino, sono soppressi i seguenti termini:
«Austria», «Finlandia», «Norvegia», «Svezia».
f) Nell'allegato II, punto D, Certificato sanitario, III, d), terzo trattino, sono soppressi i seguenti termini:
«Austria», «Finlandia», «Norvegia», «Svezia».
g) Nell'allegato II, punto E, Certificato sanitario, III, d), terzo trattino, sono soppressi i seguenti termini:
«Austria», «Finlandia», «Norvegia», «Svezia».
22. 392 D 0265
Decisione 92/265/CEE della Commissione, del 18 maggio 1992, relativa all'importazione nella Comunità di suini vivi, di sperma di suini, di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine in provenienza dall'Austria e recante abrogazione della decisione 90/90/CEE (GU n. L 137 del 20.5.1992, pag. 23), modificata da:
- 393 D 0427: Decisione 93/427/CEE della Commissione, del 7 luglio 1993 (GU n. L 197 del 6.8.1993, pag. 52).
La decisione 92/265/CEE è abrogata.
23. 392 D 0290
Decisione 92/290/CEE della Commissione, del 14 maggio 1992, recante misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nel Regno Unito (GU n. L 152 del 4.6.1992, pag. 37).
All'articolo 2 si aggiunge il seguente paragrafo:
«4. L'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia possono mantenere la rispettiva normativa nazionale per quanto concerne gli embrioni di animali domestici della specie bovina provenienti da uno Stato membro in cui si registra una forte incidenza della malattia, nel corso di un periodo transitorio fino a due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione. La presente disposizione sarà sottoposta a riesame nel corso di detto periodo transitorio alla luce dell'esperienza acquisita e dei risultati degli studi scientifici in corso.»
24. 392 D 0341
Decisione 92/341/CEE della Commissione, del 3 giugno 1992, relativa alla ricerca informatizzata delle unità locali Animo (GU n. L 188 dell'8.7.1992, pag. 37).
All'articolo 1, paragrafo 1, dopo la data del 15 giugno 1992 sono inseriti i seguenti termini:
«ad eccezione della Norvegia e della Svezia, per le quali la data è quella del 1o settembre 1994 e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data è quella del 1o giugno 1995,».
25. 392 D 0387
Decisione 92/387/CEE della Commissione, del 10 giugno 1992, riguardante le norme sanitarie e la certificazione veterinaria per l'importazione di sperma bovino dalla Norvegia (GU n. L 204 del 21.7.1992, pag. 22).
La decisione 92/387/CEE è abrogata.
26. 392 D 0401
Decisione 92/401/CEE della Commissione, del 31 luglio 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione dalla Norvegia di animali domestici delle specie bovina e suina (GU n. L 224 dell'8.8.1992, pag. 1), modificata da:
- 393 D 0469: Decisione 93/469/CEE della Commissione, del 26 luglio 1993 (GU n. L 218 del 28.8.1993, pag. 58).
La decisione 92/401/CEE è abrogata.
27. 392 D 0461
Decisione 92/461/CEE della Commissione, del 2 settembre 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione dalla Svezia di animali domestici delle specie bovina e suina (GU n. L 261 del 7.9.1992, pag. 18), modificata da:
- 392 D 0518: Decisione 92/518/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992 (GU n. L 325 dell'11.11.1992, pag. 23),
- 393 D 0469: Decisione 93/469/CEE della Commissione, del 26 luglio 1993 (GU n. L 218 del 28.8.1993, pag. 58).
La decisione 92/461/CEE è abrogata.
28. 392 D 0462
Decisione 92/462/CEE della Commissione, del 2 settembre 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione dalla Finlandia di animali domestici delle specie bovina e suina (GU n. L 261 del 7.9.1992, pag. 34), modificata da:
- 392 D 0518: Decisione 92/518/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992 (GU n. L 325 dell'11.11.1992, pag. 23),
- 393 D 0469: Decisione 93/469/CEE della Commissione, del 26 luglio 1993 (GU n. L 218 del 28.8.1993, pag. 58).
La decisione 92/462/CEE è abrogata.
29. 392 D 0471
Decisione 92/471/CEE della Commissione, del 2 settembre 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di embrioni di bovini da paesi terzi (GU n. L 270 del 15.9.1992, pag. 27).
Nell'allegato A, parte II, sono soppressi i seguenti termini:
«Austria»
«Finlandia»
«Norvegia»
«Svezia».
30. 392 D 0486
Decisione 92/486/CEE della Commissione, del 25 settembre 1992, relativa alle modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) «Animo» e gli Stati membri (GU n. L 291 del 7.10.1992, pag. 20), modificata da:
- 393 D 0188: Decisione 93/188/CEE della Commissione, del 4 marzo 1993 (GU n. L 82 del 3.4.1993, pag. 20).
All'articolo 2, primo trattino si aggiunge quanto segue:
«ad eccezione della Norvegia e della Svezia, per le quali la data di entrata in vigore è quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione e la data di scadenza del contratto è quella del 1° aprile 1996 e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data di entrata in vigore è di un anno posteriore a quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione e la data di scadenza del contratto è quella del 1o aprile 1996.»
31. 392 D 0562
Decisione 92/562/CEE della Commissione, del 17 novembre 1992, relativa all'approvazione dei sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione dei materiali ad alto rischio (GU n. L 359 del 9.12.1992, pag. 23).
a) Nell'allegato, parte introduttiva «Definizioni», si inserisce la seguente definizione:
«Produzione concentrata: trattamento della fase liquida volto ad eliminare una percentuale notevole di umidità.»
b) Nell'allegato si inserisce il seguente capitolo:
«CAPITOLO VIII
ANIMALI ACQUATICI
TRATTAMENTO COMBINATO ACIDIFICAZIONE E CALORE
I. Descrizione del sistema
  • IMAGE*** (da inserire)
La materia prima è ridotta mediante frantumazione e mescolata con acido formico per diminuirne il pH. Il miscuglio è immagazzinato per un periodo intermedio in attesa di un nuovo trattamento. Il prodotto è quindi introdotto in un convertitore di calore. L'avanzamento del prodotto nel convertitore di calore è controllato per mezzo di spostamenti e sollecitazioni meccaniche al fine di assicurare che il prodotto, al termine del trattamento mediante calore, abbia compiuto un ciclo sufficiente in termini di tempo e temperatura. Dopo il trattamento mediante calore, il prodotto viene separato mediante sistemi meccanici nelle fasi liquido/grasso/ciccioli. Al fine di ottenere un concentrato di proteine animali la fase liquida è pompata in due scambiatori di calore riscaldati a vapore, dotati di camere a vuoto dove l'umidità intrinseca viene eliminata sotto forma di vapore acqueo. I ciccioli sono reincorporati nel concentrato di proteine prima dell'immagazzinamento.
II. Punti di controllo critici per gli stabilimenti::
1. Dimensione dei frammenti: dopo la frantumazione la dimensione dei frammenti deve essere inferiore a . . . mm.
2. pH: durante la fase di acidificazione il pH deve essere inferiore o pari a . . . . Il pH deve essere verificato quotidianamente.
3. Durata dell'immagazzinamento intermedio: deve essere almeno di . . . ore.
4. Durata assoluta del trattamento: il trattamento deve avere una durata minima di . . . minuti alla temperatura minima di cui al punto 5.
5. Temperatura critica: il processo deve aver luogo al di sopra della temperatura minima di . . . °::C. La temperatura deve essere registrata costantemente con un sistema di registrazione permanente. Un prodotto trattato a una temperatura inferiore alla temperatura minima deve essere sottoposto a nuovo processo di trasformazione con materie prime.».
32. 393 D 0013
Decisione 93/13/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1992, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità all'atto dell'introduzione dei prodotti provenienti da paesi terzi (GU n. L 9 del 15.1.1993, pag. 33).
Nell'allegato F sono soppressi i seguenti termini:
«Austria»
«Finlandia»
«Norvegia»
«Svezia».
33. 393 D 0024
Decisione 93/24/CEE della Commissione, dell'11 dicembre 1992, relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati a Stati membri o regioni esenti dalla malattia (GU n. L 16 del 25.1.1993, pag. 18), modificata da:
- 393 D 0341: Decisione 93/341/CEE della Commissione, del 13 maggio 1993 (GU n. L 136 del 5.6.1993, pag. 47),
- 393 D 0664: Decisione 93/664/CEE della Commissione, del 6 dicembre 1993 (GU n. L 303 del 10.12.1993, pag. 27).
Nell'allegato II, punto 2, lettera d) si aggiunge il seguente testo:
«
13. Austria: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Wien
14. Finlandia: Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki / Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors
Veterinærinstituttet, Oslo
Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala
».
34. 393 D 0028
Decisione 93/28/CEE della Commissione, del 14 dicembre 1992, relativa ad un finanziamento comunitario complementare per la rete informatizzata Animo (GU n. L 16 del 25.1.1993, pag. 28).
Si inserisce il seguente articolo:
«Articolo 3 bis
Per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia l'azione di cui all'articolo 1 è finanziata al 100 % dalla Comunità.».
35. 393 D 0052
Decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia (GU n. L 13 del 21.1.1993, pag. 14).
Si inserisce il seguente articolo:
«Articolo 2 bis
Per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia la Commissione completa, ove necessario, gli allegati I e II. Le pertinenti decisioni sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.».

36. 393 D 0160: Decisione 93/160/CEE della Commissione, del 17 febbraio 1993, recante l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma di animali della specie suina (GU n. L 67 del 19.3.1993, pag. 27).

Nell'allegato sono soppressi i seguenti termini:
«Austria»
«Finlandia»
«Norvegia»
«Svezia».
37. 393 D 0195
Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (GU n. L 86 del 6.4.1993, pag. 1), modificata da:
- 393 D 0344: Decisione 93/344/CEE della Commissione, del 17 maggio 1993 (GU n. L 138 del 9.6.1993, pag. 11),
- 393 D 0509: Decisione 93/509/CEE della Commissione, del 21 settembre 1993 (GU n. L 238 del 23.9.1993, pag. 44).
a) Nell'allegato I, il gruppo A è sostituito da:
«Gruppo A
Groenlandia, Islanda e Svizzera».
b) Nell'allegato II, il gruppo A è sostituito da:
«Gruppo A
Groenlandia, Islanda e Svizzera».
38. 393 D 0196
Decisione 93/136/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello (GU n. L 86 del 6.4.1993, pag. 7).
a) Nell'allegato I, nota in calce (5), sono soppressi i seguenti termini:
«Austria», «Finlandia», «Norvegia», «Svezia».
b) Nell'allegato II, nota in calce (3), il gruppo A è sostituito da:
«Gruppo A:
Groenlandia, Islanda e Svizzera».
39. 393 D 0197
Decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione (GU n. L 86 del 6.4.1993, pag. 16), modificata da:
- 393 D 0344: Decisione 93/344/CEE della Commissione, del 17 maggio 1993 (GU n. L 138 del 9.6.1993, pag. 11),
- 393 D 0510: Decisione 93/510/CEE della Commissione, del 21 settembre 1993 (GU n. L 238 del 23.9.1993, pag. 45),
- 393 D 0682: Decisione 93/682/CEE della Commissione, del 17 dicembre 1993 (GU n. L 317 del 18.12.1993, pag. 82).
a) Nell'allegato I, il gruppo A è sostituito da:
«Gruppo A
Groenlandia, Islanda e Svizzera».
b) Nell'allegato II. A, Certificato sanitario, il titolo è sostituito da:
«CERTIFICATO SANITARIO
per le importazioni nel territorio della Comunità di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti dalla Groenlandia, dall'Islanda o dalla Svizzera».
40. 393 D 0198
Decisione 93/198/CEE della Commissione, del 17 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione da paesi terzi di animali domestici delle specie ovina e caprina (GU n. L 86 del 6.4.1993, pag. 34).
Nell'allegato, parte 2 a, sono soppressi i seguenti termini:
«Austria»
«Finlandia»
«Norvegia»
«Svezia».
41. 393 D 0199
Decisione 93/199/CEE della Commissione, del 19 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di sperma di suini da paesi terzi (GU n. L 86 del 6.4.1993, pag. 43), modificata da:
- 393 D 0427: Decisione 93/427/CEE della Commissione, del 7 luglio 1993 (GU n. L 197 del 6.8.1993, pag. 52).
- 393 D 0504: Decisione 93/504/CEE della Commissione, del 28 luglio 1993 (GU n. L 236 del 21.9.1993, pag. 16).
Nell'allegato, parte 2, sono soppressi i seguenti termini:
«Austria (Burgenland, Salisburgo, Tirolo, Voralberg, Austria Superiore)»
«Finlandia»
«Norvegia»
«Svezia».
42. 393 D 0244
Decisione 93/244/CEE della Commissione, del 2 aprile 1993, relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati a talune parti del territorio della Comunità (GU n. L 111 del 5.5.1993, pag. 21).
Nell'allegato II, 2 d) si aggiunge quanto segue:
«
13. Austria: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Wien
14. Finlandia: Eläinlääkintä ja elintarvikelaitos, Helsinki / Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors
15. Norvegia: Veterinærinstituttet, Oslo
16. Svezia: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala
».
43. 393 D 0257
Decisione 93/257/CEE della Commissione, del 15 aprile 1993, che stabilisce i metodi di riferimento e l'elenco dei laboratori di riferimento nazionali per la ricerca dei residui (GU n. L 118 del 14.5.1993, pag. 75).
Nell'allegato si aggiunge il seguente testo:
«
Austria Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, Mödling Tutti i gruppi
Finlandia: Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors Tutti i gruppi
Norvegia Norges Veterinærhøgskole, Oslo Gruppo A III a), b); Gruppo B I a); Gruppo B II a) Veterinærinstituttet, Oslo Gruppo A I b); Gruppo B II a), b) Hormonlaboratoriet, Aker Sykehus, Oslo Gruppo A I a), c); Gruppo A II; Gruppo B I b), c)
Svezia Statens livsmedelsverk, Uppsala Tutti i gruppi
»
44. 393 D 0317
Decisione 93/317/CEE della Commissione, del 21 aprile 1993, relativa al codice da utilizzare per i marchi auricolari dei bovini (GU n. L 122 del 18.5.1993, pag. 45)
All'articolo 1, paragrafo 1 si aggiunge il seguente testo:
«Austria: AT
Finlandia: FI
Norvegia: NO
Svezia: SE».
45. 393 D 0321
Decisione 93/321 della Commissione, del 10 maggio 1993, che prevede una frequenza ridotta dei controlli d'identità e fisici all'atto dell'ammissione temporanea di taluni equidi registrati provenienti dalla Svezia, dalla Norvegia, dalla Finlandia e dalla Svizzera (GU n. L 123 del 19.5.1993, pag. 36).
a) Nel titolo sono soppressi i seguenti termini:
«dalla Svezia, dalla Norvegia, dalla Finlandia e».
b) All'articolo 1, paragrafo 1 sono soppressi i seguenti termini:
«della Svezia, della Norvegia, della Finlandia e».
46. 393 D 0432
Decisione 93/432/CEE della Commissione, del 13 luglio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina dall'Austria (GU n. L 200 del 10.8.1993, pag. 39).
La decisione 93/432/CEE è abrogata.
47. 393 D 0451
Decisione 93/451/CEE della Commissione, del 13 luglio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dall'Austria (GU n. L 210 del 21.8.1993, pag. 21).
La decisione 93/451/CEE è abrogata.
48. 393 D 0688
Decisione 93/688/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1993, relativa alla certificazione veterinaria per le importazioni di carni fresche e di prodotti a base di carne provenienti dalla Svezia (GU n. L 319 del 21.12.1993, pag. 51).
La decisione 93/688/CEE è abrogata.
49. 393 D 0693
Decisione 93/693/CEE della Commissione, del 14 dicembre 1993, recante l'elenco di centri di raccolta dello sperma riconosciuti idonei ad esportare nella Comunità sperma di animali domestici della specie bovina da paesi terzi e che abroga le decisioni 91/642/CEE, 91/643/CEE e 92/255/CEE della Commissione (GU n. L 320 del 22.12.1993, pag. 35).
Nell'allegato sono soppresse le seguenti parti:
«PARTE 4
SVEZIA»
«PARTE 8
NORVEGIA»
«PARTE 9
AUSTRIA».
50. 394 D 0024
Decisione 94/24/CE della Commissione, del 7 gennaio 1994, che stabilisce l'elenco dei posti di ispezione frontalieri preselezionati ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti da paesi terzi e che abroga le decisioni 92/430/CEE e 92/431/CEE (GU n. L 18 del 21.1.1994, pag. 16).
All'articolo 1 si aggiunge il seguente comma:
«La Commissione completa l'elenco dei posti di cui all'allegato per la Norvegia e la Svezia ed eventualmente per l'Austria e la Finlandia. Le decisioni relative alla Norvegia e alla Svezia sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.».
51. 394 D 0034
Decisione 94/34/CE della Commissione, del 24 gennaio 1994, relativa all'entrata in funzione della rete informatizzata ANIMO (GU n. L 21 del 26.1.1994, pag. 22).
a) All'articolo 1, dopo la data del 1o febbraio 1994 si inserisce quanto segue:
«ad eccezione della Norvegia e della Svezia, per le quali la data è quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data è di un anno posteriore a quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione,».
b) All'articolo 2, dopo la data del 1o giugno 1994 si inserisce quanto segue:
«ad eccezione della Norvegia e della Svezia, per le quali la data è quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data è di un anno posteriore a quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione,».
c) All'articolo 3, dopo la data del 1o febbraio 1994 si inserisce quanto segue:
«ad eccezione della Norvegia e della Svezia, per le quali la data è quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data è di un anno posteriore a quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione,».
d) All'articolo 4, dopo la data del 1o giugno 1994 si inserisce quanto segue:
«ad eccezione della Norvegia e della Svezia, per le quali la data è quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data è di un anno posteriore a quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione,».
e) Si inserisce il seguente articolo:
«Articolo 6 bis
Per l'Austria e la Finlandia la Commissione adotta le opportune misure transitorie.»
52. 394 D 0070
Decisione 94/70/CE della Commissione, del 31 gennaio 1994, che stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (GU n. L 36 dell'8.2.1994, pag. 5)
Nell'allegato sono soppresse le seguenti righe:
«AT: AUSTRIA x x
«FI: FINLANDIA x x
«NO: NORVEGIA x x
«SE: SVEZIA x x x».
53. 394 D 0085
Decisione 94/85/CE della Commissione, del 16 febbraio 1994, che fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche (GU n. L 44 del 17.2.1994, pag. 31).
Nell'allegato sono soppresse le seguenti righe:
«AT: Austria
«FI: Finlandia
«NO: Norvegia
«SE: Svezia x».

F. VARIE

I. Procedure di comitato

A. Nei seguenti atti ed agli articoli indicati, il o i paragrafi menzionato (i) è o sono sostituito (i) dal paragrafo seguente
«2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.»:
1. 365 R 0079
Regolamento (CEE) n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella CEE (GU n. 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65), modificato da ultimo da:
- 390 R 3577: Regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 23).
Articolo 19, paragrafo 2.
2. 366 R 0136
Regolamento (CEE) n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU n. 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66), modificato da ultimo da:
- 393 R 3179: Regolamento (CE) n. 3179/93 del Consiglio, del 16 novembre 1993 (GU n. L 285 del 20.11.1993, pag. 9).
Articolo 38, paragrafo 2.
3. 368 R 0234
Regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura (GU n. L 55 del 2.3.1968, pag. 1), modificato da ultimo da:
- 392 R 3336: Regolamento (CEE) n. 3336/92 del Consiglio, del 16 novembre 1992 (GU n. L 336 del 20.11.1992, pag. 1).
Articolo 14, paragrafo 2.
4. 368 R 0804
Regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 148 del 28.6.1968, pag. 13), modificato da ultimo da:
- 394 R 0230: Regolamento (CE) n. 230/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994 (GU n. L 30 del 3.2.1994, pag. 1).
Articolo 30, paragrafo 2.
5. 368 R 0805
Regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU n. L 148 del 28.6.1968, pag. 24), modificato da ultimo da:
- 393 R 3611: Regolamento (CE) n. 3611/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993 (GU n. L 328 del 29.12.1993, pag. 7).
Articolo 27, paragrafo 2.
6. 370 R 0729
Regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU n. L 94 del 28.4.1970, pag. 13), modificato da ultimo da:
- 388 R 2048: Regolamento (CEE) n. 2048/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988 (GU n. L 185 del 15.7.1988, pag. 1).
Articolo 13, paragrafo 2.
7. 370 R 1308
Regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (GU n. L 146 del 4.7.1970, pag. 1), modificato da ultimo da:
- 393 R 1557: Regolamento (CEE) n. 1557/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 154 del 25.6.1993, pag. 26).
Articolo 12, paragrafo 2.
8. 371 R 1696
Regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo, (GU n. L 175 del 4.8.1971, pag. 1), modificato da ultimo da:
- 392 R 3124: Regolamento (CEE) n. 3124/92 del Consiglio, del 26 ottobre 1992 (GU n. L 313 del 30.10.1992, pag. 1).
Articolo 20, paragrafo 2.
9. 371 R 2358
Regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (GU n. L 246 del 5.11.1971, pag. 1), modificato da ultimo da:
- 393 R 3375: Regolamento (CE) n. 3375/93 della Commissione, del 9 dicembre 1993 (GU n. L 303 del 10.12.1993, pag. 9).
Articolo 11, paragrafo 2.
10. 372 R 1035
Regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU n. L 118 del 20.5.1972, pag. 1), modificato da ultimo da:
- 393 R 3669: Regolamento (CE) n. 3669/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993 (GU n. L 338 del 31.12.1993, pag. 26).
Articolo 33, paragrafo 2.
11. 375 R 2759
Regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (GU n. L 282 dell'1.11.1975, pag. 1), modificato da ultimo da:
- 389 R 1249: Regolamento (CEE) n. 1249/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989 (GU n. L 129 dell'11.5.1989, pag. 12).
Articolo 24, paragrafo 2.
12. 375 R 2771
Regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (GU n. L 282 dell'1.11.1975, pag. 49), modificato da ultimo da:
- 393 R 1574: Regolamento (CEE) n. 1574/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 152 del 24.6.1993, pag. 1).
Articolo 17, paragrafo 2.
13. 375 R 2777
Regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (GU n. L 282 dell'1.11.1975, pag. 77), modificato da ultimo da:
- 393 R 1574: Regolamento (CEE) n. 1574/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 152 del 24.6.1993, pag. 1).
Articolo 17, paragrafo 2.
14. 376 R 1418
Regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (GU n. L 166 del 25.6.1976, pag. 1), modificato da ultimo da:
- 393 R 1544: Regolamento (CEE) n. 1544/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 154 del 25.6.1993, pag. 5).
Articolo 27, paragrafo 2.
15. 378 R 1117
Regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (GU n. L 142 del 30.5.1978, pag. 1), modificato da ultimo da:
- 393 R 3496: Regolamento (CE) n. 3496/93 della Commissione, del 20 dicembre 1993 (GU n. L 319 del 21.12.1993, pag. 17).
Articolo 12, paragrafo 2.
16. 378 R 1360
Regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni (GU n. L 166 del 23.6.1978, pag. 1), modificato da ultimo da:
- 393 R 3669: Regolamento (CE) n. 3669/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993 (GU n. L 338 del 31.12.1993, pag. 26).
Articolo 16, paragrafo 2.
17. 379 R 0270
Regolamento (CEE) n. 270/79 del Consiglio, del 6 febbraio 1979, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia (GU n. L 38 del 14.2.1979, pag. 6), modificato da ultimo da:
- 387 R 1760: Regolamento (CEE) n. 1760/87 del Consiglio, del 15 giugno 1987 (GU n. L 167 del 26.6.1987, pag. 1).
Articolo 14, paragrafo 2.
18. 379 R 0357
Regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole (GU n. L 54 del 5.3.1979, pag. 124), modificato da ultimo da:
- 393 R 3205: Regolamento (CE) n. 3205/93 del Consiglio, del 16 novembre 1993 (GU n. L 289 del 24.11.1993, pag. 4).
Articolo 8, paragrafo 2.
19. 380 R 0458
Regolamento (CEE) n. 458/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo alla ristrutturazione dei vigneti nel quadro di operazioni collettive (GU n. L 57 del 29.2.1980, pag. 27), modificato da ultimo da:
- 391 R 0596: Regolamento (CEE) n. 596/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991 (GU n. L 67 del 14.3.1991, pag. 16).
Articolo 12, paragrafo 2.
20. 381 R 1785
Regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU n. L 177 del 1o.7.1981, pag. 4), modificato da ultimo da:
- 394 R 0133: Regolamento (CE) n. 133/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994 (GU n. L 22 del 27.1.1994, pag. 7).
Articolo 41, paragrafo 2.
21. 386 R 0426
Regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU n. L 49 del 27.2.1986, pag. 1), modificato da ultimo da:
- 392 R 1569: Regolamento (CEE) n. 1569/92 del Consiglio, del 16 giugno 1992 (GU n. L 166 del 20.6.1992, pag. 5).
Articolo 22, paragrafo 2.
22. 388 R 0571
Regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel periodo 1988/1997 (GU n. L 56 del 2.3.1988, pag. 1), modificato da ultimo da:
- 393 D 0156: Decisione 93/156/CEE della Commissione, del 9 febbraio 1993 (GU n. L 65 del 17.3.1993, pag. 12).
Articolo 15, paragrafo 2.
23. 389 R 1576
Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (GU n. L 160 del 12.6.1989, pag. 1), modificato da:
- 392 R 3280: Regolamento (CEE) n. 3280/92 del Consiglio, del 9 novembre 1992 (GU n. L 327 del 13.11.1992, pag. 3).
Articolo 14, paragrafo 2.
24. 389 R 3013
Regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle carni ovine e caprine (GU n. L 289 del 7.10.1989, pag. 1), modificato da ultimo da:
- 394 R 0233: Regolamento (CE) n. 233/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994 (GU n. L 30 del 3.2.1994, pag. 9).
Articolo 30, paragrafo 2.
25. 390 R 0837
Regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio, del 26 marzo 1990, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire in merito alla produzione di cereali (GU n. L 88 del 3.4.1990, pag. 1), modificato da:
- 390 R 3570: Regolamento (CEE) n. 3570/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 8).
Articolo 11, paragrafo 2.
26. 391 R 1601
Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU n. L 149 del 14.6.1991, pag. 1), modificato da:
- 392 R 3279: Regolamento (CEE) n. 3279/92 del Consiglio, del 9 novembre 1992 (GU n. L 327 del 13.11.1992, pag. 1).
Articolo 13, paragrafo 2.
27. 392 R 1766
Regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU n. L 181 del 1.7.1992, pag. 21), modificato da:
- 393 R 2193: Regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione, del 28 luglio 1993 (GU n. L 196 del 5.8.1993, pag. 22).
Articolo 23, paragrafo 2.
28. 393 R 0959
Regolamento (CEE) n. 959/93 del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire circa i prodotti diversi dai cereali (GU n. L 98 del 24.4.1993, pag. 1).
Articolo 12, paragrafo 2.
29. 370 L 0373
Direttiva 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa all'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (GU n. L 170 del 3.8.1970, pag. 2), modificata da ultimo da:
- 385 R 3768: Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 362 del 31.12.1985, pag. 8).
Articolo 3, paragrafo 2.
30. 372 L 0280
Direttiva 72/280/CEE del Consiglio, del 31 luglio 1972, relativa alle indagini statistiche sul latte e sui prodotti lattiero-caseari da eseguirsi a cura degli Stati membri (GU n. L 179 del 7.8.1972, pag. 2), modificata da ultimo da:
- 391 R 1057: Regolamento (CEE) n. 1057/91 della Commissione, del 26 aprile 1991 (GU n. L 107 del 27.4.91, pag. 11).
Articolo 7, paragrafo 2.
31. 376 L 0625
Direttiva 76/625/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione di alcune specie di alberi da frutto (GU n. L 218 dell'11.8.1976, pag. 10), modificata da ultimo da:
- 391 R 1057: Regolamento (CEE) n. 1057/91 della Commissione, del 26 aprile 1991 (GU n. L 107 del 27.4.1991, pag. 11).
Articolo 9, paragrafo 2.
32. 377 L 0099
Direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 85), modificata da ultimo da:
- 392 L 0118: Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49).
Articolo 20, paragrafo 2.
33. 382 L 0471
Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (GU n. L 213 del 21.7.1982, pag. 8), modificata da ultimo da:
- 393 L 0074: Direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993 (GU n. L 237 del 22.9.1993, pag. 23).
Articolo 13, paragrafo 2.
34. 385 L 0358
Direttiva 85/358/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, che completa la direttiva 81/602/CEE concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica (GU n. L 191 del 23.7.1985, pag. 46), modificata da ultimo da:
- 388 L 0146: Direttiva 88/146/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1988 (GU n. L 70 del 16.3.1988, pag. 16).
Articolo 10, paragrafo 2.
35. 388 L 0146
Direttiva 88/146/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1988, concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali (GU n. L 70 del 16.3.1988, pag. 16).
Articolo 8, paragrafo 2.
36. 393 L 0023
Direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1o giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini (GU n. L 149 del 21.6.1993, pag. 3).
Articolo 17, paragrafo 2.
37. 393 L 0024
Direttiva 93/24/CEE del Consiglio, del 1o giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini (GU n. L 149 del 21.6.1993, pag. 5).
Articolo 17, paragrafo 2.
38. 393 L 0025
Direttiva 93/25/CEE del Consiglio, del 1o giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di ovini e caprini (GU n. L 149 del 21.6.1993, pag. 10).
Articolo 20, paragrafo 2.
39. 374 R 1728
Regolamento (CEE) n. 1728/74 del Consiglio, del 27 giugno 1974, concernente il coordinamento della ricerca agricola (GU n. L 182 del 5.7.1974, pag. 1), modificato da ultimo da:
- 385 R 3768: Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 362 del 31.12.1985, pag. 8).
Articolo 8, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa il paragrafo 3.
40. 364 L 0432
Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU n. 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64), modificata da ultimo da:
- 392 L 0102: Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992 (GU n. L 355 del 5.12.1992, pag. 32).
Articolo 12, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.
41. 366 L 0400
Direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2290/66), modificata da ultimo da:
- 390 L 0654: Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48).
Articolo 21, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.
42. 366 L 0401
Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66), modificata da ultimo da:
- 392 L 0019: Direttiva 92/19/CEE della Commissione, del 23 marzo 1992 (GU n. L 104 del 22.4.1992, pag. 61).
Articolo 21, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.
43. 366 L 0402
Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66), modificata da ultimo da:
- 393 L 0002: Direttiva 93/3/CEE della Commissione, del 28 gennaio 1993 (GU n. L 54 del 5.3.1993, pag. 20).
Articolo 21, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.
44. 366 L 0403
Direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2320/66), modificata da ultimo da:
- 393 L 0108: Direttiva 93/108/CE della Commissione, del 3 dicembre 1993 (GU n. L 319 del 21.12.1993, pag. 39).
Articolo 19, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.
45. 366 L 0404
Direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2326/66), modificata da ultimo da:
- 391 D 0044: Decisione 91/44/CEE della Commissione, del 16 gennaio 1991 (GU n. L 23 del 29.1.1991, pag. 32).
Articolo 17, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.
46. 368 L 0193
Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (GU n. L 93 del 17.4.1968, pag. 15), modificato da ultimo da:
- 390 L 0654: Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48).
Articolo 17, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.
47. 369 L 0208
Direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU n. L 169 del 10.7.1969, pag. 3), modificata da ultimo da:
- 392 L 0107: Direttiva 92/107/CEE della Commissione, dell'11 dicembre 1992 (GU n. L 16 del 25.1.1993, pag. 1).
Articolo 20, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.
48. 370 L 0457
Direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU n. L 225 del 12.10.1970, pag. 1), modificata da ultimo da:
- 390 L 0654: Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48).
Articolo 23, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.
49. 370 L 0458
Direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU n. L 225 del 12.10.1970, pag. 7), modificata da ultimo da:
- 390 L 0654: Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48).
Articolo 40, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.
50. 370 L 0524
Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU n. L 270 del 14.12.1970, pag. 1), modificata da ultimo da:
- 393 L 0114: Direttiva 93/114/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1993 (GU n. L 334 del 31.12.1993, pag. 24).
Articolo 23, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.
51. 371 L 0161
Direttiva 71/161/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971, relativa alle norme di qualità esteriore dei materiali forestali di moltiplicazione commercializzati all'interno della Comunità (GU n. L 87 del 17.4.1971, pag. 14), modificata da ultimo da:
- 390 L 0654: Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48).
Articolo 18, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.
52. 372 L 0461
Direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU n. L 302 del 31.12.1972, pag. 24), modificata da ultimo da:
- 392 L 0118: Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49).
Articolo 9, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.
53. 372 L 0462
Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi (GU n. L 302 del 31.12.1972, pag. 28), modificata da ultimo da:
- 392 R 1601: Regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992 (GU n. L 173 del 27.6.1992, pag. 13).
Articolo 29, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.
54. 374 L 0063
Direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti degli animali (GU n. L 38 dell'11.2.1974, pag. 31), modificata da ultimo da:
- 393 L 0074: Direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993 (GU n. L 237 del 22.9.1993, pag. 23).
Articolo 9, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.
55. 376 L 0895
Direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (GU n. L 340 del 9.12.1976, pag. 26), modificata da ultimo da:
- 393 L 0058: Direttiva 93/58/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1993 (GU n. L 211 del 23.8.1993, pag. 6).
Articolo 7, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.
56. 377 L 0093
Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 20), modificata da ultimo da:
- 393 L 0110: Direttiva 93/110/CEE della Commissione, del 9 dicembre 1993 (GU n. L 303 del 10.12.1993, pag. 19).
a) Articolo 16, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.
b) Articolo 16 bis, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.
57. 377 L 0096
Direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 67), modificata da ultimo da:
- 389 L 0321: Direttiva 89/321/CEE della Commissione, del 27 aprile 1989 (GU n. L 133 del 17.5.1989, pag. 33).
Articolo 9, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.
58. 377 L 0101
Direttiva 77/101/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali (GU n. L 32 del 3.2.1977, pag. 1), modificata da ultimo da:
- 390 L 0654: Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48).
Articolo 13, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.
59. 377 L 0391
Direttiva 77/391/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, che instaura un'azione della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini (GU n. L 145 del 13.6.1977, pag. 44), modificata da ultimo da:
- 385 R 3768: Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 362 del 31.12.1985, pag. 8).
Articolo 11, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.
60. 377 L 0504
Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU n. L 206 del 12.8.1977, pag. 8), modificata da ultimo da:
- 391 L 0174: Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991 (GU n. L 85 del 5.4.1991, pag. 37).
Articolo 8, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.
61. 379 L 0117
Direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (GU n. L 33 dell'8.2.1979, pag. 36), modificata da ultimo da:
- 391 L 0188: Direttiva 91/188/CEE della Commissione, del 19 marzo 1991 (GU n. L 92 del 13.4.1991, pag. 42).
Articolo 8, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.
62. 379 L 0373
Direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali (GU n. L 86 del 6.4.1979, pag. 30), modificata da ultimo da:
- 393 L 0074: Direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993 (GU n. L 237 del 22.9.1993, pag. 23).
Articolo 13, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.
63. 380 L 0215
Direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni (GU n. L 47 del 21.12.1980, pag. 4), modificata da ultimo da:
- 391 L 0687: Direttiva 91/687/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 16).
Articolo 8, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.
64. 380 L 0217
Direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU n. L 47 del 21.2.1980, pag. 11), modificata da ultimo da:
- 393 D 0384: Decisione 93/384/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 166 dell'8.7.1993, pag. 34).
Articolo 16, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.
65. 380 L 1095
Direttiva 80/1095/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale (GU n. L 325 del 1.12.1980, pag. 1), modificata da ultimo da:
- 391 D 0686: Decisione 91/686/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 15).
Articolo 9, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.
66. 382 L 0894
Direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 58), modificata da ultimo da:
- 392 D 0450: Decisione 92/450/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992 (GU n. L 248 del 28.8.1992, pag. 77).
Articolo 6, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.
67. 385 L 0511
Direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (GU n. L 315 del 26.11.1985, pag. 11), modificata da ultimo da:
- 392 L 0380: Direttiva 92/380/CEE della Commissione, del 2 luglio 1992 (GU n. L 198 del 17.7.1992, pag. 54).
Articolo 17, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.
68. 386 L 0362
Direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (GU n. L 221 del 7.8.1986, pag. 37), modificata da ultimo da:
- 393 L 0057: Direttiva 93/57/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1993 (GU n. L 211 del 23.8.1993, pag. 1).
Articolo 12, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.
69. 386 L 0363
Direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (GU n. L 221 del 7.8.1986, pag. 43), modificata da:
- 393 L 0057: Direttiva 93/57/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1993 (GU n. L 211 del 23.8.1993, pag. 1).
Articolo 12, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.
70. 386 L 0469
Direttiva 86/469/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche (GU n. L 275 del 26.9.1986, pag. 36), modificata da ultimo da:
- 389 D 0187: Decisione 89/187/CEE del Consiglio, del 6 marzo 1989 (GU n. L 66 del 10.3.1989, pag. 37).
Articolo 15, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.
71. 388 L 0407
Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU n. L 194 del 22.7.1988, pag. 10), modificata da ultimo da:
- 393 L 0060: Direttiva 93/60/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1993 (GU n. L 186 del 28.7.1993, pag. 28).
Articolo 19, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.
72. 388 L 0661
Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 36).
Articolo 11, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.
73. 390 L 0429
Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 62).
Articolo 18, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.
74. 390 L 0667
Direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione degli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE (GU n. L 363 del 27.12.1990, pag. 51), modificata da ultimo da:
- 392 L 0118: Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49).
Articolo 19, paragrafi 2 e 3; i paragrafi 4 e 5 diventano paragrafi 3 e 4.
75. 392 L 0117
Direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 38).
Articolo 16, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.
76. 392 L 0119
Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 69).
Articolo 26, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.
77. 380 D 1096
Decisione 80/1096/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che instaura un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della peste suina classica (GU n. L 325 del 1.12.1980, pag. 5), modificata da ultimo da:
- 391 D 0686: Decisione 91/686/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 15).
Articolo 6, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.
78. 380 D 1097
Decisione 80/1097/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che instaura un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Sardegna (GU n. L 325 del 1.12.1980, pag. 5), modificata da ultimo da:
- 385 R 3768: Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 362 del 31.12.1985, pag. 8).
Articolo 8, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.
79. 392 D 0438
Decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa alla informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto Shift) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE, nonché abrogazione della decisione 88/192/CEE (GU n. L 234 del 25.8.1992, pag. 27).
Articolo 13, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.
B. Negli atti seguenti e agli articoli indicati, il/i paragrafo/i menzionato/i è/sono sostituito/i dal paragrafo seguente
«2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto nel termine di due giorni. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.»:
1. 382 L 0471
Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (GU n. L 213 del 21.7.1982, pag. 8), modificata da ultimo da:
- 393 L 0074: Direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993 (GU n. L 237 del 22.9.1993, pag. 23).
Articolo 14, paragrafo 2.
2. 385 L 0358
Direttiva 85/358/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, che completa la direttiva 81/602/CEE concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica (GU n. L 191 del 23.7.1985, pag. 46), modificata da ultimo da:
- 389 D 0358: Decisione 89/358/CEE della Commissione, del 23 maggio 1989 (GU n. L 151 del 3.6.1989, pag. 39).
Articolo 11, paragrafo 2.
3. 364 L 0432
Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU n. 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64), modificata da ultimo da:
- 392 L 0102: Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992 (GU n. L 355 del 5.12.1992, pag. 32).
Articolo 13, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.
4. 370 L 0524
Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU n. L 270 del 14.12.1970, pag. 1), modificata da ultimo da:
- 393 L 0114: Direttiva 93/114/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1993 (GU n. L 334 del 31.12.1993, pag. 24).
Articolo 24, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.
5. 372 L 0462
Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi (GU n. L 302 del 31.12.1972, pag. 28), modificata da ultimo da:
- 392 R 1601: Regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992 (GU n. L 173 del 27.6.1992, pag. 13).
Articolo 30, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.
6. 374 L 0063
Direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali (GU n. L 38 dell'11.2.1974, pag. 31), modificata da ultimo da:
- 393 L 0074: Direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993 (GU n. L 237 del 22.9.1993, pag. 23).
Articolo 10, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.
7. 376 L 0895
Direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (GU n. L 340 del 9.12.1976, pag. 26), modificata da ultimo da:
- 393 L 0058: Direttiva 93/58/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1993 (GU n. L 211 del 23.8.1993, pag. 6).
Articolo 8, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.
8. 377 L 0093
Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 20), modificata da ultimo da:
- 393 L 0110: Direttiva 93/110/CE della Commissione, del 9 dicembre 1993 (GU n. L 303 del 10.12.1993, pag. 19).
Articolo 17, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.
9. 380 L 0217
Direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU n. L 47 del 21.2.1980, pag. 11), modificata da ultimo da:
- 393 D 0384: Decisione 93/384/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 166 dell'8.7.1993, pag. 34).
Articolo 16 bis, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.
10. 385 L 0511
Direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (GU n. L 315 del 26.11.1985, pag. 11), modificata da ultimo da:
- 392 L 0380: Direttiva 92/380/CEE della Commissione, del 2 luglio 1992 (GU n. L 198 del 17.7.1992, pag. 54).
Articolo 16, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.
11. 386 L 0362
Direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (GU n. L 221 del 7.8.1986, pag. 37), modificata da ultimo da:
- 393 L 0057: Direttiva 93/57/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1993 (GU n. L 211 del 23.8.1993, pag. 1).
Articolo 13, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.
12. 386 L 0363
Direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (GU n. L 221 del 7.8.1986, pag. 43), modificata da:
- 393 L 0057: Direttiva 93/57/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1993 (GU n. L 211 del 23.8.1993, pag. 1).
Articolo 13, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.
13. 386 L 0469
Direttiva 86/469/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche (GU n. L 275 del 26.9.1986, pag. 36), modificata da ultimo da:
- 389 D 0187: Decisione 89/187/CEE del Consiglio, del 6 marzo 1989 (GU n. L 66 del 10.3.1989, pag. 37).
Articolo 14, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.
14. 388 L 0407
Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU n. L 194 del 22.7.1988, pag. 10), modificata da ultimo da:
- 393 L 0060: Direttiva 93/60/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1993 (GU n. L 186 del 28.7.1993, pag. 28).
Articolo 18, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.
15. 390 L 0429
Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 62).
Articolo 19, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.
16. 390 L 0667
Direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE (GU n. L 363 del 27.12.1990, pag. 51), modificata da ultimo da:
- 392 L 0118: Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49).
Articolo 18, paragrafi 2 e 3; i paragrafi 4 e 5 diventano paragrafi 3 e 4.

VI. TRASPORTI

A. TRASPORTI INTERNI

1. 370 R 1108
Regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU n. L 130 del 15.6.1970, pag. 4), modificato da:
- 370 R 2598: Regolamento (CEE) n. 2598/70 della Commissione, del 18 dicembre 1970 (GU n. L 278 del 23.12.1970, pag. 1),
- 371 R 0281: Regolamento (CEE) n. 281/71 della Commissione, del 9 febbraio 1971 (GU n. L 33 del 10.2.1971, pag. 11),
- 172 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 379 R 1384: Regolamento (CEE) n. 1384/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979 (GU n. L 167 del 5.7.1979, pag. 1),
- 381 R 3021: Regolamento (CEE) n. 3021/81 del Consiglio, del 19 ottobre 1981 (GU n. L 302 del 23.10.1981, pag. 8),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 390 R 3572: Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12).
L'allegato II è modificato come segue:
a) Alla rubrica «A.1. FERROVIA - Reti principali» si aggiunge quanto segue:
«Repubblica d'Austria
  • Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)»
«Regno di Norvegia
  • Norges Statsbaner (NSB)»
«Repubblica di Finlandia
  • Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR)»
«Regno di Svezia
  • Statens järnvägar (SJ)».
b) Alla rubrica «A.2 FERROVIA - Reti aperte alla circolazione e collegate alla rete principale (escluse le reti urbane)» si inserisce quanto segue:
«Regno di Norvegia
  • Norges Statsbaner (NSB)»
«Repubblica di Finlandia
  • Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR)»
«Regno di Svezia
  • Inlandsbanan Aktiebolag (IBAB)
  • Malmö-Limhamns Järnväg (MLJ)
  • Växjö-Hultsfred-Västerviks Järnväg (VHVJ)
  • Johannesberg-Ljungaverks Järnväg (JLJ)».
c) Alla rubrica «B. STRADA» si inserisce quanto segue:
«Repubblica d'Austria
1. Bundesautobahnen
2. Bundesstraßen
3. Landesstraßen
4. Gemeindestraßen»
«Regno di Norvegia
1. Riksveger
2. Fylkesveger
3. Kommunale veger»
«Repubblica di Finlandia
1. Päätiet/Huvudvägar
2. Muut maantiet/Övriga landsvägar
3. Paikallistiet/Bygdevägar
4. Kadut ja kaavatiet/Gator och planlagda vägar»
«Regno di Svezia
1. Motorvägar
2. Motortrafikleder
3. Övriga vägar».
2. 371 R 0281
Regolamento (CEE) n. 281/71 della Commissione, del 9 febbraio 1971, che fissa l'elenco delle vie navigabili a carattere marittimo di cui all'articolo 3, lettera e) del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970 (GU n. L 33 del 10.2.1971, pag. 11), modificato da:
- 172 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14)
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23)
Nell'allegato si aggiunge il testo seguente:
«Finlandia
  • Saimaan kanava/Saima kanal
  • Saimaan vesistö/Saimens vattendrag».
«Svezia
  • Trollhätte kanal e Göta älv
  • Vänern
  • Södertälje kanal
  • Mälaren».
3. 385 R 3821
Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU n. L 370 del 31.12.1985, pag. 8), modificato da:
- 390 R 3314: Regolamento (CEE) n. 3314/90 della Commissione, del 16 novembre 1990 (GU n. L 318 del 17.11.1990, pag. 20),
- 390 R 3572: Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12),
- 392 R 3688: Regolamento (CEE) n. 3688/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992 (GU n. L 374 del 22.12.1992, pag. 12).
All'allegato II, nella colonna di cui al primo trattino del paragrafo 1 si inserisce quanto segue:
«Austria 12,»
«Finlandia 17,»
«Norvegia 16,»
«Svezia 5,».
4. 391 L 0439
Direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (GU n. L 237 del 24.8.1991, pag. 1), rettificata da GU n. L 310 del 12.11.1991, pag. 16.
a) All'allegato I, il terzo trattino del punto 2 è sostituito dal seguente:
«- la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente, come indicato in appresso:
B: Belgio E: Spagna
DK: Danimarca F: Francia
D: Germania IRL: Irlanda
GR: Grecia I: Italia
L: Lussemburgo P: Portogallo
NL: Paesi Bassi FIN: Finlandia
N: Norvegia S: Svezia
A: Austria UK: Regno Unito
».
b) All'allegato I, il secondo paragrafo del punto 3 è sostituito dal seguente:
«Lo Stato membro che desideri redigere tali scritte in una lingua nazionale diversa dalle lingue seguenti (danese, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, norvegese, olandese, portoghese, spagnolo, svedese, tedesco), redigerà una versione bilingue della patente utilizzando una delle suddette lingue, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.».
5. 392 L 0106
Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (GU n. L 368 del 17.12.1992, pag. 38).
All'articolo 6, paragrafo 3, si inserisce quanto segue:
«- Austria:
Straßenverkehrsbeitrag;»
«- Finlandia:
varsinainen ajoneuvovero/egentlig fordonsskatt;»
«- Norvegia:
vektärsavgift;»
«- Svezia:
fordonsskatt.».
6. 392 R 0881
Regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri (GU n. L 95 del 9.4.1992, pag. 1), rettificato da GU n. L 213 del 29.7.1992, pag. 36.
All'allegato I (Carta blu), nota in calce (1), si inserisce quanto segue:
«(A) Austria» dal 1° gennaio 1997, «(FIN) Finlandia», «(N) Norvegia», «(S) Svezia».
7. 392 R 1839
Regolamento (CEE) n. 1839/92 della Commissione, del 1o luglio 1992, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, in relazione ai documenti di trasporto internazionale di viaggiatori (GU n. L 187 del 7.7.1992, pag. 5), modificato da:
- 393 R 2944: Regolamento (CEE) n. 2944/93 della Commissione, del 25 ottobre 1993 (GU n. L 266 del 27.10.1993, pag. 2).
All'allegato I A, nota in calce (1), all'allegato IV, prima nota in calce (1) e all'allegato V, nota in calce (1), si inserisce quanto segue:
«(A) Austria», «(FIN) Finlandia», «(N) Norvegia», «(S) Svezia».
8. 392 R 2454
Regolamento (CEE) n. 2454/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, che fissa le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro (GU n. L 251 del 29.8.1992, pag. 1).
Nella nota in calce (1), rispettivamente dell'allegato I, dell'allegato II e dell'allegato III, si inserisce quanto segue:
«(A) Austria», «(N) Norvegia», «(FIN) Finlandia», «(S) Svezia».
9. 393 L 0089
Direttiva 93/89/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa all'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture (GU n. L 279 del 12.11.1993, pag. 32).
All'articolo 3, paragrafo 1, si inserisce quanto segue:
«Austria:
Kraftfahrzeugsteuer;»
«Finlandia:
varsinainen ajoneuvovero/egentlig fordonsskatt;»
«Norvegia:
vektärsavgift;»
«Svezia:
fordonsskatt.»

B. TRASPORTI PER FERROVIA

1. 369 R 1192
Regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (GU n. L 156 del 28.6.1969, pag. 8), modificato da:
- 172 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag 17),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 390 R 3572: Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12).
All'articolo 3 si inserisce quanto segue:
«- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB);»
«- Norges Statsbaner (NSB);»
«- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR);»
«- Statens järnvägar(SJ).».
2. 377 R 2830
Regolamento (CEE) n. 2830/77 del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativo alle misure necessarie per rendere comparabili la contabilità e i conti annuali delle aziende ferroviarie (GU n. L 334 del 24.12.1977, pag. 13), modificato da:
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 390 R 3572: Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12).
All'articolo 2 si inserisce quanto segue:
«- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB);«
«- Norges Statsbaner (NSB);«
«- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR);«
«- Statens järnvägar(SJ).«.
3. 378 R 2183
Regolamento (CEE) n. 2183/78 del Consiglio, del 19 settembre 1978, relativo alla fissazione di principi uniformi per il calcolo dei costi delle aziende ferroviarie (GU n. L 258 del 21.9.1978, pag. 1), modificato da:
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 390 R 3572: Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12).
All'articolo 2 si inserisce quanto segue:
«- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB);»
«- Norges Statsbaner (NSB);»
«- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR);»
«- Statens järnvägar(SJ).».
4. 382 D 0529
Decisione 82/529/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1982, relativa alla formazione dei prezzi nel settore dei trasporti internazionali di merci per ferrovia (GU n. L 234 del 9.8.1982, pag. 5), modificata da:
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 390 R 3572: Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12).
All'articolo 1 si inserisce quanto segue:
«- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB);»
«- Norges Statsbaner (NSB);»
«- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR);»
«- Statens järnvägar(SJ).».
5. 383 D 0418
Decisione 83/418/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1983, relativa all'autonomia commerciale delle aziende ferroviarie nella gestione del loro traffico internazionale di viaggiatori e di bagagli (GU n. L 237 del 26.8.1983, pag. 32), modificata da:
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 390 R 3572: Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12).
All'articolo 1 è aggiunto quanto segue:
«- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB);«
«- Norges Statsbaner (NSB);«
«- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR);«
«- Statens järnvägar (SJ).«.

C. TRASPORTI PER IDROVIE INTERNE

1. 377 D 0527
Decisione 77/527/CEE della Commissione, del 29 luglio 1977, che stabilisce la lista delle vie navigabili a carattere marittimo in applicazione della direttiva 76/135/CEE del Consiglio (GU n. L 209 del 17.8.1977, pag. 29), modificata da:
- 378 L 1016: Direttiva 78/1016/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1978 (GU n. L 349 del 13.12.1978, pag. 31),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
Nell'allegato l'elenco è completato come segue:
«SUOMI
  • Saimaan kanava/Saima kanal
  • Saimaan vesistö/Saimens vattendrag
SVERIGE
  • Trollhätte kanal e Göta älv
  • Vänern
  • Mälaren
  • Södertälje kanal
  • Falsterbo kanal
  • Sotenkanalen
».
2. 382 L 0714
Direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (GU n. L 301 del 28.10.1982, pag. 1).
Nell'allegato I l'elenco è modificato come segue:
a) Al «CAPITOLO I», «Zona 2», si aggiunge quanto segue:
«Svezia
Trollhätte kanal e Göta älv
Lago Vänern
Södertälje kanal
Lago Mälaren
Falsterbo kanal
Sotenkanalen.»;
b) Al «CAPITOLO II», «Zona 3», si aggiunge quanto segue:
«Austria
Danubio: dal confine austro-tedesco al confine austro-slovacco.
Svezia
Göta kanal
Lago Vättern.»;
c) Al «CAPITOLO III», «Zona 4», si aggiunge quanto segue:
«Svezia
Tutti i fiumi, canali e acque interne non compresi nelle zone 1, 2 e 3.».
3. 391 L 0672
Direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (GU n. L 373 del 31.12.1991, pag. 29).
a) L'allegato I è modificato come segue:
i) sotto la rubrica «GRUPPO A» si aggiunge quanto segue:
«Repubblica di Finlandia:
  • Laivurinkirja/Skepparbrev,
  • Kuljettajankirja I/Förarbrev I.
Regno di Svezia:
  • Bevis om behörighet som skeppare B,
  • Bevis om behörighet som skeppare A,
  • Bevis om behörighet som styrman B,
  • Bevis om behörighet som styrman A,
  • Bevis om behörighet som sjökapten.»;
ii) sotto la rubrica «GRUPPO B» si aggiunge quanto segue:
«Repubblica d'Austria
  • Kapitänspatent A,
  • Schiffsführerpatent A.
Repubblica di Finlandia
  • Laivurinkirja/Skepparbrev,
  • Kuljettajankirja I/Förarbrev I.;
Regno di Svezia:
  • Bevis om behörighet som skeppare B,
  • Bevis om behörighet som skeppare A,
  • Bevis om behörighet som styrman B,
  • Bevis om behörighet som styrman A,
  • Bevis om behörighet som sjökapten.»;
b) Nell'allegato II si aggiunge quanto segue:
«Repubblica di Finlandia
Saimaan kanava/Saima kanal, Saimaan vesistö/Saimens vattendrag.»
«Regno di Svezia
Trollhätte kanal e Göta älv, Lago Vänern, Lago Mälaren, Södertälje kanal, Falsterbo kanal, Sotenkanalen».

D. TRASPORTI AEREI

1. 392 R 2408
Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (GU n. L 240 del 24.8.1992, pag. 8).
a) Nell'ALLEGATO I «Elenco degli aereoporti di categoria 1» si inserisce quanto segue:
«AUSTRIA: Vienna»
«FINLANDIA: Helsinki-Vantaa/Helsingfors Vanda»
«NORVEGIA: Oslo airport system»
«SVEZIA: Stockholm airport system».
b) Nell'ALLEGATO II «Elenco dei sistemi aeroportuali» si inserisce quanto segue:
«NORVEGIA: Oslo-Fornebu/Gardermoen»
«SVEZIA: Stockholm-Arlanda/Bromma».
2. 393 L 0065
Direttiva 93/65/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo (GU n. L 187 del 29.7.1993, pag. 52).
Nell'ALLEGATO II si inserisce quanto segue:
«Austria
Austro Control GmbH
Schnirchgasse 11
A-1030 Wien»
«Finlandia
Ilmailulaitos/Luftfartsverket
P.O. Box 50
FIN-01531 Vantaa
Gli acquisti per piccoli aeroporti ed aerodromi possono essere eseguiti dalle autorità locali o dai proprietari.»
«Norvegia
Luftfartsverket
P.O.Box 8124 Dep.
N-0032 Oslo
Oslo Hovedflyplass A/S
P.O.Box 2654 St. Hanshaugen
N-0131 Oslo
Gli acquisti per piccoli aeroporti ed aerodromi possono essere eseguiti dalle autorità locali o dai proprietari.»
«Svezia
Luftfartsverket
S-601 79 Norrköping».

VII. SVILUPPO

391 D 0482
Decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU n. L 263 del 19.9.1991, pag. 1).
a) All'allegato II, articolo 13, paragrafo 3, è aggiunto il testo seguente:
«ANNETTU JÄLKIKÄTEEN/UTFÄRDAT I EFTERHAND», «UTSTEDT I ETTERHÅND», «UTFÄRDAT I EFTERHAND».
b) All'allegato II, articolo 14, è aggiunto il testo seguente:
«KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT», «DUPLIKAT», «DUPLIKAT».
c) All'allegato III, articolo 3, è aggiunto il testo seguente:
«KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT», «DUPLIKAT», «DUPLIKAT».

VIII. AMBIENTE

A. PROTEZIONE E GESTIONE DELLE ACQUE

1. 376 L 0160
Direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione (GU n. L 31 del 5.2.1976, pag. 1), modificata da:
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 390 L 0656: Direttiva 90/656/CEE del Consiglio del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59),
- 391 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48).
All'articolo 11, paragrafo 2, «54» è sostituito da «64».
2. 377 D 0795
Decisione 77/795/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, che instaura una procedura comune di scambio di informazioni sulla qualità delle acque dolci superficiali nella Comunità (GU n. L 334 del 24.12.1977, pag. 29), modificata da:
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 381 D 0856: Decisione 81/856/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1981 (GU n. L 319 del 7.11.1981, pag. 17),
- 384 D 0422: Decisione 84/422/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1984 (GU n. L 237 del 5.9.1984, pag. 15),
- 386 D 0574: Decisione 86/574/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986 (GU n. L 335 del 28.11.1986, pag. 44).
a) All'articolo 8, paragrafo 2, «54» è sostituito da «64».
b) All'allegato I «ELENCO DELLE STAZIONI DI PRELIEVO O DI MISURA PARTECIPANTI ALLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI» si aggiunge quanto segue:
«
AUSTRIA
Stazioni di prelievo o di misura Elenco dei corsi d'acqua
Jochenstein 2 203,8 km dalla foce Danubio
Abwinden-Asten 2 119,9 km dalla foce Danubio
Wolfsthal 1 873,5 km dalla foce Danubio
Lavamünd 2,1 km prima del punto in cui la Drava esce dall'Austria Drava
Kufstein/Erl 204,03 km dalla confluenza con il Danubio Inn
Oberndorf 47,2 km dalla confluenza con l'Inn Salzach
Bad Radkersburg 101,4 km dalla confluenza con la Drava Mur
FINLANDIA
Stazioni di prelievo o di misura Elenco dei corsi d'acqua
Kalkkistenkoski Stazione n. 4800, lago Päijanne, nel punto di uscita dell'emissario Kymi
Pori-Tampere Bridge Stazione n. 8820, 7,5 km a monte di Pori Kokemäenjoki
Mansikkakoski Stazione n. 2800, lago Saimaa, nel punto di uscita dell'emissario Vuoksi
Raasakka Bridge 8,0 km a monte di Ii Ii
Merikoski Bridge Stazione n. 13000, Oulu City Oulujoki
Isohaara Bridge Stazione n. 14000, Kemi City Kemijoki
Kukkolankoski Stazione n. 14310, 13 km a monte di Tornio Torniojoki
Virtaniemi Stazione n. 14400, lago Inari, nel punto di uscita dell'emissario Paatsjoki
NORVEGIA
Stazioni di prelievo o di misura Elenco dei corsi d'acqua
Sarpsfossen 40 km dallo sbocco a Fredrikstad Glomma
Bingsfossen/Fetsund 120 km dallo sbocco a Fredrikstad Glomma
Skjefstadfossen/Elverum 280 km dallo sbocco a Fredrikstad Glomma
Vennesla 15 km dallo sbocco a Kristiansand Otra
Mosjøen 2 km dallo sbocco a Mosjøen Vefsna
Alta 2 km dallo sbocco a Alta Almelva
SVEZIA
Stazioni di prelievo o di misura Elenco dei corsi d'acqua
Luleå Stazione n. 009 Lule älv
Stornorrfors Stazione n. 028 Ume älv
Bergeforsen Stazione n. 040 Indalsälven
Älvkarleby Stazione n. 053 Dalälven
Stockholm Stazione n. 061 Norrström
Norrköping Stazione n. 067 Motala ström
Mörrum Stazione n. 086 Mörrumsån
Helsingborg Stazione n. 094 Råån
Laholm Stazione n. 098 Lagan
Alelyckan Stazione n. 108 Göta älv
».
3. 378 L 0659
Direttiva 78/659/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1978, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (GU n. L 222 del 14.8.1978, pag. 1), modificata da:
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 390 L 0656: Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59),

- 391 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

All'articolo 14, paragrafo 2, «54» è sostituito da «64».
4. 379 L 0869
Direttiva 79/869/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1979, relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri (GU n. L 271 del 29.10.1979, pag. 44), modificata da:
- 381 L 0855: Direttiva 81/855/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1981 (GU n. L 319 del 7.11.1981, pag. 16),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 390 L 0656: Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59),
- 391 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48).
All'articolo 11, paragrafo 2, «54» è sostituito da «64».
5. 380 L 0778
Direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU n. L 229 del 30.8.1980, pag. 11), modificata da:
- 381 L 0858: Direttiva 81/858/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1981 (GU n. L 319 del 7.11.1981, pag. 19),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 390 L 0656: Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59),
- 391 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48).
All'articolo 15, paragrafo 2, «54» è sostituito da «64».
6. 382 L 0883
Direttiva 82/883/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 1), modificata da:
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23)
All'articolo 11, paragrafo 2, «54» è sostituito da «64».

B. CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

1. 380 L 0779
Direttiva 80/779/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione (GU n. L 229 del 30.8.1980, pag. 30), modificata da:
- 381 L 0857: Direttiva 81/857/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1981 (GU n. L 319 del 7.11.1981, pag. 18),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23)
- 389 L 0427: Direttiva 89/427/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989 (GU n. L 201 del 14.7.1989, pag. 53),
- 390 L 0656: Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59),
- 391 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48).
All'articolo 14, paragrafo 2, «54» è sostituito da «64».
2. 382 L 0884
Direttiva 82/884/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, concernente un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 15), modificata da:
- 390 L 0656: Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59),
- 391 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48).
All'articolo 11, paragrafo 2, «54» è sostituito da «64».
3. 385 L 0203
Direttiva 85/203/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1985, concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto (GU n. L 87 del 27.3.1985, pag. 1), modificata da:
- 385 L 0580: Direttiva 85/580/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 36),
- 390 L 0656: Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59),
- 391 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48).
All'articolo 14, paragrafo 2, «54» è sostituito da «64».
4. 385 L 0210
Direttiva 85/210/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1985, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina (GU n. L 96 del 3.4.1985, pag. 25), modificata da:
- 385 L 0581: Direttiva 85/581/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 37),
- 387 L 0416: Direttiva 87/416/CEE del Consiglio, del 21 luglio 1987 (GU n. L 225 del 13.8.1987, pag. 33).
All'articolo 12, paragrafo 2, «54» è sostituito da «64».
5. 387 L 0217
Direttiva 87/217/CEE del Consiglio, del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto (GU n. L 85 del 28.3.1987, pag. 40), modificata da:
- 390 L 0656: Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59),
- 391 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48).
All'articolo 12, paragrafo 2, «54» è sostituito da «64».
6. 388 L 0609
Direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU n. L 336 del 7.12.1988, pag. 1), modificata da:
- 390 L 0656: Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59),
a) Nell'allegato I, nella tabella «MASSIMALI E OBIETTIVI DI RIDUZIONE DI EMISSIONE DI SO2 PER GLI IMPIANTI ESISTENTI» si inseriscono nelle rispettive colonne le seguenti voci:
«
Stato membro Emissioni di SO2 per grandi impianti di combustione nel 1980 (kton) Massimale di emissioni (kton/anno) % di riduzioni emissioni nel 1980 % di riduzione emissioni adeguata rispetto al 1980
0 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 1 Fase 2 Fase 3
1993 1998 2003 1993 1998 2003 1993 1998 2003
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Austria 90 54 36 27 - 40 - 60 - 70 - 40 - 60 - 70
Finlandia 171 102 68 51 - 40 - 60 - 70 - 40 - 60 - 70
Svezia 112 67 45 34 - 40 - 60 - 70 - 40 - 60 - 70
».
b) Nell'allegato II, nella tabella «MASSIMALI E OBIETTIVI DI RIDUZIONE DI EMISSIONE DI NOx, PER GLI IMPIANTI ESISTENTI» si inseriscono nelle rispettive colonne le seguenti voci:
«
Stato membro Emissioni di NOx (sotto forma di NO2 per grandi impianti di combustione nel 1980) (kton) Massimali di emissioni di NOx (kton/anno) % di riduzioni emissioni nel 1980 % di riduzione emissioni adeguata rispetto al 1980
0 Fase 1 Fase 2 Fase 1 Fase 2 Fase 1 Fase 2
1993 1998 1993 1998 1993 1998
1 2 3 4 5 6
Austria 19 15 11 - 20 - 40 - 20 - 40
Finlandia 81 65 48 - 20 - 40 - 20 - 40
Svezia 31 25 19 - 20 - 40 - 20 - 40
».

C. PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

379 L 0113
Direttiva 79/113/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle

tieri (GU n. L 33 dell'8.2.1979, pag. 15), modificata da:

- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 381 L 1051: Direttiva 81/1051/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1981 (GU n. L 376 del 30.12.1981, pag. 49),
- 385 L 0405: Direttiva 85/405/CEE della Commissione, del 12 luglio 1985 (GU n. L 233 del 30.8.1985, pag. 9),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
All'articolo 5, paragrafo 2, «54» è sostituito da «64».

D. SOSTANZE CHIMICHE, RISCHI INDUSTRIALI E BIOTECNOLOGIA

1. 367 L 0548
Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU n. L 196 del 16.8.1967, pag. 1), modificata da ultimo da:
- 393 L 0101: Direttiva 93/101/CE della Commissione, dell'11 novembre 1993 (GU n. L 13 del 15.1.1994, pag. 1).
All'articolo 21, paragrafo 2, «54» è sostituito da «64».
2. 378 D 0618
Decisione 78/618/CEE della Commissione, del 28 giugno 1978, relativa all'istituzione di un Comitato scientifico consultivo per l'esame della tossicità e dell'eco tossicità dei composti chimici (GU n. L 198 del 22.7.1978, pag. 17), modificata da:
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 380 D 1084: Decisione 80/1084/CEE della Commissione (GU n. L 316 del 25.11.1980, pag. 21),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 388 D 0241: Decisione 88/241/CEE della Commissione (GU n. L 105 del 26.4.1988, pag. 29).

All'articolo 3, «24» è sostituito da «32» e «12» è sostituito da «16».

3. 382 L 0501
Direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (GU n. L 230 del 5.8.1982, pag. 1), modificata da:
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 387 L 0216: Direttiva 87/216/CEE del Consiglio, del 19 marzo 1987 (GU n. L 85 del 28.3.1987, pag. 36),
- 388 L 0610: Direttiva 88/610/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988 (GU n. L 336 del 7.12.1988, pag. 14),
- 390 L 0656: Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59),
- 391 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48).
All'articolo 16, paragrafo 2, «54» è sostituito da «64».
4. 391 D 0596
Decisione 91/596/CEE del Consiglio, del 4 novembre 1991, concernente il modello per la sintesi delle notifiche di cui all'articolo 9 della direttiva 90/220/CEE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (GU n. L 322 del 23.11.1991, pag. 1).
Nell'allegato, rubrica «INFORMAZIONI ATTINENTI ALL'ALLEGATO II della direttiva 90/220/CEE», Parte A, paragrafo 3, lettera b), punto i), si aggiunge quanto segue:
«Boreale [ ] Artico [ ]».

E. CONSERVAZIONE DELLA FAUNA E DELLA FLORA SELVATICHE

1. 379 L 0409
Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU n. L 103 del 25.4.1979, pag. 1), modificata da:
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 381 L 0854: Direttiva 81/854/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1991 (GU n. L 319 del 7.11.1981, pag. 3),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 385 L 0411: Direttiva 85/411/CEE della Commissione, del 25 luglio 1985, che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio sulla conservazione degli uccelli selvatici (GU n. L 233 del 30.8.1985, pag. 33),
- 386 L 0122: Direttiva 86/122/CEE del Consiglio, dell'8 aprile 1986 (GU n. L 100 del 16.4.1986, pag. 22),
- 390 L 0656: Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59),
- 391 L 0244: Direttiva 91/244/CEE della Commissione, del 16 marzo 1991 (GU n. L 115 dell'8.5.1991, pag. 41).
a) L'ALLEGATO I è modificato come segue:
i) alla tabella vengono aggiunte le seguenti voci:
«40.a Mergus albellus»
«71.a Falco rusticolus»
«101.a Calidris minuta»
«103.a Limosa lapponica»
«105.a Xenus cinereus»
«127.a Surnia ulula»
«128.a Strix nebulosa»
«128.b Strix uralensis»
«148.a Anthus cervinus»
«175.a Emberiza pusillus»
ii) le seguenti colonne sono aggiunte in corrispondenza dei numeri indicati:
«
Norsk Suomi Svenska
1. Smålom Kaakkuri Smålom
2. Storlom Kuikka Storlom
3. Islom Amerikanjääkuikka Islom
4. Horndykker Mustakurkku-uikku Svarthakedopping
5. Madeirapetrell Madeiranviistäjä Smalnäbbad sammetspetrell
6. Kappverdepetrell Kanarianviistäjä Tjocknäbbad sammetspetrell
7. Spisshalepetrell Tyrskykiitäjä Spetsstjärtad petrell
8. Gulnebblire Keltanokkakiitäjä Gulnäbbad lira
9. Middelhavslire Pikkukiitäjä Medelhavslira
10. Dverglire Kääpiökiitäjä Dvärglira
11. Fregattstormsvale Vaaleaulappakeiju Fregattstormsvala
12. Havsvale Merikeiju Stormsvala
13. Stormsvale Myrskykeiju Klykstjärtad stormsvala
14. Passatstormsvale Madeirankeiju Oceanlöpare
15. Storskarv (underarten Mellomskarv fra Mellom-Europa) Merimetso (alalaji Keski- ja Etelä-Eurooppa) Storskarv (underarten mellanskarv)
16. Toppskarv (underart fra Middelhavet) Karimetso (alalaji Välimeri) Toppskarv (underart från Medelhavet)
17. Dvergskarv Kääpiömerimetso Dvärgskarv
18. Hvitpelikan Pelikaani Pelikan
19. Krøllpelikan Kiharapelikaani Krushuvad pelikan
20. Rørdrum Kaulushaikara Rördrom
21. Dvergrørdrum Pikkuhaikara Dvärgrördrom
22. Natthegre Yöhaikara Natthäger
23. Topphegre Rääkkähaikara Rallhäger
24. Silkehegre Silkkihaikara Silkeshäger
25. Egretthegre Jalohaikara Ägretthäger
26. Purpurhegre Ruskohaikara Purpurhäger
27. Svartstork Mustahaikara Svart stork
28. Stork Kattohaikara Vit stork
29. Bronseibis Musta ibis Bronsibis
30. Skjestork Kapustahaikara Skedstork
31. Flamingo Flamingo Flamingo
32. Dvergsvane Pikkujoutsen Mindre sångsvan
33. Sangsvane Laulujoutsen Sångsvan
34. Tundragås (underart fra Grønland) Tundrahanhi (alalaji Grönlanti) Bläsgås (grönländsk underart)
35. Dverggås Kiljuhanhi Fjällgås
36. Hvitkinngås Valkoposkihanhi Vitkindad gås
37. Rødhalsgås Punakaulahanhi Rödhalsad gås
38. Rustand Ruostesorsa Rostand
39. Marmorand Marmorisorsa Marmorand
40. Hvitøyeand Ruskosotka Vitögd dykand
40.a Lappfiskand Uivelo Salskrake
41. Hvithodeand Valkopäävartti Kopparand
42. Vepsevåk Mehiläishaukka Bivråk
43. Svartvingeglente Liitohaukka Svartvingad glada
44. Svartglente Haarahaukka Brun glada
45. Glente Isohaarahaukka Glada
46. Havørn Merikotka Havsörn
47. Lammegribb Partakorppikotka Lammgam
48. Åtselgribb Pikkukorppikotka Smutsgam
49. Gåsegribb Hanhikorppikotka Gåsgam
50. Munkegribb Munkkikorppikotka Grågam
51. Slangeørn Käärmekotka Ormörn
52. Sivhauk Ruskosuohaukka Brun kärrhök
53. Myrhauk Sinisuohaukka Blå kärrhök
54. Steppehauk Arosuohaukka Stäpphök
55. Enghauk Niittysuohaukka Ängshök
56. Hønsehauk (underart fra Korsika og Sardinia) Kanahaukka (alalaji Korsika ja Sardinia) Duvhök (underart från Korsika och Sardinien)
57. Spurvehauk (underart fra Kanariøyene og Madeira) Varpushaukka (alalaji Kanaria ja Madeira) Sparvhök (underart från Kanarieöarna och Madeira)
58. Balkanhauk Balkaninvarpushaukka Balkanhök
59. Ørnvåk Arohiirihaukka Örnvråk
60. Småskrikørn Pikkukiljukotka Mindre skrikörn
61. Storskrikørn Kiljukotka Större skrikörn
62. Keiserørn (underart fra Sørøst-Europa) Keisarikotka Kejsarörn (underart från Sydosteuropa)
63. Iberisk Keiserørn Iberiankeisarikotka Kejsarörn (spansk underart)
64. Kongeørn Kotka (maakotka) Kungsörn
65. Dvergørn Kääpiökotka Dvärgörn
66. Haukørn Vuorikotka Hökörn
67. Fiskeørn Kalasääski Fiskgjuse
68. Rødfalk Pikkutuulihaukka Rödfalk
69. Dvergfalk Ampuhaukka Stenfalk
70. Leonorafalk Välimerenhaukka Eleonorafalk
71. Slagfalk Keltapäähaukka Slagfalk
71.a Jaktfalk Tunturihaukka Jaktfalk
72. Vandrefalk Muuttohaukka Pilgrimsfalk
73. Jerpe Pyy Järpe
74. Fjellrype (underart fra Pyreneene) Kiiruna (alalaji Pyreneet) Fjällripa (underart från Pyrenéerna)
75. Fjellrype (underart fra Alpene) Kiiruna (alalaji Alpit) Fjällripa (underart från Alperna)
76. Orrfugl Teeri (alalaji Keski- ja Etelä-Eurooppa) Orre
77. Storfugl Metso Tjäder
78. Steinhøne (underart fra Alpene) Kivikkopyy (alalaji Alpit) Stenhöna (underart från Alperna)
79. Steinhøne (underart fra Sicilia) Kivikkopyy (alalaji Sisilia) Stenhöna (underart från Sicilien)
80. Berberhøne Kalliopyy Klipphöna
81. Rapphøne (italiensk underart) Peltopyy (alalaji Italia) Rapphöna (italiensk underart)
82. Rapphøne (iberisk underart) Peltopyy (alalaji Iberian niemimaa) Rapphöna (underart från Iberiska halvön)
83. Myrrikse Luhtahuitti Småfläckig sumphöna
84. Sumprikse Pikkuhuitti Mindre sumphöna
85. Dvergrikse Kääpiöhuitti Dvärgsumphöna
86. Åkerrikse Ruisrääkkä Kornknarr
87. Sultanhøne Sulttaanikana Purpurhöna
88. Kamsothøne Kruununokikana Kamsothöna
89. Springvaktel Viiriäispyy Springhöna
90. Trane Kurki Trana
91. Dvergtrappe Pikkutrappi Småtrapp
92. Kragetrappe Kaulustrappi Kragtrapp
93. Stortrappe Isotrappi Stortrapp
94. Stylteløper Pitkäjalka Styltlöpare
95. Avosett Avosetti Stärfläcka
96. Triel Paksujalka Tjockfot
97. Ørkenløper Aavikkojuoksija Ökenlöpare
98. Brakksvale Kahlaajapääsky Vadarsvala
99. Boltit Keräkurmitsa Fjällpipare
100. Heilo Kapustarinta Ljungpipare
101. Sporevipe Kynsihyyppä Sporrvipa
101.a Dvergsnipe Pikkusirri Småsnäppa
102. Brushane Suokukko Brushane
103. Dobbeltbekkasin Heinäkurppa Dubbelbeckasin
103.a Lappspove Punakuiri Myrspov
104. Smalnebbspove Kaitanokkakuovi Smalnäbbad spov
105. Grønnstilk Liro Grönbena
105.a Tereksnipe Rantakurvi Tereksnäppa
106. Svømmesnipe Vesipääsky Smalnäbbad simsnäppa
107. Svartehavsmåke Mustanmerenlokki Svarthuvad mås
108. Smalnebbmåke Kaitanokkalokki Smalnäbbad mås
109. Middelhavsmåke Välimerenlokki Rödnäbbad mås
110. Sandterne Hietatiira Sandtärna
111. Rovterne Räyskä Skräntärna
112. Splitterne Riuttatiira Kentsk tärna
113. Rosenterne Ruusutiira Rosentärna
114. Makrellterne Kalatiira Fisktärna
115. Rødnebbterne Lapintiira Silvertärna
116. Dvergterne Pikkutiira Småtärna
117. Hvitkinnsvartterne Valkoposkitiira Skäggtärna
118. Svartterne Mustatiira Svarttärna
119. Lomvi (iberisk underart) Etelänkiisla (alalaji Iberian niemimaa) Sillgrissla (underart från Iberiska halvön)
120. Svartbuksandhøne Hietakana Svartbukig flyghöna
121. Hvitbuksandhøne Jouhihietakana Vitbukig flyghöna
122. Ringdue (underart fra Azorene) Sepelkyyhky (alalaji Azorit) Ringduva (underart från Azorerna)
123. Madeiradue Madeirankyyhky Madeiraduva
124. Kanaridue Kanariankyyhky Kanarieduva
125. Laurbærdue Palmankyyhky Lagerduva
126. Hubro Huuhkaja Berguv
127. Snøugle Tunturipöllö Fjälluggla
127.a Haukugle Hiiripöllö Hökuggla
128. Spurveugle Varpuspöllö Sparvuggla
128.a Lappugle Lapinpöllö Lappuggla
128.b Slagugle Viirupöllö Slaguggla
129. Jordugle Suopöllö Jorduggla
130. Perleugle Helmipöllö Pärluggla
131. Nattravn Kehrääjä Nattskärra
132. Kafferseiler Kafferikirskuja Kafferseglare
133. Isfugl Kuningaskalastaja Kungsfiskare
134. Blåråke Sininärhi Blåkråka
135. Gråspett Harmaapäätikka Gråspett
136. Svartspett Palokärki Spillkråka
137. Flaggspett (underart fra Tenerife) Käpytikka (alalaji Teneriffa) Större hackspett (underart från Teneriffa)
138. Flaggspett (underart fra Gran Canaria) Käpytikka (alalaji Kanaria) Större hackspett (underart från Gran Canaria)
139. Syriaspett Syyriantikka Balkanspett
140. Mellomspett Tammitikka Mellanspett
141. Hvitryggspett Valkoselkätikka Vitryggig hackspett
142. Tretåspett Pohjantikka Tretåig hackspett
143. Dupontlerke Kaitanokkakiuru Dupontlärka
144. Kalenderlerke Arokiuru Kalanderlärka
145. Dverglerke Lyhytvarvaskiuru Korttålärka
146. Iberiatopplerke Iberiantöyhtökiuru Lagerlärka
147. Trelerke Kangaskiuru Trädlärka
148. Heipiplerke Nummikirvinen Fältpiplärka
148.a Lappiplerke Lapinkirvinen Rödstrupig piplärka
149. Gjerdesmett (underart fra Fair Isle) Peukaloinen (alalaji Fair Isle) Gärdsmyg (underart från Fair Isle)
150. Blåstrupe Sinirinta Blåhake
151. Kanaribuskskvett Kanariantasku Kanariebuskskvätta
152. Svartsteinskvett Mustatasku Svart stenskvätta
153. Tamarisksanger Tamariskikerttunen Kaveldunsångare
154. Vannsanger Sarakerttunen Vattensångare
155. Olivensanger Oliivikultarinta Olivsångare
156. Sardiniasanger Sardiniankerttu Sardinsk sångare
157. Provencesanger Ruskokerttu Provencesångare
158. Svartstrupesanger Mustakurkkukerttu Svarthakad sångare
159. Hauksanger Kirjokerttu Höksångare
160. Dvergfluesnapper Pikkusieppo Mindre flugsnappare
161. Balkanfluesnapper Balkaninsieppo Balkanflugsnappare
162. Halsbåndfluesnapper Sepelsieppo Halsbandsflugsnappare
163. Krüperspettmeis Punarintanakkeli Krüpers nötväcka
164. Korsikaspettmeis Mustapäänakkeli Korsikansk nötväcka
165. Tornskate Pikkulepinkäinen Törnskata
166. Rosenvarsler Mustaotsalepinkäinen Svartpannad törnskata
167. Alpekråke Alppivaris Alpkråka
168. Bokfink (underart fra Hierro) Peippo (alalaji Hierro) Bofink (underart från Hierro)
169. Blå bokfink Kanarianpeippo Blå bofink
170. Skottekorsnebb Skotlanninkäpylintu Skotsk korsnäbb
171. Ørkendompap Aavikkotulkku Ökentrumpetare
172. Dompap (underart fra Azorene) Punatulkku (alalaji Azorit) Domherre (underart från Azorerna)
173. Tyrkerspurv Keltapääsirkku Gulgrå sparv
174. Hortulan Peltosirkku Ortolansparv
175. Rustspurv Ruostekurkkusirkku Rostsparv
175.a Dvergspurv Pikkusirkku Dvärgsparv
».
b) Nell'allegato II/1 sono aggiunte le seguenti colonne in corrispondenza dei numeri indicati:
«
Norsk Suomi Svenska
1. Sædgås Metsähanhi Sädgås
2. Grågås Merihanhi Grågås
3. Kanadagås Kanadanhanhi Kanadagås
4. Brunnakke Haapana Bläsand
5. Snadderand Harmaasorsa Snatterand
6. Krikkand Tavi Kricka
7. Stokkand Sinisorsa Gräsand
8. Stjertand Jouhisorsa Stjärtand
9. Knekkand Heinätavi Årta
10. Skjeand Lapasorsa Skedand
11. Taffeland Punasotka Brunand
12. Toppand Tukkasotka Vigg
13. Lirype (underart fra Skottland) Nummiriekko (riekon alalajeja) Dalripa (underarten moripa)
14. Fjellrype Kiiruna Fjällripa
15. Steinhøne Kivikkopyy Stenhöna
16. Rødhøne Punapyy Rödhöna
17. Rapphøne Peltopyy Rapphöna
18. Fasan Fasaani Fasan
19. Sothøne Nokikana Sothöna
20. Kvartbekkasin Jänkäkurppa Dvärgbeckasin
21. Enkeltbekkasin Taivaanvuohi Enkelbeckasin
22. Rugde Lehtokurppa Morkulla
23. Klippedue Kalliokyyhky Tamduva
24. Ringdue Sepelkyyhky Ringduva
».
c) L'allegato II/2 è modificato come segue:
i) alla tabella vengono aggiunte le seguenti voci:
38.a Lagopus lagopus lagopus
73. Garulus glandarius
74. Pica Pica
75. Corvus monedula
76. Corvus frugilegus
77. Corvus corone
ii) le seguenti colonne sono aggiunte in corrispondenza dei numeri indicati:
Norsk Suomi Svenska
25. Knoppsvane Kyhmyjoutsen Knölsvan
26. Kortnebbgås Lyhytnokkahanhi Spetsbergsgås
27. Tundragås Tundrahanhi Bläsgås
28. Ringgås Sepelhanhi Prutgås
29. Rødhodeand Punapäänarsku Rödhuvad dykand
30. Bergand Lapasotka Bergand
31. Ærfugl Haahka Ejder
32. Havelle Alli Alfågel
33. Svartand Mustalintu Sjöorre
34. Sjøorre Pilkkasiipi Svärta
35. Kvinand Telkkä Knipa
36. Siland Tukkakoskelo Småskrake
37. Laksand Isokoskelo Storskrake
38. Jerpe Pyy Järpe
38.a Lirype (nordisk underart) Riekko Dalripa
39. Orrfugl Teeri Orre
40. Storfugl Metso Tjäder
41. Berberhøne Kalliopyy Klipphöna
42. Vaktel Viiriäinen Vaktel
43. Kalkun Kalkkuna Vildkalkon
44. Vannrikse Luhtakana Vattenrall
45. Sivhøne Liejukana Rörhöna
46. Tjeld Meriharakka Strandskata
47. Heilo Kapustarinta Ljungpipare
48. Tundralo Tundrakurmitsa Kustpipare
49. Vipe Töyhtöhyyppä Tofsvipa
50. Polarsnipe Isosirri Kustsnäppa
51. Brushane Suokukko Brushane
52. Svarthalespove Mustapyrstökuiri Rödspov
53. Lappspove Punakuiri Myrspov
54. Småspove Pikkukuovi Småspov
55. Storspove Isokuovi Storspov
56. Sotsnipe Mustaviklo Svartsnäppa
57. Rødstilk Punajalkaviklo Rödbena
58. Gluttsnipe Valkoviklo Gluttsnäppa
59. Hettemåke Naurulokki Skrattmås
60. Fiskemåke Kalalokki Fiskmås
61. Sildemåke Selkälokki Silltrut
62. Gråmåke Harmaalokki Gråtrut
63. Svartbak Merilokki Havstrut
64. Skogdue Uuttukyyhky Skogsduva
65. Tyrkerdue Turkinkyyhky Turkduva
66. Turteldue Turturikyyhky Turturduva
67. Sanglerke Kiuru Sånglärka
68. Svarttrost Mustarastas Koltrast
69. Gråtrost Räkättirastas Björktrast
70. Måltrost Laulurastas Taltrast
71. Rødvingetrost Punakylkirastas Rödvingetrast
72. Duetrost Kulorastas Dubbeltrast
73. Nøtteskrike Närhi Nötskrika
74. Skjære Harakka Skata
75. Kaie Naakka Kaja
76. Kornkråke Mustavaris Råka
77. Kråke Varis Kråka
d) Alle tabelle di cui all'allegato II/2 in fine (contenenti le specie dal n. 25 al n. 72) si aggiungono i termini seguenti:
«Österreich»
«Sverige»
«Suomi/Finland»
«Norge»
- sono aggiunti i termini seguenti:
«+= Jäsenvaltiot, jotka 7 artiklan 3 kohdan perusteella voivat sallia luettielossa mainittujen lajen metsästyksen.
+= Medlemsstater som i henhold til artikkel 7 nr. 3 kan tillate jakt på de angitte artene.
+= Medlemsstater, som enligt artikel 7, 3, får tillåta jakt på de angivna arterna.»
- alle tabelle di cui all'allegato II/2 a in fine, alla voce «Österreich» si aggiunge «+» in corrispondenza delle seguenti specie:
25. Cygnus olor
35. Bucephala clangula
38. Bonasa bonasia (Tetrastes bonasia)
39. Tetrao tetrix (Lyrurus tetrix)
40. Tetrao urogallus
42. Coturnix coturnix
43. Meleagris gallopavo
59. Larus ridibundus
65. Streptopelia decaoctoa
66. Streptopelia turtur
69. Turdus pilaris
- alle tabelle di cui all'allegato II/2 a in fine, alla voce «Sverige» si aggiunge «+» in corrispondenza delle seguenti specie:
27. Anser albifrons
31. Somateria mollissima
32. Clangula hyemalis
33. Melanitta nigra
34. Melanitta fusca
35. Bucephala clangula
36. Mergus serrator
37. Mergus merganser
38. Bonasa bonasia (Tetrastes bonasia)
39. Tetrao tetrix (Lyrurus tetrix)
40. Tetrao urogallus
59. Larus ridibundus
60. Larus canus
62. Larus argentatus
63. Larus marinus
68. Turdus merula
69. Turdus pilaris
- alle tabelle di cui all'allegato II/2 a in fine, alla voce «Suomi» si aggiunge «+» in corrispondenza delle seguenti specie:
31. Somateria mollissima
32. Clangula hyemalis
33. Melanitta nigra
34. Melanitta fusca
35. Bucephala clangula
36. Mergus serrator
37. Mergus merganser
38. Bonasa bonasia
39. Tetrao tetrix
40. Tetrao urogallus
62. Larus argentatus
60. Larus canus
63. Larus marinus
69. Turdus pilaris
- alle tabelle di cui all'allegato II/2 a in fine, alla voce «Norge» si aggiunge «+» in corrispondenza delle seguenti specie:
26. Anser brachyrhyncus
31. Somateria mollissima
32. Clangula hyemalis
33. Melanitta nigra
34. Melanitta fusca
35. Bucephala clangula
36. Mergus serrator
37. Mergus merganser
38. Bonasa bonasia
39. Tetrao tetrix
40. Tetrao urogallus
47. Pluvialis apricaria
50. Calidris canutus
51. Philomachus pugnax
54. Numenius phaeopus
55. Numenius arquata
58. Tringa nebularia
59. Larus ridibundus
60. Larus canus
62. Larus argentatus
63. Larus marinus
64. Columba oenas
69. Turdus pilaris
71. Turdus iliacus
- alle tabelle di cui all'allegato II/2 a in fine, alla voce «Sverige» si aggiunge «+» in corrispondenza delle specie soprammenzionate alle voci 38.a e 73-77
- alle tabelle di cui all'allegato II/2 a in fine, alla voce «Suomi» si aggiunge «+» in corrispondenza delle seguenti specie:
38.a Lagopus lagopus lagopus
74. Pica pica
75. Corvus monedula
77. Corvus corone
- alle tabelle di cui all'allegato II/2 a in fine, alla voce «Norge» si aggiunge «+» in corrispondenza delle seguenti specie:
38.a Lagopus lagopus lagopus
73. Garrulus glandarius
74. Pica pica
77. Corvus corone.
e) All'allegato III/1 le seguenti colonne sono aggiunte in corrispondenza dei numeri indicati:
Norsk Suomi Svenska
1. Stokkand Sinisorsa Gräsand
2. Lirype (underart fra Skottland) Nummiriekko (riekon alalajeja) Dalripa
3. Rødhøne Punapyy Rödhöna
4. Berberhøne Kaliopyy Klipphöna
5. Rapphøne Peltopyy Rapphöna
6. Fasan Fasaani Fasan
7. Ringdue Sepelkyyhky Ringduva
Allegato III/1, 2. dopo «Lagopus lagopus» si aggiunge «lagopus» (la voce 2. è così formulata «Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus»)
f) All'allegato III/2 le seguenti colonne sono aggiunte in corrispondenza dei numeri indicati:
Norsk Suomi Svenska
8. Tundragås Tundrahanhi (Euraasian rotu) Bläsgås
9. Grågås Merihanhi Grågås
10. Brunnakke Haapana Bläsand
11. Krikkand Tavi Kricka
12. Stjertand Jouhisorsa Stjärtand
13. Skjeand Lapasorsa Skedand
14. Taffeland Punasotka Brunand
15. Toppand Tukkasotka Vigg
16. Bergand Lapasotka Bergand
17. Ærfugl Haahka Ejder
18. Svartand Mustalintu Sjöorre
19. Fjellrype Kiiruna Fjällripa
20. Orrfugl (britisk underart) Teeri (Iso-Britannian populaatio) Orre (brittisk underart)
21. Storfugl Metso Tjäder
22. Sothøne Nokikana Sothöna
23. Heilo Kapustarinta Ljungpipare
24. Kvartbekkasin Jänkäkurppa Dvärgbeckasin
25. Enkeltbekkasin Taivaanvuohi Enkelbeckasin
26. Rugde Lehtokurppa Morkulla
g) Nell'allegato IV, lettera a), primo trattino, dopo - Lacci: si aggiunge: «(con l'eccezione della Finlandia, della Norvegia e della Svezia per la cattura di Lagopus Lagopus Lagopus e Lagopus mutus a nord della latitudine 58 °N)».
2. 381 R 0348
Regolamento (CEE) n. 348/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981, relativo a un regime comune applicabile alle importazioni dei prodotti ricavati dai cetacei (GU n. L 39 del 12.2.1981, pag. 1), modificato da:
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
All'articolo 2, paragrafo 2, «54» è sostituito da «64».
3. 382 R 3626
Regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (GU n. L 384 del 31.12.1982, pag. 1), modificato da ultimo da:
- 392 R 1970: Regolamento (CEE) n. 1970/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 (GU n. L 201 del 20.7.1992, pag. 1).
a) All'articolo 13, paragrafo 3, sono aggiunti i seguenti termini:
  • «Utrotningshotade arter»
  • «Uhanalaisia lajeja/arter»
  • «Truede arter»
b) All'articolo 21, paragrafo 2, «54» è sostituito da «64».
4. 392 L 0043
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU n. L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
a) All'articolo 1, lettera c), punto iii), «cinque» è sostituito da «sei» e «boreale» viene aggiunto dopo «atlantica,».
b) All'allegato I si aggiungono:
1) In «Interpretazione», «Codice» una nuova frase: «Gli habitat boreale e pannonico sono identificati con gli habitat del codice Corine 1993»;
2) alla rubrica «Habitat costieri e vegetazioni alofitiche», voce «Steppe continentali alofile e gissofile,» dopo il punto 15.19, un nuovo punto: «15.1A, *Steppe alofile e paludi pannoniche»;
3) alla rubrica «Dune marittime e continentali», voce «Dune continentali, antiche e decalcificate», dopo il punto 64.1 x 35.2, un nuovo punto: «64.71, *Dune pannoniche continentali»;
4) alla rubrica «Formazioni erbose naturali e seminaturali», voce «Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte di cespugli», prima del punto 34.32-34.34, un nuovo punto: «34.31, *Formazioni erbose subcontinentali delle steppe»;
e dopo il punto 34.5, due nuovi punti: «34.91, *Steppe pannoniche» e «34.A1, *Steppe pannoniche sabbiose»,
5) alla rubrica «Torbiere alte e torbiere basse», dopo il punto 54.3 una nuova voce: «Torbiere Aapa», e a questa nuova voce due punti: «54.8, *Torbiere Aapa» e «54.9, *Torbiere Palsa»;
6) alla rubrica «Foreste», prima della voce «Foreste dell'Europa temperata» una nuova voce: «Foreste boreali», e a questa nuova voce il punto: «42.C, *Taiga occidentale»;
7) alla rubrica «Foreste», voce «Foreste dell'Europa temperata», dopo il punto 41.26, un nuovo punto: «41.2B, *Querceti e carpineti pannonici»;
e dopo il punto 41.53, due nuovi punti: «41.7374, *Querceti pannonici (Quercus alba)» e «41.7A, *Querceti della steppa eurosiberiana».
c) nell'allegato II, si aggiungono:
1) alla lettera a) Animali, Vertebrati, Mammiferi, voce Rodentia:
sottovoce Sciuridae: «*Pteromys volans (Sciuropterus russicus)»
sottovoce Castoridae, dopo Castor fiber: «(escluse le popolazioni finlandesi e svedesi)»;
2) alla lettera a) Animali, Vertebrati, Mammiferi, voce Carnivora:
sottovoce Canidae: «*Alopex lagopus» e, dopo *Canis lupus, tra parentesi: «escluse le popolazioni finlandesi»
sottovoce Ursidae, dopo *Ursus arctos: «(escluse le popolazioni finlandesi e svedesi)»
sottovoce Mustelidae: «*Gulo gulo»
sottovoce Felidae, dopo Lynx lynx: «(escluse le popolazioni finlandesi)»
sottovoce Phocidae, *Monachus monachus, un nuovo punto: «*Phoca hispida saimensis»;
3) alla lettera a) Animali, Vertebrati, Pesci:
  • voce Petromyzoniformes, sottovoce Petromyzonidae, dopo Lampetra Fluviatalis(v): «(escluse le popolazioni finlandesi, norvegesi e svedesi)»; dopo Lampetra planeri(o): «(escluse le popolazioni finlandesi e svedesi)»; e dopo Petromyzon marinus(o): «escluse le popolazioni norvegesi e svedesi»;
  • voce Salmoniformes, sottovoce Salmonidae, dopo Salmo salar: «(escluse le popolazioni finlandesi e norvegesi)»;
  • voce Cypriniformes, sottovoce Cyprinidae, dopo Aspius aspius(o): «(escluse le popolazioni finlandesi)»;
e sottovoce Cobitidae, dopo Cobitis taenia(o): «(escluse le popolazioni finlandesi)»
  • voce Scorpaeniformes, sottovoce Cottidae, dopo Cottus gobio(o): «(escluse le popolazioni finlandesi)»;
4) alla lettera a) Animali, Invertebrati:
  • Artropodi, voce Insecta, sottovoce Coleoptera, dopo Buprestis splendens, un nuovo punto: «*Carabis menetresi pacholei»;
  • Molluschi, voce Gastropoda, dopo Geomitra moniziana, un nuovo punto: «*Helicopsis striata austriaca»;
5) alla lettera b) Piante:
  • voce Compositae, dopo Artemisia granatensis Boiss, due nuovi punti: «*Artemisia laciniata Willd.» e «*Artemisia pancicii (Janka) Ronn.»;
  • voce Gramineae, dopo *Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz, un nuovo punto: «*Stipa styriaca Martinovsky».
d) All'allegato IV, si aggiungono:
1) alla lettera a) Animali, Vertebrati, Mammiferi:
  • voce Rodentia,
sottovoce Sciuridae, dopo Citellus citellus: «Pteromys volans (Sciuopterus russicus)»;
sottovoce Castoridae, dopo Castor fiber: «(escluse le popolazioni finlandesi, norvegesi e svedesi)»;
e sottovoce Microtidae, dopo Microtus oeconomus arenicola, un nuovo punto: «Microtus oeconomus mehelyi»;
  • voce Carnivora,
sottovoce Canidae: «Alopex lagopus»;
sottovoce Phocidae, dopo Monachus monachus: «Phoca hispida saimensis»;
sottovoce Canidae, dopo Canis lupus: «(escluse le popolazioni finlandesi all'interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della Legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero)»;
  • voce Sauria, sottovoce Lacertidae, dopo Lacerta viridis, un nuovo punto: «Lacerta vivipara pannonica»;
  • voce Salmoniformes, sottovoce Coregonidae, dopo Coregonus oxyrhynchus: «(escluse le popolazioni finlandesi e norvegesi)»;
2) alla lettera a) Animali, Invertebrati, Molluschi:
  • voce Gastropoda, sottovoce Prosobranchia, dopo Patella feruginea, un nuovo punto: «Theodoxus prevostianus».
e) All'allegato V, si aggiungono:
1) alla lettera a) Animali, Vertebrati:
  • Mammiferi, prima della voce Carnivora, una nuova voce: «Rodentia»
e a questa nuova voce, una nuova sottovoce: «Castoridae»
e sotto «Castoridae»: «Castor fiber (popolazioni finlandesi, norvegesi e svedesi)»;
  • Mammiferi, voce Carnivora, sottovoce Canidae, dopo Canis lupus: «(popolazioni finlandesi all'interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della Legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero)»;
  • Pesci, voce Salmoniformes, sottovoce Cyprinidae, prima di Barbus spp., un nuovo punto: «Aspius aspius» e dopo Barbus spp., due nuovi punti: «Rutilus friesii meidingeri» e «Rutilus pigus virgo», sottovoce Salmonidae, dopo Coregonus spp.: «(inclusa la popolazione norvegese di Coregonus oxyrhynchus)».

F. GESTIONE DEI RIFIUTI E TECNOLOGIE PULITE

386 L 0278
Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU n. L 181 del 4.7.1986, pag. 6), modificata da:
- 391 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48).
All'articolo 15, paragrafo 2, «54» è sostituito da «64».

IX. SCIENZA, RICERCA E SVILUPPO

1. 371 D 0057
Decisione 71/57/Euratom della Commissione, del 13 gennaio 1971, che riorganizza il Centro comune di ricerche nucleari (CCR) (GU n. L 16 del 20.1.1971, pag. 14), modificata da:
- 374 D 0578: Decisione 74/578/Euratom della Commissione, del 13 novembre 1974 (GU n. L 316 del 26.11.1974, pag. 12),
- 375 D 0241: Decisione 75/241/Euratom della Commissione, del 25 marzo 1975 (GU n. L 98 del 19.4.1975, pag. 40),
- 382 D 0755: Decisione 82/755/Euratom della Commissione, del 2 giugno 1982 (GU n. L 319 del 16.11.1982, pag. 10),
- 384 D 0339: Decisione 84/339/Euratom della Commissione, del 24 maggio 1984 (GU n. L 177 del 4.7.1984, pag. 29),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 385 D 0593: Decisione 85/593/Euratom della Commissione, del 20 novembre 1985 (GU n. L 373 del 31.12.1985, pag. 6),
- 393 D 0095: Decisione 93/95/Euratom della Commissione, del 2 febbraio 1993 (GU n. L 37 del 13.2.1993, pag. 44).
Al primo paragrafo dell'articolo 4, «13» e «12» sono sostituiti rispettivamente da «17» e «16».
2. 374 R 1728
Regolamento (CEE) n. 1728/74 del Consiglio, del 27 giugno 1974 concernente il coordinamento della ricerca agricola (GU n. L 182 del 5.7.1974, pag. 1), modificato da:
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 385 R 3768: Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 362 del 31.12.1985, pag. 8).
All'articolo 8, paragrafo 3, «cinquantaquattro» è sostituito da «sessantaquattro».
3. Decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980 recante istituzione del Comitato consultivo del programma «Fusione» (Documento del Consiglio 4151/81 (ATO 103) dell'8 gennaio 1981), modificata da
- Decisione del Consiglio dell'ottobre 1986 che modifica la decisione del 16 dicembre 1980 (Documento del Consiglio 9705/86 (RECH 96) (ATO 49)).
a) Nella prima frase del paragrafo 8, «10» è sostituito da «13».
b) Le due ultime frasi del paragrafo 14 sono sostituite dal testo seguente:
«I pareri riguardanti la lettera g) del paragrafo 5 sono adottati secondo la seguente ponderazione di voto:
Belgio 2 Lussemburgo 1
Danimarca 2 Paesi Bassi 2
Germania 5 Norvegia 1
Grecia 1 Austria 2
Spagna 3 Portogallo 2
Francia 5 Finlandia 1
Irlanda 1 Svezia 2
Italia 5 Svizzera 2
Regno Unito 5 Totale 42
Per l'adozione di un parere la maggioranza richiesta è di 22 voti a favore espressi da almeno nove delegazioni.»
4. 384 D 0128
Decisione 84/128/CEE della Commissione, del 29 febbraio 1984, che istituisce un Comitato consultivo per la ricerca e lo sviluppo industriali (IRDAC) (GU n. L 66 dell'8.3.1984, pag. 30), modificata da:
- 386 D 0009: Decisione 86/9/CEE della Commissione, del 7 gennaio 1986 (GU n. L 25 del 31.1.1986, pag. 26),
- 388 D 0046: Decisione 88/46/CEE della Commissione, del 13 gennaio 1988 (GU n. L 24 del 29.1.1988, pag. 66).
All'articolo 3, paragrafo 1, «14» è sostituito da «18».

X. PESCA

1. 376 R 0104
Regolamento (CEE) n. 104/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per gamberetti grigi (Crangon crangon), i granchi di mare (Cancer pagurus) e gli scampi (Nephrops norvegicus) (GU n. L 20 del 28.1.1976, pag. 35), modificato da:
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 383 R 3575: Regolamento (CEE) n. 3575/83 del Consiglio, del 14 dicembre 1983 (GU n. L 356 del 20.12.1983, pag. 6),
- 385 R 3118: Regolamento (CEE) n. 3118/85 del Consiglio, del 4 novembre 1985 (GU n. L 297 del 9.11.1985, pag. 3),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23)
- 387 R 3940: Regolamento (CEE) n. 3940/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987 (GU n. L 373 del 31.12.1987, pag. 6),
- 388 R 4213: Regolamento (CEE) n. 4213/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 370 del 31.12.1988, pag. 33),
- 391 R 3162: Regolamento (CEE) n. 3162/91 del Consiglio, del 28 ottobre 1991 (GU n. L 300 del 31.10.1991, pag. 1).
All'articolo 10, paragrafo 1, lettera b, secondo trattino si aggiunge quanto segue:
«“Hietakatkarapuja” o “Isotaskurapuja” o “Keisarihummereita”,
“Hestereker” o “Taskekrabbe” o “Sjøkreps”,
“Hästräkor” o “Krabba” o “Havskräfta”.»
2. 382 R 3191
Regolamento (CEE) n. 3191/82 della Commissione, del 29 novembre 1982, recante modalità d'applicazione del regime dei prezzi di riferimento per i prodotti della pesca (GU n. L 338 del 30.11.1982, pag. 13) modificato da:
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 385 R 3474: Regolamento (CEE) n. 3474/85 della Commissione, del 10 dicembre 1985 (GU n. L 333 dell'11.12.1985, pag. 16).
All'allegato I si aggiunge quanto segue:
«
FINLANDIA: Helsinki
Tornio
Turku
NORVEGIA: Tutti i porti
SVEZIA: Stoccolma
Göteborg
».
3. 383 R 2807
Regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (GU n. L 276 del 10.10.1983, pag. 1), modificato da:
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 389 R 0473: Regolamento (CEE) n. 473/89 della Commissione (GU n. L 53 del 24.2.1989, pag. 34).
All'allegato IV, punto 2.4.1, si sopprime quanto segue:
«N = Norvegia
S = Svezia».
4. 385 R 3459
Regolamento (CEE) n. 3459/85 della Commissione, del 6 dicembre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione di un'indennità compensativa per le sardine atlantiche (GU n. L 332 del 10.12.1985, pag. 16).
All'articolo 4, secondo comma, secondo trattino si aggiunge quanto segue:
«TASAUSHYVITYKSEEN OIKEUTETTU JALOSTUS ASETUS (ETY) N:o 3117/85»,
«BEARBEIDING SOM GIR RETT TIL UTJEVNINGSTILSKUDD FORORDNING (EØF) Nr. 3117/85».
«BEARBETNING BERÄTTIGAD TILL UTJÄMNINGSBIDRAG FÖRORDNING (EEG) Nr 3117/85».
5. 387 D 0277
Decisione 87/277/CEE del Consiglio, del 18 maggio 1987, concernente la ripartizione delle possibilità di catture di merluzzo bianco nella regione dello Spitzberg e dell'isola degli Orsi e nella divisione 3M quale definita dalla convenzione NAFO (GU n. L 135 del 23.5.1987, pag. 29), modificata da:
- 390 D 0655: Decisione 90/655/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 57).
La prima tabella dell'allegato è sostituita dalla seguente:
«ALLEGATO
Merluzzo bianco della regione Spitzberg/Isola degli Orsi (Divisione CIEM I e II b escluse le acque comunitarie) TAC (t) Quota comunitaria (t) Germania % Spagna % Francia % Portogallo % Regno Unito % Altri Stati membri Norvegia
PRIMA PARTE Percentuale della quota comunitaria previa deduzione dell'importo standard assegnato agli “altri Stati membri” Importo standard pm (1)
22 018 o meno 19,24 49,73 8,21 10,50 12,32 100 t
SECONDA PARTE Percentuale della quota comunitaria previa deduzione della prima parte e dell'importo assegnato ad “altri Stati membri” Importo standard
22 019-24 220 29,71 28,45 16,44 4,21 21,18 250 t
700 001- 800 000 24 221-27 680 29,54 28,54 16,46 4,27 21,19 1,91
800 001- 900 000 27 681-31 140 29,51 28,56 16,47 4,27 21,19 2,86
900 001-1 000 000 31 141-34 600 29,54 28,54 16,46 4,27 21,19 3,82
1 000 001 o più 34 601 o più 29,54 28,54 16,46 4,27 21,19 4,77
(1) Il contingente norvegese per le zone CIEM I e II può essere pescato anche nelle divisioni I e II b al di fuori delle acque comunitarie.
»
6. 392 R 3760
Regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (GU n. L 389 del 31.12.1992, pag. 1).
L'allegato I è così modificato:
a) Sotto la rubrica «ACQUE COSTIERE DELLA DANIMARCA» si aggiunge quanto segue:
Zona geografica Stato membro Specie Volume o caratteristiche particolari
Skagerrak (4) (4-12 miglia) Norvegia tutte le specie illimitato
Skagerrak (4-12 miglia) Svezia tutte le specie illimitato
Kattegat (3-12 miglia) (1) Svezia tutte le specie illimitato
Kattegat Norvegia spratto Nel periodo ottobre - dicembre nella zona definita nello «scambio di lettere» tra la Norvegia e la Danimarca allegato all'accordo del 1966 tra la Norvegia, la Danimarca e la Svezia
Mar Baltico (3-12 miglia) Svezia tutte le specie illimitato
(1) Calcolato dalla linea di base.
(4) Come definito nell'articolo 41.
b) Dopo il testo della rubrica «ACQUE COSTIERE DEI PAESI BASSI» si aggiunge quanto segue:
«
ACQUE COSTIERE DELLA FINLANDIA
Zona geografica Stato membro Specie Volume o caratteristiche particolari
Mar Baltico (4-12 miglia) (2) Svezia tutte le specie illimitato
ACQUE COSTIERE DELLA NORVEGIA
Zona geografica Stato membro Specie Volume o caratteristiche particolari
Skagerrak (4) (4-12 miglia) Danimarca tutte le specie illimato
Skagerrak (4) (4-12 miglia) Svezia tutte le specie illimitato
ACQUE COSTIERE DELLA SVEZIA
Zona geografica Stato membro Specie Volume o caratteristiche particolari
Skagerrak (4-12 miglia) Danimarca tutte le specie illimato
Skagerrak (4) (4-12 miglia) Norvegia tutte le specie illimato
Kattegat (3 (3)-12 miglia) Danimarca tutte le specie illimato
Mar Baltico (4-12 miglia) Danimarca tutte le specie illimato
Mar Baltico (4-12 miglia) Finlandia tutte le specie illimitato
(2) 3 - 12 miglia intorno alle Isole Bogskär.
(3) Calcolato dalla linea di base.
(4) Come definito nell'articolo 41.
»
L'allegato II è modificato come segue:
Nella tabella, lettera B si aggiunge quanto segue:
«
Stato membro Numero di pescherecci autorizzati
Norvegia 57
»
7. 393 R 2018
Regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU n. L 186 del 28.7.1993, pag. 1).
All'allegato V, nota e) si aggiunge quanto segue
«
Finlandia FIN
Norvegia NOR
Svezia SVE

».

8. 393 R 2210
Regolamento (CEE) n. 2210/93 della Commissione, del 26 luglio 1993, relativo alle comunicazioni attinenti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU n. L 197 del 6.8.1993, pag. 8).
L'allegato I è modificato come segue:
a) Al punto «I. Prodotti dell'allegato I, parte A del Regolamento (CEE) n. 3759/92»:
i) alla rubrica
«1. Aringhe (Clupea harengus)» si inserisce:
«l'insieme dei mercati di Tornio-Kokkola
l'insieme dei mercati di Pietarsaari-Korsnäs
l'insieme dei mercati di Närpiö-Pyhämaa
l'insieme dei mercati dell'Uusikaupunki-Kemiö sud
l'insieme dei mercati delle isole Åland
l'insieme dei mercati del Golfo di Finlandia
l'insieme dei mercati di Trelleborg/Simrishamn
l'insieme dei mercati di Lysekil/Kungshamn Gävle»;
ii) alla rubrica: «6. Merluzzo (Gadus morhua)» inserire
«Karlskrona
Göteborg
Mariehemm»;
b) Al punto «II. Prodotti dell'allegato I, parte D del regolamento (CEE) n. 3659/92», inserire alla rubrica «Gamberetto (Pandalus borealis)»:
«Smögen
Göteborg»;
c) Al punto «III. Prodotti dell'allegato I, parte E del regolamento (CEE) n. 3759/92», inserire alla rubrica «2. a) Scampo (Nephrops norvegicus)»:
«Smögen
Göteborg»;
d) Al punto «VIII. Prodotti dell'allegato IV, parte A del regolamento (CEE) n. 3759/92»:
i) alla rubrica «1. Carpa:» inserire:
«- Austria Waldviertel
Bundesland Steiermark»;
ii) alla rubrica «2. Salmone:» inserire:
«- Austria l'intero territorio dell'Austria
- Finlandia l'insieme delle zone costiere».

XI. MERCATO INTERNO E SERVIZI FINANZIARI

A. DIRITTO DELLE SOCIETÀ, DEMOCRAZIA INDUSTRIALE E NORME DI CONTABILITÀ1

1. 368 L 0151
Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU n. L 65 del 14.3.1968, pag. 8), modificata da:
- 172 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17a),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
All'articolo 1 è aggiunto il testo seguente:
«- per l'Austria:
die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
- per la Finlandia:
osakeyhtiö/aktiebolag;
- per la Norvegia:
aksjeselskap;
- per la Svezia:
aktiebolag».
2. 377 L 0091
Seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 1), modificata da:
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 392 L 0101: Direttiva 92/101/CEE del Consiglio del 23 novembre 1992 (GU n. L 347 del 28.11.1992, pag. 64).
a) Nell'articolo 1, paragrafo 1, primo comma è aggiunto il testo seguente:
«- per l'Austria:
die Aktiengesellschaft;
- per la Finlandia:
osakeyhtiö/aktiebolag;
- per la Norvegia:
aksjeselskap;
- per la Svezia:
aktiebolag.»;
b) All'articolo 6, i termini «unità di conto europea» sono sostituiti da «ecu».
3. 378 L 0855
Terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni (GU n. L 295 del 20.10.1978, pag. 36), modificata da:
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
a) Nell'articolo 1, paragrafo 1 è aggiunto il testo seguente:
«- per l'Austria:
die Aktiengesellschaft;
- per la Finlandia:
osakeyhtiö/aktiebolag;
- per la Norvegia:
aksjeselskap;
- per la Svezia:
aktiebolag.».
4. 378 L 0660
Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU n. L 222 del 14.8.1978, pag. 11), modificata da:
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 383 L 0349: Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti consolidati (GU n. L 193 del 18.7.1983, pag. 1),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 389 L 0666: Undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 36),
- 390 L 0604: Direttiva 90/604/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che modifica la direttiva 78/660/CEE sui conti annuali e la direttiva 83/349/CEE sui conti consolidati per quanto riguarda le deroghe a favore delle piccole e medie società nonché la pubblicazione dei conti in ecu (GU n. L 317 del 16.11.1990, pag. 57),
- 390 L 0605: Direttiva 90/605/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE relative rispettivamente ai conti annuali e ai conti consolidati per quanto riguarda il loro campo d'applicazione (GU n. L 317 del 16.11.1990, pag. 60).
a) Nell'articolo 1, paragrafo 1, primo comma è aggiunto il testo seguente:
«- per l'Austria:
die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
- per la Finlandia:
osakeyhtiö/aktiebolag;
- per la Norvegia:
aksjeselskap;
- per la Svezia:
aktiebolag.».
b) Nell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma è aggiunto il testo seguente:
«m) - per l'Austria:
die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft;
n) - per la Finlandia:
avoin yhtiö/öppet bolag, kommandiittiyhtiö/kommanditbolag;
o) - per la Norvegia:
partrederi, ansvarlig selskap, kommandittselskap;
p) - per la Svezia:
handelsbolag, kommanditbolag.».
5. 383 L 0349
Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti consolidati (GU n. L 193 del 18.7.1983, pag. 1), modificata da:
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 390 L 0604: Direttiva 90/604/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che modifica la direttiva 78/660/CEE sui conti annuali e la direttiva 83/349/CEE sui conti consolidati per quanto riguarda le deroghe a favore delle piccole e medie società nonché la pubblicazione dei conti in ecu (GU n. L 317 del 16.11.1990, pag. 57),
- 390 L 0605: Direttiva 90/605/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE relative rispettivamente ai conti annuali e ai conti consolidati per quanto riguarda il loro campo d'applicazione (GU n. L 317 del 16.11.1990, pag. 60).
Nell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma è aggiunto il testo seguente:
«m) - per l'Austria:
die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
n) - per la Finlandia:
osakeyhtiö/aktiebolag;
o) - per la Norvegia:
aksjeselskap;
p) - per la Svezia:
aktiebolag.».
6. 389 L 0667
Dodicesima direttiva 89/667/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, in materia di diritto delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 40).
Nell'articolo 1 è aggiunto il testo seguente:
«- per l'Austria:
die Aktiengesellscheft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
- per la Finlandia:
osakeyhtiö/aktiebolag;
- per la Norvegia:
aksjeselskap;
- per la Svezia:
aktiebolag.».

B. FISCALITÀ DIRETTA, ASSICURAZIONI E ENTI CREDITIZI

I. FISCALITÀ DIRETTA

1. 369 L 0335
Direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU n. L 249 del 3.10.1969, pag. 25), modificata da:
- 172 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),
- 373 L 0079: Direttiva 73/79/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1973 (GU n. L 103 del 18.4.1973, pag. 13),
- 373 L 0080: Direttiva 73/80/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1973 (GU n. L 103 del 18.4.1973, pag. 15),
- 374 L 0553: Direttiva 74/553/CEE del Consiglio, del 7 novembre 1974 (GU n. L 303 del 13.11.1974, pag. 9),
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 385 L 0303: Direttiva 85/303/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985 (GU n. L 156 del 15.6.1985, pag. 23),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1981, pag. 23).
Nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) è aggiunto il testo seguente:
«Le società di diritto austriaco denominate:
- “Aktiengesellschaft”
- “Gesellschaft mit beschränkter Haftung”;
le società di diritto finlandese denominate:
- “osakeyhtiö/aktiebolag”, “osuuskunta/andelslag”, “säästöpankki/sparbank” e “vakuutusyhtiö/försäkringsbolag”;
le società di diritto norvegese denominate:
- “aksjeselskap”;
le società di diritto svedese denominate:
- “aktiebolag
- bankaktiebolag
- försäkringsaktiebolag”.»
2. 390 L 0434
Direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi (GU n. L 225 del 20.8.1990, pag. 1)
a) Nell'articolo 3, lettera c) è aggiunto il testo seguente:
«- Körperschaftsteuer in Austria,
- Yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund in Finlandia,
- Skatt av alminnelig inntekt in Norvegia,
- Statlig inkomstskatt in Svezia;».
b) Nell'allegato è aggiunto il testo seguente:
«m) le società di diritto austriaco denominate “Aktiengesellschaft”, “Gesellschaft mit beschränkter Haftung”;
n) le società di diritto finlandese denominate “osakeyhtiö/aktiebolag”, “osuuskunta/andelslag”, “säästöpankki/sparbank ”, “vakuutusyhtiö/försäkringsbolag”;
o) le società di diritto norvegese denominate “aksjeselskap”;
p) le società di diritto svedese denominate: “aktiebolag”, “bankaktiebolag”, “försäkringsaktiebolag”.».
3. 390 L 435
Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU n. L 225 del 20.8.1990, pag. 6).
a) Nell'articolo 2, lettera c) è aggiunto il testo se guente:
«- Körperschaftsteuer in Austria,
- Yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund in Finlandia,
- Skatt av alminnelig inntekt in Norvegia,
- Statlig inkomstskatt in Svezia;».
b) Nell'allegato è aggiunto il testo seguente:
«m) le società di diritto austriaco denominate “Aktiengesellschaft”, “Gesellschaft mit beschränkter Haftung”;
n) le società di diritto finlandese denominate “osakeyhtiö/aktiebolag”, “osuuskunta/andelslag”, “säästöpankki/sparbank” “vakuutusyhtiö/försäkringsbolag”;
o) le società di diritto norvegese denominate “aksjeselskap”;
p) le società di diritto svedese denominate: “aktiebolag”, “bankaktiebolag”, “försäkringsaktiebolag”.».

II. ASSICURAZIONI

1. 373 L 0239
Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU n. L 228 del 16.8.1973, pag. 3), modificata da:
- 376 L 0580: Direttiva 76/580/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1976 (GU n. L 189 del 13.7.1976, pag. 13),
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 384 L 0641: Direttiva 84/641/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1984 (GU n. L 339 del 27.12.1984, pag. 21),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
- 387 L 0343: Direttiva 87/343/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987 (GU n. L 185 del 4.7.1987, pag. 72),
- 387 L 0344: Direttiva 87/344/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987 (GU n. L 185 del 4.7.1987, pag. 77),
- 388 L 0357: Seconda Direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988 (GU n. L 172 del 4.7.1988, pag. 1),
- 390 L 0618: Direttiva 90/618/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990 (GU n. L 330 del 29.11.1990, pag. 44),
- 392 L 0049: Direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992 (GU n. L 228 dell'11.8.1992, pag. 1).
All'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), è aggiunto il testo seguente:
«- per quanto riguarda la Repubblica d'Austria:
Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit;
- per quanto riguarda la Repubblica di Finlandia:
keskinäinen vakuutusyhtiö/ömsesidigt försäkringsbolag, vakuutusosakeyhtiö/försäkringsaktiebolag,

vakuutusyhdistys/försäkringsförening;

- per quanto riguarda il Regno di Norvegia:
aksjeselskap, gjensidig selskap;
- per quanto riguarda il Regno di Svezia:
försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag, understödsföreningar».
2. 377 L 0092
Direttiva 77/92/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, concernente misure destinate a facilitare l'effettivo esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di agente e di mediatore di assicurazioni (ex gruppo 630 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 14), modificata da:
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
a) All'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) è aggiunto il testo seguente:
«in Austria:
- Versicherungsmakler;
in Finlandia:
- vakuutuksenvälittäjä/försäkringsmäklare;
in Norvegia:
- forsikringsmegler;
in Svezia:
- försäkringsmäklare».
b) All'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) è aggiunto il testo seguente:
«in Austria:
- Versicherungsagent;
in Finlandia:
- vakuutusasiamies/försäkringsombud;
in Norvegia:
- assurandør
- agent;
in Svezia:
- försäkringsombud».
c) All'articolo 2, paragrafo 2, lettera c) è aggiunto il testo seguente:
«in Norvegia:
- underagent».
3. 379 L 0267
Prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio (GU n. L 63 del 13.3.1979, pag. 1), modificata da:
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
- 390 L 0619: Direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990 (GU n. L 330 del 29.11.1990, pag. 50),
- 392 L 0096: Direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992 (GU n. L 360 del 9.12.1992, pag. 1.).
a) All'articolo 4 si aggiunge il seguente paragrafo:
«La presente direttiva non riguarda le attività delle imprese di assicurazione pensioni di cui alla legge in materia di pensioni per lavoratori dipendenti (TEL) e altre normative finlandesi in materia, a condizione che:
a) le imprese di assicurazione pensioni che sono già obbligate, ai sensi della legislazione finlandese, ad avere sistemi separati di contabilità e di gestione per le loro attività nel settore delle pensioni, costituiscano inoltre, a decorrere dalla data dell'adesione, entità giuridiche separate per l'esercizio di tali attività;
b) le autorità finlandesi autorizzino in forma non discriminatoria tutti i cittadini e tutte le imprese degli Stati membri ad esercitare, conformemente alla legislazione finlandese, le attività specificate nell'articolo 1 connesse con tale esenzione allorché:
  • detengono la proprietà o la partecipazione in una compagnia o in gruppo esistente di assicurazione;
  • costituiscono o partecipano a nuove compagnie o gruppi di assicurazioni comprese le imprese di assicurazione pensioni;
c) le autorità finlandesi presenteranno, entro tre mesi dalla data dell'adesione, alla Commissione, per approvazione, una relazione che indichi quali misure sono state adottate per separare le attività TEL dalle normali attività di assicurazione esercitate dalle imprese finlandesi di assicurazione per conformarsi a tutti i requisiti della terza direttiva assicurazione vita.»
b) All'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) è aggiunto il testo seguente:
«- per quanto riguarda la Repubblica d'Austria: “Aktiengesellschaft”, “Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit”;
- per quanto riguarda la Repubblica di Finlandia: “keskinäinen vakuutusyhtiö”/“ömsesidigt försäkringsbolag, vakuutusosakeyhtiö”/“försäkringsaktiebolag,” “vakuutusyhdistys/försäkringsförening;”
- per quanto riguarda il Regno di Norvegia: “aksjeselskap”, “gjensidig selskap”;
- per quanto riguarda il Regno di Svezia: “försäkringsaktiebolag”, “ömsesidiga försäkringsbolag”, “understödsföreningar”».

III. ENTI CREDITIZI

1. 377 L 0780
Prima direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio (GU n. L 322 del 17.12.1977, pag. 30), modificata da:
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 385 L 0345: Direttiva 85/345/CEE del Consiglio, dell'8 luglio 1985 (GU n. L 183 del 18.7.1985, pag. 19),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 386 L 0524: Direttiva 86/524/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1986 (GU n. L 309 del 4.11.1986, pag. 15),
- 389 L 0646: Direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989 (GU n. L 386 del 30.12.1989, pag. 1).
All'articolo 2, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:
«in Austria:
  • delle imprese riconosciute come associazioni edilizie di interesse pubblico,
in Finlandia:
  • Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete Ab, Suomen Vientiluotto Oy/Finlands Exportkredit Ab, Kera Oy/Kera Ab,
in Svezia:
  • della Svenska Skeppshypotekskassan.»
2. 389 L 0299
Direttiva 89/299/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, concernenti i fondi propri degli enti creditizi (GU n. L 124 del 5.5.1989, pag. 16), modificata da:
- 391 L 0633: Direttiva 91/633/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1991 (GU n. L 339 dell'11.12.1991, pag. 33),
- 392 L 0016: Direttiva 92/16/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992 (GU n. L 75 del 21.3.1992, pag. 48).
All'articolo 4 bis, all'inizio, si inserisce dopo «La Danimarca»: «e la Norvegia» e «può autorizzare gli enti danesi» è sostituito con «possono autorizzare i loro enti».
3. 389 L 0647
Direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi (GU n. L 386 del 30.12.1989, pag. 14), modificata da:
- 391 L 0031: Direttiva 91/31/CEE della Commissione, del 19 dicembre 1990 (GU n. L 17 del 23.1.1991, pag. 20),
- 392 L 0030: Direttiva 92/30/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1992 (GU n. L 110 del 28.4.1992, pag. 52).
a) All'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto 1 è aggiunto il testo seguente:
«e prestiti totalmente garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente, concessi su proprietà che sono o saranno occupate o affittate dal mutuatario.»
b) All'articolo 11, paragrafo 4, i termini «la Germania, la Danimarca e la Grecia» sono sostituiti da «la Germania, la Danimarca, la Grecia e l'Austria».
4. 392 L 0121
Direttiva 92/121/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1992, sulla vigilanza ed il controllo dei grandi fidi degli enti creditizi (GU n. L 29 del 5.2.1993, pag. 1)
a) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 7, lettera p), prima frase è sostituito dal testo seguente:
«p) prestiti garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da un'ipoteca su alloggio o da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente e operazioni di leasing in virtù delle quali il locatore mantiene la piena proprietà dell'abitazione locata fintanto che il locatario non si sia avvalso della sua opzione d'acquisto, in tutti i casi fino al 50 % del valore dell'alloggio in questione.».
b) All'articolo 6, paragrafo 9 è aggiunto il secondo comma seguente:
«Lo stesso trattamento si applica ai prestiti garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente, aventi carattere simile ai prestiti ipotecari di cui al primo comma.».

C. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

I. VEICOLI A MOTORE

1. 370 L 0156
Direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 42 del 23.2.1970, pag. 1), modificata da:
- 172 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),
- 378 L 0315: Direttiva 78/315/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1977 (GU n. L 81 del 28.3.1978, pag. 1),
- 378 L 0547: Direttiva 78/547/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1978 (GU n. L 168 del 26.6.1978, pag. 39),
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 380 L 1267: Direttiva 80/1267/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 34), rettificata nella GU n. L 265 del 19.9.1981, pag. 28,
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 387 L 0358: Direttiva 87/358/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987 (GU n. L 192 dell'11.7.1987, pag. 51),
- 387 L 0403: Direttiva 87/403/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987 (GU n. L 220 dell'8.8.1987, pag. 44),
- 392 L 0053: Direttiva 92/53/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992 (GU n. L 225 del 10.8.1992, pag. 1),
- 393 L 0081: Direttiva 93/81/CEE della Commissione, del 29 settembre 1993 (GU n. L 264 del 23.10.1993, pag. 49).
a) Nell'allegato VII, al punto 1, sezione 1 si inserisce nella colonna quanto segue:
«12 per l'Austria»
«17 per la Finlandia»
«16 per la Norvegia»
«5 per la Svezia».
b) Nell'allegato IX, alle parti I e II, pagina 2, punto 37 si aggiunge:
«Austria: ......, Finlandia: ......, Norvegia: ......, Svezia: ......».
2. 370 L 0157
Direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU n. L 42 del 23.2.1970, pag. 16), modificata da:
- 172 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),
- 373 L 0350: Direttiva 73/350/CEE della Commissione, del 7 novembre 1973 (GU n. L 321 del 22.11.1973, pag. 33),
- 377 L 0212: Direttiva 77/212/CEE del Consiglio, dell'8 marzo 1977 (GU n. L 66 del 12.3.1977, pag. 33),
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 381 L 0334: Direttiva 81/334/CEE della Commissione, del 13 aprile 1981 (GU n. L 131 del 18.5.1981, pag. 6),
- 384 L 0372: Direttiva 84/372/CEE della Commissione, del 3 luglio 1984 (GU n. L 196 del 26.7.1984, pag. 47),
- 384 L 0424: Direttiva 84/424/CEE del Consiglio, del 3 settembre 1984 (GU n. L 238 del 6.9.1984, pag. 31),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 389 L 0491: Direttiva 89/491/CEE della Commissione, del 17 luglio 1989 (GU n. L 238 del 15.8.1989, pag. 43).
- 392 L 0097: Direttiva 92/97/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992 (GU n. L 371 del 19.12.1992, pag. 1).
a) Nell'allegato II, nella nota in calce relativa al punto 3.1.3 è aggiunto il testo seguente:
«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia».
b) Nell'allegato IV, nella nota in calce relativa alla lettera o alle lettere distintive del paese che concede l'omologazione, è aggiunto il testo seguente:
«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia».
3. 370 L 0388
Direttiva 70/388/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al segnalatore acustico dei veicoli a motore (GU n. L 176 del 10.8.1970, pag. 227), rettificata nella GU n. L 329 del 25.11.1982, pag. 31, modificata da:
- 172 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
Nell'allegato I, punto 1.4.1 nel testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente:
«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia».
4. 371 L 0127
Direttiva 71/127/CEE del Consiglio, del 1o marzo 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei veicoli a motore (GU n. L 68 del 22.3.1971, pag. 1), modificata da:
- 172 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),
- 379 L 0795: Direttiva 79/795/CEE della Commissione, del 20 luglio 1979 (GU n. L 239 del 22.9.1979, pag. 1),
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 385 L 0205: Direttiva 85/205/CEE della Commissione, del 18 febbraio 1985 (GU n. L 90 del 29.3.1985, pag. 1),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 386 L 0562: Direttiva 86/562/CEE della Commissione, del 6 novembre 1986 (GU n. L 327 del 22.11.1986, pag. 49),
- 388 L 0321: Direttiva 88/321/CEE della Commissione, del 16 maggio 1988 (GU n. L 147 del 14.6.1988, pag. 77).
Nell'allegato II, appendice 2, nell'elenco dei numeri distintivi del punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:
«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia».
5. 374 L 0483
Direttiva 74/483/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle sporgenze esterne dei veicoli a motore (GU n. L 266 del 2.10.1974, pag. 4), modificata da:
- 379 L 0488: Direttiva 79/488/CEE della Commissione, del 18 aprile 1979 (GU n. L 128 del 26.5.1979, pag. 1),
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
Nell'allegato I, nella nota in calce relativa al punto 3.2.2.2 è aggiunto il testo seguente:
«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia».
6. 376 L 0114
Direttiva 76/114/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle targhette ed alle iscrizioni regolamentari nonché alla loro posizione e modo di fissaggio per i veicoli a motore e i loro rimorchi (GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 1), rettificata nelle GU n. 56 del 4.3.1976, pag. 38 e GU n. L 329 del 25.11.1982, pag. 31, modificata da:
- 378 L 0507: Direttiva 78/507/CEE della Commissione, del 19 maggio 1978 (GU n. L 155 del 13.6.1978, pag. 31),
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
Nell'allegato, punto 2.1.2 nel testo fra parentesi è aggiunto il testo seguente:
«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia».
7. 376 L 0757
Direttiva 76/757/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 32), modificata da:
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
Nell'allegato III, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:
«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia».
8. 376 L 0758
Direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 54), modificata da:
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 389 L 0516: Direttiva 89/516/CEE della Commissione, del 1o agosto 1989 (GU n. L 265 del 12.9.1989, pag. 1).
Nell'allegato III, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:
«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia».
9. 376 L 0759
Direttiva 76/759/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 71), modificata da:
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 389 L 0277: Direttiva 89/277/CEE della Commissione, del 28 marzo 1989 (GU n. L 109 del 20.4.1989, pag. 25), rettificata nella GU n. L 114 del 27.4.1989, pag. 52.
Nell'allegato III, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:
«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia».
10. 376 L 0760
Direttiva 76/760/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 85), modificata da:
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
Nell'allegato I, punto 4.2, è aggiunto il testo seguente:
«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia».
11. 376 L 0761
Direttiva 76/761/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti nonché di quelle relative alle lampade ad incandescenza per tali proiettori (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 96), modificata da:
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 389 L 0517: Direttiva 89/517/CEE della Commissione, del 1o agosto 1989 (GU n. L 265 del 12.9.1989, pag. 15).
Nell'allegato VI, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:
«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia».
12. 376 L 0762
Direttiva 76/762/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore nonché alle lampade per tali proiettori (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 122), modificata da:
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
Nell'allegato II, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:
«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia».
13. 377 L 0538
Direttiva 77/538/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 60), rettificata nella GU n. L 284 del 10.10.1978, pag. 11, modificata da:
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 389 L 0518: Direttiva 89/518/CEE della Commissione, del 1o agosto 1989 (GU n. L 265 del 12.9.1989, pag. 24).
Nell'allegato II, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:
«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia».
14. 377 L 0539
Direttiva 77/539/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 72), rettificata nella GU n. L 284 del 10.10.1978, pag. 11, modificata da:
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
Nell'allegato II, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:
«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia».
15. 377 L 0540
Direttiva 77/540/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci di stazionamento dei veicoli a motore (GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 83), rettificata nella GU n. L 284 del 10.10.1978, pag. 11, modificata da:
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
Nell'allegato IV, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:
«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia».
16. 377 L 0541
Direttiva 77/541/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore (GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 95), modificata da:
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 381 L 0576: Direttiva 81/576/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1981 (GU n. L 209 del 29.7.1981, pag. 32),
- 382 L 0319: Direttiva 82/319/CEE della Commissione, del 2 aprile 1982 (GU n. L 139 del 19.5.1982, pag. 17),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 390 L 0628: Direttiva 90/628/CEE della Commissione, del 30 ottobre 1990 (GU n. L 341 del 6.12.1990, pag. 1).
Nell'allegato III, punto 1.1.1 è aggiunto il testo seguente:
«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia».
17. 378 L 0932
Direttiva 78/932/CEE del Consiglio, del 16 ottobre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai poggiatesta dei sedili dei veicoli a motore (GU n. L 325 del 20.11.1978, pag. 1), rettificata nella GU n. L 329 del 25.11.1982, pag. 31, modificata da:
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
Nell'allegato VI, punto 1.1.1 è aggiunto il testo seguente:
«12 per l'Austria», «17 per la Finlandia», «16 per la Norvegia», «5 per la Svezia».
18. 378 L 1015
Direttiva 78/1015/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei motocicli (GU n. L 349 del 13.12.1978, pag. 21), rettificata nella GU n. L 10 del 16.1.1979, pag. 15, modificata da:
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 387 L 0056: Direttiva 87/56/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986 (GU n. L 24 del 27.1.1987, pag. 42),
- 389 L 0235: Direttiva 89/235/CEE del Consiglio, del 13 marzo 1989 (GU n. L 98 dell'11.4.1989, pag. 1).
a) Nell'articolo 2 si aggiungono i seguenti trattini:
«- “Typengenehmigung” nella legislazione austriaca,
- “tyyppihyväksyntä”/“typgodkännande” nella legislazione finlandese,
- “typegodkjenning” nella legislazione norvegese,
- “typgodkännande” nella legislazione svedese.».
b) Nell'allegato II, punto 3.1.3 è aggiunto il testo seguente:
«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia».
19. 380 L 0780
Direttiva 80/780/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei veicoli a motore a due ruote con o senza carrozzetta ed al loro montaggio su tali veicoli (GU n. L 229 del 30.8.1980, pag. 49), modificata da:
- 380 L 1272: Direttiva 80/1272/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980 (GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 73),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
Nell'articolo 8 si aggiungono i trattini seguenti:
«- “Typengenehmigung” nella legislazione austriaca,
- “tyyppihyväksyntä”/“typgodkännande” nella legislazione finlandese,
- “typegodkjenning” nella legislazione norvegese,
- “typgodkännande” nella legislazione svedese.».
20. 388 L 0077
Direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli (GU n. L 36 del 9.2.1988, pag. 33), modificata da:
- 391 L 0542: Direttiva 91/542/CEE del Consiglio del 1o ottobre 1991 (GU n. L 295 del 25.10.1991, pag. 1).
Nell'allegato I, al punto 5.1.3, è aggiunto il testo seguente:
«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia».
21. 391 L 0226
Direttiva 91/226/CEE del Consiglio, del 27 marzo 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi antispruzzi di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 103 del 23.4.1991, pag. 5).
Nell'allegato II, al punto 3.4.1, è aggiunto il testo seguente:
«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia».
22. 392 L 0022
Direttiva 92/22/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi (GU n. L 129 del 14.5.1992, pag. 11).
Nell'allegato II, nella nota in calce relativa al punto 4.4.1, è aggiunto il testo seguente:
«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia».
23. 392 L 0023
Direttiva 92/23/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio (GU n. L 129 del 14.5.1992, pag. 95).
Nell'allegato I al punto 4.2, è aggiunto il testo seguente:
«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia».
24. 392 L 0061
Direttiva 92/61/CEE del Consiglio del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote (GU n. L 225 del 10.8.1992, pag. 72).
Nell'allegato V, al punto 1.1, è aggiunto il testo seguente:
«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia».

II. TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI

1. 374 L 0150
Direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 84 del 28.3.1974, pag. 10), rettificata nella GU n. L 226 del 18.8.1976, pag. 16, modificata da:
- 379 L 0694: Direttiva 79/694/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979 (GU n. L 205 del 13.8.1979, pag. 17),
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 382 L 0890: Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 388 L 0297: Direttiva 88/297/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988 (GU n. L 126 del 20.5.1988, pag. 52).
Nell'articolo 2, lettera a) si aggiungono i trattini seguenti:
«- “Typengenehmigung” nella legislazione austriaca,
- “tyyppihyväksyntä”/“typgodkännande” nella legislazione finlandese,
- “typegodkjenning” nella legislazione norvegese,
- “typgodkännande” nella legislazione svedese».
2. 377 L 0536
Direttiva 77/536/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 1), modificata da:
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 389 L 0680: Direttiva 89/680/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 26).
Nell'allegato VI è aggiunto il testo seguente:
«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia».
3. 378 L 0764
Direttiva 78/764/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al sedile del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 255 del 18.9.1978, pag. 1), modificata da:
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 382 L 0890: Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45),
- 383 L 0190: Direttiva 83/190/CEE della Commissione, del 28 marzo 1983 (GU n. L 109 del 26.4.1983, pag. 13),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 388 L 0465: Direttiva 88/465/CEE della Commissione, del 30 giugno 1988 (GU n. L 228 del 17.8.1988, pag. 31).
Nell'allegato II, punto 3.5.2.1 è aggiunto il testo seguente:
«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia».
4. 379 L 0622
Direttiva 79/622/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1979, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche) (GU n. L 179 del 17.7.1979, pag. 1), modificata da:
- 382 L 0953: Direttiva 82/953/CEE della Commissione, del 15 dicembre 1982 (GU n. L 386 del 31.12.1982, pag. 31),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 388 L 0413: Direttiva 88/413/CEE della Commissione, del 22 giugno 1988 (GU n. L 200 del 26.7.1988, pag. 32).
Nell'allegato VI è aggiunto il testo seguente:
«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia».
5. 386 L 0298
Direttiva 86/298/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta (GU n. L 186 dell'8.7.1986, pag. 26), modificata da:
- 389 L 0682: Direttiva 89/682/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 29).
Nell'allegato VI è aggiunto il testo seguente:
«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia».
6. 387 L 0402
Direttiva 87/402/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente (GU n. L 220 dell'8.8.1987, pag. 1), modificata da:
- 389 L 0681: Direttiva 89/681/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 27).
Nell'allegato VII è aggiunto il testo seguente:
«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia».
7. 389 L 0173
Direttiva 89/173/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 67 del 10.3.1989, pag. 1).
a) Nell'allegato III A, nella nota (1) relativa al punto 5.4.1 è aggiunto il testo seguente:
«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia».
b) Nell'allegato V, punto 2.1.3 al testo fra parentesi è aggiunto il testo seguente:
«12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia».

III. APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E DI MOVIMENTAZIONE

384 L 0528
Direttiva 84/528/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione (GU n. L 300 del 19.11.1984, pag. 72), modificata da:
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 388 L 0665: Direttiva 88/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 42).
Nell'allegato I, punto 3, al testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente:
«A per l'Austria, N per la Norvegia, S per la Svezia, FI per la Finlandia».

IV. APPARECCHI DOMESTICI

379 L 0531
Direttiva 79/531/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1979, che applica ai forni elettrici la direttiva 79/530/CEE concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici (GU n. L 145 del 13.6.1979, pag. 7), modificata da:
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
a) L'allegato I è modificato come segue:
i) Al punto 3.1.1 è aggiunto il testo seguente:
«“Sähköuuni”, in finlandese (FI)
“Elektrisk stekeovn”, in norvegese (N)
“Elektrisk ugn”, in svedese (S)».
ii) Al punto 3.1.3 è aggiunto il testo seguente:
«“Käyttötilavuus”, in finlandese (FI)
“Nyttevolum”, in norvegese (N)
“Nyttovolym”, in svedese (S)».
iii) Al punto 3.1.5.1 è aggiunto il testo seguente:
«Esilämmityskulutus 200 °C:een (FI)
Energiforbruk ved oppvarming til 200 °C (N)
Energiförbrukning vid uppvärmning till 200 °C (S)»
«Vakiokulutus (yhden tunnin aikana 200 °C:ssa) (FI)
Energiforbruk for å opprettholde en bestemt temperatur (en time på 200 °C) (N)
Energiförbrukning för att upprätthålla på 200 °C i en timme (S)».
«KOKONAISKULUTUS (FI)
TOTALT (N)
TOTALT (S)».
iv) Al punto 3.1.5.3 è aggiunto il testo seguente:
«Puhdistusvaiheen kulutus (FI)
Energiforbruk ved renseprosess (N)
Energiförbrukning vid en rengöringsprocess (S)».
b) Sono aggiunti gli allegati seguenti:
ALLEGATO II h)
  • IMMAGINE*** (da inserire)
ALLEGATO II i)
  • IMMAGINE*** (da inserire)
ALLEGATO II j)
  • IMMAGINE*** (da inserire)

V. MACCHINE E MATERIALI PER CANTIERI

1. 386 L 0295
Direttiva 86/295/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) di determinate macchine per cantieri (GU n. L 186 dell'8.7.1986, pag. 1).
Nell'allegato IV, al testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente:
«A per l'Austria, N per la Norvegia, S per la Svezia, FI per la Finlandia».
2. 386 L 0296
Direttiva 86/296/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle strutture di protezione in caso di caduta di oggetti (FOPS) di determinate macchine per cantieri (GU n. L 186 dell'8.7.1986, pag. 10).
Nell'allegato IV, al testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente:
«A per l'Austria, N per la Norvegia, S per la Svezia, FI per la Finlandia».

VI. APPARECCHI A PRESSIONE

376 L 0767
Direttiva 76/767/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi a pressione ed ai metodi di controllo di questi apparecchi (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 153), modificata da:
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 388 L 0665: Direttiva 88/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 42).
Nell'allegato I, punto 3.1, primo trattino e nell'allegato II, punto 3.1.1.1.1, primo trattino al testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente:
«A per l'Austria, N per la Norvegia, S per la Svezia, FI per la Finlandia».

VII. STRUMENTI DI MISURA

1. 371 L 0316
Direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (GU n. L 202 del 6.9.1971, pag. 1), modificata da:
- 172 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),
- 372 L 0427: Direttiva 72/427/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972 (GU n. L 291 del 28.12.1972, pag. 156),
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 383 L 0575: Direttiva 83/575/CEE del Consiglio, del 26 ottobre 1983 (GU n. L 332 del 28.11.1983, pag. 43),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 387 L 0354: Direttiva 87/354/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987 (GU n. L 192 dell'11.7.1987, pag. 43),
- 388 L 0665: Direttiva 88/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 42).
a) Nell'allegato I, punto 3.1, primo trattino e nell'allegato II, punto 3.1.1.1, lettera a), primo trattino al testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente:
«A per l'Austria, N per la Norvegia, S per la Svezia, FI per la Finlandia».
b) Nei disegni di cui all'allegato II, punto 3.2.1 si aggiungono le lettere necessarie per indicare le sigle A, N, S, FI.
2. 371 L 0347
Direttiva 71/347/CEE del Consiglio, del 12 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misurazioni del peso ettolitrico dei cereali (GU n. L 239 del 25.10.1971, pag. 1), modificata da:
- 172 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
Nell'articolo 1, lettera a), tra le parentesi sono aggiunti i termini seguenti:
«“EY hehtolitrapaino”
“EF hektolitervekt”
“EG hektolitervikt”.»
3. 371 L 0348
Direttiva 71/348/CEE del Consiglio, del 12 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi accessori per contatori di liquidi diversi dall'acqua (GU n. L 239 del 25.10.1971, pag. 9), modificata da:
- 172 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
Nell'allegato, capitolo IV, punto 4.8.1 sono aggiunti i termini seguenti:
«
“10 Groschen” (Austria)
“10 penniä/10 penni” (Finlandia)
“10 øre” (Norvegia)
“10 öre” (Svezia)
».

VIII. TESSILI

371 L 0307
Direttiva 71/307/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle denominazioni del settore tessile (GU n. L 185 del 16.8.1971, pag. 16), modificata da:
- 172 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 383 L 0623: Direttiva 83/623/CEE del Consiglio, del 25 novembre 1983 (GU n. L 353 del 15.12.1983, pag. 8),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 387 L 0140: Direttiva 87/140/CEE della Commissione del 6 febbraio 1987 (GU n. L 56 del 26.2.1987, pag. 24).
Nell'articolo 5, paragrafo 1 è aggiunto il testo seguente:
«- uusi villa
- ren ull
- kamull».

IX. PRODOTTI ALIMENTARI

1. 376 L 0118
Direttiva 76/118/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 49), modificata da:
- 378 L 0630: Direttiva 78/630/CEE del Consiglio, del 19 giugno 1978 (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 12),
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 383 L 0635: Direttiva 83/635/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1983 (GU n. L 357 del 21.12.1983, pag. 37),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) è sostituito dal testo seguente:
«c) “flødepulver” in Danimarca, “Rahmpulver” e “Sahnepulver” in Germania e in Austria, “Gräddpulver” in Svezia, “kermajauhe/gräddpulver” in Finlandia e “fløtepulver” in Norvegia per designare il prodotto definito all'allegato, punto 2, lettera d).».
2. 379 L 0112
Direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità (GU n. L 33 dell'8.2.1979, pag. 1), modificata da:
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 385 L 0007: Direttiva 85/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3.1.1985, pag. 22),
- 386 L 0197: Direttiva 86/197/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986 (GU n. L 144 del 29.5.1986, pag. 38),
- 389 L 0395: Direttiva 89/395/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989 (GU n. L 186 del 30.6.1989, pag. 17),
- 391 L 0072: Direttiva 91/72/CEE della Commissione, del 16 gennaio 1991 (GU n. L 42 del 15.2.1991, pag. 27).
a) Nell'articolo 5, paragrafo 3 è aggiunto il testo seguente:
«- in finlandese
“säteilytetty, käsitelty ionisoivalla säteilyllä”,
- in norvegese
“bestrålt, behandlet med ioniserende stråling”,
- in svedese
“bestrålad, behandlad med joniserande strålning”.»
b) Nell'articolo 9, paragrafo 6, ai codici NC 2206 00 91, 2206 00 93 e 2206 00 99 corrisponde la voce 22.06 del sistema armonizzato.
c) Nell'articolo 9 bis, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:
«- in finlandese
“viimeinen käyttöajankohta”,
- in norvegese
“siste forbruksdag”,
- in svedese
“sista förbrukningsdagen”.»
d) All'articolo 10 bis, alle voci 22.04 e 22.05 della tariffa corrisponde la voce 22.04 del sistema armonizzato.
3. 380 L 0590
Direttiva 80/590/CEE della Commissione, del 9 giugno 1980, relativa alla determinazione del simbolo che può accompagnare i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU n. L 151 del 19.6.1980, pag. 21), modificata da:
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
a) Nel titolo dell'allegato è aggiunto il testo seguente:
«LIITE»
«VEDLEGG»
«BILAGA».
b) Nel testo dell'allegato è aggiunto il testo seguente:
«Tunnus»
4. 389 L 0108
Direttiva 89/108/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (GU n. L 40 dell'11.2.1989, pag. 34).
Nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) è aggiunto il testo seguente:
«
- in finlandese “pakastettu”,
- in norvegese “dypfryst”,
- in svedese “djupfryst”.
»
5. 391 L 0321
Direttiva 91/321/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (GU n. L 175 del 4.7.1991, pag. 35).
a) All'articolo 7, paragrafo 1, dopo i termini «Fórmula para lactentes» e «Fórmula de transição» si aggiunge quanto segue
«- in finlandese
“Äidinmaidonkorvike” e “Vierotusvalmiste”
- in norvegese
“Morsmelkerstatning” e “Tilskuddsblanding”
- in svedese
“Modersmjölksersättning” e “Tillskottsnäring”»
b) All'articolo 7, paragrafo 1, dopo i termini «Leite para lactentes» e «Leite de transiçâo» si aggiunge quanto segue:
«- in finlandese
“Maitopohjainen äidinmaidonkorvike” e “Maitopohjainen vierotusvalmiste”
- in norvegese
“Morsmelkerstatning utelukkende basert på melk” e “Tilskuddsblanding utelukkeyde basert på melk”
- in svedese
“Modersmjölksersättning uteslutande baserad på mjölk” e “Tillskottsnäring uteslutande baserad på mjölk”».
6. 393 L 0077
Direttiva 93/77/CEE del Consiglio del 21 settembre 1993, relativa ai succhi di frutta e taluni prodotti simili (GU n. L 244 del 30.9.1993, pag. 23).
Nell'articolo 3, paragrafo 2 si aggiunge quanto segue:
«f) “must”, con l'indicazione, in lingua svedese, della frutta utilizzata per i succhi; in norvegese “eplemost” per il succo di mela senza aggiunta di zucchero;
g) “täysmehu”, con l'indicazione in lingua finlandese della frutta utilizzata per i succhi senza aggiunta di acqua, di zuccheri, fatta eccezione per quelli necessari a correggere il grado di dolcezza (quantità massima 15 g/kg), e senza altri ingredienti;
h) “tuoremehu”, con l'indicazione in lingua finlandese della frutta utilizzata per i succhi senza aggiunta di acqua, di zuccheri o di altri ingredienti e senza trattamenti termici;
i) “mehu”, con l'indicazione in lingua finlandese della frutta usata per succhi con aggiunta di acqua o zuccheri e con un contenuto di succo pari ad almeno il 35% del peso.».

X. CONCIMI

376 L 0116
Direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 21), modificata da:
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 388 L 0183: Direttiva 88/183/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988 (GU n. L 83 del 29.3.1988, pag. 33),
- 389 L 0284: Direttiva 89/284/CEE del Consiglio, del 13 aprile 1989, che completa e modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne il calcio, il magnesio, il sodio e lo zolfo nei concimi (GU n. L 111 del 22.4.1989, pag. 34),
- 389 L 0530: Direttiva 89/530/CEE del Consiglio, del 18 settembre 1989, che modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne gli oligoelementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco nei concimi (GU n. L 281 del 30.9.1989, pag. 116).
a) Nell'allegato I, parte A II, colonna 6, n. 1, terzo paragrafo, al testo tra parentesi viene aggiunto il testo seguente:
«Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia».
b) Nell'allegato I, parte B 1, 2 e 4, colonna 9, punto 3, dopo (6b), al testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente:
«Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia,».

XI. DISPOSIZIONI GENERALI NEL SETTORE DEGLI OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI

1. 383 L 0189
Direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU n. L 109 del 26.4.1983, pag. 8), modificata da:
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 388 L 0182: Direttiva 88/182/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988 (GU n. L 81 del 26.3.1988, pag. 75),
- 392 D 0400: Decisione 92/400/CEE della Commissione, del 15 luglio 1992 (GU n. L 221 del 6.8.1992, pag. 55).
a) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:
«7. “prodotto”: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca».
b) Nell'elenco I dell'allegato viene aggiunto il testo seguente:
«ON (Austria)
Österreichisches Normungsinstitut
Heinestraße 38
A-1020 Wien
ÖVE (Austria)
Österreichischer Verband für Elektrotechnik
Eschenbachgasse 9
A-1010 Wien
SFS (Finlandia)
Suomen Standardisoimisliitto SFS r.y.
PL 116
FIN-00241 Helsinki
SESKO (Finlandia)
Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys Sesko r.y.
Särkiniementie 3
FIN-00210 Helsinki
NSF (Norvegia)
Norges Standardiseringsforbund
Pb 7020 Homansbyen
N-0306 Oslo
NEK (Norvegia)
Norsk Elektroteknisk Komite
Pb 280 Skøyen
N-0212 Oslo
SIS (Svezia)
Standardiseringskommissionen i Sverige
Box 3295
S-103 66 Stockholm
SEK (Svezia)
Svenska Elektriska Kommissionen
Box 1284
S-164 28 Kista».
2. 393 R 0339
Regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, relativo ai controlli sulla conformità delle merci importate da paesi terzi alle norme in materia di sicurezza (GU n. L 40 del 17.2.1993, pag. 1), modificato da:
- 393 D 0583: Decisione della Commissione, del 28 luglio 1993 (GU n. L 279 del 12.11.1993, pag. 39).
a) All'articolo 6, paragrafo 1 si aggiunge quanto segue:
«- “Vaarallinen tuote - ei saa laskea vapaaseen liikkeeseen. Asetus (ETY) n:o 339/93”,
- “Farlig produkt - ikke godkjent for fri omsetning. Forordning (EØF) nr. 339/93”,
- “Farlig produkt - ej godkänd för fri omsättning. Förordning (EEG) nr 339/93”.»;
b) All'articolo 6, paragrafo 2 si aggiunge quanto segue:
«- “Tuote ei vaatimusten mukainen - ei saa laskea vapaaseen liikkeeseen. Asetus (ETY) n:o 339/93”,
- “Ikke samsvarende produkt - ikke godkjent for fri omsetning. Forordning (EØF) nr. 339/93”,
- “Icke överensstämmande produkt - ej godkänd för fri omsättning. Förordning (EEG) nr 339/93”.».

XII. COMMERCIO E DISTRIBUZIONE

381 D 0428
Decisione 81/428/CEE della Commissione, del 20 maggio 1981, relativa alla creazione di un Comitato per il commercio e la distribuzione (GU n. L 165 del 23.6.1981, pag. 24), modificato da:

.- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 17).

a) All'articolo 3,
  • nel primo paragrafo «50» è sostituito da «68»;
  • nel secondo paragrafo «26» è sostituito da «36».
b) Nel primo paragrafo dell'articolo 7, «dodici» è sostituito da «sedici».

D. RICONOSCIMENTO RECIPROCO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

I. SISTEMA GENERALE

392 L 0051
Direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU n. L 209 del 24.7.1992, pag. 25).
Nell'allegato C «ELENCO DEI CICLI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CON STRUTTURA PARTICOLARE CONTEMPLATI NELL'ARTICOLO 1, LETTERA a), PRIMO COMMA, SECONDO TRATTINO, PUNTO ii)»:
a) Nella sezione «1. Settore paramedico e sociopedagogico» è aggiunto quanto segue:
«In Austria
corsi di formazione per:
  • ottico specializzato in lenti a contatto (“Kontaktlinsenoptiker”),
  • podologo (“Fußpfleger”),
  • tecnico audioprotesista (“Hörgeräteakustiker”),
  • rivenditore di prodotti farmaceutici (“Drogist”),
ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un periodo di apprendistato di almeno tre anni, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto di insegnamento professionale, ed in un periodo di pratica e formazione professionale, che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti.
  • massaggiatore (“Masseur”),
ciclo di formazione che ha una durata complessiva di quattordici anni, di cui cinque anni in un quadro formativo strutturato, con un apprendistato di durata biennale, un biennio di pratica e formazione professionale ed un corso annuale di formazione, che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti.
  • maestro/a di scuola materna (“Kindergärtner/in”),
  • educatore (“Erzieher”),
ciclo di formazione che ha una durata complessiva di tredici anni, di cui cinque anni di formazione professionale in una scuola specializzata, e si conclude con un esame.»
b) Nella sezione «2. Settore dei mastri artigiani» («Mester/Meister/Maître») che rappresenta formazioni non contemplate dalle direttive di cui all'allegato A, è aggiunto quanto segue:
«In Austria
corsi di formazione per:
  • ortopedico bendaggi (“Bandagist”),
  • bustaio ortopedico (“Miederwarenerzeuger”),
  • ottico (“Optiker”),
  • calzolaio ortopedico (“Orthopädieschuhmacher”),
  • meccanico ortopedico (“Orthopädietechniker”),
  • odontotecnico (“Zahntechniker”),
  • giardiniere (“Gärtner”),
ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un apprendistato di durata almeno triennale, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto di insegnamento professionale, ed in almeno un biennio di pratica e formazione professionale, che si conclude con un esame di perito che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti e dà diritto al titolo di “Meister”.
corsi di formazione per periti nel settore dell'agricoltura e foreste, ossia
  • perito agrario (“Meister in der Landwirtschaft”),
  • perito in economia domestica rurale (“Meister in der ländlichen Hauswirtschaft”),
  • perito orticoltore (“Meister im Gartenbau”),
  • perito in orticoltura estensiva (“Meister im Feldgemüsebau”),
  • perito in frutticoltura e lavorazione della frutta (“Meister im Obstbau und in der Obstverwertung”),
  • perito in tecnica viticola ed enologica (“Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft”),
  • perito in tecnologie lattiero-casearie (“Meister in der Molkerei- und Käsereiwirtschaft”),
  • perito in tecnologie dell'allevamento equino (“Meister in der Pferdewirtschaft”),
  • perito in tecniche della pesca (“Meister in der Fischereiwirtschaft”),
  • perito in tecnologie dell'allevamento di pollame (“Meister in der Geflügelwirtschaft”),
  • perito in tecnica apistica (“Meister in der Bienenwirtschaft”),
  • perito in scienze forestali (“Meister in der Forstwirtschaft”),
  • perito in tecnica vivaistica forestale e gestione delle foreste (“Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft”),
  • perito in magazzinaggio agricolo (“Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung”),
ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di quindici anni, di cui almeno sei anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un apprendistato di durata almeno triennale, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto di insegnamento professionale, ed in almeno un triennio di pratica professionale, che si conclude con un esame di perito nel settore professionale in questione che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti e dà diritto al titolo di “Meister”.»
«In Norvegia
corsi di formazione per:
  • giardiniere paesaggista (“anleggsgartner”),
  • odontotecnico (“tanntekniker”),
ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un apprendistato di durata almeno triennale, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto di insegnamento professionale, ed in un biennio di pratica e formazione professionale, che si conclude con un esame di perito che abilita alla formazione degli apprendisti e dà diritto al titolo di “Meister”.»
c) Nella sezione «3. Settore marittimo, sottosezione a) Navigazione marittima», è aggiunto quanto segue:
«In Norvegia
corsi di formazione per:
  • capitano di nave mercantile/ufficiale di coperta classe 1 (“skipsfører”),
  • primo ufficiale di coperta/ufficiale di coperta classe 2 (“overstyrmann”),
  • capitano di gran cabotaggio/ufficiale di coperta classe 3 (“kystskipper”),
  • secondo ufficiale/ufficiale di guardia/ufficiale di coperta classe 4 (“styrmann”),
  • primo ufficiale di macchina/ufficiale di macchina classe 1 (“maskinsjef”),
  • secondo ufficiale di macchina/ufficiale di macchina classe 2 (“1. maskinist”),
  • direttore di macchina/ufficiale di macchina classe 3 (“enemaskinist”),
  • ufficiale di macchina di guardia/ufficiale di macchina classe 4 (“maskinoffiser”),
ciclo di formazione che ha una durata di nove anni di istruzione generale seguiti da un ciclo di formazione di base e da un periodo di servizio in mare di tre anni (due anni e mezzo per gli ufficiali di macchina), completata
  • per gli ufficiali di guardia, da un anno di formazione professionale specializzata,
  • per gli altri, da due anni di formazione professionale specializzata
e da un ulteriore servizio in mare. Tale formazione è riconosciuta a norma della convenzione internazionale STCW (convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia).
corsi di formazione per:
  • ufficiale di elettroautomazione (elettricista navale) (“elektroautomasjonstekniker/skipselektriker”)
ciclo di formazione che ha una durata di nove anni di istruzione generale seguiti da un ciclo di formazione di base di due anni, completata da un anno di pratica professionale e di servizio in mare e da un anno di formazione professionale specializzata.»
d) Nella sezione «3. Settore marittimo», dopo la sottosezione b) «Pesca marittima» è aggiunto quanto segue:
«c) Personale addetto agli impianti mobili di trivellazione»:
«In Norvegia
corsi di formazione per:
  • direttore di piattaforma (“plattformsjef”),
  • direttore della sezione stabilità (“stabilitetssjef”),
  • operatore della sala di controllo (“kontrollromoperatør”),
  • direttore della sezione tecnica (“teknisk sjef”),
  • vicedirettore della sezione tecnica (“teknisk assistent”),
ciclo di formazione che ha una durata di nove anni di istruzione generale seguiti da un ciclo di formazione di base di due anni. Esso viene completato da almeno un anno di servizio in piattaforma e,
  • per l'operatore della sala di controllo, da un anno di formazione professionale specializzata,
  • per gli altri, da due anni e mezzo di formazione professionale specializzata.»
e) Nella sezione «4. Settore tecnico» è aggiunto quanto segue:
«In Austria
corsi di formazione per:
  • guardia forestale (“Förster”),
  • consulente tecnico (“Technisches Büro”),
  • intermediario lavoro ad interim (“Überlassung von Arbeitskräften - Arbeitsleihe”),
  • agente di collocamento (“Arbeitsvermittlung”),
  • consulente finanziario (“Vermögensberater”),
  • investigatore privato (“Berufsdetektiv”),
  • agente di sicurezza (“Bewachungsgewerbe”),
  • agente immobiliare (“Immobilienmakler”),
  • amministratore di stabili (“Immobilienverwalter”),
  • agente pubblicitario (“Werbeagentur”),
  • fiduciario immobiliare (“Bauträger, Bauorganisator, Baubetreuer”),
  • agente per il recupero di crediti (“Inkassoinstitut”),
ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno quindici anni, di cui otto anni di istruzione obbligatoria più un minimo di cinque anni di studi secondari di tipo tecnico o commerciale, che si concludono con un esame di maturità tecnica o commerciale, ed è completato da almeno due anni di tirocinio pratico con relativo esame finale.
  • consulente di assicurazioni (“Berater in Versicherungsangelegenheiten”),
ciclo di formazione che ha una durata complessiva di quindici anni, di cui sei anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un periodo di apprendistato di tre anni e in un periodo di pratica professionale di durata triennale con esame finale.
  • perito edile/progettazione e calcolo tecnico (“Planender Baumeister”),
  • carpentiere diplomato/progettazione e calcolo tecnico (“Planender Zimmermeister”),
ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di diciotto anni, di cui almeno nove anni di istruzione professionale suddivisa in quattro anni di studi tecnici secondari e in cinque anni di pratica professionale che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti, nella misura in cui questa formazione sia finalizzata alla progettazione di edifici, all'esecuzione di calcoli tecnici e alla supervisione di lavori edilizi (“privilegio teresiano”).»

II. PROFESSIONI LEGALI

377 L 0249
Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU n. L 78 del 26.3.1977, pag. 17), modificata da:
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
Nell'articolo 1, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:
«
Austria: “Rechtsanwalt”,
Finlandia: “Asianajaja/Advokat”,
Norvegia: “Advokat”,
Svezia: “Advokat”.
»

III. ATTIVITÀ MEDICHE E PARAMEDICHE

1. Medici

393 L 0016
Direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU n. L 165 del 7.7.1993, pag. 1).
a) Nell'articolo 3 è aggiunto il testo seguente:
«m) In Austria:
“Doktor der gesamten Heilkunde” (diploma di dottore in medicina) rilasciato da una facoltà universitaria di medicina e “Diplom über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin” (diploma di tirocinio in medicina generale), o “Facharztdiplom” (diploma di specializzazione) rilasciato dall'autorità competente;
n) in Finlandia:
“todistus lääketieteen lisensiaatin tutkinnosta/bevis om medicine licentiat examen” (certificato di laurea in medicina) rilasciato da una facoltà universitaria di medicina nonché un certificato di tirocinio pratico rilasciato dalle autorità competenti per il settore della sanità pubblica;
o) in Norvegia:
“bevis for bestått cand.med.eksamen” (diploma di laurea in medicina) rilasciato da una facoltà universitaria di medicina nonché un certificato di tirocinio pratico rilasciato dalle autorità competenti per il settore della sanità pubblica;
p) in Svezia:
“läkarexamen” (laurea in medicina) rilasciata da una facoltà universitaria di medicina nonché un certificato di tirocinio pratico rilasciato dal Consiglio nazionale della sanità.».
b) Nell'articolo 5, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:
«in Austria:
“Facharztdiplom” (diploma di specializzazione medica) rilasciato dall'autorità competente;
in Finlandia:
“todistus erikoislääkärin tutkinnosta/betyg över specialläkarexamen” (certificato di specializzazione in medicina) rilasciato dalle autorità competenti;
in Norvegia:
“bevis for tillatelse til å benytte spesialisttittelen” (certificato attestante il diritto a far uso del titolo di specialista) rilasciato dalle autorità competenti;
in Svezia:
“bevis om specialistkompetens som läkare utfärdat av socialstyrelsen” (certificato attestante il diritto a far uso del titolo di specialista) rilasciato dal Consiglio nazionale della sanità.»;
c) Nelle rubriche dell'articolo 5, paragrafo 3 è aggiunto quanto segue:
  • anestesia e rianimazione:
«
Austria: Anästhesiologie und Intensivmedizin,
Finlandia: anestesiologia/anestesiologi,
Norvegia: anestesiologi,
Svezia: anestesi och intensivvård;
»
  • chirurgia generale:
«
Austria: Chirurgie,
Finlandia: kirurgia/kirurgi,
Norvegia: generell kirurgi,
Svezia: kirurgi;
»
  • neurochirurgia:
«
Austria: Neurochirurgie,
Finlandia: neurokirurgia/neurokirurgi,
Norvegia: nevrokirurgi,
Svezia: neurokirurgi;
»
  • ostetricia e ginecologia:
«
Austria: Frauenheilkunde und Geburtshilfe,
Finlandia: naistentaudit ja synnytykset/ kvinnosjukdomar och förlossningar,
Norvegia: fødselshjelp og kvinnesykdommer,
Svezia: (obstetrik och gynekologi);
»
  • medicina interna:
«
Austria: Innere Medizin,
Finlandia: sisätaudit/inremedicin,
Norvegia: indremedisin,
Svezia: internmedicin;
»
  • oculistica:
«
Austria: Augenheilkunde und Optometrie,
Finlandia: silmätaudit/ögonsjukdomar,
Norvegia: øyesykdommer,
Svezia: ögonsjukdomar (oftalmologi);
»
  • otorinolaringoiatria:
«
Austria: Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten,
Finlandia: korva-, nenä- ja kurkkutaudit/öron-, näs- och strupsjukdomar,
Norvegia: øre-nese-halssykdommer,
Svezia: öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi);
»
  • pediatria:
«
Austria: Kinder und Jugendheilkunde,
Finlandia: lastentaudit/barnsjukdomar,
Norvegia: barnesykdommer,
Svezia: barn- och ungdomsmedicin;
»
  • tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio:
«
Austria: Lungenkrankheiten,
Finlandia: keuhkosairaudet/lungsjukdomar,
Norvegia: lungesykdommer,
Svezia: lungsjukdomar (pneumonologi);
»
  • urologia:
«
Austria: Urologie,
Finlandia: urologia/urologi,
Norvegia: urologi,
Svezia: urologi;
»
  • ortopedia e traumatologia:
«
Austria: Orthopädie und orthopädische Chirurgie,
Finlandia: ortopedia ja traumatologia/ ortopedi och traumatologi,
Norvegia: ortopedisk kirurgi,
Svezia: ortopedi;
»
  • anatomia patologica:
«
Austria: Pathologie,
Finlandia: patologia/patologi,
Norvegia: patologi,
Svezia: klinisk patologi;
»
  • neurologia:
«
Austria: Neurologie,
Finlandia: neurologia/neurologi,
Norvegia: nevrologi,
Svezia: neurologi;
»
  • psichiatria:
«
Austria: Psychiatrie,
Finlandia: psykiatria/psykiatri,
Norvegia: psykiatri,
Svezia: psykiatri
».
d) Nelle rubriche contenute nell'articolo 7, paragrafo 2 è aggiunto quanto segue:
  • biologia clinica:
«
Austria: Medizinische Biologie;
»

|* ematologia biologica:

«
Finlandia: hematologiset laboratoriotutki- mukset/hematologiska laborato- rieundersökningar;
»
  • microbiologia - batteriologia:
«
Austria: Hygiene und Mikrobiologie,
Finlandia: kliininen mikrobiologia/klinisk mikrobiologi,
Norvegia: medisinsk mikrobiologi,
Svezia: klinisk bakteriologi;
»
  • biochimica:
«
Austria: Medizinische und Chemische Labordiagnostik,
Finlandia: kliininen kemia/klinisk kemi,
Norvegia: klinisk kjemi,
Svezia: klinisk kemi;
»
  • immunologia:
«
Austria: Immunologie,
Finlandia: immunologia/immunologi,
Norvegia: immunologi og transfusjonsmedisin,
Svezia: klinisk immunologi;
»
  • chirurgia plastica:
«
Austria: Plastische Chirurgie,
Finlandia: plastiikkakirurgia/plastikkirurgi,
Norvegia: plastikkirurgi,
Svezia: plastikkirurgi;

||»

  • chirurgia toracica:
«
Finlandia: thorax- ja verisuonikirurgia/thorax- och kärlkirurgi,
Norvegia: thoraxkirurgi,
Svezia: thoraxkirurgi;
»
  • chirurgia pediatrica:
«
Finlandia: lastenkirurgia/barnkirurgi,
Norvegia: barnekirurgi,
Svezia: barn- och ungdomskirurgi;
»
  • chirurgia vascolare:
«
Norvegia: karkirurgi;
»
  • cardiologia:
«
Finlandia: kardiologia/kardiologi,
Norvegia: hjertesykdommer,
Svezia: kardiologi;
»
  • gastroenterologia:
«
Finlandia: gastroenterologia/gastroenterologi,
Norvegia: fordøyelsessykdommer,
Svezia: medicinsk gastro-enterologi och hepatologi;
»
  • reumatologia:
«
Finlandia: reumatologia/reumatologi,
Norvegia: revmatologi,
Svezia: reumatologi;
»
  • ematologia generale:
«
Finlandia: kliininen hematologia/klinisk hematologi,
Norvegia: blodsykdommer,
Svezia: hematologi;
»
  • endocrinologia:
«
Finlandia: endokrinologia/endokrinologi,
Norvegia: endokrinologi,
Svezia: endokrinologi;
»
  • fisioterapia:
«
Austria: Physikalische Medizin,
Finlandia: fysiatria/fysiatri,
Norvegia: fysikalsk medisin og rehabilitering,
Svezia: rehabiliteringsmedicin;
»
  • dermatologia e venereologia:
«
Austria: Haut- und Geschlechtskrankheiten,
Finlandia: iho- ja sukupuolitau dit/hud- och könssjukdomar,
Norvegia: hudsykdommer og veneriske sykdommer,
Svezia: hud- och könssjukdomar;
»
  • radiologia:
«
Norvegia: radiologi;
»
  • radiodiagnostica:
«
Austria: Medizinische Radiologie-Diagno- stik,
Finlandia: radiologia/radiologi,
Svezia: medicinsk radiologi;
»
  • radioterapia:
«
Austria: Strahlentherapie - Radioonkologie,
Finlandia: syöpätaudit ja sädehoito/cancersjukdomar och radioterapi,
Norvegia: onkologi, Svezia: onkologi;
»
  • psichiatria infantile:
«
Finlandia: lasten psykiatria/barnspsykiatri,
Norvegia: barne- og ungdomspsykiatri,
Svezia: barn- och ungdomspsykiatri;
»
  • geriatria:
«
Finlandia: geriatria/geriatri,
Norvegia: geriatri,
Svezia: geriatrik;
»
  • malattie renali:
«
Finlandia: nefrologia/nefrologi,
Norvegia: nyresykdommer,
Svezia: medicinska njursjukdomar (nefrologi);
»
  • malattie infettive:
«
Finlandia: infektiosairaudet/infektions sjuk- domar,
Norvegia: infeksjonssykdommer,
Svezia: infektionssjukdomar;
»
  • medicina sociale:
«
Austria: Sozialmedizin,
Finlandia: terveydenhuolto/hälsovård,
Norvegia: samfunnsmedisin;
»
  • farmacologia:
«
Austria: Pharmakologie und Toxikologie,
Finlandia: kliininen farmakologia/klinisk farmakologi,
Norvegia: klinisk farmakologi, Svezia: klinisk farmakologi;
»
  • medicina del lavoro:
«
Austria: Arbeits- und Betriebsmedizin,
Finlandia: työterveyshuolto/företagshälsovård,
Norvegia: arbeidsmedisin,
Svezia: yrkes- och miljömedicin;
»
  • allergologia:
«
Finlandia: allergologia/allergologi,
Svezia: allergisjukdomar;
»
  • chirurgia dell'apparato digerente:
«
Finlandia: gastroenterologia/gastroenterologi,
Norvegia: gastroenterologisk kirurgi;
»
  • medicina nucleare:
«
Austria: Nuklearmedizin,
Finlandia: isotooppitutkimukset/isotopundersökningar;
»
  • chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista):
«
Finlandia: leukakirurgia/käkkirurgi,
Norvegia: kjevekirurgi og munnhulesykdommer;
»
e) all'articolo 9, paragrafo 1 è aggiunto il trattino seguente:
«- la data di adesione per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia.»
f) al primo comma del paragrafo 2 dell'articolo 9 è aggiunto il trattino seguente:
«- la data di adesione per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia.».

2. Infermieri

377 L 0452
Direttiva 77/452/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU n. L 176 del 15.7.1977, pag. 1), modificata da:
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19),
- 389 L 0595: Direttiva 89/595/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 30),
- 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73).
a) Nell'articolo 1, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:
«in Austria:
“Diplomierte Krankenschwester/Diplomierter
Krankenpfleger”;
in Finlandia:
“sairaanhoitaja/sjukskötare”;
in Norvegia:
“offentlig godkjent sykepleier”;
in Svezia:
“sjuksköterska”.»
b) Nell'articolo 3 è aggiunto il testo seguente:
«m) in Austria:
“Diplom in der allgemeinen Krankenpflege” (diploma di infermiere incaricato dell'assistenza generale) rilasciato da una scuola per infermieri riconosciuta dal governo;
n) in Finlandia:
diploma di “sairaanhoitaja/sjukskötare” (diploma di infermiere o diploma politecnico di infermiere) rilasciato da una scuola per infermieri;
o) in Norvegia:
“bevis for bestått sykepleiereksamen” (diploma di infermiere incaricato dell'assistenza generale) rilasciato da una scuola per infermieri;
p) in Svezia:
diploma di “sjuksköterska” (certificato universitario di infermiere incaricato dell'assistenza generale) rilasciato da una scuola per infermieri.»

3. Dentisti

a) 378 L 0686
Direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU n. L 233 del 24.8.1978, pag. 1), modificata da:
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19),
- 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73).
i) Nell'articolo 1 è aggiunto il testo seguente:
«in Austria:
l'Austria notificherà agli Stati membri ed alla Commissione il titolo entro il 31 dicembre 1998;
in Finlandia:
hammaslääkäri/tandläkare;
in Norvegia:
tannlege;
in Svezia:
tandläkare»;
ii) nell'articolo 3 è aggiunto il testo seguente:
«m) in Austria:
l'Austria notificherà agli Stati membri ed alla Commissione il diploma entro il 31 dicembre 1998;
n) in Finlandia:
“todistus hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnosta/bevis om odontologi licentiat examen” (certificato di laurea in odontoiatria) rilasciato da una facoltà universitaria di medicina nonché un certificato di tirocinio pratico rilasciato dalle competenti autorità della pubblica sanità;
o) in Norvegia:
“bevis for bestått cand.odont.-eksamen” (diploma di laurea in odontoiatria) rilasciato da una facoltà universitaria di odontoiatria;
p) in Svezia:
“tandläkarexamen” (diploma universitario in odontoiatria) rilasciato dalle scuole di odontoiatria nonché un certificato di tirocinio pratico rilasciato dal Consiglio nazionale della sanità».
iii) Nelle rubriche dell'articolo 5 sono aggiunti i seguenti trattini:
1. Ortodonzia:
«- in Finlandia:
“todistus erikoishammaslääkärin oikeudesta oikomishoidon alalla/bevis om specialisttandläkarrättigheten inom området tandreglering” (certificato di ortodontista) rilasciato dalle autorità competenti,;
- in Norvegia:
“bevis for gjennomgått spesialistutdanning i kjeveortopedi” (certificato di specializzazione in ortodonzia) rilasciato dalle autorità competenti,;
- in Svezia:
“bevis om specialistkompetens i tandreglering” (certificato che abilita ad usare il titolo di dentista specializzato in ortodonzia) rilasciato dal Consiglio nazionale della sanità.».
2. Chirurgia odontostomatologica:
«- in Finlandia:
“todistus erikoishammaslääkärin oikeudesta suukirurgian (hammas- ja suukirurgian) alalla/bevis om specialisttandläkarrättigheten inom området oralkirurgi (tand- och munkirurgi)” (certificato di specializzazione in chirurgia del cavo orale o in chirurgia odontostomatologica) rilasciato dalle autorità competenti,;
- in Norvegia:
“bevis for gjennomgått spesialistutdanning i oralkirurgi” (certificato di specializzazione in chirurgia odontostomatologica) rilasciato dalle autorità competenti,;
- in Svezia:
“bevis om specialistkompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar” (certificato che abilita a far uso del titolo di dentista specializzato in chirurgia odontostomatologica) rilasciato dal Consiglio nazionale della sanità.».
iv) L'articolo 8, paragrafo 1 è modificato come segue:
i termini «articoli 2, 4, 7 e 19» sono sostituiti da «articoli 2, 4, 7, 19, 19 bis e 19 ter».
v) L'articolo 17 è modificato come segue:
i termini «previste dall'articolo 2, dall'articolo 7, paragrafo 1 e dall'articolo 19» sono sostituiti dai termini «previste dall'articolo 2, dall'articolo 7, paragrafo 1, e dagli articoli 19, 19 bis e 19 ter».
vi) Dopo l'articolo 19 bis è inserito il testo seguente:
«Articolo 19 ter
A decorrere dalla data in cui l'Austria prende le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, gli Stati membri riconoscono, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della presente direttiva, i diplomi, certificati ed altri titoli di medico rilasciati in Austria a persone che hanno iniziato la loro formazione universitaria di medico prima del 1° gennaio 1994, accompagnati da un'attestazione rilasciata dalle competenti autorità austriache da cui risulti che queste persone si sono dedicate in Austria effettivamente, lecitamente e a titolo principale alle attività di cui all'articolo 5 della direttiva 78/687/CEE durante un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestazione e che queste persone sono abilitate ad esercitare le attività in questione alle stesse condizioni cui sono soggetti i titolari di diplomi, certificati o altri titoli di cui all'articolo 3, lettera m).
Sono dispensate dalla condizione della pratica triennale effettiva di cui al primo comma le persone che hanno compiuto con successo studi di almeno tre anni, la cui equivalenza alla formazione di cui all'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE sia attestata dalle autorità competenti.».
b) 378 L 0687
Direttiva 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni leglislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista (GU n. L 233 del 24.8.1978, pag. 10).
Nell'articolo 6 il primo paragrafo è modificato come segue:
i termini «Articolo 19» sono sostituiti da «Articoli 19, 19 bis e 19 ter».

4. Veterinaria

378 L 1026
Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU n. L 362 del 23.12.1978, pag. 1), modificata da:
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19),
- 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73),
Nell'articolo 3 è aggiunto il testo seguente:
«m) in Austria:
“Diplom-Tierarzt” “Mag. med. vet.” (diploma di laurea in veterinaria) rilasciato dalla Facoltà di veterinaria dell'Università di Vienna (ex Istituto superiore di veterinaria, Vienna);
n) in Finlandia:
“todistus eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnosta/betyg över avlagd veterinärmedicine licentiatexamen” (laurea in veterinaria) rilasciata dall'Istituto di veterinaria;
o) in Norvegia:
“eksamensbevis utstedt av Norges veterinærhøgskole for bestått cand.med.vet.-eksamen” (diploma di laurea in veterinaria) rilasciato dall'Istituto norvegese di veterinaria;
p) in Svezia:
“veterinärexamen” (diploma universitario in veterinaria) rilasciato dall'Università svedese di scienze agrarie;».

5. Ostetriche

380 L 0154
Direttiva 80/154/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU n. L 33 dell'11.2.1980, pag. 1), modificata da:
- 380 L 1273: Direttiva 80/1273/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980 (GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 74),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19),
- 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73).
a) Nell'articolo 1 è aggiunto quanto segue:
«in Austria:
“Hebamme”,
in Finlandia:
“kätilö/barnmorska”,
in Norvegia:
“jordmor”,
in Svezia:
“barnmorska”,».
b) Nell'articolo 3 è aggiunto il testo seguente:
«m) in Austria:
“Hebammen-Diplom” rilasciato da una scuola di ostetricia o da un istituto federale di ostetricia;
n) in Finlandia:
“kätilö/barnmorska” oppure “erikoissairaanhoitaja, naistentaudit ja äitiyshuolto/specialsjukskötare, kvinnosjukdomar och mödravård” (diploma di ostetricia o diploma politecnico di ostetricia) rilasciato da una scuola per infermieri;
o) in Norvegia:
“bevis for bestått jordmoreksamen” (diploma di ostetricia) rilasciato da una scuola di ostetricia nonché un certificato di tirocinio pratico rilasciato dalle autorità competenti per il settore della sanità pubblica;
p) in Svezia:
“barnmorskeexamen” (diploma in scienze infermieristiche/ostetricia) rilasciato da una scuola di ostetricia;».

6. Farmacia

385 L 0433
Direttiva 85/433/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico (GU n. L 253 del 24.9.1985, p. 37), modificata da:
- 385 L 0584: Direttiva 85/584/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 42),
- 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73).
Nell'articolo 4, in fine, è aggiunto il testo seguente:
«m) in Austria:
“Staatliches Apothekerdiplom” (diploma di Stato di farmacista) rilasciato dalle autorità competenti;
n) in Finlandia:
“todistus proviisorin tutkinnosta/bevis om provisorexamen” (laurea in farmacia) rilasciata da un'università;
o) in Norvegia:
“bevis for bestått cand.pharm.-eksamen” (diploma di laurea in farmacia) rilasciato da un'università;
p) in Svezia:
“apotekarexamen” (laurea in farmacia) rilasciata dall'Università di Uppsala;».

IV. ARCHITETTURA

385 L 0384
Direttiva 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU n. L 223 del 21.8.1985, pag. 15), modificata da:
- 385 L 0614: Direttiva 85/614/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 376 del 31.12.1985, pag. 1),
- 386 L 0017: Direttiva 86/17/CEE del Consiglio, del 27 gennaio 1986 (GU n. L 27 dell'1.2.1986, pag. 71),
- 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73).
Nell'articolo 11 è aggiunto il testo seguente:
«l) in Austria:
  • i diplomi rilasciati dai politecnici universitari di Vienna e Graz e dall'Università di Innsbruck, Facoltà di ingegneria edile (“Bauingenieurwesen”) e architettura (“Architektur”), indirizzo architettura, ingegneria edile o edilizia (“Hochbau”, “Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen”);
  • i diplomi universitari in ingegneria rurale, indirizzo “Kulturtechnik und Wasserwirtschaft”;
  • i diplomi della scuola superiore di arti applicate di Vienna, indirizzo architettura;
  • i diplomi dell'accademia delle arti figurative di Vienna, indirizzo architettura;
  • i diplomi di ingegnere (Ing.) rilasciati dalle scuole tecniche di istruzione superiore o dagli istituti tecnici superiori per l'edilizia, unitamente al titolo di “Baumeister” comprovante un'esperienza professionale minima di sei anni in Austria, sancita da un esame;
  • i diplomi della scuola superiore di Linz (“Hochschule für künstlerische und industrielle Gestaltung”), indirizzo architettura;
  • i certificati di qualifica di ingegnere civile o di ingegnere consulente nel settore dell'edilizia (“Hochbau”, “Bauwesen”, “Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen”, “Kulturtechnik und Wasserwirtschaft”) conformemente alla legge sull'ingegneria civile (Ziviltechnikergesetz, BGBl. n. 156/1994);
m) in Norvegia:
  • i diplomi (sivilarkitekt) rilasciati dall'Istituto norvegese di tecnologia dell'Università di Trondheim, dall'Istituto universitario di architettura di Oslo e dall'Istituto universitario di architettura di Bergen;
  • i certificati di iscrizione al “Norske Arkitekters Landsforbund” (NAL) qualora gli interessati abbiano ricevuto la loro formazione in uno Stato cui si applica la presente direttiva;
n) in Svezia:
  • i diplomi rilasciati dalla Scuola di architettura del Regio istituto di tecnologia, dall'Istituto Chalmers di tecnologia e dall'Istituto di tecnologia dell'Università di Lund (arkitekt, laurea in architettura);
  • i certificati di iscrizione al “Svenska Arkitekters Riksförbund” (SAR) qualora gli interessati abbiano ricevuto la loro formazione in uno Stato cui si applica la presente direttiva;».

V. ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI INTERMEDIARI

1. Intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato

364 L 0224
Direttiva 64/224/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato (GU n. 56 del 4.4.1964, pag. 869), modificata da:
- 172 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
Nell'articolo 3 è aggiunto il testo seguente:
Non salariati Salariati
« in Austria: Handelsagent Handlungsreisender
in Finlandia: Kauppa-agentti/ Handelsagent Kauppaedustaja/ Handelsrepresentant Myyntimies/ Försäljare
in Norvegia: Handelsagent Kommisjonær Grossist Handelsagent Selger Representant
in Svezia: Handelsagent Mäklare Kommissionär Handelsresande »

2. Commercio e distribuzione di prodotti tossici

374 L 0557
Direttiva 74/557/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate e delle attività di intermediari attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici (GU n. L 307 del 18.11.1974, pag. 5).
Nell'allegato è aggiunto il testo seguente:
«- Austria:
Le sostanze e preparazioni classificate “fortemente tossiche” o “tossiche” a norma della legge sulle sostanze chimiche (Chemikaliengesetz BGBl. Nr. 326/1987) e rispettivi regolamenti (§ 217, par. 1, Gewerbeordnung BGBl. n. 194/1994).
- Finlandia:
1. Sostanze chimiche di cui alla legge sulle sostanze chimiche (744/89) e relativi regolamenti;
2. Pesticidi biologici di cui alla legge sui pesticidi (327/69) e relativi regolamenti.
- Norvegia:
1. Sostanze chimiche di cui al regolamento del 1o giugno 1990 sull'etichettatura e la commercializzazione ecc. di sostanze chimiche che possono rappresentare un pericolo per la salute umana.
2. Sostanze e preparati di cui al regolamento relativo all'elenco di sostanze, frasi di rischio e frasi di sicurezza del 3 luglio 1990.
3. Prodotti chimici di cui al regolamento del 10 aprile 1984 relativo alla consegna, alla raccolta, al deposito e allo smaltimento di talune categorie di rifiuti pericolosi.
4. Pesticidi di cui alla legge sui pesticidi del 5 aprile 1963, al regolamento relativo ai pesticidi del 7 febbraio 1992 e al regolamento relativo ai requisiti per l'autorizzazione di importazioni di pesticidi del 7 agosto 1987.
5. Amianto e prodotti di amianto di cui al regolamento del 16 agosto 1991 sull'amianto.
6. Solventi organici e preparati contenenti solventi organici di cui al regolamento del 9 dicembre 1982 relativo alla etichettatura-OAR (Occupation Area Requirements).
- Svezia:
1. Prodotti chimici estremamente pericolosi e molto pericolosi di cui al regolamento sui prodotti chimici (1985:835).
2. Alcuni precursori di droghe di cui alle istruzioni sulle autorizzazioni a produrre, commerciare e distribuire prodotti chimici tossici ed estremamente pericolosi (KIFS 1986:5, KIFS 1990:9).
3. Pesticidi, classe 1, di cui al regolamento 1985: 836.
4. Residui pericolosi per l'ambiente di cui al regolamento 1985:841.
5. PCB e prodotti chimici contenenti PCB di cui al regolamento 1985:837.
6. Sostanze elencate nel gruppo B nella comunicazione contenente istruzioni sui valori limite per la salute (AFS 1990:13).
7. Amianto e materiali contenenti amianto di cui alla comunicazione AFS 1986:2.».

VI. AUSILIARI DEI TRASPORTI

382 L 0470
Direttiva 82/470/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1982, relativa a misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio (gruppo 718 CITI) nonché dei depositari (gruppo 720 CITI) (GU n. L 213 del 21.7.1982, pag. 1), modificata da:
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
Nell'articolo 3, in fine, è aggiunto il testo seguente:
«Austria
A. Spediteur
Transportagent
Frachtenreklamation
B. Reisebüro
C. Lagerhalter
Tierpfleger
D. Kraftfahrzeugprüfer
Kraftfahrzeugsachverständiger
Wäger
Finlandia
A. Huolitsija/Speditör
Laivanselvittäjä/Skeppsmäklare
B. Matkanjärjestäjä/Researrangör
Matkanvälittäjä/Reseförmedlare
C. -
D. Autonselvittäjä/Bilmäklare
Norvegia
A. Speditør
Sipsmegler
B. Reisebyrå
Reisearrangör
C. Oppbevaring
D. Bilinspektør
Svezia
A. Speditör
Skeppsmäklare
B. Resebyrå
C. Magasinering
Lagring
Förvaring
D. Bilinspektör
Bilprovare
Bilbesiktningsman.»

VII. ALTRI SETTORI

Servizi forniti alle imprese nell'immobiliare e altri settori
367 L 0043
Direttiva 67/43/CEE del Consiglio, del 12 gennaio 1967, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti: 1. al settore degli «Affari immobiliari (escluso 6401)» (Gruppo ex 640 CITI), 2. al settore di taluni «Servizi forniti alle imprese non classificati altrove» (Gruppo 839 CITI) (GU n. 10 del 19.1.1967, pag. 140/67), modificata da:
- 172 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
Nell'articolo 2, paragrafo 3, in fine, è aggiunto il testo seguente:
«in Austria:
  • Immobilienmakler
  • Immobilienverwalter
  • Bauträger (Bauorganisator, Baubetreuer).
in Finlandia:
  • kiinteistönvälittäjä/fastighetsförmedlare, fastig-hetsmäklare.
in Norvegia:
  • eiendomsmeglere, advokater
  • entreprenører, utbyggere av fast eiendom
  • eiendomsforvaltere
  • utleiekontorer.
in Svezia:
  • fastighetsmäklare
  • (fastighets-)värderingsman
  • fastighetsförvaltare
  • byggnadsentreprenörer.».

E. APPALTI

1. 393 L 0037
Direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU n. L 199 del 9.8.1993, pag. 54).
a) All'articolo 25 si aggiunge il seguente testo:
«- per l'Austria, Firmenbuch, Gewerberegister, Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern,
- per la Finlandia, Kaupparekisteri/Handelsregistret;
- per la Norvegia, Foretaksregisteret,
- per la Svezia, aktiebolags- handels- eller föreningsregistren.»
b) All'allegato I, «ELENCHI DEGLI ORGANISMI E DELLE CATEGORIE DI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, LETTERA b)», si aggiunge il seguente testo:
«XIII. AUSTRIA:
Tutti gli organismi soggetti a controllo di bilancio da parte della “Rechnungshof” (Corte dei conti) non aventi carattere industriale o commerciale.
XIV. FINLANDIA:
Imprese o enti pubblici o sotto controllo pubblico non aventi carattere industriale o commerciale.
XV. NORVEGIA:
Imprese o enti pubblici o sotto controllo pubblico non aventi carattere industriale o commerciale.
Organismi
  • Norsk Rikskringkasting,
  • Norges Bank,
  • Statens Lånekasse for Utdanning,
  • Statistisk Sentralbyrå,
  • Den Norske Stats Husbank,
  • Statens Innvandrar- og Flyktningeboliger,
  • Medisinsk Innovasjon Rikshospitalet,
  • Norges Forskningsråd,
  • Statens Pensjonskasse.
Categorie:
  • Statsbedrifter i h.t. lov av 25. juni 1965 nr. 3 om statsbedrifter (Imprese statali che rientrano nell'ambito d'applicazione della legge sulle imprese statali del 25 giugno 1965, n. 3)
  • Statsbanker (Banche statali)
  • Universiteter of høyskoler etter lov av 16. juni 1989, nr. 77 (Università e istituti superiori di cui alla legge del 16 giugno 1989, n. 77).
XVI. SVEZIA:
Tutti gli enti non commerciali i cui appalti sono sottoposti al controllo dell'Ufficio Nazionale per gli Appalti pubblici.»
2. 393 L 0036
Direttiva 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU n. L 199 del 9.8.1993, pag. 1).
a) Il testo dell'articolo 21 è integrato come segue:
«- per l'Austria, Firmenbuch, Gewerberegister, Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern,
- per la Finlandia, Kaupparekisteri/Handelsregistret,
- per la Norvegia, Foretaksregisteret,
- per la Svezia, aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren.».
b) All'allegato I è aggiunto il testo seguente:
«AUSTRIA
Enti governativi a livello centrale
1. Bundeskanzleramt
2. Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten
3. Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten Abteilung Präsidium 1
4. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Amtswirtschaftsstelle
5. Bundesministerium für Finanzen
a) Amtswirtschaftsstelle
b) Abteilung VI/5 (EDV-Bereich des Bundesministeriums für Finanzen und des Bundesrechenamtes)
c) Abteilung III/1 (Beschaffung von technischen Geräten, Einrichtungen und Sachgütern für die Zollwache)
6. Bundesministerium für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz
7. Bundesministerium für Inneres
8. Bundesministerium für Justiz, Amtswirtschaftsstelle
9. Bundesministerium für Landesverteidigung (Materiale non bellico si trova nell'allegato I, parte II, Austria, dell'accordo GATT sugli appalti pubblici)
10. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft
11. Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie, Amtswirtschaftsstelle
12. Bundesministerium für Unterricht und Kunst
13. Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr
14. Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung
15. Österreichisches Statistisches Zentralamt
16. Österreichische Staatsdruckerei
17. Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
18. Bundesversuchs- und Forschungsanstalt-Arsenal (BVFA)
19. Bundesstaatliche Prothesenwerkstätten
20. Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge
21. Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung (unicamente affari postali)
FINLANDIA
Organismi governativi a livello centrale
1. Oikeusministeriö/Justitieministeriet
2. Rahapaja Oy/Myntverket ab
3. Painatuskeskus Oy/Tryckericentral
4. Metsähallitus/Forststyrelsen
5. Maanmittaushallitus/Lantmäteristyrelsen
6. Maatalouden tutkimuskeskus/Lantbrukets forskningscentral
7. Ilmailulaitos/Luftfartsverket
8. Ilmatieteen laitos/Meteorologiska institutet
9. Merenkulkuhallitus/Sjöfartstyrelsen
10. Valtion teknillinen tutkimuskeskus/Statens tekniska forskningscentral
11. Valtion Hankintakeskus/Statens upphandlingscentral
12. Vesi- ja ympäristöhallitus/Vatten- och miljöstyrelsen
13. Opetushallitus/Utbildning tyrelsen
NORVEGIA
Organismi governativi a livello centrale
1. Statens vegvesen
2. Postverket
3. Rikshospitalet
4. Universitetet i Oslo
5. Politiet
6. Norsk Rikskringkasting
7. Universitetet i Trondheim
8. Universitetet i Bergen
9. Kystdirektoratet
10. Universitetet i Tromsø
11. Statens forurensningstilsyn
12. Luftfartsverket
13. Forsvarsdepartementet
14. Forsvarets Sanitet
15. Luftforsvarets Forsyningskommando
16. Hærens Forsyningskommando
17. Sjøforsvarets Forsyningskommando
18. Forsvarets Felles Materielltjeneste
19. Norges Statsbaner per gli appalti di:
- traverse di cemento
- dispositivi di frenature per materiale rotabile
- pezzi di ricambio per macchine adibite ai lavori su strada ferrata
- automotrici diesel
- carrozze e vagoni
SVEZIA
Organismi governativi a livello centrale. Gli organismi elencati comprendono suddivisioni regionali e locali.
1. Rikspolisstyrelsen
2. Kriminalvårdsstyrelsen
3. Försvarets sjukvårdsstyrelse
4. Fortifikationsförvaltningen
5. Försvarets materielverk
6. Statens räddningsverk
7. Kustbevakningen
8. Socialstyrelsen
9. Läkemedelsverket
10. Postverket
11. Vägverket
12. Sjöfartsverket
13. Luftfartsverket
14. Generatullstyrelsen
15. Byggnadsstyrelsen
16. Riksskatteverket
17. Skogsstyrelsen
18. AMU-gruppen
19. Statens lantmäteriverk
20. Närings- och teknikutvecklingsverket
21. Domänverket
22. Statistiska centralbyrån
23. Statskontoret
3. 393 L 0038
Direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU n. L 199 del 9.8.1993, pag. 84).
a) All'allegato I, «PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE», è aggiunto il seguente testo:
«AUSTRIA
Enti delle autorità locali (Gemeinden) e delle associazioni delle autorità locali (Gemeindeverbände) responsabili della produzione, del trasporto o della distribuzione dell'acqua potabile a norma delle Wasserversorgungsgesetze dei nove Länder.
FINLANDIA
Enti responsabili della produzione, del trasporto o della distribuzione dell'acqua potabile a norma dell'articolo 1 della Laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista (982/77) del 23 dicembre 1977.
NORVEGIA
Enti responsabili della produzione, del trasporto o della distribuzione di acqua a norma della forskrift av 28. september 1951 om drikkevann og vannforsyning.
SVEZIA
Autorità locali e aziende municipali che producono, trasportano o distribuiscono acqua potabile a norma della Lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar.».
b) All'allegato II, «PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITÀ», è aggiunto il testo seguente:
«AUSTRIA
Enti responsabili della produzione, del trasporto o della distribuzione a norma della seconda Verstaatlichungsgesetz (BGBl. Nr. 81/1947) e della Elektrizitätswirtschaftsgesetz (BGBl. Nr. 260/1975), comprese le Elektrizitätswirtschaftsgesetze dei nove Länder.
FINLANDIA
Enti responsabili della produzione, del trasporto o della distribuzione dell'energia elettrica su licenza ai sensi dell'articolo 27 della Sähkölaki (319/79) del 16 marzo 1979.
NORVEGIA
Enti responsabili della produzione, del trasporto o della distribuzione dell'energia elettrica a norma della lov av 19. juni 1969 om bygging og drift av elektriske anlegg, the lov av 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v., I, jf. kap V or vassdragsreguleringsloven av 14. desember 1917 nr. 17 or energiloven av 29. juni 1990 n. 50.
SVEZIA
Enti che trasportano o distribuiscono energia elettrica su licenza ai sensi della Lagen (1902:71 s. 1) innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar.».
c) All'allegato III, «TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI GAS O CALORE», è aggiunto il seguente testo:
«AUSTRIA
Gas: Enti contraenti responsabili del trasporto o della distribuzione ai sensi dell'Energiewirtschaftsgesetz 1935, dRGBl. I S. 1451/1935, modificata da dRGBl. I S. 467/1941.
Calore: Enti contraenti che trasportano o distribuiscono calore su licenza a norma della legge austriaca sulla disciplina del commercio e dell'industria (Gewerbeordnung, BGBl. Nr. 50/1974).
FINLANDIA
Aziende municipali per l'erogazione dell'energia, o associazioni delle medesime, o altri enti che trasportano o distribuiscono gas o calore su licenza rilasciata dalle autorità municipali.
NORVEGIA
Enti che trasportano o distribuiscono calore a norma della lov av 18. april 1986 nr. 10 om bygging og drift av fjernvarmeanlegg o energiloven av 29. juni 1990 nr. 50.
SVEZIA
Enti che trasportano o distribuiscono gas o calore su licenza a norma della Lagen (1978:160) om vissa rörledningar.».
d) All'allegato IV, «PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DI PETROLIO O GAS», è aggiunto il testo seguente:
«AUSTRIA
Enti ai sensi della Berggesetz 1975 (BGBl. Nr. 259/75).
NORVEGIA
Enti contraenti che rientrano nel campo d'applicazione delle petroleumsloven av 22. mars 1985 nr. 11 (Leggi sul petrolio) e dei regolamenti adottati nel quadro di tali leggi, o della lov av 14. mai 1973 nr. 21 om undersøkelse etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde.
SVEZIA
Enti di prospezione o di estrazione del petrolio o del gas su licenza a norma della minerallagen (1991:45) o che hanno ottenuto un'autorizzazione a norma della Lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.».
e) All'allegato V, «PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DI CARBONE ED ALTRI COMBUSTIBILI SOLIDI», è aggiunto il testo seguente:
«AUSTRIA
Enti di prospezione o di estrazione del carbone o di altri combustibili solidi ai sensi della Berggesetz 1975 (BGBl. nr. 259/1975).
FINLANDIA
Enti di prospezione o di estrazione del carbone o di altri combustibili solidi operanti sulla base di un diritto di esclusiva ai sensi degli articoli 1 e 2 della Laki oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia (687/78).
NORVEGIA
-
SVEZIA
Enti di prospezione o di estrazione del carbone o di altri combustibili solidi su licenza a norma della minerallagen (1991:45) o della Lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter o che hanno ottenuto un'autorizzazione a norma della Lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.»;
f) All'allegato VI, «ENTI CONTRAENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI FERROVIARI», è aggiunto il testo seguente:
«AUSTRIA
Enti che gestiscono i servizi ferroviari a norma della Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. Nr. 60/1957).
FINLANDIA
Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (Ferrovie di Stato).
NORVEGIA
Norges Statsbaner (NSB) ed enti che operano a norma della jernbaneloven av 11. juni 1993 nr. 100.
SVEZIA
Enti pubblici che gestiscono i servizi ferroviari conformemente alla Förordningen (1988:1379) om statens spåranläggningar and Lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet.
Enti pubblici a livello regionale e locale che gestiscono le comunicazioni ferroviarie regionali o locali a norma della Lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik.
Enti privati che gestiscono i servizi ferroviari in base ad un'autorizzazione rilasciata a norma della Förordningen (1988:1379) om statens spåranläggningar nei casi in cui tali autorizzazioni sono conformi all'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva.».
g) All'allegato VII, «ENTI CONTRAENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI DI TRAM, METROPOLITANA, FILOBUS E AUTOBUS», è aggiunto il testo seguente:
«AUSTRIA
Enti che gestiscono servizi di trasporto ai sensi dell'Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. Nr. 60/1957) e della Kraftfahrlinengesetz 1952 (BGBl. Nr. 84/1952).
FINLANDIA
Enti pubblici o privati che forniscono servizi di autobus ai sensi della “Laki (343/91) luvaranvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä” e Helsingin kaupungin liikennelaitos/Helsingfors stads traftkverk (Ente trasporti pubblici Helsinki), che offrono servizi di metropolitana e di tram al pubblico.
NORVEGIA
Norges Statsbaner (NSB) ed enti che operano a norma della jernbaneloven av 11. juni 1993 n. 100.
SVEZIA
Enti pubblici che gestiscono i servizi di tram o di metropolitana a norma della Lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik e della Lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet.
Enti pubblici o privati che gestiscono un servizio di filobus o di autobus ai sensi della Lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik and Lagen (1983:293) om yrkestrafik.».
h) All'allegato VIII, «ENTI CONTRAENTI NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI», è aggiunto il testo seguente:
«AUSTRIA
Austro Control GmbH
Enti secondo la definizione degli articoli da 60 a 80 della Luftfahrtgesetz 1957 (BGBl. Nr. 253/1957).
FINLANDIA
Aeroporti gestiti da “Ilmailulaitos/Luftfartsverket” a norma dell'Ilmailulaki (595/64).
NORVEGIA
Enti che gestiscono le infrastrutture aeroportuali a norma della lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart.
SVEZIA
Aeroporti di proprietà e gestione pubblica conformemente alla Lagen (1957:297) om luftfart.
Aeroporti di proprietà e gestione privata con licenza di sfruttamento ai sensi della legge, nei casi in cui tale licenza è conforme ai criteri fissati dall'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva.».
i) All'allegato IX, «ENTI CONTRAENTI NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI MARITTIME O DELLE IDROVIE INTERNE, O ALTRE INFRASTRUTTURE PER TERMINALI», è aggiunto il testo seguente:
«AUSTRIA
Porti per la navigazione interna di proprietà totale o parziale di Länder e/o Gemeinden.
FINLANDIA
Porti che operano a norma della Laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista (955/76).
Canale di Saimaa (Saimaan kanavan hoitokunta).
NORVEGIA
Norges Statsbaner (NSB) (Terminali ferroviari).
Enti che svolgono la propria attività conformemente alla havneloven av 8. juni 1984 nr. 51.
SVEZIA
Infrastrutture per porti e terminali, conformemente alla Lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn, Förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal.».
j) All'allegato X, «GESTIONE DELLE RETI DI TELECOMUNICAZIONI O PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI», è aggiunto il testo seguente:
«AUSTRIA
Österreichische Post- und Telegraphenverwaltung (PTV).
FINLANDIA
Enti che operano sulla base di licenze conformemente ai criteri fissati dall'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva (articolo 4 della Teletoimintalaki (183/87) modificata dalla 676/92)).
NORVEGIA
Enti che operano a norma della telegrafloven av 29. april 1899.
SVEZIA
Enti che operano sulla base di licenze conformemente ai criteri fissati dall'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva.».
4. 392 L 0013
Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalti degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU n. L 76 del 23.3.1992, pag. 14).
L'allegato della direttiva, «Autorità nazionali cui possono essere indirizzate richieste per l'applicazione della procedura di conciliazione ai sensi dell'articolo 9», è integrato come segue:
«AUSTRIA
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
FINLANDIA
Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet
NORVEGIA
Nærings- og energidepartementet
SVEZIA
Nämnden för offentlig upphandliing.»
5. 392 L 0050
Direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU n. L 209 del 24.7.1992, pag. 1).
L'articolo 30, paragrafo 3 deve essere integrato come segue:
«- In Austria, il Firmenbuch, il Gewerberegister, il Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern;
- In Finlandia, il Kaupparekisteri/Handelsregistret;
- In Norvegia, il Foretakregisteret;
- in Svezia, l'aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren.».

F. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI

I. BREVETTI

392 R 1768
Regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (GU n. L 182 del 2.7.1992, pag. 1).
a) All'articolo 3, lettera b) è aggiunto il testo seguente:
«Ai fini dell'articolo 19, paragrafo 1 un'autorizzazione di immissione in commercio del prodotto rilasciata a norma della rispettiva legislazione nazionale dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia è considerata un'autorizzazione rilasciata a norma - secondo il caso - della direttiva 65/65/CEE o della direttiva 81/851/CEE.»
b) Il paragrafo 1 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:
«1. Qualsiasi prodotto che, alla data dell'adesione, sia protetto da un brevetto in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità o nel rispettivo territorio dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia dopo il 1o gennaio 1985, può formare oggetto di un certificato.

Per quanto riguarda i certificati da rilasciare in Danimarca, in Germania, in Finlandia e in Norvegia, la data del 1o gennaio 1985 è sostituita dalla data del 1o gennaio 1988. Per quanto riguarda i certificati da rilasciare in Belgio, in Italia e in Austria, la data del 1o gennaio 1985 è sostituita dalla data del 1o gennaio 1982.».

c) All'articolo 20 si aggiunge il comma seguente:
«Con riferimento all'Austria, alla Finlandia, alla Norvegia ed alla Svezia, il presente regolamento non si applica ai certificati rilasciati conformemente alle rispettive legislazioni nazionali prima della data di adesione.».

II. PRODOTTI A SEMICONDUTTORI

390 D 0510
Prima decisione 90/510/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1990, sull'estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone di taluni paesi e territori (GU n. L 285 del 17.10.1990, pag. 29), modificata da:
- 393 D 0017: Decisione 93/17/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1992 (GU n. L 11 del 19.1.1993, pag. 22).
Nell'allegato sono soppressi i riferimenti ad Austria, Finlandia, Norvegia e Svezia.

XII. ENERGIA

1. 358 X 1101P0534
Consiglio CEEA: Statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (GU n. 27 del 6.12.1958, pag. 534/58), modificato da:
- 373 D 0045: Decisione 73/45/Euratom del Consiglio, dell'8 marzo 1973, che modifica lo statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom in seguito all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità (GU n. L 83 del 30.3.1973, pag. 20),
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
a) All'articolo V, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il capitale dell'Agenzia ammonta a 4 416 000 unità di conto europee.
2. Il capitale è ripartito nel modo seguente:
Belgio 4,34 %
Danimarca 2,17 %
Germania 15,21 %
Grecia 4,34 %
Spagna 9,42 %
Francia 15,21 %
Irlanda 0,72 %
Italia 15,21 %
Lussemburgo 0,72 %
Paesi Bassi 4,34 %
Norvegia 0,72 %
Austria 2,17 %
Portogallo 4,34 %
Finlandia 2,17 %
Svezia 4,34 %
Regno Unito 15,21 %
»
b) I paragrafi 1 e 2 dell'articolo X sono sostituiti dai seguenti:
«1. É istituito un Comitato consultivo dell'Agenzia composto di cinquantadue membri.
2. I seggi sono ripartiti per nazionalità fra gli Stati membri nel modo seguente:
Belgio 3 membri
Danimarca 2 membri
Germania 6 membri
Grecia 3 membri
Spagna 5 membri
Francia 6 membri
Irlanda 1 membro
Italia 6 membri
Lussemburgo -
Paesi Bassi 3 membri
Norvegia 1 membro
Austria 2 membri
Portogallo 3 membri
Finlandia 2 membri
Svezia 3 membri
Regno Unito 6 membri.
».
2. 372 D 0443
Decisione 72/443/CECA della Commissione, del 22 dicembre 1972, relativa all'allineamento dei prezzi delle vendite di carbone nel mercato comune (GU n. L 297 del 30.12.1972, pag. 45), modificata da:
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 386 S 2526: Decisione 2526/86/CECA della Commissione, del 31 luglio 1986 (GU n. L 222 dell'8.8.1986, pag. 8).
All'articolo 3, dopo la lettera k) si aggiunge quanto segue:
«l) Austria;
m) Finlandia;
n) Norvegia;
o) Svezia.».
3. 377 D 0190
Decisione 77/190/CEE della Commissione, del 26 gennaio 1977, relativa all'applicazione della direttiva 76/491/CEE riguardante una procedura comunitaria di informazione e di consultazione sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi nella Comunità (GU n. L 61 del 5.3.1977, pag. 34), modificata da:
- 379 D 0607: Decisione 79/607/CEE della Commissione, del 30 maggio 1979 (GU n. L 170 del 9.7.1979, pag. 1),
- 380 D 0983: Decisione 80/983/CEE della Commissione, del 4 settembre 1980 (GU n. L 281 del 25.10.1980, pag. 26),
- 381 D 0883: Decisione 81/883/CEE della Commissione, del 14 ottobre 1981 (GU n. L 324 del 12.11.1981, pag. 19),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
a) Nella tabella dell'APPENDICE A, «DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI PETROLIFERI», si aggiunge quanto segue:
«
N. linea della Tabella 4 Denominazioni impiegate negli Stati membri
Austria Norvegia Finlandia Svezia
I. Carburanti destinati al trasporto su strada
1 Superbenzin, Superplus Høyoktanbensin Moottoribensiini 99 Motorbensin 98
2 Eurosuper 95 Lavoktanbensin 95, blyfri Moottoribensiini 95, lyijytön Motorbensin 95, blyfri
3 Normalbenzin
4 Dieselkraftstoff Autodiesel Dieselöljy Dieselolja
II. Combustibili destinati al riscaldamento domestico
5 Gasöl für Heizzwecke (Heizöl extra leicht) Fyringsolje nr. 1 Kevyt polttoöljy Lätt eldningsolja
6 Heizöl leicht Kevyt polttoöljy suurkiinteis tökäyttöön Lätt eldningsolja för storfastighetsbruk
7 Heizöl mittel Fyringsparafin Lämmityspetroli Fotogen för uppvärmning
III. Combustibili ad uso industriale
8 Heizöl schwer HS 2 Tung fyringsolje Raskas polttoöljy Tung brännolja
9 Heizöl schwer HS 1 - Raskas polttoöljy, vähärikkinen Tung brännolja lågsvavlig
»;

b) Nella tabella dell'APPENDICE B, «SPECIFICAZIONI DEI CARBURANTI», è aggiunto quanto segue:

«
Austria Norvegia Finlandia Svezia
a) Benzina super
Benzina super Super plus
peso specifico (15 °C) 0,725-0,780 0,725-0,780 0,725-0,770 0,725-0,775
N. ottani: RON min. 98,0 min. 98,0 min. 99,0 min. 98,0
MON min. 87,0 min. 87,0 min. 87,4 min. 87,0
PCI (kcal/kg) - - 10 400 10 400 (1)
tenore piombo (g/l) max. 0,013 max. 0,15 max. 0,15 max. 0,15
b) Benzina Euro-Super 95
peso specifico (15 °C) max. 0,780 0,730-0,780 0,725-0,770 0,725-0,780
N. ottani: RON min. 95,0 min. 95,0 min. 95,0 min. 95,0
MON min. 85,0 min. 85,0 min. 85,0 min. 85,0
PCI (kcal/kg) - - 10 400 10 400 (1)
tenore piombo (g/l) max. 0,013 max. 0,013 max. 0,003 max. 0,013
c) Benzina normale senza piombo
peso specifico (15 °C) 0,725-0,780
N. ottani: RON min. 91,0
MON min. 82,5
PCI (kcal/kg) -
tenore piombo (g/l) max. 0,013
d) Gasolio per autotrazione
peso specifico (15 °C) 0,820-0,860 0,820-0,870 0,800-0,860 0,800-0,860
N. ottani min. 49 min. 45 min. 45 min. 45
PCI (kcal/kg) - - 10 250 10 300 (1)
tenore zolfo (%) max. 0,15 max. 0,20 max. 0,20 max. 0,20
(1) Non specificati nelle norme svedesi. Le cifre indicate costituisconoi valori normali per i prodotti commercializzati.
»
c) Nella tabella dell'APPENDICE C, «SPECIFICAZIONI DEI COMBUSTIBILI», si aggiunge quanto segue:
«
Austria Norvegia Finlandia Svezia
a) Combustibili destinati al riscaldamento domestico
Tipo gasolio
Peso specifico (15 °C) max. 0,845 0,820-0,870 0,820-0,860 0,820-0,860 (1)
PCI (kcal/kg) - - 10 250 10 200 (1)
Tenore zolfo (%) max. 0,10 max. 0,2 ≤ 0,2 max. 0,2
Punto di scorrimento (°C) - 8 - 8 ≤ - 15 max. - 6
Tipo olio combustibile fluido
Peso specifico (15°C) 0,900-0,935 - 0,840-0,890 0,880-0,920 (1)
PCI (kcal/kg) - - 10 140 10 000 (1)
Tenore zolfo (%) 0,20 - 0,2 max. 0,8
Punto di scorrimento (°C) - 15 - ≤ - 2 max. 5
Tipo olio combustibile semifluido
Peso specifico (15°C) 0,900-0,980
PCI (kcal/kg) -
Tenore zolfo (%) 0,60
Punto di scorrimento (°C) 0
Tipo petrolio
Peso specifico (15°C) - 0,780-0,815 0,775-0,820 max. 0,830
PCI (kcal/kg) - - 10 300 10 350 (1)
b) Combustibili ad uso industriale
Alto tenore di zolfo
Peso specifico (15°C) 0,970-1,030 - 1,040 (1)
PCI (kcal/kg) - - 9 460
Tenore zolfo (%) max. 2,00 max. 2,5 2,7 -
Basso tenore di zolfo
Peso specifico (15°C) 0,970-1,030 - 0,910-0,990 0,920-0,960 (1)
PCI (kcal/kg) - - 9 670 9 900 (1)
Tenore zolfo (%) max. 1,00 max. 1,0 1,0 max. 0,8 (04)
(1) Non specificati nelle norme svedesi. Le cifre indicate costituiscono i valori normali per i prodotti commercializzati.
».
4. 390 L 0377
Direttiva 90/377/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (GU n. L 185 del 17.7.1990, pag. 16), modificata da:
- 393 L 0087: Direttiva 93/87/CEE della Commissione, del 22 ottobre 1993 (GU n. L 277 del 10.11.1993, pag. 32).
a) Nell'allegato I, paragrafo 11, si inserisce quanto segue:
«- Austria Vienna»
« - Finlandia l'intero paese»
« - Svezia l'intero paese».
b) Nell'allegato II, punto I, n. 2, si inserisce quanto segue:
«- Austria Austria settentrionale, Tirolo, Vienna»
« - Norvegia l'intero paese»
« - Finlandia l'intero paese»
« - Svezia l'intero paese».
5. 390 L 0547
Direttiva 90/547/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1990, concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti (GU n. L 313 del 13.11.1990, pag. 30).
Nell'allegato si inserisce quanto segue:
«Austria Österreichische Elektrizitätswirtschaft AG Rete di trasmissione ad alta tensione
Tiroler Wasserkraftwerke AG Rete di trasmissione ad alta tensione
Vorarlberger Kraftwerke AG Rete di trasmissione ad alta tensione
Vorarlberger Illwerke AG Rete di trasmissione ad alta tensione»
«Norvegia Statnett SF Rete di trasmissione ad alta tensione»
«Finlandia Imatran Voima Oy/IVO Voimansiirto Oy Rete di trasmissione ad alta tensione
Teollisuuden Voimansiirto Oy Rete di trasmissione ad alta tensione»
«Svezia Affärsverket svenska kraftnät Rete di trasmissione ad alta tensione».
6. 391 L 0296
Direttiva 91/296/CEE del Consiglio, del 31 maggio 1991, concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti (GU n. L 147 del 12.6.1991, pag. 37).
Nell'allegato si inserisce quanto segue:
«Austria ÖMV Aktiengesellschaft Rete di gas ad alta pressione»
«Finlandia Neste Oy Rete di gas ad alta pressione»
«Svezia Vattenfall Naturgas AB Rete di gas ad alta pressione
Sydgas AB Rete di gas ad alta pressione».
7. 392 D 0167
Decisione 92/167/CEE della Commissione, del 4 marzo 1992, riguardante l'istituzione di un comitato d'esperti per il transito di elettricità sulle grandi reti (GU n. L 74 del 20.3.1992, pag. 43).
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
Composizione
1. Il Comitato è composto di ventuno membri ossia:
  • sedici rappresentanti delle reti ad alta tensione che operano nella Comunità (un rappresentante per Stato membro),
  • tre esperti indipendenti la cui esperienza professionale e la cui competenza in materia di transito di elettricità nella Comunità siano ampiamente riconosciute,
  • un rappresentante di Eurelectric,
  • un rappresentante della Commissione.
2. I membri del Comitato sono nominati dalla Commissione, i sedici rappresentanti delle reti e il rappresentante di Eurelectric sono nominati, previa consultazione degli ambienti interessati, in base ad un elenco comprendente almeno due nominativi per ogni posto.».

XIII. DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

A. DOGANE

I. ADATTAMENTI TECNICI AL CODICE DOGANALE E DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE

a) Codice doganale

392 R 2913
Regolamento 2913/92/CEE del Consiglio, del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario (GU n. L 302 del 19.10.1992, pag. 1):
a) L'articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
«Il territorio doganale della Comunità comprende:
  • il territorio del Regno del Belgio,
  • il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle isole Faeröer e della Groenlandia,
  • il territorio della Repubblica federale di Germania ad eccezione dell'isola di Helgoland e del territorio di Büsingen (trattato del 23 novembre 1964 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica),
  • il territorio della Repubblica ellenica,
  • il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla,
  • il territorio della Repubblica francese, ad eccezione dei territori d'oltremare e delle collettività territoriali,
  • il territorio dell'Irlanda,
  • il territorio della Repubblica italiana, ad eccezione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio,
  • il territorio del Granducato del Lussemburgo,
  • il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa,
  • il territorio del Regno di Norvegia, ad eccezione delle Svalbard,
  • il territorio della Repubblica d'Austria,
  • il territorio della Repubblica portoghese,
  • il territorio della Repubblica di Finlandia, comprese le isole Åland, a condizione che venga fatta una dichiarazione conformemente all'articolo 227, paragrafo 5 del Trattato CE,
  • il territorio del Regno di Svezia,
  • il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le isole Normanne e l'isola di Man.».
b) L'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) è abrogato.

b) Disposizioni di applicazione

393 R 2454
Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU n. L 253 dell'11.10.1993, pag. 1), modificato da:
- 393 R 3665: Regolamento (CE) n. 3665/93 della Commissione, del 21 dicembre 1993 (GU n. L 335 del 31.12.1993, pag. 1).
1. L'articolo 26, paragrafo 1, terzo comma è sostituito dal seguente:
«“Certificati di autenticità” per uve, whisky e tabacchi, “certificati di denominazione d'origine” per i vini e “certificati di qualità” per il nitrato di sodio».
2. Nella tabella di cui all'articolo 26:
a) Per le merci figuranti sotto il numero d'ordine 2, si cancella quanto segue:
«“Austria” nella colonna 5;
“Agrarmarkt Austria AMA” nella colonna 6;
“Vienna” nella colonna 7».
b) Il numero d'ordine 5 è soppresso.
3. L'articolo 27, paragrafo 2, secondo trattino è sostituito dal seguente:
«- quando trattasi di merci figuranti sotto il numero d'ordine 4 nella tabella di cui all'articolo 26, una carta bianca col bordo giallo del peso di almeno 40 g/m2;».
4. L'articolo 29, paragrafo 1, terzo trattino è sostituito dal seguente:
«- 6 mesi, nel caso di merci elencate sotto il numero d'ordine 7 nella tabella,».
5. Nell'articolo 62, paragrafo 3, dopo «emitido a posteriori», si inserisce:
«- annettu jälkikäteen/utfärdat i efterhand,
- utstedt i etterhånd,
- utfärdat i efterhand».
6. Nell'articolo 75, paragrafo 1, lettera c), si sopprime:
«Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia o».
7. L'articolo 80 è sostituito dal seguente:
«Articolo 80
I prodotti originari ai sensi della presente sezione possono, all'importazione nella Comunità, beneficiare delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 66 su presentazione di un certificato d'origine, modulo A, rilasciato dalle autorità doganali della Svizzera in base ad un certificato di origine, modulo A, rilasciato dalle autorità competenti del paese beneficiario d'esportazione, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 75 e purché la Svizzera assista la Comunità, permettendo alle autorità doganali di controllare l'autenticità e la veridicità dei certificati d'origine, modulo A. La procedura di controllo di cui all'articolo 95 si applica mutatis mutandis. Il termine di cui all'articolo 95, paragrafo 3, primo comma, è portato a otto mesi.».
8. L'articolo 96 è sostituito dal seguente:
«Articolo 96
Le disposizioni dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 80 sono applicabili unicamente nella misura in cui, nel quadro delle preferenze tariffarie accordate dalla Svizzera a taluni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo, detto paese applica disposizioni simili a quelle sopra citate.».
9. Nell'articolo 107, paragrafo 3 si aggiunge:
«- annettu jälkikäteen/utfärdat i efterhand,
- utstedt i etterhånd,
- utfärdat i efterhand.».
10. Nell'articolo 108, paragrafo 2 si aggiunge:
«- KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT,
- DUPLIKAT,
- DUPLIKAT.».
11. L'articolo 163, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«Il valore in dogana delle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità e trasportate a destinazione in un'altra parte di detto territorio attraversando il territorio bielorusso, bulgaro, ceco, estone, ex iugoslavo nella sua composizione al 1o gennaio 1991, lettone, lituano, polacco, rumeno, russo, slovacco, svizzero e ungherese si determina in rapporto al primo luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità, a condizione che le merci vengano trasportate direttamente attraverso il territorio di questi paesi, lungo uno degli itinerari consueti che portano al luogo di destinazione attraversando tali territori.».
12. L'articolo 163, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 si applicano anche nei casi di merci scaricate, trasbordate o temporaneamente immobilizzate, per motivi attinenti unicamente al trasporto, nel territorio bielorusso, bulgaro, ceco, estone, ex iugoslavo nella sua composizione al 1o gennaio 1991, lettone, lituano, polacco, rumeno, russo, slovacco, svizzero e ungherese.».
13. All'articolo 280, paragrafo 3 si aggiunge:
«- Yksinkertaistettu vientimenettely/Förenklad export
- Forenklet utførsel
- Förenklad export.».
14. All'articolo 298, paragrafo 2, casella 104 si aggiunge:
«- TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS: SIIRRONSAAJAN KÄYTTÖÖN ASETETTAVIA TAVAROITA (ASETUS (ETY) N:o 2454/93, 298 ARTIKLA)/SÄRSKILT ÄNDAMÅL: VARORNA SKALL STÄLLAS TILL MOTTAGARENS FÖRFOGANDE (ARTIKEL 298/ FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93),
- SLUTTBRUK: VARER SOM SKAL STILLES TIL RÅDIGHET FOR DEN DISPOSISJONSBERETTIGEDE (FORORDNING (EØF) Nr. 2454/93, ARTIKKEL 298),
- SÄRSKILT ÄNDAMÅL: VARORNA SKALL STÄLLAS TILL MOTTAGARENS FÖRFOGANDE (ARTIKEL 298/FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93),».
15. All'articolo 299, paragrafo 3, si aggiunge:
«- TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS/SÄRSKILT ÄNDAMAL,
- SLUTTBRUK,
- SÄRSKILT ÄNDAMAL.».
16. All'articolo 303, paragrafo 1, si aggiunge:
«- TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS: VIETÄVIKSI TARKOITETTUJA TAVAROITA (ASETUS (ETY) N:o 2454/93, 303 ARTIKLA: EI SOVELLETA VALUUTTOJEN TASAUSMAKSUA EIKÄ MAATALOUSTUKEA)/SÄRSKILT ÄNDAMÅL: VAROR AVSEDDA FÖR EXPORT (ARTIKEL 303/FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93 MONETÄRA UTJÄMNINGSBELOPP OCH JORDBRUKSBIDRAG UTESLUTNA),
- SLUTTBRUK: VARER BESTEMT FOR UTFØRSEL (FORORDNING (EØF) Nr. 2454/93, ARTIKKEL 303: ANVENDELSE AV MONETÆERE UTJEVNINGSBELØP OG TILBAKEBETALINGER I LANDBRUKSSEKTOREN ER UTELUKKET),
- SÄRSKILT ÄNDAMÅL: VAROR AVSEDDA FÖR EXPORT (ARTIKEL 303/FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93 MONETÄRA UTJÄMNINGSBELOPP OCH JORDBRUKSBIDRAG UTESLUTNA).».
17. All'articolo 318 si aggiunge:
«- annettu jälkiäteen/utfärdat i efterhand,
- utstedt i etterhånd,
- utfärdat i efterhand.».
18. All'articolo 335, paragrafo 2, terzo comma si aggiunge:
«- ote/utdrag,
- utdrag,
- utdrag.».
19. Nell'articolo 361, paragrafo 2, dopo «- toepassing van artikel 361, punto 2, van Verordening (EEG) nr. 2454/93» si aggiunge:
«- asetuksen (ETY) n:o 2454/93, 361 artiklan 2 kohtaa sovellettu/tillämpning av artikel 361.2 i förordning (EEG) nr 2454/93,
- anvendelse av Artikkel 361, nr. 2 underparagraf 2 i forordning (EØF) nr. 2454/93,
- tillämpning av artikel 361.2 andra stycket i förordning (EEG) nr 2454/93,».
20. Nell'articolo 371 dopo «BEPERKTE GELDIGHEID - TOEPASSING VAN ARTIKEL 371 VAN VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93,» si inserisce:
«- VOIMASSA RAJOITETUSTI: ASETUKSEN (ETY) N:o 2454/93 371 ARTIKLAA SOVELLETTU/BEGRÄNSAD GILTIGHET - TILLÄMPNING AV ARTIKEL 371, FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93,
- BEGRENSET GYLDIGHET: ANVENDELSE AV FORORDNING (EØF) Nr. 2454/93, ARTIKKEL 371,
- BEGRÄNSAD GILTIGHET - TILLÄMPNING AV ARTIKEL 371 FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93,».
21. All'articolo 392, paragrafo 2 si aggiunge:
«- yksinkertaistettu menettely/förenklat förfarande,
- forenklet prosedyre,
- förenklat förfarande.».
22. All'articolo 393, paragrafo 2 si aggiunge:
«- vapautettu allekirjoituksesta/befriad från underskrift,
- fritatt for underskrift,
- befriad från underskrift.».
23. All'articolo 402, paragrafo 1 si aggiunge:
«- yksinkertaistettu menettely/förenklat förfarande,
- forenklet prosedyre,
- förenklat förfarande.».
24. All'articolo 404, paragrafo 2 si aggiunge:
«- vapautettu allekirjoituksesta/befriad från underskrift
- fritatt for underskrift,
- befriad från underskrift.».
25. All'articolo 464 dopo «Verlaten van de Gemeenschap aan beperkingen onderworpen,» si aggiunge:
«- Vienti yhteisöstä rajoitusten alaista/Export från Gemenskapen underkastad restriktioner,
- Utførsel fra Fellesskapet underlagt restriksjoner,
- Export från Gemenskapen underkastad restriktioner,».
26. All'articolo 464 dopo «Verlaten van de Gemeenschap aan belastingheffing onderworpen,» si aggiunge:
«- Vienti yhteisöstä maksujen alaista/Export från Gemenskapen underkastad avgifter,
- Utførsel fra Fellesskapet betinget av avgiftsbetaling,
- Export från Gemenskapen underkastad avgifter,».
27. All'articolo 481, paragrafo 3 si aggiunge:
«- tavaroita ei kuljeteta passitusmenettelyssä/Varor ej under transitering,
- varer ikke underlagt en transitteringsprosedyre,
- varor ej under transitering,».
28. All'articolo 485, paragrafo 4 si aggiunge:
«- Ote valvontakappaleesta: .......... (numero, päiväys, toimipaikka ja antomaa)/Utdrag ur kontrollexemplar: .......... (nummer och datum samt utfärdande kontor och land)
- Utdrag av kontrolleksemplar: .......... (nummer, dato, utstedende kontor og land)
- Utdrag ur kontrollexemplar: .......... (nummer och datum samt utfärdande kontor och land)».
29. All'articolo 485, paragrafo 5 si aggiunge:
«- annettuja otteita .......... (lukumäärä) - kopiot oheisina/ .......... (antal) utfärdade utdrag - kopior bifogas,
- .......... (antall) utstedte utdrag, kopier vedlagt,
- .......... (antal) utfärdade utdrag - kopior bifogas,».
30. All'articolo 486, paragrafo 2 si aggiunge:
«- Annettu jälkikäteen/Utfärdat i efterhand,
- Utstedt i etterhånd,
- Utfärdat i efterhand.».
31. All'articolo 492, paragrafo 1 si aggiunge:
«- Yksinkertaistettu menettely/Förenklat förfarande,
- Forenklet prosedyre,
- Förenklat förfarande.».
32. All'articolo 494, paragrafo 2 si aggiunge:
«- Vapautettu allekirjoituksesta/Befriad från underskrift,
- Fritatt for underskrift,
- Befriad från underskrift.».
33. All'articolo 522, paragrafo 4 si aggiunge:
«- TK-tavaroita/NB-varor,
- NB-varer,
- NB-varor.».
34. All'articolo 601 paragrafo 3 si aggiunge:
«- KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT,
- DUPLIKAT,
- DUPLIKAT.».
35. All'articolo 610, paragrafo 1 si aggiunge:
«- SJ/Y-tavaroita/AF/S-varor,
- IB/S-varer,
- AF/S-varor.».
36. All'articolo 610, paragrafo 2 si aggiunge:
«- Kauppapolititiikka/Handelspolitik,
- Handelspolitikk,
- Handelspolitik.».
37. All'articolo 644, paragrafo 1 si aggiunge:
«- SJ/T-tavaroita/AF/R-varor,
- IB/R-varer,
- AF/R-varor.».
38. All'articolo 711 si aggiunge:
«- VM-tavaroita/TI varor,
- MI-varer,
- TI varor.».
39. All'articolo 778, paragrafo 3 si aggiunge:
«- KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT,
- DUPLIKAT,
- DUPLIKAT.».
40. All'articolo 818, paragrafo 4 si aggiunge:
«- TK-tavaroita/VH-varor,
- NB-varer,
- VH-varor.».
41. All'articolo 849, paragrafo 2 si aggiunge:
«- Vietäessä ei myönnetty vientitukea eikä muita määriä/Inga bidrag eller andra belopp har beviljats vid exporten,
- Ingen tilbakebetalinger eller andre beløp gitt ved utførselen,
- Inga bidrag eller andra belopp har beviljats vid exporten.».
42. All'articolo 849, paragrafo 3 si aggiunge:
«- Vientituki ja muut vietäessä maksetut määrät maksettu takaisin .......... (määrä) osalta/ De vid exporten beviljade bidragen eller andra belopp har betalats tillbaka för .......... (kvantitet);
- Tilbakebetalinger og andre beløp gitt ved utførselen er betalt for .......... (mengde);
- De vid exporten beviljade bidragen eller andra belopp har betalats tillbaka för .......... (kvantitet).».
43. All'articolo 849, paragrafo 3 si aggiunge dopo «or»:
«- Oikeus vientitukeen tai muihin vietäessä maksettuihin määriin peruutettu .......... (määrä) osalta/Rätt till utbetalning av bidrag och andra belopp vid exporten har annullerats för .......... (kvantitet);
- Rett til tilbakebetalinger eller utbetaling av andre beløp ved utførselen er opphevet for .......... (mengde);
- Rätt till utbetalning av bidrag och andra belopp vid exporten har annullerats för .......... (kvantitet).».
44. All'articolo 855 si aggiunge:
«- KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT,
- DUPLIKAT,
- DUPLIKAT.».
45. All'articolo 882, paragrafo 1 si aggiunge:
«- Yhteisön tullikoodeksin 185 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaista palautustavaraa/Returvaror enligt artikel 185.2 b) i gemenskapens tullkodex
- Returvarer i henhold til artikkel 185 nr. 2 bokstav b) i Fellesskapets tollkodeks
- Returvaror enligt artikel 185.2 b i gemenskapens tullkodex.».
46. L'allegato 1 è modificato come segue:
Nella casella «13 Lingua» delle copie 4 e 5 del formulario Informazioni tariffarie vincolanti si inserisce:
«FI», «NO», «SE».
47. L'allegato 6 è modificato come segue:
Il modulo «CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ PER LA VODKA FINLANDESE» è sostituito dal seguente:
«Abrogato».
48. L'allegato 6A è modificato come segue:
Il modulo «CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ PER LA VODKA SVEDESE» è sostituito dal seguente:
«Abrogato».
49. L'allegato 17 è modificato come segue:
a) Le quattro colonne che iniziano con «Australia» e terminano con «United Kingdom» sotto la nota I (1) sul retro del «Modulo A», in inglese, sono sostituite dalle seguenti:
«Australia * European Community:
Canada Austria Italy
Japan Belgium Luxembourg
New Zealand Denmark Netherlands
Switzerland Finland Norway
United States of America
France Portugal
Germany Spain
Greece Sweden
Ireland United Kingdom».
b) Le quattro colonne che iniziano con «Australie*» e terminano con «Royaume-Uni» sotto la nota I (1) sul retro del «Modulo A», in francese, sono sostituite dalle seguenti:
«Australie * Communauté européenne:
Canada Autriche Irlande
États-Unis d'Amérique
Allemagne Italie
Belgique Luxembourg
Japon Danemark Norvège
Nouvelle-Zélande Espagne Pays-Bas
Suisse Finlande Portugal
France Royaume-Uni
Grèce Suède».
c) La nota III, lettera b, punto 3 delle note che compaiono sul retro del «Modulo A» in inglese è sostituita dalla seguente:
«Japan, Switzerland and the European Community enter the letter “W” in box 8 followed by the Customs Cooperation Council Nomenclature (harmonized system) heading of the exported product (example: “W”96.18)».
d) La nota III, lettera b, punto 3 delle note che compaiono sul retro del «Modulo A» in francese è sostituita dalla seguente:
«Japon, Suisse et Communauté européenne: il y a lieu d'inscrire dans la case 8 la lettre “W” suivie de la position tarifaire occupée par le produit exporté dans la Nomenclature du Conseil de coopération douanière (système harmonisé) (exemple: “W”96.18)».
50. L'allegato 18 è modificato come segue:
a) La nota I (1) «Part 2» del «Form APR» in inglese è sostituita dalla seguente:
«Switzerland European Community:
Austria Italy
Belgium Luxembourg
Denmark Netherlands
Finland Norway
France Portugal
Germany Spain
Greece Sweden
Ireland United Kingdom».
b) La nota I (1) «Partie 2» del «Formulaire APR» in francese è sostituita dalla seguente:
«Suisse Communauté européenne:
Autriche Irlande
Allemagne Italie
Belgique Luxembourg
Danemark Norvège
Espagne Pays-Bas
Finlande Portugal
France Royaume-Uni
Grèce Suède».
51. L'allegato 25 è modificato inserendo quanto segue:
«
TABELLA IX (Norvegia) Paesi terzi Aeroporto di partenza Aeroporto d'arrivo
1 2 Bergen Oslo Stavanger Trondheim
3 4 5 6 7
I. EUROPA
Albania tutti gli aeroporti 49 44 53 37
Armenia tutti gli aeroporti 78 85 79 80
Bielorussia tutti gli aeroporti 48 55 46 48
Bosnia-Erzegovina tutti gli aeroporti 42 46 45 38
Bulgaria tutti gli aeroporti 50 55 52 47
Croazia tutti gli aeroporti 23 23 21 19
Cipro vedi Asia
Estonia tutti gli aeroporti 31 42 30 38
Isole Faeröer tutti gli aeroporti 50 34 45 37
Repubblica ceca Brno 17 19 18 15
Praga 8 9 9 4
Repubblica slovacca Bratislava 0 0 0 0
Kosice 33 38 36 31
Georgia tutti gli aeroporti 74 83 76 76
Gibilterra tutti gli aeroporti 0 0 0 0
Ungheria tutti gli aeroporti 28 32 30 26
Islanda tutti gli aeroporti 79 37 74 74
Lettonia tutti gli aeroporti 29 40 30 32
Lituania tutti gli aeroporti 28 38 30 27
Macedonia (ex Repubblica iugoslava) tutti gli aeroporti 58 45 44 38
Malta tutti gli aeroporti 4 4 4 3
Moldavia tutti gli aeroporti 52 59 53 76
Montenegro tutti gli aeroporti 36 40 39 34
Polonia Cracovia 47 56 51 43
Bydgoszcz,
Gdanskes, Rzeszów,
Wroclaw 27 36 29 24
Szczecin (Stettino) 0 0 0
Varsavia 36 45 39 34
Romania Bucarest 50 56 53 48
tutti gli altri aeroporti 43 49 46 41
Russia Gorky, Kuiybshev, Perm, 78 85 78 81
Rostov, Volgograd 10 12 10 12
St Pietroburgo 60 71 59 68
Mosca, Orel
Voronezh,
Irkoutsk, Kirensk, 80 82 78 81
Krasnoyarsk, Novossibirsk 80 83 81 81
Khabarovsk, Vladivostok
Omsk, Sverdlovsk
Serbia tutti gli aeroporti 33 37 37 31
Slovenia tutti gli aeroporti 16 17 17 14
Svizzera Basilea 0 0 0 0
Berna 4 5 5 4
Ginevra 4 4 5 3
Zurigo 1 11 2 1
Turchia (in Europa) tutti gli aeroporti 8 8 8 2
Turchia (in Asia) Adana, Afyon, Antalya, Erläzig, Gaziantep, Iskenderun, Kastamonu, Konya, Malatya, Samsun, Trebisonda 27 30 28 27
Agri, Diyarbakir, Erzurum, Kars, Van 37 37 39 38
Akhisar, Ankara, Balikesir, Bandirma, Bursa, Kütahya, Zonguldak 18 20 19 18
Ucraina Kiev 56 67 59 57
Lvov, Odessa, Simferopol 65 72 67 64
II. AFRICA
Algeria Algeri 10 10 11 9
Annaba, Constantina 9 9 9 9
El Golea 31 32 33 29
Angola tutti gli aeroporti 62 66 63 59
Benin tutti gli aeroporti 55 55 57 51
Botswana tutti gli aeroporti 69 70 70 67
Burkina Faso tutti gli aeroporti 53 49 55 53
Burundi tutti gli aeroporti 52 53 53 50
Camerun tutti gli aeroporti 54 55 56 51
Repubblica di Capo Verde tutti gli aeroporti 25 24 26 23
Repubblica centrafricana tutti gli aeroporti 54 56 55 51
Ciad tutti gli aeroporti 53 49 55 53
Comore tutti gli aeroporti 61 62 62 60
Congo tutti gli aeroporti 59 60 61 57
Costa d'Avorio tutti gli aeroporti 55 55 57 51
Gibuti tutti gli aeroporti 44 46 45 42
Egitto tutti gli aeroporti 19 20 20 19
Guinea equatoriale tutti gli aeroporti 49 48 51 48
Etiopia tutti gli aeroporti 44 46 45 42
Gabon tutti gli aeroporti 54 55 56 51
Gambia tutti gli aeroporti 25 24 26 23
Ghana tutti gli aeroporti 55 55 57 51
Guinea tutti gli aeroporti 49 48 51 45
Guinea-Bissau tutti gli aeroporti 49 48 51 45
Kenya tutti gli aeroporti 42 54 54 51
Lesotho tutti gli aeroporti 69 70 70 67
Liberia tutti gli aeroporti 49 48 51 48
Libia Bengasi, Tripoli 15 13 16 14
Sebha 26 27 27 24
Madagascar tutti gli aeroporti 61 62 62 60
Malawi tutti gli aeroporti 42 54 54 51
Mali tutti gli aeroporti 53 49 55 53
Mauritania tutti gli aeroporti 25 24 26 23
Maurizio tutti gli aeroporti 61 62 62 60
Marocco Tangeri, Tetuan 0 0 0 0
altri aeroporti 9 9 10 10
Mozambico tutti gli aeroporti 61 62 62 60
Namibia tutti gli aeroporti 69 70 70 67
Niger tutti gli aeroporti 53 49 55 53
Nigeria tutti gli aeroporti 55 55 57 51
Ruanda tutti gli aeroporti 52 53 53 50
São Tomé e Principe tutti gli aeroporti 49 48 51 48
Senegal tutti gli aeroporti 54 55 56 51
Seicelle tutti gli aeroporti 25 24 26 23
Sierra Leone tutti gli aeroporti 49 48 51 45
Somalia tutti gli aeroporti 42 54 54 51
Repubblica sudafricana tutti gli aeroporti 69 70 70 67
St. Elena tutti gli aeroporti 49 48 51 48
Sudan tutti gli aeroporti 38 40 39 37
Swaziland tutti gli aeroporti 69 70 70 67
Tanzania tutti gli aeroporti 42 54 54 51
Togo tutti gli aeroporti 55 55 57 51
Tunisia Djerba
Tunisi
10 10 10 9
Uganda tutti gli aeroporti 52 53 53 50
Zaire tutti gli aeroporti 59 60 61 57
Zambia tutti gli aeroporti 61 62 62 60
Zimbabwe tutti gli aeroporti 61 62 62 60
III. AMERICA
1. America settentrionale
Canada Edmonton, Vancouver, Winnipeg 87 85 87 87
Halifax, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto 78 74 79 75
Groenlandia tutti gli aeroporti 87 79 86 81
Stati Uniti d'America Akron, Albany, Atlanta, Baltimora, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, New Orleans, Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New York, Filadelfia, Pittsburgh, St Louis, Washington 77 73 78 72
Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Oklahoma, Phoenix, Portland, Salt Lake City, San Francisco, Seattle 65 62 65 62
Anchorage, Fairbanks, Juneau 90 87 90 87
Honolulu 90 87 90 87
Miami 80 77 97 75
Porto Rico 78 74 95 73
2. America Centrale
Bahamas tutti gli aeroporti 62 53 55 51
Belize tutti gli aeroporti 62 60 58 58
Bermuda tutti gli aeroporti 62 53 55 51
Costa Rica tutti gli aeroporti 62 60 63 59
Cuba tutti gli aeroporti 62 60 63 59
Curação tutti gli aeroporti 90 97 98 93
Repubblica Dominicana tutti gli aeroporti 62 53 55 51
El Salvador tutti gli aeroporti 62 60 63 59
Guatemala tutti gli aeroporti 62 60 63 59
Haiti tutti gli aeroporti 62 53 55 51
Honduras tutti gli aeroporti 62 60 63 59
Giamaica tutti gli aeroporti 62 60 63 59
Messico tutti gli aeroporti 70 68 71 69
Nicaragua tutti gli aeroporti 62 60 63 59
Panama tutti gli aeroporti 62 60 63 59
Isole Vergini vedi Indie occidentali
Indie occidentali tutti gli aeroporti 90 97 98 93
3. America meridionale
Argentina tutti gli aeroporti 64 63 64 61
Aruba tutti gli aeroporti 90 97 98 93
Bolivia tutti gli aeroporti 64 63 64 61
Brasile tutti gli aeroporti 90 97 98 93
Cile tutti gli aeroporti 64 63 64 61
Colombia tutti gli aeroporti 90 97 98 93
Ecuador tutti gli aeroporti 90 97 98 93
Guyana tutti gli aeroporti 90 97 98 93
Paraguay tutti gli aeroporti 64 63 64 61
Perù tutti gli aeroporti 90 97 98 93
Suriname tutti gli aeroporti 90 97 98 93
Trinidad e Tobago tutti gli aeroporti 90 97 98 93
Uruguay tutti gli aeroporti 64 63 64 61
Venezuela tutti gli aeroporti 90 97 98 93
IV. ASIA
Afganistan tutti gli aeroporti 85 90 87 86
Arabia Saudita tutti gli aeroporti 47 46 48 49
Azerbaigian tutti gli aeroporti 74 83 76 76
Bahrein tutti gli aeroporti 85 90 87 86
Bangladesh tutti gli aeroporti 89 92 90 89
Birmania tutti gli aeroporti 85 89 87 85
Brunei vedi Malesia
Butan vedi Nepal
Cina tutti gli aeroporti 88 93 89 91
Cipro tutti gli aeroporti 29 31 30 28
Corea del Nord tutti gli aeroporti 88 93 89 91
Corea del Sud tutti gli aeroporti 89 92 90 89
Emirati arabi uniti tutti gli aeroporti 47 46 48 49
Filippine tutti gli aeroporti 89 92 90 89
Giappone tutti gli aeroporti 90 94 91 89
Giordania tutti gli aeroporti 31 33 32 30
Hong Kong tutti gli aeroporti 89 92 90 89
India tutti gli aeroporti 89 92 90 89
Indonesia tutti gli aeroporti 85 90 87 86
Irak tutti gli aeroporti 78 84 81 78
Iran tutti gli aeroporti 78 84 80 78
Israele tutti gli aeroporti 31 33 32 30
Kampuchéa tutti gli aeroporti 85 89 87 85
Kazakistan tutti gli aeroporti 80 86 83 83
Kirghizistan tutti gli aeroporti 80 86 83 83
Kuwait tutti gli aeroporti 47 46 48 49
Laos tutti gli aeroporti 47 46 48 49
Libano tutti gli aeroporti 31 33 32 30
Macao tutti gli aeroporti 89 92 90 89
Malaysia tutti gli aeroporti 89 92 90 89
Maldive tutti gli aeroporti 87 91 88 90
Mascate e Oman tutti gli aeroporti 47 46 48 49
Mongolia tutti gli aeroporti 79 83 78 82
Nepal tutti gli aeroporti 89 92 90 89
Oman vedi Mascate e Oman
Pakistan tutti gli aeroporti 85 90 87 86
Qatar tutti gli aeroporti 47 46 48 49
Repubblica araba dello Yemen tutti gli aeroporti 85 89 87 85
Singapore tutti gli aeroporti 89 92 90 89
Siria tutti gli aeroporti 30 32 31 26
Sri Lanka tutti gli aeroporti 88 92 89 85
Tagikistan tutti gli aeroporti 80 86 83 83
Taiwan tutti gli aeroporti 89 92 90 89
Thailandia tutti gli aeroporti 85 89 87 85
Turchia vedi Europa
Turkmenistan tutti gli aeroporti 80 86 83 83
Uzbekistan tutti gli aeroporti 80 86 83 83
Vietnam tutti gli aeroporti 47 46 48 49
V. AUSTRALIA e OCEANIA tutti gli aeroporti 82 84 83 82
TABELLA X (Svezia) Paesi terzi Aeroporto di partenza Aeroporto d'arrivo
1 2 Göteborg Malmö Norrköping Stoccolma
3 4 5 6 7
I. EUROPA
Albania tutti gli aeroporti 77 88 88 85
Armenia tutti gli aeroporti 90 95 94 94
Bielorussia tutti gli aeroporti 72 86 33 80
Bosnia-Erzegovina tutti gli aeroporti 48 60 87 80
Bulgaria tutti gli aeroporti 80 92 89 86
Croazia tutti gli aeroporti 43 53 81 77
Cipro vedi Asia
Estonia tutti gli aeroporti 48 48 73 92
Isole Faeröer tutti gli aeroporti 32 28 28 27
Repubblica ceca Brno 24 32 71 21
Ostrava 69 86 85 78
Praga 12 17 11 97
Repubblica slovacca Bratislava 0 0 0 0
Kosice, Presov 69 86 85 78
Georgia tutti gli aeroporti 98 95 92 93
Gibilterra tutti gli aeroporti 0 0 0 0
Ungheria tutti gli aeroporti 72 69 86 77
Islanda tutti gli aeroporti 60 54 67 65
Lettonia tutti gli aeroporti 63 83 71 75
Lituania tutti gli aeroporti 45 67 67 92
Macedonia (ex Repubblica iugoslava) tutti gli aeroporti 80 92 91 88
Malta tutti gli aeroporti 4 4 4 4
Moldavia tutti gli aeroporti 82 90 87 89
Montenegro tutti gli aeroporti 55 44 85 85
Polonia Bydgoszcz,
Gdansk, Rzeszów,
Wroclaw 44 64 64 50
Cracovia 66 83 79 73
Szczecin (Stettino) 0 0 0 0
Varsavia 58 74 70 67
Romania Bucarest 81 91 86 85
tutti gli altri aeroporti 78 97 84 39
Russia Gorky, Kuiybshev, Perm 87 94 90 98
Rostov, Volgograd 73 59 92 95
St Pietroburgo 85 85 85 97
Mosca, Orel,
Voronezh,
Irkoutsk, Kirensk,
Krasnoyarsk, Novossibirsk,
Khabarovsk, Vladivostok 84 85 88 90
Omsk, Sverdlovsk 86 87 92 95
Serbia tutti gli aeroporti 78 92 83 83
Slovenia tutti gli aeroporti 43 52 81 71
Svizzera Basilea 0 0 0 0
Berna 5 6 5 4
Ginevra 8 8 6 6
Zurigo 6 4 3 2
Turchia (in Europa) tutti gli aeroporti 9 10 90 89
Turchia (in Asia) Adana, Afyon, Antalya, Erläzig, Gaziantep, Iskenderun, Kastamonu, Konya, Malatya, Samsun, Trebisonda 32 34 93 93
Agri, Diyarbakir, Erzurum, Kars, Van 89 86 91 94
Akhisar, Ankara, Balikesir, Bandirma, Bursa, Kütahya, Zonguldak 85 94 90 93
Ucraina Kiev 77 89 82 87
Lvov, Odessa, Simferopol 85 91 88 88
II. AFRICA
Algeria Algeri 11 12 5 10
Annaba, Constantina 10 11 10 9
El Golea 34 34 32 31
Angola tutti gli aeroporti 65 68 65 64
Benin tutti gli aeroporti 58 61 56 56
Botswana tutti gli aeroporti 58 61 56 56
Burkina Faso tutti gli aeroporti 56 59 54 53
Burundi tutti gli aeroporti 56 58 59 55
Camerun tutti gli aeroporti 58 61 57 56
Repubblica di Capo Verde tutti gli aeroporti 26 27 25 36
Repubblica centrafricana tutti gli aeroporti 50 53 49 48
Ciad tutti gli aeroporti 56 59 54 53
Comore tutti gli aeroporti 65 67 64 64
Congo tutti gli aeroporti 63 66 62 61
Costa d'Avorio tutti gli aeroporti 58 61 56 56
Gibuti tutti gli aeroporti 22 23 22 22
Egitto tutti gli aeroporti 22 23 22 22
Guinea equatoriale tutti gli aeroporti 57 60 57 53
Etiopia tutti gli aeroporti 48 51 48 48
Gabon tutti gli aeroporti 58 61 57 56
Gambia tutti gli aeroporti 26 27 25 36
Ghana tutti gli aeroporti 58 61 56 56
Guinea tutti gli aeroporti 51 53 49 48
Guinea-Bissau tutti gli aeroporti 51 53 49 48
Kenya tutti gli aeroporti 57 60 57 53
Lesotho tutti gli aeroporti 58 61 56 56
Liberia tutti gli aeroporti 51 53 49 48
Libia Bengasi, Tripoli 14 18 16 16
Sebha 32 28 29 27
Madagascar tutti gli aeroporti 65 67 64 64
Malawi tutti gli aeroporti 57 60 57 53
Mali tutti gli aeroporti 56 59 54 53
Mauritania tutti gli aeroporti 26 27 25 36
Maurizio tutti gli aeroporti 65 67 64 64
Marocco Tangeri, Tetuan 0 0 0 0
altri aeroporti 10 10 9 9
Mozambico tutti gli aeroporti 65 67 64 64
Namibia tutti gli aeroporti 58 61 56 56
Niger tutti gli aeroporti 56 59 54 53
Nigeria tutti gli aeroporti 58 61 56 56
Ruanda tutti gli aeroporti 56 58 59 55
São Tomé e Principe tutti gli aeroporti 51 53 49 48
Senegal tutti gli aeroporti 26 27 25 36
Seicelle tutti gli aeroporti 65 67 64 64
Sierra Leone tutti gli aeroporti 51 53 49 48
Somalia tutti gli aeroporti 57 60 57 53
Repubblica sudafricana tutti gli aeroporti 70 75 72 71
St. Elena tutti gli aeroporti 51 53 49 48
Sudan tutti gli aeroporti 42 45 42 42
Swaziland tutti gli aeroporti 58 61 56 56
Tanzania tutti gli aeroporti 57 60 57 53
Togo tutti gli aeroporti 58 61 56 56
Tunisia Djerba
Tunisi
11 12 10 10
Uganda tutti gli aeroporti 56 58 59 55
Zaire tutti gli aeroporti 63 66 62 61
Zambia tutti gli aeroporti 65 67 64 64
Zimbabwe tutti gli aeroporti 65 67 64 64
III. AMERICA
1. America settentrionale
Canada Edmonton, Vancouver, Winnipeg 84 83 81 80
Halifax, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto 74 74 71 69
Groenlandia tutti gli aeroporti 78 75 73 71
Stati Uniti d'America Akron, Albany, Atlanta, Baltimora, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, New Orleans, Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New York, Filadelfia, Pittsburgh, St Louis, Washington 74 74 70 68
Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Oklahoma, Phoenix, Portland, Salt Lake City, San Francisco, Seattle 59 62 60 59
Anchorage, Fairbanks, Juneau 86 81 84 83
Honolulu 87 87 85 85
Miami 78 78 74 74
Porto Rico 76 75 72 72
2. America Centrale
Bahamas tutti gli aeroporti 53 54 51 50
Belize tutti gli aeroporti 61 61 59 58
Bermuda tutti gli aeroporti 53 54 51 50
Costa Rica tutti gli aeroporti 61 61 59 58
Cuba tutti gli aeroporti 61 61 59 58
Curação tutti gli aeroporti 58 59 56 56
Repubblica Dominicana tutti gli aeroporti 53 54 51 50
El Salvador tutti gli aeroporti 61 61 59 68
Guatemala tutti gli aeroporti 61 61 59 58
Haiti tutti gli aeroporti 53 54 51 51
Honduras tutti gli aeroporti 61 61 59 58
Giamaica tutti gli aeroporti 61 61 59 58
Messico tutti gli aeroporti 68 66 68 65
Nicaragua tutti gli aeroporti 61 61 59 58
Panama tutti gli aeroporti 61 61 59 58
Isole Vergini vedi Indie occidentali
Indie occidentali tutti gli aeroporti 58 59 56 56
3. America meridionale
Argentina tutti gli aeroporti 64 66 63 62
Aruba tutti gli aeroporti 58 59 56 56
Bolivia tutti gli aeroporti 64 66 63 62
Brasile tutti gli aeroporti 58 59 56 56
Cile tutti gli aeroporti 64 66 63 62
Colombia tutti gli aeroporti 58 59 56 56
Ecuador tutti gli aeroporti 58 59 56 56
Guyana tutti gli aeroporti 58 59 56 56
Paraguay tutti gli aeroporti 64 66 63 62
Perù tutti gli aeroporti 68 59 56 58
Suriname tutti gli aeroporti 58 59 56 58
Trinidad e Tobago tutti gli aeroporti 58 59 56 56
Uruguay tutti gli aeroporti 64 66 63 62
Venezuela tutti gli aeroporti 58 59 56 56
IV. ASIA
Afganistan tutti gli aeroporti 94 97 96 97
Arabia Saudita tutti gli aeroporti 53 56 94 94
Azerbaigian tutti gli aeroporti 98 95 92 93
Bahrein tutti gli aeroporti 53 56 94 94
Bangladesh tutti gli aeroporti 94 97 96 97
Birmania tutti gli aeroporti 94 97 96 97
Brunei vedi Malaysia
Butan vedi Nepal
Cina tutti gli aeroporti 94 98 98 99
Cipro tutti gli aeroporti 33 36 34 34
Corea del Nord tutti gli aeroporti 94 98 98 99
Corea del Sud tutti gli aeroporti 96 99 97 98
Emirati arabi uniti tutti gli aeroporti 53 56 94 95
Filippine tutti gli aeroporti 96 99 97 98
Giappone tutti gli aeroporti 96 98 98 99
Giordania tutti gli aeroporti 53 56 94 94
Hong Kong tutti gli aeroporti 96 99 97 98
India tutti gli aeroporti 94 97 96 97
Indonesia tutti gli aeroporti 96 99 97 98
Irak tutti gli aeroporti 79 95 93 94
Iran tutti gli aeroporti 90 95 94 94
Israele tutti gli aeroporti 36 39 37 36
Kampuchéa tutti gli aeroporti 94 97 96 97
Kazakistan tutti gli aeroporti 92 96 94 96
Kirghizistan tutti gli aeroporti 92 96 94 96
Kuwait tutti gli aeroporti 53 56 94 94
Laos tutti gli aeroporti 94 97 96 97
Libano tutti gli aeroporti 36 39 37 36
Macao tutti gli aeroporti 96 99 97 98
Malaysia tutti gli aeroporti 96 99 97 98
Maldive tutti gli aeroporti 95 98 96 97
Mascate e Oman tutti gli aeroporti 53 56 94 95
Mongolia tutti gli aeroporti 95 97 97 99
Nepal tutti gli aeroporti 94 97 96 97
Oman vedi Mascate e Oman
Pakistan tutti gli aeroporti 94 97 96 97
Qatar tutti gli aeroporti 53 56 94 95
Repubblica araba dello Yemen tutti gli aeroporti 53 56 94 94
Singapore tutti gli aeroporti 96 99 97 98
Siria tutti gli aeroporti 35 38 36 36
Sri Lanka tutti gli aeroporti 95 98 96 97
Tagikistan tutti gli aeroporti 92 96 94 96
Taiwan tutti gli aeroporti 96 99 97 98
Thailandia tutti gli aeroporti 94 97 96 97
Turchia vedi Europa
Turkmenistan tutti gli aeroporti 92 96 94 96
Uzbekistan tutti gli aeroporti 92 96 94 96
Vietnam tutti gli aeroporti 94 97 96 97
IV. AUSTRALIA e OCEANIA tutti gli aeroporti 85 87 86 87
TABELLA XI (Austria) Paesi terzi Aeroporto di partenza Aeroporto d'arrivo
1 2 Innsbruck Klagenfurt Salisburgo Vienna
3 4 5 6 7
I. EUROPA
Albania tutti gli aeroporti 71 95 78 87
Armenia tutti gli aeroporti 85 95 89 97
Bielorussia tutti gli aeroporti 50 76 81 93
Bosnia-Erzegovina tutti gli aeroporti 60 92 66 80
Bulgaria tutti gli aeroporti 72 96 76 83
Croazia tutti gli aeroporti 42 60 33 38
Cipro vedi Asia
Estonia tutti gli aeroporti 70 85 75 95
Isole Faeröer tutti gli aeroporti 17 17 21 16
Repubblica ceca Brno 15 22 20 39
Ostrava 41 50 53 87
Praga 56 44 49 32
Repubblica slovacca Bratislava 0 0 0 0
Kosice, Presov 56 44 49 32
Georgia tutti gli aeroporti 84 93 88 97
Gibilterra tutti gli aeroporti 0 0 0 0
Ungheria tutti gli aeroporti 32 55 33 72
Islanda tutti gli aeroporti 41 38 40 39
Lettonia tutti gli aeroporti 83 79 92 94
Lituania tutti gli aeroporti 68 74 76 93
Macedonia (ex Repubblica iugoslava) tutti gli aeroporti 72 91 78 88
Malta tutti gli aeroporti 8 8 9 7
Moldavia tutti gli aeroporti 69 82 77 96
Montenegro tutti gli aeroporti 69 95 75 90
Polonia Bydgoszoz, Cracovia 38 47 47 80
Gdansk, Rzeszòw 46 54 86 69
Wroclaw
Szczecin (Stettino) 0 0 0 0
Varsavia 73 61 82 82
Romania Bucarest 69 86 75 92
tutti gli altri aeroporti 62 78 69 89
Russia Gorki, Kuiybshev, Perm, 81 81 84 97
Rostov, Volgograd
St Pietroburgo 82 83 88 96
Mosca, Orel 80 86 86 96
Irkoutsk, Kirensk,
Krasnoyarsk, Novossibirsk 94 97 96 99
Khabarovsk, Vladivostok 91 95 94 99
Omsk, Sverdlovsk
Serbia tutti gli aeroporti 52 75 60 87
Slovenia tutti gli aeroporti 34 35 36 34
Svizzera Basilea 0 0 0 0
Berna 38 32 40 24
Ginevra 0 0 0 0
Zurigo 38 18 24 14
Turchia (in Europa) tutti gli aeroporti 13 15 14 16
Turchia (in Asia) Adana, Afyon, Antalya, Erläzig, Gaziantep, Iskenderun, Kastamonu, Konya, Malatya, Samsun, Trebisonda 40 44 42 46
Agri, Diyarbakir, Erzurum, Kars, Van 85 94 89 97
Akhisar, Ankara, Balikesir, Bandirma, Bursa, Kütahya, Zonguldak 30 34 31 35
Ucraina Kiev 70 81 77 97
Lvov, Odessa, Simferopol 72 84 78 94
II. AFRICA
Algeria Algeri 20 19 19 17
Annaba, Constantina 20 19 18 16
El Golea 53 52 50 46
Angola tutti gli aeroporti 80 79 81 78
Benin tutti gli aeroporti 75 76 74 72
Botswana tutti gli aeroporti 84 85 83 83
Burkina Faso tutti gli aeroporti 74 72 74 70
Burundi tutti gli aeroporti 68 70 68 69
Camerun tutti gli aeroporti 74 73 72 72
Repubblica di Capo Verde tutti gli aeroporti 33 32 32 30
Repubblica centrafricana tutti gli aeroporti 67 69 66 66
Ciad tutti gli aeroporti 74 72 74 70
Comore tutti gli aeroporti 77 77 78 77
Congo tutti gli aeroporti 78 78 79 77
Costa d'Avorio tutti gli aeroporti 75 76 74 72
Gibuti tutti gli aeroporti 61 60 68 62
Egitto tutti gli aeroporti 29 31 30 31
Guinea equatoriale tutti gli aeroporti 74 73 72 72
Etiopia tutti gli aeroporti 61 60 68 62
Gabon tutti gli aeroporti 74 73 72 72
Gambia tutti gli aeroporti 33 32 32 30
Ghana tutti gli aeroporti 75 76 74 72
Guinea tutti gli aeroporti 64 63 53 60
Guinea-Bissau tutti gli aeroporti 64 63 53 60
Kenya tutti gli aeroporti 69 69 71 70
Lesotho tutti gli aeroporti 84 85 83 83
Liberia tutti gli aeroporti 64 63 53 60
Libia Bengasi, Tripoli 45 48 45 44
Sebha 28 30 27 27
Madagascar tutti gli aeroporti 77 77 78 77
Malawi tutti gli aeroporti 69 69 71 70
Mali tutti gli aeroporti 74 72 74 70
Mauritania tutti gli aeroporti 33 32 32 30
Maurizio tutti gli aeroporti 77 77 78 77
Marocco Tangeri, Tetuan 0 0 0 0
altri aeroporti 14 13 13 12
Mozambico tutti gli aeroporti 77 77 78 77
Namibia tutti gli aeroporti 84 85 83 83
Niger tutti gli aeroporti 74 72 74 70
Nigeria tutti gli aeroporti 75 76 74 72
Ruanda tutti gli aeroporti 68 70 68 69
São Tomé e Principe tutti gli aeroporti 74 73 72 72
Senegal tutti gli aeroporti 33 32 32 30
Seicelle tutti gli aeroporti 77 77 78 77
Sierra Leone tutti gli aeroporti 64 64 53 60
Somalia tutti gli aeroporti 69 69 71 70
Repubblica sudafricana tutti gli aeroporti 84 85 83 83
St. Elena tutti gli aeroporti 74 73 72 72
Sudan tutti gli aeroporti 55 55 57 56
Swaziland tutti gli aeroporti 84 85 83 83
Tanzania tutti gli aeroporti 69 69 71 70
Togo tutti gli aeroporti 75 76 74 72
Tunisia Djerba
Tunisi
22 22 21 19
Uganda tutti gli aeroporti 68 70 68 69
Zaire tutti gli aeroporti 78 78 79 77
Zambia tutti gli aeroporti 77 77 78 77
Zimbabwe tutti gli aeroporti 77 77 78 77
III. AMERICA
1. Nord America
Canada Edmonton, Vancouver, Winnipeg 88 86 86 85
Halifax, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto 82 79 80 78
Groenlandia tutti gli aeroporti 64 62 63 61
Stati Uniti d'America Akron, Albany, Atlanta, Baltimora, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, New Orleans, Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New York, Filadelfia, Pittsburgh, St Louis, Washington 75 73 74 71
Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Oklahoma, Phoenix, Portland, Salt Lake City, San Francisco, Seattle 65 63 64 62
Anchorage, Fairbanks, Juneau 91 88 89 87
Honolulu 79 77 78 76
Miami 60 59 59 57
Porto Rico 58 56 56 55
2. America Centrale
Bahamas tutti gli aeroporti 57 56 56 54
Belize tutti gli aeroporti 65 63 64 62
Bermuda tutti gli aeroporti 57 56 56 54
Costa Rica tutti gli aeroporti 65 63 64 62
Cuba tutti gli aeroporti 65 63 64 62
Curação tutti gli aeroporti 71 70 70 69
Repubblica Dominicana tutti gli aeroporti 57 56 56 54
El Salvador tutti gli aeroporti 65 63 64 62
Guatemala tutti gli aeroporti 57 56 56 54
Haiti tutti gli aeroporti 57 56 56 54
Honduras tutti gli aeroporti 65 63 64 62
Giamaica tutti gli aeroporti 65 63 64 62
Messico tutti gli aeroporti 72 70 71 69
Nicaragua tutti gli aeroporti 65 63 64 62
Panama tutti gli aeroporti 65 63 64 62
Isole Vergini vedi Indie occidentali
Indie occidentali tutti gli aeroporti 71 71 70 69
3. America meridionale
Argentina tutti gli aeroporti 71 71 70 69
Aruba tutti gli aeroporti 66 65 65 63
Bolivia tutti gli aeroporti 71 71 70 69
Brasile tutti gli aeroporti 66 65 65 63
Cile tutti gli aeroporti 71 71 70 69
Colombia tutti gli aeroporti 66 65 65 63
Ecuador tutti gli aeroporti 66 65 65 63
Guyana tutti gli aeroporti 66 65 65 63
Paraguay tutti gli aeroporti 71 71 70 69
Perù tutti gli aeroporti 66 65 65 63
Suriname tutti gli aeroporti 66 65 65 63
Trinidad e Tobago tutti gli aeroporti 66 65 65 63
Uruguay tutti gli aeroporti 71 71 70 69
Venezuela tutti gli aeroporti 66 65 65 63
IV. ASIA
Afghanistan tutti gli aeroporti 71 75 73 75
Arabia Saudita tutti gli aeroporti 52 55 53 55
Azerbaigian tutti gli aeroporti 84 93 88 97
Bahrein tutti gli aeroporti 52 55 53 55
Bangladesh tutti gli aeroporti 71 75 73 75
Birmania tutti gli aeroporti 94 97 96 97
Brunei vedi Malaysia
Butan vedi Nepal
Cina tutti gli aeroporti 95 98 97 99
Cipro tutti gli aeroporti 22 48 22 49
Corea del Nord tutti gli aeroporti 95 98 97 99
Corea del Sud tutti gli aeroporti 80 82 80 82
Emirati arabi uniti tutti gli aeroporti 52 55 53 55
Filippine tutti gli aeroporti 80 82 80 82
Giappone tutti gli aeroporti 96 98 97 100
Giordania tutti gli aeroporti 28 30 28 30
Hong Kong tutti gli aeroporti 80 82 80 82
India tutti gli aeroporti 71 75 73 75
Indonesia tutti gli aeroporti 80 82 80 82
Irak tutti gli aeroporti 56 60 58 61
Iran tutti gli aeroporti 89 96 92 97
Israele tutti gli aeroporti 28 30 28 30
Kampuchéa tutti gli aeroporti 94 97 96 97
Kazakistan tutti gli aeroporti 92 96 94 99
Kirghizistan tutti gli aeroporti 92 96 94 99
Kuwait tutti gli aeroporti 52 55 53 55
Libano tutti gli aeroporti 28 30 28 30
Macao tutti gli aeroporti 80 82 80 82
Malaysia tutti gli aeroporti 80 82 80 82
Maldive tutti gli aeroporti 75 77 73 77
Mascate e Oman tutti gli aeroporti 52 55 53 55
Mongolia tutti gli aeroporti 95 97 96 99
Nepal tutti gli aeroporti 71 75 73 75
Oman vedi Mascate e Oman
Pakistan tutti gli aeroporti 71 75 73 75
Qatar tutti gli aeroporti 52 55 53 55
Repubblica araba dello Yemen tutti gli aeroporti 61 60 68 62
Singapore tutti gli aeroporti 80 82 80 82
Siria tutti gli aeroporti 29 32 29 31
Sri Lanka tutti gli aeroporti 75 77 73 77
Tagikistan tutti gli aeroporti 92 96 94 99
Taiwan tutti gli aeroporti 80 82 80 82
Thailandia tutti gli aeroporti 79 81 80 82
Turchia vedi Europa
Turkmenistan tutti gli aeroporti 92 96 94 99
Uzbekistan tutti gli aeroporti 92 96 94 99
Vietnam tutti gli aeroporti 79 81 80 82
V. AUSTRALIA e OCEANIA tutti gli aeroporti 87 88 87 87
Birmania ||tutti gli aeroporti ||100 ||97 ||97 || ||
TABELLA XII (Finlandia) Paesi terzi Aeroporto di partenza Aeroporto d'arrivo
1 2 Helsinki Tampere Turku
3 4 5 6 7
I. EUROPA
Albania tutti gli aeroporti 98 94 97
Armenia tutti gli aeroporti 100 93 95
Bielorussia tutti gli aeroporti 100 81 88
Bosnia-Erzegovina tutti gli aeroporti 98 92 98
Bulgaria tutti gli aeroporti 98 92 97
Croazia tutti gli aeroporti 74 69 74
Cipro vedi Asia
Estonia tutti gli aeroporti 100 29 34
Isole Faeröer tutti gli aeroporti 35 37 38
Repubblica ceca Brno 51 60 66
Ostrava 97 88 95
Praga 62 59 65
Repubblica slovacca Bratislava 0 0 0
Kosice 97 88 95
Georgia tutti gli aeroporti 100 92 95
Gibilterra tutti gli aeroporti 0 0 0
Ungheria tutti gli aeroporti 98 43 98
Islanda tutti gli aeroporti 60 63 64
Lettonia tutti gli aeroporti 91 67 63
Lituania tutti gli aeroporti 100 97 90
Macedonia (ex Repubblica iugoslava) tutti gli aeroporti 98 92 97
Malta tutti gli aeroporti 4 3 4
Moldavia tutti gli aeroporti 100 92 93
Montenegro tutti gli aeroporti 98 92 97
Polonia Bydgoszoz, Cracovia 97 84 97
Gdansk, Rzeszòw, Wroclaw 95 76 90
Szczecin (Stettino) 0 0 0
Varsavia 96 84 96
Romania tutti gli aeroporti 100 93 94
Russia Gorki, Kuiybshev, Perm, 100 88 93
Rostov, Volgograd 67 33 43
St Pietroburgo
Mosca, Orel 100 77 67
Irkoutsk, Kirensk, 96 95 67
Krasnoyarsk, Novossibirsk 95 91 90
Khabarovsk, Vladivostok
Omsk, Sverdlovsk
Serbia tutti gli aeroporti 94 93 96
Slovenia tutti gli aeroporti 72 68 74
Svizzera Basilea 0 0 0
Berna 5 5 6
Ginevra 86 83 88
Zurigo 2 2 2
Turchia (in Europa) tutti gli aeroporti 100 93 97
Turchia (in Asia) Adana, Afyon, Antalya, Erläzig, Gaziantep, Iskenderun, Kastamonu, Konya, Malatya, Samsun, Trebisonda 100 95 96
Agri, Diyarbakir, Erzurum, Kars, Van 100 94 96
Akhisar, Ankara, Balikesir, Bandirma, Bursa, Kütahya, Zonguldak 100 93 96
Ucraina Kiev 100 87 92
Lvov, Odessa, Simferopol 100 90 93
II. AFRICA
Algeria Algeri 9 9 9
Annaba, Constantina 8 8 8
El Golea 28 28 29
Angola tutti gli aeroporti 62 61 62
Benin tutti gli aeroporti 55 54 55
Botswana tutti gli aeroporti 67 66 67
Burkina Faso tutti gli aeroporti 50 49 50
Burundi tutti gli aeroporti 54 53 34
Camerun tutti gli aeroporti 54 53 54
Repubblica di Capo Verde tutti gli aeroporti 23 22 23
Repubblica centrafricana tutti gli aeroporti 54 53 54
Ciad tutti gli aeroporti 50 49 50
Comore tutti gli aeroporti 63 62 63
Congo tutti gli aeroporti 60 59 60
Costa d'Avorio tutti gli aeroporti 55 54 55
Gibuti tutti gli aeroporti 49 47 47
Egitto tutti gli aeroporti 22 21 22
Guinea equatoriale tutti gli aeroporti 45 45 45
Etiopia tutti gli aeroporti 49 47 47
Gabon tutti gli aeroporti 54 53 53
Gambia tutti gli aeroporti 23 22 23
Ghana tutti gli aeroporti 55 54 55
Guinea tutti gli aeroporti 45 45 45
Guinea-Bissau tutti gli aeroporti 45 45 45
Kenya tutti gli aeroporti 56 55 56
Lesotho tutti gli aeroporti 67 66 67
Liberia tutti gli aeroporti 45 45 45
Libia Bengasi, Tripoli 15 15 15
Sebha 26 26 26
Madagascar tutti gli aeroporti 63 62 63
Malawi tutti gli aeroporti 56 55 56
Mali tutti gli aeroporti 50 49 50
Mauritania tutti gli aeroporti 23 22 23
Maurizio tutti gli aeroporti 63 62 63
Marocco Tangeri, Tetuan 0 0 0
altri aeroporti 8 8 8
Mozambico tutti gli aeroporti 63 62 63
Namibia tutti gli aeroporti 67 66 67
Niger tutti gli aeroporti 50 49 50
Nigeria tutti gli aeroporti 55 54 55
Ruanda tutti gli aeroporti 54 53 54
São Tomé e Principe tutti gli aeroporti 45 45 45
Senegal tutti gli aeroporti 23 22 23
Seicelle tutti gli aeroporti 63 62 63
Sierra Leone tutti gli aeroporti 45 45 45
Somalia tutti gli aeroporti 56 55 56
Repubblica sudafricana tutti gli aeroporti 67 66 67
St. Elena tutti gli aeroporti 45 45 45
Sudan tutti gli aeroporti 42 40 41
Swaziland tutti gli aeroporti 67 66 67
Tanzania tutti gli aeroporti 56 55 56
Togo tutti gli aeroporti 55 54 55
Tunisia Djerba
Tunisi
9 9 9
Uganda tutti gli aeroporti 54 53 54
Zaire tutti gli aeroporti 60 59 60
Zambia tutti gli aeroporti 63 62 63
Zimbabwe tutti gli aeroporti 63 62 63
III. AMERICA
1. Nord America
Canada Edmonton, Vancouver, Winnipeg 76 77 78
Halifax, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto 65 65 66
Groenlandia tutti gli aeroporti 65 67 68
Stati Uniti d'America Akron, Albany, Atlanta, Baltimora, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, New Orleans, Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New York, Filadelfia, Pittsburgh, St Louis, Washington 64 65 66
Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Oklahoma, Phoenix, Portland, Salt Lake City, San Francisco, Seattle 56 56 57
Anchorage, Fairbanks, Juneau 80 80 81
Honolulu 81 82 83
Miami 69 69 70
Porto Rico 67 67 68
2. America Centrale
Bahamas tutti gli aeroporti 47 47 48
Belize tutti gli aeroporti 55 55 56
Bermuda tutti gli aeroporti 47 47 48
Costa Rica tutti gli aeroporti 55 55 56
Cuba tutti gli aeroporti 55 55 56
Curação tutti gli aeroporti 54 53 54
Repubblica Dominicana tutti gli aeroporti 47 47 48
El Salvador tutti gli aeroporti 55 55 56
Guatemala tutti gli aeroporti 55 55 56
Haiti tutti gli aeroporti 47 47 48
Honduras tutti gli aeroporti 55 55 56
Giamaica tutti gli aeroporti 55 55 56
Messico tutti gli aeroporti 62 62 63
Nicaragua tutti gli aeroporti 55 55 56
Panama tutti gli aeroporti 55 55 56
Isole Vergini vedi Indie occidentali
Indie occidentali tutti gli aeroporti 54 53 54
3. America meridionale
Argentina tutti gli aeroporti 60 60 60
Aruba tutti gli aeroporti 54 53 54
Bolivia tutti gli aeroporti 60 60 60
Brasile tutti gli aeroporti 54 53 54
Cile tutti gli aeroporti 60 60 60
Colombia tutti gli aeroporti 54 54 53
Ecuador tutti gli aeroporti 54 53 54
Guyana tutti gli aeroporti 54 53 54
Paraguay tutti gli aeroporti 60 60 60
Perù tutti gli aeroporti 54 53 54
Suriname tutti gli aeroporti 54 53 54
Trinidad e Tobago tutti gli aeroporti 54 53 54
Uruguay tutti gli aeroporti 60 60 60
Venezuela tutti gli aeroporti 54 53 54
IV. ASIA
Afghanistan tutti gli aeroporti 100 97 97
Arabia Saudita tutti gli aeroporti 100 96 96
Azerbaigian tutti gli aeroporti 100 92 95
Bahrein tutti gli aeroporti 100 96 96
Bangladesh tutti gli aeroporti 100 97 97
Brunei vedi Malaysia
Butan vedi Nepal
Cina tutti gli aeroporti 100 98 97
Cipro tutti gli aeroporti 100 98 97
Corea del Nord tutti gli aeroporti 100 98 97
Corea del Sud tutti gli aeroporti 100 99 98
Emirati arabi uniti tutti gli aeroporti 100 96 96
Filippine tutti gli aeroporti 100 99 98
Giappone tutti gli aeroporti 100 98 98
Giordania tutti gli aeroporti 100 94 94
Hong Kong tutti gli aeroporti 100 99 98
India tutti gli aeroporti 100 97 97
Indonesia tutti gli aeroporti 100 99 98
Irak tutti gli aeroporti 100 95 93
Iran tutti gli aeroporti 100 95 97
Israele tutti gli aeroporti 100 94 95
Kampuchéa tutti gli aeroporti 100 97 97
Kazakistan tutti gli aeroporti 100 96 96
Kirghizistan tutti gli aeroporti 100 96 96
Kuwait tutti gli aeroporti 100 96 96
Laos tutti gli aeroporti 100 97 97
Macao tutti gli aeroporti 100 99 98
Malaysia tutti gli aeroporti 100 99 98
Maldive tutti gli aeroporti 100 91 91
Mascate e Oman tutti gli aeroporti 100 96 96
Mongolia tutti gli aeroporti 100 94 95
Nepal tutti gli aeroporti 100 97 97
Oman vedi Mascate e Oman
Pakistan tutti gli aeroporti 100 97 97
Qatar tutti gli aeroporti 100 96 96
Repubblica araba dello Yemen tutti gli aeroporti 49 47 47
Singapore tutti gli aeroporti 100 99 98
Siria tutti gli aeroporti 100 94 96
Sri Lanka tutti gli aeroporti 100 91 91
Tagikistan tutti gli aeroporti 100 96 96
Taiwan tutti gli aeroporti 100 99 98
Thailandia tutti gli aeroporti 100 97 97
Turchia vedi Europa
Turkmenistan tutti gli aeroporti 100 96 96
Uzbekistan tutti gli aeroporti 100 96 96
Vietnam tutti gli aeroporti 100 97 97
V. AUSTRALIA e OCEANIA tutti gli aeroporti 98 97 87
».
52. L'allegato 27 è modificato inserendo quanto segue:
«CENTRI DI COMMERCIALIZZAZIONE DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER IL CALCOLO DEI PREZZI UNITARI STABILITI PER OGNI RUBRICA DELLA CLASSIFICAZIONE
Rubrica Codice NC Austria Finlandia Norvegia Svezia
1.10 0701 90 51 × ×
0701 90 59
1.20 0702 00 10 × ×
0702 00 90
1.30 0703 10 19 × ×
1.40 0703 20 00 ×
1.50 ex 0703 90 00 × ×
1.60 ex 0704 10 10 × ×
ex 0704 10 90
1.70 0704 20 00 × ×
1.80 0704 90 10 × ×
1.90 ex 0704 90 90 ×
(Broccoli)
1.100 ex 0704 90 90 ×
(Cavoli cinesi)
1.110 0705 11 10 × ×
0705 11 90
1.120 ex 0705 29 00 ×
1.130 ex 0706 10 00 × ×
1.140 ex 0706 90 90 × ×
1.150 0707 00 11 × ×
0707 00 19
1.160 0708 10 10 × ×
0708 10 90
1.170.1 ex 0708 20 10 × ×
ex 0708 20 90
1.170.2 ex 0708 20 10 × ×
ex 0708 20 90
(Vulgaris var. Compressus savi)
1.180 ex 0708 90 00 × ×
1.190 0709 10 00 ×
1.200.1 ex 0709 20 00 ×
(Asparagi verdi)
1.200.2 ex 0709 20 00 × ×
(Asparagi, altri)
1.210 0709 30 00 ×
1.220 ex 0709 40 00 × ×
1.230 0709 51 30 ×
1.240 0709 60 10 ×
1.250 0709 90 50 × ×
1.260 0709 90 70 × ×
1.270 0714 20 10 ×
2.10 ex 0802 40 00 ×
2.20 ex 0803 00 10 ×
2.30 ex 0804 30 00 ×
2.40 ex 0804 40 10 ×
ex 0804 40 90
2.50 ex 0804 50 00 ×
2.60.1 0805 10 11 × ×
0805 10 21
0805 10 31
0805 10 41
2.60.2 0805 10 15 × ×
0805 10 25
0805 10 35
0805 10 45
2.60.3 0805 10 19 ×
0805 10 29 ×
0805 10 39 ×
0805 10 49
2.70.1 ex 0805 20 10 × ×
2.70.2 ex 0805 20 30 × ×
2.70.3 ex 0805 20 50 × ×
2.70.4 ex 0805 20 70 × ×
ex 0805 20 90
2.80 ex 0805 30 10 ×
2.85 ex 0805 30 90 ×
2.90.1 ex 0805 40 00 × ×
(Pomeli bianchi)
2.90.2 ex 0805 40 00
(Pomeli rosei)
2.100 0806 10 11
0806 10 15
0806 10 19
2.110 0807 10 10 ×
2.120.1 ex 0807 10 90 ×
(Meloni: Amarillo, ecc.)
2.120.2 ex 0807 10 90 ×
(Altri meloni)
2.130 0808 10 31 × ×
0808 10 33
0808 10 39
0808 10 51 ×
0808 10 53 ×
0808 10 59 ×
0808 10 81
0808 10 83
0808 10 89
2.140.1 ex 0808 20 31
ex 0808 20 33
ex 0808 20 35
ex 0808 20 39 × ×
(Pere-Nashi)
2.140.2 ex 0808 20 31
ex 0808 20 33
ex 0808 20 35 ×
ex 0808 20 39
(Pere-altri)
2.150 0809 10 00
2.160 0809 20 10
0809 20 90 ×
2.170 ex 0809 30 90
(Pesche)
2.180 ex 0809 30 10
(Pesche noci)
2.190 0809 40 11 × ×
0809 40 19
2.200 0810 10 10 × ×
0810 10 90
2.205 0810 20 10 × × ×
2.210 0810 40 30 × ×
2.220 0810 90 10 ×
2.230 ex 0810 90 80 × ×
(Melegrane)
2.240 ex 0810 90 80
(Kaki, Sharon)
2.250 ex 0810 90 30
(Litchi) ×
».
53. L'allegato 31 (DUA - Documento unico amministrativo) è modificato come segue:
Nell'esemplare 5 sono aggiunti i seguenti termini: «Palautetaan», «Tilbakesendes til,» «Åter till».
54. L'allegato 35 (DUA - Sistema informatizzato di trattamento delle dichiarazioni) è modificato come segue:
Negli esemplari 4 e 5 sono aggiunti i seguenti termini: «Palautetaan», «Tilbakesendes til,» «Åter till».
55. L'allegato 48 è modificato come segue:
nel paragrafo I, 1, il periodo che inizia con «nei confronti del Regno del Belgio» e termina con «per tutte le somme di cui un obbligato principale» è sostituito dal seguente:
«nei confronti del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica portoghese, della Repubblica finlandese, del Regno di Svezia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, per tutte le somme di cui un obbligato principale (3) ..........»
56. L'allegato 49 è modificato come segue:
nel paragrafo I, 1, il periodo che inizia con «nei confronti del Regno del Belgio» e termina con «per tutte le somme di cui un obbligato principale» è sostituito dal seguente:
«nei confronti del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica portoghese, della Repubblica finlandese, del Regno di Svezia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, per tutte le somme di cui un obbligato principale (3) ..........»
57. L'allegato 50 è modificato come segue:
nel paragrafo I, 1, il periodo che inizia con «nei confronti del Regno del Belgio» e termina con «7 000 ecu per certificato.» è sostituito dal seguente:
«nei confronti del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica portoghese, della Repubblica finlandese, del Regno di Svezia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, per tutte le somme di cui un obbligato principale diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati sia per il debito principale e addizionale, che per accessori e spese, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi, tasse, prelievi agricoli e altri diritti e tributi dovuti in conseguenza di infrazioni o irregolarità commesse nel corso o in occasione di operazioni di transito comunitario, per le quali il(la) sottoscritto(a) ha consentito di impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia ed a concorrenza di un importo di 7 000 ecu per certificato.».
58. L'allegato 51 è modificato come segue:
nella casella 7 sono soppressi i seguenti termini:
«ECONOMICA», «AUSTRIA», «FINLANDIA», «NORVEGIA», «SVEZIA».
59. L'allegato 60 è modificato come segue:
Sotto «DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEL FORMULARIO DI TASSAZIONE», «I. Osservazioni generali»:
a) nella colonna che segue la frase che inizia con «il formulario di tassazione reca», si inserisce quanto segue:
«AT per l'Austria»
«FI per la Finlandia»
«NO per la Norvegia»
«SE per la Svezia»;
b) nella colonna che segue il paragrafo che inizia con «Rubrica 16:», si inserisce quanto segue:
«ATS = scellini austriaci»
«FIM = marchi finlandesi»
«NOK = corone norvegesi»
«SEK = corone svedesi».
60. L'allegato 63 (esemplare di controllo T5) è modificato come segue:
negli esemplari 4 e 5 sono aggiunti i seguenti termini in finlandese: «Palautetaan», «Tilbakesendestil», «Åter till».
61. L'allegato 68/A è modificato come segue:
sotto la rubrica «DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE A GESTIRE UN DEPOSITO DOGANALE O AD AVVALERSI DEL REGIME» nella colonna del punto 3 si inserisce quanto segue:
«- AT per l'Austria»
«- FI per la Finlandia»
«- NO per la Norvegia»
«- SE per la Svezia».
62. L'allegato 81 è modificato come segue:
nella nota B.14, sul retro del bollettino d'informazione INF 5, si inserisce quanto segue:
«- ATS per gli scellini austriaci»
«- FIM per i marchi finlandesi»
«- NOK per le corone norvegesi»
«- SEK per le corone svedesi».
63. L'allegato 82 è modificato come segue:
nella nota B.9, sul retro del bollettino d'informazione INF 1, si inserisce quanto segue:
«- ATS per gli scellini austriaci»
«- FIM per i marchi finlandesi»
«- NOK per le corone norvegesi»
«- SEK per le corone svedesi».
64. L'allegato 98 è modificato come segue:
nella nota B 13, sul retro del bollettino d'informazione INF 6, si inserisce quanto segue:
«- ATS per gli scellini austriaci»
«- FIM per i marchi finlandesi»
«- NOK per le corone norvegesi»
«- SEK per le corone svedesi».
65. L'allegato 99 è modificato come segue:
i termini seguenti sono soppressi:
«Austria»
«Finlandia»
«Norvegia»
«Svezia».
66. L'allegato 106 è modificato come segue:
a) nella nota B.15, sul retro del bollettino d'informazione INF 2, si inserisce quanto segue:
«- ATS per gli scellini austriaci»
«- FIM per i marchi finlandesi»
«- NOK per le corone norvegesi»
«- SEK per le corone svedesi»;
b) nelle disposizioni relative al bollettino d'informazione INF 2 si inserisce quanto segue:
«AT per l'Austria»
«FI per la Finlandia»
«NO per la Norvegia»
«SE per la Svezia».
67. L'allegato 108 è modificato aggiungendo quanto segue:
«
Finlandia: Suomen Vapaasatama Oy/
Finlands Frihamn Ab
10940 HANKO/HANGÖ
Svezia: Frihamnen i Stockholm
Frihamnen i Göteborg
Frihamnen i Malmö
Frihamnen i Norrköping
Frihamnen vid Arlanda
».
68. L'allegato 111 è modificato come segue:
nella nota B.12, sul retro del formulario «Domanda di rimborso/sgravio», si inserisce quanto segue:
«- ATS per gli scellini austriaci»
«- FIM per i marchi finlandesi»
«- NOK per le corone norvegesi»
«- SEK per le corone svedesi».

II. ADATTAMENTI TECNICI ALLE DISPOSIZIONI NON INCLUSE NEL CODICE DOGANALE

1. 376 L 0308
Direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976 relativa all'assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali (GU n. L 73 del 19.3.1976, pag. 18) modificata da:
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 379 L 1071: Direttiva 79/1071/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979 (GU n. L 331 del 27.12.1979, pag. 10),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
L'articolo 22, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle disposizioni da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto entro un termine che il Presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il comitato si pronuncia a maggioranza di 64 voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il Presidente non partecipa alla votazione.».
2. 382 R 0636
Regolamento (CEE) n. 636/82 del Consiglio, del 16 marzo 1982, che istituisce un regime economico di perfezionamento passivo applicabile a taluni prodotti tessili e d'abbigliamento reimportati nella Comunità dopo aver subito lavorazioni o trasformazioni in taluni paesi terzi (GU n. L 76 del 20.3.1982, pag. 1), modificato da:
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
L'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), è sostituito dal seguente:
«Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto entro un termine che il Presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Esso si pronuncia a maggioranza di 64 voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il Presidente non partecipa alla votazione.».
3. 383 R 0918
Regolamento (CEE) del Consiglio n. 918/83 del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU n. L 105 del 23.4.1983, pag. 1), modificato da:
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 385 R 3822: Regolamento (CEE) del Consiglio n. 3822/85, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 370 del 31.12.1985, pag. 22),
- 387 R 3691: Regolamento (CEE) del Consiglio n. 3691/87, del 9 dicembre 1987 (GU n. L 347 dell'11.12.1987, pag. 8),
- 388 R 1315: Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1315/88, del 3 maggio 1988 (GU n. L 123 del 17.5.1988, pag. 2),
- 388 R 4235: Regolamento (CEE) del Consiglio n. 4235/88, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 373 del 31.12.1988, pag. 1),
- 391 R 3357: Regolamento (CEE) del Consiglio n. 3357/91 del 7 novembre 1991 (GU n. L 318 del 20.11.1991, pag. 3),
- 392 R 2913: Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 del 12 ottobre 1992 (GU n. L 302 del 19.10.1992, pag. 1),
- 394 R 0355: Regolamento (CEE) del Consiglio n. 355/94 del 14 febbraio 1994 (GU n. L 46 del 18.2.1994, pag. 5).
a) È inserito l'articolo seguente:
«Articolo 10 bis
In deroga agli articoli 3, 4 e 7, la Norvegia può applicare la propria legislazione nazionale in vigore anteriormente all'adesione avente ad oggetto il trasferimento di merci dalle Svalbard al territorio continentale della Norvegia, qualora la normativa in Norvegia anteriormente all'adesione fosse più favorevole di quella riservata nella Comunità alle importazioni delle merci in questione provenienti dalle Svalbard ed introdotte nel territorio doganale quale definito, in relazione alla Norvegia, nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, modificato dall'atto di adesione della Norvegia.».
b) È inserito l'articolo seguente:
«Articolo 30 bis
In deroga all'articolo 30, la Norvegia è autorizzata ad applicare la propria legislazione nazionale in vigore anteriormente all'adesione avente ad oggetto piccole spedizioni di merci dalle Svalbard al territorio continentale della Norvegia, qualora la normativa in Norvegia anteriormente all'adesione fosse più favorevole di quella riservata nella Comunità alle importazioni delle merci in questione provenienti dalle Svalbard e introdotte nel territorio doganale quale definito, in relazione alla Norvegia, nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, modificato dall'atto di adesione della Norvegia.».
4. 383 R 2289
Regolamento (CEE) n. 2289/83 della Commissione, del 29 luglio 1983 che determina le disposizioni d'applicazione degli articoli da 70 a 78 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchige doganali (GU n. L 220 dell'11.8.1983, pag. 15) modificato da:
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
- 385 R 1746: Regolamento (CEE) n. 1746/85 della Commissione, del 26 giugno 1985 (GU n. L 167 del 27.6.1985 pag. 23),
- 385 R 3399: Regolamento (CEE) n. 3399/85 della Commissione, del 28 novembre 1985 (GU n. L 322 del 3.12.1985, pag. 10),
- 392 R 0735: Regolamento (CEE) n. 735/92 della Commissione, del 25 marzo 1992 (GU n. L 81 del 26.3.1992, pag. 18).
Al secondo comma del secondo paragrafo dell'articolo 3 si aggiunge quanto segue:
«- “Vammaisille tarkoitetut tavarat: tullittomuus jatkuu, edellyttäen että asetuksen (ETY) n:o 918/83 77 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan ehtoja noudatetaan/föremål för handikappade: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 77.2 andra stycket i förordning,”,
- “Artikler beregnet på funksjonshemmede: Fritaket opprettholdes forutsatt at artikkel 77 nr. 2 annet ledd i forordning (EØF) nr. 918/83 overholdes,”,
- “Föremål för handikappade: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 77.2 andra stycket i förordning (EEG) nr 918/83 uppfylls.”».
5. 383 R 2290
Regolamento (CEE) n. 2290/83 della Commissione, del 29 luglio 1983 che determina le disposizioni di applicazione degli articoli da 50 a 59 ter e degli articoli 63 bis e 63 ter del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, (GU n. L 220 dell'11.8.1983, pag. 21), modificato da:
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 385 R 1745: Regolamento (CEE) n. 1745/85 della Commissione, del 26 giugno 1985 (GU n. L 167 del 27.6.1985 pag. 21),
- 385 R 3399: Regolamento (CEE) n. 3399/85 della Commissione, del 28 novembre 1985 (GU n. L 322 del 3.12.1985, pag. 10),
- 388 R 3893: Regolamento (CEE) n. 3893/88 della Commissione, del 14 dicembre 1988 (GU n. L 346 del 15.12.1988, pag. 32),
- 389 R 1843: Regolamento (CEE) n. 1843/89 della Commissione, del 26 giugno 1989 (GU n. L 180 del 27.6.1989, pag. 22),
- 392 R 0734: Regolamento (CEE) n. 734/92 della Commissione, del 25 marzo 1992 (GU n. L 81 del 26.3.1992, pag. 15).
Al secondo comma del secondo paragrafo dell'articolo 3 si aggiunge quanto segue:
«- “UNESCO-tavarat: tullittomuus jatkuu, edellyttäen että asetuksen (ETY) n:o 918/83 57 artiklan 2 kohdan 1 alakohdan ehtoja noudatetaan”/“UNESCO-varor: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 57.2 första stycket i förordning (EEG) nr 918/83 uppfylls;”
- “UNESCO-varor: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 57.2 första stycket i förordning (EEC) nr 918/83 uppfylls,”,
- “UNESCO-varer: Fritaket opprettholdes forutsatt at artikkel 57 nr. 2 første ledd i forordning (EØF) nr. 918/83 overholdes.”»

B. FISCALITÀ

1. 377 L 0799
Direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette (GU n. L 336 del 27.12.1977, pag. 15), modificata da:
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 379 L 1070: Direttiva 79/1070/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979 (GU n. L 331 del 27.12.1979, pag. 8),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 392 L 0012: Direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992 (GU n. L 76 del 23.3.1992, pag. 1).
a) Il paragrafo 3, dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«3. Le imposte attuali di cui al paragrafo 2 sono in particolare le seguenti:
Belgio:
Impôt des personnes physiques/Personenbelasting
Impôt des sociétés/Vennootschapsbelasting
Impôt des personnes morales/Rechtspersonenbelasting
Impôt des non-résidents/Belasting der niet-verblijfhouders
Danimarca:
Indkomstskat til staten
Selskabsskat
Den kommunale indkomstskat
Den amtskommunale indkomstskat
Folkepensionsbidragene
Sømandsskat
Den særlige indkomstskat
Kirkeskat
Formueskat til staten
Bidrag til dagpengefonden
Germania:
Einkommensteuer
Körperschaftsteuer
Vermögensteuer
Gewerbesteuer
Grundsteuer
Grecia:
Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων
Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων
Φόρος ακινήτου περιουσίας
Spagna:
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Impuesto sobre Sociedades
Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Fisicas
Francia:
Impôt sur le revenu
Impôt sur les sociétés
Taxe professionnelle
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Taxe foncière sur les propriétés non bâties
Irlanda:
Income tax
Corporation tax
Capital gains tax
Wealth tax
Italia:
Imposta sul reddito delle persone fisiche
Imposta sul reddito delle persone giuridiche
Imposta locale sui redditi
Lussemburgo:
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Impôt sur le revenu des collectivités
Impôt commercial communal
Impôt sur la fortune
Impôt foncier
Paesi Bassi:
Inkomstenbelasting
Vennootschapsbelasting
Vermogensbelasting
Norvegia:
Skatt av alminnelig inntekt
Skatt av personinntekt
Særskatt på inntekt av petroleumsutvinning og rørledningstransport
Avgift på honorarer til utenlandske kunstnere
Trygdeavgift
Formuesskatt
Austria:
Einkommensteuer
Körperschaftsteuer
Grundsteuer
Bodenwertabgabe
Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben
Portogallo:
Contribuição predial
Imposto sobre a indústria agrícola
Contribuição industrial
Imposto de capitais
Imposto profissional
Imposto complementar
Imposto de mais-valias
Imposto sobre o rendimento do petróleo
Os adicionais devidos sobre os impostos precedentes
Finlandia:
Valtion tuloverot/de statliga inkomstskatterna
Yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund
Kunnallisvero/kommunalskatten
Kirkollisvero/kyrkoskatten
Kansaneläkevakuutusmaksu/folkpensionsförsäkringspremien
Sairausvakuutusmaksu/sjukförsäkringspremien
Korkotulon lähdevero/källskatten på ränteinkomst
Rajoitetusti verovelvollisen lähdevero/källskatten för begränsat skattskyldig
Valtion varallisuusvero/den statliga förmögenhetsskatten
Kiinteistövero/fastighetsskatten
Svezia:
Den statliga inkomstskatten
Sjömansskatten
Kupongskatten
Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta
Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.
Den statliga fastighetsskatten
Den kommunala inkomstskatten
Förmögenhetsskatten
Regno Unito:
Income tax
Corporation tax
Capital gains tax
Petroleum revenue tax
Development land tax».
b) Il paragrafo 5 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«5. Per »autorità competenti« si intende:
in Belgio:
De Minister van financiën o un suo rappresentante autorizzato
Le Ministre des finances o un suo rappresentante autorizzato
in Danimarca:
Skatteministeren o un suo rappresentante autorizzato
in Germania:
Der Bundesminister der Finanzen o un suo rappresentante autorizzato
in Grecia:
Το Υπουργείο Οικονομικών o un suo rappresentante autorizzato
in Spagna:
El Ministro de Economia y Hacienda o un suo rappresentante autorizzato
in Francia:
Le ministre de l'économie o un suo rappresentante autorizzato
in Irlanda:
The Revenue Commissioners o un suo rappresentante autorizzato
in Italia:
Il Ministro delle finanze o un suo rappresentante autorizzato
in Lussemburgo:
Le ministre de finance o un suo rappresentante autorizzato
nei Paesi Bassi:
De minister van financiën o un suo rappresentante autorizzato
in Norvegia:
Finans- og tollministeren o un suo rappresentante autorizzato
in Austria:
Der Bundesminister für Finanzen o un suo rappresentante autorizzato
in Portogallo:
O Ministro das Finanças o un suo rappresentante autorizzato
in Finlandia:
Valtiovarainministeriö o un suo rappresentante autorizzato
Finansministeriet o un suo rappresentante autorizzato
in Svezia:
Ministern med ansvar för skattefrågor o un suo rappresentante autorizzato
nel Regno Unito:
The Commissioners of Customs and Excise o un rappresentante autorizzato per informazioni in materia di imposta sul valore aggiunto e imposta sui consumi
The Commissioners of Inland Revenue o un rappresentante autorizzato per tutte le altre informazioni».
2. 378 L 1035
Direttiva 78/1035/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi (GU n. L 366 del 28.12.1978, pag. 34), modificata da:
- 385 L 0576: Direttiva 85/576/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 30).
È inserito l'articolo seguente:
«Articolo 1 bis
In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), terzo trattino, la Norvegia può applicare la propria legislazione nazionale in vigore anteriormente all'adesione avente ad oggetto piccole spedizioni di merci dalle Svalbard al territorio continentale della Norvegia, qualora la normativa in Norvegia anteriormente all'adesione fosse più favorevole di quella riservata nella Comunità alle merci in questione importate dalle Svalbard nel territorio fiscale quale definito, in relazione alla Norvegia, nell'articolo 3 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, modificata dall'atto di adesione della Norvegia.».
3. 379 L 1072
Ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese (GU n. L 331 del 27.12.1979, pag. 11), modificata da:
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
a) Il punto D dell'allegato C è sostituito dal seguente:
«D. La domanda deve essere depositata presso i servizi competenti, rispettivamente
  • per il Belgio: ..........
  • per la Danimarca: ..........
  • per la Germania: ..........
  • per la Grecia: ..........
  • per la Spagna: ..........
  • per la Francia: ..........
  • per l'Irlanda: ..........
  • per l'Italia: ..........
  • per il Lussemburgo: ..........
  • per i Paesi Bassi: ..........
  • per la Norvegia: ..........
  • per l'Austria: ..........
  • per il Portogallo: ..........
  • per la Finlandia: ..........
  • per la Svezia: ..........
  • per il Regno Unito: ..........»
b) Il punto I dell'allegato C è sostituito dal seguente:
«I. Varie fatture o documenti di importazione possono essere raggruppati sulla presente domanda che non può tuttavia comportare, per il 19.., un importo globale dell'imposta sul valore aggiunto inferiore a:
FB/Flux ...
DKr ...
DM ...
DR ...
Pta ...
FF ...
£IRL ...
Lit ...
FL ...
NKR ...
OS. ...
Esc ...
FMK ...
SKR. ...
£...
se il periodo cui essa si riferisce è inferiore a un anno civile ma pari o superiore a tre mesi, o un importo inferiore a:
FB/Flux ...
DKr ...
DM ...
DR ...
Pta ...
FF ...
£IRL ...
Lit ...
FL ...
NKR ...
OS. ...
Esc ...
FMK ...
SKR. ...
£...
se il periodo cui essa si riferisce è di un anno civile o inferiore a tre mesi».
4. 383 L 0181
Direttiva 83/181/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l'esenzione dell'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (GU n. L 105 del 23.4.1983, pag. 38), modificato da:
- 389 L 0219: Direttiva 89/219/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1989 (GU n. L 92 del 5.4.1989, pag. 13).
È inserito l'articolo seguente:
«Articolo 9 bis
In deroga agli articoli 3 e 7, la Norvegia può applicare la propria legislazione nazionale in vigore anteriormente all'adesione avente ad oggetto la proprietà personale nel momento del trasferimento della residenza normale dalle Svalbard al territorio continentale della Norvegia, qualora la normativa in Norvegia anteriormente all'adesione fosse più favorevole di quella riservata nella Comunità alle importazioni delle merci in questione provenienti dalle Svalbard ed introdotte nel territorio fiscale quale definito, in relazione alla Norvegia, nell'articolo 3 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, modificata dall'atto di adesione della Norvegia.».
5. 383 L 0182
Direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto (GU n. L 105 del 23.4.1983, pag. 59), modificata da:
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23)
L'allegato è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO
Elenco delle tasse di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino
BELGIO
  • Taxe de circulation sur les véhicules automobiles (Arrêté royal du 23 novembre 1965 portant codification des dispositions légales relatives aux taxes assimilées aux impôts sur les revenus - Moniteur belge du 18 janvier 1966)
  • Verkeersbelasting op de autovoertuigen (Koninklijk Besluit van 23 november 1965 houdende codificatie van de wettelijke bepalingen betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen - Belgisch Staatsblad van 18 januari 1966)
DANIMARCA
  • Vægtafgift af motorkøretøjer (Lovbekendtgørelse nr. 163 af 31. marts 1993)
GERMANIA
  • Kraftfahrzeugsteuer (Kraftfahrzeugsteuergesetz - 1979)
  • Kraftfahrzeugsteuer (Durchführungsverordnung - 1979)
GRECIA
  • Τέλη κυκλοφορίας (Ν. 2367/53 όπως ισχύει σήμερα)
SPAGNA
  • Tributos Locales sobre circulación de vehículos automóviles (establecido en base a la Ley 41/1979, de 19 de noviembre, de Bases de Régimen Local y al Real Decreto 3250/1976, de 30 de diciembre)
FRANCIA
  • Taxe différentielle sur les véhicules à moteur (Loi no 77-1467 du 30 décembre 1977)
  • Taxe sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières (Loi de finances 1979 - Article 1007 du code général des impôts)
IRLANDA
  • Motor vehicle excise duties (Finance (Excise duties) (Vehicles) Act 1952 as amended, and Section 94, Finance Act 1973 as amended)
ITALIA
  • Tassa sulla circolazione degli autoveicoli (TU delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con DPR N. 39 del 5 febbraio 1953 e successive modificazioni)
LUSSEMBURGO
  • Taxe sur les véhicules automoteurs (Loi allemande du 23 mars 1935 (Kraftfahrzeugsteuergesetz) maintenue en vigueur par l'arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944, modifiée par la loi du 4 août 1975 et les règlements grand-ducaux du 15 septembre 1975 et du 31 octobre 1975 et du 31 octobre 1975)
PAESI BASSI
  • Motorrijtuigenbelasting (wet op de motorrijtuigenbelasting 21 juli 1966, Stb 332 - wet van 18 december 1969/Stb 548)
NORVEGIA
  • Avgift på motorvogner (Lov av 19. juni 1959 nr. 2)
AUSTRIA
  • Kraftfahrzeugsteuer (BGBl. Nr. 449/1992)
PORTOGALLO
  • Imposto sobre veículos (Decreto-Lei nº 143/78, de 12 de Junho)
  • Imposto de compensação (Decreto-Lei nº 354-A/82, de 9 de Setembro)
FINLANDIA
  • Moottoriajoneuvovero/motorfordonsskatt (Laki moottoriajoneuvoverosta/Lag om skatt på motorfordon 722/66)
SVEZIA
  • Fordonsskatt (Fordonsskattelagen, 1988:327)
REGNO UNITO
  • Vehicle excise duty (Vehicles (Excise) Act 1971)».

XIV. ISTRUZIONE

363 D 0266
Decisione 63/266/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, relativa alla determinazione dei principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale (GU n. 63 del 20.4.1963, pag. 1338/63) e 363 X 0688: Statuto del Comitato consultivo per la formazione professionale 63/688/CEE del 18 dicembre 1963 (GU n. 190 del 30.12.1963, pag. 3090/63), modificata da:
- 368 D 0189: Decisione 68/189/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968 (GU n. L 91 del 12.4.1968, pag. 26),
- 172 B: Atti relativi alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
Il primo paragrafo dell'articolo 1 della decisione 63/688/CEE è sostituito dal seguente:
«1. Il Comitato consultivo per la formazione professionale, istituito a norma del quarto principio della decisione del Consiglio del 2 aprile 1963 relativa alla determinazione dei principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale, è composto di novantasei membri di cui, per ciascuno degli Stati membri, due rappresentanti del Governo, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e due rappresentanti delle organizzazioni professionali dei datori di lavoro.».

XV. STATISTICHE

1. 393 R 0696
Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (GU n. L 76 del 30.3.1993, pag. 1).
Nell'allegato, sezione II, parte B, Criterio geografico, i termini che compaiono dopo «nei Paesi Bassi», nel paragrafo 2 sono sostituiti dai seguenti:
il «kommune» in Norvegia; la «Gemeinde» in Austria; il «concelho» in Portogallo; il «kunta/kommun» in Finlandia; il «primärkommun» in Svezia e il «ward» nel Regno Unito.
2. 391 S 0612
Decisione 91/612/CECA della Commissione, del 31 gennaio 1991, relativa alle statistiche del carbone (GU n. L 74 del 20.3.1991, pag. 1).
Nel questionario Q60.A60:
Sezione 1.1
Dopo «Paesi Bassi» sono inseriti i seguenti termini:
«Norvegia», «Austria».
Dopo «Portogallo», sono inseriti i seguenti termini:
«Finlandia», «Svezia».
3. 391 X 0141
Raccomandazione 91/141/CECA della Commissione, del 31 gennaio 1991, relativa alle statistiche del carbone (GU n. L 74 del 20.3.1991, pag. 35).
a) Nei questionari M30, M30a, A30, A30a, A30b, M40, A40, A40a, Q61/A61:
Sezione 1.1:
Dopo «Paesi Bassi», sono inseriti i seguenti termini:
«Norvegia», «Austria».
Dopo «Portogallo», sono inseriti i seguenti termini:
«Finlandia», «Svezia».
b) Nei questionari M40, A40, A40a:
Sezione 1.2:
i termini: «Austria», «Norvegia», «Svezia» sono soppressi.
c) Nei questionari M50, A50, A50a e nelle note esplicative II ai questionari M50/A50, nei paragrafi 2 e 3 il termine:
«EUR 12» è sostituito da «EUR 16».
4. 378 L 0546
Direttiva 78/546/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1978, relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada nell'ambito di una statistica regionale (GU n. L 168 del 26.6.1978, pag. 29), modificata da:
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17)
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
- 389 L 0462: Direttiva 89/462/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1989 (GU n. L 226 del 3.8.1989, pag. 8).
a) Nell'allegato II, dopo le regioni dei Paesi Bassi è inserito il testo seguente:
«Norvegia:
in attesa di decisione sulla classificazione NUTS (livello cui riferirsi: NUTS II)
Austria:
Burgenland
Niederösterreich
Wien
Kärnten
Steiermark
Oberösterreich
Salzburg
Tirol
Vorarlberg»
e, dopo le regioni del Portogallo:
«Finlandia:
in attesa di decisione sulla classificazione NUTS (livello cui riferirsi: NUTS II)
Svezia:
in attesa di decisione sulla classificazione NUTS (livello cui riferirsi NUTS II)».
b) Nell'allegato III:
Dopo «Paesi Bassi», si inserisce:
«Norvegia», «Austria».
Dopo «Portogallo», si inserisce
«Finlandia», «Svezia».
«Austria», «Norvegia», «Svezia» e «Finlandia» si sopprimono dall'elenco dei paesi terzi.
5. 380 L 1119
Direttiva 80/1119/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1980, relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merce per via navigabile interna (GU n. L 339 del 15.12.1980, pag. 30), modificata da:
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
a) Nell'allegato II, dopo le regioni dei Paesi Bassi è inserito il testo seguente:
«Austria:
Burgenland
Niederösterreich
Wien
Kärnten
Steiermark
Oberösterreich
Salzburg
Tirol
Vorarlberg»
e, dopo le regioni del Portogallo:
«Finlandia:
in attesa di decisione sulla classificazione NUTS (livello cui riferirsi NUTS II)
Svezia:
in attesa di decisione sulla classificazione NUTS (livello cui riferirsi NUTS II)».
b) Nell'allegato III l'elenco dei paesi è modificato come segue:
i) La prima parte è sostituita dalla seguente:
«I. Paesi della Comunità europea
01. Belgio
02. Danimarca
03. Germania
04. Grecia
05. Spagna
06. Francia
07. Irlanda
08. Italia
09. Lussemburgo
10. Paesi Bassi
11. Norvegia
12. Austria
13. Portogallo
14. Finlandia
15. Svezia
16. Regno Unito»;
ii) nella parte III il termine «Austria» è soppresso ed i numeri da 13 a 25 diventano da 17 a 28.
c) Nell'allegato IV, tabelle 7(a), 8(a) e 8(b) il titolo «EUR 12» è sostituito da «EUR 16» e la colonna «A» è spostata sotto «EUR 16» dopo «L».
d) Nell'allegato IV, tabelle 10(a) e 10(b), nella colonna di sinistra, il titolo «EUR 12» è sostituito da «EUR 16».
Dopo il termine «Paesi Bassi», vengono inseriti:
«Norvegia», «Austria».
Dopo il termine «Portogallo», vengono inseriti:
«Finlandia», «Svezia».
L'ulteriore riferimento all'Austria è soppresso.
6. 380 L 1177
Direttiva 80/1177/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1980, relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci per ferrovia nell'ambito di una statistica regionale (GU n. L 350 del 23.12.1980, pag. 23), modificata da:
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
a) All'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) si aggiunge:
«
ÖBB: Österreichische Bundesbahnen
VR: Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna
NSB: Norges Statsbaner
SJ: Statens järnvägar
».
b) All'allegato II, dopo le regioni dei Paesi Bassi viene inserito il testo seguente:
«Norvegia:
in attesa di decisione sulla classificazione NUTS (livello cui riferirsi: NUTS II)
Austria:
Burgenland
Niederösterreich
Wien
Kärnten
.Steiermark
Oberösterreich
Salzburg
Tirol
Vorarlberg»
e, dopo le regioni del Portogallo:
«Finlandia:
in attesa di decisione sulla classificazione NUTS (livello cui riferirsi: NUTS II)
Svezia:
in attesa di decisione sulla classificazione NUTS (livello cui riferirsi: NUTS II)».
c) Nell'allegato III l'elenco dei paesi è modificato come segue:
la prima parte è sostituita dal seguente testo:
«I. Paesi della Comunità europea
01. Belgio
02. Danimarca
03. Germania
04. Grecia
05. Spagna
06. Francia
07. Irlanda
08. Italia
09. Lussemburgo
10. Paesi Bassi
11. Norvegia
12. Austria
13. Portogallo
14. Finlandia
15. Svezia
16. Regno Unito».
Nella seconda parte i termini «Austria», «Norvegia», «Svezia» e «Finlandia» sono soppressi ed i numeri da 13 a 25 diventano da 17 a 28.

XVI. PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

392 X 0579
Raccomandazione 92/579/CEE della Commissione, del 27 novembre 1992, che invita gli Stati membri a creare le infrastrutture necessarie all'individuazione dei prodotti pericolosi alle frontiere esterne (GU n. L 374 del 22.12.1992, pag. 66).
Al punto V 4) è aggiunto il testo seguente:
«- Vaarallinen tuote - ei saa laskea vapaaseen liikkeeseen. Suositus 92/579/ETY
- Farlig produkt - ikke godkjent for fri omsetnina. Rekommendation 92/579/EØF
- Farlig produkt - ej godkänd för fri omsättning. Rekommendation 92/579/EEG».

XVII. POLITICA STRUTTURALE E REGIONALE

388 R 2052
Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU n. L 185 del 15.7.1988, pag. 9), modificato da ultimo da:
- 393 R 2081: Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1983 (GU n. L 193 del 31.7.1993, pag. 5).
1) All'articolo 12, paragrafo 1 è aggiunto il testo seguente:
«Come segnalato nell'allegato III, le risorse aggiuntive disponibili per i quattro nuovi Stati membri per gli obiettivi da 1 a 5b, espressi in prezzi 1995, ammonteranno, per il periodo 1995-1999, a 4 775 milioni di ecu.
La ripartizione annuale di tali risorse fra gli Stati membri è riportata nell'allegato III.».
2) All'allegato I si aggiunge quanto segue:
«AUSTRIA: Burgenland».
3) All'allegato III si aggiunge quanto segue:
«ALLEGATO III
Destinazione indicativa degli stanziamenti per i nuovi Stati membri
(milioni di ecu espressi in prezzi 1995)
1995 1996 1997 1998 1999 1995-1999
Fondi structurali (obiettivi da 1 a 5b) e SFOP 908 934 956 978 999 4 775
di cui:
Austria 308 317 325 332 341 1 623
Finlandia 225 233 239 245 251 1 193
Norvegia 148 151 154 157 159 769
Svezia 227 233 238 244 248 1 190
p.m. Regioni dell'obiettivo 1 32 34 37 39 42 184
  1. Tali cifre sono solo indicative. Le effettive ripartizioni per obiettivo saranno determinate in sede di applicazione del regolamento sui Fondi strutturali, come per gli attuali Stati membri.
  2. Tali cifre includono tutti gli stanziamenti per progetti pilota, azioni innovative studi e iniziative della Comunità ai sensi degli articoli 3 e 12, paragrafo 5.»

XVIII. VARIE

Atti CEE

385 R 0001
Regolamento del Consiglio n. 1, del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU n. 17 del 6.10.1958, pag. 385), modificato da:
- 172 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17)
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
a) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell'Unione sono la lingua danese, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua italiana, la lingua norvegese, la lingua olandese, la lingua portoghese, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca.».
b) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle dodici lingue ufficiali.».
c) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
La Gazzetta ufficiale delle Comunità europee è pubblicata nelle dodici lingue ufficiali.».

Atti Euratom

358 R 5001(01)
Regolamento del Consiglio n. 1, del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell'energia atomica (GU n. 17 del 6.10.1958, pag. 401/58), modificato da:
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
a) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell'Unione sono la lingua danese, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua italiana, la lingua norvegese, la lingua olandese, la lingua portoghese, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca.».
b) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle dodici lingue ufficiali.«.
c) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
La Gazzetta ufficiale delle Comunità europee è pubblicata nelle dodici lingue ufficiali.».

Note

  1. Qualora nelle direttive menzionate in appresso si faccia riferimento, esclusivamente o essenzialmente, ad un determinato tipo di società, tale riferimento può essere modificato allorché venga adottata una normativa specifica per le società private a responsabilità limitata. L'adozione di detta normativa e la denominazione delle società interessate sono notificate alla Commissione delle Comunità europee non oltre la data di attuazione delle pertinenti direttive.