Utente:Zoroastro/sandbox2

REGIO DECRETO 16 agosto 1926, n.1489.

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 7 settembre 1926 n. 208)

Statuto delle successioni ai titoli e agli attributi nobiliari


Vittorio Emanuele III

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re D'Italia

Visto l'art. 79 dello statuto del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato; Abbiamo decretato e Decretiamo:

Art. 1

Alle antiche disposizioni che con norme diverse, nelle singole regioni d'Italia, regolano tutt'ora l'ordine delle successioni, riguardo ai titoli ed attributi nobiliari concessi dai Sovrani degli antichi Stati, prima della unificazione politica, sono surrogate le disposizioni seguenti.

Art. 2

La successione nei titoli nobiliari e annessi predicati ha luogo a favore dell'agnazione maschile dell'ultimo investito per ordine di primogenitura, senza limitazione di grado, con preferenza della linea sul grado. I chiamati alla successione devono discendere per maschi dallo stipite comune, primo investito del titolo. I titoli non si trasmettono alle femmine, nè per linea femminile, salvo quanto dispone il primo capoverso dell'art. 4.

Art. 3

I figli naturali, ancorchè riconosciuti, e i figli legittimi per decreto Reale non succedono nei titoli e predicati nobiliari. I figli adottivi non succedono nei titoli e predicati spettanti all'agnazione dell'adottante, salva, beninteso, la insindacabile prerogativa Sovrana pei titoli di nuova concessione, a norma dell'art. 79 dello Statuto fondamentale del Regno.

Art. 4

I titoli concessi con qualunque formula o legalmente riconosciuti per tutti i maschi di una agnazione si acquistano sin dal giorno della nascita. Quelli concessi, oltre che a tutti i maschi, anche alle femmine, spettano alle medesime solo durante lo stato nubile e non danno luogo a successione. Nulla è innovato a quanto per entrambi i sessidispone l'art. 42 del regolamento, approvato con R. decreto 5 luglio 1896, n. 314, circa l'attribuzione della qualifica di "Nobile".

Art. 5

I titoli provenienti da femmine, che, alla entrata in vigore delle presenti disposizioni sono legittimamente pervenuti alla loro descendenza maschile, continuano a devolversi alla medesima discendenza, secondo le norme stabilite nell'art. 2. Estinte le linee maschili, aventi per stipite comune la femmina intestataria del titolo, questo con gli annessi predicati ritorna, previe patenti di Regio assenso, all'agnazione maschile della famiglia, alla quale apparteneva nel giorno della promulgazione delle leggi abolitive della feudalità, osservate le norme stabilite nell'art. 2.

Art. 6

I titoli che, fuori del caso previsto dal primo capoverso dell'art. 4, allentrata in vigore delle presenti disposizioni, sono pervenute in femmine nubili, passano nel giorno del loro matrimonio e, se non prendono marito alla loro morte, all'agnazione maschile della famiglia alla quale la donna appartiene, osservate le norme dell'art. 2 e salvo quanto dispone l'art. 9. Se i titoli sono pervenuti a donne già maritate alla entrata in vigore delle presenti disposizioni il passaggio all'agnazione maschile delle famiglie donde esse provengono avviene nel giorno della loro morte, restando senza effetto le lettere patenti di Regio assenso già date a loro favore per quanto riguarda la trasmissibilità de titoli ai loro discendenti. Nel caso che siano pervenuti più titoli nobiliari a donna maritata, prima della entrata in vigore delle presenti disposizioni, può essere disposto, su domanda della intestataria, mediante decreto di Regio assenso, che dopo la morte della intestataria medesima, succeda in qualcuno dei titoli e annessi predicati, il primogenito che discende da quel matrimonio, purchè non si tratti del predicato che fa parte del nome di uso della famiglia.

Art. 7

Il marito di donna titolata, anche se vedovo, il quale, all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, porta legalmente il titolo della moglie, lo conserva senza il predicato e non oltre lo stato vedovile.

Art. 8

Sono conservati i diritti degli investiti di uno o più titoli per anticipata successione legalmente consentita. L'ulteriore successione nel titolo ha luogo secondo le norme stabilite nell'art. 2.

Art. 9

Se siano estinte, o dopo l'entrata in vigore delle presenti disposizioni, si estinguano le agnizioni maschili delle famiglie che, a norma della prima o della seconda parte dell'art. 5, avevano diritto alla successione del titolo, questo può essere rinnovato con atto Sovrano, a favore della discendente primogenita dell'ultimo investito, e della di lei discendenza maschile, sotto condizione che sia legalmente autorizzata ad assumere il cognome materno.

Art. 10
In via eccezionale, su domanda dell'intestatario di più titoli nobiliari, può essere disposto mediante decreto di Regio assenso che, per il caso di sua morte, senza discendenza maschile, succedano in qualcuno dei titoli e annessi predicati, purchè non si tratti del predicato che fa parte del nome d'uso della famiglia, a preferenza della propria agnazione maschile, la figlia primogenita e, in difetto la sorella prossimiore e, dopo la loro morte, la rispettiva discendenza maschile. Questa disposizione è applicabile solamente alle antiche concessioni fatte con la trasmissione napolitana, siciliana e sarda.
Art. 11
Su domanda dell'intestatario di più titoli, può, per decreto Ministeriale, emesso sopra parere della consulta Araldica, essere consentito che il figlioprimogenito e, in difetto il primo chiamato alla successione dei titoli, usi durante la vita di esso intestatario, uno dei titoli medesimi.
Art. 12
Le disposizioni e le consuetudini riflettenti la successione nei titoli di nobiltà, contrarie alle presenti disposizioni, sono abrogate.
Art. 13
Le disposizioni di questo decreto sono applicabili anche alle concessioni avvenute dopo l'unificazione politica e alle concessioni future sempre chenei singoli casi alle concessioni non sia stata data o non sia data espressamente una maggiore o minore estensione, o non sia regolato con condizioni speciali l'ordine dei successibili.
Art. 14
Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addì 16 agosto 1926.

Vittorio Emanuele III
Benito Mussolini