COMITATO DI ASSISTENZA PER GLI EBREI IN ITALIA

S T A T U T O

approvato dall'assemblea degli oblatori il 15 Novembre 1938




Art. 1º    |||
E' istituito il "Comitato di Assistenza per gli ebrei in Italia" con sede centrale in Milano.|||
Art. 2º    |||
Il Comitato ha lo scopo:|||
1º    |||
di raccogliere dati statistici sulla condizione degli israeliti, rimati privi d'impiego e di lavoro, e sulle possibilità di nuove occupazioni;|||
2º    |||
di diffondere le notizie che possano interessare gli israeliti interessati;|||
3º    |||
di riadattare professionalmente gli israeliti, che non hanno più la possibilità di svolgere la loro abituale attività, specialmente con l'istituzione di scuole di arti e mestieri e di scuole pratiche di agraria;|||
4º    |||
di provvedere al collocamento degli israeliti rimasti privi di occupazione;|||
5º    |||
di aiutare gli israeliti, che, per mancanza di occupazione, sieno costretti a lasciare l'Italia, svolgendo per essi le pratiche per l'immigrazione e interessandosi della loro sistemazione nei paesi di destinazione;|||
6º    |||
di concludere accordi per la realizzazione e l'eventuale trasferimento, in conformità delle disposizioni legislative in materia di scambio di valute, dei beni dei correligionali costretti ad emigrare;|||
7º    |||
di concludere accordi con istituzioni estere ebraiche per la assistenza agli italiani ebrei emigrati.|||
Art. 3º    |||
Il Comitato provvede al raggiungimento dei suoi scopi:|||
1º    |||
con i contributi degli oblatori;|||
2º    |||
con sovvenzioni dell'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane e delle singole Comunità;|||
3º    |||
con sovvenzioni di enti ebraici stranieri di assistenza.|||
Art. 4º    |||
Il Comitato si compone di cinque membri eletti dalla prima assemblea degli oblatori.|||
Art. 5º    |||
Il Comitato elegge nel proprio seno il presidente, un vice-presidente ed un direttore.|||
Art. 6º    |||
Spetta al Presidente, e, in caso di assenza o d'impedimento del presidente, al vice-presidente la rappresentanza del Comitato.|||
Art. 7º    |||
Spetta al direttore compiere tutti gli atti esecutivi per il raggiungimento dei fini del Comitato.|||
Art. 8º    |||
Spetta al Comitato prendere le deliberazioni relative alle questioni più importanti che interessino il Comitato in particolare per la conclusione degli accordi, di cui ai membri 6º e 7º dell'art.2º del presente Statuto.|||
Art. 9º    |||
Per svolgere la propria attività nelle singole Comunità, il Comitato elegge presso ciascuna di esse un delegato.|||
Art. 10º    |||
In caso di vacanze, il Comitato si completa per cooptazione, tranne|||