G.U. di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1865, n. 162

Legge 25 giugno 1865 n. 2337 sui diritti spettanti agli autori delle opere dell’ingegno

Vittorio Emanuele II, per grazia di Dio e per volontà della Nazione, Re d’Italia

Vista la legge 2 aprile 1865, n. 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare la legge sui diritti spettanti agli autori delle opere dell’ingegno, con le modificazioni riconosciute necessarie a norma dell’art. 2 della legge stessa;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, d’accordo col Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:


CAPO I

Diritti spettanti agli autori delle opere dell’ingegno
durata e modo del loro esercizio


Art.1

Gli autori delle opere dell’ingegno hanno il diritto esclusivo di pubblicarle, e quello di riprodurle e di spacciarne le riproduzioni.


Art.2

Sono assimilate alla pubblicazione riservata all’autore di un’opera:

la stampa o altro simile modo di pubblicazione delle improvvisazioni, delle letture e degli insegnamenti orali, quantunque fatti in pubblico e trascritti mediante la stenografia o altrimenti;

la stampa o altro simile modo di pubblicazione delle opere o composizioni adatte a pubblici spettacoli, rappresentate od eseguite in pubblico sopra manoscritti dell’autore;

la rappresentazione o l’esecuzione di un’opera o di una composizione adatta a pubblico spettacolo medita e non mai rappresentata o eseguita in pubblico;

la esecuzione di opere d’arte fatte sopra abbozzi dell’autore.

I discorsi tenuti in adunanze pubbliche sopra argomento di interesse politico o amministrativo e quelli specialmente tenuti nelle Camere legislative possono essere liberamente pubblicati e riprodotti negli atti delle sedute e ne’ giornali. Ma non possono essere riprodotti né come pubblicazione speciale di uno o più discorsi di un individuo, né come parte della raccolta delle sue opere.


Art.3

Sono assimilate al la riproduzione riservata all’autore di un’opera:

la ripetizione della rappresentazione o dell’esecuzione, per intiero o in parte, di un’opera o di una composizione adatta a pubblico spettacolo, e già rappresentata o eseguita in pubblico sopra manoscritto;

la riduzione per diversi strumenti, gli estratti e gli adattamenti di opere musicali o di una parte di esse, eccetto i casi in cui un motivo di un opera originale diventi occasione o tema di una composizione musicale che costituisca una nuova opera;

la proporzionale variazione delle dimensioni nelle parti o nelle forme di un’opera appartenente alle arti del disegno;

la variazione della materia o del procedimento nella copia di un disegno, di un disegno, di un quadro ,di una statua o opera d’arte.


Art.4

Nel diritto esclusivo dello spaccio di un’opera si comprende anche il diritto d’impedire nel Regno lo spaccio delle riproduzioni fatte all’estero senza il permesso dello autore.


Art.5

Quando il diritto esclusivo di pubblicare, di riprodurre o di spacciare un’opera appartiene in comune a più individui, si presume sino a prova contraria, che tutti ne abbiano una parte eguale, e ciascuno di essi può esercitare per intiero quel diritto, salva agli altri la facoltà di ottenere il compenso della parte che loro spetta.

In caso di cessione sono tenuti in solido a questo compenso il cedente ed il cessionario, se a quest’ultimo era noto che il diritto cedutogli apparteneva in comune anche ad altri.


Art.6

Lo scrittore di un libretto o di un componimento qualunque posto in musica, non può disporre dei diritti di riprodurre e spacciare la musica: ma il compositore dell’opera musicale può farla riprodurre, e spacciare congiuntamente alle parole, a cui la musica è applicata.

Lo scrittore in tal caso ha il diritto medesimo concesso dall’articolo precedente, a chi ha in comune con altri il diritto di autore sopra una stessa opera.


Art.7

La pubblicazione di un lavoro che consti di parti distinte, ma talmente coordinate, che il loro insieme formi un opera sola, ovvero una raccolta avente uno scopo determinato, conferisce a chi la concepì il diritto esclusivo di riprodurla e di spacciarla.

Nondimeno ciascuno degli autori di una delle parti che compongono simili pubblicazioni conserva rispettivamente i suoi diritti sui proprio lavoro, e può riprodurlo separatamente, indicando l’opera o la raccolta donde lo estrae.


Art.8

L’esercizio dei diritto di autore sulla riproduzione e sullo spaccio di un’opera comincia dalla prima pubblicazione di questa, e dura tutta la vita dell’autore e 40 anni dopo la sua morte, ovvero 80 anni, a seconda del disposto dell’articolo seguente.

Le edizioni successive di un’opera, quantunque aumentate o modificate non costituiscono nuove pubblicazioni.

Il diritto di riprodurre così le parti aggiunte o modificate, come l’opera intera, termina contemporaneamente.


Art.9

L’esercizio del diritto di riproduzione e spaccio è esclusivo per l’autore durante la sua vita.

Se l’autore cessa di vivere prima che dalla pubblicazione dell’opera stessa sieno decorsi anni 40, lo stesso diritto esclusivo continua ne’ suoi eredi o aventi causa sino a compimento di tal termine. Scorso questo primo periodo nell’uno o nell’altro dei modi innanzi indicati , ne comincia un secondo di quaranta anni, durante il quale l’opera può essere riprodotta e spacciata senza speciale consentimento di colui ai al quale il diritto di autore appartiene, sotto la condizione di pagargli il premio del 5% sul prezzo lordo che dev’essere indicato sopra ciascun esemplare e dichiarato nel modo che sarà detto appresso:

Il credito nascente da questa causa è privilegiato in confronto di qualunque altro sugli esemplari riprodotti.


Art.10

Allo Stato, alle Provincie, ai Comuni spetta il diritto esclusivo di riproduzione sulle opere pubblicate a loro spese e per loro conto.

Questo diritto dura 20 anni a contare dalla pubblicazione. Esso non si estende alle leggi ed agli atti ufficiali di qualsiasi natura, salvi i diritti e privilegi che possano competere all’amministrazione per ragioni di pubblico interesse.

Simile diritto appartiene alle accademie o altre simili società scientifiche, letterarie o di arte, sulla raccolta degli atti o sopra altre loro pubblicazioni. A ciascuno degli autori degli scritti o dì altre opere in dette raccolte e pubblicazioni inseriti spettano i diritti di cui è detto nel secondo paragrafo dell’art. 7.


Art.11

Durante il corso dei primi dieci anni, a cominciare dalla pubblicazione di un’opera oltre il diritto di riproduzione, si ha pure la esclusiva facoltà di farne o di permetterne la traduzione.

La traduzione delle opere letterarie e scientifiche consiste nel voltarle in altra lingua; e quella delle di disegno, pittura, scultura, incisione e simili consiste nel ritrarne le forme o le figure con lavoro non semplicemente meccanico o chimico, ma costitutivo di un’altra opera d’arte di specie diversa da quella dell’opera originale, come sarebbero l’incisione di un quadro, il disegno di una statua e simili.


Art.12

Per la traduzione di un’opera scientifica o letteraria si godono i diritti di autore; e così pure per la traduzione di un’opera d’arte, quando essa medesima costituisca un’altra opera d’arte, a termini dell’articolo precedente.


Art.13

Un’opera drammatica o una composizione musicale adatta a pubblico spettacolo, dopo la sua pubblicazione completa fatta colla stampa, può essere rappresentata anche senza speciale consentimento dell’autore o di colui al quale è passato il suo diritto, purché coloro che vogliono rappresentarla gli paghino un premio corrispondente ad una quota parte del prodotto lordo dello spettacolo.

In difetto di speciali accordi, questo premio sarà del 10%, se l’opera rappresentata o la composizione musicale eseguita occupa l’intero spettacolo; nel caso contrario, sarà di una parte proporzionale a quella che l’opera o la composizione occupano nello spettacolo.

La misura del 10% può essere con decreto reale elevata sino al 2% ed anche sino al 5% per i principali teatri del Regno.

Nel caso di pubblico spettacolo gratuito, è necessario il consenso dell’autore.

Il diritto di rappresentazione ha la durata del diritto di autore sull’opera pubblicata.

Ma se l’opera fu rappresentata anche prima d’essere pubblicata, il diritto di rappresentazione durerà tanto di meno quanto fu il tempo interceduto tra la prima rappresentazione, e la successiva pubblicazione dell’opera.

Con ispeciale regolamento sarà provveduto alla esecuzione di questo articolo, e sarà indicato come e da chi debba essere dichiarata la volontà di rappresentare un’opera ed il modo di valutare il premio ed assicurarne il pagamento a chi vi ha diritto.


Art.14

I termini che cominciano dalla pubblicazione di un’opera si computano dall’anno in cui fu pubblicata l’ultima parte di essa opera.

Nel caso di opera pubblicata in più volumi, i termini che cominciano dalla sua pubblicazione si computano separatamente per ciascun volume, se tutti i volumi non sono pubblicati nel medesimo anno.

In tutti questi computi si trascurano le frazioni di anno.


CAPO II

Alienazione e trasmissione dei diritti spettanti agli autori
e loro espropriazione per causa di pubblica utilità


Art.15

I diritti guarentiti agli autori con la presente legge si possono alienare e trasmettere in tutti i modi consentiti dalle leggi.

Nondimeno il diritto di riprodurre un’opera pubblicata non è soggetto ad esecuzione forzata sino a che rimane nella persona dell’autore.

Se questo diritto è goduto in comune da uno o più autori e da un terzo non autore, può essere espropriato a danno di ciascuno di coloro a cui spetta, salvo agli altri il diritto di prendere una parte del prezzo equivalente alla loro parte del diritto.


Art.16

Il diritto di pubblicare un’opera inedita non è soggetto ad esecuzione forzata, se non nei casi in cui, a termini dell’articolo precedente, può essere espropriato il diritto di riproduzione, purché però consti che l’autore aveva già disposto che l’opera fosse pubblicata.

Sono perciò ammesse le prove scritte della volontà dell’autore o le prove dei fatti da cui emerga aver l’autore destinata l’opera alla pubblicità in modo definitivo.

La prova della volontà dell’autore non potrà farsi per mezzo di testimoni.


Art.17

Nella cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro tipo che costituisca un mezzo di cui ordinariamente si fa uso per pubblicare o riprodurre un’opera d’arte, intendesi compresa la facoltà di pubblicarla o di riprodurla, se non sono patti espliciti in contrario, e se questa facoltà appartiene al possessore della cosa ceduta.

La cessione di qualunque altra opera in uno o più esemplari non importa, in mancanza di un patto esplicito, l’alienazione del diritto di riprodurla.


Art.18

Il permesso indeterminato di pubblicare un lavoro inedito o di riprodurre un’opera pubblicata non porta con sé l’alienazione indefinita del diritto di riproduzione.

Il giudice in simili casi fisserà un termine dentro il quale, nell’interesse dell’editore, debba essere interdetta ogni nuova riproduzione dell’opera.


Art.19

I diritti di autore, eccettuato soltanto quello di pubblicare un’opera durante la vita, dell’autore, possono acquistarsi dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni in via di espropriazione per causa di pubblica utilità.

La dichiarazione di pubblica utilità è fatta sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio di Stato.

L’indennità a pagarsi è stabilita in via amichevole. In difetto d’accordo, il tribunale nomina tre periti per estimare il prezzo dei diritti da espropriare. Questa perizia è parificata alle perizie giudiziali.


CAPO III

Modo di accertare la pubblicazione di un’opera
e i diritti di autore


Art.20

Chiunque intenda valersi dei diritti guarentiti da questa legge deve presentare al Prefetto della Provincia un numero di esemplari non eccedente quello di tre, dell’opera che pubblica, ovvero egual numero di copie fatte con la fotografia o con altro processo qualunque, atto a certificare la identità dell’opera, e deve unirvi una dichiarazione in cui, facendo menzione precisa dell’opera e dell’anno nel quale è stampata, esposta o altrimenti pubblicata, esprima la volontà di riservare i diritti che gli competono come autore o editore.


Art.21

Nella dichiarazione concernente le opere o composizioni musicali atte alla rappresentazione, sarà esplicitamente detto se furono o se non furono rappresentate prima della pubblicazione; e nel caso affermativo, sarà con precisione indicato l’anno ed il luogo in cui ne fu fatta la prima rappresentazione.


Art.22

Le opere in più volumi saranno depositate volume per volume, se non furono tutti pubblicati tra il 1 gennaio e il 31 dicembre inclusivi del medesimo anno.

Delle opere periodiche la cui pubblicazione è indefinita, e delle raccolte che si pubblicano in più anni sarà depositata anno per anno la parte pubblicata nel corso dell’anno.


Art.23

L’obbligo della dichiarazione e del deposito di un’opera pubblicata a dispense o di ciascuno de’ suoi volumi, comincia dal tempo in cui fu pubblicata l’ultima dispensa dell’opera o del volume che dev’essere depositato.


Art.24

Colui che inserisce un lavoro sia in una volta sola, sia a brani successivi in un giornale o in qualunque altra pubblicazione periodica, deve dichiarare in fronte al lavoro inserito o al primo brano di esso se intende conservare i diritti d’autore.

Il difetto di questa dichiarazione abilita altri giornali, o altre opere periodiche alla riproduzione, purché indichino la fonte da cui è estratto il lavoro e il nome dell’autore; ma non conferisce ad altri la facoltà di pubblicarlo separatamente.

Allorché l’autore o chi può esercitarne i diritti intende eseguire simile pubblicazione a parte, deve fare il deposito e la dichiarazione richiesta dall’art. 20, indicando con precisione quando incominciò e quando fluì la pubblicazione fatta la prima volta nel giornale o in altra opera periodica; e se l’opera inserita è in più volumi, indicherà in quale anno fu compiuta la prima pubblicazione della materia contenuta in ciascuno dei volumi ristampati a parte, a misura che va facendo di questi il successivo deposito.


Art.25

La dichiarazione ed il deposito debbono farsi al più tardi dentro il mese di giugno per le opere o per i volumi pubblicati sino a tutto il 31 dicembre dell’anno precedente.

La dichiarazione ed il deposito tardivi saranno egualmente efficaci, eccetto il caso in cui nel tempo scorso fra il 30 giugno suddetto ed il tempo in cui si effettuano la dichiarazione ed il deposito, altri abbia riprodotta l’opera, o incettate dall’estero copie per ispacciarle.


Art.26

In difetto di dichiarazione e di deposito nel corso de’ primi 10 anni dopo la pubblicazione di un’opera, intendesi definitivamente abbandonato ogni diritto di autore.


Art.27

Il sommario delle dichiarazioni fatte in tempo utile durante il primo semestre di ciascun anno sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno nel corso del trimestre seguente.

La indicazione sommaria delle dichiarazioni tardive sarà pubblicata in capo ad ogni trimestre, e ripetuta in appendice della prossima pubblicazione del sommario delle dichiarazioni fatte in tempo utile nei primo semestre dell’anno seguente.


Art.28

Colui che vuole giovarsi della facoltà conceduta nel secondo paragrafo dell’art. 9 deve presentare al Prefetto una dichiarazione scritta, nella quale indichi distintamente il suo nome ed il suo domicilio, l’opera che vuol riprodurre e il modo della riproduzione, il numero degli esemplari ed il prezzo che sarà da lui segnato sopra ciascuno di essi, aggiungendovi l’esplicita offerta di pagare il premio nella somma del ventesimo del montare del prezzo moltiplicato pel numero degli esemplari a colui o a coloro che provino avervi diritto.

Queste dichiarazioni devono essere inserite almeno due volte alla distanza di 15 giorni l’una dall’altra, così in un giornale destinato agli annunzi giudiziali nel luogo ove si fa la riproduzione, come nella Gazzetta ufficiale del Regno.

In capo ad ogni trimestre saranno anche riassunte in uno specchio le dichiarazioni fatte nel corso del trimestre, e pubblicate in seguito a quelle di cui è fatta menzione nel secondo para grafo dell’articolo precedente.


CAPO IV

Modo di accertare la pubblicazione di un’opera
e i diritti di autore


Art.29

È reo di pubblicazione abusiva chiunque pubblica un’opera altrui senza permesso dell’autore o di chi lo rappresenta o ha causa da lui.

È reo di contraffazione chiunque riproduce con qualsiasi modo un’opera sulla quale dura ancora il diritto esclusivo di autore, o ne spaccia gli esemplari o le copie senza il consentimento di colui al quale quel diritto appartiene; chiunque omette la dichiarazione prescritta nell’art 28; chiunque riproduca o spaccia un numero di esemplari o di copie maggiore di quello che acquistò il diritto di riprodurre o di spacciare; chiunque traduce o rappresenta un’opera durante il tempo riservato all’autore, ed infine chiunque omette le formalità che saranno prescritte dallo speciale regolamento di cui all’art. 13, nei casi in cui la rappresentazione di un’opera è permessa, mediante il pagamento del premio dalla legge stabilito.


Art.30

La pubblicazione abusiva o la contraffazione consumata in uno dei modi precedentemente indicati, è punita con multa che può estendersi sino a lire 5000, salvo il risarcimento de’ danni ed interessi, e salve le pene maggiori che potrebbero essere applicate al contraffattore ne’ casi di furto o di frode secondo le leggi penali.


Art.31

Gli esemplari o le copie dell’opera contraffatta ed i mezzi della contraffazione, quando per la natura loro non possono essere destinati alla riproduzione di opere diverse dalla contraffatta, saranno distrutti, se la parte lesa non ne chiegga 1’aggiudicazione per un prezzo determinato in diffalco de’ danni e degli interessi, ovvero se il contraffattore non chiegga che sieno sottoposti a sequestro fino a che duri il diritto esclusivo riservato all’autore.

Il giudice deve sempre accogliere questa ultima domanda, e darle la preferenza sull’altra.

L’aggiudicazione sarà conceduta dal giudice pel prezzo indicato da chi la chiese, quando questo prezzo non e contraddetto dalla parte avversa. Nel caso opposto sarà ordinata un’estimazione per mezzo di periti, ed il giudice fisserà d’ufficio il prezzo, lasciando libero al richiedente di accettano o di ritirare la sua domanda.


Art.32

Nel corso dell’ultimo anno riservato all’autore per l’esercizio esclusivo dei suoi diritti di riproduzione e di traduzione, o di rappresentazione, non sarà mai ordinata la distruzione delle cose contraffatte o de’ mezzi della contraffazione; anzi, sull’opposizione del contraffattore, sarà sospesa l’esecuzione della sentenza che l’avesse precedentemente ordinata.

In entrambi questi casi sarà sostituito il sequestro obbligatorio a spese del contraffattore, sino al termine del diritto riservato.


Art.33

In qualunque stadio della durata del diritto esclusivo riservato all’autore, il giudice può nel silenzio delle parti ordinare che siano depositati in un pubblico museo gli esemplari contraffatti, o i mezzi della contraffazione, se costituiscano. opere d’arte di molto pregio.


Art.34

Quando il diritto d’autore si riduce al diritto di aver un determinato premio, non può più essere ordinata la distruzione delle copie contraffatte o de’ mezzi di contraffazione, né il sequestro, salvo il caso che si trattasse di assicurare il pagamento del premio.

Se il premio non è liquido e mancano i dati per liquidarlo direttamente, può essere determinato dal giudice sia per mezzo di esperti, sia per analogia con altri casi.


Art.35

La riproduzione di un titolo generico non costituisce reato di contraffazione.

Non è neppure contraffazione la trascrizione di uno o più brani di un lavoro, quando non è fatta con l’apparente scopo di riprodurre una parte dell’opera altrui per trarne lucro.

Gli articoli di polemica politica, quando si trascrivano per farne memorie di discussione o per giustificare o rettificare opinioni già emesse intorno ad essi, e gli articoli di notizie inseriti nei giornali o in altri lavori periodici possono essere riprodotti, purché se ne indichi la sorgente; ma la riproduzione delle inserzioni, di cui è detto nell’art. 24, costituisce un reato di contraffazione ne’ casi in cui è vietata dalla legge.


Art.36

La omissione dell’inserzione prescritta nel secondo paragrafo dell’art. 28, ovvero la indicazione d’un prezzo sugli esemplari o sulle copie maggiore del dichiarato, quando non sia corretta con una dichiarazione suppletiva precedente allo spaccio, sono punite con multa che può estendersi sino a lire 1000.

Nell’un caso e nell’altro è fatta salva l’azione pel risarcimento del danno e pel pagamento del premio.


Art.37

La sciente inesattezza o fallacia delle indicazioni che secondo i vari casi debbono essere fatte nella dichiarazione prescritta dagli articoli 20, 21 e 24 o in quella prescritta con l’art. 28 della presente legge, è punita con multa che può estendersi sino a lire 1000.


Art.38

Ogni altra infrazione della presente legge o de’ regolamenti sull’esercizio de’ diritti di autore sarà punita con multa che può estendersi sino a lire 500.


CAPO V

Disposizioni generali e provvedimenti transitori.


Art.39

La presente legge è applicabile agli autori di opere pubblicate in paese estero, col quale non siano o cessino di aver vigore speciali trattati, purché presso di esso sieno leggi che conoscano a pro degli autori diritti più o meno estesi e che queste leggi sieno applicate con reciprocità alle opere pubblicate nel Regno d’Italia.

Se la reciprocità è promessa da uno Stato estero agli altri Stati, a condizione che sieno da questi assicurati agli autori delle opere pubblicate nel suo territorio gli stessi diritti e le stesse guarentigie che le sue leggi sanciscono, il Governo del Re è autorizzato ad accordare con decreto reale le une e gli altri sotto condizione di reciprocità, e purché siano a tempo e non sieno sostanzialmente diversi da quelli che la presente legge riconosce.

Se nel paese straniero è prescritto il deposito o la dichiarazione a tempo della pubblicazione di un’opera, basta la prova di aver eseguito l’uno o l’altra conformemente alle leggi del paese per ottenere sull’opera ivi pubblicata l’esercizio del diritto d’autore nel Regno.

Nella ipotesi opposta il deposito e la dichiarazione prescritti nella presente legge possono essere effettuati sia in Italia , sia presso i consoli italiani all’estero.


Art.40

Se il giorno in cui la presente legge va in vigore, i diritti di autore sopra una sua opera riconosciuti da leggi precedenti sono estinti in ciascuna delle provincie dello Stato, niuno potrà farli rivivere invocando la nuova legge.

Ma se questi diritti esistono ancora in tutto lo Stato, o in alcune provincie, l’autore, purché non li abbia già alienati, ovvero i suoi rappresentanti per successione legittima o testamentaria che li posseggono, sono ammessi ad invocare l’applicazione di questa nuova legge, estendendone l’effetto a tutto il Regno pel tempo che resta, sottraendo rispettivamente da’ termini da essa indicati quello ch’è già scorso dalla prima pubblicazione dell’opera.

Se l’alienazione dell’esercizio dei diritti di autore avvenuta prima che la presente legge entri in esecuzione, fu fatta per un tempo determinato, e se giunto il termine da essa prestabilito non è ancora compiuta la durata di que’ diritti misurata secondo le norme poste in questo articolo, l’autore o chi lo rappresenta rientra pel rimanente tempo nell’esercizio de’ suoi diritti.

Ne godrà invece l’acquisitore, se l’alienazione de’ diritti d’autore a suo vantaggio fu fatta per tempo non definito o con espressa clausola che debba a lui giovare qualunque eventuale prolungamento o ampliazione de’ diritti di autore.

I benefici di cui è fatta menzione in questo articolo non sono conceduti se non a coloro che nel termine perentorio di tre mesi, dal giorno in cui va in esecuzione la presente legge, facciano esplicita dichiarazione di volersene giovare nelle forme prescritte dall’articolo 20 per le opere di prima pubblicazione.


Art.41

I rami e le tavole calcografiche, le pagine stereotipe ed altri strumenti di riproduzione di opere dell’ingegno, adoperati a riprodurre in alcune provincie del Regno opere che non godevano in esse la guarentigia dei diritti d’autore, se mai fossero già per effetto dell’estensione delle leggi del Regno subalpino al resto d’Italia, rimasti inoperosi nelle mani di coloro che prima ne potevano per le leggi del paese fare un uso lecito, ovvero se avessero a rimanervi inoperosi per effetto della presente legge, possono a richiesta de’ loro proprietari essere estimati giudiziariamente in contraddizione di coloro cui appartiene il diritto d’autore, ed essere a costoro ceduti.

Se essi ricusano di acquistarli pel prezzo stimato e fissato dal giudice, saranno dal giudice medesimo dichiarati tenuti a pagare, durante il tempo, che resta dell’esercizio del diritto di autore, un premio annuo che rappresenti i frutti probabili del capitale impedito, ovvero una somma bastevole a compensare la distruzione di, quegli strumenti, tenendo ragione del valore della materia e dello stato in cui si trovano.

L’autore, chi lo rappresenta o chi ha causa da lui, potrà preferire quel modo di compenso tra gli indicati qui sopra che sarà meno grave per lui; e nel caso che non possa o che non voglia sceglierne alcuno, il giudice lo dichiarerà tenuto a seguire quello che stimerà più conveniente , ovvero potrà permettere che quegli strumenti siano adoperati, per un tempo determinato, a riprodurre un certo numero di esemplari che potranno essere spacciati liberamente, e ciò sotto quelle guarentigie che crederà più acconce a tutelare il diritto dell’autore.

Nel caso che gli strumenti fossero stati dopo la estensione della legge subalpina trasformati o alienati da coloro che se ne servivano come capitale di loro propria industria, ogni azione nascente dal disposto in questo articolo sarà estinta.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche agli esemplari di quelle opere che furono liberamente riprodotte, nel caso in cui per effetto dell’art. 40 estendansi anche ad essi i diritti di autore.

Un mese dopo che questa legge entrerà in vigore non saranno più ammesse domande per indennità fondate su qualunque delle ipotesi precedenti.


Art.42

Con uno o più decreti reali sarà provveduto al modo di conservare le opere depositate e le relative dichiarazioni al modo di far fronte alle spese di conservazione ed a quelle delle inserzioni imposte al Governo, col pagamento di diritti fissi proporzionali per una somma totale non maggiore di lire 10; alla determinazione del numero degli esemplari o delle copie da presentarsi ne’ termini dell’art. 20, ed a quanto altro occorre per la esecuzione della presente legge.


Art.43

Questa legge andrà in vigore in tutto il Regno il 1° agosto 1865.