Utente:OliverZena/Sandbox
Preambolo
modificaNoi, popolo di Porto Rico, con l'intento di organizzarci politicamente su basi pienamente democratiche, con l'intento di promuovere il benessere comune e di assicurare a noi stessi e ai nostri posteri il totale piacere dei diritti umani, confidando nel nostro Dio Onnipotente, decretiamo e stabiliamo questa Costituzione per lo Stato Libero Associato di Porto Rico che, nella facoltà dei nostri diritti naturali, adesso creiamo in unione con gli Stati Uniti d'America.
ARTICOLO I - Stato Libero Associato
modificaParagrafo 1 - Costituzione dello Stato Libero Associato di Porto Rico.
Si costituisce lo Stato Libero Associato di Porto Rico. Il suo potere politico proviene dal popolo e potrà essere esercitato in accordo con la sua volontà, nei termini convenzionali adottati tra il popolo di Porto Rico e gli Stati Uniti d'America.
Paragrafo 2 - Forma di governo.
Il governo dello Stato Libero Associato di Porto Rico sarà di forma repubblicana e i suoi Poteri Legislativo, Esecutivo e Giudiziario, secondo quanto si stabilisce con la presente Costituzione, saranno ugualmente subordinati alla sovranità del popolo di Porto Rico.
Paragrafo 3 - Area geografica.
L'autorità politica dello Stato Libero Associato di Porto Rico si estenderà all'isola di Porto Rico e alle isole adiacenti all'interno della sua giurisdizione.
Paragrafo 4 - Sede del governo.
La sede del governo sarà la città di San Juan Bautista de Puerto Rico.
ARTICOLO II - Carta dei diritti
modificaParagrafo 1 - Dignità e uguaglianza dell'essere umano; proibizione della discriminazione.
La dignità dell'essere umano è inviolabile. Tutti gli uomini sono uguali davanti alla legge. Non si potrà accettare nessuna discriminazione di razza, colore, sesso, nsacita, origine o condizione sociale, né di idee politiche o religiose. Sia le leggi sia il sistema di istruzione pubblica garantiranno questi essenziali principi di uguaglianza umana.
Paragrafo 2 - Suffragio e diritto elettorale.
Le leggi garantiranno l'espressione della volontà del popolo mediante uguale, diretto e segreto suffragio universale e proteggeranno i cittadini contro ogni coercizione nell'esercizio del diritto elettorale.
Paragrafo 3 - Libertà di culto.
Non verrà promulgata nessuna legge relativa all'istituzione di una religione né si proibirà il libero esercizio del culto religioso. La chiesa sarà completamente separata dallo stato.