Preambolo

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Noi, popolo di Porto Rico, con l'intento di organizzarci politicamente su basi pienamente democratiche, con l'intento di promuovere il benessere comune e di assicurare a noi stessi e ai nostri posteri il totale piacere dei diritti umani, confidando nel nostro Dio Onnipotente, decretiamo e stabiliamo questa Costituzione per lo Stato Libero Associato di Porto Rico che, nella facoltà dei nostri diritti naturali, adesso creiamo in unione con gli Stati Uniti d'America.

ARTICOLO I - Stato Libero Associato

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Paragrafo 1 - Costituzione dello Stato Libero Associato di Porto Rico.
Si costituisce lo Stato Libero Associato di Porto Rico. Il suo potere politico proviene dal popolo e potrà essere esercitato in accordo con la sua volontà, nei termini convenzionali adottati tra il popolo di Porto Rico e gli Stati Uniti d'America.

Paragrafo 2 - Forma di governo.
Il governo dello Stato Libero Associato di Porto Rico sarà di forma repubblicana e i suoi Poteri Legislativo, Esecutivo e Giudiziario, secondo quanto si stabilisce con la presente Costituzione, saranno ugualmente subordinati alla sovranità del popolo di Porto Rico.

Paragrafo 3 - Area geografica.
L'autorità politica dello Stato Libero Associato di Porto Rico si estenderà all'isola di Porto Rico e alle isole adiacenti all'interno della sua giurisdizione.

Paragrafo 4 - Sede del governo.
La sede del governo sarà la città di San Juan Bautista de Puerto Rico.

ARTICOLO II - Carta dei diritti

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Paragrafo 1 - Dignità e uguaglianza dell'essere umano; proibizione della discriminazione.
La dignità dell'essere umano è inviolabile. Tutti gli uomini sono uguali davanti alla legge. Non si potrà accettare nessuna discriminazione di razza, colore, sesso, nsacita, origine o condizione sociale, né di idee politiche o religiose. Sia le leggi sia il sistema di istruzione pubblica garantiranno questi essenziali principi di uguaglianza umana.

Paragrafo 2 - Suffragio e diritto elettorale.
Le leggi garantiranno l'espressione della volontà del popolo mediante uguale, diretto e segreto suffragio universale e proteggeranno i cittadini contro ogni coercizione nell'esercizio del diritto elettorale.

Paragrafo 3 - Libertà di culto.
Non verrà promulgata nessuna legge relativa all'istituzione di una religione né si proibirà il libero esercizio del culto religioso. La chiesa sarà completamente separata dallo stato.

ARTICOLO III - Potere legislativo

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ARTICOLO IV - Potere esecutivo

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ARTICOLO V - Potere giudiziario

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ARTICOLO VI - Disposizioni generali

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ARTICOLO VII - Emendamenti della Costituzione

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ARTICOLO VIII - Distretti senatoriali e rappresentativi

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ARTICOLO IX - Disposizioni transitorie

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