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Parte I: Patto della Società delle Nazioni modifica

Preambolo modifica

Gli Stati Uniti d'America, l'Impero Britannico, la Francia, l'Italia e il Giappone, Potenze designate nel presente trattato come le «principali Potenze alleate e associate»;

il Belgio, la Cina, Cuba, la Grecia, il Nicaragua, il Panama, la Polonia, il Portogallo, la Romania, lo Stato Serbo-Croato-Sloveno, il Siam e la Ceco-Slovacchia, Costituenti, con le principali Potenze suddette, le «Potenza alleate e associate», da una parte;

e l'Ungheria, dall'altra;

Considerando che, a richiesta del cessato Governo imperiale e reale d'Austria-Ungheria, un armistizio fu concesso all'Austria-Ungheria dalle principali Potenze alleate e associate il 3 novembre 1918, e completato, in quanto concerne l'Ungheria, dalla convenzione militare del 13 novembre 1918, affinché un trattato di pace potesse esser concluso;

Considerando che le Potenze alleate e associate desiderano del pari che alla guerra in cui talune di esse furono successivamente travolte, direttamente o indirettamente, contro l'Austria-Ungheria, e che prende origine dalla dichiarazione di guerra fatta il 28 luglio 1914 dal cessato Governo imperiale e reale austro-ungarico alla Serbia, e dalle ostilità condotte dalla Germania, alleata dell'Austria-Ungheria, succeda una pace salda, giusta e duratura;

Considerando che l'antica Monarchia austro-ungarica ha oggi cessato di esistere ed è stata sostituita, in Ungheria, da un Governo nazionale ungherese;

A tale scopo le Alte Parti contraenti hanno nominato come Loro rappresentanti:

Il Presidente degli Stati Uniti d'America:

Hugh Campbell Wallace, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario degli Stati Uniti d'America a Parigi;

Sua Maestà il Re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda e dei territori britannici al di là dei mari, Imperatore delle Indie;

L'onorevolissimo Edward George Villiers, Conte di Derby, K. G., P. C., K. C. V. O., C. B., Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Sua Maestà Britannica a Parigi;

E:

Per il Dominio del Canada:

L'onorevole Sir George Halsey Perley, K. C. M. G., Alto Commissario del Canada nel Regno Unito;

Per la Federazione Australiana:

L'onorevolissimo Andrew Fisher, Alto Commissario dell'Australia nel Regno Unito;

Per il Dominio della Nuova Zelanda:

L'onorevole Sir Thomas Mackenzie, K. C. M. G, Alto Commissario della Nuova Zelanda nel Regno Unito;

Per l'Unione dell'Africa Meridionale:

Reginald Andrew Blankenberg, O. B. E., facente funzioni di Alto Commissario dell'Unione dell'Africa Meridionale nel Regno Unito;

Per L'India:

L'Onorevolissimo Edward George Villiers, Conte di Derby, K, G., P. C., K. C. V. O., C. B., Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Sua Maestà Britannica a Parigi;

Il Presidente della Repubblica Francese:

Alexandre Millerand, Presidente del Consiglio, Ministro degli esteri:

Frederic Francois-Marsal, Ministro delle Finanze;

Auguste, Paul-Louis Isaac, Ministro del Commercio e dell'Industria;

Jules Cambon, Ambasciatore di Francia; Georges, Maurice Paleologue, Ambasciatore di Francia, Segretario generale del Ministro degli affari esteri;

Sua Maestà il Re d'Italia:

Il Conte Lelio Bonin Longare, Senatore del Regno, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di S. M. il Re d'Italia a Parigi;

Il Contrammiraglio Mario Grassi;

Sua Maestà l'Imperatore del Giappone:

K. Matsui, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di S. M. l'Imperatore del Giappone a Parigi;

Sua Maestà il Re dei Belgi:

Jules van den Houvel, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario, Ministro di Stato;

Rolin Jacquemyns, Membro dell'Istituto di diritto internazionale privato, Segretario Generale della Delegazione belga;

Il Presidente della Repubblica Cinese:

Vikyuin Wellington Koo;

Sao-Ke Alfred Sze;

Il Presidente della Repubblica Cubana:

Il Dottor Rafael Martinez Ortiz, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica Cubana a Parigi:

Sua Maestà il Re degli Elleni:

Athos Romanos, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Sua Maestà il Re degli Elleni a Parigi;

Il Presidente della Repubblica di Nicaragua:

Carlos A. Villanueva, Incaricato d'affari della Repubblica di Nicaragua a Parigi;

Il Presidente della Repubblica del Panama:

Raoul A. Amador, Incaricato d'affari della Repubblica del Panama a Parigi;

Il Presidente della Repubblica Polacca:

Il Principe Eustache Sapieha, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica Polacca a Londra;

Erasme Piltz, Inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario della Repubblica Polacca a Praga;

Il Presidente della Repubblica Portoghese:

Il Dottor Affonso da Costa, già Presidente del Consiglio dei Ministri:

Joao Chagas, inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario della Repubblica Portoghese a Parigi;

Sua Maestà il Re di Romania:

Il Dottor Jon Cantacuzino, Ministro di Stato;

Nicolae Titulescu, già Ministro segretario di Stato;

Sua Maestà il Re dei serbi, dei croati e degli sloveni:

Nicolas P. Pachitch, già Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ante Trumbic, Ministro degli Affari esteri:

Ivan Zolger, Dottore in giurisprudenza;

Sua Maestà il Re del Siam:

Sua Altezza il Principe Charoon, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di S. M. il Re del Siam a Parigi;

Il Presidente della Repubblica Ceco-Slovacca:

Edoardo Benes, Ministro degli Affari esteri;

Stephen Osusky, inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica Ceco-Slovacca a Londra;

L'Ungheria: Gaston de Benard, ministro del lavoro o della Previdenza sociale;

Alfred Drasche-Lazar de Thorda, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;

I quali, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, sono convenuti nelle disposizioni seguenti:

A datare dall'entrata in vigore del presente trattato, lo stato di guerra cesserà.

Salvo le disposizioni del presente trattato, dal momento della sua entrata in vigore le Potenze alleate e associate saranno in relazioni officiali con l'Ungheria.




Allo scopo di promuovere la cooperazione internazionale, realizzare la pace e la sicurezza degli Stati, mercé:

l'impegno di non ricorrere in dati casi alle armi,

lo stabilimento di rapporti palesi, giusti ed onorevoli fra le Nazioni,

il fermo riconoscimento delle regole di diritto internazionale come norme effettive di condotta fra i Governi,

l'osservanza della giustizia e il rispetto scrupoloso di ogni trattato nelle relazioni reciproche dei popoli civili,

le Alte Parti contraenti consentono nel presente «Patto della Società delle Nazioni».

Art. 1 modifica

Saranno Membri fondatori della Società delle Nazioni quelli tra i firmatari che sono nominati nell'elenco allegato a questo patto, e quegli altri Stati nominati del pari nell'elenco, che aderiranno al patto senza riserve, mediante una dichiarazione depositata presso il Segretariato entro due mesi dall'entrata in vigore di questo patto; la loro adesione dovrà essere notificata a tutti gli altri Membri della Società.

Qualunque Stato, dominio o colonia, pienamente autonomo, non nominato nell'elenco, può diventare Membro della Società se la sua ammissione sia approvata dai due terzi dell'Assemblea, purché dia effettive guarantigie della sua sincera intenzione di osservare i propri doveri internazionali, e accetti quelle norme che potranno essere prescritte dalla Società relativamente alle sue forze e ai suoi armamenti, militari, navali ed aerei.

Ogni Membro della Società potrà recederne, salvo preavviso di due anni, purché al momento del recesso abbia adempito tutti i suoi doveri internazionali e tutte le obbligazioni che derivano da questo patto.

Art. 2 modifica

L'azione della Società, a norma del presente patto, si svolgerà per mezzo di un'Assemblea e di un Consiglio, assistiti da un Segretariato permanente.

Art. 3 modifica

L'Assemblea sarà costituita dai rappresentanti dei Membri della Società.

Si riunirà, a determinati periodi e ogni volta che le circostanze lo richiedano nella sede della Società o in quell'altro luogo che eventualmente fosse stabilito.

L'Assemblea può trattare nelle sue adunanze di ogni argomento che si riferisca all'azione della Società o che interessi la pace del mondo.

Ogni Membro della Società disporrà di un voto e non potrà avere più di tre rappresentanti nell'Assemblea.

Art. 4 modifica

Il Consiglio sarà composto dei rappresentanti degli Stati Uniti d'America, dell'Impero britannico, della Francia, dell'Italia e del Giappone e dei rappresentanti di altri quattro Membri della Società. Questi quattro Membri saranno designati dall'Assemblea di tempo in tempo, quando lo creda opportuno. Finché non sia avvenuta la prima designazione da parte dell'Assemblea, saranno Membri del Consiglio i rappresentanti del Belgio, del Brasile, della Grecia e della Spagna.

Coll'approvazione della maggioranza dell'Assemblea, il Consiglio potrà designare altri Membri della Società che avranno una rappresentanza permanente nel Consiglio; con la stessa approvazione potrà aumentare il numero dei Membri della Società che dovranno essere designati dall'Assemblea per la rappresentanza nel Consiglio.

Il Consiglio si riunirà ogni volta che le circostanze lo richiedano e almeno una volta l'anno nella sede della Società, o in quell'altro luogo che eventualmente fosse stabilito.

Il Consiglio può trattare nelle sue adunanze di ogni argomento che si riferisca all'azione della Società o interessi la pace del mondo.

Ogni Membro della Società che non sia rappresentato nel Consiglio sarà invitato a mandare un rappresentante che partecipi alle adunanze, durante la trattazione degli argomenti che specialmente lo riguardano.

Nelle adunanze del Consiglio, ogni Membro della Società in esso rappresentato disporrà di un voto e non potrà avere più di un rappresentante.

Art. 5 modifica

Eccettuati i casi in cui sia espressamente disposto in modo diverso nel presente patto, o dalle clausole di questo trattato, le deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio richiederanno l'approvazione di tutti i Membri della Società rappresentati nell'adunanza.

Ogni questione di procedura nelle adunanze dell'Assemblea o del Consiglio, compresa la nomina di Commissioni per l'esame di speciali argomenti, sarà definita dall'Assemblea o dal Consiglio e potrà essere decisa dalla maggioranza dei Membri della Società rappresentati nell'adunanza.

La prima riunione dell'Assemblea e la prima riunione del Consiglio saranno convocate dal Presidente degli Stati Uniti di America.

Art. 6 modifica

Il Segretariato permanente sarà istituito nella sede della Società. Comprenderà un segretario generale e quel numero di segretari e impiegati che sarà necessario.

Il primo segretario generale sarà la persona designata nell'allegato; in seguito il segretario generale sarà nominato dal Consiglio con l'approvazione della maggioranza dell'Assemblea.

I segretari e gli impiegati del Segretariato saranno nominati dal segretario generale con l'approvazione del Consiglio.

Il segretario generale interviene in tale qualità a tutte le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio.

Le spese del Segretariato saranno a carico dei Membri della Società, secondo il riparto delle spese per l'Ufficio internazionale dell'Unione postale universale.

Art. 7 modifica

La sede della Società è stabilita a Ginevra.

Il Consiglio potrà in qualunque tempo deliberare che sia stabilita altrove.

All'esercizio di tutte le funzioni dipendenti dalla Società, o ad essa attinenti, compreso il Segretariato, saranno ammessi ugualmente uomini e donne.

I rappresentanti dei Membri della Società e i funzionari di essa godranno i privilegi e le immunità diplomatiche nell'esercizio del loro ufficio.

Gli edifici e le altre proprietà occupate dalla Società, dai suoi funzionari, o dai rappresentanti che intervengono alle sue adunanze, saranno inviolabili.