UE - Libro verde - Il diritto d'autore nell'economia della conoscenza/3.4

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../4 IncludiIntestazione 31 agosto 2009 50% diritto

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3.4. Contenuti creati dall'utente

I consumatori non sono soltanto utenti ma sempre più anche creatori di contenuti.

La convergenza sta portando allo sviluppo di nuove applicazioni che si basano sulla capacità delle TIC di coinvolgere gli utenti nella creazione e distribuzione dei contenuti.

Le applicazioni web 2.0 quali blog, podcast, wiki, o video sharing, consentono agli utenti di creare e condividere facilmente testi, video o immagini, e di svolgere un ruolo più attivo e collaborativo nella creazione dei contenuti e nella diffusione delle conoscenze.

Vi è tuttavia una differenza significativa tra i contenuti creati dagli utenti e i contenuti esistenti che sono semplicemente caricati dagli utenti e sono di norma tutelati dal diritto d'autore. In uno studio dell'OCSE i contenuti creati dagli utenti sono stati definiti come "contenuti messi a disposizione del pubblico su Internet che riflettono un certo grado di sforzo creativo e che vengono creati al di fuori di routine e pratiche professionali"39.

L'attuale direttiva non prevede un'eccezione che consenta l'uso di contenuti esistenti protetti dal diritto d'autore per creare opere nuove o derivate. L'obbligo di liberatoria dei diritti prima della messa a disposizione di qualsiasi contenuto "trasformativo" può essere percepito come un ostacolo all'innovazione in quanto blocca la diffusione di opere nuove, potenzialmente di valore. Tuttavia, prima dell'introduzione di qualsiasi eccezione per le opere "trasformative", occorrerebbe determinare attentamente le condizioni per la loro autorizzazione onde evitare di arrecare pregiudizio agli interessi economici dei titolari dei diritti dell'opera originale.

Vi sono state prese di posizione a favore dell'accettazione di un'eccezione per i contenuti "trasformativi", creati da utenti. In particolare il rapporto Gowers raccomanda l'introduzione di un'eccezione per "opere creative, trasformative o derivate"40, nel rispetto dei parametri del test a tre fasi della Convenzione di Berna. Il rapporto riconosce che ciò sarebbe contrario alla direttiva e di conseguenza ne chiede la modifica. L'autorizzazione di tale eccezione sarebbe finalizzata a favorire usi innovativi delle opere e a stimolare la produzione di valore aggiunto4 (n.41).

Nel quadro della convenzione di Berna un uso "trasformativo" sarebbe prima facie coperto dal diritto di riproduzione (n.)e dal diritto di adattamento. Un'eccezione a tali diritti sarebbe subordinata al test a tre fasi. In particolare essa dovrebbe essere più precisa e far riferimento a una giustificazione specifica o a tipi di usi giustificati. Dovrebbe essere altresì limitata a brevi estratti (brevi passaggi, esclusi quelli particolarmente significativi), onde evitare di violare il diritto di adattamento (n. 43).

Nell'ambito della direttiva talune eccezioni garantiscono potenzialmente un certo grado di flessibilità rispetto ai possibili utilizzi delle opere. A parte le eccezioni menzionate in precedenza, l'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), consente citazioni "per esempio a fini di critica o di rassegna", il che significa che la critica e la rassegna sono solo esempi di possibili giustificazioni per le citazioni. Ciò implica che l'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), possa avere un ambito di applicazione ampio, per quanto la citazione debba limitarsi "a quanto giustificato dallo scopo specifico" ed essere conforme "ai buoni usi". Lo "scopo specifico" del commento non deve necessariamente essere l'analisi dell'opera stessa. La presenza di un estratto di una determinata lunghezza può tuttavia essere considerata conforme ai buoni usi all'interno di un commento sull'opera in questione, ma non a fini di commento di una questione più ampia. Un'altra eccezione che consente un certo grado di flessibilità è l'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva, che esenta gli usi "a scopo di caricatura, parodia o pastiche".

Sebbene tali usi non siano definiti, consentono agli utenti di riutilizzare elementi di opere precedenti per i loro scopi creativi o trasformativi.

Quesiti:

  • (24) Occorrono regole più precise in merito agli atti che gli utenti finali possono o non possono compiere quando fanno uso di materiali protetti dal diritto d'autore?
  • (25) È opportuno introdurre nella direttiva un'eccezione per i contenuti creati dagli utenti?

Note

  • 39 Participative Web and User-Created Content, OCSE 2007, pag. 9.
  • 40 Raccomandazione 11.
  • 41 Il rapporto fa chiaramente riferimento all'uso "trasformativo" previsto dalla legislazione USA e all'esempio del "sampling" nell'industria musicale dello Hip Hop. Tuttavia, nella legislazione USA l'uso "trasformativo" di per sé non è un elemento che autorizzi a violare il diritto d'autore, bensì è una delle condizioni richieste per poter beneficiare del "fair use" (uso corretto) a norma della sezione 107 della legge americana sul diritto d'autore (US Copyright Act).
  • 42 Articolo 9 della Convenzione di Berna.
  • 43 Articolo 12 della Convenzione di Berna, Diritto di adattamento, di arrangiamento ed altre modifiche.