Trattato sull'Antartide - Washington, 1 dicembre 1959
Questo testo è completo. |
Depositario: Governo degli Stati Uniti d'America
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Entrata in vigore in Italia: 18 marzo 1981
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(Stato 5 agosto 2003)
I Governi dell’Argentina, dell’Australia, dei Belgio, del Cile, della Repubblica Francese, del Giappone, della Nuova Zelanda, della Norvegia, dell’Unione Sud-Africana, dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d’America,
riconoscendo che giova all’interesse di tutta l’umanità che l’Antartide sia riservata per sempre soltanto ad attività pacifiche e non divenga né il teatro né il motivo di vertenze internazionali;
apprezzando l’ampiezza dei progressi attuati dalla scienza grazie alla cooperazione internazionale in materia di ricerca scientifica nell’Antartico;
persuasi che sia conforme agli interessi scientifici e al progresso dell’umanità di istituire una solida struttura che consenta di proseguire e di sviluppare tale cooperazione, fondandola sulla libertà della ricerca scientifica nell’Antartide, come essa è stata praticata durante l’Anno Geofisico Internazionale;
convinti che un Trattato inteso a riservare l’Antartide soltanto per attività pacifiche e a mantenere in questa regione l’armonia internazionale gioverà agli intenti ed ai princìpi della Carta delle Nazioni Unite;
hanno convenuto quanto segue:
- Art. I
(1) Nell’Antartide sono autorizzate soltanto attività pacifiche. Sono vietati, fra
l’altro, tutti i provvedimenti di carattere militare, come l’insediamento di basi, la
costruzione di fortificazioni, manovre ed esperimenti di armi di qualsiasi genere.
(2) Il presente Trattato non si oppone all’impiego di personale o di materiale militari
per la ricerca scientifica o per qualsiasi altro scopo pacifico.
- Art. II
La libertà della ricerca scientifica nell’Antartide e la cooperazione a tale scopo,
come esse sono state praticate durante l’Anno Geofisico Internazionale, sono proseguite
conformemente alle disposizioni del presente Trattato.
RU 1990 1925, 1991 87; FF 1989 III 253
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc.
della presente Raccolta.
2 RU 1990 1924
- Art. III
(1) Per rafforzare nell’Antartide la cooperazione internazionale in materia di ricerca
scientifica, come previsto nell’articolo II del presente Trattato, le Parti contraenti
convengono di procedere, in tutta la misura possibile:
a) allo scambio di informazioni concernenti programmi scientifici nell’Antartide,
onde assicurare ottimalmente l’economicità e l’efficacia delle operazioni;
b) a scambi di personale scientifico tra spedizioni e stazioni in questa regione;
c) allo scambio delle osservazioni e dei risultati scientifici ottenuti nell’Antartide,
che saranno resi liberamente disponibili.
(2) Nell’applicazione delle presenti disposizioni, sarà promossa con ogni mezzo la
cooperazione nelle relazioni di lavoro con le Istituzioni specializzate delle Nazioni
Unite e le altre organizzazioni internazionali per le quali l’Antartide offre un interesse
scientifico o tecnico.
- Art. IV
(1) Nessuna disposizione dei presente Trattato può essere interpretata:
a) come costituente, per una Parte contraente, una rinuncia ai suoi diritti di
sovranità territoriale oppure alle rivendicazioni territoriali nell’Antartide da
essa precedentemente fatte valere;
b) come una rinuncia totale o parziale di una Parte contraente ad una base di
rivendicazione di sovranità territoriale nell’Antartide, che potrebbe risultare
dalle sue attività o da quelle dei suoi cittadini nell’Antartide o da qualsiasi
altra causa;
c) come pregiudicante la posizione d’una Parte contraente per quanto concerne
il riconoscimento o il non riconoscimento di questa Parte del diritto di
sovranità, di una rivendicazione o di una base di rivendicazione di sovranità
territoriale di qualsiasi altro Stato nell’Antartide.
(2) Nessun atto o attività intrapresi durante la validità del presente Trattato costituisce
una base che consente di far valere, sostenere o contestare una rivendicazione di
sovranità territoriale nell’Antartide né di istituire diritti di sovranità in questa regione.
Durante la validità del presente Trattato, non deve essere presentata alcuna
nuova rivendicazione né estesa una rivendicazione di sovranità territoriale precedentemente
fatta valere.
- Art. V
(1) Nell’Antartide, sono vietate le esplosioni nucleari e l’eliminazione di scorie
radioattive.
(2) Nel caso in cui siano conclusi accordi internazionali, dei quali sono partecipi
tutte le Parti contraenti i cui rappresentanti sono autorizzati a prender parte alle
riunioni previste nell’articolo IX, concernenti l’utilizzazione dell’energia nucleare,
comprese le esplosioni nucleari e l’eliminazione di scorie radioattive, nell’Antartide
si applicano le norme istituite da siffatti accordi.
- Art. VI
Le disposizioni del presente Trattato si applicano alla regione situata a Sud del 60°
grado di latitudine Sud, compresi tutti i tavolati glaciali; nulla però nel presente
Trattato può pregiudicare in nessun modo i diritti o l’esercizio dei diritti riconosciuti
a qualsiasi Stato della normativa internazionale per quanto concerne le parti di alto
mare situate nella regione così delimitata.
- Art. VII
(1) Per conseguire le finalità del presente Trattato ed esigerne l’osservanza delle
disposizioni, ciascuna Parte contraente, i cui rappresentanti sono autorizzati a partecipare
alle riunioni di cui all’articolo IX del presente Trattato, ha il diritto di designare
osservatori incaricati di svolgere qualsiasi ispezione prevista nel presente
articolo. Questi osservatori sono scelti tra i cittadini della Parte contraente che li
designa. 1 loro nomi sono comunicati a ciascuna delle altre Parti contraenti autorizzate
a designare osservatori; la cessazione delle loro funzioni è notificata in modo
analogo.
(2) Gli osservatori designati conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del
presente articolo possono accedere in ogni momento a qualsiasi regione dell’Antartide.
(3) Tutte le regioni dell’Antartide, comprese le stazioni, gli impianti e il materiale
ivi situati, come anche tutte le navi e gli aeromobili nei punti di sbarco e di imbarco
di merci o di personale nell’Antartide sono accessibili in qualsiasi momento
all’ispezione di tutti gli osservatori designati conformemente alle disposizioni del
paragrafo 1 del presente articolo.
(4) Ciascuna Parte contraente autorizzata a designare osservatori può effettuare in
qualsiasi momento l’ispezione aerea di qualunque regione dell’Antartide.
(5) Ciascuna Parte contraente deve, al momento dell’entrata in vigore dei presente
Trattato per quanto la concerne, informare le altre Parti contraenti e successivamente
notificare loro anticipatamente:
a) tutte le spedizioni dirette verso l’Antartide o eseguite, all’interno di essa, da
proprie navi o da suoi cittadini e tutte le spedizioni organizzate sul proprio
territorio o procedenti dal medesimo;
b) l’esistenza di qualsiasi stazione occupata nell’Antartide da suoi cittadini;
c) la sua intenzione di trasferire nell’Antartide, conformemente alle disposizioni
del paragrafo 2 dell’articolo 1 del presente Trattato, qualsiasi personale o
materiale militare.
- Art. VIII
(1) Per agevolare l’esercizio delle funzioni ad essi attribuite dal presente Trattato e
senza pregiudicare le posizioni rispettive delle Parti contraenti per quanto concerne
la giurisdizione su tutte le altre persone nell’Antartide, gli osservatori designati
conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo VII e il personale
scientifico costituente l’oggetto di uno scambio secondo il numero 1b) dell’articolo
III del Trattato, come anche le persone ad essi aggregate che li accompagnano
rispondono unicamente dinanzi alla giurisdizione della Parte contraente di cui sono
cittadini, per quanto concerne qualsiasi atto od omissione commessi durante il
soggiorno svolto nell’Antartide nell’adempimento delle loro funzioni.
(2) Senza pregiudicare le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo e
nell’attesa dei provvedimenti previsti nel numero 1 e) dell’articolo IX, le Parti contraenti,
tra le quali è sorta una vertenza inerente all’esercizio della giurisdizione
nell’Antartide, dovranno consultarsi immediatamente per giungere a una soluzione
reciprocamente accettabile.
- Art. IX
(1) I rappresentanti delle Parti contraenti menzionate nell’ingresso del presente
Trattato si adunano a Canberra entro due mesi dopo la sua entrata in vigore e,
successivamente, ad intervalli e in luoghi appropriati, per scambiarsi informazioni,
consultarsi riguardo a questioni d’interesse comune concernenti l’Antartide, studiare,
formulare e raccomandare ai loro governi provvedimenti destinati ad assicurare
l’osservanza dei prìncipi e il perseguimento delle finalità del presente Trattato, in
particolare misure:
a) inerenti all’utilizzazione dell’Antartide a fini esclusivamente pacifici;
b) agevolanti la ricerca scientifica nell’Antartide;
c) facilitanti la cooperazione scientifica internazionale in questa regione;
d) facilitanti l’esercizio dei diritti d’ispezione previsti nell’articolo VII del
presente Trattato;
e) concernenti questioni relative all’esercizio della giurisdizione nell’Antartide;
f) concernenti la protezione e la conservazione della flora e della fauna
nell’Antartide.
(2) Qualsiasi Parte contraente che ha aderito al presente Trattato conformemente
alle disposizioni dell’articolo XIII ha il diritto di nominare rappresentanti partecipanti
alle riunioni menzionate nel paragrafo 1 del presente articolo, fintanto che essa
manifesta interesse per l’Antartide, svolgendovi attività sostanziali di ricerca scientifica,
come l’insediamento d’una stazione o l’invio di una spedizione.
(3) I rapporti degli osservatori di cui l’articolo VII del presente Trattato sono
trasmessi ai rappresentanti delle Parti contraenti che partecipano alle riunioni indicate
nel paragrafo 1 del presente articolo.
(4) I provvedimenti previsti nel paragrafo 1 del presente articolo hanno effetto dalla
loro approvazione da parte di tutte le Parti contraenti i cui rappresentanti sono autorizzati
a partecipare alle riunioni tenute per l’esame di siffatti provvedimenti.
(5) Qualsiasi diritto istituito dal presente Trattato può essere esercitato dall’entrata
in vigore di quest’ultimo, indipendentemente se i provvedimenti agevolanti l’esercizio
di tali diritti siano stati esaminati, proposti o approvati conformemente al
presente articolo.
- Art. X
Ciascuna Parte contraente si obbliga ad adottare provvedimenti adeguati, compatibili
con la Carta delle Nazioni Unite, per impedire, nell’Antartide, qualsiasi attività
contraria ai princìpi o alle intenzioni del presente Trattato.
- Art. XI
(1) Nel caso di vertenza tra due o più Parti contraenti, per quanto concerne
l’interpretazione o l’applicazione del presente Trattato, tali Parti si consultano allo
scopo di comporre la vertenza in via di negoziato, indagine, mediazione, conciliazione,
arbitrato, composizione giudiziaria o qualsiasi altro mezzo di loro scelta.
(2) Qualsiasi vertenza di questa natura, che non può essere composta in questo
modo, dovrà essere deferita, ogni volta con l’assenso di tutte le parti in causa, alla
Corte Internazionale di Giustizia affinché venga risolta; nondimeno, l’impossibilità
di giungere ad un’intesa per il deferimento non esonera affatto le parti in causa
dall’obbligo di cercare la soluzione della vertenza con tutti i modi di composizione
pacifica, di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
- Art. XII
(1) a) Il presente Trattato può essere modificato o emendato in qualsiasi momento
con l’accordo unanime delle Parti contraenti, i cui rappresentanti sono autorizzati
a partecipare alle riunioni previste nell’articolo IX. Una tale modificazione
o un tale emendamento entra in vigore qualora il governo depositario
abbia ricevuto da tutte queste Parti contraenti la rispettiva ratificazione.
b) Successivamente, una tale modificazione o un tale emendamento entra in
vigore riguardo a qualsiasi altra Parte contraente nel momento in cui il
governo depositario ha ricevuto da quest’ultima un avviso di ratificazione.
Ciascuna Parte contraente, il cui avviso di ratificazione non sia stato ricevuto
entro due anni dopo l’entrata in vigore della modificazione o dell’emendamento
giusta le disposizioni del numero 1 a) del presente articolo, sarà
considerata come se avesse cessato di essere partecipe del presente Trattato
alla scadenza di questo termine.
(2) a) Se, alla scadenza di un periodo di trent’anni a contare dall’entrata in vigore
dei presente Trattato, una delle Parti contraenti, i cui rappresentanti sono
autorizzati a partecipare alle riunioni previste nell’articolo IX, ne fa domanda
con una comunicazione indirizzata al governo depositario, sarà convocata,
non appena possibile, una conferenza di tutte le Parti contraenti onde
riesaminare il funzionamento del Trattato.
b) Qualsiasi modificazione o qualsiasi emendamento del presente Trattato,
approvato in occasione di una siffatta conferenza dalla maggioranza delle
Parti contraenti che vi saranno rappresentate, compresa la maggioranza delle
Parti contraenti i cui rappresentanti sono autorizzati a partecipare alle
riunioni previste nell’articolo IX, è comunicato a tutte le Parti contraenti dal
governo depositario, non appena terminata la conferenza, ed entra in vigore
conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
c) Se una tale modificazione o un tale emendamento non è entrato in vigore,
conformemente alle disposizioni del numero 1 a) del presente articolo, entro
un termine di due anni a contare dalla data in cui tutte le Parti contraenti
hanno ricevuto la comunicazione, qualsiasi Parte può, in ogni momento
dopo la scadenza di questo termine, notificare al governo depositario che
cessa di essere parte del presente Trattato; il recesso ha effetto due anni dopo
la ricezione di questa notificazione da parte del governo depositario.
- Art. XIII
(1) Il presente Trattato è sottoposto alla ratificazione degli Stati firmatari. Resta
aperto all’adesione di qualsiasi Stato membro delle Nazioni Unite o di qualsiasi altro
Stato che potrebbe essere invitato ad aderirvi con il consenso di tutte le Parti
contraenti, i cui rappresentanti sono autorizzati a partecipare alle riunioni di cui
l’articolo IX del presente Trattato.
(2) La ratificazione del presente Trattato o l’adesione a quest’ultimo è eseguita da
ogni Stato conformemente alla propria procedura costituzionale.
(3) Gli strumenti di ratificazione e gli strumenti d’adesione sono depositati presso il
governo degli Stati Uniti d’America, che è il governo depositario.
(4) Il governo depositario comunica a tutti gli Stati firmatari ed aderenti la data di
deposito di ogni strumento di ratificazione o d’adesione, come anche la data
dell’entrata in vigore del Trattato e di qualsiasi modificazione o emendamento.
(5) Quando tutti gli Stati firmatari avranno depositato i loro strumenti di ratificazione,
il presente Trattato entrerà in vigore per questi Stati e per quelli che avranno
depositato i loro strumenti d’adesione. Successivamente, il Trattato entrerà in vigore,
per qualsiasi Stato aderente, alla data del deposito del suo strumento d’adesione.
(6) Il presente Trattato è registrato dal governo depositario conformemente alle
disposizioni dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
- Art. XIV
Il presente Trattato, redatto nelle lingue inglese, francese, russa e spagnola, ogni
versione facente parimente fede, è depositato negli archivi del governo degli Stati
Uniti d’America, che ne trasmetterà copie certificate conformi ai governi degli Stati
firmatari o aderenti.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il
presente Trattato.
Fatto a Washington il primo dicembre millenovecentocinquantanove.
(Seguono le firme)
Campo di applicazione del trattato il 19 marzo 2003
Stati partecipanti Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione
(S)
Entrata in vigore
Argentina 23 giugno 1961 23 giugno 1961
Australia 23 giugno 1961 23 giugno 1961
Austria 25 agosto 1987 A 25 agosto 1987
Belgio 26 luglio 1960 23 giugno 1961
Brasile 16 maggio 1975 A 16 maggio 1975
Bulgaria 11 settembre 1978 A 11 settembre 1978
Canada 4 maggio 1988 A 4 maggio 1988
Cilea 23 giugno 1961 23 giugno 1961
Cina 8 giugno 1983 A 8 giugno 1983
Colombia 31 gennaio 1989 A 31 gennaio 1989
Corea (Nord) 21 gennaio 1987 A 21 gennaio 1987
Corea (Sud)a 28 novembre 1986 A 28 novembre 1986
Cuba 16 agosto 1984 A 16 agosto 1984
Danimarca 20 maggio 1965 A 20 maggio 1965
Ecuadora 15 settembre 1987 A 15 settembre 1987
Estonia 17 maggio 2001 A 17 maggio 2001
Finlandia 5 maggio 1984 A 5 maggio 1984
Francia 16 settembre 1960 23 giugno 1961
Germania 5 febbraio 1979 A 5 febbraio 1979
Giappone 4 agosto 1960 23 giugno 1961
Grecia 8 gennaio 1987 A 8 gennaio 1987
Guatemala 31 luglio 1991 A 31 luglio 1991
India 19 agosto 1983 A 19 agosto 1983
Italia 18 marzo 1981 A 18 marzo 1981
Norvegia 24 agosto 1960 23 giugno 1961
Nuova Zelanda 1° novembre 1960 23 giugno 1961
Paesi Bassi 30 marzo 1967 A 30 marzo 1967
Antille olandesi 30 marzo 1967 30 marzo 1967
Aruba 1° gennaio 1986 1° gennaio 1986
Papua-Nuova Guinea 16 marzo 1981 S 16 marzo 1981
Perùa 10 aprile 1981 A 10 aprile 1981
Polonia 8 giugno 1961 A 23 giugno 1961
Regno Unito 31 maggio 1960 23 giugno 1961
Repubblica Ceca 15 settembre 1993 S 1° gennaio 1993
Romania 15 settembre 1971 A 15 settembre 1971
Russia 2 novembre 1960 23 giugno 1961
Slovacchia 15 settembre 1993 S 1° gennaio 1993
Spagna 31 marzo 1982 A 31 marzo 1982
Stati Uniti 18 agosto 1960 23 giugno 1961
Sudafrica 21 giugno 1960 23 giugno 1961
Svezia 24 aprile 1984 A 24 aprile 1984
Svizzera 15 novembre 1990 A 15 novembre 1990
Stati partecipanti Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione
(S)
Entrata in vigore
Turchia 24 gennaio 1996 A 24 gennaio 1996
Ucraina 28 ottobre 1992 A 28 ottobre 1992
Ungheria 27 gennaio 1984 A 27 gennaio 1984
Uruguaya 11 gennaio 1980 A 11 gennaio 1980
Venezuela 24 marzo 1999 A 24 marzo 1999
a Membro consultivo secondo l’articolo IX paragrafo 2