Trattato di Nizza che modifica il trattato sull'Unione Europea, i trattati che istituiscono le Comunità Europee e alcuni atti connessi - Trattato, Nizza, 26 febbraio 2001/Protocolli

Trattato di Nizza che modifica il trattato sull'Unione Europea, i trattati che istituiscono le Comunità Europee e alcuni atti connessi - Trattato, Nizza, 26 febbraio 2001/Trattato

Trattato di Nizza che modifica il trattato sull'Unione Europea, i trattati che istituiscono le Comunità Europee e alcuni atti connessi - Trattato, Nizza, 26 febbraio 2001/Atto IncludiIntestazione 27 marzo 2010 75% diritto

Trattato Atto

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PROTOCOLLI

A. PROTOCOLLO ALLEGATO AL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA E AI TRATTATI CHE ISTITUISCONO LE COMUNITÀ EUROPEE

Protocollo sull'allargamento dell'Unione europea

LE ALTE PARTI CONTRAENTI

HANNO ADOTTATO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee:

Articolo 1 - Abrogazione del protocollo sulle istituzioni
Il protocollo sulle istituzioni nella prospettiva dell'allargamento dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee, è abrogato.
Articolo 2 - Disposizioni relative al Parlamento europeo
1. Dal 1° gennaio 2004 e con effetto a decorrere dall'inizio della legislatura 2004-2009, all'articolo 190, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 108, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue:
Belgio 22
Danimarca 13
Germania 99
Grecia 22
Spagna 50
Francia 72
Irlanda 12
Italia 72
Lussemburgo 6
Paesi Bassi 25
Austria 17
Portogallo 22
Finlandia 13
Svezia 18
Regno Unito 72
»
2. Fatto salvo il paragrafo 3, il numero totale dei rappresentanti al Parlamento europeo per la legislatura 2004-2009 è pari al numero dei rappresentanti figurante nell'articolo 190, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 108, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, maggiorato del numero di rappresentanti dei nuovi Stati membri stabilito nei trattati di adesione firmati al più tardi il 1° gennaio 2004.
3. Qualora il numero totale dei membri di cui al paragrafo 2 sia inferiore a settecentotrentadue, è applicata una correzione proporzionale al numero di rappresentanti da eleggere in ciascuno Stato membro, in modo che il numero totale sia il più possibile vicino a settecentotrentadue, senza che detta correzione risulti in un numero di rappresentanti da eleggere in ciascuno Stato membro superiore a quello previsto all'articolo 190, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 108, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, per la legislatura 1999-2004.
Il Consiglio adotta una decisione a tal fine.
4. In deroga all'articolo 189, secondo comma del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 107, secondo comma del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in caso di entrata in vigore di trattati di adesione dopo l'adozione della decisione del Consiglio di cui al paragrafo 3, secondo comma del presente articolo, il numero dei membri del Parlamento europeo può essere temporaneamente superiore a settecentotrentadue durante il periodo di applicazione di detta decisione. La stessa correzione prevista al paragrafo 3, primo comma del presente articolo sarà applicata al numero di rappresentanti da eleggere negli Stati membri in questione.
Articolo 3 - Disposizioni relative alla ponderazione dei voti in sede di Consiglio
1. Dal 1° gennaio 2005:
a) all'articolo 205 del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 118 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:
i) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:
Belgio 12
Danimarca 7
Germania 29
Grecia 12
Spagna 27
Francia 29
Irlanda 7
Italia 29
Lussemburgo 4
Paesi Bassi 13
Austria 10
Portogallo 12
Finlandia 7
Svezia 10
Regno Unito 29
Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno centosessantanove voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, in virtù del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione.
Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno centosessantanove voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.»;
ii) è aggiunto il paragrafo 4 seguente:
«4. Un membro del Consiglio può chiedere che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62% della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la decisione non è adottata.»;
b) all'articolo 23, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Ai voti dei membri del Consiglio è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea. Per l'adozione delle decisioni sono richiesti almeno centosessantanove voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. Un membro del Consiglio può chiedere che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62% della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la decisione non è adottata.»;
c) all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Qualora le deliberazioni del Consiglio richiedano la maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea e le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno centosessantanove voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. Un membro del Consiglio può chiedere che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62% della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la decisione non è adottata.».
2. All'atto di ciascuna adesione, la soglia di cui all'articolo 205, paragrafo 2, secondo comma del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 118, paragrafo 2, secondo comma del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica è calcolata in modo che la soglia della maggioranza qualificata espressa in voti non superi quella risultante dalla tabella che figura nella dichiarazione relativa all'allargamento dell'Unione europea iscritta nell'atto finale del trattato di Nizza.
Articolo 4 - Disposizioni relative alla Commissione
1. Dal 1° gennaio 2005 e con effetto a decorrere dall'entrata in funzione della prima Commissione successiva a tale data, all'articolo 213 del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 126 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e offrono ogni garanzia di indipendenza.
La Commissione comprende un cittadino di ciascuno Stato membro.
Il numero dei membri della Commissione può essere modificato dal Consiglio, che delibera all'unanimità.»
2. Quando l'Unione annoveri 27 Stati membri, all'articolo 213 del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 126 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e offrono ogni garanzia di indipendenza.
Il numero dei membri della Commissione è inferiore al numero di Stati membri. I membri della Commissione sono scelti in base a una rotazione paritaria le cui modalità sono stabilite dal Consiglio, che delibera all'unanimità.
Il numero dei membri della Commissione è fissato dal Consiglio, che delibera all'unanimità.»
Questa modifica si applica a decorrere dalla data di entrata in funzione della prima Commissione successiva alla data di adesione del ventisettesimo Stato membro dell'Unione.
3. Il Consiglio, deliberando all'unanimità dopo la firma del trattato di adesione del ventisettesimo Stato membro dell'Unione, stabilisce:
  • il numero dei membri della Commissione;
  • le modalità della rotazione paritaria che indicano l'insieme dei criteri e delle regole necessari per la fissazione automatica della composizione dei collegi successivi, in base ai principi seguenti:
a) gli Stati membri sono trattati su un piano di assoluta parità per quanto concerne la determinazione dell'avvicendamento e del periodo di permanenza dei loro cittadini in seno alla Commissione; pertanto lo scarto tra il numero totale dei mandati detenuti da cittadini di due Stati membri non può mai essere superiore a uno;
b) fatta salva la lettera a), ciascuno dei collegi successivi è costituito in modo da riflettere in maniera soddisfacente la molteplicità demografica e geografica degli Stati membri dell'Unione.
4. Ogni Stato che aderisce all'Unione ha diritto a che, all'atto dell'adesione, un suo cittadino sia nominato membro della Commissione finché non si applichi il paragrafo 2.

B. PROTOCOLLO ALLEGATO AL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, AL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA E AL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO definire lo statuto della Corte di giustizia previsto all'articolo 245 del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 160 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

Articolo 1
La Corte di giustizia è costituita ed esercita le proprie funzioni conformemente alle disposizioni del trattato sull'Unione europea (trattato UE), del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE), del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (trattato CEEA) e del presente statuto.
TITOLO I - STATUTO DEI GIUDICI E DEGLI AVVOCATI GENERALI
Articolo 2
Ogni giudice, prima di assumere le proprie funzioni, deve, in seduta pubblica, prestare giuramento di esercitare tali funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.
Articolo 3
I giudici godono dell'immunità di giurisdizione. Per quanto concerne gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, essi continuano a godere dell'immunità dopo la cessazione dalle funzioni.
La Corte, riunita in seduta plenaria, può togliere l'immunità.
Qualora, tolta l'immunità, venga promossa un'azione penale contro un giudice, questi può essere giudicato, in ciascuno degli Stati membri, soltanto dall'organo competente a giudicare i magistrati appartenenti alla più alta giurisdizione nazionale.
Gli articoli da 12 a 15 e l'articolo 18 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte, senza pregiudizio delle disposizioni relative all'immunità di giurisdizione dei giudici che figurano nei commi precedenti.
Articolo 4
I giudici non possono esercitare alcuna funzione politica o amministrativa.
Essi non possono, salvo deroga concessa a titolo eccezionale dal Consiglio, esercitare alcuna attività professionale rimunerata o meno.
Al momento del loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione da queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i doveri di onestà e di discrezione per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.
In caso di dubbio, la Corte decide.
Articolo 5
A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni di giudice cessano individualmente per dimissioni.
In caso di dimissioni di un giudice, la lettera di dimissioni è indirizzata al presidente della Corte per essere trasmessa al presidente del Consiglio. Quest'ultima notificazione importa vacanza di seggio.
Salvo i casi in cui si applica l'articolo 6, ogni giudice rimane in carica fino a quando il suo successore non assuma le proprie funzioni.
Articolo 6
I giudici possono essere rimossi dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto a pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto qualora, a giudizio unanime dei giudici e degli avvocati generali della Corte, non siano più in possesso dei requisiti previsti ovvero non soddisfino più agli obblighi derivanti dalla loro carica. L'interessato non prende parte a tali deliberazioni.
Il cancelliere comunica la decisione della Corte ai presidenti del Parlamento europeo e della Commissione e la notifica al presidente del Consiglio.
Quest'ultima notificazione, in caso di decisione che rimuove un giudice dalle sue funzioni, importa vacanza di seggio.
Articolo 7
I giudici le cui funzioni cessano prima dello scadere del loro mandato sono sostituiti per la restante durata del mandato stesso.
Articolo 8
Le disposizioni degli articoli da 2 a 7 sono applicabili agli avvocati generali.
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE
Articolo 9
Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda alternatamente otto e sette giudici.
Il rinnovo parziale degli avvocati generali, che ha luogo ogni tre anni, riguarda ogni volta quattro avvocati generali.
Articolo 10
Il cancelliere presta giuramento davanti alla Corte di esercitare le proprie funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.
Articolo 11
La Corte predispone la sostituzione del cancelliere in caso di impedimento di questi.
Articolo 12
Funzionari e altri agenti sono addetti alla Corte allo scopo di assicurarne il funzionamento. Essi dipendono dal cancelliere sotto l'autorità del presidente.
Articolo 13
Una deliberazione unanime del Consiglio, presa su proposta della Corte, può prevedere la nomina di relatori aggiunti e definirne lo statuto. I relatori aggiunti possono essere chiamati, alle condizioni che saranno definite dal regolamento di procedura, a partecipare all'istruzione delle cause sottoposte all'esame della Corte e a collaborare con il giudice relatore.
I relatori aggiunti, scelti tra persone che offrano ogni garanzia di indipendenza e abbiano le qualificazioni giuridiche necessarie, sono nominati dal Consiglio. Essi prestano giuramento davanti alla Corte di esercitare le loro funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.
Articolo 14
I giudici, gli avvocati generali e il cancelliere devono risiedere dove la Corte ha la propria sede.
Articolo 15
La Corte funziona in modo permanente. La durata delle vacanze giudiziarie è fissata dalla Corte, tenuto conto delle necessità del servizio.
Articolo 16
La Corte istituisce nel proprio ambito sezioni composte di tre e di cinque giudici. I giudici eleggono nel loro ambito i presidenti delle sezioni. I presidenti delle sezioni di cinque giudici sono eletti per una durata di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile una volta.
La grande sezione comprende undici giudici. Essa è presieduta dal presidente della Corte. Fanno parte della grande sezione anche i presidenti delle sezioni di cinque giudici nonché altri giudici designati alle condizioni definite dal regolamento di procedura.
La Corte si riunisce in grande sezione quando lo richieda uno Stato membro o un'istituzione delle Comunità che è parte in causa.
La Corte si riunisce in seduta plenaria quando è adita ai sensi dell'articolo 195, paragrafo 2, dell'articolo 213, paragrafo 2, dell'articolo 216 o dell'articolo 247, paragrafo 7 del trattato CE oppure ai sensi dell'articolo 107 D, paragrafo 2, dell'articolo 126, paragrafo 2, dell'articolo 129 o dell'articolo 160 B, paragrafo 7 del trattato CEEA.
Inoltre, ove reputi che un giudizio pendente dinanzi ad essa rivesta un'importanza eccezionale, la Corte può decidere, sentito l'avvocato generale, di rinviare la causa alla seduta plenaria.
Articolo 17
La Corte può deliberare validamente soltanto in numero dispari.
Le deliberazioni delle sezioni composte di tre o cinque giudici sono valide soltanto se prese da tre giudici.
Le deliberazioni della grande sezione sono valide soltanto se sono presenti nove giudici.
Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria sono valide soltanto se sono presenti undici

giudici.

In caso di impedimento di uno dei giudici componenti una sezione, si può ricorrere a un giudice che faccia parte di un'altra sezione, alle condizioni definite dal regolamento di procedura.
Articolo 18
I giudici e gli avvocati generali non possono partecipare alla trattazione di alcuna causa nella quale essi siano in precedenza intervenuti come agenti, consulenti o avvocati di una delle parti, o sulla quale essi siano stati chiamati a pronunciarsi come membri di un tribunale, di una commissione d'inchiesta o a qualunque altro titolo.
Qualora, per un motivo particolare, un giudice o un avvocato generale reputi di non poter partecipare al giudizio o all'esame di una causa determinata, ne informa il presidente. Qualora il presidente reputi che un giudice o un avvocato generale non debba, per un motivo particolare, giudicare o concludere in una causa determinata, ne avverte l'interessato.
In caso di difficoltà nell'applicazione del presente articolo, la Corte decide.
Una parte non può invocare la nazionalità di un giudice, né l'assenza in seno alla Corte o ad una sua sezione di un giudice della propria nazionalità, per richiedere la modificazione della composizione della Corte o di una delle sue sezioni.
TITOLO III - PROCEDURA
Articolo 19
Tanto gli Stati membri quanto le istituzioni delle Comunità sono rappresentati davanti alla Corte da un agente nominato per ciascuna causa; l'agente può essere assistito da un consulente o da un avvocato.
Allo stesso modo sono rappresentati gli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo.
Le altre parti devono essere rappresentate da un avvocato.
Solo un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo può rappresentare o assistere una parte dinanzi alla Corte.
Gli agenti, i consulenti e gli avvocati che compaiano davanti alla Corte godono dei diritti e delle garanzie necessarie per l'esercizio indipendente delle loro funzioni, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.
La Corte gode, nei confronti dei consulenti e degli avvocati che si presentano davanti ad essa, dei poteri normalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali, alle condizioni che saranno determinate dallo stesso regolamento.
I professori cittadini degli Stati membri la cui legislazione riconosce loro il diritto di patrocinare godono davanti alla Corte dei diritti riconosciuti agli avvocati dal presente articolo.
Articolo 20
La procedura davanti alla Corte comprende due fasi: l'una scritta, l'altra orale.
La procedura scritta comprende la comunicazione alle parti, nonché alle istituzioni delle Comunità le cui decisioni sono in causa, delle istanze, memorie, difese e osservazioni e, eventualmente, delle repliche, nonché di ogni atto e documento a sostegno, ovvero delle loro copie certificate conformi.
Le comunicazioni sono fatte a cura del cancelliere secondo l'ordine e nei termini fissati dal regolamento di procedura.
La procedura orale comprende la lettura della relazione presentata da un giudice relatore, l'audizione da parte della Corte degli agenti, dei consulenti e degli avvocati e delle conclusioni dell'avvocato generale e, ove occorra, l'audizione dei testimoni e dei periti.
Ove ritenga che la causa non sollevi nuove questioni di diritto, la Corte può decidere, sentito l'avvocato generale, che la causa sia giudicata senza conclusioni dell'avvocato generale.
Articolo 21
La Corte è adita mediante istanza trasmessa al cancelliere. L'istanza deve contenere l'indicazione del nome e del domicilio dell'istante e della qualità del firmatario, l'indicazione della parte o delle parti avverso le quali è proposta, l'oggetto della controversia, le conclusioni ed un'esposizione sommaria dei motivi invocati.
All'istanza deve essere allegato, ove occorra, l'atto di cui è richiesto l'annullamento ovvero, nell'ipotesi contemplata dagli articoli 232 del trattato CE e 148 del trattato CEEA, un documento che certifichi la data della richiesta prevista da tali articoli. Se questi documenti non sono stati allegati all'istanza, il cancelliere invita l'interessato a produrli entro un termine ragionevole, senza che si possa eccepire decadenza qualora la regolarizzazione intervenga dopo la scadenza del termine per ricorrere.
Articolo 22
Nei casi contemplati dall'articolo 18 del trattato CEEA, la Corte è adita mediante ricorso trasmesso al cancelliere. Il ricorso deve contenere l'indicazione del nome e del domicilio del ricorrente e della qualità del firmatario, l'indicazione della decisione avverso la quale è proposto ricorso, l'indicazione delle parti avverse, l'oggetto della causa, le conclusioni e un'esposizione sommaria dei motivi invocati.
Al ricorso deve essere allegata una copia conforme della decisione del Collegio arbitrale che viene

impugnata.

Se la Corte rigetta il ricorso, la decisione del Collegio arbitrale diventa definitiva.
Se la Corte annulla la decisione del Collegio arbitrale la procedura può essere ripresa, eventualmente, a cura di una delle parti in causa, dinanzi al Collegio arbitrale. Quest'ultimo deve uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Corte.
Articolo 23
Nei casi contemplati dall'articolo 35, paragrafo 1 del trattato UE, dall'articolo 234 del trattato CE e dall'articolo 150 del trattato CEEA, la decisione del giudice nazionale che sospende la procedura e si rivolge alla Corte è notificata a quest'ultima a cura di tale giudice nazionale. Tale decisione è quindi notificata a cura del cancelliere della Corte alle parti in causa, agli Stati membri e alla Commissione, nonché al Consiglio o alla Banca centrale europea, quando l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione emani da questi ultimi, e al Parlamento europeo e al Consiglio quando l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione sia stato emanato congiuntamente da queste due istituzioni.
Nel termine di due mesi da tale ultima notificazione, le parti, gli Stati membri, la Commissione e, quando ne sia il caso, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Banca centrale europea hanno il diritto di presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.
Nei casi contemplati dall'articolo 234 del trattato CE, la decisione del giudice nazionale è inoltre notificata, a cura del cancelliere della Corte, agli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri nonché all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo, i quali, entro due mesi dalla notifica, laddove si tratti di uno dei settori di applicazione dell'accordo, possono presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.
Articolo 24
La Corte può richiedere alle parti di produrre tutti i documenti e di dare tutte le informazioni che essa reputi desiderabili. In caso di rifiuto, ne prende atto.
La Corte può parimenti richiedere agli Stati membri e alle istituzioni che non siano parti in causa tutte le informazioni che ritenga necessarie ai fini del processo.
Articolo 25
In ogni momento, la Corte può affidare una perizia a qualunque persona, ente, ufficio, commissione od organo di sua scelta.
Articolo 26
Alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura si può procedere all'audizione di testimoni.
Articolo 27
La Corte gode, nei confronti dei testimoni non comparsi, dei poteri generalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali e può infliggere sanzioni pecuniarie, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.
Articolo 28
I testimoni e i periti possono essere uditi sotto il vincolo del giuramento, secondo la formula stabilita dal regolamento di procedura ovvero secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale del testimone o del perito.
Articolo 29
La Corte può ordinare che un testimone o un perito sia udito dall'autorità giudiziaria del suo domicilio.
Tale ordinanza è diretta, per la sua esecuzione, all'autorità giudiziaria competente, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura. Gli atti derivanti dall'esecuzione della rogatoria sono rimessi alla Corte alle stesse condizioni.
La Corte sostiene le spese, con riserva di porle, quando ne sia il caso, a carico delle parti.
Articolo 30
Ogni Stato membro considera qualsiasi violazione dei giuramenti dei testimoni e dei periti alla stregua del corrispondente reato commesso davanti a un tribunale nazionale giudicante in materia civile. Su denuncia della Corte esso procede contro gli autori di tale reato davanti al giudice nazionale competente.
Articolo 31
L'udienza è pubblica, salvo decisione contraria presa dalla Corte, d'ufficio o su richiesta delle parti, per motivi gravi.
Articolo 32
Nel corso del dibattimento la Corte può interrogare i periti, i testimoni e le parti stesse. Tuttavia queste ultime possono provvedere alla propria difesa orale soltanto tramite il proprio rappresentante.
Articolo 33
Di ogni udienza è redatto un verbale firmato dal presidente e dal cancelliere.
Articolo 34
Il ruolo delle udienze è fissato dal presidente.
Articolo 35
Le deliberazioni della Corte sono e restano segrete.
Articolo 36
Le sentenze sono motivate. Esse menzionano i nomi dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione.
Articolo 37
Le sentenze sono firmate dal presidente e dal cancelliere. Esse sono lette in pubblica udienza.
Articolo 38
La Corte delibera sulle spese.
Articolo 39
Il presidente della Corte può decidere secondo una procedura sommaria che deroghi, per quanto necessario, ad alcune norme contenute nel presente statuto e che sarà fissata dal regolamento di procedura, in merito alle conclusioni intese sia ad ottenere la sospensione prevista dall'articolo 242 del trattato CE e dall'articolo 157 del trattato CEEA, sia all'applicazione dei provvedimenti provvisori a norma dell'articolo 243 del trattato CE o dell'articolo 158 del trattato CEEA, sia alla sospensione dell'esecuzione forzata conformemente all'articolo 256, quarto comma del trattato CE o all'articolo 164, terzo comma del trattato CEEA.
Il presidente, in caso d'impedimento, è sostituito da un altro giudice alle condizioni determinate dal regolamento di procedura.
L'ordinanza pronunciata dal presidente o dal suo sostituto ha soltanto carattere provvisorio e non pregiudica in nulla la decisione della Corte sul merito.
Articolo 40
Gli Stati membri e le istituzioni delle Comunità possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte.
Uguale diritto spetta ad ogni altra persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione di una controversia proposta alla Corte, ad esclusione delle controversie fra Stati membri, fra istituzioni delle Comunità ovvero fra Stati membri da una parte e istituzioni delle Comunità dall'altra.
Salvo quanto dispone il secondo comma, gli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri nonché l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte quando queste riguardano uno dei settori di applicazione dello stesso accordo.
Le conclusioni dell'istanza d'intervento possono avere come oggetto soltanto l'adesione alle conclusioni di una delle parti.
Articolo 41
Quando la parte convenuta, regolarmente chiamata in causa, si astiene dal depositare conclusioni scritte, la sentenza viene pronunziata in sua contumacia. La sentenza può essere impugnata entro il termine di un mese a decorrere dalla sua notificazione. Salvo decisione contraria della Corte, l'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza pronunziata in contumacia.
Articolo 42
Gli Stati membri, le istituzioni delle Comunità e ogni altra persona fisica o giuridica possono, nei casi e alle condizioni che saranno determinati dal regolamento di procedura, proporre opposizione di terzo contro le sentenze pronunziate senza che essi siano stati chiamati in causa, qualora tali sentenze siano pregiudizievoli ai loro diritti.
Articolo 43
In caso di difficoltà sul senso e la portata di una sentenza, spetta alla Corte d'interpretarla, a richiesta di una parte o di una istituzione delle Comunità che dimostri di avere a ciò interesse.
Articolo 44
La revocazione delle sentenze può essere richiesta alla Corte solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un'influenza decisiva e che, prima della pronunzia della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revocazione.
La procedura di revocazione si apre con una sentenza della Corte che constata espressamente l'esistenza di un fatto nuovo, ne riconosce i caratteri che consentono l'adito alla revocazione e dichiara per questo motivo ricevibile l'istanza.
Nessuna istanza di revocazione può essere proposta dopo la scadenza di un termine di dieci anni dalla data della sentenza.
Articolo 45
Il regolamento di procedura stabilirà termini in ragione della distanza.
Nessuna decadenza risultante dallo spirare dei termini può essere eccepita quando l'interessato provi l'esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.
Articolo 46
Le azioni contro le Comunità in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. La prescrizione è interrotta sia dall'istanza presentata alla Corte, sia dalla preventiva richiesta che il danneggiato può rivolgere all'istituzione competente delle Comunità. In quest'ultimo caso l'istanza deve essere proposta nel termine di due mesi previsto dall'articolo 230 del trattato CE e dall'articolo 146 del trattato CEEA; sono applicabili, quando ne sia il caso, rispettivamente le disposizioni di cui all'articolo 232, secondo comma del trattato CE e dall'articolo 148, secondo comma del trattato CEEA.
TITOLO IV - IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Articolo 47
Gli articoli da 2 a 8, gli articoli 14 e 15, l'articolo 17, primo, secondo, quarto e quinto comma, e l'articolo 18 si applicano al Tribunale e ai suoi membri. Il giuramento di cui all'articolo 2 è prestato dinanzi alla Corte e le decisioni di cui agli articoli 3, 4 e 6 sono adottate da quest'ultima, previa consultazione del Tribunale.
L'articolo 3, quarto comma, e gli articoli 10, 11 e 14 si applicano, coi necessari adattamenti, al cancelliere del Tribunale.
Articolo 48
Il Tribunale è composto di quindici giudici.
Articolo 49
I membri del Tribunale possono essere chiamati ad esercitare le funzioni di avvocato generale.
L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e piena indipendenza, conclusioni motivate su determinate cause sottoposte al Tribunale, per assistere quest'ultimo nell'adempimento della sua missione.
I criteri per la determinazione di dette cause, nonché le modalità di designazione degli avvocati generali sono stabiliti dal regolamento di procedura del Tribunale.
Un membro del Tribunale chiamato ad esercitare le funzioni di avvocato generale in una causa non può prendere parte alla decisione di detta causa.
Articolo 50
Il Tribunale si riunisce in sezioni, composte di tre o cinque giudici. I giudici eleggono nel loro ambito i presidenti delle sezioni. I presidenti delle sezioni di cinque giudici sono eletti per una durata di tre anni.
Il loro mandato è rinnovabile una volta.
La composizione delle sezioni e l'assegnazione ad esse delle cause sono disciplinate dal regolamento di procedura. In determinati casi disciplinati dal regolamento di procedura il Tribunale può riunirsi in seduta plenaria o statuire nella persona di un giudice unico.
Il regolamento di procedura può inoltre prevedere che il Tribunale si riunisca in grande sezione nei casi e alle condizioni da esso definite.
Articolo 51
In deroga alla norma di cui all'articolo 225, paragrafo 1 del trattato CE e all'articolo 140 A, paragrafo 1 del trattato CEEA, i ricorsi proposti dagli Stati membri, dalle istituzioni delle Comunità e dalla Banca centrale europea sono di competenza della Corte.
Articolo 52
Il presidente della Corte e il presidente del Tribunale stabiliscono di comune accordo le condizioni alle quali funzionari e altri agenti addetti alla Corte possono prestare servizio presso il Tribunale onde assicurarne il funzionamento. Taluni funzionari o altri agenti dipendono dal cancelliere del Tribunale sotto l'autorità del presidente del Tribunale.
Articolo 53
La procedura dinanzi al Tribunale è disciplinata dal titolo III.
La procedura dinanzi al Tribunale è precisata e completata, per quanto necessario, dal suo regolamento di procedura. Il regolamento di procedura può derogare all'articolo 40, quarto comma e all'articolo 41 per tener conto delle peculiarità del contenzioso nel settore della proprietà intellettuale.
In deroga all'articolo 20, quarto comma, l'avvocato generale può presentare per iscritto le sue conclusioni motivate.
Articolo 54
Se un'istanza o un altro atto processuale destinati al Tribunale sono depositati per errore presso il cancelliere della Corte, questo li trasmette immediatamente al cancelliere del Tribunale; allo stesso modo, se un'istanza o un altro atto processuale destinati alla Corte sono depositati per errore presso il cancelliere del Tribunale, questo li trasmette immediatamente al cancelliere della Corte.
Quando il Tribunale constata d'essere incompetente a conoscere di un ricorso che rientri nella competenza della Corte, rinvia la causa alla Corte; allo stesso modo, la Corte, quando constata che un determinato ricorso rientra nella competenza del Tribunale, rinvia la causa a quest'ultimo, che non può in tal caso declinare la propria competenza.
Quando la Corte e il Tribunale sono investiti di cause che abbiano lo stesso oggetto, sollevino lo stesso problema d'interpretazione o mettano in questione la validità dello stesso atto, il Tribunale, dopo aver ascoltato le parti, può sospendere il procedimento sino alla pronunzia della sentenza della Corte.
Laddove si tratti di ricorsi diretti all'annullamento dello stesso atto, il Tribunale può anche declinare la propria competenza, affinché la Corte di giustizia statuisca anche su tali ricorsi. Nei casi contemplati dal presente comma, anche la Corte può decidere di sospendere il procedimento dinanzi ad essa; in tal caso continua il procedimento dinanzi al Tribunale.
Articolo 55
Le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento, le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità vengono notificate dal cancelliere del Tribunale a tutte le parti come pure a tutti gli Stati membri e alle istituzioni delle Comunità anche qualora non siano parti intervenienti nella controversia dinanzi al Tribunale.
Articolo 56
Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, contro le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento nonché contro le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità.
L'impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni. Tuttavia le parti intervenienti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni delle Comunità possono proporre impugnazione soltanto qualora la decisione del Tribunale le concerna direttamente.
Ad eccezione delle cause relative a controversie tra le Comunità e i loro agenti, l'impugnazione può essere proposta anche dagli Stati membri o dalle istituzioni delle Comunità che non siano intervenuti nella controversia dinanzi al Tribunale. In tal caso, gli Stati membri e le istituzioni si trovano in una posizione identica a quella di Stati membri o istituzioni che siano intervenuti in primo grado.
Articolo 57
Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte contro le decisioni del Tribunale che respingono un'istanza d'intervento, entro un termine di due settimane a decorrere dalla notifica della decisione di rigetto, da qualsiasi soggetto la cui istanza sia stata respinta.
Contro le decisioni adottate dal Tribunale ai sensi dell'articolo 242 o 243 o dell'articolo 256, quarto comma del trattato CE, oppure ai sensi dell'articolo 157 o 158 o dell'articolo 164, terzo comma del trattato CEEA, può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte dalle parti del procedimento entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica delle decisioni.
La Corte provvede conformemente alla procedura di cui all'articolo 39 sull'impugnazione proposta ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo.
Articolo 58
L'impugnazione proposta dinanzi alla Corte deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa può essere fondata su motivi relativi all'incompetenza del Tribunale, a vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, nonché alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale.
L'impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese.
Articolo 59
In caso d'impugnazione proposta contro una decisione del Tribunale, il procedimento dinanzi alla Corte consta di una fase scritta e di una fase orale. La Corte può, sentiti l'avvocato generale e le parti, statuire senza trattazione orale, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura.
Articolo 60
L'impugnazione non ha effetto sospensivo, salvi gli articoli 242 e 243 del trattato CE o gli articoli 157 e 158 del trattato CEEA.
In deroga all'articolo 244 del trattato CE e all'articolo 159 del trattato CEEA, le decisioni del Tribunale che annullano un regolamento hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine contemplato nell'articolo 56, primo comma del presente statuto, oppure, se entro tale termine è stata proposta impugnazione, a decorrere dal relativo rigetto, salva la facoltà delle parti di presentare alla Corte, in forza degli articoli 242 e 243 del trattato CE o degli articoli 157 e 158 del trattato CEEA, un'istanza volta alla sospensione dell'efficacia del regolamento annullato o all'adozione di un qualsiasi altro provvedimento provvisorio.
Articolo 61
Quando l'impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo.
In caso di rinvio, il Tribunale è vincolato dalla decisione emessa dalla Corte sui punti di diritto.
Quando un'impugnazione proposta da uno Stato membro o da una istituzione delle Comunità che non sono intervenuti nel procedimento dinanzi al Tribunale è accolta, la Corte può, ove lo reputi necessario, precisare gli effetti della decisione annullata del Tribunale che debbono essere considerati definitivi nei confronti delle parti della controversia.
Articolo 62
Nei casi di cui all'articolo 225, paragrafi 2 e 3 del trattato CE e all'articolo 140 A, paragrafi 2 e 3 del trattato CEEA, il primo avvocato generale, allorché ritiene che esista un grave rischio per l'unità o la coerenza del diritto comunitario, può proporre alla Corte di riesaminare la decisione del Tribunale.
La proposta deve essere presentata entro un mese a decorrere dalla pronuncia della decisione del Tribunale. La Corte decide, entro un mese a decorrere dalla proposta presentatale dal primo avvocato generale, sull'opportunità o meno di riesaminare la decisione.
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 63
I regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale contengono tutte le disposizioni necessarie per applicare e, per quanto necessario, completare il presente statuto.
Articolo 64
Sino all'adozione delle norme relative al regime linguistico applicabile alla Corte e al Tribunale nel presente statuto, le disposizioni del regolamento di procedura della Corte e del regolamento di procedura del Tribunale relative al regime linguistico restano applicabili. Ogni modifica o abrogazione di tali disposizioni deve essere effettuata secondo la procedura prevista per la modifica del presente statuto.

C. PROTOCOLLI ALLEGATI AL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA

Protocollo relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDEROSE di risolvere talune questioni connesse con la scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA),

VOLENDO trasferire la proprietà dei fondi CECA alla Comunità europea,

TENENDO CONTO del desiderio di utilizzare tali fondi a fini di ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio e della conseguente necessità di prevedere talune norme specifiche al riguardo,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunità europea:

Articolo 1
1. Tutte le attività e passività della CECA, esistenti al 23 luglio 2002, sono trasferite alla Comunità europea a partire dal 24 luglio 2002.
2. Il valore netto di dette attività e passività, quali iscritte nel bilancio della CECA al 23 luglio 2002, corretto in base alle eventuali maggiorazioni o decurtamenti, conseguenti alle operazioni di liquidazione, è considerato patrimonio destinato alla ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio e denominato «CECA in liquidazione». A liquidazione conclusa il patrimonio assume la denominazione di «Patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio».
3. Le entrate derivanti da detto patrimonio, denominate «Fondo di ricerca carbone e acciaio», sono

utilizzate esclusivamente a fini di ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio al di fuori del programma quadro di ricerca, conformemente alle disposizioni del presente protocollo e degli atti in virtù di esso adottati.

Articolo 2
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta tutte le disposizioni necessarie all'attuazione del presente protocollo, ivi compresi i principi essenziali e le appropriate procedure decisionali, in particolare per l'adozione degli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio e degli orientamenti tecnici per il programma di ricerca di detto Fondo.
Articolo 3
Salvo se altrimenti previsto dal presente protocollo e dagli atti in virtù di esso adottati, si applicano le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea.
Articolo 4
Il presente protocollo si applica a decorrere dal 24 luglio 2002.

Protocollo relativo all'articolo 67 del trattato che istituisce la Comunità europea

LE ALTE PARTI CONTRAENTI

HANNO CONVENUTO la seguente disposizione, che è allegata al trattato che istituisce la Comunità europea:

Articolo unico
A decorrere dal 1° maggio 2004 il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, su proposta della

Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, per adottare le misure di cui all'articolo 66 del trattato che istituisce la Comunità europea.