Trattato di Londra

Regno d'Italia

1915 diritto diritto Trattato di Londra Intestazione 11 settembre 2008 25% diritto

Stati interessati:
  • Regno d'Italia
  • Regno Unito
  • Impero Russo
  • Repubblica francese



Trattato (o Patto) di Londra, 26 aprile 1915

Accordo tra Francia, Russia, Gran Bretagna ed Italia, firmato a Londra il 26 aprile 1915. Per ordine del proprio Governo il Marchese Imperiali, Ambasciatore di Sua Maestà il Re d’Italia, ha l’onore di comunicare al Rt. Hon. Sir Edward Grey, Segretario Principale di Stato per gli Affari Esteri di Sua Maestà Britannica, e alle loro Eccellenze M. Paul Cambon, Ambasciatore della Repubblica francese, ed al Conte de Benckendorff, Ambasciatore di Sua Maestà l’Imperatore di Tutte le Russie, il seguente memorandum:

MEMORANDUM

Articolo 1.

Si dovrà immediatamente concludere una convenzione militare tra lo Stato Maggiore di Francia, Gran Bretagna, Italia e Russia. Questa convenzione stabilirà il numero minimo di forze militari che dovranno essere usate dalla Russia contro l’Austria - Ungheria al fine di impedire a tale Potenza di concentrare tutta la propria forza contro l’Italia, qualora la Russia decidesse di dirigere la maggior parte del proprio sforzo contro la Germania. - Questa convenzione militare deciderà riguardo ad armistizi che necessariamente sono compito dei Comandanti in Capo degli eserciti.

Articolo 2.

Da parte sua, l’Italia si impegna ad utilizzare tutte le proprie risorse allo scopo di iniziare la guerra assieme alla Francia, alla Gran Bretagna e alla Russia contro tutti i loro nemici.

Articolo 3.

La Flotta francese e quella britannica dovranno fornire assistenza attiva e permanente all’Italia fino al momento in cui la flotta austro-ungarica non sarà stata distrutta o finché non sarà stata raggiunta la pace. - Si dovrà immediatamente concludere un accordo navale in questo senso tra la Francia, la Gran Bretagna e l’Italia.

Articolo 4.

Secondo il Trattato di Pace, l’Italia dovrà ricevere il Trentino, il Tirolo Cisalpino con il suo confine geografico naturale (la frontiera del Brennero), oltre che Trieste, le contee di Gorizia e Gradisca, tutta l’Istria fino al Quarnaro, comprese Volosca e le isole istriane di Cherso e Lussino, oltre che le piccole isole Plavnik, Unie, Canidole, Palazzuoli, San Pietro di Nembi, Asinello, Gruica, e isolotti vicini. Nota. Il confine necessario ad assicurare che il presente Articolo 4 verrà attuato dovrà essere tracciato come segue: Dal Piz Umbral fino a nord dello Stelvio, dovrà seguire la cima delle Alpi Resie fino alle sorgenti dell’Adige e dell’Eisach, seguendo poi i monti Brennero e Reschen e le alture Oetz e Ziller. Il confine dovrà poi piegare verso sud, attraversare il Monte Toblach e congiungersi all’attuale confine delle Alpi Carniche. Esso dovrà seguire questa linea di frontiera fino al Monte Tarvisio e dal Monte Tarvisio lo spartiacque delle Alpi Giulie attraverso il Passo del Predil, il Monte Mangart, il Tricorno e lo spartiacque dei Passi Podberdo Podlaniscam ed Idria. Da questo punto il confine dovrà seguire una direzione sud-orientale verso lo Schneeberg, lasciando l’intero bacino del Sava e dei suoi affluenti al di fuori del territorio italiano. Dallo Schneeberg il confine dovrà scendere fino alla costa in modo tale da comprendere nel territorio italiano Castua, Mattuglie e Volosca.

Articolo 5.

All’Italia dovrà anche essere data la provincia della Dalmazia entro i suoi attuali confini amministrativi, comprese a nord Lisarica e Tribania; a sud fino alla linea che inizia da Capo Planka sulla costa e segue ad est le cime delle alture che formano lo spartiacque, in modo tale da lasciare al territorio italiano tutte le valli ed i fiumi che scorrono verso Sebenico, come ad esempio il Cicola, il Kerka, il Butisnica ed i loro affluenti. Essa dovrà anche avere le isole situate a nord e ad ovest della Dalmazia, da Premuda, Selve, Uldo, Scherda, Maon, Pago e Patadura a nord, fino a Meleda a sud, comprese Sant’Andrea, Busi, Lissa, Lesina, Tercola, Curzola, Cazza e Lagosta, oltre che gli scogli ed isolotti confinanti e Pelagosa, con l’eccezione di Zirona Grande e Piccola, Bua, Solta e Brazza. Dovranno essere territori neutrali: 1) L’intera costa da Capo Planka a nord fino alla base meridionale della Penisola di Sabbioncello a sud, in modo tale da comprendere tutta quanta tale penisola; 2) la parte di costa che inizia a nord in un punto situato a 10 km. a sud del Promontorio di Ragusa Vecchia e che si estende a sud fino al Fiume Voiussa, in modo tale da comprendere il Golfo ed il Porto di Cattaro, Antivari, Dulcigno, San Giovanni di Medua e Durazzo, senza pregiudizio alcuno ai diritti del Montenegro acquisiti sulla base delle dichiarazione redatte tra le Potenze in aprile e maggio del 1909. Poiché tali diritti si applicano solo all’attuale territorio Montenegrino, essi non possono venire estesi a nessun territorio o porto che possa essere assegnato al Montenegro. Pertanto la trasformazione in zona neutrale non potrà essere fatta per nessun tratto della costa ora appartenente al Montenegro. Si dovranno mantenere tutte le restrizioni riguardanti il porto di Antivari che furono accettate dal Montenegro nel 1909; 3) infine, tutte le isole non assegnate all’Italia. Nota. I seguenti territori adriatici dovranno essere assegnati dalle quattro Potenze Alleate alla Croazia, alla Serbia e al Montenegro: nell’Adriatico Settentrionale, l’intera costa dalla Baia di Volosca ai confini dell’Istria fino alla frontiera settentrionale della Dalmazia, compresa la costa che è attualmente ungherese e l’intera costa della Croazia, con il Porto di Fiume ed i piccoli Porti di Novi e Carlopago, oltre che le isole di Veglia, Pervichio, Gregorio, Goli ed Arbe. E, nell’Adriatico meridionale (nella zona che interessa la Serbia e il Montenegro) l’intera costa da Capo Planka fino al Fiume Drina, con gli importanti Porti di SpaIato, Ragusa, Cattaro, Antivari, Dulcigno e San Giovanni di Medua e le Isole Zirona Grande e Piccola, Bua, Solta, Brazza, Jaclian e Calamotta. Il Porto di Durazzo dovrà essere assegnato allo Stato indipendente mussulmano di Albania.

Articolo 6.

L’Italia dovrà ricevere piena sovranità su Valona, l’Isola di Saseno ed un territorio circostante sufficiente al fine di assicurare la difesa di questi punti (dal Voiussa a nord e ad est fino circa al confine settentrionale del distretto di Chimara a sud).

Articolo 7.

Qualora l’Italia ottenesse il Trentino e l’Istria secondo quanto disposto dall’Articolo 4, assieme alla Dalmazia e le isole dell’Adriatico entro i limiti specificati nell’Articolo 5, e la Baia di Valona (Articolo 6), e se la parte centrale dell’Albania verrà utilizzata per stabilirvi un piccolo stato autonomo e neutrale, l’Italia non dovrà opporsi alla divisione dell’Albania Settentrionale e Meridionale tra il Montenegro, la Serbia e la Grecia, qualora questo fosse il desiderio di Francia, Gran Bretagna e Russia. La costa dal confine meridionale del territorio italiano di Valona (vedi Articolo 6) fino a Capo Stylos, dovrà essere dichiarata neutrale. All’Italia dovrà essere affidato il compito di rappresentare lo Stato d’Albania nelle sue relazioni con le Potenze straniere. L’Italia inoltre accetta di lasciare comunque un territorio sufficientemente ampio ad est dell’Albania al fine di assicurare l’esistenza di una linea di confine tra la Grecia e la Serbia ad ovest del Lago Ochrida.

Articolo 8.

L’Italia dovrà ricevere piena sovranità sulle Isole del Dodecanneso che attualmente occupa.

Articolo 9.

In generale, la Francia, la Gran Bretagna e la Russia riconoscono che l’Italia è interessata a mantenere un equilibrio di forze nel Mediterraneo e che, nel caso di scissione totale o parziale della Turchia in Asia, essa dovrebbe ottenere un’equa parte della regione del Mediterraneo adiacente alla Provincia di Adalia, dove l’Italia ha già acquisito diritti ed interessi che sono stati l’argomento di una convenzione italo-britannica. La zona che sarà infine assegnata all’Italia dovrà essere delimitata, al momento di farlo, tenendo debitamente conto degli interessi esistenti di Francia e Gran Bretagna. Gli interessi dell’Italia dovranno essere anche presi in considerazione nel caso in cui venga mantenuta l’integrità territoriale dell’Impero Turco e vengano alterate le zone d’interesse delle Potenze. Se la Francia, la Gran Bretagna e la Russia occuperanno qualsiasi territorio turco in Asia nel corso della guerra, la regione mediterranea che confina con la Provincia di Adalia entro i limiti indicati sopra dovrà essere riservata all’Italia, che avrà diritto ad occuparla.

Articolo 10.

Tutti i diritti ed i privilegi in Libia attualmente di pertinenza del Sultano vengono trasferiti all’Italia in virtù del Trattato di Losanna.

Articolo 11.

L’Italia dovrà ricevere una quota di ogni indennizzo di guerra in misura proporzionale ai suoi sforzi ed ai suoi sacrifici.

Articolo 12.

L’Italia dichiara di associarsi alla dichiarazione fatta da Francia, Gran Bretagna e Russia nel senso che l’Arabia ed i Luoghi Santi mussulmani in Arabia dovranno essere lasciati sotto l’autorità di una Potenza mussulmana indipendente.

Articolo 13.

Qualora la Francia e la Gran Bretagna aumentassero i propri possedimenti coloniali in Africa a spese della Germania, le due Potenze sono in linea di principio d’accordo che l’Italia può richiedere equo compenso, soprattutto per quanto riguarda la soluzione a suo favore delle questioni relative alle frontiere delle colonie italiane in Eritrea, Somalia e Libia, e le colonie vicine che appartengono alla Francia e alla Gran Bretagna.

Articolo 14.

La Gran Bretagna si impegna a facilitare l’immediata conclusione, sulla base di condizioni eque, di un prestito di almeno 50.000.000 di sterline che dovrà essere emesso sul mercato londinese.

Articolo 15.

La Francia, la Gran Bretagna e la Russia sosterranno qualsiasi opposizione l’Italia farà a qualsiasi proposta diretta a far partecipare un rappresentante della Santa Sede in qualsiasi negoziato di pace o negoziato volto a risolvere le questioni derivanti dall’attuale guerra.

Articolo 16.

Questo accordo verrà mantenuto segreto. L’adesione dell’Italia alla dichiarazione del 5 settembre 1914 dovrà essere resa pubblica solo subito dopo che venga dichiarata guerra da o contro l’Italia. Dopo aver preso atto del memorandum di cui sopra, i rappresentanti di Francia, Gran Bretagna e Russia, debitamente autorizzati in questo senso, hanno raggiunto il seguente accordo con il rappresentante dell’Italia, anch’egli debitamente autorizzato dal suo Governo: Francia, Gran Bretagna e Russia danno il loro pieno assenso al memorandum presentato dal Governo italiano. In riferimento agli Articoli 1, 2 e 3 del memorandum, che prevedono cooperazione militare e navale tra le quattro Potenze, l’Italia dichiara che scenderà in campo quanto prima possibile e comunque entro un periodo non superiore ad un mese dalla firma di questo documento. In fede di quanto sopra i sottoscritti hanno firmato il presente accordo e vi hanno apposto i propri sigilli.

Fatto a Londra, in quadruplice copia, il 26 aprile 1915.

  • (L.S. E. Grey),
  • (L.S.) Imperiali,
  • (L.S.) Benckendorff,
  • (L.S.) Paul Cambon.