Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione Europea, i trattati che istituiscono le Comunità Europee e alcuni atti connessi - Trattato, Amsterdam, 2 ottobre 1997/Dichiarazioni 3

Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione Europea, i trattati che istituiscono le Comunità Europee e alcuni atti connessi - Trattato, Amsterdam, 2 ottobre 1997/Firma

Trattato IncludiIntestazione 27 marzo 2010 75% diritto

Firma Trattato
Depositario: Governo della Repubblica italiana

<<< INDICE

In occasione della firma del trattato di Amsterdam, il 2 ottobre 1997, la Repubblica italiana, depositaria del trattato, ha ricevuto, a norma dell'articolo K.7 del trattato sull'Unione europea, modificato dal trattato di Amsterdam, le seguenti dichiarazioni:

«All'atto della firma del trattato di Amsterdam, hanno dichiarato di accettare la competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, secondo le modalità di cui all'articolo K.7, paragrafi 2 e 3:
il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Granducato di Lussemburgo e la Repubblica d'Austria, secondo le modalità di cui al paragrafo 3, lettera b).
Nell'effettuare tale dichiarazione, il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Granducato di Lussemburgo e la Repubblica d'Austria si riservano il diritto di prevedere nelle loro legislazioni nazionali che nel caso in cui una questione concernente la validità o l'interpretazione di un atto di cui all'articolo K.7, paragrafo 1, sia sollevata in un giudizio pendente dinanzi ad una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione dovrà adire per tale questione la Corte di giustizia.»

Inoltre, il Regno dei Paesi Bassi ha dichiarato che i Paesi Bassi accetteranno la competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee a norma del succitato articolo K.7; il governo dei Paesi Bassi, sta ancora esaminando, in base al paragrafo 3 di detto articolo, se la facoltà di adire la Corte possa essere conferita a giurisdizioni diverse da quelle le cui decisioni non possono essere oggetto di ricorso.