Trattato del Trianon/Parte IX
Questo testo è incompleto. |
◄ | Parte VIII | Parte X | ► |
Art. 180
Con riserva delle eccezioni che la Commissione delle riparazioni potrà fare, un privilegio di primo grado sarà costituito su tutti i beni e i redditi dell'Ungheria, per assicurare il pagamento delle riparazioni e delle altre obbligazioni risultanti dal presente trattato o da trattati e convenzioni addizionali, ovvero da accordi conclusi tra l'Ungheria e le Potenze alleate e associate durante l'armistizio firmato il 3 novembre 1918.
Fino al 1º maggio 1921 il Governo ungherese non potrà esportare né alienare oro, e proibirà l'esportazione e l'alienazione di oro, senza il previo consenso delle Potenze alleate e associate, rappresentate dalla Commissione delle riparazioni.
Art. 181
Sarà a carico dall'Ungheria salvo le disposizioni del comma quinto di questo articolo, il costo totale di mantenimento di tutti gli eserciti alleati e associati che occupano territori entro i suoi confini, come sono determinati nel presente trattato, a partire dalla firma dell'armistizio del 3 novembre 1918. Il mantenimento degli eserciti comprende: le spese di sussistenza degli uomini e degli animali, gli alloggi ed accantonamenti, le paghe e le indennità, gli stipendi e i salari, il casermaggio, il riscaldamento, l'illuminazione, il vestiario, l'equipaggiamento, i finimenti e le bardature, l'armamento, il materiale rotabile, i servizi di aeronautica, i servizi sanitari per malati e feriti, i servizi veterinari e di rimonta, i servizi di trasporto di ogni specie (per strada ferrata, via marittima o fluviale, autoveicoli), le comunicazioni e corrispondenze, e in generale le spese di tutti i servizi amministrativi o tecnici necessari all'allenamento delle truppe al mantenimento dei loro effettivi e alla loro efficienza militare.
Tutte le spese che rientrano nelle categorie suddette, in quanto corrispondono ad acquisti o requisizioni compiute dai Governi alleati o associati nei territori occupati, saranno rimborsate dal Governo ungherese ai Governi alleati e associati in corone, o in qualsiasi altra valuta avente corso legale, che sostituisca la corona, in Ungheria.
In tutti i casi in cui un Governo alleato o associato abbia pagato tali acquisti o requisizioni, in territorio occupato, in moneta diversa dalla corona, queste spese saranno rimborsate al detto Governo in moneta avente corso legale in Ungheria, al saggio del cambio corrente alla data del rimborso o a un saggio concordato.
Tutte le altre spese predette saranno rimborsate nella valuta del paese al quale il pagamento è dovuto.
Le disposizioni che precedono si applicheranno alle operazioni militari compiute dopo il 3 novembre 1918 nella misura che la Commissione delle riparazioni stimerà necessario; la Commissione avrà, per quanto riguarda queste operazioni, piena facoltà di statuire sopra tutte le questioni concernenti in specie:
a) le spese degli eserciti di operazione, e particolarmente la loro specificazione, il loro ammontare, la parte di esse da porre a carico dell'Ungheria, il modo e la valuta di pagamento di questa parte, e qualsiasi disposizione eventuale, di privilegio e di priorità, relativa a questo pagamento;
b) le requisizioni di beni e valori di ogni genere compiute nel corso delle operazioni, e particolarmente la classificazione eventuale di una o di un'altra parte di questi beni e valori come preda di guerra, la valutazione di essi, le restituzioni da ordinare, l'imputazione della somma che rappresenta i beni e valori non restituiti al conto riparazioni della Potenza detentrice, il modo di pagamento delle somme così imputate, sia in specie, sia per compensazione al detto cento, le scadenze del pagamento o della compensazione.
Art. 182
L'Ungheria conferma la resa di tutto il materiale consegnato o da consegnare alle Potenze alleate e associate in base alla convenzione di armistizio del 3 novembre 1918 e convenzioni complementari, e riconosce il diritto delle Potenze alleate e associate su questo materiale.
Sarà accreditato all'Ungheria, in conto delle somme da essa dovute ai Governi alleati e associati, a titolo di riparazioni, il valore, stabilito dalla Commissione delle riparazioni, di quella parte del materiale che, non avendo carattere militare, dovrebbe a giudizio della Commissione essere abbandonata all'Ungheria.
I beni appartenenti agli Stati alleati e associati o ai loro sudditi, restituiti o consegnati in natura in base alle convenzioni di armistizio, non saranno accreditati all'Ungheria.
Art. 183
Salvo la disposizione dell'ultimo comma del presente articolo, l'ordine di precedenza dei pagamenti privilegiati stabiliti dall'art. 180 sarà il seguente:
a) le spese degli eserciti di occupazione, come sono definite all'art. 181, durante l'armistizio;
b) le spese degli eserciti di occupazione, come sono definite all'art. 181, dopo l'entrata in vigore del presente trattato;
c) l'importo delle riparazioni risultanti dal presente trattato o da trattati e convenzioni addizionali;
d) ogni altro onere incombente all'Ungheria in forza delle convenzioni di armistizio, del presente trattato o di trattati e convenzioni addizionali.
Il pagamento dei viveri e delle materie prime fornite all'Ungheria, ed ogni altro pagamento che le principali Potenze alleate e associate stimeranno indispensabile per mettere l'Ungheria in grado di soddisfare i suoi impegni circa le riparazioni, avranno priorità nella misura e alle condizioni che sono state o saranno stabilite dai Governi delle potenze predette.
Il pagamento delle spese degli eserciti adibiti alle operazioni compiute dopo il 3 novembre 1918 avrà priorità, nella misura e alle condizioni che saranno stabilite dalla Commissione delle riparazioni, in virtù delle disposizioni dell'art. 181.
Art. 184
Le precedenti disposizioni non pregiudicano il diritto di ciascuna delle Potenze alleate e associate, di disporre degli averi e delle proprietà del nemico, che si troveranno sotto la loro giurisdizione all'entrata in vigore del presente trattato.
Art. 185
Le precedenti disposizioni non pregiudicheranno in alcun modo i regni e le ipoteche costituiti legalmente a favore delle Potenze alleate e associate o dei loro sudditi, prima dell'inizio dello stato di guerra fra l'Austria-Ungheria e le Potenze alleate e associate interessate, e consentiti, rispettivamente, dal cessato Governo ungherese e dai sudditi dell'antico Regno d'Ungheria, sui beni loro appartenenti, se non in quanto tassative disposizioni del presente trattato o di trattati e convenzioni addizionali provvedano per la modificazione di detti pegni e ipoteche.
Art. 186
1. Ciascuno degli Stati cui sono trasferiti territori dell'antica Monarchia austro-ungarica e ciascuno degli Stati che sono sorti dallo smembramento di essa, compresa l'Ungheria, in quanto dei territori siano loro attribuiti in conformità del presente trattato assumeranno l'onere di una parte del debito del cessato Governo ungherese, esistente al 28 luglio 1914, espressamente garantito su strade ferrate o altri beni. La parte che dovrà essere così assunta da ciascuno degli Stati suddetti sarà quella che, a giudizio della Commissione delle riparazioni, corrisponde all'importo del debito garantito sulle strade ferrate e altri beni trasferiti al detto Stato, in forza del presente trattato o di trattati e convenzioni addizionali.
L'importo dell'onere relativo al debito garantito, così assunto da ciascuno Stato, eccetto che dall'Ungheria, sarà valutato dalla Commissione delle riparazioni sulla base che essa riconoscerà equa; il valore così accertato sarà dedotto dalla somma dovuta dallo Stato in questione all'Ungheria, per i beni del cessato e dell'attuale Governo ungherese, che il detto Stato acquista insieme col territorio. Ciascuno Stato sarà responsabile soltanto per quella parte del debito garantito di cui assume l'onere a norma del presente articolo, e i portatori del debito assunto da Stati diversi dall'Ungheria non avranno alcun diritto di rivalsa contro alcun altro Stato.
I beni specialmente vincolati a garanzia dei debiti considerati dal presente articolo rimarranno specialmente vincolati a garanzia del rispettivo nuovo debito; ma nel caso in cui i detti beni, in conseguenza del presente trattato, venissero a trovarsi sul territorio di più di uno Stato, la parte di essi che rimarrà a ciascuno Stato costituirà la garanzia di quella parte del nuovo debito che è attribuita al detto Stato e non di alcun'altra parta del debito stesso.
Agli effetti dell'applicazione di questo articolo, saranno considerati debiti garantiti gli obblighi di pagamento assunti dal cessato Governo ungherese, relativi all'acquisto di linee ferroviarie o di proprietà della stessa indole. La ripartizione degli oneri che resultano da questi impegni sarà stabilita dalla Commissione delle riparazioni nello stesso modo come per i debiti garentiti.
I debiti il cui onere è trasferito a norma del presente articolo, saranno espressi nella valuta dello Stato che assume la responsabilità dei medesimi, quando il debito originale fosse espresso in carta-moneta austro-ungarica. Per quanto riflette tale conversione, la moneta dello Stato assuntore sarà valutata rispetto alle corone-carta austro-ungarica, al saggio al quale tali corone furono dal detto Stato convertite nella propria moneta, quando sostituì per la prima volta con la propria moneta le corone austro-ungariche. La base di questa conversione dell'unità monetaria nella quale sono espressi i titoli sarà subordinata all'approvazione della Commissione delle riparazioni, la quale chiederà, se lo stimerà opportuno, allo Stato che effettua la conversione, di modificarne le condizioni. Tale modificazione sarà chiesta soltanto qualora la Commissione ritenga che, alla data della conversione, il cambio sull'estero della unità o delle unità monetarie sostituite alla unità monetaria in cui i vecchi titoli sono espressi sia considerevolmente inferiore al cambio sull'estero della unità monetaria originaria.
Se il debito originario ungherese era espresso in valuta o in valute straniere, il nuovo debito sarà espresso nella stessa o nelle stesse valute.
Se il debito originario ungherese era espresso in valuta aurea austro-ungarica, il nuovo debito sarà espresso nell'equivalente importo di sterline e di dollari-oro degli Stati Uniti d'America; l'equivalenza sarà calcolata in base al peso e al titolo dell'oro delle tre valute, quali erano legalmente stabiliti al 1º gennaio 1914.
Se i vecchi titoli portavano esplicitamente o implicitamente opzioni di valuta estera, a saggio fisso o altrimenti, anche i nuovi titoli porteranno le stesse opzioni.
2. Ciascuno degli Stati cui è trasferita parte del territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica, e ciascuno degli Stati che sono sorti dallo smembramento di essa, compreso l'Ungheria, assumerà l'onere di una parte del debito pubblico non garantito ed espresso in titoli del cessato Governo ungherese, come era costituito il 28 luglio 1914, calcolata in base al rapporto fra la media dei tre anni finanziari 1911-1912-1913 di determinate categorie di redditi del territorio assegnato loro in conformità del presente trattato, e la media, negli stessi anni, delle corrispondenti categorie di redditi dell'intero territorio dell'antico Stato ungherese: categorie che, a giudizio della Commissione delle riparazioni, rappresentino nella misura più giusta in capacità contributiva dei rispettivi territori. I redditi della Bosnia e dell'Erzegovina non saranno computati in questo conteggio. Tuttavia, se prima del 28 luglio 1914 esistevano accordi finanziari relativi al debito pubblico ungherese non garantito, rappresentato da titoli, la Commissione delle riparazioni potrà tenerne conto, nel procedere alla ripartizione di questo debito fra gli Stati predetti.
Alle obbligazioni concernenti il debito pubblico espresso in titoli; assunte ai sensi del presente articolo, sarà fatto fronte nel modo indicato nell'allegato seguente.
Il Governo ungherese sarà solo responsabile di ogni impegno contratto prima del 28 luglio 1914 dal Governo ungherese di quel tempo, all'infuori degli impegni rappresentati da titoli di rendita, buoni, obbligazioni, valori e biglietti espressamente contemplati nel presente trattato.
Le disposizioni del presente articolo e quelle del seguente allegato non saranno applicabili ai titoli del cessato Governo ungherese depositati presso la Banca austro-ungarica a garanzia della carta-moneta emessa dalla detta Banca.
Allegato
L'importo del debito pubblico non garantito ed espresso in titoli, il cui onere dev'essere ripartito in base alle disposizioni dell'articolo 186, è costituito dall'importo del debito pubblico ungherese, quale era al 28 luglio 1914.
Ciascuno degli Stati che assume l'onere di una parte del debito non garantito del cessato Governo ungherese dovrà, entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente trattato, se non lo abbia già fatto, contrassegnare con un proprio bollo speciale tutti i titoli del detto debito esistenti nel suo territorio. Sarà tenuto conto dei numeri caratteristici dei titoli contrassegnati, che saranno rimessi, insieme con gli altri documenti giustificativi della bollatura, alla Commissione delle riparazioni.
I portatori di titoli pubblici entro il territorio di ciascuno degli Stati cui, a termini del presente allegato, è prescritto di contrassegnare i titoli dell'antico debito pubblico ungherese, diventeranno, all'entrata in vigore del presente trattato, creditori soltanto dello Stato rispettivo per l'importo dei titoli predetti e non avranno alcun diritto da far valere verso alcun altro Stato.
Ciascuno Stato che ai sensi dell'articolo 186 dovrà assumere l'onere di una parte dell'antico debito pubblico ungherese non garantito, e che abbia accertato, per mezzo della bollatura, che l'importo dei titoli di ciascuna emissione del debito ungherese, posseduti nel proprio territorio, è inferiore all'ammontare della parte di tale emissione posta a suo carico dalla Commissione delle riparazioni, consegnerà alla Commissione nuovi titoli, per un ammontare eguale alla differenza tra l'importo della emissione di cui deve assumere l'onere, e l'importo della stessa emissione che risulta di fatto esistente nel suo territorio. Questi nuovi titoli saranno del taglio che la Commissione delle riparazioni potrà richiedere. Essi conferiranno gli stessi diritti, nei riguardi degli interessi e dell'ammortamento, che davano i titoli ai quali furono sostituiti; per ogni altro riguardo, le condizioni dei nuovi titoli saranno stabilite con l'approvazione della Commissione delle riparazioni.
Se i titoli originari erano espressi in carta-moneta austro-ungarica, i nuovi titoli che li sostituiscono saranno espressi nella moneta dello Stato che li ha emessi. Per quanto riflette tale conversione, la moneta del nuovo Stato sarà valutata, rispetto alle corone-carta austro-ungariche, al tasso al quale tali corone furono dal detto Stato convertite nella propria moneta, quando esso per la prima volta sostituì con propria moneta le corone austro-ungariche. La base di conversione della unità monetaria nella quale sono espressi i titoli sarà sottoposta all'approvazione della Commissione delle riparazioni, la quale potrà, se lo crede opportuno, chiedere allo Stato che effettua la conversione di modificarne le condizioni. Tale modificazione sarà chiesta soltanto quando la Commissione ritenga che, alla data della conversione, il cambio sull'estero della unità o delle unità monetarie sostituite alla unità monetaria nella quale i vecchi titoli sono espressi sia considerevolmente inferiore al cambio sull'estero dell'unità monetaria originaria.
Se i titoli originari erano espressi in valuta o in valute estere, i nuovi titoli saranno espressi nella stessa o nelle stesse valute. Se i titoli originari erano espressi in valuta aurea austro-ungarica, i nuovi titoli saranno espressi nell'importo equivalente di lire sterline e di dollari-oro degli Stati Uniti d'America, e l'equivalenza relativa sarà calcolata in base al peso e al titolo dell'oro delle tre valute, quali erano legalmente stabiliti al 1º gennaio 1914.
Se i vecchi titoli portavano, esplicitamente o implicitamente, opzioni di valuta estera, a saggio fisso o altrimenti, anche i nuovi titoli porteranno le stesse opzioni.
Ciascuno Stato che ai sensi dell'art. 186 dovrà assumere l'onere di una parte del debito non garantito del cessato Governo ungherese, e che abbia accertato, per mezzo della bollatura, che l'importo dei titoli di ciascuna emissione del debito ungherese posseduti entro il proprio territorio è superiore all'importo di tale emissione, del quale, secondo le determinazioni della Commissione delle riparazioni, è tenuto ad assumere l'onere, riceverà dalla detta Commissione la sua giusta quota proporzionale di ciascuna delle nuove emissioni di titoli, fatte a norma delle disposizione di questo allegato.
I portatori di titoli non garantiti dell'antico debito pubblico ungherese, posseduti fuori dei confini degli Stati cui è trasferita parte del territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica o degli Stati che sono sorti dallo smembramento di essa, compresa l'Ungheria, consegneranno, pel tramite dei rispettivi Governi, alla Commissione delle riparazioni i titoli di cui sono in possesso, e riceveranno in cambio, dalla Commissione stessa, certificati che daranno loro diritto a una giusta quota proporzionale di ogni nuova emissione di titoli corrispondenti, emessi in sostituzione dei titoli da essi consegnati a norma delle disposizioni del presente allegato.
La quota di ciascuno Stato o di ogni singolo portatore, avente diritto a una parte di una delle nuove emissioni di titoli, fatte a norma delle disposizioni del presente allegato, avrà, rispetto allo ammontare totale della nuova emissione, lo stesso rapporto che l'ammontare dei titoli della vecchia emissione, posseduti dal detto Stato o singolo portatore, ha rispetto all'ammontare totale della vecchia emissione, presentato alla Commissione delle riparazioni per la conversione in nuovi titoli, a norma delle disposizioni del presente allegato.
La Commissione delle riparazioni, se lo stimerà opportuno, si accorderà coi portatori dei nuovi titoli previsti dal presente allegato, per l'emissione di un prestito di consolidamento da parte di ciascuno Stato debitore; i titoli del detto prestito sostituiranno le varie emissioni dei nuovi titoli, alle condizioni che saranno concordate dalla Commissione e dai possessori dei titoli stessi.
Lo Stato che assume l'onere di qualsiasi titolo del cessato Governo ungherese sarà parimente responsabile del pagamento delle cedole e delle quote di ammortamento del detto titolo, maturate dopo l'entrata in vigore del presente trattato.
Il debito da ripartire a norma dell'art. 186 comprende, oltre l'antico debito pubblico ungherese non garantito, di cui è stato fatto parola, anche la quota di debito austriaco a carico dell'antico Regno di Ungheria, secondo la convenzione addizionale approvata dalla legge austro-ungarica del 30 dicembre 1907 (B. L. I., n. 278) circa il contributo dei paesi della Sacra Corona ungherese agli oneri del debito generale austro-ungarico.
Ciascuno Stato che in virtù del presente trattato assume l'onere di una parte del debito austriaco di cui al comma precedente, dovrà rimettere alla Commissione delle riparazioni dei nuovi titoli, per un importo eguale alla quota del debito austriaco assegnatagli.
La formula di questi titoli sarà stabilita dalla Commissione delle riparazioni; dovrà riprodurre più esattamente che sia possibile la formula dei vecchi titoli austriaci ai quali questi titoli saranno sostituiti, per essere rimessi agli Stati o ai portatori di titoli austriaci, che hanno diritto ad una parte di ciascuna delle nuove emissioni di titoli, fatte in conformità delle disposizioni dell'allegato all'art. 203 del trattato con l'Austria.
Art. 187
1. Qualora i nuovi confini degli Stati, come saranno stabiliti dal presente trattato, dividano in più parti una circoscrizione amministrativa che formava prima una sola unità e che aveva un proprio debito pubblico legalmente costituito, questo debito sarà diviso tra le nuove parti della detta circoscrizione, nella proporzione che sarà determinata dalla Commissione delle riparazioni, secondo i principi stabiliti per la ripartizione dei debiti di Stato, di cui all'art. 186. All'onore cosi assunto sarà fatto fronte nel modo che sarà stabilito dalla Commissione delle riparazioni.
2. Il debito pubblico della Bosnia e dell'Erzegovina sarà considerato come debito di una circoscrizione amministrativa e non come parte del debito pubblico dell'antica Monarchia austro-ungarica.
Art. 188
Entro due mesi dalla entrata in vigore del presente trattato, ciascuno degli Stati cui è trasferita parte del territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica, in conformità del presente trattato, e ciascuno degli Stati che sono sorti dallo smembramento di essa, compresa l'Ungheria, dovrà, se non lo abbia già fatto, apporre il bollo del proprio Governo sui titoli di vario genere rappresentanti il debito pubblico di guerra del cessato Governo ungherese, espresso in titoli, costituito nelle forme legali prima del 31 ottobre 1918 ed esistente nei rispettivi territori.
I titoli così contrassegnati saranno ritirati e sostituiti con certificati; si terrà nota dei loro numeri caratteristici e i titoli ritirati, insieme con i documenti giustificativi dell'operazione, saranno inviati alla Commissione delle riparazioni.
Il fatto di aver contrassegnato e sostituito i titoli con dei certificati alle condizioni stabilite in questo articolo non implicherà per lo Stato l'obbligo di assumere o di riconoscere con ciò un onere qualsiasi, a meno che questo significato preciso fosse attribuito dallo Stato stesso alle operazioni predette.
Gli Stati predetti, eccettuata l'Ungheria, saranno liberati da ogni responsabilità relativa al debito di guerra del cessato Governo ungherese, ovunque si trovino i possessori di tale debito, ma né i Governi degli Stati suddetti, né i loro sudditi avranno in alcun caso rivalsa di alcun genere contro alcun altro Stato, compresa l'Ungheria, in dipendenza dei titoli di debito di guerra che appartengono a loro o ai loro sudditi.
Il debito di guerra del cessato Governo ungherese, che prima della firma del presente trattato apparteneva a sudditi o a Governi di Stati diversi da quelli ai quali sono attribuiti territori dell'antica Monarchia austro-ungarica, in conformità del presente trattato, sarà a carico esclusivo dell'Ungheria, e nessuno degli altri Stati predetti sarà responsabile per alcuna parte di esso.
Le disposizioni di questo articolo non si applicheranno ai titoli del cessato Governo ungherese, da esso depositati presso la Banca austro-ungarica a garanzia della carta-moneta della detta Banca. Il Governo ungherese sarà solo responsabile per ogni altra obbligazione del cessato Governo ungherese, contratta durante la guerra in forma diversa da quella di titoli di prestito, buoni del tesoro o altri titoli e di carta-moneta, di cui è fatta tassativamente menzione negli articoli del presente trattato.
Art. 189
1. Entro due mesi dalla entrata in vigore del trattato con l'Austria, ciascuno degli Stati cui sono trasferiti territori dell'antica Monarchia austro-ungarica, o che sono sorti dallo smembramento di essa, comprese l'Austria e l'Ungheria, dovrà, se non lo abbia già fatto, contrassegnare col bollo del proprio Governo i biglietti della Banca austro-ungarica esistenti nel proprio territorio.
2. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del trattato con l'Austria, ciascuno degli Stati cui sono trasferiti territori dell'antica Monarchia austro-ungarica o che sono sorti dallo smembramento di essa, comprese l'Austria e l'Ungheria, sostituirà, nel modo che riterrà opportuno, alla carta moneta così contrassegnata carta-moneta propria o carta-moneta nuova.
3. I Governi degli Stati che hanno già effettuato la conversione della carta-moneta della Banca austro-ungarica, o contrassegnandola, o con l'emissione di carta-moneta propria o di carta-moneta nuova, e che nell'eseguire tale operazione hanno ritirato, senza contrassegnarla in tutto o in parte, la carta-moneta che era in circolazione nel rispettivo territorio, dovranno contrassegnare la carta-moneta così ritirata, ovvero tenerla a disposizione della Commissione delle riparazioni.
4. Entro quattordici mesi dalla entrata in vigore del trattato con l'Austria, quei Governi che avranno sostituito la carta-moneta della Banca austro-ungarica con carta-moneta propria o con carta-moneta nuova, secondo le disposizioni di questo articolo, dovranno trasmettere alla Commissione delle riparazioni tutti i biglietti di detta Banca, contrassegnati o no, che saranno stati ritirati nel corso di tale operazione.
5. La Commissione delle riparazioni disporrà dei biglietti ad essa inviati, a termini di questo articolo, secondo le disposizioni di cui all'allegato seguente.
6. La Banca austro-ungarica sarà messa in liquidazione dal giorno successivo a quello della firma del trattato con l'Austria.
7. La liquidazione sarà fatta da liquidatori nominati a tale scopo dalla Commissione delle riparazioni. Nell'eseguire la liquidazione della Banca, i liquidatori si atterranno alle norme degli statuti o di altri atti regolari che disciplinano la costituzione di essa, sotto riserva delle disposizioni di questo articolo. In caso di dubbio circa l'interpretazione delle norme relative alla liquidazione della Banca, contenute in questi articoli e negli allegati o negli statuti della Banca, deciderà, senza appello, la Commissione delle riparazioni o un arbitro da essa nominato a tal uopo.
8. I biglietti emessi dalla Banca dopo il 27 ottobre 1918 avranno per unica garanzia i titoli emessi dai cessati o dagli attuali Governi austriaco e ungherese, depositati presso la Banca dai detti Governi, a garanzia di questi biglietti e nessun'altra attività della Banca.
9. I portatori di biglietti emessi dalla Banca fino al 27 ottobre 1918 incluso, in quanto abbiano collocamento sul passivo della Banca in conformità delle disposizioni di questo articolo, avranno eguali diritti su tutte le attività della Banca, eccetto sui titoli del debito pubblico austriaco o ungherese, depositati a garanzia delle varie emissioni carta moneta.
10. I titoli depositati dai cessati o dagli attuali Governi austriaco e ungherese presso la Banca, a garanzia dei biglietti emessi fino al 27 ottobre 1918 incluso, saranno annullati per quella parte che rappresenta biglietti convertiti nei territori dell'antica Monarchia austro-ungarica come erano il 28 luglio 1914 dagli Stati ai quali sono trasferiti territori della detta Monarchia o dagli Stati che sono sorti dallo smembramento di essa comprese l'Austria e l'Ungheria.
11. La restante quantità dei titoli depositati presso la Banca dai cessati o dagli attuali Governi austriaco e ungherese, a garanzia dei biglietti emessi fino al 27 ottobre 1918 incluso, sarà mantenuta in vigore, in quanto rappresenti biglietti emessi fino al detto giorno, che alla data del 15 giugno 1919 si trovavano fuori dei confini dell'antica Monarchia austro-ungarica, come erano il 28 luglio 1914: cioè, in primo luogo a garanzia di tutti i biglietti di tal sorta che saranno presentati alla Commissione delle riparazioni, a norma del numero 4 del presente articolo; in secondo luogo, di tutti i biglietti di tal sorta, posseduti altrove, che saranno presentati ai liquidatori della Banca in conformità delle disposizioni contenute nell'allegato seguente.
12. Nessun diritto, per altri biglietti emessi fino al 27 ottobre 1918 incluso, sarà ammesso, né sulle attività generali della Banca né sui titoli depositati dai cessati o dagli attuali Governi austriaco e ungherese a garanzia dei biglietti; sarà annullato ogni saldo di tali titoli che rimanga dopo che sia stato computato e dedotto l'importo dei titoli di debito di cui ai nn. 10 e 11.
13. Tutti i titoli depositali presso la Banca dai cessati o dagli attuali Governi austriaco e ungherese a garanzia di emissioni di carta-moneta e mantenuti in vigore, costituiranno una obbligazione, rispettivamente, dell'Austria e dell'Ungheria soltanto e di nessun altro Stato.
14. I portatori di biglietti della Banca austro-ungarica non avranno rivalsa contro i Governi dell'Austria e dell'Ungheria, né contro alcun altro Governo per le perdite che potranno subire in dipendenza della liquidazione della Banca.
15. Se qualche difficoltà di applicazione derivasse dalla data in cui il presente trattato sarà sottoscritto, la Commissione delle riparazioni avrà facoltà di modificare i termini stabiliti nel presente articolo.
Allegato
§ 1.'
Ogni Governo nel trasmettere alla Commissione delle riparazioni tutti i biglietti della Banca austro-ungarica da esso ritirati dalla circolazione, a norma delle disposizioni dell'art. 189, consegnerà altresì alla Commissione tutti i documenti giustificativi che dimostrino la natura e l'importo delle conversioni effettuate.
§ 2.
La Commissione delle riparazioni, esaminati i documenti giustificativi, rilascerà ai detti Governi dei certificati distinti, attestanti l'importo dei biglietti che essi hanno convertito:
a) entro i confini dell'antica Monarchia austro-ungarica, quali erano il 28 luglio 1914;
b) altrove.
Tali certificati daranno diritto al portatore di insinuare il proprio credito presso i liquidatori della Banca per i biglietti così convertiti che hanno diritto di partecipare alle attività della Banca stessa.
§ 3.
Compiuta che sia la liquidazione della Banca, la Commissione delle riparazioni distruggerà i biglietti ritirati.
§ 4.
I biglietti emessi fino al 27 ottobre 1918 incluso non potranno essere insinuati come crediti contro la Banca se non sono presentati pel tramite del Governo del paese in cui sono posseduti.
Art. 190
Ciascuno degli Stati ai quali è stata trasferita parte del territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica o che sono sorti dallo smembramento di essa, compresa l'Ungheria, avrà piena libertà di azione riguardo alle monete metalliche divisionarie o di appunto dell'antica Monarchia, esistenti nel proprio territorio.
Essi non avranno però in alcun caso rivalsa, né per sé, né per i propri sudditi, contro alcun altro Stato, in ragione di tali monete metalliche divisionarie o di appunto.
Art. 191
Gli Stati cui è stata trasferita parte del territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica o che sono sorti dallo smembramento di essa acquisteranno tutti i beni e le proprietà situate nei territori respettivi e appartenenti al cessato o all'attuale Governo ungherese.
Ai sensi del presente articolo, fra i beni e le proprietà del cessato o dell'attuale Governo ungherese saranno compresi i beni appartenenti all'antico Regno d'Ungheria e la sua quota nei beni che appartenevano in comune alla Monarchia austro-ungarica, tutte le proprietà della Corona e i beni privati dell'antica famiglia sovrana d'Austria-Ungheria.
I detti Stati non potranno accampare e alcuna pretesa sulle proprietà del cessato o dell'attuale Governo ungherese, situate fuori dei rispettivi territori.
Il valore di questi beni e proprietà, acquistati dai detti Stati, eccetto che dall'Ungheria, sarà determinato dalla Commissione delle riparazioni per essere inscritto a debito dello Stato acquirente e a credito dell'Ungheria, in conto delle somme da essa dovute a titolo di riparazioni. La Commissione delle riparazioni dovrà dedurre dal valore delle proprietà pubbliche così acquistate una somma proporzionale al contributo in denaro, terreni o materiali, fornito direttamente dalle Provincie, dai Comuni o da altri Enti locali autonomi, rispetto al prezzo di queste proprietà.
Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 186, relative al debito garentito, nel caso di uno Stato che acquisti beni e proprietà a norma del presente articolo, dall'importo inscritto a credito dell'Ungheria e a debito del detto Stato sarà dedotto lo importo di quella parte del debito non garentito del cessato Governo ungherese, assunto dallo Stato acquirente ai sensi del citato articolo 186, che a giudizio della Commissione delle riparazioni corrisponde a spese concernenti i beni così acquistati. Tale importo sarà determinato dalla Commissione delle riparazioni secondo i criteri che essa riterrà più equi.
Fra le proprietà del cessato Governo ungherese sarà inclusa una quota dei beni immobili di qualunque specie esistenti in Bosnia-Erzegovina, pei quali, a termini dell'articolo 5 della Convenzione 26 febbraio 1909, il Governo dell'antica Monarchia austro-ungarica pagò al Governo ottomano 2.500.000 lire turche. Questa quota sarà proporzionale al contributo dell'antico Regno d'Ungheria nel detto pagamento e l'Ungheria sarà accreditata in conto riparazioni del valore di essa, come sarà stabilito dalla Commissione delle riparazioni.
In deroga alle precedenti disposizioni, saranno trasferiti senza pagamento:
1. i beni e le proprietà delle Provincie, dei Comuni, e di altri Enti locali autonomi dell'antica Monarchia austro-ungarica (compresi quelli della Bosnia-Erzegovina) che non appartenevano alla detta Monarchia;
2. le scuole e gli ospedali appartenenti all'antica Monarchia austro-ungarica;
Inoltre, gli edifici e gli altri beni situati nei rispettivi territori, trasferiti agli Stati indicati nel primo comma, il cui precipuo valore consiste nelle memorie storiche ad essi attinenti, e che già appartennero ai Regni di Boemia, di Polonia, di Croazia, Slavonia e Dalmazia, alla Bosnia-Erzegovina, alla Repubblica di Ragusa, alla Repubblica di Venezia, ai Principati vescovili di Trento e di Bressanone, potranno, col consenso della Commissione delle riparazioni, essere trasferiti senza pagamento agli Stati di cui si tratta.
Art. 192
L'Ungheria rinuncia, per quanto la concerne, a qualsiasi diritto che fosse stato concesso a lei o ai suoi sudditi, da trattati, convenzioni ed accordi di qualunque specie, ad ogni rappresentanza o partecipazione nell'amministrazione o nel controllo di commissioni, Banche di Stato, agenzie o altri organismi finanziari ed economici di carattere internazionale, che esercitano un potere di amministrazione o di controllo e che agiscono in uno degli Stati alleati e associati, in Germania, Austria, Bulgaria, o Turchia, nei possedimenti o nelle dipendenze di questi Stati, o nell'antico Impero russo.
Art. 193
1. L'Ungheria si impegna a riconoscere il trasferimento, nelle condizioni di cui all'art. 210 del trattato di pace con l'Austria, e alle autorità che potranno essere designate dalle principali Potenze alleate e associate, della somma in oro che doveva essere depositata alla Banca austro-ungarica in nome del Consiglio di amministrazione del debito pubblico ottomano, quale garanzia della prima emissione di carta-moneta del Governo turco.
2. Senza pregiudizio dell'art. 227, parte X (Clausole economiche) del presente trattato, l'Ungheria rinuncia, per quanto la concerne, ad ogni beneficio risultante da le disposizioni dei trattati di Bucarest e di Brest Litowsk e dei trattati complementari.
L'Ungheria si impegna a trasferire alla Romania o alle principali Potenze alleate e associate, secondo il caso, ogni strumento monetario, il numerario, i titoli e valori negoziabili e i prodotti che essa ha ricevuto in virtù dei detti trattati.
3. Le somme che dovranno essere pagate in contanti e tutti i valori, gli strumenti monetari e i prodotti di qualunque specie, che dovranno essere consegnati o trasferiti in virtù delle disposizioni del presente articolo, saranno adoperati dalle principali Potenze alleate e associate secondo modalità da determinare ulteriormente dalle dette Potenze.
4. L'Ungheria riconosce i trasferimenti di oro previsti all'articolo 259, numero 5, del trattato di pace conchiuso a Versailles il 28 giugno 1919 fra le Potenze alleate e associate, e la Germania, e i trasferimenti di crediti previsti dall'articolo 261 del trattato medesimo.
Art. 194
Senza pregiudizio della rinuncia ai propri diritti, che l'Ungheria fa in nome proprio e dei propri sudditi, a termini di altre disposizioni del presente trattato, la Commissione delle riparazioni potrà, entro un anno dall'entrata in vigore del presente trattato, esigere che l'Ungheria acquisti tutti i diritti e interessi dei propri sudditi, in qualunque impresa di utilità pubblica o concessione, in Russia, in Turchia, in Germania, in Austria e in Bulgaria, o nei possedimenti e dipendenze dei detti Stati, o su qualunque territorio che, avendo già appartenuto all'Ungheria o ai suoi alleati, debba essere trasferito dall'Ungheria o dai suoi alleati, o amministrate da un mandatario in virtù di un trattato conchiuso con una Potenza alleata o associata. L'Ungheria dovrà, d'altra parte, trasferire alla Commissione delle riparazioni, entro sei mesi da tale domanda, tutti i diritti e interessi di tal genere ed ogni simile diritto e interesse che il cessato o l'attuale Governo ungherese possegga in nome proprio.
L'Ungheria sopporterà l'onere di indennizzare i suoi sudditi cosi spossessati, e la Commissione delle riparazioni porrà a credito dell'Ungheria, in conto delle somme dovute a titolo di riparazione, le somme corrispondenti al valore dei diritti e degli interessi trasferiti, come sarà determinato dalla Commissione medesima. L'Ungheria dovrà, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, comunicare alla Commissione delle riparazioni l'elenco di tutti i diritti ed interessi in questione, già acquisiti, eventuali o non ancora esercitati, e rinuncerà a favore delle Potenze alleate e associate, in proprio nome ed a nome dei propri sudditi, a tutti i diritti e gli interessi suddetti, che non fossero stati compresi nell'elenco.
Art. 195
L'Ungheria s'impegna a non impedire né ostacolare l'acquisto da parte dei Governi della Germania, dell'Austria, della Bulgaria, o della Turchia, di alcun diritto e nell'interesse di sudditi tedeschi, austriaci, bulgari o turchi, in imprese di pubblica utilità e concessioni esistenti in Ungheria, che possa essere chiesto dalla Commissione delle riparazioni ai sensi dei trattati di pace, trattati o convenzioni complementari tra le Potenze alleate o associate e i Governi della Germania, dell'Austria, della Bulgaria o della Turchia.
Art. 196
L'Ungheria si obbliga a trasferire alle Potenze alleate e associate ogni credito e diritto a riparazioni, a favore del cessato o dell'attuale Governo ungherese, verso i Governi della Germania, dell'Austria, della Bulgaria e della Turchia, ed in ispecie ogni credito e diritto che risulta o risulterà dall'adempimento di impegni assunti dal 28 luglio 1914 fino all'entrata in vigore del presente trattato.
Il valore di tali crediti e diritti sarà stabilito dalla Commissione delle riparazioni e trasferito alla Commissione, a credito dell'Ungheria, in conto delle somme da questa dovute a titolo di riparazioni.
Art. 197
Ogni obbligo di pagamento in contanti derivante dal presente trattato ed espresso in corone-oro dovrà essere soddisfatto, a scelta dei creditori, in lire sterline pagabili a Londra, in dollari-oro degli Stati Uniti d'America pagabili a New-York, in franchi-oro pagabili a Parigi, o in lire-oro pagabili a Roma, a meno che altre disposizioni per casi particolari non risultino tassativamente stabilite e dal presente trattato o da trattati e convenzioni addizionali.
Ai fini del presente articolo le monete d'oro suddette saranno del peso e del titolo legalmente stabiliti per ciascuna di esse, al 1º gennaio 1914.
Art. 198
Ogni sistemazione finanziaria, come quelle relative ad Istituti di credito e di assicurazione, Casse di risparmio, Istituti di credito fondiario od agricolo, o altri simili Istituti, operanti nel territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica, che sia resa necessaria dallo smembramento della detta Monarchia e dal riassetto dei debiti pubblici e della circolazione stabilito dai precedenti articoli, sarà regolata per accordo fra i rispettivi Governi in guisa da assicurare nel miglior modo possibile un equo trattamento a tutte le parti interessate. Qualora i detti Governi non fossero in grado di accordarsi su questioni derivanti da tali sistemazioni finanziarie, o qualora uno dei Governi alleati e associati stimasse che i suoi sudditi non abbiano ricevuto un equo trattamento, la Commissione delle riparazioni, a richiesta di uno dei detti Governi, nominerà uno o più arbitri la cui decisione sarà inappellabile.
Art. 199
All'Ungheria non incomberà l'obbligo del pagamento delle pensioni civili e militari concesse ai sudditi dell'antico Regno d'Ungheria, riconosciuti o divenuti sudditi di altri Stati in virtù delle disposizioni di questo trattato.