Trattato che modifica talune disposizioni in materia di bilancio dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee e del Trattato che istituisce un Consiglio Unico ed una Commissione Unica delle Comunità Europee - Trattato, Lussemburgo, 22 aprile 1970

Governo italiano

1970 diritto diritto Trattato che modifica talune disposizioni in materia di bilancio dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee e del Trattato che istituisce un Consiglio Unico ed una Commissione Unica delle Comunità Europee Intestazione 11 settembre 2008 75% diritto

Depositario: Governo della Repubblica italiana
Entrata in vigore: 1° gennaio 1971
Convenzioni integrate (per le Alte Parti Contraenti di questa Convenzione):
Tutti i Trattati istituzionali ed i Trattati d'adesione di data anteriore
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Tutti i Trattati istituzionali ed i Trattati d'adesione di data successiva


Entrata in vigore in Italia: 1° gennaio 1971

TRATTATO

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

visto l’articolo 96 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, visto l’articolo 236 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l’articolo 204 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando che le Comunità disporranno di risorse proprie destinate ad essere impiegate per coprire la totalità delle loro spese

considerando che la sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità richiede un aumento dei poteri attribuiti all'Assemblea in materia di bilancio;

risoluti ad associare strettamente l'Assemblea al controllo dell'esecuzione del bilancio delle Comunità;

hanno deciso di modificare talune disposizioni in materia di bilancio dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI: S. E. Pierre Harmel, Ministro degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: S. E. Walter Scheel, Ministro degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: S. E. Maurice Schumann, Ministro degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: S. E. Aldo Moro, Ministro degli affari esteri;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: S. E. Gaston Thorn, Ministro degli affari esteri e del commercio estero;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI: S. E. H. J. de Koster, Segretario di Stato agli affari esteri,

I QUALI,

dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO

le disposizioni che seguono:

CAPO I - Disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio

Articolo 1
L'articolo 78 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è sostituito dalle disposizioni seguenti:
« Articolo 78
1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.
Le spese d'amministrazione della Comunità comprendono le spese dell'Alta Autorità, incluse quelle per l’attività del Comitato consultivo e parimenti quelle della Corte, dell'Assemblea e del Consiglio.
2. Ciascuna istituzione della Comunità elabora, anteriormente al 10 luglio, uno stato di previsione delle proprie spese d'amministrazione. L'Alta Autorità raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio amministrativo, allegandovi un parere che può comportare previsioni divergenti.
Tale progetto preliminare comprende una previsione delle entrate ed una previsione delle spese.
3. L'Alta Autorità deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio amministrativo non oltre il 10 settembre dell'anno che ne precede l'esecuzione.
Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta l'Alta Autorità ed eventualmente le altre istituzioni interessate.
Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio amministrativo e lo trasmette all'Assemblea.
4. Il progetto di bilancio amministrativo deve essere sottoposto all'Assemblea non oltre il 5 ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione.
L'Assemblea, deliberando alla maggioranza dei membri che la compongono, ha il diritto di emendare il progetto di bilancio amministrativo e, deliberando alla maggioranza assoluta del suffragi espressi, di proporre al Consiglio modificazioni al progetto per quanto riguarda le spese derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma.
Qualora, entro un termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio amministrativo, l'Assemblea abbia dato la sua approvazione, il bilancio amministrativo è definitivamente adottato. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea non abbia emendato il progetto di bilancio amministrativo ovvero non abbia proposto modificazioni a quest'ultimo, il bilancio amministrativo si considera definitivamente adottato.
Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia adottato emendamenti o proposto modificazioni, il progetto di bilancio amministrativo cosi emendato o corredato da proposte di modificazione è trasmesso al Consiglio.
5. Il Consiglio, dopo aver discusso con l'Alta Autorità ed eventualmente con le altre istituzioni interessate in merito a tale progetto di bilancio amministrativo, pub, deliberando a maggioranza qualificata, modificare ciascuno degli emendamenti adottati dall'Assemblea e delibera alla stessa maggioranza sulle proposte di modificazione da essa presentate. il progetto di bilancio amministrativo è modificato in funzione delle proposte di modificazione accettate dal Consiglio.
Qualora, entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione di tale progetto di bilancio amministrativo, il Consiglio non abbia modificato alcun emendamento adottato dall'Assemblea ed abbia accettato le proposte di modificazione da essa presentate, il bilancio amministrativo si considera definitivamente adottato. il Consiglio informa l'Assemblea del fatto che non ha modificato alcun emendamento e che ha accettato le proposte di modificazione.
Qualora, entro tale termine, il Consiglio abbia modificato uno o più emendamenti adottati dall'Assemblea o non abbia accettato proposte di modificazione da essa presentate, il progetto di bilancio amministrativo è trasmesso nuovamente all'Assemblea. il Consiglio espone a quest'ultima il risultato delle proprie deliberazioni.
6. Entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione di tale progetto di bilancio amministrativo, l'Assemblea, informata dell'esito delle proprie proposte di modificazione, delibera, a maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, sulle modificazioni apportate dal Consiglio ai suoi emendamenti e adotta quindi il bilancio amministrativo. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea non si sia pronunciata, il bilancio amministrativo si considera definitivamente adottato.
7. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il Presidente dell'Assemblea costata che il bilancio amministrativo è definitivamente adottato.
8. Per l'insieme delle spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, è fissato ogni anno un tasso massimo di aumento rispetto alle spese della stessa natura dell'esercizio in corso.
L'Alta Autorità, dopo aver consultato il Comitato di politica congiunturale e il Comitato di politica di bilancio, costata tale tasso massimo che risulta:
  • dall'evoluzione in volume del prodotto nazionale lordo nella Comunità,
  • dalla variazione media dei bilanci degli Stati membri, e
  • dall'evoluzione del costo della vita durante l’ultimo esercizio.
Il tasso massimo è comunicato anteriormente al 10 maggio a tutte le istituzioni della Comunità. Queste sono tenute a rispettarlo durante la procedura di bilancio, fatte salve le disposizioni del quarto e del quinto comma del presente paragrafo.
Qualora, per le spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, il tasso di aumento risultante dal progetto di bilancio amministrativo stabilito dal Consiglio sia superiore alla metà del tasso massimo, l'Assemblea, nell'esercizio del proprio diritto di emendamento, può ancora aumentare l'importo totale di tali spese nei limiti della metà del tasso massimo.
Quando, in casi eccezionali, l'Assemblea, il Consiglio o l'Alta Autorità ritengono che le attività delle Comunità esigono che il tasso stabilito secondo la procedura definita al presente paragrafo sia superato, può essere fissato un nuovo tasso mediante accordo tra il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e l'Assemblea, che delibera alla maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti del suffragi espressi.
9. Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni del trattato e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie delle Comunità e di equilibrio delle entrate e delle spese.
10. L’adozione definitiva del bilancio amministrativo vale autorizzazione ed obbligo per l'Alta Autorità di riscuotere l'ammontare delle entrate corrispondenti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 49. »
Articolo 2
Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è completato dalle disposizioni seguenti:
« Articolo 78 A
Per i bilanci amministrativi degli esercizi anteriori all'esercizio 1975, si applicano le disposizioni seguenti in deroga a quelle dell'articolo 78:
1. L'esercizio finanziario ha inizio il 10 gennaio e si chiude al 31 dicembre.
Le spese d'amministrazione della Comunità comprendono le spese dell'Alta Autorità, incluse quelle per l’attività del Comitato consultivo e parimenti quelle della Corte, dell'Assemblea e del Consiglio.
2. Ciascuna istituzione della Comunità elabora, anteriormente al 10 luglio, uno stato di previsione delle proprie spese d'amministrazione. L'Alta Autorità raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio amministrativo, allegandovi un parere che può comportare previsioni divergenti.
Tale progetto preliminare comprende una previsione delle entrate ed una previsione delle spese.
3. L'Alta Autorità deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio amministrativo non oltre il 1° settembre dell'anno che ne precede l'esecuzione.
Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta l'Alta Autorità ed eventualmente le altre istituzioni interessate.
Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio amministrativo e lo trasmette all'Assemblea.
4. Il progetto di bilancio amministrativo deve essere sottoposto all'Assemblea non oltre il 5 ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione.
L'Assemblea ha il diritto di proporre al Consiglio modificazioni al progetto di bilancio amministrativo.
Qualora, entro un termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio amministrativo, l'Assemblea abbia dato la sua approvazione ovvero non abbia proposto modificazioni al progetto, il bilancio amministrativo si considera definitivamente adottato.
Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia proposto modificazioni, il progetto di bilancio amministrativo cosi corredato da proposte di modificazione è trasmesso al Consiglio.
5. Il Consiglio, dopo aver discusso con l'Alta Autorità ed eventualmente con le altre istituzioni interessate in merito a tale progetto di bilancio amministrativo, adotta il bilancio amministrativo nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di tale progetto, alle condizioni che seguono.
Qualora una modificazione proposta dall'Assemblea non abbia l’effetto di aumentare l'importo globale delle spese di una istituzione, segnatamente in quanto l'aumento delle spese che ne deriverebbe è espressamente compensato da una o più modificazioni proposte, comportanti una corrispondente riduzione delle spese, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, rigettare tale proposta di modificazione. In mancanza di decisione di rigetto, la proposta di modificazione è accettata.
Qualora una modificazione proposta dall'Assemblea abbia l’effetto di aumentare l'importo globale delle spese di una istituzione, il Consiglio deve deliberare a maggioranza qualificata per accettare tale proposta di modificazione.
Qualora, in applicazione del secondo o del terzo comma del presente paragrafo, il Consiglio abbia rigettato o non abbia accettato una proposta di modificazione, può, deliberando a maggioranza qualificata, sia mantenere l'importo che figura nel progetto di bilancio amministrativo, sia fissare un altro importo.
6. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il Presidente del Consiglio costata che il bilancio amministrativo è definitivamente adottato.
7. Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni del trattato e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie delle Comunità e di equilibrio delle entrate e delle spese.
8. L’adozione definitiva del bilancio amministrativo vale autorizzazione ed obbligo per l'Alta Autorità di riscuotere l'ammontare delle entrate corrispondenti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 49. »
Articolo 3
L'ultimo comma dell'articolo 78 quinto del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è sostituito dalle disposizioni seguenti:
« Il Consiglio e l'Assemblea danno atto all'Alta Autorità dell'esecuzione del bilancio amministrativo. A tale scopo, la relazione della commissione di controllo è esaminata, successivamente, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e dall'Assemblea. E’ dato atto all'Alta Autorità solo dopo che il Consiglio e l'Assemblea hanno deliberato. »

CAPO II - Disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunità economica europea

Articolo 4
L’articolo 203 del trattato che istituisce la Comunità economica europea è sostituito dalle disposizioni seguenti:
« Articolo 203
1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.
2. Ciascuna istituzione della Comunità elabora, anteriormente al 10 luglio, uno stato di previsione delle proprie spese. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio, allegandovi un parere che può comportare previsioni divergenti.
Tale progetto preliminare comprende una previsione delle entrate ed una previsione delle spese.
3. La Commissione deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio non oltre il 10 settembre dell'anno che ne precede l'esecuzione.
Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta la Commissione ed eventualmente le altre istituzioni interessate.
Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio e lo trasmette all'Assemblea.
4. Il progetto di bilancio deve essere sottoposto all'Assemblea non oltre il 5 ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione.
L'Assemblea, deliberando alla maggioranza dei membri che la compongono, ha il diritto di emendare il progetto di bilancio e, deliberando alla maggioranza assoluta dei suffragi espressi, di proporre al Consiglio modificazioni al progetto per quanto riguarda le spese derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma.
Qualora, entro un termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, l'Assemblea abbia dato la sua approvazione, il bilancio è definitivamente adottato. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea non abbia emendato il progetto di bilancio ovvero non abbia proposto modificazioni a quest'ultimo, il bilancio si considera definitivamente adottato.
Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia adottato emendamenti o proposto modificazioni, il progetto di bilancio cosi emendato o corredato da proposte di modificazione è trasmesso al Consiglio.
5. Il Consiglio, dopo aver discusso con la Commissione ed eventualmente con le altre istituzioni interessate in merito a tale progetto di bilancio, può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare ciascuno degli emendamenti adottati dall'Assemblea e delibera alla stessa maggioranza sulle proposte di modificazione da essa presentate. il progetto di bilancio è modificato in funzione delle proposte di modificazione accettate dal Consiglio.
Qualora, entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione di tale progetto di bilancio, il Consiglio non abbia modificato alcun emendamento adottato dall'Assemblea ed abbia accettato le proposte di modificazione da essa presentate, il bilancio si considera definitivamente adottato. il Consiglio informa l'Assemblea del fatto che non ha modificato alcun emendamento e che ha accettato le proposte di modificazione.
Qualora, entro tale termine, il Consiglio abbia modificato uno o più emendamenti, adottati dall'Assemblea o non abbia accettato proposte di modificazione da essa presentate, il progetto di bilancio è trasmesso nuovamente all'Assemblea. Il Consiglio espone a questa ultima il risultato delle proprie deliberazioni.
6. Entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione di tale progetto di bilancio, l'Assemblea, informata dell'esito delle proprie proposte di modificazione, delibera, a maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, sulle modificazioni apportate dal Consiglio ai suoi emendamenti e adotta quindi il bilancio. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea non si sia pronunciata, il bilancio si considera definitivamente adottato.
7. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il Presidente dell'Assemblea costata che il bilancio è definitivamente adottato.
8. Per l’insieme delle spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, è fissato ogni anno un tasso massimo di aumento rispetto alle spese della stessa natura dell'esercizio in corso.
La Commissione, dopo aver consultato il Comitato di politica congiunturale e il Comitato di politica di bilancio, costata tale tasso massimo che risulta:
  • dall'evoluzione in volume del prodotto nazionale lordo nella Comunità,
  • dalla variazione media dei bilanci degli Stati membri, e
  • dall'evoluzione del costo della vita durante l’ultimo esercizio.
Il tasso massimo è comunicato anteriormente al 10 maggio a tutte le istituzioni della Comunità. Queste sono tenute a rispettarlo durante la procedura di bilancio, fatte salve le disposizioni del quarto e del quinto comma del presente paragrafo.
Qualora, per le spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, il tasso di aumento risultante dal progetto di bilancio stabilito dal Consiglio sia superiore alla metà del tasso massimo, l'Assemblea, nell'esercizio del proprio diritto di emendamento, può ancora aumentare l'importo totale di tali spese nei limiti della metà del tasso massimo.
Quando, in casi eccezionali, l'Assemblea, il Consiglio o la Commissione ritengono che le attività delle Comunità esigono che il tasso stabilito secondo la procedura definita al presente paragrafo sia superato, può essere fissato un nuovo tasso mediante accordo tra il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e l'Assemblea, che delibera alla maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi.
9. Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni del trattato e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie delle Comunità e di equilibrio delle entrate e delle spese. »
Articolo 5
Il trattato che istituisce la Comunità economica europea e completato dalle disposizioni seguenti
« Articolo 203 bis
Per i bilanci anteriori all'esercizio 1975, si applicano le disposizioni seguenti in deroga a quelle dell'articolo 203:
1. L'esercizio finanziarlo ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicernbre.
Ciascuna Istituzione della Comunità elabora, anteriormente al l° luglio, uno stato di previsione delle proprie spese. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio, allegandovi un parere che può comportare previsioni divergenti.
Tale progetto preliminare comprende una previsione delle entrate ed una previsione delle spese.
La Commissione deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio non oltre il 1° settembre dell'anno che ne precede l'esecuzione.
Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta la Commissione ed eventualmente le altre istituzioni interessate.
Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio e lo trasmette all'Assemblea.
4. Il progetto di bilancio deve essere sottoposto all'Assemblea non oltre il 5 ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione.
L'Assemblea ha il diritto di proporre al Consiglio modificazioni al progetto di bilancio.
Qualora, entro un termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, l'Assemblea abbia dato la sua approvazione ovvero non abbia proposto modificazioni al progetto, il bilancio si considera definitivamente adottato.
Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia proposto modificazioni, il progetto di bilancio cosi corredato da proposte di modificazione è trasmesso al Consiglio.
5. Il Consiglio, dopo aver discusso con la Commissione ed eventualmente con le altre istituzioni interessate in merito a tale progetto di bilancio, adotta il bilancio nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di tale progetto, alle condizioni che seguono.
Qualora una modificazione proposta dall'Assemblea non abbia l’effetto di aumentare l'importo globale delle spese di una istituzione, segnatamente in quanto l'aumento delle spese che ne deriverebbe è espressamente compensato da una o più modificazioni proposte, comportanti una corrispondente riduzione delle spese, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, rigettare tale proposta di modificazione. In mancanza di decisione di rigetto, la proposta di modificazione è accettata.
Qualora una modificazione proposta dall'Assemblea abbia l’effetto di aumentare l'importo globale delle spese di una istituzione, il Consiglio deve deliberare a maggioranza qualificata per accettare tale proposta di modificazione.
Qualora, in applicazione del secondo o del terzo comma del presente paragrafo, il Consiglio abbia rigettato o non abbia accettato una proposta di modificazione, può, deliberando a maggioranza qualificata, sia mantenere l'importo che figura nel progetto di bilancio, sia fissare un altro importo.
6. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il Presidente del Consiglio costata che il bilancio è definitivamente adottato.
7. Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni del trattato e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie delle Comunità e di equilibrio delle entrate e delle spese. »
Articolo 6
L'ultimo comma dell'articolo 206 del trattato che istituisce la Comunità economica europea è sostituito dalle disposizioni seguenti:
« Il Consiglio e l'Assemblea danno atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo la relazione della commissione di controllo è esaminata, successivamente, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e dall'Assemblea. E’ dato atto alla Commissione solo dopo che il Consiglio e l'Assemblea hanno deliberato. »

CAPO III - Disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica

Articolo 7
L'articolo 177 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e' sostituito dalle disposizioni seguenti:
« Articolo 177
L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.
Il bilancio di cui al presente articolo comprende il bilancio di funzionamento ed il bilancio delle ricerche c degli investimenti.
2. Ciascuna istituzione della Comunità elabora, anteriormente al 1° luglio, uno stato di previsione delle proprie spese. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio, allegandovi un parere che pub comportare previsioni divergenti.
Tale progetto preliminare comprende una previsione delle entrate ed una previsione delle spese.
3. La Commissione deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio non oltre il 1° settembre dell'anno che ne precede l'esecuzione.
Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta la Commissione ed eventualmente le altre istituzioni interessate.
Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio e lo trasmette all'Assemblea.
4. Il progetto di bilancio deve essere sottoposto all'Assemblea non oltre il 5 ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione.
L'Assemblea, deliberando alla maggioranza dei membri che la compongono, ha il diritto di emendare il progetto di bilancio e, deliberando alla maggioranza assoluta dei suffragi espressi, di proporre al Consiglio modificazioni al progetto per quanto riguarda le spese derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma.
Qualora, entro un termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, l'Assemblea abbia dato la sua approvazione, il bilancio è definitivamente adottato. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea non abbia emendato il progetto di bilancio ovvero non abbia proposto modificazioni a quest'ultimo, il bilancio si considera definitivamente adottato.
Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia adottato emendamenti o proposto modificazioni, il progetto di bilancio cosi emendato o corredato da proposte di modificazione è trasmesso al Consiglio.
5. Il Consiglio, dopo avere discusso con la Commissione ed eventualmente con le altre istituzioni interessate in merito a tale progetto di bilancio, può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare ciascuno degli emendamenti adottati dall'Assemblea e delibera alla stessa maggioranza sulle proposte di modificazione da essa presentate. il progetto di bilancio e' modificato in funzione delle proposte di modificazione accettate dal Consiglio.
Qualora, entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione di tale progetto di bilancio, il Consiglio non abbia modificato akun emendamento adottato dall'Assemblea ed abbia accettato le proposte di modificazione da essa presentate, il bilancio si considera definitivamente adottato. il Consiglio informa l'Assemblea del fatto che non ha modificato alcun emendamento e ehe ha accettato le proposte di modificazione.
Qualora, entro tale termine, il Consiglio abbia modificato uno o più emendamenti adottati dall'Assemblea o non abbia accettato proposte di modificazione da essa presentate, il progetto di bilancio è trasmesso nuovamente all'Assemblea. il Consiglio espone a quest'ultima il risultato delle proprie deliberazioni.
6. Entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione di tale progetto di bilancio, l'Assemblea, informata dell'esito delle proprie proposte di modificazione, delibera, a maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, sulle modificazioni apportate dal Consiglio ai suoi emendamenti e adotta quindi il bilancio. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea non si sia pronunciata, il bilancio si considera definitivamente adottato.
7. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il Presidente dell'Assemblea costata che il bilancio è definitivamente adottato.
8. Per l'insieme delle spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, è fissato ogni anno un tasso massimo di aumento rispetto alle spese della stessa natura dell'esercizio in corso.
La Commissione, dopo aver consultato il Comitato di politica congiunturale e il Comitato di politica di bilancio, costata tale tasso massimo che risulta:
  • dall'evoluzione in volume del prodotto nazionale lordo nella Comunità
  • dalla variazione media dei bilanci degli Stati membri
  • dall'evoluzione del costo della vita durante l’ultimo esercizio.
Il tasso massimo è comunicato anteriormente al 1° maggio a tutte le istituzioni della Comunità. Queste sono tenute a rispettarlo durante la procedura di bilancio, fatte salve le disposizioni del quarto e del quinto comma del presente paragrafo.
Qualora, per le spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, il tasso di aumento risultante dal progetto di bilancio stabilito dal Consiglio sia superiore alla metà del tasso massimo, l'Assemblea, nell'esercizio del proprio diritto di emendamento, può ancora aumentare l'importo totale di tali spese nei limiti della metà del tasso massimo.
Quando, in casi eccezionali, l'Assemblea, il Consiglio o la Commissione ritengono che le attività delle Comunità esigono che il tasso stabilito secondo la procedura definita al presente paragrafo sia superato, può essere fissato un nuovo tasso mediante accordo tra il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e l'Assemblea, che delibera alla maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi.
9. Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni del trattato e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie delle Comunità e di equilibrio delle entrate e delle spese. »
Articolo 8
Il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica è completato dalle disposizioni seguenti:
« Articolo 177 bis
Per i bilanci degli esercizi anteriori all'esercizio 1975, si applicano le disposizioni seguenti in deroga a quelle dell'articolo 177:
1. L'esercizio finanziarlo ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.
Il bilancio di cui al presente articolo comprende il bilancio di funzionamento ed il bilancio delle ricerche e degli investimenti.
2. Ciascuna istituzione della Comunità elabora, anteriormente al l° luglio, uno stato di previsione delle proprie spese. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio, allegandovi un parere che pub comportare previsioni divergenti.
Tale progetto preliminare comprende una previsione delle entrate ed una previsione delle spese.
3. La Commissione deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio non oltre il 1° settembre dell'anno che ne precede l'esecuzione.
Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta la Commissione ed eventualmente le altre istituzioni interessate.
Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio e lo trasmette all'Assemblea.
4. Il progetto di bilancio deve essere sottoposto all'Assemblea non oltre il 5 ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione.
L'Assemblea ha il diritto di proporre al Consiglio modificazioni al progetto di bilancio.
Qualora, entro un termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, l'Assemblea abbia dato la sua approvazione ovvero non abbia proposto modificazioni al progetto, il bilancio si considera definitivamente adottato.
Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia proposto modificazioni, il progetto di bilancio così corredato da proposte di modificazione è trasmesso al Consiglio.
5. Il Consiglio, dopo aver discusso con la Commissione ed eventualmente con le altre istituzioni interessate in merito a tale progetto di bilancio, adotta il bilancio nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di tale progetto, alle condizioni che seguono.
Qualora una modificazione proposta dall'Assemblea non abbia l’effetto di aumentare l'importo globale delle spese di una istituzione, segnatamente in quanto l’aumento delle spese che ne deriverebbe è espressamente compensato da una o più modificazioni proposte, comportanti una corrispondente riduzione delle spese, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, rigettare tale proposta di modificazione. In mancanza di decisione di rigetto, la proposta di modificazione è accettata.
Qualora una modificazione proposta dall'Assemblea abbia l’effetto di aumentare l'importo globale delle spese di una istituzione, il Consiglio deve deliberare a maggioranza qualificata per accettare tale proposta di modificazione.
Qualora, in applicazione del secondo o del terzo comma del presente paragrafo, il Consiglio abbia rigettato o non abbia accettato un a proposta di modificazione, può, deliberando a maggioranza qualificata, sia mantenere l'importo che figura nel progetto di bilancio, sia fissare un altro importo.
6. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il Presidente del Consiglio costata che il bilancio è definitivamente adottato.
7. Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni del trattato e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie delle Comunità e di equilibrio delle entrate e delle spese. »
Articolo 9
L'ultimo comma dell'articolo 180 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica è sostituito dalle disposizioni seguenti:
« Il Consiglio e l'Assemblea danno atto alla Commissione dell'esecuzione di ciascuno dei bilanci. A tale scopo la relazione della Commissione di controllo è esaminata successivamente, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e dall'Assemblea. P- dato atto alla Commissione solo dopo che il Consiglio e l'Assemblea hanno deliberato. »

CAPO IV - Disposizioni che modificano il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee

Articolo 10
Il paragrafo 1 dell'articolo 20 del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Cornunità europee è sostituito dalle disposizioni seguenti:
« 1. Le spese d'amministrazione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e le relative entrate, le entrate e le spese della Comunità economica europea, le entrate e le spese della Comunità europea dell'energia atomica, ad eccezione di quelle dell'agenzia di approvvigionamento e delle imprese comuni, sono iscritte nel bilancio delle Comunità europee, alle condizioni previste rispettivamente dai trattati che istituiscono le tre Comunità. Detto bilancio, in cui entrate e spese devono risultare in pareggio, sostituisce il bilancio amministrativo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, il bilancio della Comunità economica europea, nonché il bilancio di funzionamento ed il bilancio delle ricerche e degli investimenti della Comunità europea dell'energia atomica. »

CAPO V - Disposizioni finali

Articolo 11
Il presente trattato sarà ratificato dalle alte parti contraenti conformemente alle loro norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana.
Articolo 12
Il presente trattato entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procede per ultimo a tale formalità.
Tuttavia, qualora la notifica prevista all'articolo 7 della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità non sia effettuata entro tale data da tutti gli Stati firmatari, il presente trattato entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla ricezione dell'ultima notifica.
Qualora il presente trattato entri in vigore durante la procedura di bilancio, il Consiglio, previa consultazione della Commissione, adotta le misure necessarie per facilitare l’applicazione del presente trattato alla procedura di bilancio ancora da espletare.
Articolo 13
Il presente trattato, redatto in unico esemplare, nelle lingue francese, italiana, olandese e tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno del governi degli altri Stati firmatari.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

Fatto a Lussemburgo, addì ventidue aprile millenovecentosettanta.

Seguono le firme

COMUNICATO

Comunicato relativo alla data d'entrata in vigore del trattato che modifica talune disposizioni in materia di bilancio dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, firmato a Lussemburgo il 22 aprile 1970
Essendosi realizzate alla data del 30 dicembre 1970 le condizioni richieste per l’entrata in vigore del trattato che modifica talune disposizioni in materia di bilancio del trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, firmato a Lussemburgo il 22 aprile 1970, tale trattato, conformemente all'articolo 12, è entrato in vigore il 1° gennaio 1971.
Comunicato relativo alla data d'entrata in vigore della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, adottata dal Consiglio a Lussemburgo il 21 aprile 1970
Essendosi realizzate alla data del 30 dicembre 1970 le condizioni richieste per l’entrata in vigore della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità (1), adottata dal Consiglio a Lussemburgo il 21 aprile 1970, tale decisione, conformemente all'articolo 7, è entrata in vigore il 1° gennaio 1971.

(1) GU n. L 94 del 28. 4.1970, pag. 19.