Trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica - Trattato, Roma, 25 marzo 1957/Protocolli/III

Trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica - Trattato, Roma, 25 marzo 1957/Protocolli/II

IncludiIntestazione 27 marzo 2010 75% diritto

Protocolli - II
Depositario: Governo della Repubblica italiana

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LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA DELLA ENERGIA ATOMICA,

DESIDERANDO definire lo Statuto della Corte previsto all'articolo 160 del Trattato,

HANNO DESIGNATO, a tal fine, come plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI S. E. Barone J. CH. SNOY et d'OPPUERS, Segretario generale del Ministero degli Affari Economici, Presidente della delegazione belga presso la Conferenza intergovernativa,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA S. E. Carl Friedrich OPHCLs, Ambasciatore della Repubblica federale di Germania, Presidente della delegazione tedesca presso la Conferenza intergovernativa,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE S. E. Robert MARJOLIN, « Professeur agrégé des Facultés de Droit », Vicepresidente della delegazione francese presso la Conferenza intergovernativa,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA S. E. V. BADINI CONFALONIERI, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Presidente della delegazione italiana presso la Conferenza intergovernativa,

SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO S. E. Lambert SCHAUS, Ambasciatore del Granducato del Lussemburgo. Presidente della delegazione lussemburghese presso la Conferenza intergovernativa,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI S. E. J. UNTHORST HOMAN, Presidente della delegazione olandese presso la Conferenza intergovernativa,

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti che sono allegate al Trattato che istituisce la Comunità Europea della Energia Atomica.

ARTICOLO 1
La Corte, istituita dall'articolo 3 del Trattato, è costituita ed esercita le proprie funzioni conformemente alle disposizioni del Trattato e del presente Statuto.

Titolo primo - STATUTO DEI GIUDICI E DEGLI AVVOCATI GENERALI

ARTICOLO 2
Ogni giudice, prima di assumere le proprie funzioni deve, in seduta pubblica, prestare giuramento di esercitare tali funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.
ARTICOLO 3
I giudici godono dell'immunità di giurisdizione. Per quanto concerne gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, essi continuano a godere dell'immunità dopo la cessazione delle funzioni.
La Corte, in seduta plenaria, può togliere l'immunità.
Qualora, tolta l'immunità, venga promossa un'azione penale contro un giudice, questi può essere giudicato, in ciascuno degli Stati membri, soltanto dall'organo competente a giudicare i magistrati appartenenti alla più alta giurisdizione nazionale.
ARTICOLO 4
I giudici non possono esercitare alcuna funzione politica o amministrativa.
Essi non possono, salvo deroga concessa a titolo eccezionale dal Consiglio, esercitare alcuna attività professionale rimunerata o meno.
Al momento del loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i doveri di onestà e di delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.
In caso di dubbio, la Corte decide.
ARTICOLO 5
A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni di giudice cessano individualmente per dimissioni.
In caso di dimissioni di un giudice, la lettera di dimissioni è indirizzata al presidente della Corte per essere trasmessa al presidente del Consiglio. Quest'ultima notificazione importa vacanza di seggio.
Salvo i casi in cui si applica l'articolo 6 seguente, ogni giudice rimane in carica fino a quando il suo successore non assuma le proprie funzioni.
ARTICOLO 6
I giudici possono essere rimossi dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto a pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto qualora, a giudizio unanime dei giudici e degli avvocati generali della Corte, non siano più in possesso dei requisiti richiesti ovvero non soddisfino più agli obblighi derivanti dalla loro carica. L'interessato non prende parte a tali deliberazioni.
Il cancelliere comunica la decisione della Corte ai presidenti dell'Assemblea e della Commissione e la notifica al presidente del Consiglio.
Quest'ultima notificazione, in caso di decisione che rimuove un giudice dalle sue funzioni, importa vacanza di seggio.
ARTICOLO 7
I giudici le cui funzioni cessano prima dello scadere del loro mandato, sono sostituiti per la restante durata del mandato stesso.
ARTICOLO 8
Le disposizioni degli articoli da 2 a 7 inclusi sono applicabili agli avvocati generali.

Titolo II - ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO 9
Il cancelliere presta giuramento avanti alla Corte di esercitare le proprie funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.
ARTICOLO 10
La Corte predispone la sostituzione del cancelliere in caso di impedimento di questi.
ARTICOLO 11
Funzionari e altri agenti sono addetti alla Corte allo scopo di assicurarne il funzionamento. Essi dipendono dal cancelliere sotto l'autorità del presidente.
ARTICOLO 12
Una deliberazione unanime del Consiglio, presa su proposta della Corte, può prevedere la nomina di relatori aggiunti e definirne lo statuto. 1 relatori aggiunti possono essere chiamati, alle condizioni che saranno definite dal regolamento di procedura, e partecipare all'istruzione degli affari sottoposti all'esame della Corte e a collaborare con il giudice relatore.
I relatori aggiunti, scelti tra persone che offrano ogni garanzia di indipendenza e abbiano le qualifiche giuridiche necessarie, sono nominati dal Consiglio. Essi prestano giuramento avanti alla Corte di esercitare le loro funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.
ARTICOLO 13
I giudici, gli avvocati generali e il cancelliere devono risiedere dove la Corte ha la propria sede.
ARTICOLO 14
La Corte funziona in modo permanente. La durata delle vacanze giudiziarie è fissata dalla Corte, tenuto conto delle necessità del servizio.
ARTICOLO 15
La Corte può deliberare validamente soltanto in numero dispari. Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria sono valide se sono presenti cinque giudici. Le deliberazioni delle sezioni sono valide soltanto se prese da tre giudici; in caso d'impedimento di uno dei giudici componenti una sezione, si può ricorrere a un giudice che faccia parte di un'altra sezione, alle condizioni che saranno definite dal regolamento di procedura.
ARTICOLO 16
I giudici e gli avvocati generali non possono partecipare alla trattazione di alcun affare nel quale essi siano in precedenza intervenuti come agenti, consulenti o avvocati di una delle parti, o sul quale essi siano stati chiamati a pronunciarsi come membri di un tribunale, di una Commissione d'inchiesta o a qualunque altro titolo.
Qualora, per un motivo particolare, un giudice o un avvocato generale reputi di non poter partecipare al giudizio o all'esame di un affare determinato, ne informa il presidente. Qualora il presidente reputi che un giudice o un avvocato generale non debba, per un motivo particolare, giudicare o concludere in un affare determinato, ne avverte l'interessato.
In caso di difficoltà nell'applicazione del presente articolo, la Corte decide.
Una parte non può invocare la nazionalità di un giudice, né l'assenza in seno alla Corte o ad una sua sezione di un giudice della propria nazionalità, per richiedere la modificazione della composizione della Corte o di una delle sue sezioni.

Titolo III - PROCEDURA

ARTICOLO 17
Tanto gli Stati quanto le istituzioni della Comunità sono rappresentati avanti alla Corte da un agente nominato per ciascun affare; l'agente può essere assistito da un consulente o da un avvocato iscritto negli albi professionali di uno Stato membro.
Le altre parti devono essere rappresentate da un avvocato iscritto negli albi professionali di uno Stato membro.
Gli agenti, i consulenti e gli avvocati che compaiano avanti alla Corte go. dono dei diritti e delle garanzie necessarie per l'esercizio indipendente delle loro funzioni, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.
La Corte gode nei confronti dei consulenti e degli avvocati che si presentano avanti ad essa, dei poteri normalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali, alle condizioni che saranno determinate dallo stesso regolamento.
I professori cittadini degli Stati membri la cui legislazione riconosce loro il diritto di patrocinare, godono avanti alla Corte dei diritti riconosciuti agli avvocati dal presente articolo.
ARTICOLO 18
La procedura avanti alla Corte comprende due fasi: l'una scritta, l'altra orale.
La procedura scritta comprende la comunicazione alle parti e alle istituzioni della Comunità le cui decisioni sono in causa, delle istanze, memorie, difese e osservazioni e, eventualmente, delle repliche, nonché di ogni atto e documento a sostegno, ovvero delle loro copie certificate conformi.
Le comunicazioni sono fatte a cura del cancelliere secondo l'ordine e nei termini fissati dal regolamento di procedura.
La procedura orale comprende la lettura della relazione presentata da un giudice relatore, l'audizione da parte della Corte degli agenti, dei consulenti e degli avvocati e delle conclusioni dell'avvocato generale e, ove occorra, l'audizione dei testimoni e dei periti.
ARTICOLO 19
La Corte è adita mediante istanza trasmessa al cancelliere. L'istanza deve contenere l'indicazione del nome e del domicilio dell'istante e della qualità del firmatario, l'indicazione della parte avverso la quale è proposta, l'oggetto della controversia, le conclusioni ed un'esposizione sommaria dei motivi invocati.
All'istanza deve essere allegato, ove occorra, l'atto di cui è richiesto l'annullamento, ovvero, nell'ipotesi contemplata dall'articolo 148 del Trattato, un documento che certifichi la data della richiesta prevista da tale articolo. Se questi documenti non sono stati allegati all'istanza, il cancelliere invita l'interessato a produrli entro un termine ragionevole, senza che si possa eccepire decadenza qualora la regolarizzazione intervenga dopo la scadenza del termine per ricorrere.
ARTICOLO 20
Nei casi contemplati dall'articolo 18 del Trattato, la Corte è adita mediante ricorso trasmesso al cancelliere. Il ricorso deve contenere l'indicazione del nome e del domicilio del ricorrente e della qualità del firmatario, l'indicazione della decisione avverso la quale è proposto ricorso, l'indicazione delle parti avverse, l'oggetto della causa, le conclusioni e un’esposizione sommaria dei motivi invocati.
Al ricorso deve essere allegata una copia conforme della decisione del Collegio arbitrale che viene impugnata.
Se la Corte rigetta il ricorso, la decisione del Collegio arbitrale diventa definitiva.
Se la Corte annulla la decisione del Collegio arbitrale la procedura può essere ripresa, eventualmente, a cura di una delle parti in causa, dinanzi al Collegio arbitrale. Quest'ultimo deve uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Corte.
ARTICOLO 21
Nei casi contemplati dall'articolo 150 dei Trattato, la decisione della giurisdizione nazionale, che sospende la procedura e si rivolge alla Corte, è notificata a quest'ultima a cura di tale giurisdizione nazionale. Tale decisione è quindi notificata a cura del cancelliere della Corte alle parti in causa, agli Stati membri e alla Commissione, nonché al Consiglio quando l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione emani da quest'ultimo.
Nel termine di due mesi da tale ultima notificazione, le parti, gli Stati membri, la Commissione e, quando ne sia il caso, il Consiglio, hanno il diritto di presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.
ARTICOLO 22
La Corte può richiedere alle parti di produrre tutti i documenti e di dare tutte le informazioni che essa reputi desiderabili. In caso di rifiuto, ne prende atto.
La Corte può parimenti richiedere agli Stati membri e alle istituzioni che non siano parti in causa tutte le informazioni che ritenga necessarie ai fini del processo.
ARTICOLO 23
In ogni momento, la Corte può affidare una perizia a qualunque persona, ente, ufficio, Commissione od organo di sua scelta.
ARTICOLO 24
Alle. condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura, si può procedere all'audizione di testimoni.
ARTICOLO 25
La Corte gode, nei confronti dei testimoni non comparsi, dei poteri generalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali e può infliggere sanzioni pecuniarie, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.
ARTICOLO 26
I testimoni e i periti possono essere uditi sotto il vincolo del giuramento, secondo la formula stabilita dal regolamento di procedura ovvero secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale del teste o del perito.
ARTICOLO 27
La Corte può ordinare che un testimonio o un perito sia udito dall'autorità giudiziaria del suo domicilio.
Tale ordinanza è diretta, per la sua esecuzione, all'autorità giudiziaria Competente, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura. Gli atti derivanti dall'esecuzione della rogatoria sono rimessi alla Corte alle stesse condizioni.
La Corte sostiene le spese, con riserva di porle, quando ne sia il caso, a carico delle parti.
ARTICOLO 28
Ogni Stato membro considera qualsiasi violazione dei giuramenti dei testimoni e dei periti alla stregua del corrispondente reato commesso avanti a un tribunale nazionale giudicante in materia civile. Su denuncia della Corte esso procede contro gli autori di tale reato avanti alla giurisdizione nazionale competente.
ARTICOLO 29
L'udienza è pubblica, salvo decisione contraria presa dalla Corte, d'ufficio o su richiesta delle parti, per motivi gravi.
ARTICOLO 30
Nel corso del dibattimento la Corte può interrogare i periti, i testimoni e le parti stesse. Tuttavia queste ultime possono provvedere alla propria difesa orale soltanto tramite il proprio rappresentante.
ARTICOLO 31
Di ogni udienza è redatto un verbale firmato dal presidente e dal cancelliere.
ARTICOLO 32
Il ruolo delle udienze è fissato dal presidente.
ARTICOLO 33
Le deliberazioni della Corte sono e restano segrete.
ARTICOLO 34
Le sentenze sono motivate. Esse menzionano i nomi dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione.
ARTICOLO 35
Le sentenze sono firmate dal presidente e dal cancelliere. Esse sono lette in pubblica udienza.
ARTICOLO 36
La Corte delibera sulle spese.
ARTICOLO 37
Il presidente della Corte può decidere secondo una procedura sommaria che deroghi, per quanto necessario, ad alcune norme contenute nel presente Statuto e che sarà fissata dal regolamento di procedura, in merito alle conclusioni intese sia ad ottenere la sospensione prevista all'articolo 157 del Trattato, sia all'applicazione dei provvedimenti provvisori a norma dell'articolo 158, sia alla sospensione dell'esecuzione forzata conformemente all'articolo 164, ultimo comma.
Il presidente, in caso d'impedimento, è sostituito da un altro giudice alle condizioni determinate dal regolamento di procedura.
L'ordinanza pronunciata dal presidente o dal suo sostituto ha soltanto carattere provvisorio e non pregiudica in nulla la decisione della Corte sul merito.
ARTICOLO 38
Gli Stati membri e le istituzioni della Comunità possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte.
Uguale diritto spetta ad ogni altra persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione di una controversia proposta alla Corte, ad esclusione delle controversie fra Stati membri, fra istituzioni della Comunità, ovvero fra Stati membri da una parte e istituzioni della Comunità dall'altra.
Le conclusioni dell'istanza d'intervento possono avere come oggetto soltanto l'adesione alle conclusioni di una delle parti.
ARTICOLO 39
Quando la parte convenuta, regolarmente chiamata in causa, si astiene dal depositare conclusioni scritte, la sentenza viene pronunziata in sua contumacia. La sentenza può essere impugnata entro il termine di un mese a decorrere dalla sua notificazione. Salvo decisione contraria della Corte, l'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza pronunziata in contumacia.
ARTICOLO 40
Gli Stati membri, le istituzioni della Comunità e ogni altra persona fisica o giuridica, possono, nei casi e alle condizioni che saranno determinate dal regola. mento di procedura, proporre opposizione di terzo contro le sentenze pronunziate senza che esse siano state chiamate in causa, qualora tali sentenze siano pregiudizievoli ai loro diritti.
ARTICOLO 41
In caso di difficoltà sul senso e la portata di una sentenza, spetta alla Corte d'interpretarla, a richiesta di una parte o di una istituzione della Comunità che dimostri di avere a ciò interesse.
ARTICOLO 42
La revisione delle sentenze può essere richiesta alla Corte solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un’influenza decisiva e che, prima della pronunzia della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revisione.
La procedura di revisione si apre con una sentenza della Corte che constata espressamente l'esistenza di un fatto nuovo, ne riconosce i caratteri che consentono l'adito alla revisione e dichiara per questo motivo ricevibile l'istanza.
Nessuna istanza di revisione può essere proposta dopo la scadenza di un termine di dieci anni dalla data della sentenza.
ARTICOLO 43
Il regolamento di procedura stabilirà termini in ragione della distanza.
Nessuna decadenza risultante dallo spirare dei termini può essere eccepita quando l'interessato provi l'esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.
ARTICOLO 44
Le azioni contro la Comunità in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. La prescrizione è interrotta sia dall'istanza presentata alla Corte, sia dalla preventiva richiesta che il danneggiato può rivolgere all'istituzione competente della Comunità. In quest'ultimo caso l'istanza deve essere proposta nel termine di due mesi previsto dall'articolo 146; sono applicabili, quando ne sia il caso, le disposizioni di cui all'articolo 148, comma secondo.
ARTICOLO 45
Il regolamento di procedura della Corte di cui all'articolo 160 del Trattato, contiene, oltre alle disposizioni contemplate dal presente Statuto, tutte le disposizioni necessarie per applicarlo e, per quanto necessario, completarlo.
ARTICOLO 46
Il Consiglio, deliberando all'unanimità, può apportare alle disposizioni del presente Statuto gli adattamenti complementari che risultassero necessari in seguito alle misure da esso eventualmente adottate a termini dell'articolo 137, ultimo comma del Trattato.
ARTICOLO 47
Il presidente del Consiglio procede, immediatamente dopo la prestazione del giuramento, alla designazione, per estrazione a sorte, dei giudici e degli avvocati generali le cui funzioni sono soggette a rinnovamento alla fine del primo periodo di tre anni in conformità all'articolo 139, commi secondo e terzo del Trattato.