Trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica - Trattato, Roma, 25 marzo 1957/Allegati/II
Trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica - Trattato, Roma, 25 marzo 1957/Allegati/IV
IncludiIntestazione
27 marzo 2010
75%
diritto
<dc:title> Trattato che istituisce la Comunità Europea per l'Energia Atomica (CEEA=EURATOM) </dc:title>
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<dc:date>1957</dc:date>
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20110420123216
Trattato che istituisce la Comunità Europea per l'Energia Atomica (CEEA=EURATOM) Governo italiano1957
Depositario: Governo della Repubblica italiana
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<< INDICE
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- Riconoscimento del carattere di Pubblica utilità, conformemente alle legislazioni nazionali, per gli acquisti immobiliari necessari all'impianto delle Imprese comuni.
- Applicazione, conformemente alle legislazioni nazionali, della procedura di esproprio per motivi di pubblica utilità, al fine di operare tali acquisti quando non sia stato raggiunto un accordo per trattativa privata.
- Beneficio di concessione di licenze d'uso, con procedimento arbitrale o d'ufficio, a norma degli articoli da 17 a 23 inclusi.
- Esonero da qualsiasi diritto e tassa al momento della costituzione di Imprese comuni e da ogni imposizione sui conferimenti.
- Esonero dai diritti e tasse di trasmissione riscossi per l'acquisto di beni immobili e dai diritti di trascrizione e di registro.
- Esonero da qualsiasi imposta diretta che possa comunque applicarsi alle Imprese comuni, ai loro beni, averi e redditi.
- Esonero da qualsiasi dazio doganale e tassa di effetto equivalente, e da ogni divieto e restrizione d'importazione o esportazione, di carattere economico e fiscale, per quanto riguarda:
- il materiale scientifico e tecnico, esclusi i materiali da costruzione e il materiale per usi amministrativi;
- le sostanze che devono essere o siano state oggetto di trattamento nell'Impresa comune.
- Agevolazioni di cambio, contemplate dall'articolo 182, paragrafo 6.
- Esenzione dalle restrizioni all'entrata e al soggiorno a favore delle persone aventi la cittadinanza degli Stati membri, impiegate al servizio delle Imprese comuni, e a favore dei coniugi di queste e dei familiari che siano a loro carico.