Trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica - Trattato, Roma, 25 marzo 1957/Allegati/III

Trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica - Trattato, Roma, 25 marzo 1957/Allegati/II

Trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica - Trattato, Roma, 25 marzo 1957/Allegati/IV IncludiIntestazione 27 marzo 2010 75% diritto

Allegati - II Allegati - IV
Depositario: Governo della Repubblica italiana

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  1.  
    1. Riconoscimento del carattere di Pubblica utilità, conformemente alle legislazioni nazionali, per gli acquisti immobiliari necessari all'impianto delle Imprese comuni.
    2. Applicazione, conformemente alle legislazioni nazionali, della procedura di esproprio per motivi di pubblica utilità, al fine di operare tali acquisti quando non sia stato raggiunto un accordo per trattativa privata.
  2. Beneficio di concessione di licenze d'uso, con procedimento arbitrale o d'ufficio, a norma degli articoli da 17 a 23 inclusi.
  3. Esonero da qualsiasi diritto e tassa al momento della costituzione di Imprese comuni e da ogni imposizione sui conferimenti.
  4. Esonero dai diritti e tasse di trasmissione riscossi per l'acquisto di beni immobili e dai diritti di trascrizione e di registro.
  5. Esonero da qualsiasi imposta diretta che possa comunque applicarsi alle Imprese comuni, ai loro beni, averi e redditi.
  6. Esonero da qualsiasi dazio doganale e tassa di effetto equivalente, e da ogni divieto e restrizione d'importazione o esportazione, di carattere economico e fiscale, per quanto riguarda:
    1. il materiale scientifico e tecnico, esclusi i materiali da costruzione e il materiale per usi amministrativi;
    2. le sostanze che devono essere o siano state oggetto di trattamento nell'Impresa comune.
  7. Agevolazioni di cambio, contemplate dall'articolo 182, paragrafo 6.
  8. Esenzione dalle restrizioni all'entrata e al soggiorno a favore delle persone aventi la cittadinanza degli Stati membri, impiegate al servizio delle Imprese comuni, e a favore dei coniugi di queste e dei familiari che siano a loro carico.