Svizzera - Legge Federale sul diritto d'autore - modifica 5 ottobre 2007
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Termine di referendum: 24 gennaio 2008
Legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini
(Legge sul diritto d’autore, LDA)
Modifica del 5 ottobre 2007
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 marzo 20061,
decreta:
I
La legge del 9 ottobre 19922 sul diritto d’autore è modificata come segue:
Titolo abbreviato e nota a piè di pagina
Concerne soltanto il testo francese
Art. 19 cpv. 2, 3, frase introduttiva, e 3bis
2 Chi ha diritto di utilizzare l’opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.
3 Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:
3bis Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell’uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all’articolo 20.
Art. 20 cpv. 3
Concerne soltanto il testo francese
Art. 22a Utilizzazione delle opere d’archivio degli organismi di diffusione
1 Fatto salvo il capoverso 3, i seguenti diritti sulle opere d’archivio degli organismi di diffusione secondo la legge federale del 24 marzo 20063 sulla radiotelevisione possono essere esercitati soltanto tramite società di gestione autorizzate:
a. il diritto di trasmettere senza modifiche, integralmente o in estratti, l’opera d’archivio;
b. il diritto di mettere a disposizione senza modifiche, integralmente o in estratti, l’opera d’archivio in modo che ognuno possa accedervi dal luogo o nel momento di sua scelta;
c. i diritti di riproduzione necessari per l’utilizzazione secondo le lettere a e b.
2 Per opera d’archivio di un organismo di diffusione si intende un’opera su supporto audio o audiovisivo, prodotta dall’organismo di diffusione stesso, sotto la sua responsabilità redazionale e con mezzi propri, o da terzi, su suo esclusivo mandato e a sue spese, la cui prima diffusione risale ad almeno dieci anni. Se un’opera d’archivio include altre opere o parti di opere, il capoverso 1 si applica altresì all’esercizio dei diritti su queste opere o parti di opere per quanto queste non determinino in modo rilevante il carattere specifico dell’opera d’archivio.
3 Se in merito ai diritti secondo il capoverso 1 e alla loro rimunerazione è stato concluso un accordo contrattuale prima della prima diffusione o entro i dieci anni successivi, solo le disposizioni contrattuali sono applicabili. Il capoverso 1 non si applica ai diritti degli organismi di diffusione secondo l’articolo 37. Su domanda della società di gestione, gli organismi di diffusione e i terzi aventi diritto sono tenuti a fornirle informazioni sugli accordi contrattuali.
Art. 22b Utilizzazione di opere orfane
1 I diritti necessari per l’utilizzo di supporti audio o audiovisivi possono essere esercitati soltanto tramite società di gestione autorizzate se:
a. l’utilizzo concerne fondi di archivi accessibili al pubblico o di archivi di organismi di diffusione;
b. i titolari dei diritti sono sconosciuti o introvabili; e
c. i supporti audio o audiovisivi destinati all’utilizzo sono stati fabbricati o riprodotti in Svizzera almeno dieci anni prima.
2 Gli utenti sono tenuti ad annunciare alle società di gestione i supporti audio o audiovisivi che contengono opere orfane.
Art. 22c Diritto di mettere a disposizione opere musicali diffuse
1 Il diritto di mettere a disposizione opere musicali non teatrali contenute in emissioni radiotelevisive in connessione con la loro diffusione può essere esercitato soltanto tramite società di gestione autorizzate se:
a. l’emissione è stata prodotta prevalentemente dall’organismo di diffusione stesso o su suo incarico;
b. l’emissione era dedicata a un tema non musicale predominante rispetto alla musica e annunciato prima dell’emissione secondo il modo abituale; e c. la messa a disposizione non pregiudica la vendita di musica su supporti audio o su offerte in linea di terzi.
2 Alle condizioni di cui al capoverso 1, il diritto alla riproduzione ai fini della messa a disposizione può essere esercitato soltanto da società di gestione autorizzate.
Art. 24 cpv. 1bis
1bis Le biblioteche, gli istituti d’insegnamento, i musei e gli archivi accessibili al pubblico possono allestire gli esemplari dell’opera necessari alla salvaguardia e alla conservazione delle loro collezioni sempre che con tali copie non perseguano uno scopo economico o commerciale.
Art. 24a Riproduzioni temporanee
La riproduzione temporanea di un’opera è ammessa se:
a. è transitoria o accessoria;
b. è parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnico; c. serve esclusivamente alla trasmissione in rete fra terzi mediante un intermediario o a un’utilizzazione legittima; e
d. è priva di significato economico proprio.
Art. 24b Riproduzione ai fini di diffusione
1 Il diritto di riprodurre opere musicali non teatrali può essere esercitato solo per il tramite di una società di gestione autorizzata se i supporti audio e audiovisivi disponibili in commercio sono utilizzati ai fini di diffusione dagli organismi di diffusione che soggiacciono alla legge federale del 24 marzo 20064 sulla radiotelevisione.
2 Le riproduzioni allestite secondo il capoverso 1 non possono essere alienate né messe altrimenti in circolazione; devono essere allestite con mezzi propri dall’organismo di diffusione. Vanno distrutte non appena hanno adempiuto il loro scopo. È fatto salvo l’articolo 11 capoverso 2.
Art. 24c Utilizzazione da parte di disabili
1 Un’opera può essere riprodotta in una forma accessibile ai disabili sempre che per tali persone la fruizione sensoriale dell’opera nella forma già pubblicata sia impossibile o difficoltosa.
2 Tali esemplari dell’opera possono essere allestiti e messi in circolazione solo a uso dei disabili e senza scopo di lucro.
3 L’autore ha diritto a un compenso per la riproduzione e la messa in circolazione della sua opera in una forma accessibile ai disabili sempre che non si tratti solo dell’allestimento di singoli esemplari.
4 Il diritto al compenso può essere esercitato soltanto da una società di gestione autorizzata.
Art. 34 Pluralità di artisti interpreti
1 Se più persone hanno partecipato sul piano artistico all’esecuzione di un’opera, i diritti di protezione affini secondo le regole dell’articolo 7 spettano loro in comune.
2 Se gli artisti interpreti si esibiscono come gruppo, sotto un nome comune, il rappresentante designato dal gruppo è abilitato ad esercitare i diritti dei membri. Fintanto che il gruppo non ha designato un rappresentante, l’organizzatore, il produttore di supporti audio o audiovisivi o supporti di dati oppure l’organismo di diffusione possono esercitare tali diritti.
3 Se la prestazione è effettuata da un coro o da un’orchestra o nell’ambito di uno spettacolo scenico, per un’utilizzazione ai sensi dell’articolo 33 è necessario il consenso delle persone seguenti:
a. i solisti;
b. il direttore;
c. il regista;
d. il rappresentante designato dal gruppo di artisti secondo il capoverso 2.
4 Chi ha il diritto di utilizzare un’esibizione su supporti audiovisivi è considerato abilitato a permettere a terzi di renderla accessibile in modo che ognuno possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta.
5 In mancanza di pertinenti disposizioni statutarie o contrattuali, i rapporti tra le persone abilitate ad esercitare i diritti secondo i capoversi 2 e 4 e gli artisti da esse rappresentati sono retti dalle norme sulla gestione d’affari senza mandato.
Art. 40 cpv. 1 lett. abis e b, nonché cpv. 3
1 Sottostanno alla sorveglianza della Confederazione: abis. l’esercizio di diritti esclusivi secondo gli articoli 22, 22a, 22b, 22c e 24b;
b. l’esercizio dei diritti al compenso previsti negli articoli 13, 20, 24c e 35.
3 La gestione personale dei diritti esclusivi secondo il capoverso 1 lettera a da parte dell’autore o dei suoi eredi non sottostà alla sorveglianza della Confederazione.
Art. 52 cpv. 2 Abrogato
� Legge sul diritto d’autore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2007 Consiglio nazionale, 5 ottobre 2007
Il presidente: Peter Bieri La presidente: Christine Egerszegi-Obrist
Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker
Data di pubblicazione: 16 ottobre 2007
Termine di referendum: 24 gennaio 2008