Statuto di Roma/Capitolo Settimo. Pene

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Capitolo Sesto. Il processo Statuto di Roma - Capitolo Ottavo. Appello e revisione

CAPITOLO VII. PENE

Articolo 77 Pene applicabili

1. Fatto salvo l'articolo 110, la Corte puo' pronunciare contro una persona dichiarata colpevole dei reati di cui all'articolo 5 del presente Statuto, una delle seguenti pene:
a) reclusione per un periodo di tempo determinato non superiore nel massimo a 30 anni;
b) ergastolo, se giustificato dall'estrema gravita' del crimine e dalla situazione personale del condannato.
2. Alla pena della reclusione la Corte puo' aggiungere:
a) un'ammenda fissata secondo i criteri previsti dalle Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove.
b) la confisca di profitti, beni ed averi ricavati direttamente o indirettamente dal crimine fatti salvi i diritti di terzi in buona fede.

Articolo 78 Determinazione della pena

1. Nel determinare la pena, la Corte tiene conto, secondo le Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove, di elementi quali la gravita' del reato e la situazione personale del condannato.
2. Nel pronunziare una pena di reclusione, la Corte detrae il tempo trascorso, su suo ordine, in detenzione. La Corte puo' inoltre detrarre ogni altro periodo trascorso in detenzione per condotte collegate al crimine.
3. Se una persona e' riconosciuta colpevole di piu' reati, la Corte quantifica sia la pena per ciascun reato che quella cumulativa,specificando la durata totale dell'imprigionamento. Tale durata non puo' essere inferiore a quella della pena piu' alta applicata per un singolo crimine e non puo' superare i 30 anni di reclusione o l'ergastolo previsto all'articolo 77, paragrafo 1, capoverso b).

Articolo 79 Fondo di garanzia per le vittime

1. E' istituito, con decisione dell'Assemblea degli Stati Parte, un Fondo a beneficio delle vittime dei reati di competenza della Corte e delle loro famiglie.
2. La Corte puo' ordinare che il ricavato delle ammende e dei beni confiscati sia versato al Fondo
3. Il Fondo e' gestito in conformita' ai criteri stabiliti dall'Assemblea degli Stati Parte.

Articolo 80 Autonomia dell'applicazione delle pene ad opera degli, Stati e della legislazione nazionale

Nessuna disposizione del presente capitolo vieta l'applicazione ad opera degli Stati di pene previste dal loro diritto interno, ne l'applicazione della normativa di Stati che non prevedono le pene stabilite nel presente capitolo.