Statuto di Roma/Capitolo Quinto. Indagine ed esercizio dell'azione penale
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Articolo 53 Apertura di un’indagine
1. Il Procuratore, dopo aver valutato le informazioni sottoposte alla sua conoscenza, apre un’inchiesta a meno che non determini la mancanza di un ragionevole fondamento per un’azione giudiziaria in forza del presente Statuto. Per decidere di’ aprire un’inchiesta, il Procuratore esamina:
- a) se le informazioni in suo possesso lasciano supporre che un reato di competenza della Corte e’ stato o sta per essere commesso;
- b) se il caso e’ o sarebbe procedibile secondo l’articolo 17,
- c) se, in considerazione della gravita’ del reato e degli interessi delle vittime, vi sono motivi gravi di ritenere che un’inchiesta non favorirebbe gli interessi della giustizia. Se determina che non vi sono motivi gravi per un’azione giudiziaria e che la sua determinazione e’ unicamente fondata sul capoverso c), il Procuratore ne informa la Camera preliminare.
2. Se, successivamente all’inchiesta, il Procuratore conclude che non vi sono motivi sufficienti per intentare un’azione giudiziaria:
- a) in quanto manca una base sufficiente di fatto o di diritto per chiedere un mandato d’arresto o una citazione di comparizione in applicazione dell’articolo 58;
- b) in quanto il caso e’ improcedibile in forza dell’articolo 17; oppure:
- c) in quanto un’azione giudiziaria non sarebbe nell’interesse della giustizia in considerazione di tutte le circostanze, ivi compresa la gravita’ del reato, gli interessi delle vittime, l’eta’ o la deficienza del presunto autore ed il suo ruolo nel reato allegato, egli informa della sua conclusione e delle ragioni che l’hanno motivata la Camera preliminare e lo Stato che ha adito secondo l’articolo 14, oppure il Consiglio di sicurezza in un caso di cui all’articolo 13, paragrafo b).
3.: a) Su richiesta dello Stato che l’ha adita secondo l’articolo 14 (o del Consiglio di sicurezza se si tratta di un caso di cui all’articolo 13, paragrafo b) la Camera preliminare puo’ prendere in esame la decisione di non intentare un’azione giudiziaria adottata dal Procuratore in attuazione dei paragrafi 1 o 2, e chiedere al Procuratore di riconsiderarla.
- b) Inoltre la Camera preliminare puo’, di sua iniziativa, esaminare la decisione del Procuratore di non intentare un’azione giudiziaria qualora tale decisione sia esclusivamente fondata sulle considerazioni di cui al paragrafo 1, capoverso c) e al paragrafo 2, capoverso c). In tal caso, la decisione del Procuratore ha effetto solo se convalidata dalla Camera di primo grado.
4. Il Procuratore puo in ogni momento riconsiderare la sua decisione di aprire o meno un’inchiesta o d’intentare o meno un’azione giudiziaria sulla base di nuovi fatti o informazioni.
Articolo 54 Doveri e Poteri del Procuratore in materia d’inchieste.
1. Il Procuratore:
- a) per determinare la verita’, estende l’inchiesta a tutti i fatti ed elementi probatori eventualmente utili per determinare se vi e’ responsabilita’ penale secondo il presente Statuto, e, cio’ facendo indaga sia a carico che a discarico;
- b) adotta le misure atte a garantire l’efficacia delle inchieste e delle azioni giudiziarie vertenti su reati di competenza della Corte, tenendo conto degli interessi e della situazione personale delle vittime e dei testimoni ivi compreso la loro eta’, sesso e stato di salute, nonche’ della natura del reato, in modo particolare se quest’ultimo comporta violenze sessuali, violenze con motivazione sessista quali definite all’articolo 7 par. 3 o violenze commesse contro bambini;
- c) rispetta pienamente i diritti delle persone enunciate nel presente Statuto.
2. Il Procuratore puo’ effettuare inchieste sul territorio di uno Stato:
- a) in conformita’ alle disposizioni del capitolo IX oppure
- b) con l’autorizzazione della Camera preliminare in forza dell’articolo 57, paragrafo 3, capoverso d).
3. il Procuratore puo’:
- a) raccogliere ed esaminare elementi probatori;
- b) convocare ed interrogare persone indagate, vittime e testimoni
- c) chiedere la cooperazione di qualsiasi Stato o organizzazione, o organo governativo in conformita’ alle loro competenze o al loro rispettivo mandato;
- d) concludere ogni intesa o accordo che non sia contrario alle disposizioni del presente Statuto e che puo’ essere necessario per facilitare la cooperazione di uno Stato, di un’organizzazione intergovernativa o di una persona;
- e) impegnarsi a non divulgare, in nessuna fase della procedura, i documenti o informazioni che il Procuratore ha ottenuto in via confidenziale al solo scopo di ottenere nuovi elementi di prova, a meno che l’informatore non consenta alla loro divulgazione; e
- f) prendere o chiedere che siano prese misure atte a garantire la confidenzialita’ delle informazioni raccolte, la protezione delle persone o la preservazione degli elementi probatori.
Articolo 55 Diritti delle persone durante l’indagine
1. Nell’ambito di un’inchiesta aperta in applicazione del presente Statuto una persona:
- a) non e’ obbligata a testimoniare contro di se’, ne’ a dichiararsi colpevole;
- b) non e’ sottoposta ad alcuna forma di coercizione, costrizione o minaccia ne’ a tortura o altra forma di pena o di trattamento crudele, inumano o degradante;
- c) beneficia a titolo gratuito, se non e’ interrogata in una lingua che comprende e parla senza difficolta’, dell’assistenza di un’interprete competente e di tutte le traduzioni rese necessarie da esigenze di equita’; e
- d) non puo’ essere arrestata o detenuta arbitrariamente, non puo’ essere privata di liberta’ se non per i motivi previsti e secondo le procedure stabilite nel presente Statuto.
2. Qualora vi sia motivo di ritenere che una persona abbia commesso un reato sottoposto alla giurisdizione della Corte e che questa persona deve essere interrogata sia dal Procuratore sia dalle autorita’ nazionali in forza di una domanda fatta in applicazione delle disposizioni del capitolo IX del presente Statuto, questa persona ha inoltre i seguenti diritti di cui e’ informata prima di essere interrogata:
- a)essere informata, prima di essere interrogata, che vi e’ motivo di ritenere che essa ha commesso un reato rientrante nella giurisdizione della Corte;
- b) rimanere in silenzio, senza che di questo silenzio si tenga conto per determinare la sua colpevolezza o innocenza,
- c) essere assistita da un difensore di sua scelta oppure se ne e’ sprovvista, da un difensore assegnato d’ufficio ogni qualvolta gli interessi della giustizia lo esigano, senza dovere in questo caso pagare una retribuzione qualora non ne abbia i mezzi;
- d) essere interrogata in presenza del suo avvocato, a meno che non abbia rinunciato al suo diritto ad essere assistita da un avvocato.
Articolo 56 Ruolo della Camera preliminare in relazione ad un’opportunita’ d’indagine irripetibile
1.
- a) Se il Procuratore considera che un’inchiesta costituisce un’occasione unica, che non si presentera’ piu’ in seguito, di raccogliere una testimonianza o una deposizione, o di esaminare, raccogliere o verificare elementi probatori ai fini di un processo, egli ne avvisa la Camera preliminare.
- b) La Camera preliminare puo’ in tal caso, su richiesta del Procuratore, prendere tutte le misure necessarie per garantire l’efficacia e l’integrita’ della procedura ed in modo particolare proteggere i diritti della difesa.
- c) Salvo diversa ordinanza della Camera preliminare, il Procuratore fornira’ le informazioni del caso alla persona che e’ stata arrestata o che e’ comparsa in base ad una citazione rilasciata nell’ambito dell’inchiesta di cui al capoverso a), affinche’ tale persona possa essere ascoltata sulla questione,
2. Le misure di cui al paragrafo 1, capoverso b) possono consistere nel:
- a) effettuare raccomandazioni o promulgare ordinanze relative alla conduzione della procedura,
- b) ordinare che sia stilato un processo-verbale della procedura;
- c) nominare un esperto;
- d) autorizzare l’avvocato di una persona arrestata o comparsa davanti alla Corte in base ad una citazione, a partecipare alla procedura oppure, se l’arresto o la comparizione non hanno ancora avuto luogo o l’avvocato non e’ ancora stato prescelto, designare un avvocato che rappresentera’ gli interessi della difesa;
- e) incaricare uno dei suoi membri o se del caso uno dei giudici disponibili della Corte di formulare raccomandazioni o promulgare ordinanze a sua discrezione relativamente alla raccolta e preservazione degli elementi probatori o agli interrogatori;
- f) prendere ogni altra misura necessaria per raccogliere o preservare gli elementi di prova;
3.
- a) Quando il Procuratore non ha chiesto le misure di cui al presente articolo ma la Camera preliminare e’ d’avviso che tali misure sono necessarie per preservare elementi di prova che ritiene essenziali per la difesa nel corso del processo, essa consulta il Procurato per sapere se quest’ultimo aveva buone ragioni per non chiedere tali misure. Se, a seguito della consultazione la Camera conclude che il fatto di non aver richiesto tali misure non e’ giustificato essa puo’ prendere misure di sua iniziativa.
- b) Il procuratore puo’ impugnare la decisione della Camera preliminare di agire di propria iniziativa in forza del presente paragrafo. L’appello e’ trattato con procedura d’urgenza.
4. L’ammissibilita’ degli elementi di prova preservati o raccolti ai fini del processo in attuazione del presente articolo, o la loro registrazione, e’ regolata dall’articolo 69, il loro valore essendo quello attribuito alle stesse dalla Camera di primo grado.
Articolo 57 Funzioni e poteri della Camera preliminare
1. A meno che il presente Statuto non disponga diversamente, la Camera preliminare esercita le sue funzioni secondo le disposizioni del presente articolo.
2.
- a) Le decisioni rese dalla Camera preliminare in forza degli articoli 15, 18, 19, 54 par.2, 61 par.7, e 72, sono prese a maggioranza dei giudici che la compongono.
- b) In tutti gli altri casi, un solo giudice della Camera preliminare puo’ esercitare le funzioni previste dal presente Statuto, salvo diversa disposizione delle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove o salvo decisione opposta della Camera preliminare presa a maggioranza.
3. Oltre alle altre funzioni che le sono conferite in forza del presente Statuto, la Camera dei giudizi preliminari puo’:
- a) su richiesta del Procuratore, promulgare ordinanze e decretare i mandati eventualmente necessari ai fini di un’inchiesta;
- b) su richiesta di una persona arrestata o comparsa in base ad una citazione secondo l’articolo 58, pronunciare ogni ordinanza comprese le misure di cui all’articolo 56 o sollecitare ogni partecipazione a titolo del capitolo IX eventualmente necessaria per aiutare la parte a predisporre la sua difesa;
- c) ove necessario, garantire la protezione e la riservatezza della vittima e dei testimoni la preservazione delle prove, la protezione delle persone arrestate o comparse a seguito di una citazione, nonche’ la protezione delle informazioni relative alla sicure nazionale;
- d) autorizzare il Procuratore a prendere alcune misure in materia d’inchiesta sul territorio di uno Stato Parte senza essersi assicurato la cooperazione di questo Stato in applicazione del capitolo IX nel caso in cui, pur tenendo conto per quanto possibile delle opinioni di questo Stato, la Camera preliminare abbia determinato, nel caso di specie che tale Stato e’ manifestamente incapace di dar seguito ad una richiesta di cooperazione, nessuna autorita’ o componente competente del suo ordinamento giudiziario nazionale essendo disponibile per dar seguito alla richiesta di cooperazione secondo il capitolo IX;
- e) quando un mandato d’arresto o citazione di comparizione e’ stato rilasciato in forza dell’articolo 58, sollecitare la cooperazione degli Stati in forza dell’articolo 93, paragrafo 1 capoverso j), tenendo debitamente conto della consistenza degli elementi probatori e dei diritti delle parti interessate, come previsto nel presente Statuto e nelle Regole Procedurali e di Ammissibilita’ delle Prove, per prendere misure cautelari a fini di confisca, soprattutto nell’interesse superiore delle vittime.
Articolo 58 Rilascio da parte della Camera preliminare di un mandato d’arresto o di un ordine di comparizione
1. In qualsiasi momento dopo l’apertura di un’inchiesta, la Camera preliminare, su richiesta del Procuratore, emette un mandato d’arresto contro una persona se, dopo aver esaminato la richiesta e gli elementi probatori, o altre informazioni fornite dal procuratore, essa e’ convinta:
- a) che vi sono fondati motivi di ritenere che tale persona ha commesso un reato di competenza della Corte; e
- b) che l’arresto di tale persona sembra necessario per garantire:
- i) la comparizione della persona al processo;
- ii) che la persona non ostacoli o metta a repentaglio le indagini o il procedimento dinanzi alla Corte, oppure
- iii) se del caso, impedire che la persona continui in quel crimine o in un crimine connesso che ricade sotto la giurisdizione della Corte o che avviene nelle stesse circostanze.
2. La richiesta del procuratore contiene i seguenti elementi:
- a) il nome della persona in questione ed ogni altro elemento d’identificazione utile;
- b) un riferimento preciso al reato di competenza della Corte che si presuppone la persona abbia commesso;
- c) un breve esposto dei fatti che si presume costituiscano il reato in oggetto;
- d) un prospetto degli elementi di prova e di ogni altra informazione che forniscono motivi ragionevoli di ritenere che la persona ha commesso tale reato; e
- e) i motivi per i quali il Procuratore giudica necessario procedere all’arresto di tale persona.
3. Il mandato d’arresto contiene i seguenti elementi:
- a) il nome della persona in oggetto ed ogni altro elemento utile d’identificazione;
- b) un preciso riferimento al reato di competenza della Corte che giustifica l’arresto; e
- c) un breve esposto dei fatti che si presume costituiscano il reato in oggetto;
4. Il mandato d’arresto rimane in vigore fino a quando la Corte non abbia deciso diversamente.
5. Sulla base del mandato d’arresto, la Corte puo’ chiedere la detenzione provvisoria o l’arresto e la consegna della persona secondo il capitolo IX.
6. Il procuratore puo’ chiedere alla Camera preliminare di modificare il mandato d’arresto riqualificando i reati che vi sono menzionati o aggiungendo nuovi reati. La Camera preliminare modifica il mandato d’arresto quando ha motivi ragionevoli di ritenere che la persona ha commesso i reati riqualificati o nuovi reati.
7. Il Procuratore puo’ chiedere alla Camera preliminare di rilasciare una citazione di comparizione in luogo di un mandato d’arresto. Se la Camera preliminare e’ convinta che vi sono fondati motivi di ritenere che la persona ha commesso il reato di cui e’ imputata, e che una citazione di comparizione e’ sufficiente a garantire che si presentera’ dinanzi alla Corte, essa rilascia la citazione con o senza condizioni restrittive di liberta’ (diverse dalla detenzione) se la legislazione nazionale lo prevede. La citazione contiene i seguenti elementi:
- a) il nome della persona in oggetto ed ogni altro elemento utile d’identificazione;
- b) la data di comparizione;
- c) un preciso riferimento al reato di competenza della Corte che si presume la persona abbia commesso; e
- d) un breve esposto dei fatti che si presume costituiscano reato. La citazione e’ notificata alla persona.
Articolo 59 Procedura di arresto nello Stato di detenzione preventiva
1. Lo Stato Parte che ha ricevuto una richiesta di fermo, o di arresto e di consegna prende immediatamente provvedimenti per fare arrestare la persona di cui trattasi secondo la sua legislazione e le disposizioni del capitolo IX del presente Statuto.
2. Ogni persona arrestata e’ senza indugio deferita all’autorita’ giudiziaria competente dello Stato di detenzione, che accerta, secondo la legislazione di tale Stato:
- a) che il mandato concerne effettivamente tale persona;
- b) che questa persona e’ stata arrestata secondo una procedura regolare;
- c) che i suoi diritti sono stati rispettati.
3. La persona arrestata ha diritto di chiedere all’autorita’ competente dello Stato di detenzione preventiva la liberta’ provvisoria, in attesa di essere consegnata.
4. Nel pronunciarsi su questa domanda, l’autorita’ competente dello Stato di detenzione preventiva esamina se, in considerazione della gravita’ dei reati allegati, sussistano circostanze urgenti ed eccezionali tali da giustificare la liberta’ provvisoria e se sussistono le garanzie che permettono allo Stato di detenzione di adempiere al suo obbligo di consegnare la persona alla Corte. L’autorita’ competente dello Stato di detenzione non e’ abilitata a verificare se il mandato d’arresto e’ stato regolarmente rilasciato secondo i capoversi a) e b) del paragrafo 1 dell’articolo 58.
5. La Camera preliminare e’ informata di qualsiasi richiesta di liberta’ provvisoria e formula raccomandazioni all’autorita’ competente dello Stato di detenzione. Prima di pronunciare la sua decisione, quest’ultima tiene pienamente conto di tali raccomandazioni, comprese, se del caso, quelle vertenti sulle misure atte ad impedire l’evasione della persona.
6. Se e’ concessa la liberta’ provvisoria, la Camera preliminare puo’ chiedere rapporti periodici sul regime di liberta’ provvisoria.
7. Dopo l’ordine di consegna da parte dello Stato di detenzione, la persona e’ al piu’ presto consegnata alla Corte.
Articolo 60 Procedura iniziale dinanzi alla Corte
1. Non appena la persona e’ consegnata alla Corte o compare dinanzi ad essa volontariamente, o in base ad una citazione, la Camera dei giudizi preliminari accerta che essa sia stata informata dei reati di cui e’ accusata e dei diritti che le sono riconosciuti dal presente Statuto, compreso il diritto di chiedere la liberta’ provvisoria in attesa di essere giudicata.
2. Una persona colpita da un mandato d’arresto puo’ chiedere la liberta’ provvisoria in attesa di essere giudicata. Se la Camera preliminare accerta la sussistenza delle condizioni enunciate all’articolo 58, paragrafo 1, la persona e’ mantenuta in detenzione. Diversamente la Camera preliminare dispone la liberta’ provvisoria con o senza condizioni.
3. La Camera preliminare riesamina periodicamente la sua decisione relativa alla liberta’ provvisoria o al mantenimento in detenzione. Essa puo’ farlo in qualsiasi momento su richiesta del procuratore o della persona. Essa puo’ inoltre modificare la sua decisione relativa alla detenzione, alla liberta’ provvisoria o alle condizioni di quest’ultima, se giudica che l’andamento della situazione lo giustifica.
4. La Camera preliminare si accerta che la detenzione prima del processo non si prolunghi in modo eccessivo a causa di un ritardo ingiustificabile imputabile al Procuratore. Se tale ritardo avviene la Corte esamina la possibilita’ di concedere la liberta’ provvisoria con o senza condizioni.
5. Se del caso la Camera preliminare emette un mandato d’arresto per garantire la comparizione di una persona posta in liberta’.
Articolo 61 Convalida delle accuse prima del processo
1. Fatto salvo il paragrafo 2, entro un termine ragionevole dopo la consegna della persona alla Corte o la sua comparizione volontaria, la Camera preliminare tiene un’udienza per convalidare le accuse sulle quali il Procuratore intende basarsi per chiedere il rinvio a giudizio. L’udienza si svolge in presenza del Procuratore e della persona oggetto d’inchiesta o azione giudiziaria nonche’ dell’avvocato di quest’ultima.
2. La Camera preliminare, su richiesta del Procuratore o di sua iniziativa, puo’ tenere un’udienza in assenza della persona accusata per convalidare le accuse sulle quali il Procuratore intende basarsi per chiedere il rinvio a giudizio, allorche’ la persona:
- a) ha rinunciato al suo diritto di essere presente; oppure
- b) si e’ data alla fuga o e’ introvabile, e tutto quanto era ragionevolmente possibile fare e’ stato fatto per garantire la sua comparizione ed informarla delle accuse a carico contro di essa e della prossima tenuta di un’udienza per convalidare tali accuse. In questo caso la persona e’ rappresentata da un avvocato se la Camera di’ giudizio preliminare decide che cio’ e’ nell’interesse della giustizia.
3. In un ragionevole periodo di tempo prima dell’udienza, la persona:
- a) riceve una notifica scritta delle imputazioni sulle quali il Procuratore intende basarsi per chiedere il rinvio a giudizio; e
- b) e’ informata degli elementi probatori sui quali il Procuratore intende basarsi in udienza. La Camera preliminare puo’ emettere ordinanze concernenti la comunicazione di informazioni ai fini dell’udienza.
4. Prima dell’udienza il procuratore puo’ proseguire l’inchiesta e puo’ modificare o ritirare talune imputazioni. La persona in questione riceve notifica di qualsiasi emendamento o ritiro delle accuse entro un ragionevole periodo di tempo prima dell’udienza. In caso di ritiro delle accuse il Procuratore informa la Camera preliminare dei motivi di tale ritiro.
5. All’udienza, il Procuratore sostiene ciascuna delle accuse con elementi probatori sufficienti a comprovare l’esistenza di motivi validi per ritenere che la persona ha commesso il reato di cui e’ imputata. Il Procuratore puo’ basarsi su elementi probatori quali documenti o brevi resoconti, e non e’ tenuto a far comparire i testimoni che devono fornire una deposizione al processo.
6. All’udienza la persona puo’:
- a) contestare le accuse;
- b) contestare gli elementi di prova prodotti dal procuratore; e
- c) presentare elementi di prova.
7. Al termine dell’udienza, la Camera preliminare determina se esistono prove sufficienti che forniscono motivi validi per ritenere che la persona ha commesso ciascuno dei reati di cui e’ accusata. In base alla sua determinazione, la Camera preliminare:
- a) convalida le accuse per le quali ha concluso che sussistono prove sufficienti e rinvia la persona dinanzi ad una Camera di primo grado perche’ vi sia giudicata sulla base delle accuse convalidate,
- b) rifiuta di convalidare le accuse per le quali ha concluso che non vi sono prove sufficienti;
- c) rinvia l’udienza e chiede al Procuratore di considerare:
- i) di fornire elementi di prova supplementari o di procedere a nuove inchieste relativamente ad una particolare accusa; oppure
- ii) di modificare un’accusa se gli elementi probatori prodotti sembrano indicare che e’ stato commesso un altro tipo di reato passibile della giurisdizione della Corte.
8. Anche se la Camera preliminare rifiuta di convalidare un’imputazione, nulla vieta al Procuratore di richiederne nuovamente la convalida, se fornisce elementi probatori supplementari a sostegno della sua domanda.
9. Dopo la convalida delle accuse e prima che il processo abbia inizio, il Procuratore puo’ modificare le accuse con l’autorizzazione della Camera preliminare e dopo che l’imputato ne sia stato informato. Se il procuratore intende aggiungere capi d’imputazione supplementari o sostituire le accuse con altre piu’ gravi, un’udienza dovra’ essere tenuta in conformita’ al presente articolo per convalidare le nuove accuse. Dopo l’inizio del processo, il Procuratore puo’ ritirare le accuse con l’autorizzazione della Camera preliminare.
10. Ogni mandato gia’ rilasciato cessa di avere effetto per qualsiasi accusa non convalidata dalla Camera preliminare o ritirata dal Procuratore.
11. Dopo che le accuse sono state convalidate in conformita’ al presente articolo, la Presidenza istituisce una Camera di primo grado la quale, subordinatamente al paragrafo 8 dell’articolo 64, s’incarica della successiva fase procedurale e puo’ esercitare ogni funzione di competenza della Camera preliminare, che risulti appropriata nella fattispecie.