Statuto di Roma/Capitolo Primo. Istituzione della Corte
Questo testo è completo. |
CAPITOLO PRIMO. ISTITUZIONE DELLA CORTE
◄ | Preambolo | Capitolo Secondo. Giurisdizione, procedibilità e normativa applicabile | ► |
Articolo 1 La Corte
È istituita una Corte penale internazionale ("la Corte") in quantoistituzione permanente che può esercitare il suo potere giurisdizionale sulle persone fisiche per i più gravi crimini di portata internazionale, ai sensi del presente Statuto. Essa è complementare alle giurisdizioni penali nazionali
La sua giurisdizione ed il suo funzionamento sono regolati dalle norme del presente Statuto.
Articolo 2 Rapporti della Corte con le Nazioni Unite
La Corte instaura rapporti con le Nazioni Unite attraverso un accordo che dovrà essere approvato dall’Assemblea degli Stati Parti al presente Statuto e successivamente concluso dal Presidente della Corte a nome di quest’ultima.
Articolo 3 Sede della Corte
- La sede della Corte è all’Aia, nei Paesi-Bassi ("Stato ospitante").
- La Corte e lo Stato ospitante stabiliscono un accordo di sede che sarà in seguito approvato dall’Assemblea degli Stati Parte, successivamente concluso dal Presidente della Corte a nome di quest’ultima.
- Quando lo ritiene opportuno, la Corte può riunirsi in qualsiasi altro luogo, secondo le norme del presente Statuto.
Articolo 4 Status giuridico e poteri della Corte
- La Corte possiede personalità giuridica internazionale. Essa ha anche la capacità giuridica necessaria per l’esercizio delle sue funzioni ed il conseguimento dei suoi obiettivi.
- La Corte può esercitare le proprie funzioni ed i propri poteri quali preveduti nel presente Statuto, sul territorio di qualsiasi Stato Parte e mediante una convenzione a tal fine, sul territorio di ogni altro Stato.