Statuto di Roma/Capitolo Dodicesimo. Finanze

IncludiIntestazione

17 dicembre 2011 25% Da definire

CAPITOLO XII. Finanze

Articolo 113 Disposizioni finanziarie

Salvo diversa disposizione formale, tutte le questioni finanziarie relative alla Corte ed alle riunioni dell’Assemblea degli Stati parte, ivi compreso l’Ufficio di Presidenza e gli organi sussidiari della stessa sono disciplinate dal presente Statuto, dal Regolamento finanziario e dalle Regole di gestione finanziaria adottate dall’Assemblea degli Stati parte.

Articolo 114 Pagamento delle spese

Le spese della Corte e dell’Assemblea degli Stati parte nonché dell’Ufficio di Presidenza e degli organi sussidiari della stessa, sono pagate mediante le risorse finanziarie della Corte.

Articolo 115 Risorse finanziarie della Corte e dell’Assemblea degli Stati parte

Le risorse finanziarie della Corte e dell’Assemblea degli Stati parte includendo l’Ufficio di Presidenza e gli organi sussidiari provengono, secondo quanto previsto nel bilancio preventivo deciso dall’Assemblea degli Stati Parte, dalle seguenti fonti:

a) contributi degli Stati parte;
b) risorse finanziarie fornite dell’Organizzazione delle Nazioni Unite subordinatamente all’approvazione dell’Assemblea generale, in modo particolare per quanto concerne le spese effettuate per le rimessioni decise dal Consiglio di sicurezza.

Articolo 116 Contributi volontari

Fermo restando l’articolo 115, la Corte può ricevere ed utilizzare a titolo di risorse supplementari i contributi volontari di Governi, Organizzazioni internazionali privati, società ed altri enti secondo i criteri stabiliti in materia dall’Assemblea degli Stati parte.

Articolo 117 Calcolo dei contributi

I contributi degli Stati parte sono calcolati sulla base di un tariffario per le rispettive quote, stabilito di comune accordo, basato sul tariffario adottato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per il suo bilancio preventivo ordinario, ed adeguato in conformità ai principi di quest’ultimo tariffario si fonda.

Articolo 118 Revisione annuale dei conti

I registri, i libri ed i conti della Corte, compresi i suoi stati patrimoniali annuali sono oggetto ogni anno di un controllo da parte di un revisore dei conti indipendente.