Statuto di Roma/Annessi
Questo testo è incompleto. |
ANNESSO I Risoluzioni adottate dalla Conferenza diplomatica di plenipotenziari delle Nazioni Unite sull’istituzione di una Corte penale internazionale
A
La Conferenza diplomatica di plenipotenziari delle Nazioni Unite sull’istituzione di una Corte penale internazionale. Decide di esprimere la sua profonda gratitudine alla Commissione di diritto internazionale per il suo significativo contributo alla formazione del progetto di Statuto originale che ha costituito la base dei lavori del Comitato preparatorio.
B
La Conferenza diplomatica di plenipotenziari delle Nazioni Unite sull’istituzione di una Corte penale internazionale
Rende omaggio ai partecipanti al Comitato preparatorio per l’istituzione di una Corte penale internazionale ed ai suo Presidente, Sig. Adriaan Bos, per l’eccellente e notevole lavoro da essi compiuto, e per la loro diligenza e dedizione.
C
La Conferenza diplomatica di plenipotenziari delle Nazioni Unite sull’istituzione di una Corte penale internazionale
Esprime il suo vivo ringraziamento e la profonda gratitudine al popolo ed al Governo italiano che hanno preso i provvedimenti necessari per lo svolgimento della Conferenza a Roma, per la loro generosa ospitalita’ e il loro contributo ad un buon esito dei lavori
della Conferenza.
D
La Conferenza diplomatica di plenipotenziari delle Nazioni Unite sull’istituzione di una Corte penale internazionale
Esprime la sua soddisfazione ed il suo ringraziamento ai Sigg.
Giovanni Conso, Presidente della Conferenza,
Philippe Kirsch, Presidente della Commissione plenaria e
Cherif Bassiouni, Presidente del Comitato di redazione,
i quali grazie all’esperienza, abilità e saggezza di cui hanno dato prova nel guidare i lavori della Conferenza, hanno in gran parte contribuito al suo successo.
E
La Conferenza diplomatica di plenipotenziari delle Nazioni Unite sull’istituzione di una Corte penale internazionale Avendo adottato lo Statuto della Corte penale internazionale,
Riconoscendo che gli atti di terrorismo, da chiunque commessi e ovunque perpetrati, a prescindere dal luogo in cui sono commessi e dalle loro forme, metodi o motivazioni sono crimini gravi che investono la comunità internazionale,
Riconoscendo che il traffico internazionale di sostanze stupefacenti illecite è reato grave tale da indebolire l’ordine politico sociale ed economico degli Stati,
Profondamente allarmata dalla persistenza di tali flagelli che rappresentano una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionale,
Rammaricandosi per il fatto di non aver potuto concordare una definizione accettabile in linea di massima per i crimini di terrorismo ed i reati connessi alla droga, da includere nella giurisdizione della Corte.
Rilevando che lo Statuto della Corte penale internazionale prevede un sistema di riesame che consentira’ di ampliare in futuro la competenza della Corte,
Raccomanda che una Conferenza di riesame organizzata secondo l’articolo 123 dello Statuto della Corte penale internazionale esamini il caso dei crimini di terrorismo e dei reati in materia di stupefacenti, al fine di elaborare una loro definizione accettabile ed includerli nella lista dei reati di competenza della Corte.
F
La Conferenza diplomatica di plenipotenziari delle Nazioni Unite sull’istituzione di una Corte penale internazionale Avendo adottato lo Statuto della Corte penale internazionale
Avendo deciso di prendere ogni possibile misura affinche’ la Corte penale internazionale divenga operativa senza indebiti ritardi, e di prendere i necessari provvedimenti per l’inizio delle sue funzioni,
Avendo deciso a tal fine di istituire una commissione preparatoria,
Decide quanto segue:
- 1. E’ istituita una Commissione preparatoria per la Corte penale internazionale. E Segretario generale delle Nazioni Unite convochera’ al piu’ presto la Commissione ad una data da stabilirsi dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.
- 2. La Commissione sara’ composta dai rappresentanti degli Stati che hanno firmato l’Atto finale della Conferenza diplomatica di plenipotenziari delle Nazioni Unite sull’istituzione di una Corte penale internazionale e di altri Stati invitati a partecipare alla
Conferenza.
- 3. La Commissione elegge il suo presidente ed altri alti funzionari, adotta il suo regolamento interno e stabilisce il suo programma di lavoro. Quest’elezioni si svolgeranno nella prima riunione della Commissione.
- 4. Le lingue ufficiali e di lavoro della Commissione preparatoria saranno quelle dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.
- 5. La Commissione elabora proposte relative ai provvedimenti da adottare all’atto pratico relativamente all’istituzione ed al funzionamento operativo della Corte, compresi i seguenti progetti di testi:
- a) Regole procedurali e di ammissibilita’ delle prove;
- b) Elementi costitutivi dei reati;
- c) Accordo per disciplinare le relazioni fra la Corte e le Nazioni Unite;
- d) Principi di base per disciplinare l’Accordo di sede che sara’ negoziato fra la Corte ed il paese ospite;
- e) Regole e regolamenti finanziari;
- f) Accordo sui privilegi e le immunita’ della Corte;
- g) Bilancio preventivo del primo anno finanziario.
- h) Regolamento procedurale interno dell’Assemblea degli Stati parte.
- 6. I progetti di testo relativi alle Regole procedurali e di ammissibilita’ delle prove ed agli Elementi costitutivi dei reati dovranno essere resi definitivi prima del 30 giugno 2000.
- 7. La Commissione formulera’ proposte per una disposizione relativa all’aggressione, comprendente la definizione e gli elementi del crimine di aggressione nonche’ le condizioni in cui la Corte penale internazionale esercitera’ la sua competenza per questo crimine. La Commissione sottoporra’ tali proposte all’Assemblea degli Stati parte in occasione di una Conferenza di riesame in vista di pervenire ad una disposizione accettabile sul crimine di aggressione, da includere nel presente Statuto. Le disposizioni relative al crimine di aggressione entrano in vigore per gli Stati parte, in conformita’ alle disposizioni pertinenti del presente Statuto.
- 8. La Commissione rimane in esercizio fino alla conclusione della prima riunione dell’Assemblea di Stati parte.
- 9. La Commissione elabora un rapporto su tutte le questioni di competenza del suo mandato, e lo sottopone alla prima riunione dell’Assemblea degli Stati parte.
- 10. La Commissione si riunira’ presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e’ richiesto di fornire alla Commissione tutti i necessari servizi di segretariato, fatta salva l’approvazione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
- 11. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite sottoporra’ la presente risoluzione all’attenzione dell’Assemblea generale ai fini di ogni eventuale provvedimento.