Statuto della Pubblica Assistenza Humanitas Società di Mutuo Soccorso - Scandicci

Pubblica Assistenza Humanitas Scandicci

2008 Statuto della Pubblica Assistenza Humanitas Società di Mutuo Soccorso - Scandicci Intestazione 12 maggio 2015 75% diritto

COMPAGNIA DI PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS - SCANDICCI

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

È costituita dal 1897, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 15 aprile 1886 n. 3818, l’associazione di volontariato denominata: “Compagnia di Pubblica Assistenza Humanitas Società di Mutuo Soccorso”. La stessa ha sede nel Comune di Scandicci, Via Bessi n. 2. La sua durata è illimitata. Aderisce ad A.N.P.A.S. Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze.

Articolo 2 – Bandiera

La bandiera dell’associazione è bianca con la scritta in lettere dorate Compagnia di Pubblica Assistenza Humanitas - Casellina e Torri - Scandicci. Nel centro ha una croce rossa in campo blu; dall’asta pende il nastro tricolore.

Articolo 3 – Statuto e regolamento

L’associazione Compagnia di Pubblica Assistenza Humanitas Società di Mutuo Soccorso è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali, regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Al fine di disciplinare in modo più concreto e specifico l’organizzazione, l’attività e rapporti interni dell’associazione, l’Assemblea può adottare, in attuazione di quanto previsto dal presente statuto, i seguenti regolamenti:

  • Regolamento generale;
  • Regolamento per lo svolgimento dell’attività volontaria;
  • Eventuali altri regolamenti per regolare la vita e l’attività associativa.

Articolo 4 – Efficacia dello Statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci dell’associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento nelle attività della stessa associazione.

Articolo 5 – Modifica dello Statuto

Le modifiche al presente statuto avvengono con deliberazione dell’assemblea straordinaria e con la maggioranza dei due terzi del presenti.

Articolo 6 – Interpretazione dello Statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell’interpretazione dei contratti e secondo i principi dell’ordinamento giuridico.

TITOLO II FINALITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE

Articolo 7 - Solidarietà

L’associazione di volontariato Compagnia di Pubblica Assistenza Humanitas società di mutuo soccorso persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale. L’associazione non ha fini di lucro. Essa si ispira ai principi della democrazia. Le cariche sociali e le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite.

Articolo 8 - Finalità

Le specifiche finalità dell’associazione di volontariato consistono nelle seguenti attività:

  • organizzare il soccorso mediante autoambulanze ad ammalati e feriti;
  • organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche e private;
  • promuovere e organizzare la raccolta del sangue e la donazione degli organi;
  • promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
  • promuovere e organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell’ambiente;
  • promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;
  • promuovere aiuti alle famiglie colpite da lutto mediante l’istituzione di un servizio di onoranze e trasporti funebri, con lo scopo di consentire anche ai soggetti più bisognosi un dignitoso commiato;
  • organizzare la formazione del volontariato in collaborazione con i progetti della Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze.

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative, l’Associazione si impegna anche a:

  • promuovere e organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore istituendo anche specifici servizi;
  • organizzare servizi sociali e assistenziali anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e, comunque, in condizioni di difficoltà anche temporanee;
  • organizzare servizi di mutualità e qualsiasi altra attività direttamente connessa alle finalità statutarie.

Articolo 9 – Modalità di conseguimento finalità sociali L’associazione può perseguire le finalità indicate nel presente statuto attraverso le seguenti modalità e forme organizzative:

  • servizi e attività organizzati e gestiti direttamente anche tramite convenzioni con enti pubblici;
  • adesione, promozione e costituzione di Fondazioni, quale unico soggetto fondatore o unitamente ad altre organizzazioni di volontariato e/o altri soggetti, per l’espletamento di attività e servizi rientranti nelle proprie finalità statutarie, conferendo allo scopo beni patrimoniali e branche di attività;
  • adesione, promozione e costituzione, quale unico soggetto fondatore o unitamente ad altre organizzazioni di volontariato e/o altri soggetti, di società di capitali o consorzi, nei limiti stabili dalla legge, per l’espletamento di attività e servizi rientranti nelle proprie finalità statutarie.

TITOLO III I SOCI

Articolo 10 – Ammissione

Possono entrare a far parte dell’Associazione tutte le persone che ne condividono le finalità, ne rispettano lo Statuto e sono mosse da spirito di solidarietà.

Articolo 11 – Soci

I soci si suddividono in:

  • Soci ordinari;
  • Soci volontari;
  • Soci onorari.

I soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono all’associazione, rispettandone lo statuto e i regolamenti da esso derivati. I soci volontari sono tutti coloro che, oltre a quanto previsto per quelli ordinari, si impegnano direttamente e personalmente, senza scopo di lucro e con continuità per la realizzazione dei progetti, dei servizi e delle iniziative dell’associazione. I soci onorari sono coloro che si sono distinti per particolare attaccamento alla Compagnia Pubblica Assistenza Humanitas società di mutuo soccorso e per straordinario impegno e merito nella realizzazione dei suoi fini istituzionali, nonché persone che nei loro incarichi e ruoli hanno perseguito obiettivi di solidarietà sociale e di progresso civile affini alle finalità dell’Associazione. I soci onorari sono nominati dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. I soci ordinari e volontari sono ammessi dal Consiglio Direttivo; il Consiglio Direttivo può delegare la facoltà di ammissione al Presidente. La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione.

Articolo 12 – Diritti dei soci

I soci hanno diritto di eleggere gli organi dell’associazione e, purché maggiorenni, di essere eletti. Essi hanno i diritti d’informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. I soci volontari hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata nei limiti previsti dall'Associazione.

Articolo 13 – Doveri dei soci

I soci volontari devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Il comportamento dei soci deve essere animato, anche all’esterno dell’associazione, da spirito di solidarietà e attuato con correttezza e buona fede. I soci devono essere in regola con le quote associative, secondo le modalità stabilite dall’Assemblea.

Art. 14 - Tessera associativa

Ai soci ordinari ammessi sarà consegnata la tessera associativa che avrà valore personale. Ai soci volontari ammessi sarà consegnata un’apposita tessera, anch’essa con valore personale, su cui verranno riportate, aggiornate, le qualifiche e le specializzazioni conseguite nell’ambito delle attività associative.

Articolo 15 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

  • dimissioni;
  • morosità, per coloro che non pagano la quota associativa nei termini stabiliti dall’assemblea;
  • radiazione, per coloro che, per gravi inadempienze nei confronti dello statuto, rendono incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

TITOLO IV GLI ORGANI

Articolo 16 – Gli organi

Sono organi dell’organizzazione:

  • l’Assemblea;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente;
  • il Vice Presidente;
  • l’Ufficio di Presidenza;
  • l’Amministratore;
  • i Comitati di Sezione e Settore;
  • il Comitato di revisione e controllo/Collegio Sindacale;
  • il Collegio dei Probiviri.

CAPO I – L’ASSEMBLEA

Articolo 17 - L’Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente dell’Associazione. Sono compiti dell’Assemblea:

  • approvare il conto consuntivo e quello preventivo;
  • approvare la relazione del Presidente sul conto consuntivo e sul conto preventivo;
  • approvare o modificare l’ammontare delle quote associative annuali;
  • approvare o modificare le linee programmatiche dell’associazione;
  • approvare e modificare i regolamenti dell’associazione, uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;
  • approvare le modifiche dello statuto;
  • decidere circa la costituzione, l’adesione o la partecipazione a società o enti per il conseguimento delle finalità sociali;
  • deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione;
  • nominare la commissione elettorale per l’elezione del Consiglio Direttivo;
  • nominare i soci onorari.

Articolo 18 – Convocazione

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo entro il 30 aprile. Il Consiglio Direttivo convoca l’assemblea con avviso pubblico almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un cinquantesimo dei soci. Deve essere comunque convocata per periodiche informative sull'attuazione dei programmi e in occasione di importanti iniziative che interessano lo sviluppo associativo. L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione, stabiliti per la prima e la seconda convocazione. Partecipano all’Assemblea i soci in regola con il versamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi. Il Presidente può decidere che la riunione possa divenire pubblica, qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. È facoltà del Presidente dell’Associazione consentire ai non soci di prendere la parola.

Articolo 19 – Validità dell’Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei soci. In seconda convocazione, dopo che siano trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Le regole di funzionamento dell’Assemblea possono essere stabilite dal regolamento generale di attuazione del presente statuto.

Articolo 20 – Votazioni

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti. La deliberazione di modifica dello statuto avviene a maggioranza di due terzi dei presenti. I voti vengono espressi in forma palese, tranne quelli riguardanti le persone.

Articolo 21 – Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea stessa e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell’associazione e ogni socio ha diritto di consultarlo e di trarne copia.

CAPO II – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 22 – Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri, eletti da tutti i soci, nelle forme e modalità previste dal Regolamento Generale. Possono essere eletti consiglieri tutti i soci che non si trovino nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legge e dal presente statuto. Valgono per i membri del Consiglio Direttivo i diritti e i doveri e le incompatibilità previste per i soci volontari. Essi sono a tutti gli effetti soci volontari. Il subentro nei posti del Consiglio Direttivo resisi vacanti per qualsiasi motivo, avviene scorrendo in ordine la lista dei non eletti, fino ad un massimo di cinque sostituzioni per tutto il mandato. In caso di ulteriore vacanza di posti di consiglieri, il mandato del Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente convocherà nuove elezioni.

Articolo 23 – Durata e funzioni

Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro anni e i suoi membri sono eleggibili per un massimo di due volte consecutive. Il Consiglio Direttivo svolge su indicazioni dell’Assemblea, le attività esecutive relative all’Associazione. Si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente, sulla base di un preciso ordine del giorno; deve essere inoltre convocato su richiesta di almeno tre consiglieri che devono precisare anche i punti da sottoporre alla discussione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sono presenti almeno cinque consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale, firmato e conservato dal Presidente, a disposizione di ogni consigliere. I compiti del Consiglio Direttivo sono:

  • predisporre le proposte da presentare all’Assemblea, per gli adempimenti di cui al precedente articolo 17;
  • eseguire i deliberati dell’Assemblea;
  • adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell’associazione;
  • nominare tra i consiglieri in carica, su proposta del Presidente, il Vice Presidente, l’Amministratore e i Responsabili dei vari settori di attività, nonché provvedere, con la stessa procedura, alla revoca e alla sostituzione degli stessi;
  • deliberare su contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi.

Articolo 24 – Decadenza dalla carica

Il consigliere che, senza giustificato motivo, sia assente dalle riunioni per cinque volte consecutive può essere dichiarato decaduto dalla carica e sostituito con il primo dei non eletti.

CAPO III – UFFICIO DI PRESIDENZA

Articolo 25 – Composizione

L’Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, Vice Presidente e l’Amministratore. L’Ufficio di Presidenza dura in carica lo stesso periodo del Consiglio Direttivo. Vengono invitati a partecipare alle riunioni i Responsabili dei vari settori quando si trattano argomenti affidati alle loro responsabilità.

Articolo 26 - Funzioni

L’Ufficio di Presidenza supporta il Presidente nell’espletamento delle proprie funzioni, soprattutto con riguardo:

  • all’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e delle decisioni dell’Assemblea;
  • alla gestione ordinaria delle attività e dei servizi;
  • alla predisposizione dell’ordine del giorno del Consiglio Direttivo.

L’Ufficio di Presidenza esegue i mandati ricevuti dal Consiglio Direttivo, entro i limiti prefissati, riguardo a specifiche iniziative e progetti.

CAPO IV – IL PRESIDENTE

Articolo 27 - Elezione

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta, convocata dal Consigliere più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti. È coadiuvato dal Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 28 – Durata

Il Presidente dura in carica quattro anni, con la stessa scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha eletto. In caso di dimissioni durante il mandato, il Consiglio Direttivo procede alla nomina di un nuovo Presidente, con le stesse modalità di elezione. Un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l’Assemblea per gli atti inerenti l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Articolo 29 – Funzioni Il Presidente rappresenta l’associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’associazione stessa. Il Presidente presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l’ordinario svolgimento dei lavori. Sottoscrive i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura che siano custoditi presso la sede dell’associazione dove possono essere consultati dagli aventi diritto. Il Presidente attua le delibere del Consiglio Direttivo e compie i conseguenti atti giuridici. Il Vice-Presidente esplica le funzioni attribuite al Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 30 – Revoca

Il Presidente può essere revocato su mozione motivata di sfiducia da parte del Consiglio Direttivo sottoscritta dal almeno cinque consiglieri che devono proporre contestualmente l’incarico ad un altro consigliere. La mozione deve essere portata a conoscenza di tutti i consiglieri almeno trenta giorni prima della convocazione del Consiglio Direttivo per la discussione. La mozione deve essere approvata dalla maggioranza dei consiglieri in carica. Nella stessa riunione si procede alla nomina del nuovo Presidente.

CAPO V – L’AMMINISTRATORE

Articolo 31 – Funzioni

L’Amministratore è responsabile del controllo specifico dell’andamento economico e finanziario dell’associazione e relaziona il Consiglio Direttivo sui riflessi economico-finanziari delle iniziative, progetti ed investimenti in esame. Riferisce al Consiglio Direttivo periodicamente e ogni qualvolta ne viene fatta richiesta sulla situazione economica e patrimoniale dell'associazione. Cura l’organizzazione dell’Ufficio Amministrativo e coordina le attività inerenti la predisposizione dei bilanci, le incombenze amministrative e finanziarie e quant'altro sia a lui riferibile per disposizioni del Consiglio Direttivo.

CAPO VI – IL COMITATO DI REVISIONE E CONTROLLO

Articolo 32 – Composizione

Il Comitato di Revisione e Controllo è eletto dall'Assemblea, è composto da tre membri e dura in carica quattro anni per il periodo corrispondente all'approvazione dei bilanci di ogni mandato del Consiglio Direttivo. I suoi componenti possono essere scelti anche fra non soci e sono eleggibili per un massimo di due volte consecutive. Nella prima riunione dopo la nomina dell’Assemblea, il Comitato di revisione e controllo elegge al suo interno il Presidente.

Articolo 33 – Funzioni

Il Comitato di Revisione e Controllo verifica almeno trimestralmente la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’associazione. Verifica altresì il conto consuntivo predisposto dal Consiglio, redigendo una relazione da presentare all’Assemblea dei soci. Delle proprie riunioni il Comitato di Revisione e Controllo, compila un verbale da trascrivere in apposito libro.

CAPO VII – COMITATI DI SETTORE E DI SEZIONE

Articolo 34 – Comitati di Settore

I volontari, nel perseguimento delle finalità dell’Associazione, si possono organizzare in Comitati di Settore con le modalità stabilite dal Regolamento per lo svolgimento dell’attività volontaria.

Articolo 35 – Comitati di Sezione territoriali

I Soci Volontari, laddove esistano particolari esigenze territoriali, possono proporre al Consiglio Direttivo la costituzione di un Comitato di Sezione territoriale da portare all'approvazione dell’Assemblea. I Comitati di Sezione territoriali operano secondo le modalità e le regole stabile dal Regolamento per lo svolgimento dell’attività volontaria. Un rappresentante per ogni Comitato di Sezione territoriale, appositamente nominato secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo quale invitato permanente con potere consultivo e propositivo.

CAPO VIII – Il Collegio dei Probiviri

Articolo 36 – Composizione ed elezione

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, scelti anche tra non soci. Vengono eletti dall’Assemblea, durano in carica quattro anni e sono eleggibili per un massimo di due volte consecutive. Nella prima riunione dopo la nomina dell’Assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno il Presidente.

Articolo 37 – Funzioni

Il Collegio dei Probiviri decide sulle istanze di chiarimento o sulle controversie sorte fra gli organi dell’associazione in merito all’interpretazione delle norme e delle attribuzioni previste dal presente Statuto. Il Collegio dei Probiviri decide sulla radiazione dei soci ordinari e dei soci volontari che abbiano violato in modo grave le norme statutarie al punto da rendere incompatibile il mantenimento del rapporto associativo. Il Collegio dei Probiviri decide sulla revoca dei consiglieri del Consiglio Direttivo che abbiano compiuto atti o assunto comportamenti in grave violazione dello Statuto o arrecato danno oggettivo o di immagine all’associazione. I casi vengono esaminati dal Collegio dei Probiviri su istanza scritta e motivata dei soci o degli organi dell’Associazione e la delibera viene assunta dopo aver ascoltato le persone interessate.

TITOLO V LE RISORSE ECONOMICHE

Articolo 38 - Gli introiti

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  • quote associative, contributi dei soci e di privati e di altre associazioni;
  • contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • entrate derivanti da attività commerciali marginali;
  • introiti derivanti da partecipazioni a enti e società nel rispetto dei limiti di legge.

Articolo 39 – I beni

I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’associazione e sono ad essa intestati anche in assenza di personalità giuridica. I beni immobili, i beni mobili registrati e i beni mobili sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dai soci.

Articolo 40 – I contributi

I contributi dei soci sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dall’ Assemblea. I contributi straordinari, a carico dei soci, possono essere stabiliti dall’Assemblea che ne determina l’ammontare.

Articolo 41 – Erogazioni, donazioni e lasciti

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che ne delibera l’utilizzazione in armonia con le finalità statutarie. Le eredità e i legati sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio Direttivo con relativa delibera di utilizzo, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Articolo 42 – Rimborsi

I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni confluiscono nel bilancio dell’associazione per essere destinati al conseguimento delle finalità statutarie. Articolo 43 – Proventi da attività marginali I proventi derivanti da eventuali attività marginali sono contabilizzati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 44 – Devoluzione dei beni

In caso di scioglimento o cessazione dell’associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti all’A.N.P.AS. Nazionale (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) e, in sua assenza, al Comune di Scandicci che li destinerà ad iniziative rispondenti ai fini del presente statuto sul territorio dove ha operato la Compagnia Pubblica Assistenza Humanitas Società di Mutuo Soccorso. I beni ricevuti in comodato saranno restituiti ai legittimi proprietari.

TITOLO VI - IL BILANCIO

Articolo 45 – Conto Consuntivo e Bilancio Preventivo

Il bilancio dell’Associazione è annuale ed è relativo al periodo 1° gennaio - 31 dicembre. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno e viene redatto secondo le vigenti norme di legge. Il bilancio preventivo contiene tutte le previsioni di entrata e di spesa per l’esercizio annuale successivo.

Articolo 46 – Formazione e contenuto del bilancio

Il conto consuntivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno. Il bilancio preventivo per l’esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene, suddiviso in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo.

Articolo 47 – Controllo sul bilancio

Il bilancio consuntivo è controllato dal Comitato di Revisione e Controllo, che si limita a verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate. Eventuali rilievi critici relativi alla correttezza contabile sono allegati al bilancio e sottoposti all’Assemblea.

Articolo 48 – Approvazione del bilancio

Il conto consuntivo annuale è approvato dall’Assemblea con voto palese, a maggioranza dei presenti, entro il 30 aprile. Il bilancio preventivo è approvato dall’Assemblea, nella stessa seduta di approvazione del conto consuntivo, a maggioranza dei presenti. La delibera di approvazione del conto consuntivo deve contenere la presa d’atto della relazione del Comitato di Revisione e Controllo e della relazione dell’Amministratore. Unitamente al conto consuntivo e al bilancio preventivo vengono messe in approvazione le relative relazioni di accompagnamento del Presidente. Il conto consuntivo e il bilancio preventivo devono essere depositati presso la sede dell’associazione almeno quindici giorni prima della seduta dell’Assemblea e possono essere consultati da ogni socio.

TITOLO VII – DIPENDENTI E COLLABORATORI

Articolo 49 – Dipendenti e collaboratori

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo per il funzionamento dei servizi o per qualificare o specializzare le proprie attività. I rapporti fra l’Associazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche Assistenze. I dipendenti sono, ai sensi di legge, assicurati contro le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 50 – Collaboratori di lavoro autonomo

L'associazione per sopperire a specifiche esigenze può avvalersi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo. I rapporti fra l’associazione e i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge. I collaboratori di lavoro autonomo devono essere in possesso delle prescritte autorizzazioni ed in regola dal punto di vista assicurativo.

TITOLO VIII - LE RESPONSABILITÀ

Articolo 51 – Assicurazione dei soci volontari

L’associazione deve assicurare i propri soci volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 52 – Assicurazione dell’Associazione

L’associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale da imputarsi all’associazione stessa.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 53 – Disposizioni transitorie

Il presente statuto entra in vigore dal 1 gennaio 2011. Le disposizioni di cui agli articoli 22 primo comma, 23 primo comma, 28 primo comma, 32 primo comma, 34 e 35 si applicano alla scadenza dell’attuale mandato del Consiglio Direttivo e del Coordinamento dei Volontari.

Articolo 54 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme costituzionali, alle norme di legge vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico, nonché ai regolamenti attuativi. F.to Mario Pacinotti F.to Tommaso Maurantonio Notaio