Statuto del Partito Nazionale Fascista
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Art. 1. Il Partito Nazionale Fascista è una milizia civile volontaria agli ordini del Duce, al servizio dello Stato Fascista.
Art. 2. Il Duce è il Capo del P.N.F. Impartisce gli ordini per l’azione da svolgere e, quando lo ritiene necessario, convoca a Gran Rapporto le Gerarchie del P.N.F.
Art. 3. I compiti del P.N.F. sono: la difesa e il potenziamento della Rivoluzione Fascista; l’educazione politica degli Italiani.
Art. 4. Il Fascista comprende la vita come dovere, elevazione, conquista e deve avere sempre presente il comandamento del Duce: "Credere Obbedire Combattere ".
Art. 5. L’emblema del P.N.F. è il Fascio Littorio.
Art. 6. Le insegne del P.N.F. sono costituite dal Labaro del Direttorio Nazionale e dai Gagliardetti della Colonna Celere A.O.
Le organizzazioni del P.N.F. hanno le proprie insegne.
Alle insegne del P.N.F., alle insegne delle Federazioni dei Fasci di combattimento (Labari) e alle insegne dei Fasci di combattimento (Gagliardetti) sono dovuti gli onori militari e spetta una scorta d’onore.
Art. 7. Il Fascista deve portare il distintivo del P.N.F.
Art. 8. La cittadinanza italiana è condizione necessaria per l’appartenenza al P.N.F.
Non possono essere iscritti al P.N.F. i cittadini italiani che, a norma delle disposizioni di legge, sono considerati di razza ebraica.
Art. 9. La Leva Fascista viene effettuata ogni anno. La Leva Fascista consiste nel passaggio dei figli della Lupa nelle file dei balilla e delle piccole italiane; dei balilla nelle file degli avanguardisti; degli avanguardisti nei Gruppi dei fascisti universitari o nelle file dei giovani fascisti; dei fascisti universitari e dei giovani fascisti nel P.N.F. e nella M.V.S.N.; delle piccole italiane nelle file delle giovani italiane; delle giovani italiane nelle file delle giovani fasciste; delle giovani fasciste nei Fasci Femminili.
Il Fascista presta giuramento nelle mani del Segretario politico del Fascio di combattimento con la formula:
Nel nome di Dio e dell’Italia, giuro di eseguire gli ordini del Duce e di servire con tutte le mie forze e, se necessario, col mio sangue, la causa della Rivoluzione Fascista.
Art. 10. Il P.N.F. è costituito dai Fasci di combattimento.
I Fasci di combattimento sono inquadrati, nelle Provincie del Regno, nei Governi dell’Impero, nelle Provincie della Libia e nel Possedimento italiano delle Isole dell’Egeo, in Federazioni dei Fasci di combattimento.
Presso i Fasci di combattimento possono essere costituiti Gruppi rionali fascisti, Settori e Nuclei.
I Fasci di combattimento di ciascuna Federazione dei Fasci di combattimento si raggruppano, in ogni Provincia, in Zone.
Sono organizzazioni del Partito Nazionale Fascista: i Gruppi dei fascisti universitari; la Gioventù italiana del Littorio; i Fasci femminili con le Sezioni: massaie rurali e lavoranti a domicilio; l’associazione fascista della scuola; l’associazione fascista del pubblico impiego; l’associazione fascista dei ferrovieri dello Stato; l’associazione fascista dei postelegrafonici e l’Associazione fascista degli addetti alle aziende industriali dello Stato.
Dipendono direttamente dal Partito Nazionale Fascista:
l’associazione fascista famiglie Caduti - mutilati e feriti per la Rivoluzione; l’Opera nazionale dopolavoro; l’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia; il Comitato olimpionico nazionale italiano; la Lega navale italiana; l’Unione nazionale fascista del Senato; l’Istituto nazionale di cultura fascista; l’associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra; l’associazione nazionale combattenti; l’associazione nazionale famiglie Caduti in guerra; il Gruppo delle Medaglie d’oro al valor militare d’Italia; l’Istituto del Nastro azzurro fra combattenti decorati al valor militare; la Legione volontari d’Italia; la Legione garibaldina; i Reparti arditi d’Italia; i Reparti d’arma; l’associazione mussulmana del Littorio; il Comitato nazionale forestale.
Presso ogni Federazione dei Fasci di combattimento sono costituiti:
un Comando federale della Gioventù italiana del Littorio; un Gruppo dei fascisti universitari; una Federazione dei Fasci femminili con le Sezioni: massaie rurali e lavoranti a domicilio; le Sezioni dell’Associazione fascista famiglie Caduti - mutilati e feriti per la Rivoluzione, delle Associazioni fasciste della scuola, del pubblico impiego, dei ferrovieri, dei postelegrafonici, degli addetti alle aziende industriali dello Stato; un Dopolavoro provinciale; un Gruppo dell’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia; una Sezione della Lega navale italiana; un Comitato provinciale del Comitato olimpionico nazionale italiano; una Sezione dell’Istituto nazionale di cultura fascista; una Federazione provinciale dell’Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra; una Federazione provinciale dell’Associazione nazionale combattenti; un Comitato provinciale dell’Associazione nazionale famiglie Caduti in guerra; una Sezione provinciale dell’Istituto del Nastro azzurro fra combattenti decorati al valor militare; un Battaglione volontari d’Italia; una Coorte garibaldini; un Reparto provinciale arditi d’Italia;
i seguenti Reparti d’arma: un Gruppo marinai d’Italia; una Coorte carabinieri d’Italia; un Battaglione granatieri di Sardegna; un Battaglione bersaglieri d’Italia; un Reparto alpino; un Gruppo squadroni cavalieri d’Italia; un Gruppo artiglieri d’Italia; un Battaglione genio; una Coorte finanzieri d’Italia; un Battaglione fanti d’Italia; una Sezione del Comitato nazionale forestale.
Art. 11. Il P.N.F. è il partito unico del Regime e ha personalità giuridica. Hanno anche personalità giuridica le Federazioni dei Fasci di combattimento e i Fasci di combattimento.
Art. 12. I Gerarchi del P.N.F. sono:
il Segretario del Partito Nazionale Fascista;
i Componenti il Direttorio nazionale del P.N.F.;
gli Ispettori del P.N.F.;
i Segretari federali preposti alle Federazioni dei Fasci di combattimento ed i Segretari federali "comandati" con incarichi speciali;
i Componenti i Direttori federali;
gli Ispettori federali preposti alle Zone e gli Ispettori federali " comandati " per compiti particolari;
i Segretari politici preposti ai Fasci di combattimento ed i Segretari politici " comandati " per compiti particolari;
i Componenti i Direttori dei Fasci di combattimento;
i Fiduciari dei Gruppi rionali fascisti;
i Componenti le Consulte dei Gruppi rionali fascisti;
i Capi settore;
i Capi nucleo.
Art. 13 . Il Gran Consiglio del Fascismo, organo collegiale supremo, delibera sullo Statuto e sulle direttive del P.N.F.
Sono organi consultivi ed esecutivi:
il Direttorio Nazionale del P.N.F.;
il Consiglio Nazionale del P.N.F.;
il Direttorio della Federazione dei Fasci di combattimento (Direttorio Federale);
il Direttorio del Fascio di combattimento;
la Consulta del Gruppo Rionale Fascista.
Art. 14. Il Segretario del P.N.F. è nominato e revocato con Decreto Reale su proposta del DUCE ed è responsabile verso il DUCE degli atti e dei provvedimenti del P.N.F.
Al Segretario del P.N.F. spettano il titolo e le funzioni di Ministro Segretario di Stato.
Il Segretario del P.N.F. è Segretario del Gran Consiglio del Fascismo ai termini della legge 9 dicembre 1928 - vii , numero 2693, e fa parte della Commissione suprema di difesa, del Consiglio nazionale delle corporazioni, del Comitato corporativo centrale e del Consiglio nazionale dell’educazione, delle scienze e delle arti; è Segretario dei Gruppi dei fascisti universitari; è Comandante generale della Gioventù italiana del Littorio; ha alle sue dirette dipendenze:
l’Associazioni fascista famiglie Caduti - mutilati e feriti per la Rivoluzione; i Gruppi dei fascisti universitari; la Gioventù italiana del Littorio; i Fasci femminili con le Sezioni: massaie rurali e lavoranti a domicilio; le Associazioni del P.N.F. (Associazioni fasciste della scuola, del pubblico impiego, dei ferrovieri, dei postelegrafonici e degli addetti alle aziende industriali dello Stato); l’Opera nazionale dopolavoro; l’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia; il Comitato olimpionico nazionale italiano; la Lega navale italiana; l’Unione nazionale fascista del Senato, l’Istituto nazionale di cultura fascista, l’Associazioni nazionale mutilati e invalidi di guerra; l’Associazioni nazionale combattenti; l’Associazioni nazionale famiglie Caduti in guerra; il Gruppo delle Medaglie d’oro al valor militare d’Italia; l’Istituto del Nastro azzurro fra combattenti decorati al valor militare; la Legione volontari d’Italia; la Legione garibaldina; i Reparti arditi d’Italia; i Reparti d’arma; l’Associazioni mussulmana del Littorio; il Comitato nazionale forestale.
Il Segretario del Partito Nazionale Fascista rappresenta il P.N.F. a tutti gli effetti.
Art. I5. Il Segretario del P.N.F. propone al DUCE la nomina e la revoca dei Componenti, non di diritto, il Direttorio nazionale del P.N.F., degli Ispettori del P.N.F., dei Segretari federali che sono preposti alle Federazioni dei Fasci di combattimento o "comandati" con incarichi speciali, dei Dirigenti nazionali delle Organizzazioni dipendenti dal P.N.F. e dei Commissari straordinari presso le Federazioni dei Fasci di combattimento;
nomina e revoca:
a) i componenti i Direttori federali e i Gerarchi centrali e provinciali delle Organizzazioni del P.N.F.;
b) i dirigenti dell’Unione nazionale fascista del Senato;
c) i revisori della contabilità del P.N.F.;
designa al DUCE il presidente e i vice presidenti dell’Istituto nazionale di cultura fascista, al Ministro per le corporazioni i rappresentanti del P.N.F. nelle Corporazioni e i presidenti di Sezione dei Consigli provinciali delle Corporazioni, al Ministro per l’Africa italiana i vice presidenti delle Consulte corporative, al Ministro per l’interno i rappresentanti del P.N.F. nelle Giunte provinciali amministrative, al Ministro per la grazia e giustizia i rappresentanti nella Commissione centrale e nelle Commissioni distrettuali di cui agli articoli 12 e 16 della legge 2 9 giugno 1939 - xvii, n. 10 5 4, per la disciplina dell’esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica;
ha facoltà di costituire e sciogliere i Fasci di combattimento; indirizza l’attività del Direttorio nazionale e lo convoca e lo presiede; convoca e presiede il Consiglio nazionale del P.N.F.; emana regolamenti e norme per il funzionamento degli Organi, delle Organizzazioni del P.N.F. e degli Enti dipendenti dal P.N.F.;
mantiene il collegamento tra il P.N.F. e gli Organi dello Stato; esercita un controllo politico sulle Organizzazioni del Regime e sul conferimento ai fascisti di cariche e di incarichi di carattere politico;
ha facoltà di convocare a rapporto i gerarchi e le camicie nere del P.N.F. e gli iscritti alle Organizzazioni dipendenti dal P.N.F.;
ha facoltà di annullare o di modificare i provvedimenti delle dipendenti gerarchie, nei riguardi delle quali ha potere di sostituzione;
ha facoltà di esonerare dalle cariche e dagli incarichi di Partito i gerarchi dipendenti.
Art. 16. Il Direttorio nazionale del P.N.F., presieduto dal Segretario del P.N.F., è costituito da tre Vice segretari, da quattro componenti di diritto nelle persone dei Ministri per le corporazioni e per la cultura popolare, del Sottosegretario di Stato all’interno, del Capo di Stato Maggiore della M.V.S.N. e da altri sette componenti.
Con decreto del DUCE, a richiesta del Segretario del P.N.F., il numero dei Vice segretari può essere elevato a quattro.
Il Direttorio nazionale del P.N.F. esercita funzioni consultive ed esecutive secondo le direttive del Segretario del P.N.F.
Art. 17. Il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista è costituito dal Segretario del Partito Nazionale Fascista; dal Direttorio Nazionale del Partito Nazionale Fascista; dagli Ispettori del Partito Nazionale Fascista; dai Segretari federali preposti alle Federazioni dei Fasci di combattimento e dai Segretari federali " comandati " con incarichi speciali; dal Segretario, dal Vice Segretario e da due Ispettori dei Fasci italiani all’estero; dal Presidente dell’Associazione fascista famiglie caduti, mutilati e feriti per la Rivoluzione; dai Fiduciari nazionali delle Associazioni fasciste della scuola, del pubblico impiego, dei ferrovieri dello Stato, dei postelegrafonici e degli addetti alle aziende industriali dello Stato; dal Presidente dell’Istituto nazionale di cultura fascista; dal Presidente dell’Opera nazionale dopolavoro; dal Presidente del Comitato olimpico nazionale italiano; dal Presidente dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra: dal Presidente dell’Associazione nazionale combattenti; dai Presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori e dal Presidente della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.
Ne fa parte anche il Segretario del Partito Fascista Albanese.
È convocato e presieduto dal Segretario del P.N.F. che fissa l’ordine del giorno.
Il Consiglio nazionale del P.N.F. esercita funzioni consultive su iniziativa del Segretario del P.N.F.
Art.18. I Componenti del Consiglio Nazionale del P.N.F. fanno parte della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.
Art.19. I vice segretari del P.N.F. coadiuvano il Segretario del P.N.F., lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento, hanno il grado di Vice comandanti generali della Gioventù italiana del Littorio e fanno parte del Consiglio nazionale delle corporazioni e del Comitato corporativo centrale.
Art. 20. Il Segretario del P.N.F. segna l’indirizzo amministrativo ed esercita il controllo sulla gestione patrimoniale e finanziaria del P.N.F.
Il Segretario del P.N.F. nomina un Capo dei servizi amministrativi, scelto fra i funzionari del Ministero delle finanze, che applica le sue direttive, segue l’andamento amministrativo delle Federazioni fasciste e dei Fasci di combattimento ed è responsabile dell’amministrazione del P.N.F.
Il Capo dei servizi amministrativi fa parte del Comitato centrale per le Opere universitarie.
Art. 21. Il controllo sulla contabilità del P.N.F. è devoluto ad un Collegio di revisori dei conti, costituito da tre componenti effettivi e due supplenti nominati dal Segretario del P.N.F. all’infuori dei componenti il Direttorio nazionale.
I revisori devono presentare la loro relazione collegiale al Segretario del P.N.F. ogni anno.
Art. 22. Gli Ispettori del P.N.F. e i Segretari federali "comandati" assolvono gli incarichi che il Segretario del P.N.F. loro affida.
Art. 23. La Federazione dei Fasci di combattimento è retta dal Segretario federale.
Il Segretario federale attua le direttive ed esegue gli ordini del Segretario del P.N.F. Nell’ambito della provincia promuove e controlla l’attività dei Fasci di combattimento e delle Organizzazioni dipendenti dal P.N.F. ed altresì controlla le Organizzazioni del Regime e il conferimento ai fascisti delle cariche e degli incarichi. Mantiene il collegamento con gli uffici periferici dello Stato e con i rappresentanti degli enti pubblici locali;
è comandante federale della Gioventù italiana del Littorio;
è segretario politico del Fascio di combattimento del capoluogo;
fa parte del Comitato di presidenza del Consiglio provinciale delle corporazioni e del Comitato dell’Opera universitaria nelle città sedi di Università;
convoca e presiede il Direttorio federale, i rapporti dei gerarchi della provincia, dei fascisti e degli iscritti alle Organizzazioni dipendenti dal P.N.F. nella provincia;
dirige i corsi di preparazione politica per i giovani;
propone al Segretario del P.N.F. la nomina e la revoca dei componenti il Direttorio federale, tra i quali designa i vice segretari federali; dei gerarchi provinciali delle Organizzazioni del P.N.F. e delle Associazioni dipendenti;
nomina e revoca gli ispettori federali che sono preposti alle zone o " comandati" per compiti particolari, i segretari politici che sono preposti ai Fasci di combattimento della provincia o "comandati" per compiti particolari, i componenti i Direttori dei Fasci di combattimento, i fiduciari dei Gruppi rionali fascisti, i componenti le Consulte dei Gruppi rionali fascisti, i capi settore e i capi nucleo;
esercita il controllo sulla gestione patrimoniale e finanziaria della Federazione ed ha alle sue dipendenze un capo dei servizi amministrativi federali;
ha facoltà di sciogliere i Direttori dei Fasci di combattimento e le Consulte dei Gruppi rionali fascisti e di procedere alla nomina di commissari incaricati di reggerli in via temporanea;
promuove e regola l’attività sportiva delle Organizzazioni competenti in relazione alle direttive segnate dal Comitato olimpionico nazionale italiano.
I gerarchi provinciali delle Organizzazioni del P.N.F. e degli Enti dipendenti dal P.N.F. sono subordinati al Segretario federale che rappresenta il P.N.F. nella provincia a tutti gli effetti.
I Vice segretari federali coadiuvano il Segretario federale e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.
Il controllo sulla contabilità della Federazione dei Fasci di combattimento, del Gruppo dei fascisti universitari e della Federazione dei Fasci femminili è devoluto ad un Collegio di tre revisori nominati dal Segretario federale all’infuori dei componenti il Direttorio federale.
Gli ispettori federali esercitano funzioni ispettive presso le zone alle quali sono preposti o assolvono gli incarichi loro affidati dal Segretario federale.
Art. 24. Il Fascio di combattimento è retto dal segretario politico.
Il segretario politico del Fascio di combattimento attua le direttive ed esegue gli ordini del segretario federale;
promuove e controlla l’attività delle organizzazioni del Partito e del Regime ed il conferimento ai fascisti di cariche e di incarichi nell’ambito del territorio in cui opera il Fascio di combattimento;
mantiene il collegamento con gli organi statali e con gli enti pubblici locali; propone al segretario federale la nomina e la revoca dei componenti il Direttorio del Fascio di combattimento fra i quali designa il vice-segretario politico, dei fiduciari dei Gruppi rionali fascisti, dei componenti la Consulta del Gruppo rionale fascista, dei capi-settore e dei capi-nucleo. Se i settori e i nuclei sono inquadrati in Gruppi rionali fascisti le proposte per la nomina dei capisettore e dei capinucleo devono essere avanzate sentito il fiduciario del Gruppo rionale fascista;
convoca e presiede il Direttorio del Fascio di combattimento e i rapporti dei fascisti;
propone al segretario federale l’istituzione dei Gruppi rionali fascisti e ha facoltà di costituire e sciogliere settori e nuclei;
designa i suoi rappresentanti presso il Comitato dell’Ente comunale di assistenza;
ha la gestione patrimoniale e finanziaria del Fascio di combattimento.
Il vice-segretario del Fascio di combattimento coadiuva il segretario politico e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
Art. 25. Il Gruppo rionale fascista è retto dal fiduciario.
Il fiduciario del Gruppo rionale fascista attua le direttive ed esegue gli ordini del segretario politico del Fascio di combattimento;
designa al segretario politico del Fascio di combattimento un vice-fiduciario scelto tra i componenti della Consulta del Gruppo.
Art. 26. Il Direttorio della Federazione dei Fasci di combattimento è costituito da due vice segretari federali e da altri nove componenti, che sono:
il vice comandante federale della Gioventù italiana del Littorio; il segretario del Gruppo dei fascisti universitari;
l’ufficiale in S.P.E. della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale pi elevato in grado nella provincia;
il presidente del Dopolavoro provinciale;
il presidente della sezione dell’Istituto nazionale di cultura fascista; il presidente del Comitato provinciale del Comitato olimpionico nazionale italiano;
un componente per il controllo delle attività amministrative e patrimoniali della Federazione;
due componenti che saranno prescelti - di norma - tra gli ispettori federali e i segretari politici che abbiano dato prova di spiccata capacità organizzativa.
Per il controllo delle attività amministrative e patrimoniali della Federazione, il componente a ciò addetto riceverà particolari incarichi e deleghe dal Segretario federale.
Il Direttorio federale esercita funzioni consultive ed esecutive sulle direttive del Segretario federale.
Il Segretario del P.N.F. ha facoltà di elevare sino a quattro il numero dei Vice segretari federali.
Quando se ne ravvisi l’opportunità, i Segretari federali inviteranno, di volta in volta, a partecipare alle riunioni del Direttorio federale ed a riferire sugli argomenti di competenza, i dirigenti delle Organizzazioni e degli Enti sindacali, corporativi, economici ed assistenziali della provincia.
Il Direttorio del Fascio di combattimento è costituito da un vice segretario politico e da altri sei componenti.
Il Direttorio del Fascio di combattimento dei capoluoghi di provincia è costituito da un vice segretario politico e da altri sette componenti.
Il Segretario del P.N.F. ha facoltà di elevare il numero degli altri componenti a nove.
Il Direttorio del Fascio di combattimento esercita funzioni consultive ed esecutive sulle direttive del segretario politico del Fascio di combattimento.
La Consulta del Gruppo rionale fascista è costituita da un vice fiduciario e da altri quattro componenti.
Esercita funzioni consultive ed esecutive sulle direttive del fiduciario del Gruppo.
Art. 27. Il Fascista che violi la disciplina politica e morale del Partito o sia rinviato a giudizio penale è deferito agli organi disciplinari competenti.
Art. 28. Le punizioni disciplinari sono:
1) la deplorazione;
2) la sospensione a tempo determinato (da un mese a un anno);
3) la sospensione a tempo indeterminato;
4) il ritiro della tessera;
5) la radiazione;
6) l’espulsione.
Art. 29. Le punizioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell’art. 28 sono inflitte per mancanze lievi che non ledano la figura morale del Fascista.
Il ritiro della tessera è inflitto al Fascista che incorra in gravi mancanze disciplinari e che si renda immeritevole di militare nei ranghi del P.N.F.
La punizione di cui al n. 5 dell’art. 28 è inflitta al Fascista che abbia compiuto azioni o riportato condanne che ledano la sua figura morale.
La punizione di cui al n. 6 dell’art. 28 è inflitta al traditore della Causa della Rivoluzione Fascista.
Nessuna punizione puù essere proposta o inflitta se non dopo aver contestato gli addebiti e vagliato la difesa, salvo nei casi di flagranza.
Art. 30. Presso ogni Federazione dei Fasci di combattimento è istituita una Commissione federale di disciplina, che è presieduta da un vice segretario federale ed è formata da sei componenti effettivi, quattro supplenti e un segretario, estranei al Direttorio federale.
La nomina spetta al Segretario federale.
Presso ogni Fascio di combattimento e presso ogni Gruppo rionale fascista è istituita una Commissione di disciplina, formata da un presidente e da due componenti, estranei al Direttorio del Fascio di combattimento e alla Consulta del gruppo, nominati dal Segretario federale su proposta del segretario politico del Fascio di combattimento.
Art. 31. Il Segretario del P.N.F. è competente ad infliggere tutti i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 28.
Il Segretario del P.N.F. ha facoltà di deferire i casi meritevoli di particolare esame alla Commissione federale di disciplina della Federazione dei Fasci di combattimento in cui il fascista da giudicare sia iscritto o alla Corte centrale di disciplina presieduta da un vice-segretario del P.N.F. e costituita da cinque componenti e da un segretario da lui nominati.
Per questi casi i risultati degli accertamenti della Commissione federale di disciplina o della Corte centrale di disciplina devono essere sottoposti al Segretario del P.N.F. per le decisioni.
Il segretario federale è competente ad infliggere, su proposta della Commissione federale di disciplina, i provvedimenti disciplinari di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell’art. 28 e direttamente, nei casi urgenti, i provvedimenti disciplinari di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4.
La Commissione federale di disciplina è competente ad esaminare i casi ad essa deferiti dal segretario federale, propone i provvedimenti disciplinari della deplorazione, della sospensione a tempo determinato e della sospensione a tempo indeterminato. Quando però i risultati degli accertamenti importino la sanzione del ritiro della tessera, della radiazione o dell’espulsione, trasmette gli atti al segretario federale, che li sottopone al Segretario del P.N.F. per le decisioni.
Quando il segretario federale, nei casi urgenti, adotta il provvedimento del ritiro della tessera, ne riferisce dettagliatamente e sollecitamente al Segretario del Partito a cui spetta, in definitiva, la conferma del provvedimento.
Le Commissioni di disciplina istituite presso i Fasci di combattimento e i Gruppi rionali sono competenti ad esaminare i casi ad esse deferiti dal segretario politico o dal fiduciario del Gruppo rionale o dal segretario federale, al quale ultimo dovranno essere trasmessi i risultati degli accertamenti per le decisioni.
Art. 32. Per i provvedimenti disciplinari inflitti dal segretario federale è ammesso il ricorso al Segretario del P.N.F.
I provvedimenti, nonostante il ricorso, sono immediatamente esecutivi.
Art. 33. Il Fascista che incorra in uno dei provvedimenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell’art. 28 deve cessare da ogni attività politica.
Il Fascista a cui venga inflitto il provvedimento di cui al n. 6 dell’art. 28 deve essere messo al bando della vita pubblica.
Art. 34. Ai Senatori e ai Consiglieri nazionali i provvedimenti disciplinari possono essere inflitti soltanto dal Segretario del P.N.F.
I Consiglieri nazionali o i componenti delle Corporazioni incorsi nei provvedimenti disciplinari di cui ai nn. 2 e 3 dell’art. 28 sono sospesi dall’esercizio delle loro funzioni.
Dalla data del provvedimento disciplinare rimane sospeso il godimento di tutte le concessioni di qualsiasi natura inerenti alla qualità di Consigliere nazionale o di componente delle Corporazioni.
Art. 35. Il Segretario del P.N.F. ha facoltà di riesaminare la posizione dei fascisti puniti e può revocare o modificare i provvedimenti disciplinari adottati.
Il segretario federale può riesaminare la posizione dei fascisti puniti e determinare la cessazione, la modificazione o la revoca dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 dell’art. 31. Quando si tratti dei provvedimenti di ritiro della tessera, di radiazione o di espulsione, può avanzare motivate proposte al Segretario del P.N.F. al quale spetta la decisione sulla riammissione.
Art. 36. Coloro che cessano di appartenere al P.N.F. decadono dalle cariche e dagli incarichi che ricoprono.
Art. 37. L’anno fascista ha inizio il 29 ottobre.
Note
Il testo contempla le successive modifiche fino al 1943