D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 - Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati: differenze tra le versioni

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1. Con la denominazione di"funghi secchi" si intende il prodotto che, dopo essicamento naturale o meccanico, presenta un tasso di umidità non superiore a 12% +/- 2% m/m e con tale denominazione possono essere posti in commercio funghi appartenenti alle seguenti specie:
 
#* Boletus edulis e relativo gruppo (Boletus pinicola, Boletus aereus, Boletus reticulatus);
#* Cantharellus (tutte le specie escluse subcibarius, tubaeformis varietà lutescens e muscigenus);
#* Agaricus bisporus;
#* Marasmius oreades;
#* Auricularia auricula-judae;
#* Morchella (tutte le specie);
#* Boletus granulatus;
#* Boletus badius;
#* Craterellus cornucopioides;
#* Psalliota hortensis;
#* Lentinus edodes;
#* Pleurotus ostreatus;
#* Lactarius deliciosus;
#* Amanita caesarea.
 
2. Possono altresì essere poste in commercio altre specie riconosciute idonee con successivi decreti del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché provenienti dagli altri paesi dell'Unione europea e dai Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché legalmente commercializzate in detti Paesi.