L. 22 aprile 1941, n. 633. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio: differenze tra le versioni

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OPERE PROTETTE}}
 
{{§|1.|'''1.'''}} [1] Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che
appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia,
qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
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creazione intellettuale dell’autore.
 
{{§|2.|'''2.'''}} In particolare sono comprese nella protezione:
 
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se
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10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico .
 
{{§|3.|'''3.'''}} Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di
creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario,
scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i
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opere o sulle parti di opere di cui sono composte.
 
{{§|4.|'''4.'''}} Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di
carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma
letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera
originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.
 
{{§|5.|'''5.'''}} Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato e delle
Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.
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SOGGETTI DEL DIRITTO}}
 
{{§|6.|'''6.'''}} Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale
particolare espressione del lavoro intellettuale.
{{§|7.|'''7.'''}} [1] È considerato autore dell’opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell’opera stessa.
[2] È considerato autore delle elaborazioni l’elaboratore, nei limiti del suo lavoro.
 
{{§|8.|'''8.'''}} [1] È reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle forme
d’uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione
dell’opera stessa.
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notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.
 
{{§|9.|'''9.'''}} [1] Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un’opera anonima o pseudonima è
ammesso a far valere i diritti dell’autore, finché questi non si sia rivelato.
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dell’articolo precedente.
{{§|10.|'''10.'''}} [1] Se l’opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di
autore appartiene in comune a tutti i coautori.
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condizioni e con le modalità da essa stabilite.
{{§|11.|'''11.'''}} [1] Alle amministrazioni dello Stato, alle Province ed ai Comuni spetta il diritto di autore sulle opere
create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.
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}}
 
{{§|12.|'''12.'''}} [1] L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera.
[2] Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o
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economica dell’opera.
 
{{§|13.|'''13.'''}} 1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta,
temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a
mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro
procedimento di riproduzione .
 
{{§|14.|'''14.'''}} Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l’uso dei mezzi atti a trasformare l’opera orale in
opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell’articolo precedente.
 
{{§|15.|'''15.'''}} [1] Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto, la esecuzione,
la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell’opera
musicale, dell’opera drammatica, dell’opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e
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artisti, interpreti o esecutori, ed a soli fini di solidarietà nell’esplicazione di finalità di volontariato.
 
{{§|16.|'''16.'''}} 1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell’opera ha per oggetto
l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri
mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le
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destinata alla ricezione del pubblico.
{{§|17.|'''17.'''}} 1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o
comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell’originale dell’opera o
degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della
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insegnamento o di ricerca scientifica.
{{§|18.|'''18.'''}} [1] Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell’opera in altra lingua o dialetto. Il
diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione
dell’opera previste nell’art. 4.
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applicata.
{{§|19.|'''19.'''}} [1] I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L’esercizio di uno di
essi non esclude l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti.
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''(Diritto morale dell'autore)''.}}
{{§|20.|'''20.'''}} [1] Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, previsti nelle
disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto
di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra
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modificazioni.
{{§|21.|'''21.'''}} [1] L’autore di un’opera anonima e pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far conoscere in
giudizio la sua qualità di autore.
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recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico.
{{§|22.|'''22.'''}} [1] I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili.
[2] Tuttavia l’autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non è più
ammesso ad agire per impedirne l’esecuzione o per chiederne la soppressione.
{{§|23.|'''23.'''}} [1] Dopo la morte dell’autore il diritto previsto nell’art. 20 può essere fatto valere, senza limite di
tempo, dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti
diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.
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le attività culturali sentita l’associazione sindacale competente.
{{§|24.|'''24.'''}} [1] Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell’autore o ai legatari delle opere stesse,
salvo che l’autore abbia espressamente vietata la pubblicazione o l’abbia affidata ad altri.
Riga 360:
{{Centrato|Sezione III — ''Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera.''}}
 
{{§|25.|'''25.'''}} I diritti di utilizzazione economica dell’opera durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del
settantesimo anno solare dopo la sua morte.
 
{{§|26.|'''26.'''}} [1] Nelle opere indicate nell’art. 10, nonché in quelle drammatico-musicali, coreografiche e
pantomimiche, la durata dei diritti di utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei coautori o dei
collaboratori si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo.
Riga 372:
salve le disposizioni dell’art. 30, per le riviste, i giornali e le altre opere periodiche.
{{§|27.|'''27.'''}} [1] Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel capoverso dell’art. 8, la durata dei
diritti di utilizzazione economica è di settant’anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma
nella quale essa è stata effettuata.
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'''27-''bis''.''' -(abrogato).
{{§|28.|'''28.'''}} [1] Per acquistare il beneficio della durata normale dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, la
rivelazione deve essere fatta mediante denuncia all’ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed artistica
presso il Ministero per i beni e le attività culturali, secondo le disposizioni stabilite nel regolamento.
Riga 390:
anonima o pseudonima.
{{§|29.|'''29.'''}} La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini dell’art. 11, alle
amministrazioni dello Stato, alle Province, ai Comuni, alle accademie, agli enti pubblici culturali nonché agli
enti privati che non perseguano scopi di lucro, è di vent’anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque
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riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti.
{{§|30.|'''30.'''}} [1] Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano pubblicati separatamente, in tempi diversi,
la durata dei diritti di utilizzazione economica, che sia fissata ad anni, decorre per ciascuna parte o per
ciascun volume dall’anno di pubblicazione. Le frazioni di anno giovano all’autore.
Riga 404:
egualmente a partire dalla fine di ogni anno dalla pubblicazione dei singoli fascicoli o numeri.
{{§|31.|'''31.'''}} Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell’autore, che non ricadono nella
previsione dell’articolo 85-ter, la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di settant’anni a
partire dalla morte dell’autore.
{{§|32.|'''32.'''}} Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 44, i diritti di utilizzazione economica dell’opera
cinematografica o assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell’ultima persona
sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso
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Sezione I — ''Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole, opere coreografiche e pantomimiche''.}}
 
{{§|33.|'''33.'''}} In difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori, rispetto alle opere liriche, alle operette, ai
melologhi, alle composizioni musicali con parole, ai balli e balletti musicali, si applicano le disposizioni dei tre
successivi articoli.
{{§|34.|'''34.'''}} [1] L’esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all’autore della parte musicale, salvi tra le
parti i diritti derivanti dalla comunione.
Riga 446:
opera, salvo il disposto degli articoli seguenti.
{{§|35.|'''35.'''}} [1] L’autore della parte letteraria non può disporne, per congiungerla ad altro testo musicale,
all’infuori dei casi seguenti:
Riga 464:
[2] Il compositore nei casi previsti ai numeri 2 e 3 può altrimenti utilizzare la musica.
{{§|36.|'''36.'''}} [1] Nel caso previsto dal n. 1 dell’articolo precedente l’autore della parte letteraria ne riacquista la
libera disponibilità, senza pregiudizio dell’eventuale azione di danni a carico del compositore.
Riga 471:
può essere rappresentata od eseguita che con il consenso di entrambi i collaboratori.
{{§|37.|'''37.'''}} [1] Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre composte di musica, di parole o di danze
o di mimica, quali le riviste musicali ed opere simili, in cui la parte musicale non ha funzione o valore
principale, l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica, salvo patto contrario, spetta all’autore della parte
Riga 481:
{{Centrato|Sezione II — ''Opere collettive, riviste e giornali.''}}
 
{{§|38.|'''38.'''}} [1] Nell’opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all’editore
dell’opera stessa, senza pregiudizio del diritto derivante dall’applicazione dell’art. 7.
Riga 487:
separatamente, con la osservanza dei patti convenuti, e in difetto, delle norme seguenti.
{{§|39.|'''39.'''}} [1] Se un articolo è inviato alla rivista o giornale, per essere riprodotto, da persona estranea alla
redazione del giornale o della rivista e senza precedenti accordi contrattuali, l’autore riprende il diritto di
disporre liberamente quando non abbia ricevuto notizia dell’accettazione nel termine di un mese dall’invio o
Riga 497:
si tratta di giornale, ed anche in altro periodico, se si tratta di rivista.
{{§|40.|'''40.'''}} [1] Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha diritto, salvo patto contrario,
che il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera nelle forme d’uso.
[2] Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al personale della redazione.
{{§|41.|'''41.'''}} [1] Senza pregiudizio della applicazione della disposizione contenuta nell’art. 20, il direttore del
giornale ha diritto, salvo patto contrario, di introdurre nell’articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma
che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale.
Riga 509:
soppressione o riduzione di parti di detto articolo.
{{§|42.|'''42.'''}} [1] L’autore dell’articolo o altra opera che sia stato riprodotto in un’opera collettiva ha diritto di
riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume, purché indichi l’opera collettiva dalla quale è tratto e la data
di pubblicazione.
Riga 516:
riprodurli in altre riviste o giornali.
 
{{§|43.|'''43.'''}} [1] L’editore o direttore della rivista o del giornale non ha obbligo di conservare o di restituire i
manoscritti degli articoli non riprodotti, che gli siano pervenuti senza sua richiesta.
 
{{Centrato|Sezione III — ''Opere cinematografiche.''}}
{{§|44.|'''44.'''}} Si considerano coautori dell’opera cinematografica l’autore del soggetto, l’autore della
sceneggiatura, l’autore della musica ed il direttore artistico.
{{§|45.|'''45.'''}} [1] L’esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica spetta a chi ha
organizzato la produzione stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli.
Riga 531:
stabilita nell’articolo medesimo.
{{§|46.|'''46.'''}} [1] L’esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore, ha per oggetto lo
sfruttamento cinematografico dell’opera prodotta.
Riga 565:
stabilito con la procedura di cui all’articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440 .
{{§|47.|'''47.'''}} [1] Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell’opera cinematografica le modifiche
necessarie per il loro adattamento cinematografico.
Riga 575:
[3] Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere definitivo.
{{§|48.|'''48.'''}} Gli autori dell’opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi, con la indicazione della loro
qualità professionale e del loro contributo nell’opera, siano menzionati nella proiezione della pellicola
cinematografica.
{{§|49.|'''49.'''}} Gli autori delle parti letterarie o musicali dell’opera cinematografica possono riprodurle o comunque
utilizzarle separatamente, purché non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al
produttore.
{{§|50.|'''50.'''}} Se il produttore non porta a compimento l’opera cinematografica nel termine di tre anni dal giorno
della consegna della parte letteraria o musicale, o non fa proiettare l’opera compiuta entro i tre anni dal
compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di disporre liberamente dell’opera stessa.
Riga 589:
{{Centrato|Sezione IV — ''Opere radiodiffuse.''}}
{{§|51.|'''51.'''}} In ragione della natura e dei fini della radiodiffusione, come servizio riservato allo Stato, che lo
esercita direttamente o per mezzo di concessioni, il diritto esclusivo di radiodiffusione, direttamente o con
qualsiasi mezzo intermediario, è regolato dalle norme particolari seguenti.
 
{{§|52.|'''52.'''}} [1] L’ente esercente il servizio della radiodiffusione ha la facoltà di eseguire la radiodiffusione di
opere dell’ingegno dai teatri, dalle sale di concerto e da ogni altro luogo pubblico, alle condizioni e nei limiti
indicati nel presente articolo e nei seguenti.
Riga 606:
luogo pubblico.
 
{{§|53.|'''53.'''}} [1] Nelle stagioni di rappresentazioni o di concerti di durata non inferiore a due mesi, il diritto
dell’ente indicato nel precedente articolo può essere esercitato per le rappresentazioni una volta la settimana
e per i concerti ogni cinque o frazione di cinque concerti.
Riga 613:
programmi pubblicati prima dell’inizio della stagione.
 
{{§|54.|'''54.'''}} [1] L’accertamento della conformità delle radiodiffusioni alle buone norme tecniche, e di esclusiva
spettanza degli organi dello Stato predisposti alla vigilanza delle radiodiffusioni, con i poteri stabiliti dall’art. 2,
capoverso, della L. 14 giugno 1928, n. 1352, e dell’art. 2 del R.D.L. 3 febbraio 1936, n. 654, convertito nella
Riga 620:
[2] Il nome dell’autore ed il titolo dell’opera devono essere radiodiffusi contemporaneamente all’opera.
 
{{§|55.|'''55.'''}} 1. Senza pregiudizio dei diritti dell’autore sulla radiodiffusione della sua opera, l’ente esercente è
autorizzato a registrare su disco, o su altro supporto, l’opera stessa, al fine della sua radiodiffusione differita
per necessità orarie o tecniche, purché la registrazione suddetta sia, dopo l’uso, distrutta o resa inservibile.
Riga 628:
salva, per quest’ultima, l’autorizzazione dell’autore dell’opera e dei titolari di diritti connessi.
 
{{§|56.|'''56.'''}} [1] L’autore dell’opera radiodiffusa, ai termini degli articoli precedenti, ha il diritto di ottenere dall’ente
esercente il servizio della radiodiffusione il pagamento di un compenso da liquidarsi, nel caso di disaccordo
tra le parti, dall’autorità giudiziaria.
Riga 635:
di conciliazione nei modi e nelle forme che saranno stabiliti nel regolamento.
 
{{§|57.|'''57.'''}} [1] Il compenso è liquidato in base al numero delle trasmissioni.
 
[2] Il regolamento determina i criteri per stabilire il numero e le modalità delle trasmissioni differite o
ripetute.
 
{{§|58.|'''58.'''}} Per l’esecuzione in pubblici esercizi, a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, muniti di
altoparlante, di opere radiodiffuse, è dovuto all’autore un equo compenso, che è determinato periodicamente
d’accordo fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e la rappresentanza della associazione
sindacale competente.
 
{{§|59.|'''59.'''}} La radiodiffusione delle opere dell’ingegno dai locali dell’ente esercente il servizio della
radiodiffusione è sottoposta al consenso dell’autore a norma delle disposizioni contenute nel capo terzo di
questo titolo; ad essa non sono applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, salvo quelle dell’art. 55.
 
{{§|60.|'''60.'''}} Qualora la Presidenza del Consiglio dei Ministri lo disponga, l’ente esercente effettua trasmissioni
speciali di propaganda culturale ed artistica destinate all’estero, contro pagamento di un compenso da
liquidarsi a termini del regolamento.
Riga 655:
{{Centrato|Sezione V — ''Opere registrate su supporti''}}
 
{{§|61.|'''61.'''}} 1. L’autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione I del capo III di
questo titolo:
 
Riga 673:
precedente sezione.
{{§|62.|'''62.'''}} 1. I supporti fonografici, nei quali l’opera dell’ingegno è riprodotta, non possono essere distribuiti se
non portino stabilmente apposte le indicazioni seguenti:
Riga 684:
d) data della fabbricazione.
{{§|63.|'''63.'''}} 1. I supporti devono essere fabbricati od utilizzati in modo che venga rispettato il diritto morale
dell’autore, ai termini degli articoli 20 e 21.
2. Si considerano lecite le modificazioni dell’opera richieste dalle necessità tecniche della registrazione.
{{§|64.|'''64.'''}} La concessione in uso a case editrici fonografiche nazionali delle matrici dei dischi della discoteca di
Stato, per trarne dischi da diffondere mediante vendita sia in Italia che all’estero a termini dell’art. 5 della L. 2
febbraio 1939, n. 467, contenente norme per il riordinamento della discoteca di Stato, allorché siano
Riga 815:
Sezione I — ''Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni''}}
 
{{§|65.|'''65.'''}} 1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso pubblicati nelle riviste o nei giornali,
oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono
essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la
Riga 826:
riportato.
{{§|66.|'''66.'''}} 1. I discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o
comunque in pubblico, nonché gli estratti di conferenze aperte al pubblico, possono essere liberamente
riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, nelle riviste o nei giornali
Riga 832:
discorso fu tenuto.
{{§|67.|'''67.'''}} Opere o brani di opere possono essere riprodotti a fini di pubblica sicurezza, nelle procedure
parlamentari, giudiziarie o amministrative, purché si indichino la fonte e, ove possibile, il nome dell’autore.
{{§|68.|'''68.'''}} 1. È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a
mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell’opera nel pubblico.
Riga 873:
terzi con l’intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali.
{{§|69.|'''69.'''}} 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di
promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo
diritto e ha ad oggetto esclusivamente:
Riga 890:
dello Stato e degli enti pubblici.
{{§|70.|'''70.'''}} 1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al
pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica odi discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non
costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di
Riga 908:
indicazioni figurino sull’opera riprodotta.
{{§|71.|'''71.'''}} Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato possono eseguire in pubblico brani
musicali o parti di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purché
l’esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.
Riga 1 049:
}}
 
{{§|72.|'''72.'''}} 1. Salvi i diritti spettanti all’autore a termini del titolo I, il produttore di fonogrammi ha il diritto
esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono:
Riga 1 066:
atto di messa a disposizione del pubblico.
{{§|73.|'''73.'''}} 1. Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto
l’interpretazione o l’esecuzione fissata o riprodotto nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di
distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l’utilizzazione a scopo di
Riga 1 086:
del regolamento.
{{§|74.|'''74.'''}} 1. Il produttore ha il diritto di opporsi a che l’utilizzazione dei fonogrammi, prevista negli articoli 73 e
73-bis, sia effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali.
Riga 1 094:
dell’utilizzazione.
{{§|75.|'''75.'''}} La durata dei diritti previsti nel presente capo è di cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia, se
durante tale periodo il fonogramma è lecitamente pubblicato ai sensi dell’articolo 12, comma 3, la durata dei
diritti è di cinquanta anni dalla data della sua prima pubblicazione.
 
{{§|76.|'''76.'''}} I supporti contenenti fonogrammi non possono essere distribuiti se non portano stabilmente apposte
le indicazioni di cui all’articolo 62, in quanto applicabili.
{{§|77.|'''77.'''}}-(abrogato) .
{{§|78.|'''78.'''}} 1. Il produttore di fonogrammmi è la persona fisica o giuridica che assume l’iniziativa e la
responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri
suoni o di rappresentazioni di suoni.
Riga 1 148:
 
{{§|79.|'''79.'''}} Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di
fonogrammi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento,
degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano l’attività di emissione radiofonica o
Riga 1 188:
DIRITTO DEGLI ARTISTI INTERPRETI E DEGLI ARTISTI ESECUTORI}}
 
{{§|80.|'''80.'''}} 1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le
altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere
dell’ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.
Riga 1 228:
compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.
{{§|81.|'''81.'''}} [1] Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno il diritto di opporsi alla comunicazione al pubblico o
alla riproduzione della loro recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa essere di pregiudizio al
loro onore o alla loro reputazione.
Riga 1 237:
sono regolate dalle norme contenute nel comma primo dell’art. 54.
{{§|82.|'''82.'''}} Agli effetti dell’applicazione delle disposizioni che precedono, si comprendono nella denominazione
di artisti interpreti e di artisti esecutori:
Riga 1 248:
per sé stante o non di semplice accompagnamento.
{{§|83.|'''83.'''}} Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti nell’opera o composizione
drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella comunicazione al pubblico
della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sui supporti contenenti la
relativa fissazione, quali fonogrammi, videogrammi o pellicole cinematografiche.
{{§|84.|'''84.'''}} 1. Salva diversa volontà delle parti, si presume che gli artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto i
diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite,
distribuzione, nonché il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del contratto per la
Riga 1 273:
luglio 1945, n. 440.
{{§|85.|'''85.'''}} I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni a partire dalla esecuzione, rappresentazione o
recitazione. Se una fissazione dell’esecuzione, rappresentazione o recitazione è pubblicata o comunicata al
pubblico durante tale termine, i diritti durano cinquanta anni a partire dalla prima pubblicazione, o, se
Riga 1 316:
DIRITTI RELATIVI A BOZZETTI DI SCENE TEATRALI}}
{{§|86.|'''86.'''}} [1] All’autore di bozzetti di scene teatrali che non costituiscono opera dell’ingegno coperta dal diritto
di autore ai sensi delle disposizioni del titolo I, compete un diritto a compenso quando il bozzetto è usato
ulteriormente in altri teatri, oltre quello per il quale è stato composto.
Riga 1 335:
e prodotti simili.
{{§|88.|'''88.'''}} [1] Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le
disposizioni stabilite dalla sezione seconda del capo sesto di questo titolo, per ciò che riguarda il ritratto e
senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell’arte figurativa, dei diritti di autore sulla
Riga 1 350:
tariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia.
{{§|89.|'''89.'''}} La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto
contrario, la cessione dei diritti previsti nell’articolo precedente, sempreché tali diritti spettino al cedente.
Riga 1 366:
fede del riproduttore.
{{§|91.|'''91.'''}} [1] La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere
scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso, che è determinato nelle forme
previste dal regolamento.
Riga 1 378:
[4] Sono applicabili le disposizioni dell’ultimo comma dell’art. 88.
{{§|92.|'''92.'''}} [1] Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent’anni dalla produzione della fotografia.
2. (soppresso)
Riga 1 392:
Sezione I — ''Diritti relativi alla corrispondenza epistolare''.}}
 
{{§|93.|'''93.'''}} [1] Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della
medesima natura, allorché abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata, non
possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il
Riga 1 406:
[4] È rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da scritto.
{{§|94.|'''94.'''}} Il consenso indicato all’articolo precedente non è necessario quando la conoscenza dello scritto è
richiesta ai fini di un giudizio civile o penale o per esigenza di difesa dell’onore o della reputazione personale
o familiare.
{{§|95.|'''95.'''}} Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle corrispondenze epistolari che
costituiscono opere tutelate dal diritto di autore ed anche se cadute in dominio pubblico. Non si applicano
agli atti e corrispondenze ufficiali o agli altri atti e corrispondenze che presentano interesse di Stato.
Riga 1 417:
 
{{§|96.|'''96.'''}} [1] Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il
consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente.
Riga 1 431:
commercio rechi pregiudizio all’onore, alla riputazione od anche al decoro nella persona ritrattata.
{{§|98.|'''98.'''}} [1] Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può dalla persona
fotografata o dai suoi successori o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il
consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest’ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente
Riga 1 444:
DIRITTI RELATIVI AI PROGETTI DI LAVORI DELL'INGEGNERIA}}
{{§|99.|'''99.'''}} [1] All’autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni
originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti
medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico a scopo di lucro
Riga 1 467:
PROTEZIONE DEL TITOLO, DELLE RUBRICHE, DELL'ASPETTO ESTERNO DELL'OPERA, DEGLI ARTICOLI E DI NOTIZIE. DIVIETO DI TALUNI ATTI DI CONCORRENZA SLEALE}}
 
{{§|100.|'''100.'''}} [1] Il titolo dell’opera, quando individui l’opera stessa, non può essere riprodotto sopra altra opera
senza il consenso dell’autore.
Riga 1 481:
del giornale.
{{§|101.|'''101.'''}} [1] La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata con l’impiego di atti
contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte.
Riga 1 496:
parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione.
{{§|102.|'''102.'''}} È vietata come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione sopra altre opere della
medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di
ogni altra particolarità di forma o di colore nell’aspetto esterno dell’opera dell’ingegno, quando detta
Riga 1 620:
REGISTRI DI PUBBLICITÀ E DEPOSITO DELLE OPERE}}
{{§|103.|'''103.'''}} [1] È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un registro pubblico generale delle
opere protette ai sensi di questa legge.
Riga 1 643:
[7] I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici.
{{§|104.|'''104.'''}} [1] Possono, altresì, essere registrati nel registro, sulla istanza della parte interessata, con le forme
stabilite dal regolamento, gli atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti da questa
legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di
Riga 1 651:
disposizioni contenute in questa legge o in altre leggi speciali.
{{§|105.|'''105.'''}} [1] Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi
caus''Corsivo''a devono depositare presso il Ministero per i beni e le attività culturali un esemplare o copia della opera
o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento.
Riga 1 662:
[4] Per le fotografie è escluso l’obbligo del deposito, salvo il disposto del secondo comma dell’art. 92.
 
{{§|106.|'''106.'''}} [1] L’omissione del deposito non pregiudica l’acquisto e l’esercizio del diritto di autore sulle opere
protette a termini delle disposizioni del titolo I di questa legge e delle disposizioni delle convenzioni
internazionali, salva, per le opere straniere, l’applicazione dell’art. 188 di questa legge.
Riga 1 678:
}}
 
{{§|107.|'''107.'''}} I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell’ingegno, nonché i diritti connessi aventi
carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla
legge, salva l’applicazione delle norme contenute in questo capo.
 
{{§|108.|'''108.'''}} L’autore che abbia compiuto sedici anni di età ha la capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi
alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano.
 
{{§|109.|'''109.'''}} [1] La cessione di uno o più esemplari dell’opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione
dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge.
 
Riga 1 692:
facoltà spetti al cedente.
 
{{§|110.|'''110.'''}} [1] La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.
 
'''110-''bis.''''' 1. L’autorizzazione alla ritrasmissione via cavo delle emissioni di radiodiffusione è concessa
Riga 1 705:
giorni dalla notifica.
 
{{§|111.|'''111.'''}} [1] I diritti di pubblicazione dell’opera dell’ingegno e di utilizzazione dell’opera pubblicata non
possono formare oggetto di pegno, pignoramento e sequestro, né per atto contrattuale, né per via di
esecuzione forzata, finché spettano personalmente all’autore.
Riga 1 712:
esemplari dell’opera, secondo le norme del codice di procedura civile.
 
{{§|112.|'''112.'''}} I diritti spettanti all’autore, ad eccezione di quelli di pubblicare un’opera durante la vita di lui,
possono essere espropriati per ragioni di interesse dello Stato.
 
{{§|113.|'''113.'''}} [1] L’espropriazione è disposta per decreto reale, su proposta del Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio di Stato.
 
Riga 1 723:
cose materiali necessarie per l’esercizio dei diritti espropriati.
 
{{§|114.|'''114.'''}} Contro il decreto di espropriazione, per ragioni di interesse dello Stato è ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al Consiglio di Stato, tranne per le controversie riguardanti l’ammontare delle indennità, le
quali rimangono di competenza dell’Autorità giudiziaria.
Riga 1 729:
{{Centrato|Sezione II — Trasmissione a causa di morte.}}
 
{{§|115.|'''115.'''}} [1] Dopo la morte dell’autore, il diritto di utilizzazione dell’opera, quando l’autore stesso non abbia
altrimenti disposto, deve rimanere indiviso fra gli eredi per il periodo di tre anni dalla morte medesima, salvo che l’Autorità giudiziaria, sopra istanza di uno o più coeredi, consenta, per gravi ragioni, che la divisione si
effettui senza indugio.
Riga 1 739:
[3] La comunione è regolata dalle disposizioni del codice civile e da quelle che seguono.
{{§|116.|'''116.'''}} [1] L’amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione è conferita a uno dei
coeredi od a persona estranea alla successione.
Riga 1 793:
il termine fu fissato, l’Autorità giudiziaria ha facoltà di prorogarlo.
{{§|121.|'''121.'''}} [1] Se l’autore muore o si trova nella impossibilità di condurre l’opera a termine, dopo che una
parte notevole ed a sé stante è stata compiuta e consegnata, l’editore ha la scelta di considerare risoluto il
contratto, oppure di considerarlo compiuto per la parte consegnata, pagando un compenso proporzionato,
Riga 1 802:
ceduta ad altri, sotto pena del risarcimento del danno.
{{§|122.|'''122.'''}} [1] Il contratto di edizione può essere « per edizione » o « a termine ».
[2] Il contratto « per edizione » conferisce all’editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro
Riga 1 826:
stimi conveniente.
{{§|123.|'''123.'''}} Gli esemplari dell’opera sono contrassegnati in conformità delle norme stabilite dal regolamento.
 
{{§|124.|'''124.'''}} [1] Se più edizioni sono prevedute nel contratto, l’editore è obbligato ad avvisare l’autore dell’epoca
presumibile dell’esaurimento dell’edizione in corso, entro un congruo termine, prima dell’epoca stessa.
Riga 1 841:
motivi da parte dell’editore.
{{§|125.|'''125.'''}} [1] L’autore è obbligato:
1) a consegnare l’opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non ne renda troppo
Riga 1 851:
dall’uso.
{{§|126.|'''126.'''}} L’editore è obbligato:
1) a riprodurre e porre in vendita l’opera col nome dell’autore, ovvero anonima o pseudonima, se ciò è
Riga 1 858:
2) a pagare all’autore i compensi pattuiti.
{{§|127.|'''127.'''}} [1] La pubblicazione o la riproduzione dell’opera deve aver luogo entro il termine fissato dal
contratto; tale termine non può essere superiore a due anni, decorrenti dal giorno della effettiva consegna
all’editore dell’esemplare completo e definitivo dell’opera.
Riga 1 871:
[4] Il termine di due anni non si applica alle opere collettive.
{{§|128.|'''128.'''}} [1] Se l’acquirente del diritto di pubblicazione o riproduzione non fa pubblicare o riprodurre l’opera
nel termine concordato o in quello stabilito dal giudice, l’autore ha diritto di domandare la risoluzione del
contratto.
Riga 1 883:
diligenza.
 
{{§|129.|'''129.'''}} [1] L’autore può introdurre nell’opera tutte le modificazioni che crede, purché non ne alterino il
carattere e la destinazione, fino a che l’opera non sia stata pubblicata per la stampa, salvo a sopportare le
maggiori spese derivanti dalla modificazione.
Riga 1 895:
distinguere l’opera dell’aggiornatore.
 
{{§|130.|'''130.'''}} [1] Il compenso spettante all’autore è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto in
contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. Tuttavia il compenso
può essere rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni di:
Riga 1 908:
[2] Nei contratti a partecipazione l’editore è obbligato a rendere conto annualmente delle copie vendute.
 
{{§|131.|'''131.'''}} Nel contratto di edizione il prezzo di copertina è fissato dall’editore, previo tempestivo avviso
all’autore. Questi può opporsi al prezzo fissato o modificato dall’editore, se sia tale da pregiudicare
gravemente i suoi interessi e la diffusione dell’opera.
 
{{§|132.|'''132.'''}} L’editore non può trasferire ad altri, senza il consenso dell’autore, i diritti acquistati, salvo
pattuizione contraria oppure nel caso di cessione dell’azienda. Tuttavia, in questo ultimo caso i diritti
dell’editore cedente non possono essere trasferiti se vi sia pregiudizio alla reputazione o alla diffusione
dell’opera.
 
{{§|133.|'''133.'''}} Se l’opera non trova smercio sul mercato al prezzo fissato, l’editore prima di svendere gli esemplari
stessi a sottoprezzo o di mandarli al macero, deve interpellare l’autore se intende acquistarli per un prezzo
calcolato su quello ricavabile dalla vendita sottoprezzo o ad uso di macero.
 
{{§|134.|'''134.'''}} I contratti di edizione si estinguono:
 
1) per il decorso del termine contrattuale;
Riga 1 937:
capo.
 
{{§|135.|'''135.'''}} [1] Il fallimento dell’editore non determina la risoluzione del contratto di edizione.
 
[2] Il contratto di edizione è tuttavia risolto se il curatore, entro un anno dalla dichiarazione del fallimento,
Riga 1 945:
{{Centrato|Sezione IV — ''Contratti di rappresentazione e di esecuzione.''}}
 
{{§|136.|'''136.'''}} [1] Il contratto con il quale l’autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un’opera
drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata alla
rappresentazione, è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di
Riga 1 958:
2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.
{{§|138.|'''138.'''}} Il concessionario è obbligato:
1) a rappresentare l’opera senza apportarvi aggiunte, tagli o variazioni non consentite dall’autore, e
Riga 1 969:
se furono designati d’accordo con l’autore.
{{§|139.|'''139.'''}} Per la rappresentazione dell’opera si applicano le norme degli artt. 127e 128, meno per quanto
riguarda il termine fissato al secondo comma dell’art. 127 che viene elevato a cinque anni, quando si tratti di
opere drammatico-musicali.
{{§|140.|'''140.'''}} Se il cessionario del diritto di rappresentazione trascura, nonostante la richiesta dell’autore, di
ulteriormente rappresentare l’opera dopo una prima rappresentazione, od un primo ciclo di rappresentazioni,
l’autore della parte musicale o letteraria che dimostri la colpa del cessionario, ha diritto di chiedere la
risoluzione del contratto, con le conseguenze stabilite nel terzo comma dell’articolo 128.
{{§|141.|'''141.'''}} Il contratto che ha per oggetto l’esecuzione di una composizione musicale è regolato dalle
disposizioni di questa sezione in quanto siano applicabili alla natura ed all’oggetto del contratto medesimo.
Riga 1 997:
liquidazione ed il risarcimento del danno.
{{§|143.|'''143.'''}} [1] L’Autorità giudiziaria, se riconosce che sussistono gravi ragioni morali invocate dall’autore,
ordina il divieto della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell’opera, a
condizione del pagamento di una indennità a favore degli interessati, fissando la somma dell’indennizzo e il
Riga 2 017:
di opere d'arte e di manoscritti}}
 
{{§|144.|'''144.'''}} 1. Gli autori delle opere d’arte e di manoscritti hanno diritto ad un compenso sul prezzo di ogni
vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell’autore.
Riga 2 050:
preventivamente
 
{{§|148.|'''148.'''}} 1. Il diritto di cui all’articolo 144 dura per tutta la vita dell’autore e per settant’anni dopo la sua morte
{{§|149.|'''149.'''}} 1. Il diritto di cui all’articolo 144 spetta dopo la morte dell’autore agli eredi, secondo le norme del
codice civile; in difetto di successori entro il sesto grado, il diritto è devoluto all’Ente nazionale di previdenza
e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali
{{§|150.|'''150.'''}} 1. Il compenso previsto dall’articolo 144 è dovuto solo se il prezzo della vendita non è inferiore a
3.000,00 euro.
Riga 2 077:
netto dell’imposta.
{{§|152.|'''152.'''}} 1. Il compenso di cui agli articoli 144 e 150 è a carico del venditore.
2. Fermo restando quanto disposto nel comma 1, l’obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di
Riga 2 090:
solidalmente con il venditore del pagamento del compenso da questi dovuto
{{§|153.|'''153.'''}}1 Le vendite delle opere e dei manoscritti di cui alla presente sezione, il cui prezzo minimo sia
quello indicato al primo comma dell’articolo 150, debbono essere denunciate, a cura del professionista
intervenuto quale venditore acquirente o intermediario, mediante dichiarazione alla Società Italiana degli
Riga 2 116:
somme fino a quella del pagamento al netto della provvigione di cui al comma 1.
 
{{§|155.|'''155.'''}} 1. Le disposizioni di cui alla presente Sezione si applicano anche alle opere anonime e
pseudonime.
Riga 2 128:
1. — Norme relative ai diritti di utilizzazione economica.
 
{{§|156.|'''156.'''}} 1 Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in
virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta
sia da parte dell’autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione
Riga 2 185:
6. Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255 e 257 comma 1, c.p.c.
 
{{§|157.|'''157.'''}} [1] Chi si trova nell’esercizio dei diritti di rappresentazione o di esecuzione di un’opera adatta a pubblico spettacolo, compresa l’opera cinematografica, o di un’opera o composizione musicale, può
richiedere al Prefetto della provincia, secondo le norme stabilite dal regolamento, la proibizione della rappresentazione o della esecuzione, ogni qualvolta manchi la prova scritta del consenso da esso prestato.
 
[2] Il Prefetto provvede sulla richiesta, in base alle notizie e a documenti a lui sottoposti, permettendo, o vietando la rappresentazione o l’esecuzione, salvo alla parte interessata di adire l’Autorità giudiziaria, per i definitivi provvedimenti di sua competenza.
 
{{§|158.|'''158.'''}} 1. Chi venga leso nell’esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell’autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione.
 
2. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli artt. 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell’art. 2056, comma 2, codice civile anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l’autore della violazione avesse chiesto al titolare l’autorizzazione per l’utilizzazione del diritto.
Riga 2 196:
3. Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 del codice civile
 
{{§|159.|'''159.'''}} 1. La rimozione o la distruzione prevista nell’articolo 158 non può avere per oggetto che gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonché gli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione che non sono prevalentemente adoperati per diversa riproduzione o diffusione.
 
2. Se gli esemplari, le copie e gli apparecchi di cui al comma 1 sono suscettibili, previa adeguata
Riga 2 214:
7. L’applicazione delle misure di cui al presente articolo deve essere proporzionata alla gravità della violazione e tenere conto degli interessi dei terzi.
 
{{§|160.|'''160.'''}} La rimozione o la distruzione non può essere domandata nell’ultimo anno della durata del diritto. In tal caso, deve essere ordinato il sequestro dell’opera o del prodotto sino alla scadenza della durata
medesima. Qualora siano stati risarciti i danni derivati dalla violazione del diritto, il sequestro può esser autorizzato anche ad una data anteriore a quella sopraindicata.
 
{{§|161.|'''161.'''}} 1. Agli effetti dell’esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, nonché della salvaguardia delle prove relative alla contraffazione, possono essere ordinati dall’autorità giudiziaria la descrizione, l’accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione; può inoltre farsi ricorso ai procedimenti d’istruzione preventiva.
2. Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di più persone, salvo i casi di particolare gravità o quando la violazione del diritto di autore è imputabile a tutti i coautori.
Riga 2 225:
4. Le disposizioni di questa sezione si applicano a chi mette in circolazione in qualsiasi modo o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore.
{{§|162.|'''162.'''}} 1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui all’articolo 161 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione, l’accertamento e la perizia.
2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l’assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l’impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile.
Riga 2 251:
'''162-''ter.''''' 1. Quando la parte lesa faccia valere l’esistenza dì circostanze atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento del danno, l’autorità giudiziaria può disporre ai sensi dell’art. 671 del codice di procedura civile il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni. A tal fine, nei casi di violazioni commesse su scala commercia1e, l’Autorità giudiziaria può disporre la comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali, o l’appropriato accesso alle pertinenti informazioni.
{{§|163.|'''163.'''}} 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l’inibitoria di qualsiasi attività, ivi comprese quelle costituenti servizi prestati da intermediari, che costituisca violazione del diritto stesso secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.
2. Pronunciando l’inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.
Riga 2 259:
4. Ove in sede giudiziaria si accerti l’utilizzazione di fonogrammi che, ai sensi dell’art. 74, arrecano pregiudizio al produttore fonografico, oltre alla interdizione definitiva dal loro utilizzo, può essere comminata una sanzione amministrativa da un minimo di euro 260,00 ad un massimo di euro 5.200,00.
{{§|164.|'''164.'''}} Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse dall’ente di diritto pubblico indicato nell’ articolo 180 si osservano le regole seguenti:
1) i funzionari appartenenti agli enti sopramenzionati possono esercitare le azioni di cui sopra
Riga 2 268:
3) l’ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d’autore nonché in relazione ad altre funzioni attribuite all’ente; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell’articolo 474 del codice di procedura civile.
{{§|165.|'''165.'''}} L’autore dell’opera oggetto del diritto di utilizzazione, anche dopo la cessione di tale diritto, ha sempre la facoltà di intervenire nei giudizi promossi dal cessionario, a tutela dei suoi interessi.
{{§|166.|'''166.'''}} Sull’istanza della parte interessata, o di ufficio, il giudice può ordinare che la sentenza venga pubblicata per la sola parte dispositiva in uno o più giornali ed anche ripetutamente a spese della parte
soccombente.
{{§|167.|'''167.'''}} I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente:
a) da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi;
Riga 2 281:
2. — Norme particolari ai giudizi concernenti l’esercizio del diritto morale.
{{§|168.|'''168.'''}} Nei giudizi concernenti l’esercizio del diritto morale sono applicabili, in quanto lo consente la natura di questo diritto, le norme contenute nella sezione precedente, salva l’applicazione delle disposizioni dei seguenti articoli.
{{§|169.|'''169.'''}} L’azione a difesa dell’esercizio dei diritti che si riferiscono alla paternità dell’opera può dar luogo alla sanzione della rimozione e distruzione solo quando la violazione non possa essere convenientemente riparata mediante aggiunte o soppressioni sull’opera delle indicazioni che si riferiscono alla paternità dell’opera stessa o con altri mezzi di pubblicità.
{{§|170.|'''170.'''}} L’azione a difesa dei diritti che si riferiscono all’integrità dell’opera può condurre alla rimozione o distruzione dell’esemplare deformato, mutilato o comunque modificato dell’opera, solo quando non sia
possibile ripristinare detto esemplare nella forma primitiva a spese della parte interessata ad evitare la rimozione o la distruzione.
{{Centrato|Sezione II — Difese e sanzioni penali.}}
{{§|171.|'''171.'''}} [1] Salvo quanto previsto dall’art. 171-bis e dall’articolo 171-ter, è punito con la multa da lire
100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
Riga 2 431:
previste dall’articolo 171-bis, comma 1, e dall’articolo 171-ter, comma 1 (125).
 
{{§|172.|'''172.'''}} 1. Se i fatti preveduti nell’articolo 171 sono commessi per colpa la pena è della sanzione
amministrativa sino a 1.032,00 euro.
 
Riga 2 441:
amministrativa da 1.034,00 a 5.165,00 euro.
 
{{§|173.|'''173.'''}} Le sanzioni previste negli articoli precedenti si applicano quando il fatto non costituisce reato più
grave previsto dal codice penale o da altre leggi.
 
{{§|174.|'''174.'''}} Nei giudizi penali regolati da questa sezione la persona offesa, costituitasi parte civile, può sempre
chiedere al giudice penale l’applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni previsti dagli artt. 159 e 160.
 
Riga 2 514:
Diritto demaniale}}
 
{{§|175.|'''175.'''}} -(abrogato).
 
{{§|176.|'''176.'''}} -(abrogato).
 
{{§|177.|'''177.'''}} -(abrogato).
{{§|178.|'''178.'''}} -(abrogato).
{{§|179.|'''179.'''}} -(abrogato).
{{Centrato|TITOLO V
Riga 2 528:
Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore}}
{{§|180.|'''180.'''}} [1] L’attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento,
mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di
esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di
Riga 2 580:
delle proprie emissioni sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarità acquisita.
{{§|181.|'''181.'''}} [1] Oltre alle funzioni indicate nell’articolo precedente ed a quelle demandategli da questa legge o
da altre disposizioni, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) può esercitare altri compiti connessi con
la protezione delle opere dell’ingegno, in base al suo statuto.
Riga 2 656:
190, in base ad apposite convenzioni.
{{§|182.|'''182.'''}} -(abrogato).
 
'''182-''bis.''''' 1. All’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Società italiana degli autori ed editori
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dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale.
{{§|183.|'''183.'''}} [1] L’esercizio delle attività per il collocamento presso le compagnie e le imprese teatrali di opere
drammatiche, non musicali, italiane, è sottoposto alla preventiva autorizzazione del Ministro per i beni e le
attività culturali, secondo le norme del regolamento.
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secondo le norme del regolamento.
{{§|184.|'''184.'''}} [1] Chiunque collochi in paesi stranieri opere italiane drammatiche, non musicali, deve farne
denuncia entro tre giorni all’Ente italiano per gli scambi teatrali, il quale trasmette mensilmente l’elenco delle
denunce ricevute al Ministero per i beni e le attività culturali con le sue eventuali osservazioni e proposte.
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Sfera di applicazione della legge}}
{{§|185.|'''185.'''}} [1] Questa legge si applica a tutte le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per la prima volta,
salve le disposizioni dell’art. 189.
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comma precedente, quando sussistano le condizioni previste negli articoli seguenti.
{{§|186.|'''186.'''}} [1] Le convenzioni internazionali per la protezione delle opere dell’ingegno regolano la sfera di
applicazione di questa legge alle opere di autori stranieri.
 
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stabile il simbolo (P) accompagnato dall’indicazione dell’anno di prima pubblicazione.
 
{{§|187.|'''187.'''}} [1] In difetto di convenzioni internazionali, le opere di autori stranieri che non rientrano nelle
condizioni previste nel secondo comma dell’articolo 185 godono della protezione sancita da questa legge, a condizione che lo Stato di cui è cittadino l’autore straniero conceda alle opere di autori italiani una protezione
effettivamente equivalente e nei limiti di detta equivalenza.
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Stato nel quale l’opera è stata pubblicata per la prima volta.
 
{{§|188.|'''188.'''}} [1] L’equivalenza di fatto, osservate le norme che seguono, è accertata e regolata con decreto reale da emanarsi a norma dell’art. 3, n. 1, della L. 31 gennaio 1926, n. 100.
 
[2] La durata della protezione dell’opera straniera non può in nessun caso eccedere quella di cui l’opera gode nello Stato di cui è cittadino l’autore straniero.
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particolari formalità o condizioni.
 
{{§|189.|'''189.'''}} [1] Le disposizioni dell’art. 185 si applicano all’opera cinematografica, al disco fonografico o
apparecchio analogo, ai diritti degli interpreti, attori o artisti esecutori, alla fotografia ed alle opere della
ingegneria, in quanto si tratti di opere o prodotti realizzati in Italia o che possano considerarsi nazionali a
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}}
 
{{§|190.|'''190.'''}} [1] È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un comitato consultivo permanente
per il diritto di autore.
 
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3. Il Comitato esperisce il tentativo di conciliazione di cui all’articolo 71-quinquies, comma 4.
 
{{§|191.|'''191.'''}} [1] Il comitato è composto:
 
a) di un presidente designato dal Ministro per i beni e le attività culturali ;
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carica un quadriennio.
{{§|192.|'''192.'''}} [1] Il comitato si riunisce in sessione ordinaria ogni anno alla data stabilita dal Presidente del
Consiglio dei Ministri ed in via straordinaria tutte le volte che ne sarà richiesto dal Ministro stesso.
{{§|193.|'''193.'''}} [1] Il comitato può essere convocato:
a) in adunanza generale;
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senza diritto a voto.
{{§|194.|'''194.'''}} La segreteria è affidata al capo dell’ufficio della proprietà letteraria, scientifica e artistica presso il
Ministero per i beni e le attività culturali..
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disposizione di cui all’articolo 308 del codice di procedura civile.
{{§|195.|'''195.'''}} Ai membri del comitato sono corrisposti gettoni di presenza per ogni giornata di adunanza ai sensi
delle disposizioni in vigore.
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Disposizioni generali transitorie e finali}}
{{§|196.|'''196.'''}} [1] È considerato come luogo di prima pubblicazione, il luogo dove sono esercitati per la prima
volta i diritti di utilizzazione previsti negli artt. 12 e seguenti di questa legge.
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materiale, si considera come equivalente al luogo della prima pubblicazione il luogo della fabbricazione.
 
{{§|197.|'''197.'''}} I contratti di edizione, di rappresentazione e di esecuzione sono sottoposti alla tassa graduale di
registro dello 0,50 per cento.
 
{{§|198.|'''198.'''}} Nel bilancio di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è stanziata, in apposito
capitolo della parte ordinaria, a cominciare dall’esercizio in cui questa legge andrà in vigore, una somma di
lire un milione, sui proventi del diritto previsto dagli artt. 175 e 176, da erogarsi, con le modalità stabilite dal
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scrittori e dei musicisti.
 
{{§|199.|'''199.'''}} [1] La presente legge si applica anche alle opere comunque pubblicate prima e dopo l’entrata in
vigore della legge medesima.
 
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'''199-''bis''.''' [1] Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai programmi creati prima della sua entrata in vigore, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente a tale data.
 
{{§|200.|'''200.'''}}-(abrogato).
 
{{§|201.|'''201.'''}} Riguardo alle opere pubblicate ed ai prodotti già fabbricati prima della entrata in vigore di questa
legge, che vengono sottoposti per la prima volta all’obbligo del deposito o di altre formalità, detto deposito e
dette formalità devono essere adempiute nei termini e secondo le norme stabilite dal regolamento.
 
{{§|202.|'''202.'''}} Agli effetti dell’art. 147 non sono presi in considerazione i prezzi conseguiti nelle vendite effettuate
anteriormente alla entrata in vigore di questa legge.
 
{{§|203.|'''203.'''}} [1] Con regio decreto potranno essere emanate norme particolari per regolare il diritto esclusivo di
televisione.
 
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dai principi generali di questa legge in quanto applicabili.
 
{{§|204.|'''204.'''}} A decorrere dall’entrata in vigore di questa legge, la Società italiana autori ed editori assume la
denominazione di E.I.D.A. (Ente italiano per il diritto di autore).
 
{{§|205.|'''205.'''}} [1] Sono abrogate la legge 18 marzo 1926, n. 256, di conversione in legge del R.D.L. 7 novembre
1925, n. 1950, contenente disposizioni sul diritto di autore e le successive leggi di modificazione della
suddetta legge.
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incompatibile con le disposizioni di questa legge.
 
{{§|206.|'''206.'''}} [1] Il regolamento per la esecuzione della presente legge determina le sanzioni per la violazione
delle norme del regolamento stesso.