L. 22 aprile 1941, n. 633. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio: differenze tra le versioni

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DIRITTI RELATIVI ALLE FOTOGRAFIE}}
{{§|87|'''87.'''}}. [1] Sono considerate fotografie, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di questo capo le immagini
di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con
processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole
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venditore
 
{{§|145|'''145.'''}} 1. Ai fini dell’articolo 144, per opere si intendono gli originali delle opere delle arti figurative,
comprese nell’articolo 2, come i quadri, i “collages”, i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le
sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonché gli originali dei manoscritti, purché
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autorizzate dall’autore.
{{§|146|'''146.'''}} 1. Il diritto di cui all’articolo 144 è riconosciuto anche agli autori e ai loro aventi causa di paesi non
facenti parte dell’Unione Europea, solo ove la legislazione di tali paesi preveda lo stesso diritto a favore degli
autori che siano cittadini italiani e dei loro aventi causa.
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cittadini italiani
{{§|147|'''147.'''}} 1. Il diritto di cui all’articolo 144 non può formare oggetto di alienazione o di rinuncia, nemmeno
preventivamente
 
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3. L’importo totale del compenso non può essere comunque superiore a 12.500,00 euro.
{{§|151|'''151.'''}} 1. Il prezzo della vendita, ai fini dell’applicazione delle percentuali di cui all’art.150, è calcolato al
netto dell’imposta.