L. 22 aprile 1941, n. 633. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio: differenze tra le versioni

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lucro.
 
'''15-''bis''.'''. 1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione
dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché delle
associazioni di volontariato, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a
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[3] Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione.
'''18-''bis''.'''. 1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di
supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del
conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.
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il termine di durata determinato nell'art. 25.
'''27-''bis''.'''. -(abrogato).
'''28.''' [1] Per acquistare il beneficio della durata normale dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, la
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cinematografica o assimilata.
'''32-''bis''.'''. I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano sino al termine del settantesimo
anno dopo la morte dell'autore.
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categorie interessate.
'''46-''bis''.'''. 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46, in caso di cessione del diritto di diffusione al
produttore, spetta agli autori di opere cinematografiche e assimilate un equo compenso a carico degli
organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione al
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istituzionale fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato.
'''73-''bis''.'''. 1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un
equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui all'art. 73 è effettuata a scopo non di lucro.
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gravità.
 
'''171-''octies-bis.''''' 1. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell’articolo 156-ter ovvero fornisce allo stesso false informazioni è punito con le pene previste
dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della metà.
 
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chiedere al giudice penale l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni previsti dagli artt. 159 e 160.
 
'''174-''bis''.'''. 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente
sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.