Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati/XVIII: differenze tra le versioni
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▲|NomePaginaCapitoloPrecedente=Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati
;Elenco di cui agli articoli da 67 a 70
===INTRODUZIONE ===
:Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari
:* preamboli,
:* destinatari degli atti comunitari,
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:* 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 108)
:* 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pagg. 208 e 209)
:Ai fini
::Il testo
:::Liite II - II. vi sauki - Vedlegg II - Bilaga II
:::Erityinen turvamerkintä - Sérstök öryggisskilti - Spesiell sikkerhetsskiltning - Särskilda säkerhetsskyltar
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:::::Nödutgång (placeras ovanför utgången)
;2. 378 L 0610: Direttiva 78/610/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero (GU n. L 197 del 22.7.1978, pag. 12)
;3. 380 L 1107: Direttiva 80/1107/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1980, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
:* 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pagg. 208 e 209)
:* 388 L 0642: Direttiva 88/642/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1988 (GU n. L 356 del 24.12.1988, pag. 74)
;4. 382 L 0605: Direttiva 82/605/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1982, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad
;5. 383 L 0477: Direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con
:* 391 L 0382: Direttiva 91/382/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991 (GU n. L 206 del 29.7.1991, pag. 16)
;6. 386 L 0188: Direttiva 86/188/CEE del Consiglio, del 12 maggio 1986, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti
;7. 388 L 0364: Direttiva 88/364/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1988, sulla protezione dei lavoratori mediante il divieto di taluni agenti specifici e/o di talune attività (quarta direttiva particolare ai sensi
;8. 389 L 0391: Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente
;9. 389 L 0654: Direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi
;10. 389 L 0655: Direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per
;11. 389 L 0656: Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per
;12. 390 L 0269: Direttiva 90/269/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra
;13. 390 L 0270: Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi
;14. 390 L 0394: Direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
;15. 390 L 0679: Direttiva 90/679/CEE del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
;16. 391 L 0383: Direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale (GU n. L 206 del 29.7.1991, pag. 19)
====Parità di trattamento fra uomini e donne ====
;17. 375 L 0117: Direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
:Ai fini
::
;18. 376 L 0207: Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa
:Ai fini
::La Svizzera e il Liechtenstein attuano le misure necessarie per ottemperare alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995.
;19. 379 L 0007: Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU n. L 6 del 10.1.1979, pag. 24)
:Ai fini
::
;20. 386 L 0378: Direttiva 86/378/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa
;21. 386 L 0613: Direttiva 86/613/CEE del Consiglio,
:Ai fini
::
====Diritto del lavoro ====
;22. 375 L 0129: Direttiva 75/129/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU n. L 48 del 22.2.1975, pag. 29)
;23. 377 L 0187: Direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU n. L 61 del 5.3.1977, pag. 26)
:Ai fini
::
;24. 380 L 0987: Direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU n. L 283 del 28.10.1980, pag. 23), modificata da:
:* 387 L 0164: Direttiva 87/164/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1987 (GU n. L 66
:Ai fini
::a) Nella sezione I
:::«F. AUSTRIA
:::1. I membri
:::2. I soci aventi titolo ad esercitare
:::G. LIECHTENSTEIN
:::I soci o gli azionisti aventi titolo ad esercitare
:::H. ISLANDA
:::1. I membri del consiglio di amministrazione di una società dichiarata fallita, dopo che la situazione finanziaria della società si è notevolmente aggravata.
:::2. I detentori di una quota pari al 5 % o più del capitale di una società a responsabilità limitata dichiarata fallita.
:::3. Il direttore generale di una società dichiarata fallita o quanti, a motivo della loro attività nella società, avevano una visione tale della situazione finanziaria della società da non poter ignorare
:::4. Il coniuge di chi si trovasse in una delle situazioni specificate ai punti 1, 2 e 3, nonché i suoi parenti diretti e i rispettivi coniugi.
:::I. SVEZIA
:::Un lavoratore subordinato, o i superstiti di un lavoratore subordinato, che per proprio conto o assieme ai propri parenti stretti sia stato proprietario di una parte consistente
::b) Nella sezione II
:::«E. LIECHTENSTEIN
:::Assicurati che beneficiano di
:::F. SVIZZERA
:::Assicurati che beneficiano di
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