Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/34: differenze tra le versioni
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▲|NomePaginaCapitoloPrecedente=Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli
;Articolo 1
:Qualora, in una causa pendente dinanzi a una corte o tribunale di uno Stato AELS (EFTA), sia sollevata una questione di interpretazione di disposizioni
;Articolo 2
:Gli Stati AELS (EFTA) che intendano avvalersi del presente protocollo notificano al depositario e alla Corte di giustizia delle Comunità europee in quale misura e secondo quali modalità il presente protocollo si applica alle loro corti e tribunali.
;Articolo 3
:Il depositario informa le Parti contraenti delle notifiche di cui
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