Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/11: differenze tra le versioni
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▲|NomePaginaCapitoloPrecedente=Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli
;Articolo 1 - Definizioni
:Ai fini del presente protocollo si intende per:
::a) «normativa doganale»: le disposizioni, applicabili nei territori delle Parti contraenti, che disciplinano
::b) «dazi doganali»: tutti i dazi, le imposte, i diritti o le altre tasse riscossi nei territori delle Parti contraenti, in applicazione della normativa doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo è limitato ai costi approssimativi dei servizi resi;
::c) «autorità richiedente»:
::d) «autorità interpellata»:
::e) «infrazione»: ogni violazione della normativa doganale ovvero ogni tentata violazione di detta normativa.
;Articolo 2 - Campo di applicazione
:1. Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per quanto concerne la prevenzione,
:2.
;Articolo 3 - Assistenza a richiesta
:1. A richiesta
:2. A richiesta
:3. A richiesta
::a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la normativa doganale;
::b) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a sostanziali infrazioni della normativa doganale;
::c) i mezzi di trasporto per i quali vi siano fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la normativa doganale.
;Articolo 4 - Assistenza spontanea
:Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca,
::* operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale normativa e che possano interessare altre Parti contraenti;
::* nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;
::* merci note per essere soggette a sostanziali infrazioni della normativa doganale per quanto concerne
;Articolo 5 - Rilascio/Notifica
:A richiesta
::* rilasciare tutti i documenti e
::* notificare tutte le decisioni
:che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio.
;Articolo 6 - Forma e contenuto delle richieste di assistenza
:1. Le richieste inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro adempimento. Qualora
:2. Le richieste presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:
::a)
::b) la misura richiesta;
::c)
::d) le leggi, le norme e gli altri atti giuridici in questione;
::e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto
::f) una sintesi dei fatti pertinenti, salvo per i casi di cui
:3. Le richieste sono presentate nella lingua o in una delle lingue ufficiali
:4. Se la richiesta non risponde ai requisiti formali stabiliti, può esserne chiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelari.
;Articolo 7 - Adempimento delle richieste
:1. Per adempiere le richieste di assistenza
:2. Le richieste di assistenza saranno adempiute conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri atti giuridici della Parte contraente interpellata.
:3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, con
:4. I funzionari di una Parte contraente, con
;Articolo 8 - Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
:1.
:2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate presentate in qualsiasi forma per gli stessi fini.
;Articolo 9 - Deroghe
:1. Le Parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa:
::a) pregiudicare la sovranità,
::b) riguardare norme valutarie o fiscali diverse dalle norme relative ai dazi doganali; ovvero
::c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.
:2.
:3. Se
;Articolo 10 - Obbligo di osservare la riservatezza
:Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto
;Articolo 11 - Uso delle informazioni
:1. Le informazioni ottenute sono utilizzate solo ai fini del presente protocollo e possono essere utilizzate per altri fini
:2. Il paragrafo 1 non osta
:3. Le Parti contraenti, nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi al tribunale possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
;Articolo 12 - Esperti e testimoni
:Un funzionario
;Articolo 13 - Spese di assistenza
:Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni, nonché interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.
;Articolo 14 - Esecuzione
:1. La gestione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali degli Stati AELS (EFTA), da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri della Comunità,
:2. Le Parti contraenti si comunicano reciprocamente gli elenchi delle autorità competenti designate per agire in qualità di corrispondenti ai fini
:Per quanto concerne i casi di competenza comunitaria, si tiene debito conto delle situazioni specifiche in cui, a causa
:Inoltre, per garantire la massima efficacia operativa del presente protocollo, le Parti contraenti prendono adeguate misure per assicurare che i servizi responsabili della repressione delle frodi doganali stabiliscano contatti personali diretti, compresi, se del caso, contatti a livello di autorità doganali locali, per facilitare lo scambio di informazioni e
:3. Le Parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente articolo.
;Articolo 15 - Complementarità
:1. Il presente protocollo completa e non pregiudica
:2. Fatto salvo
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