Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/10: differenze tra le versioni
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===CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE ===
;Articolo 1 - Definizioni
:Ai fini del presente protocollo si intende per:
::a) «controlli», qualsiasi operazione con la quale la dogana o un altro servizio di controllo procede
::b) «formalità», qualsiasi formalità cui
;Articolo 2 - Campo di applicazione
:1. Fatte salve le disposizioni specifiche in vigore ai sensi degli accordi conclusi tra la Comunità economica europea e gli Stati AELS (EFTA), il presente protocollo si applica ai controlli e alle formalità riguardanti il trasporto delle merci che devono attraversare la frontiera tra uno Stato AELS (EFTA) e la Comunità nonché tra gli Stati AELS (EFTA).
:2. Il presente protocollo non si applica ai controlli e alle formalità:
::* relativi alle navi e agli aeromobili utilizzati come mezzi di trasporto; tuttavia esso si applica ai veicoli e alle merci trasportati da detti mezzi di trasporto;
::* richiesti per il rilascio dei certificati sanitari o fitosanitari nel paese
===CAPO II PROCEDURE ===
;Articolo 3 - Controlli per sondaggio e formalità
:1. Salvo disposizioni contrarie esplicite del presente protocollo, le Parti contraenti prendono le misure necessarie a garantire che:
::* i vari controlli e le varie formalità di cui
::* i controlli siano effettuati mediante sondaggio, tranne nei casi debitamente giustificati.
:2. Per
:3. Le Parti contraenti favoriscono, nei luoghi di partenza e di destinazione delle merci,
:4. Le Parti contraenti cercano di ripartire
;Articolo 4 - Norme veterinarie
:Nei settori relativi alla tutela della salute delle persone e degli animali, nonché alla protezione degli animali,
;Articolo 5 - Norme fitosanitarie
:1. I controlli fitosanitari delle importazioni si effettuano solo per sondaggio e mediante prove per campione, tranne nei casi debitamente giustificati. Detti controlli sono effettuati nel luogo di destinazione delle merci o in altro luogo designato
:2. Le norme che disciplinano
:3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle merci che non sono prodotte nella Comunità o in uno Stato AELS (EFTA), salvo i casi in cui, per la loro natura, non presentino rischi fitosanitari ovvero siano state sottoposte ad un controllo fitosanitario
:4. Se una Parte contraente ritiene che vi sia pericolo imminente di introduzione o di diffusione di organismi nocivi nel suo territorio, può adottare le misure temporanee che ritenga necessarie per tutelarsi contro tale pericolo. Le Parti contraenti si notificano reciprocamente senza indugio le misure adottate e i motivi che le hanno rese necessarie.
;Articolo 6 - Delega di competenze
:Le Parti contraenti dispongono che, per delega esplicita delle autorità competenti e per loro conto, uno degli altri servizi rappresentati, di preferenza la dogana, possa svolgere controlli spettanti a dette autorità e, qualora tali controlli prevedano la presentazione dei documenti richiesti, anche
;Articolo 7 - Riconoscimento dei controlli e dei documenti
:Ai fini
;Articolo 8 - Orari di apertura dei posti di frontiera
:1. Laddove il volume del traffico lo giustifichi, le Parti contraenti dispongono che:
::a) i posti di frontiera siano aperti, fatti salvi i casi in cui vi sia divieto di traffico, per consentire:
:::*
:::* che i controlli e le formalità relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto e delle merci non soggette al regime doganale di transito possano essere espletati dal lunedì al venerdì per almeno dieci ore consecutive e il sabato per almeno sei ore consecutive, salvo se questi giorni sono festivi;
::b) per quanto concerne i veicoli e le merci trasportati per via aerea gli orari di cui alla lettera a), secondo trattino siano modificati per rispondere alle effettive necessità e a tal fine, laddove opportuno, frazionati o prolungati.
:2. Se la generale osservanza degli orari di cui al paragrafo 1, lettera a), secondo trattino e lettera b) crea delle difficoltà ai servizi veterinari, le Parti contraenti fanno sì che, a condizione che venga dato dal vettore un preavviso di almeno dodici ore, un esperto veterinario sia disponibile durante detto orario; nel caso di trasporto di animali vivi, tuttavia, il termine di preavviso può essere portato a diciotto ore.
:3. Se numerosi posti di frontiera sono situati nelle immediate vicinanze della stessa zona di frontiera le Parti contraenti interessate possono convenire di comune accordo per taluni di detti posti di frontiera di derogare al paragrafo 1, sempreché agli altri posti di frontiera in detta zona siano in grado di sdoganare merci e veicoli conformemente a detto paragrafo.
:4. Per quanto concerne i posti di frontiera nonché gli uffici e i servizi di cui al paragrafo 1 e alle condizioni stabilite dalle Parti contraenti, le autorità competenti consentono che eccezionalmente, qualora specificamente richiesto durante
;Articolo 9 - Corsie di passaggio rapido
:Le Parti contraenti si adoperano per realizzare ai posti di frontiera, ovunque ciò sia tecnicamente possibile e dove il volume del traffico lo giustifichi, corsie di passaggio rapido riservate alle merci in regime doganale di transito, ai loro mezzi di trasporto e ai veicoli che viaggiano a vuoto nonché a tutte le merci soggette a controlli e formalità che non superino quelli richiesti per le merci in regime di transito.
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===CAPO III COOPERAZIONE ===
;Articolo 10 - Cooperazione tra autorità
:1. Per facilitare
:2. Ciascuna Parte contraente, per quanto la riguarda, provvede a che le persone impegnate nelle attività commerciali contemplate dal presente protocollo possano rapidamente informare le autorità competenti in merito a tutti i problemi incontrati
:3. La cooperazione di cui al paragrafo 1 riguarda in particolare:
::a) la sistemazione di posti di frontiera in modo tale da rispondere alle esigenze del traffico;
::b) la trasformazione degli uffici di frontiera, laddove possibile, in uffici di controllo contigui;
::c)
::d) la ricerca di adeguate soluzioni a tutti i problemi segnalati.
:4. Le Parti contraenti collaborano per armonizzare gli orari di apertura dei vari servizi che espletano i controlli e le formalità da una parte e
;Articolo 11 - Notifica di nuovi controlli e formalità
:Se una Parte contraente intende introdurre un nuovo controllo o una nuova formalità, ne informa le altre Parti contraenti. La Parte contraente interessata vigila affinché le misure prese per facilitare
;Articolo 12 - Fluidità del traffico
:1. Le Parti contraenti prendono le misure necessarie per garantire che i tempi di attesa causati dai vari controlli e formalità non superino il tempo necessario alla loro buona esecuzione. A tal fine esse determinano gli orari di apertura dei servizi che devono espletare i controlli e le formalità, il personale disponibile e le modalità pratiche per il trattamento di merci e documenti connessi con
:2. Le autorità competenti delle Parti contraenti nel cui territorio insorgono serie perturbazioni del settore del trasporto delle merci, che rischiano di compromettere gli obiettivi di semplificare e accelerare
:3. Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente interessata da dette perturbazioni prendono immediatamente misure atte a garantire, per quanto possibile, la fluidità del traffico. Dette misure sono comunicate al Comitato misto SEE il quale, se opportuno, si riunisce con urgenza, a richiesta di una Parte contraente, per discutere in merito a tali misure.
;Articolo 13 - Assistenza amministrativa
:Per garantire il regolare svolgimento del commercio tra le Parti contraenti e facilitare
;Articolo 14 - Gruppi di consultazione
:1. Le autorità competenti delle Parti contraenti interessate possono istituire gruppi di consultazione responsabili dei problemi di natura pratica, tecnica od organizzativa a livello regionale o locale.
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:Le Parti contraenti dispongono che gli importi esigibili al momento dei controlli e delle formalità negli scambi possano essere pagati anche mediante assegni internazionali a copertura garantita, espressi nella valuta del paese in cui detto importo è esigibile.
;Articolo 16 - Relazione con altri accordi e con la legislazione interna
:Il presente protocollo non osta
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