Proclama per l'adozione delle basi del nuovo Statuto: differenze tra le versioni

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'''Duca di Savoia, di Genova, di Monferrato, d'Aostad’Aosta, del Chiablese, del Genevese e di Piacenza; Principe di Piemonte e di Oneglia; Marchese d'Italiad’Italia, di Saluzzo, d'Ivread’Ivrea, di Susa, di Ceva, del Maro, di Oristano, di Cesana e di Savona; Conte di Moriana, di Ginevra, di Nizza, di Tenda, di Romonte, di Asti, di Alessandria, di Goceano, di Novara, di Tortona, di Vigevano e di Bobbio; Barone di Vaud e del Faucigny; Signore di Vercelli, di Pinerolo, di Tarantasia, della Lomellina e della Valle di Sesia, ecc. ecc. ecc.'''<br /><br />
 
 
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Preparate nella calma, si maturano nei Nostri Consigli le politiche istituzioni, che saranno il complemento delle riforme da Noi fatte, e varranno a consolidarne il benefizio in modo consentaneo alle condizioni del paese.
 
Ma fin d'orad’ora Ci è grato il dichiarare, siccome col parere dei Nostri Ministri e dei principali Consiglieri della Nostra Corona abbiamo risoluto e determinato di adottare le seguenti basi di uno {{TestoCitato|Italia, Regno - Statuto albertino|Statuto fondamentale}} per istabilire nei Nostri Stati un compiuto sistema di governo rappresentativo.<br />
 
{{Centrato|;Art. 1.}}
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{{Centrato|;Art. 3.}}
Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo supremo dello Stato. Egli comanda tutte le forze di terra e di mare: dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanzad’alleanza e di commercio: nomina a tutti gl'impieghigl’impieghi: e dà tutti gli ordini necessarii per l'esecuzionel’esecuzione delle Leggi senza sospenderne o dispensarne l'osservanzal’osservanza.<br />
 
{{Centrato|;Art. 4.}}
Riga 57:
{{Centrato|;Art. 8.}}
La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle Camere.<br />
<span style="margin-left: 45px;">Però ogni legge d'imposizioned’imposizione di tributi sarà presentata prima alla Camera elettiva.</span><br />
 
{{Centrato|;Art. 9.}}
Il Re convoca ogni anno le due Camere: ne proroga le sessioni, e può disciogliere la elettiva: ma in questo caso ne convoca un'altraun’altra nel termine di quattro mesi.<br />
 
{{Centrato|;Art. 10.}}
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Ci riserviamo di stabilire una Milizia Comunale composta di persone che paghino un censo da fissare.
 
Essa verrà posta sotto gli ordini delle Autorità Amministrative, e la dipendenza del Ministerio dell'Internodell’Interno.
 
Il Re potrà sospenderla o discioglierla nei luoghi dove crederà opportuno.
 
Lo {{TestoCitato|Italia, Regno - Statuto albertino|Statuto fondamentale}}, che d'ordined’ordine Nostro vien preparato in conformità di queste basi, sarà messo in vigore in seguito all'attivazioneall’attivazione del nuovo ordinamento delle amministrazioni comunali.
 
Mentre così provvediamo alle più alte emergenze dell'ordinedell’ordine politico, non vogliamo più oltre differire di compiere un desiderio, che da lungo tempo nutriamo, con ridurre il prezzo del sale a 30 centesimi il chilogramma fino dal 1° luglio prossimo venturo, a benefizio principalmente delle classi più povere, persuasi di trovare nelle più agiate quel compenso di pubblica entrata, che i bisogni dello Stato richiedono.
 
Protegga Iddio l'eral’era novella che si apre per i Nostri popoli; ed intanto ch'essich’essi possano far uso delle maggiori libertà acquistate, di cui sono e saranno degni, aspettiamo da loro la rigorosa osservanza delle Leggi vigenti, e la imperturbata quiete, tanto necessaria ad ultimare l'operal’opera dell'ordinamentodell’ordinamento interno dello Stato.<br />
 
<p style="margin-top: 18px;">Dato in Torino addì otto febbraio mille ottocento quarantotto.</p><br />