Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto: differenze tra le versioni

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====TITOLO II - MISURE TRANSITORIE RELATIVE ALLA NORVEGIA ====
=====CAPO 1 - Libera circolazione delle merci=====
======Sezione I - Norme e ambiente ======
;Articolo 32
Norme e ambiente
1.# Per un periodo di quattro anni dalla data di adesione le disposizioni di cui all'allegato III, conformemente a detto allegato ed alle condizioni in esso stabilite, non si applicano alla Norvegia.
Articolo 32
# Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono soggette a revisione entro tale periodo, conformemente alle procedure comunitarie.<br />Senza pregiudizio del risultato di tale revisione, alla fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 1 l'«acquis» comunitario si applicherà ai nuovi Stati membri alle stesse condizioni esistenti negli Stati membri attuali.
1. Per un periodo di quattro anni dalla data di adesione le disposizioni di cui all'allegato III, conformemente a detto allegato ed alle condizioni in esso stabilite, non si applicano alla Norvegia.
======Sezione II - Varie ======
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono soggette a revisione entro tale periodo, conformemente alle procedure comunitarie.
;Articolo 33
Senza pregiudizio del risultato di tale revisione, alla fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 1 l'«acquis» comunitario si applicherà ai nuovi Stati membri alle stesse condizioni esistenti negli Stati membri attuali.
Sezione II
Varie
Articolo 33
Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione, il Regno di Norvegia può continuare ad applicare il vigente sistema nazionale di classificazione del legname grezzo nella misura in cui la normativa nazionale e le pertinenti disposizioni amministrative non contravvengano alla normativa comunitaria concernente il mercato interno o gli scambi con i paesi terzi, in particolare l'articolo 6 della direttiva 68/89/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di classificazione del legname grezzo.
 
Durante tale periodo la direttiva 68/89/CEE sarà riveduta, conformemente alle procedure stabilite nel trattato CE.
 
=====CAPO 2 - Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali=====
;Articolo 34