Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Allegati/8: differenze tra le versioni

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{{diritto
|Titolo=ATTO<br />relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea<br />(94/C 241/08 - ALLEGATO VIII - Disposizioni di cui all'articolo 69 dell'atto di adesione)
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1.<ol><li> 391 L 0173: Direttiva 91/173/CEE del Consiglio, del 21 marzo 1991 (pentaclorofenolo), recante nona modifica della direttiva 76/796/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU n. L 85 del 5.4.1991, pag. 34). </li>
2.<li> 391 L 0338: Direttiva 91/338/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991 (cadmio), recante decima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU n. L 186 del 12.7.1991, pag. 59).
Punto 2.1 dell'allegato della direttiva concernente l'uso del cadmio come stabilizzante nel PVC. </li>
3.<li> 389 L 0677: Direttiva 89/677/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (mercurio, arsenico e composti organostannici), recante ottava modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 19). <br />
Per le disposizioni della direttiva riguardanti i composti organostannici.</li>
4.<li> 376 L 0116: Direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 21), modificata da ultimo dalla direttiva 93/69/CEE della Commissione del 23 luglio 1993 (GU n. L 185 del 28.7.1993, pag. 30). <br />
Articolo 7, per quanto riguarda il tenore di cadmio dei concimi. </li>
5.<li> 385 L 0210: Direttiva 85/210/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1985, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina (GU n. L 96 del 3.4.1985, pag. 25), modificata da ultimo dalla direttiva 87/416/CEE del 21 luglio 1987 (GU n. L 225 del 13.8.1987, pag. 33). <br />
Articolo 7, per quanto riguarda il tenore di benzene nella benzina di cui all'articolo 4. </li>
6.<li> 393 L 0012: Direttiva 93/12/CEE del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativa al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (GU n. L 74 del 27.3.1993, pag. 81).
Articolo 3, per quanto riguarda il tenore di zolfo nel gasolio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma. </li>
7.<li> 391 L 0157: Direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (GU n. L 78 del 26.3.1991, pag. 38).
Articolo 9, per quanto riguarda il tenore di mercurio delle pile alcaline al manganese di cui all'articolo 3, paragrafo 1. </li>
8.<li> 367 L 0548: Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU n. L 196 del 16.8.1967, pag. 1).
<ol type="a)"><li> Articolo 30 in connessione con gli articoli 4 e 5, per quanto riguarda i requisiti per la classificazione delle 50 sostanze elencate nell'allegato I della direttiva e contenute nell'appendice, in quanto l'Austria può chiedere l'uso di classificazione ed etichettatura differenti per tali sostanze.</li>
b)<li> Articolo 30 in connessione con gli articoli 4 e 5, in quanto alle sostanze classificate come «molto tossiche», «tossiche» e «nocive» possono applicarsi, oltre alle disposizioni della direttiva, anche procedure di registrazione specifiche («Österreichische Giftliste»). </li>
c)<li> Articolo 30 in connessione con l'articolo 23, paragrafo 2, in quanto l'Austria può chiedere l'uso di:
<ol type="i)"><li> etichette con simboli supplementari non inclusi nell'allegato II della direttiva e frasi di sicurezza non incluse nell'allegato IV della direttiva per quanto riguarda lo smaltimento sicuro delle sostanze pericolose; </li>
ii)<li> etichette con frasi di sicurezza supplementari non incluse nell'allegato IV della direttiva per quanto riguarda le contromisure in caso di incidente; </li>
iii)<li> etichette con frasi supplementari non incluse nell'allegato III o nell'allegato IV della direttiva per quanto riguarda le limitazioni di vendita delle sostanze velenose. </li></ol>
d)<li> Per le sostanze di cui alle lettere a) e c), le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 2 della direttiva che prescrivono l'uso dei termini «etichetta CEE». </li></ol>
9.<li> 388 L 0379: Direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU n. L 187 del 16.7.1988, pag. 14), modificata da ultimo dalla direttiva 93/18/CEE della Commissione del 5 aprile 1993 (GU n. L 104 del 29.4.1993, pag. 46).
<ol type="a)"><li> Articolo 13 in connessione con gli articolo 3 e 7, per quanto riguarda i preparati contenenti sostanze definite nel punto 8, lettera a) del presente allegato; </li>
b)<li> Articolo 13 in connessione con l'articolo 7, per quanto riguarda le prescrizioni per l'etichettatura indicate in precedenza nel punto 8, lettera c), punti i), ii) e iii). </li>
c)<li> Articolo 13 in connessione con l'articolo 7, punto 1, lettera c), per le sostanze pericolose contenute nei preparati pericolosi. </li></ol>
10.<li> 378 L 0631: Direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 13), modificata da ultimo dalla direttiva 92/32/CEE del Consiglio del 30 aprile 1992 (GU n. L 154 del 5.6.1992, pag. 1). </li>
11.<li> 391 L 0414: Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU n. L 230 del 19.8.1991, pag. 1). <br />
Gli articoli 15 e 16, lettera f), nella misura in cui tali disposizioni sulla classificazione e l'etichettatura facciano riferimento alla direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 13), modificata da ultimo dalla direttiva 92/32/CEE del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU n. L 154 del 5.6.1992, pag. 1). </li></ol>
 
====Appendice====