Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/40: differenze tra le versioni

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|Titolo=Accordo sullo Spazio Economico Europeo <br />PROTOCOLLO 40 <br />sulle Svalbard
|NomePagina=Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/40
|Descrizione=Gazzetta ufficiale n. L 001 del 03.01.1994
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|CapitoloPrecedente=ELENCO DEI PROTOCOLLI
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:1. All'atto della ratifica dell'accordo SEE il Regno di Norvegia ha il diritto di escludere il territorio delle Svalbard dall'applicazione dell'accordo.
:2. Se il Regno di Norvegia si avvale di tale diritto, gli accordi esistenti applicabili alle Svalbard, tra cui la convenzione che istituisce l'associazione europea di libero scambio, l'accordo di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e l'accordo di libero scambio tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e il Regno di Norvegia, dall'altra, continuano ad applicarsi al territorio delle Svalbard.
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