Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/21: differenze tra le versioni

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|Titolo=Accordo sullo Spazio Economico Europeo <br />PROTOCOLLO 21 <br />sull'attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese
|NomePagina=Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/21
|Descrizione=Gazzetta ufficiale n. L 001 del 03.01.1994
}}
{{capitolo
|CapitoloPrecedente=ELENCO DEI PROTOCOLLI
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;Articolo 13
:Gli accordi, le decisioni di associazione di imprese e le pratiche concordate che beneficiano di un'esenzione individuale rilasciata in forza dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità economica europea prima dell'entrata in vigore dell'accordo continuano a beneficiare dell'esenzione riguardo alle disposizioni dell'accordo fino alla data in cui scade l'esenzione stabilita nelle rispettive decisioni individuali o fino alla data altrimenti stabilita dalla Commissione delle Comunità europee, se quest'ultima è anteriore.
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